Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La vendita diretta: Legislazione nazionale e iniziative del Mipaaf.
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- Irma Silvestri
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1 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore. La vendita diretta: Legislazione nazionale e iniziative del. Relatore: Sebastiano Forestale 1
2 Definizioni: Vendita diretta : intesa come la possibilità per i consumatori di comprare i prodotti agroalimentari direttamente dal produttore agricolo, senza alcun intermediario. Farmers markets, mercati dei contadini, mercati contadini, mercati degli agricoltori, mercati degli imprenditori agricoli, mercati riservati agli imprenditori agricoli, mercati di vendita diretta, sono sinonimi: intesi come dei mercati speciali, istituiti dai Comuni su iniziativa pubblica o privata, generalmente svolti all aperto e a cadenza mensile o settimanale, dove i produttori agricoli effettuano la vendita diretta delle proprie produzioni. 2
3 La vendita diretta dei prodotti agricoli: sinonimo di filiera cortissima o dal produttore al consumatore 3
4 Le varie forme di vendita diretta: in azienda (esercitata su superfici all aperto e/o coperte dell azienda agricola o di altre aree private disponibili), su aree pubbliche, anche con l utilizzo di un posteggio, (farmers market, posteggi riservati ad agricoltori nei mercati tradizionali e rionali), in locali privati aperti al pubblico (negozi), itinerante, con mezzo mobile opportunamente attrezzato, su area privata non facente parte del compendio aziendale ovvero a cielo aperto, altre forme di vendita diretta (es. E-commerce, vendita porta a porta, gruppi di acquisto solidali (GAS), invio mediante posta, prenotazione stagionale, distributori automatici (latte), ecc.) 4
5 Motivi dei consumatori a favore la vendita diretta: possibilità di conoscere direttamente il produttore e quindi l origine del prodotto; possibilità di acquistare prodotti con un miglior rapporto qualità/prezzo; possibilità di acquistare un prodotto più fresco, in quanto sono minori i passaggi dal produttore al consumatore; possibilità di acquistare prodotti locali e/o tipici; riscoperta del territorio agricolo comunale e della stagionalità dei prodotti (ri-localizzazione); riscoperta del ruolo positivo dell agricoltura nell ambiente e nella società. 5
6 Motivi degli agricoltori a favore della vendita diretta: Accorcia la filiera, consentendo il recupero del valore aggiunto che normalmente è ad appannaggio degli operatori a valle del processo produttivo; Presenta ampi margini di crescita, legati al comportamento dei consumatori che sono sempre più attenti alla provenienza dei prodotti e alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale dei processi di distribuzione e al sostegno dell economia locale; Può consentire una redditività anche alle aziende marginali e di dimensione ridotta; Responsabilizza maggiormente i produttori agricoli nei confronti del consumatore finale; Offre agli agricoltori la possibilità di vendere prodotti locali o varietà di frutta e verdura non posizionabili nel mercato convenzionale, nonché produzioni biologiche quando non vengono remunerate abbastanza dalla filiera lunga. Offre agli agricoltori un momento di partecipazione e confronto con il consumatore. 6
7 La vendita diretta può influire sull organizzazione dell azienda agricola: l azienda può essere portata a diversificare la produzione, con beneficio nei confronti dell assorbimento di manodopera e miglioramento della capacità produttiva del terreno (es. parte dell azienda potrebbe trasformarsi da monocolturale a policolturale); per l azienda potrebbe essere conveniente allevare anche piccoli animali (polli, tacchini, conigli, ecc.), riutilizzando vecchi edifici o i fabbricati annessi abbandonati; potrebbe nascere un nuova diversificazione delle attività all interno dell azienda (es. realizzazione di maneggi, accoglienza turistica, contatto più diretto con il consumatori anche al di fuori del mercato dei contadini); nuovo rapporto tra aree agricole periurbane e periferie cittadine in espansione, con gli agricoltori più attivi nell utilizzazione del territorio e nuove opportunità per continuare l attività agricola. Questi sono solo alcuni esempi, ma per ogni realtà locale e regionale se ne possono aggiungere altri. 7
8 DECRETO LEGISLATIVO 228/01 ED ALCUNI ASPETTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI. 8
9 Riferimenti legislativi generali: L art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di porre in vendita al dettaglio produzione propria e prodotti acquistati presso terzi, purché quelli ottenuti direttamente siano prevalenti. La precedente legge n. 59 del 1963 limitava la vendita alla sola produzione ottenuta direttamente. Quest ultima legge non deve, tuttavia, intendersi abrogata, perché può essere utilizzata dai produttori agricoli i quali, in regime di esonero ai fini IVA, vogliono avvalersi della non obbligatorietà dell iscrizione al Registro delle imprese (legge n. 77 del 1977, art. 2, comma 3). È necessario, comunque, rispettare le disposizioni vigenti in materia di sanità ed igiene. 9
10 Modalità e procedure amministrative Ai sensi dell art. 4 del d.lgs. 228/01 la vendita diretta dei prodotti agricoli può avvenire sia in sede stabile (comma 4) che in forma itinerante (comma 2). La vendita in sede stabile può essere effettuata su aree pubbliche, anche con l utilizzo di un posteggio, ovvero in locali aperti al pubblico (negozi); mentre la vendita itinerante può consistere nell utilizzo di un mezzo mobile opportunamente attrezzato. È considerato come vendita itinerante anche il commercio elettronico (E-commerce). Per la vendita in sede stabile la comunicazione di inizio attività va fatta al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita (art. 4, comma 4). Per la vendita in forma itinerante la comunicazione di inizio attività va fatta al Comune del luogo ove ha sede l azienda di produzione, risultando a seguito di ciò ammessa la vendita in tutto il territorio nazionale (art. 4, comma 2). 10
11 Per la vendita diretta in aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio la comunicazione dovrà contenere la richiesta di assegnazione di un posteggio, secondo la disciplina dettata dalle singole Regioni in base all art. 28 del d..lgs. 114 del 1998 (legge Bersani sul commercio). Peraltro, il comma 15 dell art. 28, sempre sulla base delle singole disposizioni emanate dalle Regioni, prevede per i Comuni l obbligo di stabilire i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Non è richiesta alcuna comunicazione nel caso di vendita diretta esercitata su superfici all aperto nell ambito dell azienda agricola. Alla vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori non si applica la normativa sul commercio neanche per quando riguarda i requisiti di accesso all attività, alla programmazione della rete distributiva e, in particolare, gli orari di apertura e di chiusura di esercizi di vendita. Peraltro non vi sono obblighi neppure di chiusura domenicale o festiva. 11
12 Amministrazione comunale e costituzione dei mercati dei contadini. L impulso per la costituzione dei mercati di vendita diretta può provenire dai Comuni, anche consorziati o associati, oppure da una richiesta degli imprenditori agricoli singoli o associati, o dall associazione di produttori e di categoria, da Enti pubblici o privati, presentata ai Comuni (art. 1 del decreto mipaaf 20/11/07). I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati sulla base di un disciplinare che regoli le modalità di vendita e valorizzi la tipicità e la provenienza dei prodotti e ne danno comunicazione agli assessorati all agricoltura delle Regioni e Province autonome (art. 4 del decreto mipaaf 20/11/07). I Comuni inoltre controllano il mercato che ha sede nel proprio ambito territoriale, accertando il rispetto delle norme in vigore, comprese le norme igienico-sanitarie (art. 3 del decreto mipaaf 20/11/07). 12
13 PRESCRIZIONI SANITARIE LE AUTORIZZAZIONI DA OTTENERE: Fatta eccezione per la coltivazione e la raccolta, sono soggette alla normativa sanitaria e di conseguenza ad autorizzazione sanitaria comunale, le fasi di confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari. Nel gennaio 2006 è entrato in vigore il pacchetto igiene, cioè la serie di regolamenti comunitari che hanno modificato il quadro normativo della sicurezza alimentare. Nell espletamento delle funzioni autorizzative in materia sanitaria i Comuni sono coadiuvati dalle ASL che esercitano le istruttorie e i controlli. L istruttoria, soprattutto, per ottenere il nulla osta sanitario, attestante la idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature. Anche le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli sono soggetti ad autorizzazione sanitaria. 13
14 Occorre ottenere l autorizzazione sanitaria comunale anche per i locali in cui si effettuano le seguenti tipologie di attività: produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande; deposito all ingrosso e al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande; vendita di carne. Dopo aver ottenuto le suddette autorizzazioni si può inoltrare la comunicazione di inizio attività al Sindaco. 14
15 Piano di autocontrollo (HACCP) Il Ministero della Sanità, con il d.lgs. 155/97 e successivamente con il pacchetto igiene ha esteso agli operatori del settore alimentare l obbligo di mettere in atto un sistema di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore. L adozione da parte delle imprese agricole di sistemi di autocontrollo semplificati sono previsti da numerose Regioni. 15
16 ASPETTI FISCALI E CONTABILI IVA e regime fiscale Escludendo le aziende che operano in regime di esenzione perché non superano i limiti di fatturato previsti dalla legge, pertanto non iscritte al Registro delle imprese, la maggior parte delle aziende agricole applica il cosiddetto regime speciale in termini IVA, di cui all articolo 34 del DPR 633/72. Tale regime può essere applicato solo da chi è imprenditore agricolo ai sensi dell art del c.c. limitatamente alla cessione dei prodotti elencati nell allegato A del DPR 633/72 e prodotti dall azienda stessa (tabella 1 pagina successiva). Gli imprenditori agricoli che operano in regime speciale sono esentati dall emissione dello scontrino fiscale in caso di vendita al consumatore finale. L unico adempimento che compete loro è quello di annotare l ammontare dei corrispettivi giornalieri nell apposito registro, entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi si riferiscono. 16
17 Tabella 1: prodotti dell allegato A del DPR 633/72. produzioni di carni e prodotti della loro macellazione; lavorazione e conservazione delle patate; produzione di succhi di frutta e ortaggi; lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; produzione di olio di oliva e semi oleosi; produzione di olio di semi di granoturco; trattamento igienico del latte e produzione di derivati del latte; lavorazione delle granaglie; produzione di vini; produzione di aceto; produzione di sidro e altre bevande fermentate; manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali, semi, barbabietola da zucchero, tabacco; manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai; manipolazione dei prodotti derivanti dalle colture vitivinicole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse. 17
18 I MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA 18
19 Introduzione La tipologia di vendita diretta attraverso i mercati speciali riservati solamente agli agricoltori, è una forma di commercializzazione in rapida diffusione in tutte le economie avanzate, sia dell Unione Europea (Germania, Gran Bretagna, Francia) sia di Paesi extracomunitari (USA, Canada). E una opportunità di integrazione del reddito per le imprese agricole. E un veicolo di ri-qualificazione del rapporto tra gli agricoltori e i consumatori. 19
20 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUI MERCATI DI VENDITA DIRETTA Il MI.P.A.A.F. ha voluto imprimere una accelerazione allo sviluppo dei mercati riservati alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, emanando il decreto 20/11/07 <<di natura non regolamentare>> Attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/06, n. 296 e proseguendo una linea che era stata già tracciata dal decreto legislativo 228/01 (Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo). 20
21 Il Decreto MIPAAF 20/11/07: Definisce gli standard dei mercati degli agricoltori (tipologie di soggetti ammessi, requisiti, ubicazione). Definisce il raccordo con la normativa di riferimento e le competenze (ruolo centrale dei Comuni). Identifica le modalità di vendita dei prodotti agricoli (disciplinare, attività di trasformazione, attività culturali, attività didattiche). Definisce le modalità di autorizzazione (istanza promossa da comuni e/o imprenditori agricoli e/o associazioni) e riconoscimento (da parte dei Comuni). Identifica ulteriori priorità ed attività (informazionecomunicazione, monitoraggio). 21
22 Caratteristiche dei mercati di vendita diretta, secondo il decreto 20/11/07: mercati che soddisfano le esigenze dei consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio; mercati che rispettano determinati requisiti di qualità dei prodotti e si svolgono con trasparenza amministrativa nell esercizio dell attività di vendita; mercati dove i venditori sono solamente gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e la loro azienda agricola sia ubicata nell ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni; mercati dove si pratica la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall azienda di soci imprenditori agricoli (es. OP, cooperative, consorzi o altre forme associative), anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell ambito territoriale, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all articolo 2135 del codice civile. mercati che possiedono un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli. 22
23 I RISULTATI ATTESI In considerazione delle caratteristiche del tessuto produttivo ed urbano italiano, nel 2007, si erano identificati i seguenti obiettivi di sviluppo: entro 2008 Fino a 100 mercati attivi, imprese agricole coinvolte. a regime (2010) Da 400 a 500 mercati attivi, imprese agricole coinvolte. Sulla base delle caratteristiche economiche delle esperienze italiane ed estere, tale tipologia di mercati può arrivare a promuovere la commercializzazione di almeno mln euro di produzione agricola. 23
24 I valori economici del canale di vendita diretta sembrano molto bassi se raffrontati alla produzione complessiva del settore agricolo, tuttavia la vendita diretta Offre una integrazione di reddito per le imprese che realizzano una specifica strategia aziendale; E una risposta importante per molte aree marginali, di collina e montagna, dove l agricoltura spesso non riesce a produrre per le richieste della G.D.O.; E un formidabile veicolo per portare l agricoltura e la cultura rurale nelle città rafforzando un legame cittàcampagna che nei Paesi sviluppati si è affievolito. 24
25 LEGGI REGIONALI EMANATE DOPO IL D.M. 20/11/07 REGIONE VENETO: LEGGE REGIONALE 25/07/08, N. 7 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale. REGIONE CALABRIA: LEGGE REGIONALE 14/08/08, N Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali. REGIONE LAZIO: LEGGE REGIONALE 24/12/08, N. 28 Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli agricoltori. REGIONE PUGLIA: LEGGE REGIONALE 19/12/08, N. 38 Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali. REGIONE PIEMONTE: LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23/05/08 Criteri per l assegnazione di aiuti per l allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli. REGIONE LOMBARDIA: Circolare della Direzione Generale Agricoltura M del 11/12/08. 25
26 Altre leggi regionali Alle disposizioni regionali emanate dopo il decreto ministeriale 20/11/07, si aggiungono le norme dettate dai vari governi regionali in date precedenti a dicembre 2007, nell ambito di provvedimenti generali sul settore agricolo o più specificatamente in materia di agriturismo. Regione Toscana: Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14/05/07, progetto filiera corta (mercati dei produttori, patti di filiera, spacci locali, arte & cibo.). Con questa DGR sono stati finanziati 15 progetti di mercati degli agricoltori con un contributo totale concesso di circa euro PSR 2007/2013, misura sottomisura b) servizi commerciali in aree rurali. 26
27 Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 27
28 Il ha indetto, in data 4 giugno u.s., una prima riunione con le Regioni al fine di definire le azioni da intraprendere in attuazione dell articolo 4, comma 5, del decreto 20/11/07, dove è indicato di effettuare un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in esse svolte. Dal tavolo è emerso che, per le Regioni, sussistono delle difficoltà nel reperire informazioni da parte dei Comuni che dovrebbero comunicare all assessorato regionale all agricoltura l apertura o la presenza di un mercato di vendita diretta (ex. art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20/11/07). Tuttavia, è da rilevare che la suddetta disposizione non è stata inserita nella maggior parte delle leggi regionali richiamate in precedenza. I referenti regionali nella riunione hanno, peraltro, condiviso la necessità di effettuare un monitoraggio sui mercati dei contadini, con la pubblicazione dei dati sul sito del Ministero. Hanno condiviso, altresì, la necessità di intraprendere delle azioni pubbliche per la promozione, la comunicazione e l informazione sui mercati dei contadini. A tal fine, a proposito dell intenzione della regione Toscana di istituire un logo regionale per questi mercati è stata lanciata la proposta di istituire un logo nazionale per un riconoscimento forse più ampio e più incisivo. 28
29 Monitoraggio: Allo stato attuale sono presenti o in fase di attivazione sul territorio nazionale numerose iniziative riconducibili, pur nella diversità di forme e soggetti promotori, ai mercati dei produttori. E tuttora estremamente difficile quantificare le dimensioni di questa realtà, perché di fatto non esistono dati ufficiali (se non a livello locale). I dati che sono diffusi dai vari siti internet, che ospitano spazi su questa realtà o che si rivolgono specificatamente ad essa, sono non del tutto attendibili. Si ritiene pertanto non riportare numeri. Fatta questa premessa, 29
30 È opportuno creare una rete di informazioni tra Comuni > Regioni > Stato intesa a monitorare i "mercati dei contadini" 30
31 Dati importanti da rilevare: Comuni che hanno istituito mercati dei contadini (data della deliberazione comunale). Numero dei mercati attivi. Numero dei posteggi per ogni mercato dei contadini. Luoghi dove si svolgono i mercati (Via, Piazza, Località). Giorni di apertura ed orario praticato. Da queste semplici informazioni è possibile iniziare la fase di monitoraggio ufficiale ed avere dei dati certi su cui lavorare. Il fine è di favorire lo sviluppo ed il miglioramento delle strutture esistenti e quelli in fase di realizzazione. 31
32 Soggetti da coinvolgere alla realizzazione del monitoraggio: Comuni (Assessorati competenti > Uffici dirigenziali incaricati) Regioni (Assessorati all agricoltura > Uffici dirigenziali incaricati) Stato (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali > Saco XIII) Altri organismi: ANCI. Coldiretti, CIA, Confagricoltura. Altre organizzazioni agricole e non agricole che hanno un interesse allo sviluppo del mercato di vendita diretta (organizzazioni dei produttori, associazioni, ecc.). 32
33 Azioni che derivano dal monitoraggio: Un azione congiunta ed organizzata tra Comuni e Regioni e tra Regioni e Ministero, offre i seguenti vantaggi: Possibilità di conoscere a livello nazionale l importanza dei mercati dei contadini, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale ed ambientale. Possibilità di fare proposte di sostegno finanziario, con fondi nazionali e comunitari per lo sviluppo di queste forme di vendita diretta, ed, altresì, promozioni e comunicazioni a livello nazionale. Possibilità di dare alla vendita diretta una maggiore visibilità non solo all interno del nostro Paese ma anche in ambito comunitario ed internazionale. 33
34 Proposte finali da parte del Ministero: 1) Informazioni da parte delle regioni al ministero sui mercati degli agricoltori istituiti e funzionanti. Esempio seguente tabella: Mercati dei contadini (farmers market) istituiti dai Comuni della Regione.. al 31/12/ Comune Provincia Delibera comunale n del. Sito in Via/Piazza Numero posteggi o piazzole Numero degli imprenditori agricoli coinvolti 34
35 2) Istituzione, con decreto ministeriale, di un gruppo di lavoro / Comitato / Osservatorio permanente (termine da stabilire) con il compito di trattare specificatamente la problematica della filiera corta, l informazione sui mercati degli imprenditori agricoli, il monitoraggio periodico, conoscere tutte le iniziative Regionali e territoriali ed, altresì, formulare proposte agli Assessorati all agricoltura e al Ministero. 35
36 CONCLUSIONI: Se la vendita diretta, da fenomeno non ancora consolidato, raggiunge un livello superiore o paragonabile a quello dei Paesi, come Stati Uniti, Francia, Germania, dove peraltro ha un impatto sociale superiore al nostro, il monitoraggio nazionale è, comunque, un servizio utile sia per i consumatori che per gli attori del comparto agricolo. Dal monitoraggio possono derivare non solo semplici informazioni e la certezza dei dati, ma tutta una serie di azioni a livello politico da intraprendere negli anni a venire. 36
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