PROPOSTA DI LEGGE N. 208

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1 presentata dal consigliere Zilli l 11 aprile 2017 <<Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio>>

2 Signor Presidente, colleghi consiglieri, il 16 gennaio 2003 è stato approvato l Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, un documento che prevede la messa a punto di normative e di strumenti tecnici per garantire la qualità degli impianti nelle regioni italiane. Successivamente, nell autunno del 2004, è stato pubblicato dal dipartimento interregionale prevenzione, in attuazione all accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, il Documento relativo alla disciplina interregionale delle piscine, redatto affinché le regioni italiane si dotassero attraverso un atto formale di un quadro normativo in materia di piscine ad uso natatorio. Tale documento, o meglio il suo recepimento, è stato oggetto della mozione n. 254, che ha visto la sottoscritta prima firmataria. Questa mozione, emendata, è stata votata ed accolta dall aula lo scorso 15 marzo, durante la seduta n. 284, con l impegno da parte del Consiglio di riportare l argomento in discussione nella III commissione consiliare, al fine di riaprire un dibattito sulla questione che era stato interrotto diversi anni fa. C è da segnalare, infatti, che nel 2004 era stato costituito sul tema un gruppo di lavoro che ha redatto un documento molto completo ed articolato, successivamente trasmesso all Istituto Superiore di Sanità per un parere: purtroppo il lavoro è rimasto in sospeso, poiché questo parere non è mai pervenuto. Nel 2008 la questione era riemersa, cercando di riprendere le fila anche da un punto di vista tecnico ma purtroppo questo nuovo dibattito non ha avuto alcuno sbocco. L accoglimento della mozione n. 254 è stata quindi un primo, importante passo per poter riaprire la discussione su una tematica così importante, che vedrà sicuramente l interessamento di un ampia platea di attori che a vario titolo possono apportare il loro contributo per la redazione di una normativa efficace per garantire la sicurezza degli impianti ad uso natatorio. L intento della presente proposta, infatti, non è quello di appesantire attraverso delle nuove norme l attività svolta all interno delle piscine, soprattutto quella sportiva: l obbiettivo, al contrario è quello di fornire una chiara cornice normativa che permetta di creare per tutti le fondamentali condizioni che possano garantire una corretta prevenzione e tutela della sicurezza di chi frequenta le piscine egli utenti sempre maggiore. Al netto dei puntuali e precisi controlli che le Aziende sanitarie effettuano costantemente e in maniera precisa sui requisiti igienico-sanitari delle piscine, rimane comunque il fatto che una regione importante turisticamente come la nostra e che vanta una buona tradizione di atleti nelle discipline natatori, non può prescindere dal dotarsi di strumenti normativi efficaci atti a garantire la sicurezza degli impianti esistenti, di quelli futuri ma soprattutto la sicurezza delle persone che vi usufruiscono. Non dimentichiamoci infatti che moltissimi sono anche gli utenti privati che usufruiscono a vario titolo delle piscine pubbliche e private; ultimamente poi, molte scuole della regione, di ogni ordine e grado, hanno stipulato convenzioni con alcuni impianti e associazioni sportive inserendo all interno delle attività di educazione fisica anche la disciplina del nuoto. Motivo in più questo, per dotare finalmente anche il nostro ordinamento regionale di una legge in materia, che possa dare regole precise su sicurezza e prevenzione dei rischi connessi agli incidenti che potrebbero occorrere nelle piscine. Secondo quanto riporta il CONI (Comitato Olimpico Nazionale) i tesserati FIN (Federazione Italiana Nuoto) nel 2014 erano oltre 150mila, distribuiti in un totale di 1492 società e che coinvolgono oltre 136mila operatori. Nel 2013, secondo i dati ISTAT i praticanti nuoto in Italia erano quasi 3,5 milioni, I

3 senza contare tutte quelle persone che, a vario titolo, frequentano le piscine non solo per nuotare ma anche come luogo di svago o per la pratica di altri sport acquatici. Anche le fasce di età coinvolte sono spesso eterogenee, a dimostrazione che gli sport acquatici possono coinvolgere i bambini, anche molto piccoli ( secondo l ISTAT), fino ad arrivare agli anziani (circa ultra 75enni ammettono di praticare il nuoto secondo l ISTAT). Nuotare, fare bagni, andare alle terme quindi risultano essere attività sempre più popolari. Progetti non adeguati sul mantenimento, la gestione e l uso di queste aree ricreative aumentano il rischio di lesioni spinali, di malattie e perfino di morte: è bene ricordare che ogni specchio d acqua, qualunque esso sia, è potenzialmente un pericolo per la nostra salute. L evidenza che emerge dai dati e l esperienza fatta mostrano che tutto questo può essere prevenuto attraverso l adozione di semplici misure di sicurezza. Il 27 giugno 2006, a Ginevra, l Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso per la prima volta le linee guida internazionali su come creare luoghi sicuri per la balneazione. L obiettivo è proteggere le persone dai rischi associati alla frequentazione di piscine, terme e le altre zone di balneazione. Le linee guida includono sia un elenco dei singoli valori delle sostanze inquinanti, che un insieme di raccomandazioni per la gestione sicura delle acque ricreative e la prevenzione da malattie e ferite. Molti sono i rischi cui si fa riferimento: l uso improprio delle infrastrutture, la scarsa qualità dell acqua, il pericolo di infezioni, il problema dell aerazione negli ambienti in cui si fa il bagno al chiuso. Si sottolinea, poi, come questi miglioramenti possano prevenire anche i rischi di annegamento. Secondo quanto pubblicato dall Oms, l annegamento risulta essere una delle principali cause di morte: nel 2002 sono decedute in acqua 382 milioni di persone nel mondo. La maggior parte degli studi sugli annegamenti accidentali riguarda i bambini e negli Stati Uniti, l annegamento è una delle cause principali di morte accidentale sotto i 5 anni. In Italia, secondo i dati ISTAT, l incidenza delle morti per annegamento sotto i 5 anni è molto bassa, mentre l incidenza aumenta nella fascia fra i 15 e i 24 anni. Ma la morte per annegamento non è l unico rischio che si corre in acqua: un altro grave problema è rappresentato dal semi-annegamento, una condizione nella quale il danneggiamento della funzione respiratoria non porta a morte immediata ma può comportare gravi danni a distanza, inclusa la morte stessa. A questo proposito, gli studi sono concordi nell affermare che la prognosi di sopravvivenza dipende più dall efficienza del primo soccorso ce della rianimazione piuttosto che dalla qualità delle successive cure ospedaliere. Questo pone l accento sull importanza della formazione e della preparazione dell assistente ai bagnanti. Le linee Guida Oms, affrontano anche il problema della qualità delle acque delle piscine, da punto di vista del rischio microbiologico: non è infrequente, infatti, il contagio con virus e batteri venendo a contatto con acque delle pescine. Per questo è fondamentale un buon trattamento delle acque, fissando dei paramenti entro i quali è necessario rientrare e monitorare frequentemente le acque attraverso un controllo di routine. La proposta di legge che vado a presentare si compone di 26 articoli che vanno a disciplinare tutti gli aspetti finora elencati. L art. 1 vuole dare una prima definizione delle strutture, mentre l art. 2 espone le finalità della legge. L art. 3 classifica le piscine mente l art. 4 individua quelli che sono gli elementi funzionali de complesso piscina. II

4 L art. 5 è forse il nucleo centrale della presente proposta poiché prevede l emanazione da parte della Giunta Regionale di un regolamento che definisca gli aspetti strutturali, gestionali, tecnici e igienicoambientali dell impianto; i requisiti fisici, chimico fisici, chimici e microbiologici delle acque, le modalità di esercizio di vigilanza e controlli; la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni e le sanzioni da effettuarsi in caso di violazioni. Un simile regolamento di livello comunale è previsto dall art. 6. L art. 7 esplica il capo di applicazione, mentre l art. 8 enuclea le caratteristiche generali delle piscine. L art. 9 riguarda invece i requisiti igienico-sanitari. L art. 10 riguarda il regolamento interno delle piscine, mentre gli art. 11 e 12 individuano rispettivamente il responsabile della piscina e la dotazione del personale. Agli art. 13 e 14 vengono fornite disposizione per la costruzione e l apertura di nuovi impianti. Gli art. 15, 16 e 17 riguardano i controlli, sia interni sia esterni mentre all art. 18 vengono elencate le sanzioni in caso di inadempimento o violazione della legge e del regolamento regionale di cui all art. 5. All art. 19 vengono elencate norme transitorie e deroghe. L intero Capo III, dall art. 20 al 25, specifica le norme per le piscine condominiali. Il Capo IV comprende le norme finali, finanziarie e l entrata in vigore. III

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Definizione) 1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell acqua contenuta nei bacini stessi. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza. Art. 3 (Classificazione delle piscine) 1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un utenza pubblica, a loro volta si distinguono in: 1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico; 2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività quali istituti scolastici, strutture di cura e riabilitazione termale, palestre o simili di proprietà di circoli od associazioni, accessibili ai soli studenti, ospiti, clienti, soci della struttura stessa; 3) impianti finalizzati al gioco acquatico; b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. c) piscine di pertinenza di abitazioni private. 2. Ai fini igienico- sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all articolo 6.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 4 (Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina) 1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all articolo 6, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca: a) sezione pubblico; b) sezione vasche, natatorie e di balneazione; c) sezione servizi; d) sezione impianti tecnici; e) sezione attività ausiliarie. 2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull abbattimento delle barriere architettoniche. 1. Gli utenti si distinguono in: Art. 5 (Utenti) a) frequentatori: utenti presenti all interno dell impianto natatorio; b) bagnanti: utenti che si trovano all interno della sezione vasche delimitata sul posto. 2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti è determinato, con regolamento di cui all articolo 6, in relazione alle diverse categorie di piscine. Art. 6 (Regolamento regionale) 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Giunta regionale emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce: a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico- ambientali dell impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili; b) i requisiti fisici, chimico- fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca; c) le modalità di esercizio dell attività di vigilanza ed i controlli;

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all articolo 17; e) le deroghe ai sensi dell articolo 10, comma 5; f) le deroghe ai sensi dell articolo 21, comma Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende per l assistenza sanitaria in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall articolo 20, comma 3. Art. 7 (Regolamento comunale) 1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall entrata in vigore del regolamento regionale di cui all articolo 6, ad adeguare o emanare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale. Capo II Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo Art. 8 (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Art. 9 (Caratteristiche generali delle piscine) 1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illumino-tecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all articolo 6 e, limitatamente alle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli. 2. L approvvigionamento idrico per l alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all articolo 10. Per le piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l apertura stagionale. 3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all articolo 6.

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 4. L ampiezza dell area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all articolo Per le piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell ingresso in acqua. 6. L area di insediamento dell impianto piscina deve consentire l accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Art. 10 (Requisiti igienicosanitari dell acqua) 1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea. 2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina. 3. Le acque utilizzate nell impianto di piscina sono classificate nel modo seguente: a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico- sanitari; b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti; c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti. 4. L acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all articolo L Azienda per l assistenza sanitaria competente può consentire per l acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all articolo L acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari semestrale. Per le piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), nume ro 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 7. Per le piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale. 9. La Regione favorisce l adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all articolo 6 definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di incentivazione. Art. 11 (Regolamento interno della piscina) 1. All ingresso dell impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all articolo 6. Nel regolamento e direttamente nel piano vasca devono essere scritte le profondità dell acqua della piscina. Se il fondo degrada improvvisamente con un dislivello o uno scalino, ciò deve essere segnalato con una striscia colorata ad alta visibilità sia sul fondo che sul bordo vasca. Le zone destinate all idromassaggio, devono essere delimitate e segnalate e nelle stesse l accesso dei minori di anni 14 deve avvenire in presenza di maggiorenni accompagnatori. I minori di anni 14 per poter entrare in piscina devono essere sempre accompagnati da un maggiorenne. 2. Per le piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche: a) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di faci accesso per lo svolgimento delle relative operazioni; b) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali ed attrezzature di primo soccorso conformi alla vigente normativa in materia, e comunque materiale specifico per il primo soccorso anche degli asfittici, (pallone ambu, kit ossigeno) utilizzati dall assistente ai bagnanti in attesa dell intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;

10 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari c) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse; d) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all articolo 6; e) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all articolo 17 comma 2; f) la presenza di salvagenti o altri dispositivi di salvataggio in ambo i lati della vasca e soprattutto nella parte più profonda. Art. 12 (Responsabile della piscina) 1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. 2. Il responsabile della piscina: a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo; b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all articolo 6; c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all articolo 17; d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo; e) fa rispettare il piano di sicurezza scritto precedentemente nel documento di valutazione dei rischi redatto dal responsabile della piscina. Art. 13 (Dotazione del personale) 1. Al fine di garantire l igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati: a) l assistente ai bagnanti;

11 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari b) l addetto agli impianti tecnologici. 2. L assistente bagnanti o bagnino di salvataggio sono figure equipollenti, hanno una formazione sulle tecniche natatorie di salvataggio, sulla rianimazione cardiopolmonare, sul trattamento dell asfittico e dell annegato, anche con l uso del defibrillatore. 3. L assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla FISA, ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi, rilasciato da società o associazione ed enti autorizzati dai Ministeri competenti. 4. L assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca e deve: regolare le attività di balneazione vigilando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le ordinanze: della Capitaneria di porto (piscine situate in aree demaniali, spiagge ecc), del comune ed il regolamento dello stabilimento o della piscina; prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta; intervenire con tecniche di salvataggio e primo soccorso in caso di bisogno, allertare il servizio di soccorso tecnico e sanitario in caso di bisogno. 5. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all articolo 6, deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l orario di funzionamento e apertura al pubblico della piscina. 6. E prevista una deroga solo per le piscine di cui al capo III, disciplinata dalla presente legge. 7. La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 mq di specchio d acqua per ogni bagnante. Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato sempre da almeno un assistente bagnante. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d acqua di superficie superiore a 400 mq. Per vasche comprese tra i 400 mq e i 1000 mq sono sufficienti 2 assistenti bagnanti. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro (in assenza di elementi di separazione o vasche poste a diverso livello) il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq. Qualora la piscina sia molto affollata con densità uguale a 1 persona su 2 mq si valuti il documento di valutazione dei rischi, implementando il numero dei assistenti bagnanti a 1 ogni 150 frequentanti. 8. L addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti. 9. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all esperienza consolidata dell operatore e alla valutazione del rischio dell impianto. 10. La Regione, tramite le Aziende per l Assistenza Sanitaria (AAS), dispone l organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, finalizzati all acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di sicurezza e igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti ai bagnanti

12 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale. Art. 14 (Autorizzazione) 1. Il titolare della piscina presenta tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP) la richiesta di autorizzazione all esercizio dell impianto al comune in cui ha sede l impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3). 2. Il comune, previa acquisizione del parere dell AAS competente che verifica la conformità dell impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all articolo 6, rilascia l autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all articolo 7, e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato l eventuale diniego della autorizzazione. 4. Il comune comunica tempestivamente all AAS competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell attività di vigilanza. Art. 15 (Segnalazione certificata di inizio attività) 1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), nume ro 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Il comune ove ha sede l impianto esercita, avvalendosi dell AAS competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. 3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall AAS siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell attività dell impianto. 4. Il SUAP comunica immediatamente all AAS competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell attività di vigilanza.

13 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 16 (Controlli) 1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell AAS. Art. 17 (Controlli interni) 1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienicosanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. 2. I controlli interni sono esegui ti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell attività, nel rispetto degli elementi indicati nell articolo Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico- sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla AAS competente, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione. Art. 18 (Controlli esterni) 1. I controlli sono effettuati dalle Aziende per l Assistenza Sanitaria competenti, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all articolo 6, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali. 2. L AAS competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all articolo 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti. 3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l AAS può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell impianto, dandone immediata comunicazione al comune.

14 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 19 (Documentazione) 1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della AAS competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione: a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: 1) l analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; 2) l individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare; 3) l individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi; 4) la definizione del sistema di monitoraggio; 5) l individuazione delle azioni collettive; 6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza; b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali; c) il registro dei controlli dell acqua in vasca; d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica; e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti; f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti; g) l attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l impianto di balneazione. 2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della AAS competente per un periodo di almeno cinque anni. Art. 20 (Sanzioni) 1. I titolari delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), che esercitano l attività senza l autorizzazione di cui all articolo 14, o senza la SCIA di cui all articolo 15, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa. La sanzione comporta l immediata chiusura dell impianto.

15 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 2. I responsabili delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all autocontrollo di cui all articolo 17, commi 2 e 3, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa. La sanzione comporta l immediata chiusura dell impianto. 3. Salvo quanto previsto dall articolo 6, comma 2) i responsabili delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico- ambientali dell impianto piscina indicati nel regolamento regionale di cui all articolo 6 o nella presente legge, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa. 4. I responsabili delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimicofisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento regionale di cui all articolo 6, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall AAS competente. 5. I responsabili delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l orario di apertura ai sensi dell articolo 13, comma 4, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), nume ro 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell assistente ai bagnanti. 6. I responsabili delle piscine di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), sono puniti con il pagamento al comune in cui ha sede l impianto di una sanzione amministrativa, nei seguenti casi: a) mancato svuotamento dell acqua delle piscine ai sensi dell articolo 10, comma 7; b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all articolo 11; c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all articolo Ferma restando l adozione da parte dell autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell attività per un periodo da tre a trenta giorni. 8. Le procedure relative all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni, nonché la determinazione della somma sono determinate dal regolamento regionale di cui all articolo Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l accertamento delle violazioni è di competenza delle AAS.

16 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 21 (Norme transitorie e deroghe) 1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all articolo 6, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposi zioni di cui al comma Le piscine di cui ai commi 1 e 2 che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all articolo 6, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l impianto entro il 30 giugno La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comun e previa acquisizione del parere dell AAS competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all articolo 6, rapportata alle carenze dell impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale. Capo III Piscine condominiali Art. 22 (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico- sanitaria e della sicurezza. Art. 23 (Caratteristiche generali delle piscine condominiali) 1. L approvvigionamento idrico per l alimentazione delle vasche deve esse re assicura to attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all articolo 9, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II. 2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all articolo L area di insediamento dell impianto piscina deve consentire l accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 104/1992.

17 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 24 (Requisiti igienicosanitari dell acqua) 1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all articolo 10, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II. Art. 25 (Responsabile della piscina) 1. Il responsabile della piscina è l amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto. 2. E individuato l addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Art. 26 (Assistente ai bagnanti) 1. Nel caso in cui l assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell articolo 13, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. 2. La presenza dell assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l orario di utilizzo della piscina. 3. L assenza dell assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all articolo Qualora non sia prevista la presenza dell assistente ai bagnanti, l area della piscina deve essere adeguatamente protetta da un sistema di recinzione tale da scoraggiare lo scavalcamento di un intruso, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l incolumità. Art. 27 (Regolamento interno della piscina condominiale) 1. All ingresso dell impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso alle vasche e riportante la capienza massima dell impianto.

18 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Capo IV Norme finali Art. 28 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità di cui all articolo 10, comma 9, è autorizzata la spesa di euro per l anno 2017 a valere sulla Missione 13, Programma 7 Titolo 1 [capitolo di nuova istituzione] 2. All onere di euro per l anno 2017 derivante dall autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione 13, Programma 1, Titolo 1, cap S/ Per le finalità di cui all articolo 13, comma 8, è autorizzata la spesa di euro per l anno 2017 a valere sulla Missione 13, Programma 7 Titolo 1 [capitolo di nuova istituzione] 4. All onere di euro per l anno 2017 derivante dall autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione 13, Programma 1, Titolo 1, cap S/ Le entrate derivanti dal disposto di cui all articolo 20, comma 8, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell entrata del bilancio per gli anni Art. 29 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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