COMUNE DI CHIANCIANO TERME. Provincia di Siena SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

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1 COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia di Siena SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI INDICE: COSA È LA IUC PAG. 1 IMU (imposta municipale propria) Pag. 1 CHI DEVE PAGARE? PER QUALI IMMOBILI? Pag. 1 CHI NON DEVE PAGARE? PER QUALI IMMOBILI? Pag. 1 Trattamento immobili concessi in comodato gratuito Pag. 3 Trattamento immobili concessi in locazione a canone concordato Pag. 3 Trattamento immobili di soggetti AIRE Pag. 3 ALIQUOTE e DETRAZIONI IMU 2017 Pag. 4 COME SI CALCOLA L IMU? Pag. 5 QUANDO E COME PAGARE? Pag. 6 TASI (tributo sui servizi indivisibili) Pag. 8 COS È LA TASI? Pag. 8 CHI È SOGGETTO ALLA TASI Pag. 8 ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE Pag. 8 COME SI APPLICA LA TASI NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME Pag. 8 ALIQUOTE e DETRAZIONI TASI 2017 Pag. 9 COME SI CALCOLA LA TASI Pag. 10 QUANDO E COME SI VERSA LA TASI Pag. 11 COSA È LA IUC La Legge n. 147/2013, all'art. 1, comma 639, ha istituito la IUC (imposta unica comunale). La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa, più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi: - l'imu (imposta municipale propria) di natura patrimoniale; - la TASI (tributo per i servizi indivisibili) destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, fognature, verde pubblico ecc); - la TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. IMU CHI DEVE PAGARE? PER QUALI IMMOBILI? Devono pagare l imposta tutti coloro che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati. CHI NON DEVE PAGARE? PER QUALI IMMOBILI? L IMU non è dovuta: - 1 -

2 - per l abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), per i quali si deve pagare regolarmente l imposta con l aliquota dell abitazione principale. - per i terreni agricoli. Dal 2016 viene ripristinata l esenzione di cui all art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina posti nei comuni riportati nella circolare n. 9 del (il Comune di Chianciano Terme è inserito in tale elenco); - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8, del decreto Legge n. 201 del Tutti gli altri immobili non specificati sopra e non rientranti fra le suddette tipologie, sono normalmente soggetti al pagamento dell imposta. Definizione di abitazione principale Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Bisogna ricordare che la pertinenza, per essere qualificata tale, deve essere direttamente ed effettivamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale) tenuto al pagamento dell imposta per l abitazione principale di residenza, con l esclusione quindi delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi. Va sottolineato che l IMU non è dovuta anche nelle fattispecie assimilate all abitazione principale dalla legge o dal Regolamento Comunale, vale a dire per: - la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio utilizzata come abitazione principale dal coniuge assegnatario; - l abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi; - una ed una sola abitazione appartenente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; - l abitazione di militari o di soggetti appartenenti ad altre forze di polizia. Dal 1 luglio 2013 per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell individuazione dell abitazione principale (e relative pertinenze) e dell applicazione della relativa disciplina IMU. L applicazione - in deroga - del regime di esenzione proprio dell abitazione principale è - 2 -

3 quindi possibile per un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non censito nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e non concesso in locazione a nessun titolo. Ai fini dell applicazione del suddetto beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, l apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione (30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento), per indicare l immobile (e le sue eventuali pertinenze) per cui deve presumersi l utilizzo come abitazione principale; - le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa a proprietà indivisa e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Trattamento degli IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO Il comma 10 dell art. 1 della Legge n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con le seguenti limitazioni: il contratto di comodato (anche quello verbale) deve essere REGISTRATO presso l Agenzia delle Entrate; si deve essere proprietari di un solo immobile non di lusso (ad uso abitativo cat. da A2 ad A7) oppure di 2 immobili (sempre di tipo abitativo) ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario; l'immobile (o i due immobili) devono essere ubicati nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Riepilogando il trattamento IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito: a) se il comodato possiede i requisiti previsti dalla Legge n. 208/2015, come sopra indicati, è soggetto ad IMU con riduzione del 50% della base imponibile ed aliquota 0,86%; b) se il comodato non presenta tali requisiti, ma interessa abitazioni e relative pertinenze (limitatamente ad una sola unità immobiliare ed eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato d uso gratuito a parenti entro il 1 grado residenti nell immobile può beneficiare comunque della aliquota agevolata allo 0,86%. Trattamento degli IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO Il comma 53 dell art. 1 della Legge n. 208/2015 ha previsto che per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, l imposta calcolata applicando l aliquota stabilita dal comune sia ridotta al 75%. Trattamento degli IMMOBILI di SOGGETTI AIRE Per l abitazione posseduta nel Comune di Chianciano Terme da un cittadino italiano residente all estero iscritto all A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, a partire dall anno d imposta 2015 l art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014 prevede che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti - 3 -

4 all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In questi casi quindi, per effetto dell equiparazione all abitazione principale: c) se l immobile è considerato non di lusso in quanto appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, è esente dall IMU e anche dalla TASI; d) se l immobile è considerato di lusso in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è assoggettato all IMU con l aliquota (aliquota 0,48%) e detrazioni previste e alla TASI (aliquota 0,12%) per le abitazioni principali di tali categorie. Si ricorda, inoltre, che quanto sopra deve intendersi esteso anche alle pertinenze. In entrambi i suddetti casi è previsto l onere di presentazione al Comune della dichiarazione IMU, redatta su apposito modello ministeriale. Per le abitazioni possedute dagli altri cittadini italiani residenti all estero ed iscritti all A.I.R.E., non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, deve continuare ad esser corrisposta l IMU, come negli anni scorsi, applicando l aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze (1,06%). ALIQUOTE e DETRAZIONI IMU 2017 Non essendo stata adottata alcuna deliberazione nell anno in corso, si confermano le aliquote stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n 18 del ALIQUOTA ORDINARIA FATTISPECIE ALIQUOTA 0,76 per cento ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato: FATTISPECIE Aliquota abitazione principale e relative pertinenze di cui all art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d uso gratuito a parenti entro il 1 grado residenti nell immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1 grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali il comma 10 dell art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 4, della L , n. 431 e successive modifiche ed integrazioni Aliquota unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione con affitti a canone inferiore agli indici OMI o in comodato gratuito Aliquota unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento ALIQUOTA 0,48 per cento 0,86 per cento 0,86 per cento 0,86 per cento 0,60 per cento 0,76 per cento

5 Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze diverse dalle precedenti casistiche (cosiddette seconde case ) 1, 06 per cento DETRAZIONI abitazione principale L IMU per l abitazione principale (cat. A/1, A/8 o A/9) e le pertinenze si calcola applicando la specifica aliquota e detraendo dall'imposta dovuta euro 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la destinazione dell immobile ad abitazione principale. Se si può usufruire della detrazione solo per una parte dell anno (perché, per esempio, è stata acquisita la residenza nell immobile nel corso dello stesso) va ricordato di applicarla solo per i mesi compiuti di utilizzo dell immobile come abitazione principale. La detrazione è prevista per l immobile e non per ciascun proprietario: quindi se ci sono comproprietari che convivono anagraficamente, la detrazione deve essere suddivisa fra loro in parti uguali (e non secondo le quote di proprietà). ATTENZIONE! Si ricorda che, in caso di fruizione di aliquote ridotte e/o delle agevolazioni previste dalla legge o dal Regolamento comunale ICI, i contribuenti interessati devono presentare al Comune la dichiarazione IMU 2017 su modello ministeriale appositamente previsto entro e non oltre il 30 giugno A titolo esemplificativo, si indicano alcune delle fattispecie più frequenti: unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che possiede i requisiti di cui al comma 10 dell art. 1 della Legge n. 208/2015 e può beneficiare sia della riduzione del 50% della base imponibile che dell applicazione dell aliquota allo 0,86%; unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale che non possiede i requisiti per la riduzione del 50% della base imponibile, ma può beneficiare dell applicazione dell aliquota allo 0,86%; immobile, accatastato come civile abitazione, locato a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (aliquota 0,86% e riduzione al 75% dell imposta dovuta); aliquota unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione con affitti a canone inferiore agli indici OMI o in comodato gratuito (aliquota 0,60%); ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato, ivi residente anagraficamente e dimorante; immobile equiparato all abitazione principale in quanto abitazione posseduta da anziano e/o disabile residente permanentemente presso istituto di ricovero; immobile equiparato all abitazione principale in quanto posseduto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel Paese estero di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locato o dato in comodato d'uso; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e immobili di interesse storico o artistico, di cui all articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, che beneficiano di una riduzione del 50 per cento della base imponibile. COME SI CALCOLA L IMPOSTA DA PAGARE? Per calcolare quanto si deve pagare è necessario conoscere la rendita catastale di ogni singolo immobile. Per conoscere: - 5 -

6 i dati sulla rendita e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto fabbricati; i dati sui redditi dominicale e agrario e le informazioni sugli immobili censiti al Catasto terreni. è possibile consultare la sezione del sito one+rendite+catastali/ ed è sufficiente indicare: il proprio codice fiscale gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella) la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile. Il calcolo dell IMU annua si effettua secondo questa formula: IMU annua = Rendita catastale rivalutata del 5% x Coefficiente di moltiplicazione x aliquota 100 I coefficienti di moltiplicazione ai fini IMU sono i seguenti: TIPO DI IMMOBILE (CATEGORIA CATASTALE) COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE Categorie: A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 160 Categoria B e C/3, C/4 e C/5 140 Categoria A/10 e D/5 80 Categoria D (escluso D/5) 65 Categoria C/1 55 Applicando questa formula si determina l IMU dovuta per tutto l anno. Se si deve pagare solo per una parte dell anno (perché, per esempio, é avvenuta una compravendita nel corso dell anno medesimo) si deve ricordare di proporzionare l imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell immobile di almeno 15 giorni consecutivi. QUANDO E COME PAGARE? Per l anno 2017 l IMU può essere corrisposta come segue. IN DUE RATE PRIMA RATA: entro il 16 giugno deve essere pagato il 50% dell imposta dovuta. SECONDA RATA: entro il 16 dicembre deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta. IN UNICA SOLUZIONE Entro il 16 giugno può essere pagata l imposta dovuta per l intero anno. E fatta sempre salva l eventualità di effettuare, alla scadenza della seconda rata di saldo, un versamento a titolo di conguaglio. Il pagamento non deve avere luogo se l imposta da versare, su base annua, è inferiore a euro 12,00. MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento è possibile attraverso due modalità: - 6 -

7 MODELLO F24, presso uffici postali o banche; è gratuito e non comporta spese di commissione. Il codice identificativo del Comune di Chianciano Terme da indicare è C608. Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell imposta: TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE TRIBUTO IMU quota per il Comune CODICE TRIBUTO IMU quota per lo Stato Abitazione principale solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze 3912 non prevista Altri fabbricati 3918 non prevista Aree fabbricabili 3916 non prevista Immobili appartenenti al gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali strumentali all attività agricola classificati nella categoria catastale D/10, in quanto esenti dall imposta) non prevista BOLLETTINO POSTALE IMU, appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali; il costo del versamento corrisponde alle spese di commissione previste per un bollettino postale ordinario. Il codice identificativo del Comune di Chianciano Terme da indicare è C608. Il versamento deve essere effettuato sul c/c n , valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO UTILIZZATO IL BOLLETTINO POSTALE O OGNI ALTRA MODULISTICA VALIDA PER L ICI 1 La legge di stabilità 2013 prevede che sia destinata allo Stato l IMU degli immobili appartenenti al gruppo catastale D calcolata con l aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925)

8 COS È LA TASI? TASI La TASI è un tributo che è destinato a contribuire alla copertura dei costi dei servizi indivisibili. Quest ultimi sono i servizi che il Comune eroga alla collettività indistintamente e non alla singola persona su richiesta individuale. Fanno parte della categoria dei servizi indivisibili, a titolo esemplificativo, l illuminazione pubblica, la sicurezza, il verde pubblico, la manutenzione delle strade, delle fognature ecc. La legge prevede, in via generale, che la TASI possa essere applicata a chiunque sia proprietario o possessore in qualità di titolare di un diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), o comunque detentore a qualunque titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. I Comuni, poi, possono decidere le fattispecie di immobili a cui applicare il tributo ed in che misura, nei limiti previsti dalla legge per la determinazione delle aliquote. CHI È SOGGETTO ALLA TASI Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) o comunque detentore a qualunque titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. La percentuale di imposta a carico dell occupante è stata determinata dal Comune, per l anno 2017, in misura del 10%: rimane a carico del titolare del diritto reale il restante 90%. Nel caso in cui esistesse una pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Pertanto, si considerano comunque regolari i versamenti di uno o più comproprietari/ contitolari di diritto reale di godimento effettuati anche per conto di altri soggetti passivi nella medesima condizione giuridica - i quali sono conseguentemente sollevati dall obbligo di versamento del tributo - sempre che: - l imposta sia stata completamente assolta per l anno di riferimento; - venga individuato da parte di chi provvede al versamento, all atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi agli uffici tributari comunali, l immobile a cui i versamenti si riferiscono; - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. ESENZIONE TASI per l abitazione principale Resta confermata, anche per l anno 2017, l esclusione dal pagamento della TASI sull'abitazione principale non di lusso (escluse quindi quelle classificate in categ. A1, A8 e A9) introdotta dalla Legge n. 208/2015. Per abitazione principale e relative pertinenze si intendono quelle definite come tali ai fini IMU

9 COME SI APPLICA LA TASI NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME Costituisce presupposto impositivo TASI il possesso a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento (quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) di: A) abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (aliquota 0,12%); B) unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 (aliquota 0,1 %); C) unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento (aliquota 0,1 %). Sono soggette a TASI con aliquota a ZERO e quindi NON DEVONO PAGARE: D) altre unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e che non siano destinate allo svolgimento di un attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento (cosiddette seconde case ); E) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; F) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d uso gratuito a parenti entro il 1 grado residenti nell immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare (casistica già prevista nella delibera 2015); G) unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1 grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali il comma 10 dell art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile IMU; H) abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 4, della Legge , n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e relative pertinenze; I) unità immobiliari classificate in categoria catastale D/2; J) unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione con affitti a canone inferiore agli indici OMI o in comodato gratuito. Sono soggette a TASI con aliquota a 0,15% : K) altre unità immobiliari diverse dalle precedenti fattispecie ALIQUOTE e DETRAZIONI TASI 2017 (delibera Consiglio Comunale n 5 del ) FATTISPECIE Aliquota abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini dell imposta municipale propria Aliquota abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e che non siano destinate allo svolgimento di un attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento (cosiddette seconde case ) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8, ALIQUOTA esente 1,2 per mille

10 del D.L. n. 201/2011 Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d uso gratuito a parenti entro il 1 grado residenti nell immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1 grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali il comma 10 dell art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile Abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 4, della Legge , n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e relative pertinenze Unità immobiliari classificate in categoria catastale D/2 Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione con affitti a canone inferiore agli indici OMI o in comodato gratuito Unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento Altre unità immobiliari diverse dalle precedenti fattispecie 1 per mille 1 per mille 1,5 per mille DETRAZIONI abitazione principale La detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini dell imposta municipale propria, ammonta ad 150,00 per i nuclei familiari con indicatore ISEE fino ad ,00; 2 Per usufruire della detrazione di cui al periodo precedente, i contribuenti devono presentare apposita comunicazione sulla modulistica predisposta dall Ufficio Tributi comunale e corredata dell attestazione ISEE calcolato sui redditi dell anno precedente entro il 30 settembre di ciascun anno. COME SI CALCOLA LA TASI La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come per l'imu. Quindi è costituita dall'ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore di legge. A tal fine è necessario utilizzare gli stessi moltiplicatori previsti per il calcolo della base imponibile IMU, facendo riferimento alle categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI. Il tributo si calcola, analogamente all IMU, applicando la seguente formula: TASI annua = Rendita catastale rivalutata del 5% x Coefficiente di moltiplicazione x aliquota Si precisa che la detrazione complessiva di 150,00 è da intendersi per unità immobiliare e non per soggetto passivo e che nel caso in cui l unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in eguale misura proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica e non in ragione della quota di possesso

11 Applicando questa formula si determina La TASI dovuta per tutto l anno. Se si deve pagare solo per una parte dell anno (perché, per esempio, é avvenuta una compravendita nel corso dell anno medesimo) si deve ricordare di proporzionare l imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell immobile di almeno 15 giorni consecutivi. QUANDO E COME SI VERSA LA TASI Secondo la disciplina generale di legge, una volta determinato in autoliquidazione l importo da pagare per la TASI, applicando le aliquote e detrazioni sopra riportate, il versamento per l anno 2017 può essere corrisposto come segue: IN DUE RATE PRIMA RATA: entro il 16 giugno. SECONDA RATA: entro il 16 dicembre deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con eventuale conguaglio sulla precedente rata. IN UNICA SOLUZIONE Entro il 16 giugno può essere pagata l imposta dovuta per l intero anno. Il pagamento non deve avere luogo se l imposta da versare, su base annua, è inferiore a euro 12,00. MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento è possibile attraverso due modalità: MODELLO F24, presso uffici postali o banche; è gratuito e non comporta spese di commissione. Il codice identificativo del Comune di Chianciano Terme da indicare è C608. Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell imposta: TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE TRIBUTO TASI Abitazione principale e relative pertinenze (solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze) 3958 Altri fabbricati 3961 BOLLETTINO POSTALE, appositamente predisposto e disponibile prestampato presso gli uffici postali intestato PAGAMENTO TASI ; il costo del versamento corrisponde alle spese di commissione previste per un bollettino postale ordinario. Il codice identificativo del Comune di Chianciano Terme da indicare è C608. Il versamento deve essere effettuato sul c/c n , valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale

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