IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE PRODUCTION SRL DECRETO

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1 IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: Dott. Francesca Miconi Dott. Francesca Ercolini Presidente e Relatore Giudice Dott. Alessandro Di Tano Giudice Nel procedimento nr 13/2015 CP proposto da PRODUCTION SRL ha pronunciato il seguente DECRETO Visto il ricorso per concordato preventivo ex art 161 comma 6 lf depositato in data dalla PRODUCTION SRL con sede in Camerano via Direttissima del Conero 39/41, ( PI ), avente ad oggetto produzione e vendita di mobili per arredamento e ufficio; già BABINI SPA; Rilevato che nel termine assegnato la società ha depositato il piano e la proposta, accompagnati dalla prescritta documentazione, con previsione di continuità aziendale a norma dell art. 186 bis lf ; Letta la relazione conclusiva depositata dal Commissario Giudiziale ; Rilevato che la società propone ai creditori un concordato in continuità diretta, con un temporaneo affitto di ramo di azienda con una Newco ( la M Babini Srl ) e dunque prevedendo una parziale e contestuale continuità indiretta - per il periodo fino all omologazione del concordato, preventivata per il marzo 2016, e successiva prosecuzione dell attività di impresa, previa risoluzione dell affitto di azienda, per tutto il periodo di esecuzione; con previsione, inoltre, della liquidazione di alcuni beni non strategici;

2 Rilevato che la proposta concordataria è così formulata: - Pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri professionali ; - Pagamento integrale dei canoni di leasing scaduti al momento di apertura della procedura, in relazione ai contratti che proseguono e che sono funzionali alla continuità, - Pagamento integrale del Debito Tributario Rateizzato, secondo la dilazione che la società richiederà al fisco; - Suddivisione dei creditori in 5 Classi votanti, così composte e con i seguenti tempi di pagamento: Classe 1 : privilegiati lavoratori dipendenti: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 18 mesi dall omologa, cioè entro il settembre 2017 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf : da cui, la ammissione al voto); Classe 2 : privilegiati professionisti ed agenti: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 24 mesi dall omologa, cioè entro il marzo 2018 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 3 : privilegiati fornitori artigiani e cooperative: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 33 mesi dall omologa, cioè entro il dicembre 2018 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 4 : privilegiati tributari ( esclusi i Tributi Rateizzati ) e previdenziali: pagamento integrale oltre interessi compensativi, secondo il rispettivo ordine di privilegio, entro 36 mesi dall omologa, ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 5 : creditori chirografari: pagamento della percentuale garantita del 10% entro 48 mesi dall omologazione, cioè entro il marzo 2020; Rilevato che il piano concordatario prevede che i creditori siano soddisfatti mediante i flussi della continuità aziendale diretta per tutta la durata del piano ( 4 anni ), nonché: mediante i proventi del contratto di affitto di ramo d azienda fino all omologa; i proventi della vendita dell impianto fotovoltaico; della cessione delle rimanenze, oggetto di contratto estimatorio; la riscossione dei crediti verso i clienti, opportunamente svalutati; gli incentivi GSE fino

3 all omologazione ( cioè fino alla cessione dell impianto ) ; le disponibilità liquide, comprese quelle oggetto di pignoramento presso terzi, eventualmente incrementabili con azioni di recupero dei pagamenti incamerati dalle banche dopo il deposito della domanda prenotativa; i proventi di un finanziamento regionale, già deliberato ma non ancora erogato; la continuità aziendale è consentita dalla erogazione di un deliberando finanziamento bancario, definito assistenza al circolante, dunque nelle forme della anticipazione bancaria per un importo massimo di per il primo anno, e per importi crescenti crescente per gli anni successivi; Preso atto delle modifiche al piano, delle integrazioni documentali e dei chiarimenti forniti dalla società con le note del e del , a seguito del decreto del Tribunale in data ed anche in risposta alle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale; Procedendo nella valutazione dei profili di ammissibilità: si dà atto che il ricorso è stato comunicato al P.M. a norma dell art. 161 comma 5 LF, il quale è stato così posto in condizioni di intervenire; riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale: ritenuta preliminarmente la competenza del tribunale adito, avendo l impresa sede legale, dalla data di costituzione, in un comune compreso nel circondario dell adito Tribunale ; - la domanda di concordato proposta è conforme alle previsioni di cui all art. 161 L.F., poiché risulta che: - il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa; - la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuale, posto che possiede i requisiti di cui all art. 1 L.F., risultando superati i limiti dimensionali indicati nella norma, presupposto soggettivo per l ammissione al concordato; - l imprenditore versa in evidente stato di crisi, identificabile in tutte quelle situazioni in cui si verifica un alterazione dello stato di equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale, nel caso evidenziabile nell'aver fatto ricorso ad un piano in continuità diretta in cui si prevede il pagamento non integrale del passivo ad oggi maturato;

4 - risulta positivamente l adempimento di cui all art 152, 2 comma l.f.; - la domanda contiene gli elementi richiesti dall art. 161 legge fallimentare ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata; la ricorrente ha infatti presentato con il ricorso: - una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; - lo stato analitico e estimativo dell attività, l elenco nominativo dei creditori con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause prelazione; - il valore presumibile di realizzo dell attivo ; - la prescritta relazione contenente l attestazione di <<veridicità dei dati>> e sulla <<fattibilità del piano>>, nonché ai sensi dell art 186 bis LF, redatta nel caso di specie da un professionista che ha dichiarato di possedere i requisiti indicati dall art. 28 L.F.. - il piano contiene la analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; Ritenuto che la proposta di concordato risponda alle condizioni indicate nell'art. 160 e nell art 186 bis legge fallimentare : risulta rispettato l ordine dei privilegi; il criteri di formazione delle classi risultano coerenti ; va ritenuta ammissibile la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati oltre l anno di cui all art 186 bis lf, previa attribuzione ai privilegiati dilazionati del diritto di voto ( tenuto conto della natura del concordato in continuità, nel quale, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti si acquista progressivamente con l'esecuzione del concordato, cosicché sia al momento dell omologa, sia negli anni successivi di esecuzione del concordato l'oggetto del privilegio manca in tutto o in parte ) ; Rilevato che il piano è stato ritenuto dall attestatore fattibile nei termini prospettati: la stima dei ricavi previsti, effettuata con criteri logici, è stata motivatamente valutata come attendibile; il piano è risultato coerente rispetto alla strategia ipotizzata e con i dati medi del settore di riferimento; gli aspetti di incompletezza informativa e di incongruenza sono stati emendati con le modifiche ed integrazioni sopra indicate : si vedano specificamente i doc 63 e 63 bis allegati

5 dalla ricorrente, nonché le note in data e , che chiariscono le singole osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale nella relazione del ; in particolare, inoltre: a) per il pagamento integrale, e fuori dal concorso, dei canoni di locazione finanziaria scaduti prima della presentazione della domanda prenotativa sarà possibile, previo completamento della documentazione ( in particolare: specifica relazione attestativa della funzionalità ed essenzialità ), ricorrere alla autorizzazione al pagamento dei creditori strategici, a norma dell art 182 quinquies comma 4 lf, trattandosi di prestazione di beni o servizi ( eventualmente ) funzionali alla continuità; b) la rateizzazione dei debiti tributari scaduti prima della presentazione della domanda così come chiarita dal ricorrente - potrà essere configurata come un atto di straordinaria amministrazione, autorizzabile a norma dell art 167 lf, nella fase successiva alla ammissione al concordato in quanto atto vantaggioso per i creditori, perché eventualmente idoneo ad evitare sanzioni ed oneri maggiori ( se già maturati prima della domanda di concordato ), in funzione della continuità aziendale; considerato che il piano appare, per quanto possibile valutare in questa sede, comunque in grado di soddisfare l intero costo del concordato dichiarato; ritenuto che il fabbisogno concordatario per spese prededucibili, oneri di gestione, spese, fondo rischi e pagamento integrale dei privilegiati - stimato in circa euro ,00 - risulti allo stato garantito dai valori dei flussi della continuità e dal ricavato della liquidazione dei beni non strategici e della riscossione dei crediti, indicati in circa complessivi ,00 - con possibile soddisfacimento dei creditori chirografari ( del complessivo importo di circa euro ) con le disponibilità residue nella percentuale indicata del 10%, e con margine di garanzia per le esecuzione del piano pari ad ,00; Rilevato che il piano indica ed individua, inoltre, il termine di adempimento, prevedendo i tempi di soddisfazione di ciascuna classe dei creditori; Ritenuto, quanto all istanza di scioglimento del contratto di leasing relativo alla autovettura Mercedes, che sussista convenienza per la massa dei creditori, come argomentato anche dal

6 Commissario Giudiziale, poiché la autovettura non è funzionale alla continuità e comporta quindi esclusivamente oneri ; PQM visti gli artt. 160 e 163, 186 bis R.D. 16/3/1942 n. 267; DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società PRODUCTION SRL con sede in Camerano via Direttissima del Conero 39/41, ( PI ), avente ad oggetto produzione e vendita di mobili per arredamento e ufficio; ORDINA la convocazione dei creditori delle società, per il giorno ore 10 e dispone che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori entro il ; Nomina Giudice delegato la Dr Francesca Miconi e Commissari Giudiziali il Dr Francesco Campodonico e l Avv. Maurizio Boscarato, ritenendo opportuno conferire l incarico congiunto a più professionisti in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, degli adempimenti da compiere, anche al fine di garantire in ragione dei tempi una tempestiva ed esaustiva conoscenza delle situazione, in conformità, per altro, all orientamento dell ufficio diretto a privilegiare l apporto di professionalità, nell ottica della salvaguardia delle esigenze di economicità e risparmio per la procedura, evitando così la nomina di consulenti, senza che ciò determini oneri aggiuntivi, stabilendo che il compenso previsto per un solo professionista, determinato sulla base delle tabelle di liquidazione, venga poi ripartito in eguale percentuale tra i professionisti incaricati, secondo la successiva quantificazione del tribunale. Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di ,00, somma calcolata in percentuale sulla maggiore somma presumibilmente necessaria per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Istituto di credito che verrà successivamente indicato, con avvertimento che decorso tale termine, il commissario potrà provvedere a norma dell art. 173 L.F a richiedere la revoca dell ammissione; Si dà atto : - Che la proposta di concordato è così formulata:

7 - Pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri professionali ; - Pagamento integrale dei canoni di leasing scaduti al momento di apertura della procedura, in relazione ai contratti che proseguono e che sono funzionali alla continuità, - Pagamento integrale del Debito Tributario Rateizzato, secondo la dilazione che la società richiederà al fisco; - Suddivisione dei creditori in 5 Classi votanti, così composte e con i seguenti tempi di pagamento: Classe 1 : privilegiati lavoratori dipendenti: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 18 mesi dall omologa, cioè entro il settembre 2017 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf : da cui, la ammissione al voto); Classe 2 : privilegiati professionisti ed agenti: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 24 mesi dall omologa, cioè entro il marzo 2018 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 3 : privilegiati fornitori artigiani e cooperative: pagamento integrale oltre interessi compensativi, entro 33 mesi dall omologa, cioè entro il dicembre 2018 ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 4 : privilegiati tributari ( esclusi i Tributi Rateizzati ) e previdenziali: pagamento integrale oltre interessi compensativi, secondo il rispettivo ordine di privilegio, entro 36 mesi dall omologa, ( quindi, dilazionato rispetto alla moratoria annuale consentita dall art 186 bis lf ); Classe 5 : creditori chirografari: pagamento della percentuale garantita del 10% entro 48 mesi dall omologazione, cioè entro il marzo 2020; Che il piano di concordato prevede : che i creditori siano soddisfatti mediante i flussi della continuità aziendale diretta per tutta la durata del piano ( 4 anni ), nonché: mediante i proventi del contratto di affitto di ramo d azienda fino all omologa; i proventi della vendita dell impianto fotovoltaico; della cessione delle rimanenze, oggetto di contratto estimatorio; la riscossione dei crediti verso i clienti, opportunamente svalutati; gli incentivi GSE fino all omologazione ( cioè fino alla cessione

8 dell impianto ) ; le disponibilità liquide, comprese quelle oggetto di pignoramento presso terzi, eventualmente incrementabili con azioni di recupero dei pagamenti incamerati dalle banche dopo il deposito della domanda prenotativa; i proventi di un finanziamento regionale, già deliberato ma non ancora erogato; la continuità aziendale è consentita dalla erogazione di un deliberando finanziamento bancario, definito assistenza al circolante, dunque nelle forme della anticipazione bancaria per un importo massimo di per il primo anno, e per importi crescenti crescente per gli anni successivi; Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall art. 166 l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l annotazione sui pubblici registri. Autorizza la società debitrice, ai sensi dell art 169 bis lf, a sciogliersi dal contratto di leasing n per autovettura Mercedes in essere con Mercedes Financial, avente scadenza , con previsione di indennizzo a favore del contraente in bonis da trattare in via concorsuale. Così deciso in camera di consiglio il Il Presidente est Dr Francesca Miconi

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