Studio Associato Turrina Poltronieri
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- Silvia Colli
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1 Isola Della Scala, 19/05/2014 Spett.le CLIENTI Loro Sedi Oggetto: BONUS 80 euro in busta paga. Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 08 del 28/04/2014. L articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto un agevolazione con la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, consistente in un credito di importo massimo pari ad 640 euro a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, e di taluni redditi assimilati fino a euro, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il calcolo del Bonus è in funzione del reddito complessivo. Occorre pertanto tener presente i limiti di seguito indicati: REDDITO ANNUO COMPLESSIVO RR BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE EURO < RR EURO 640 x ( RR) 2000 Se il periodo di lavoro nell anno è inferiore a 365 giorni, l importo del bonus spettante come sopra determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell anno, intendendo per tali i giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. I sostituti d imposta sono pertanto tenuti a riconoscere in via automatica il bonus introdotto dal DL n. 66/2014 (cosiddetto bonus 80 euro ), al ricorrere delle seguenti condizioni previste: reddito non superiore a ; imposta lorda al netto delle detrazioni di lavoro dipendente positiva; bonus in relazione al reddito e rapportato al periodo di lavoro. Pertanto, a partire dal mese di maggio 2014, provvederanno ad inserire il relativo importo in busta paga senza necessità che sia prodotta alcuna richiesta da parte dei lavoratori beneficiari.
2 Sebbene non sussista un obbligo di legge in tal senso, si ritiene, comunque, consigliabile che i sostituti d imposta forniscano, ai lavoratori, un informativa sintetica circa le condizioni di spettanza del bonus, al fine di eliminare o quantomeno ridurre il rischio che questi ultimi si trovino a dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi, l importo ricevuto eventualmente non spettante. Poiché il riconoscimento del bonus è subordinato al rispetto di un limite di reddito complessivo (non superiore a euro), al raggiungimento del quale concorre, non solo il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposto dal sostituto d imposta (datore di lavoro e/o committente) che effettua la verifica di spettanza del predetto bonus, ma anche eventuali altri redditi posseduti dal lavoratore (derivanti, ad esempio, da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014 ovvero redditi di diversa natura rispetto a quelli indicati come, ad esempio, i redditi da terreni e da fabbricati escluso quello relativo all abitazione principale, redditi di capitale, da lavoro autonomo, ecc.), è fondamentale mettere quest ultimo nelle condizioni di fornire indicazioni puntuali in merito ad eventuali altri redditi posseduti così da determinare una stima del reddito complessivo il più possibile precisa ed evitare attribuzioni di bonus che dovranno essere in seguito recuperate (tendenzialmente in unica soluzione in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi). Va in ogni caso sottolineato che la compilazione dell informativa, a cura del lavoratore, è del tutto facoltativa e che, in mancanza, l azienda procederà, comunque, alla verifica della spettanza del bonus e al suo eventuale riconoscimento sulla base delle informazioni in suo possesso. Si evidenzia che, l informativa in oggetto, potrà essere consegnata ai lavoratori già in forza nel mese di maggio 2014 nonché, si ritiene, ai lavoratori assunti successivamente i quali non abbiano spontaneamente fornito alcuna indicazione in relazione alla propria situazione reddituale (ad esempio mediante la consegna di un CUD relativo ad un precedente rapporto di lavoro intrattenuto nel 2014 ovvero attraverso l indicazione di altri redditi ai fini del riconoscimento delle detrazioni d imposta). A disposizione per chiarimenti, l occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti. Studio Associato Turrina Lanza Poltronieri All.: - Informativa al lavoratore; - Comunicazione ai fini del riconoscimento del Bonus.
3 INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014 Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d imposta 2014: 1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato; 2) possiedono un reddito complessivo non superiore a euro; 3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente), spetta, a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a euro 640 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all anno). Il sostituto d imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l azienda. Si tratta nello specifico di: 1. presunzione di produrre, nel periodo d imposta 2014, un reddito complessivo superiore a per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d impresa, redditi diversi); Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto. 2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l azienda; Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva. 3. aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus. Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall azienda. La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà
4 successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo, pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, entro la data del Attenzione: Le ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l azienda provvederà a riconoscerle il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.
5 COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014 Io sottoscritto, dipendente dell azienda, in relazione alle disposizioni contenute nell art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a euro 640, o richiedo la non applicazione del bonus di cui all art. 1 del DL n. 66/2014; o comunico che percepirò presuntivamente nell anno 2014 ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l azienda, pari ad euro di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui all art. 1 del DL n. 66/2014 e delle detrazioni d imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR; o comunico che mi è stato riconosciuto il bonus di cui all art. 1 del DL n. 66/2014 nel corso di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell anno 2014 per un importo pari ad euro riferito ad un periodo di lavoro pari a giorni e ad un reddito pari a euro. Cordiali saluti, Firma
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