Ritardo aereo, responsabilita del vettore, danno risarcibile, e foro competente
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- Vincenzo Bellini
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1 Ritardo aereo, responsabilita del vettore, danno risarcibile, e foro competente Autore: Pescarollo Marco In: Diritto civile e commerciale Il Regolamento UE 261/ che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, all articolo 6 prevede che il vettore aereo qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), deve innanzitutto prestare assistenza ai passeggeri che saranno costretti a partire in ritardo. Il successivo articolo 9 intitolato Diritto ad assistenza prevede che il vettore assicuri ai passeggeri che partiranno in ritardo pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa. Se il ritardo si protrae è prevista anche la sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più 1 di 10
2 pernottamenti, con trasporto, -sempre a cura e spese del vettore- tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). Il secondo comma dello stesso articolo 9 prevede che il passeggero ha diritto ad effettuare, -sempre a titolo gratuito-, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Nel fornire questa tipologia di assistenza il terzo comma del citato articolo 9 del regolamento UE 261/2004 prevede che il vettore aereo operativo presti particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati. Oltre a tali misure l articolo 7 del citato Regolamento Ue 261/2004 prevede che al passeggero venga corrisposto da parte della compagnia aerea, per il semplice fatto di partire in ritardo, un indennizzo monetario in misura stabilità in base alla lunghezza della tratta aerea. Precisamente la compensazione pecuniaria viene così stabilita: a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Il comma terzo dell articolo 7 prevede che la compagnia paghi tali somme, alternativamente, in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. 2 di 10
3 Detti importi possono essere ridotti del 50% se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo 2 a norma dell'articolo 8 del Regolamento 261/2004, sempre che l orario di arrivo non superi l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km 3 ; c) di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b). L articolo 14 per prevede l obbligo del vettore aereo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti in caso di ritardo nella partenza del volo che superi i tempi di cui al citato articolo 6 del Regolamento UE 261/2004, obbligo di informazione che le compagnie debbono osservare mediante affissione nella zona di imbarco in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza". Se poi il passeggero subisce il ritardo che eccede i limiti orari sopradetti scatta per il vettore aereo l obbligo di consegnare a ciascun passeggero un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del regolamento Ue 261/2004. Va ricordato che in base all articolo 3 del Regolamento Ue 261/2004 il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma c.d. Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 3 di 10
4 Dal punto di vista territoriale lo stesso articolo 3 prevede che le compensazioni per ritardo si applichino solo nei seguenti casi: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. Il Regolamento Ue 261/2004 all articolo 15 prevede che tali diritti non possono essere sottoposti a restrizioni o rinunce e che nel caso ciò avvenga per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto, o se comunque risulti che il passeggero non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal regolamento UE 261/2004, il passeggero avrà comunque diritto a rivolgersi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa. Se poi il passeggero abbia subito ulteriori danni -quali pensiamo le maggiori spese di parcheggio della propria automobile, oppure il dover rientrare a casa con un taxi anziché con mezzi pubblici, oppure il ritardo si a avvenuto nell ambito di una serie di voli cumulativi (art 1682, secondo comma cod. civ.) tali spese e danni possono essere chiesti in base all articolo 12 del regolamento Ue 4, che fa salvo anche il diritto del passeggero a ritenere l eventuale indennizzo liquidato da una polizza assicurativa stipulata dallo stesso che copra i danni da ritardo aereo 5. Dai considerando contenuti del regolamento Ue 267/2004 si evincono i casi in cui il ritardo del vettore aereo sia giustificato e non dia luogo al diritto alla compensazione pecuniaria 4 di 10
5 Leggiamo infatti al considerando n. 12 salvo la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.. 6 Il successivo considerando n. 14 specifica queste circostanze : possono in particolare ricorrere nel caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull attività di un vettore aereo operativo. Infine il quindicesimo considerando introduce come circostanza eccezionale derogatoria all insorgere della responsabilità in capo al vettore aereo l ipotesi di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni 7 Nulla dice però il regolamento Ue 261/2004 su quali siano i criteri per individuare l organo giudiziario competente ad esaminare tale richiesta, limitandosi all articolo 16 a prevedere che ogni Stato designi l organismo responsabile per l applicazione del regolamento Ue 261/2004 Per l Italia tale organismo è individuato nell ENTE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEL VOLO (ENAC) con sede a Roma, mentre per i rimanenti Stati della Ue gli organi competenti possono essere agevolmente individuabili sul sito della Commissione Europea La stessa Commissione mette a disposizione un modello di reclamo da compilare a cura del passeggero per l inoltro a tali autorità. 8 5 di 10
6 Qualora la controversia non trovi soluzione attraverso l intervento dell autorità ammnistrativa 9 rimarrà che adire l autorità giudiziaria competente secondo le ordinarie regole non Al fine della individuazione del Giudice competente è importante visto che molti dei voli soprattutto con compagnie low cost- sono svolti da vettori non italiani, verificare se per il viaggiatore italiano vi sia la possibilità di convenire la compagnia aerea responsabile del ritardo in Italia. In base alle recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue sez. IV C 204/ è il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo effettuato in ritardo competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo, per cui basta che il viaggiatore sia atterrato o decollato da un aeroporto della penisola italiana per convenire in Italia la compagnia aerea straniera. Non si ritiene che tale tipo di controversia vada sottoposta alla preliminare domanda di attivazione del procedimento di mediazione previsto dal D Lgs nr 28, mentre qualora il trasporto aereo sia stato acquistato nell ambito di un contratto turistico di cui all art 34 del nuovo Codice del turismo, il successivo articolo 67 del Codice del Turismo prevede il ricorso alla procedura di mediazione così come disciplinata dal D. Lgs nr 28 solo se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi che deve essere specificatamente approvata per iscritto dal turista. Nel silenzio del regolamento UE 261/2004 si ritiene che il diritto al pagamento della compensazione pecuniaria da ritardo si prescriva ex articolo 2951 codice civile in 12 mesi -se il volo si svolge in Europa-. aumentati a 18 mesi se il volo si svolge in territorio extraeuropeo, termine che decorre dall arrivo a destinazione del passeggero. Per l azione promossa avanti il Giudice italiano normalmente la competenza sarà del Giudice di Pace trattandosi di causa di valore inferire a 5.000,00. 6 di 10
7 Se la domanda è limitata alla richiesta dei soli diritti di compensazione pecuniaria previsti all articolo 7 del Regolamento UE 261/2004 che ricordiamo variano da 250,00 a 600,00 sarà anche possibile la difesa personale avanti il giudice di Pace ex art 82 comma primo cpc e, in forza dell articolo 113 comma secondo cpc, la causa non dovrà essere decisa secondo equità trattandosi di contratto concluso secondo le modalità di cui all art 1342 c.c. come recentemente stabilito dalla Cassazione nella decisione 11 maggio 2010 n, sez. terza. La sentenza del Giudice di Pace sarà appellabile e ricorribile in Cassazione. In pratica la difesa personale della parte appare evenienza remota dato che -salvo che si tratti di un danno cagionato da vettore aereo italiano- occorrerà notificare l atto introduttivo alla compagnia presso la sede legale normalmente situata all estero, curando anche la traduzione dell atto introduttivo nella lingua conoscibile al destinatario come previsto dal regolamento UE 1393/2007. Marco Pescarollo avvocato in Treviso 1 Consultabile sul sito 7 di 10
8 2 Si veda per un caso di riduzione dell indennizzo a seguito di imbarco su un volo alternativo Tribunale di Genova n Per il calcolo delle distanze chilometriche può essere opportuno avvalersi di una certificazione pubblica, per esempio rilasciata in Italia dalla ACI anche con richiesta via web all indirizzo 4 Sulla ulteriore indennizzabilità del danno da ritardo rispetto alle somme quantificate nel regolamento Ue 261/2004 si veda Corte di Giustizia Ue 10 gennaio 2006 n. 344 e 13 ottobre Sulla indennizzabilità di altri danni compreso il danno morale ricordiamo che la recente decisione della Corte di Giustizia UE del ha espressamente ricordato la risarcibilità di altri danni, compreso il danno morale a favore del viaggiatore sottoposto a ritardo o cancellazione. 6 Tali cause eccezionali vanno interpretate restrittivamente secondo Corte di Giustizia delle Comunità Europee sez. IV cause riunite C402/07 e C 432/07 pubblicata in Guida al Diritto n.49/2009 pag. 111 e ss. 7 L onere della prova della sussistenza di dette circostanze eccezionali incombe al vettore aereo come 8 di 10
9 riconosciuto dalla Corte di giustizia UE sez. IV nella decisione del causa C 549/2007 Wallentin - Hermann contro Alitalia pubblicata in Guida al D 4/2009 pagina 111 ess. 8 Scaricabile all indirizzo web ec.europa.eu/.../passengers/air/doc/complain_form/complaints_form_en.pdf 9 Lo stesso ente nazionale di controllo ha poteri pubblici sanzionatori nei confronti di ciascuna compagnia in caso di violazioni del Regolamento Ue 261/2004 : si veda, ad esempio, la recente sanzione ammnistrativa inflitta dalla ENAC al vettore aereo Ryanair nel 2010 in forza del combinato disposto di cui agli articoli 16 del regolamento Ue 261/2004 e del successivo D.lgs n. 69 con cui l ENAC ha inflitto alla compagnia irlandese un multa di ,00 per non avere rispettato in almeno 178 casi gli obblighi previsti dal regolamento Ue 261/2004 a seguito delle cancellazioni dei voli avvenute tra sabato 17 aprile e giovedì 22 aprile 2011 a seguito della nube fuoriuscita dal vulcano islandese Eyjafjallajokull. 10 Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di 9 di 10
10 negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell aereo quali indicati in detto contratto di 10
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
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