i PREsIDENTE[( CON STGLIO REG IONALE DEL VENETO Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 27/02/ CON STGLIO REG IONALE DEL VENETO N d& Prot Ttoano 2.6 CRV CRV spcupa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede XiL(,Sj flr\ oggetto: Progetto di legge n. 417 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gennaro Marotta, Diego Bottacin, Santino Bozza, Giovanni Furlanetto, Leonardo Padrin, Stefano Peraro, Antonino Pipitone, Lucio Tiozzo, Sandro Sandri, Marialuisa Coppola, Pietrangelo Pettenô, Giuseppe Bortolussi, Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante, Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Giampietro Marchese, Claudio Niero, Bruno Pigozzo, Sergio Reolon, Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia, Luca Baggio, Andrea Bassi, Bruno Cappon, Federico Caner, Vittorino Cenci, Cristiano Corazzari, Nicola Ignazio Finco, Arianna Lazzarini, Gianpiero Possamai, Paolo Tosato, Matteo Toscani, Daniele Stival e Stefano Valdegamberi relativa a: Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 Disciplina e delega delle funzioni inerenti all applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. Si comunica che i Consiglieri Roberto Ciambetti, Massimo Giorgetti, Maurizio Conte, Elena Donazzan Davide Bendinelli, Remo Sernagiotto, Doiio Bond, Piergiorgio Cortelazzo, Moreno Teso, Mariangelo Foggiato, Costantino Toniolo, Nereo Laroni, Carlo Alberto Tesserin, Conta Giancarlo, Clodovaldo Ruffato, Raffaele Grazia e Gustavo Franchetto hanno sottoscritto ii progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti, i PREsIDENTE[( SERvIzIO ArrivrrA E RAPPQRTI JSTffUZJONALI IL DIGE CAP0 Dott, (4bodo va/do Ruffato,) S1R\ IZIO ATTIVIT E R.PPORTI 1 1,1 IL /JO\ ELI Ufficio istiruzion ili San Marco tel Palazro Ferro Fini jax Vcnzla drai uai aconig1i venet 1 COI1s1l1 CflCt.lt

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 417 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Marotta, Pipitone, Tiozzo, Bottacin, Bozza, Furlanetto, Peraro, Padrin, Sandri, Coppola, Pettenà, Bortolussi, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia, Baggio, Bassi, Cappon, Caner, Cenci Corazzari, Finco, Lazzarini, Possamai, Tosato, Toscani, Stival, Valdegamberi, Ciambetti, Giorgetti, Conte, Donazzan, Bendinelli, Semagiotto, Bond, Cortelazzo, Teso, Foggiato, Toniolo, Laroni, Tesserin, Conta, Ruffato, Grazia e Franchetto * MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, N. 10 DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE Presentato alla Presidenza del Consiglio ii 5 febbraio * Con note del 13 febbraio 2014, prot e 3012 i consiglieri Sandri e Coppola hanno sottoscritto la proposta di legge. * Con note del 14 febbraio 2014, prot. 3126, 3157, 3162 e 3163 i consiglieri PettenO, Bortolussi, van consiglieri dei gruppi PD e LN-LV hanno sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 17 febbraio 2014, prot. 3214, ii consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge. * Con note del 20 febbraio 2014, prot. 3627, 3630, 3631, 3633, 3634 e 3635 van consiglieri dei gruppi LN-LV, PDL-FI per ii Veneto, Forza Italia, Unione Nordest, Nuovo Centro Destra e Futuro Popolare hanno sottoscritto la proposta di legge.

3 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, N. 10 DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE R e 1 a z 1 o n e: A volte i progetti di legge si ammantano di universalità, ma mirano al particolare, financo a! caso singolo. La presente proposta, al contrario, prende spunto da un episodio ben identificabile (che peraltro non sarebbe neppure inseribile nelle fattispecie previste dal presente testo), per rivolgersi al generale ed inserire, anche nd Veneto, una nuova disciplina che, in caso di infrazione di pubblici esercizi, commercianti e artigiani, preveda un avvertimento, la dzjjida amministrativa, prima di passare alla vera e propria sanzione. LO SF UNTO I riflettori si accendono a Mestre, in pieno centro. Al titolare di un locale pubblico, II Falco, viene comminata una multa di euro per un calcio balilla senza gettoni, quindi ad uso gratuito, ma detenuto senza autorizzazione. Il fatto risale a! 2011: quando ii ricorso viene rigettato, perché privo di argomentazioni valide, scoppia il caso. Lafrase multa di euro per un biliardino gratis è un mantra che esercita unfascino irresistibile: in poche ore la vicenda assume rilievo nazionale. Le caratteristiche della storia solleticano ilpalato dci mass media di tutta Italia, e l intero stivale interviene, compatto, a dfesa dell esercente multato. L ceo che ne risulta è impressionante, e solo elencarne l excursus cronologico risulta ponderoso. Il 15 gennaio 2014 la notizia della multa di euro per il biliardino de ii Falco di Mestre appare in sordina. Il giorno successivo, il 16 gennaio, esplode ed occupa le prime pagine. Il giorno 17 vane personalità corrono a dfendere il calciobalilla fuorilegge, dai Fresidenti delle Regioni Toscana e Veneto ad attori difama nazionale. II titolare del locale passa da una trasmissione lv all altra, con collegamenti in diretta e disfide a biliardino, editorialisti di fama usano la vicenda come cartina al tornasole dci malanni del paese, sul web i blog ribollono di indignazione e commenti. Il giorno 19 gennaio ii Frefetto di Venezia dichiara che le norme relative alla multa sono da cambiare. I! giorno 20 il Sindaco di Veneziafa visita al Falco. I! giorno 21 il Prefetto di Venezia Ja lo stesso, mentre gli attestati di solidarietà proseguono anche nd giorni successivi. LA PROPOSTA A far notizia è stato ii calciobalilla. Ma il focus di questa proposta di legge riguarda le multe che, a tanti esercenti, arrivano per un cartello dimenticato o un avviso perduto, una tenda da esterni che sporge di 4 centimetri o un timbro apparentemente sbiadito. Pensiamo a tutti quelli che in prima pagina non ci sono finiti e non hanno avuto radio e blog dalla loro: barbieri, baristi ed ambulanti qualsiasi. La nuova discilina interviene esciusivamente nella regolamentazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. Come ha fatto, ad esempio, la Regione Emilia Romagna con una scelta analoga. Si stabilisce una

4 procedura innovativa che prevede un invito formale a sanare un eventuale posizione irregolare, entro un preciso limite di tempo, prima di attuare procedimenti sanzionatori. Un atto di civiltà che permetta ag/i esercenti di mettersi in regola, senza essere immediatamente multati con importi a volte insostenibili, a causa di irregolarità dovute a dimenticanze o ad un eccesso di regolamentazione che a voile puô causare lacune ne/la sua piena attuazione. Grazie a questa norma gil esercizi hanno dieci giorni per conformarsi al/a regola, dopodiché si passa al/esecutività del/a sanzione vera e propria, senza rinnovi o proroghe. Questa iniziativa vuole rappresentare una iniezione di buon senso che, per spiegare ii concetto con una banalizzazione volutamente estremizzata, eviti a distratti e smemorati di essere multati al primo passo [also. Ma che garantisca comunque a chi viola /a legge che, dopo la diffida, la mu/ta non g/iela toglierà nessuno. L AMBITO NORMA TIVO II comma 5 dell artico/o 14 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 apri/e 2012, n. 35 ha previsto / adozione, mediante intesa in sede di Confrrenza unuicata, di /inee guida che hanno / obiettivo di unformare /e diverse normative ed attività regionali e del/c province autonome in materia di contro/lo, in una prospettiva di sempflflcazione ma anche di maggior efjicacia ed efflcienza de// azione amministrativa, ne/perseguimento dell interessepubblico tute/ato. Non piü contro//o come mero accertamento del/a conformita forma/e, ma come corrispondenza sostanziale del/c disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un azione di orientamento e collaborazione con imprese. Proprio in quest ottica /e linee guida individuano, come esempio di buona prassi, / istituto dc/la dffida amministrativa, introdotto da/la Regione Emilia Romagna (artico/o 7 bis del/a legge regionale 28 aprile 1984, n. 21), che consiste in un invito a sanare la violazione contestata dali accertatore in un term inc breve. L istituto è applicabile nell ambito di procedimenti sanzionatori discip/inati nei settori riguardanti ii commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, / esercizio di attività di artigianato a contatto con ii pubb/ico, ii divieto di fumo e ne//c fattispecie sanzionatorie previste dai rego/amenti comuna/i, ad esciusione del/c normative di settore che già prevedono una dii Ida. L ARTICOLATO Ii progetto di legge si compone di due articoli: nd primo si prevede / introduzione del/a d/jlda amministrativa anche nell ordinamento regionale veneto, prevedendo settori di app/icazione definiti, fatta sa/va la disci/ina della dffida prevista in normative di settore, intendendo sa/vaguardare le norme già esistenti. Con i commi successivi si individuano la fattispecie e le procedura di applicazione. Con / artico/o 2 si dichiara / urgenza de/provvcdimcnto.

5 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, N. 10 IMSCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE Art. 1 - Introduzione dell articolo 2 bis Diffida amministrativa dopo l articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 Disciplina e delega delle funzioni inerenti all applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. 1. Dopo l articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 Disciplina e delega delle funzioni inerenti all applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e aggiunto ii seguente: Art. 2 bis - Dffida amministrativa. 1. Fatta salva la discilina prevista in normative di settore, ivi comprese queue sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di sempilficare ii procedimento sanzionatorio e di instaurare un puut proficuo rapporto di collaborazionefra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, 1 istituto della dffida amministrativa, in luogo deli immediata contestazione della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro ii terminefissato dal comma La d[flda amministrativa è applicabile neil ambito di procedimenti sanzionatori discilinati nd settori riguardanti ii commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, 1 esercizio di attività di artigianato a contatto con ii pubblico, ii divieto di fumo, nonché nd/c fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. 3. La d[jida amministrativa consiste in un invito rivolto dali accertatore al trasgressore o all eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L invito è contenuto nd processo verbale di accertamento redatto at term inc degli atti di cui all articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e net quale deve essere undicato ii termine, non superiore ai dieci giorni, entro ciii unformarsi al/c prescrizioni. 4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulia osta comunque denominato. L autore delia violazione non puô essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di difflda nei cinque anni precedenti. 5. Gii enti competenti individuano, nell ambito del settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre ia djjida amministrativa. La Regione monitora / appiicazione dell istituto delia diffida amministrativa e puô dettare speciiche linee guida in materia.. Art. 2 - Dichiarazione d urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore ii giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 3

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7 INDICE Art. 1 - Introduzione dell articolo 2 bis Diffida amministrativa dopo l articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 Disciplina e delega delle funzioni inerenti all applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale Art. 2 - Dichiarazione d urgenza 3 5

8 PDLRn, 417 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977) DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALUAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE. Art. 1 A decorrere dall entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo ii disposto del comma successivo, ai Comuni nd cui territorio sono accertate le trasgressioni. A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque inteme accertate nel loro territorio. Art. 2 Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al I comma. Art. 3 Al fine di coprire le spese per l esercizio della delega, gli Enti di cui all art. 1 introitano l intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell anno. Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse. Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell anno successivo, una dettagliata relazione sull attività svolta con l indicazione dell importo delle somme introitate. (1)

9 Art. 4 La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g) dell art. 32 dello Statuto, nonchè direttive per l esercizio uniforme delle funzioni delegate. Spetta altresi alla Giunta ii compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida. Art. 5 Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 A decorrere dall esercizio 1981 e iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo cosi denominato: Parte spesa Corrispettivo ai comuni e province per l esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie (con stanziamento pan al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata). (2) (1) Articolo cosi sostituito dall articolo unico, legge regionale 29 giugno 1981, n. 36. (2) Articolo cosi sostituito dall articolo unico, legge regionale 29 giugno 1981, n. 36. Legge 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2). MODIFICHE AL SISTEMA PENALE Art (Atti di accertamento) (3) Gli organi addetti al controllo sulposservanza delle disposizioni per la cui violazione e prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui ii codice di procedura penale consente ii sequestro alla polizia giudiziaria. E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalpassicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. AlPaccertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire

10 altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell art. 333 e del primo e secondo comma delpart. 334 del codice di procedura penale. E fatto salvo lesercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Art (Contestazione e notificazione) (4) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nd territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all estero entro il termine di trecentosessanta giorni dallaccertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi allautorità competente con provvedimento dellautorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso Ia notificazione puo essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dellamministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puà essere eseguita in mani proprie del destinatario, i osservano le modalità previste dallarticolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (5) Per i residenti allestero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nd secondo comma dellart. 22 per il giudizio di opposizione. Uobbligazione di pagare la somma dovuta per Ia violazione si estingue per la persona nei cui confronti e stata omessa la notificazione nel termine prescritto. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. (3) Vedi, anche, Part. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n (4) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n (5) Comma cosi modificato dallart. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 10 gennaio 2004.

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