AXA MPS VALORE RISPARMIO
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- Valeria Rocco
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1 RISPARMIO E INVESTIMENTO AXA MPS VALORE RISPARMIO FASCICOLO INFORMATIVO MOD. AXV VR VR13-05/2017 Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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3 AXA MPS Valore Risparmio Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa VR13 Scheda Sintetica 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di Assicurazione 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa 1.c) Denominazione del contratto 1.d) Tipologia del contratto 1.e) Durata 1.f) Pagamento dei premi La presente Scheda Sintetica è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 2. Caratteristiche del contratto AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA ITALIA. Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a milioni di euro di cui 569 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e 323 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 141%. AXA MPS Valore Risparmio - Codice tariffa VR13. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi. Il contratto ha una durata di 10 anni, ma il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, in qualsiasi momento. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. Il contratto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo minimo pari a ed un massimo di e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari ad 500 ed un massimo pari a in qualsiasi momento della durata contrattuale. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. La garanzia complementare in caso di morte per infortunio di cui al punto 2 della Nota informativa, è prestata dietro la corresponsione di un premio unico da versare in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto, come descritto al punto 3 della Nota informativa. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO AXA MPS Valore Risparmio è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che, mediante il versamento di un premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, consente a ciascuna ricorrenza annuale di polizza, in vita l Assicurato, la liquidazione periodica delle rivalutazioni maturate nell annualità di riferimento. Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni Scheda Sintetica 1 di 4 AXA MPS Valore Risparmio
4 annualmente maturate. Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Il premio versato per la garanzia aggiuntiva infortuni non concorre alla formazione della prestazione assicurativa principale. Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita: Pagamento di somme periodiche in caso di vita dell Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa la scadenza, il pagamento al Contraente di somme periodiche corrispondenti alle rivalutazioni riconosciute al contratto. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione. Capitale in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi del contratto. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione. b) Prestazione in caso di decesso: Capitale in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale rivalutato alla data del decesso. c) Coperture complementari: Capitale aggiuntivo in caso morte da infortunio in caso di decesso dell Assicurato, dovuto a infortunio, prima della scadenza contrattuale indicata in polizza il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale aggiuntivo, come descritto al punto 2 della Nota Informativa. d) Opzioni contrattuali in corso di contratto: Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali in caso di esercizio dell opzione, le rivalutazioni annuali non vengono liquidate annualmente ma concorrono alla rivalutazione del capitale liquidato in caso di vita dell Assicurato, in caso di decesso o in caso di riscatto. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale continuerà a rivalutarsi fino alla richiesta di liquidazione. e) Opzioni contrattuali alla scadenza indicata in polizza: Alla scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del capitale in un piano di riscatti programmati. Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12. Scheda Sintetica 2 di 4 AXA MPS Valore Risparmio
5 Non è previsto un rendimento minimo garantito. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative e sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. La polizza può essere riscattata in qualsiasi momento della durata contrattuale. Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso della durata contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Costi 4. COSTI La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Gestione Separata MPV12 In caso di LIQUIDAZIONE delle rivalutazioni annuali In caso di CAPITALIZZAZIONE delle rivalutazioni annuali Premio unico Sesso qualunque qualunque Età qualunque qualunque Tasso di rendimento degli attivi 2% 2% Durata: 10 anni Durata: 10 anni Anno CPMA Anno CPMA 5 1,71% 5 1,67% 10 1,56% 10 1,53% Scheda Sintetica 3 di 4 AXA MPS Valore Risparmio
6 5. Illustrazione dei dati 5. ILLUSTRAZIONE storici di DEI rendimento DATI STORICI...SEPARATA della Gestione Separata 6. Diritto di ripensamento In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MPV12 negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato ,24% 1,84% 4,64% 2,97% ,07% 1,67% 3,35% 1,17% ,03% 1,63% 2,08% 0,21% ,11% 1,71% 1,19% -0,17% ,83% 1,43% 0,91% -0,09% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica. Roma, maggio 2017 AXA MPS Assicurazioni Vita SpA L Amministratore Delegato Patrick Cohen AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 Scheda Sintetica 4 di 4 AXA MPS Valore Risparmio
7 AXA MPS VALORE RISPARMIO Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa VR13 Nota informativa La presente Nota informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA ITALIA; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; sito internet: [email protected], pec:[email protected]; d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, alla Sez. I dell albo delle imprese IVASS al n Si rinvia al sito internet dell impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte AXA MPS Valore Risparmio ha una durata di 10 anni ma può essere interrotto in qualsiasi momento della durata contrattuale. Nel caso in cui gli aventi diritto non richiedano la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione, in tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazioni principali a) Prestazione in caso di vita: liquidazione di somme periodiche corrispondenti alle rivalutazioni riconosciute al contratto a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale. b) Prestazione in caso di decesso: pagamento di un capitale rivalutato alla data del decesso dell Assicurato. c) Coperture Complementari Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: in caso di decesso dell Assicurato causato da infortunio, nei primi 10 anni di durata contrattuale, l erogazione di un capitale aggiuntivo come definito all Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. Nota informativa 1 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
8 Avvertenza: La prestazione complementare non opera in caso di infortunio derivante dagli eventi di cui all Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione (rischi esclusi). Opzioni contrattuali in corso di contratto Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali: in caso di esercizio dell opzione, liquidazione a scadenza del capitale rivalutato. Opzioni contrattuali esercitabili alla scadenza Riscatti programmati: alla scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del capitale in un piano di riscatti programmati. Si rinvia agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le liquidazioni periodiche sono il risultato delle rivalutazioni annuali operate sul premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto dei costi, del premio relativo alla copertura complementare e degli eventuali riscatti parziali. al netto dei costi, del premio relativo alla copertura complementare e degli eventuali riscatti parziali. Le rivalutazioni annuali sono calcolate in funzione del tasso di rendimento riconosciuto al contratto pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e la commissione annua di gestione; tali rivalutazioni sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto. Il contratto non prevede un tasso di rendimento minimo garantito. In ogni caso la Compagnia garantisce la conservazione del capitale ovvero la liquidazione alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o di decesso dell Assicurato, di un importo pari al premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, al netto dei costi del contratto, del premio relativo alla copertura complementare e degli eventuali riscatti parziali. 3. Premi AXA MPS Valore Risparmio prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) e consente di effettuare il versamento di premi di carattere straordinario. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. La garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, determinato in funzione dell importo del premio iniziale stesso come specificato all Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento dei premi può avvenire mediante: addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. Nel caso in cui si verifichi il riscatto nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa. In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l addebito, sempre previa autorizzazione Il tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della compagnia all indirizzo Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento della durata contrattuale. Nota informativa 2 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
9 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il capitale assicurato è rivalutato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza stessa. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative e sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto. Per i dettagli sulle modalità di rivalutazione si rinvia all Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata. Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo Spese fisse - di emissione Caricamento percentuale 1,25% Stessa periodicità dei premi versati Caricamento percentuale 25% Unica all atto della stipula sul premio per la garanzia complementare dal premio unico versato, al netto del premio per la garanzia complementare da ciascun premio straordinario versato già compreso nel premio versato per la garanzia complementare al netto delle imposte Costi per riscatto Sulle richieste di riscatto pervenute verrà applicata una penale sul valore di riscatto, calcolato con le modalità di cui all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, come di seguito definita: Annualità Penalità di riscatto 1 Annualità 1.25% con un minimo di 15 2 Annualità 1,00% con un minimo di 15 3 Annualità 1,00% con un minimo di 15 dalla 4 Annualità 15 La penale di cui sopra non si applica per i riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti effettuati nel corso delle prime tre annualità di polizza Costi per la liquidazione delle somme periodiche La liquidazione delle somme dovute a ciascuna ricorrenza di polizza è eseguita al netto di un costo fisso di Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un aliquota percentuale variabile, come definito nella seguente tabella: Nota informativa 3 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
10 Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo Margine trattenuto 1,40% per capitali inferiori a ,15% per capitali uguali a e inferiori a Annuale Sul rendimento finanziario della 0,95% per capitali uguali o superiori a gestione separata e inferiori a ,75% per capitali uguali o superiori Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativi al prodotto: 6. Sconti Quota parte percepita in media dagli intermediari 30% Nell ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita Spa, AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e/o AXA MPS Financial Ltd, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero ai dipendenti dell intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi del contratto di cui al precedente punto 5. Infine, al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l entità nel medesimo. L Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, ovvero ai dipendenti dell intermediario, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive. 7. Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%; sul premio medesimo la legislazione fiscale può riconoscere la detraibilità ai fini IRPEF. Nel caso in cui i premi versati sono relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed accertata con le modalità di cui all articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell importo detraibile, cosi come indicato nella legge 112/2016 ( dopo di noi ). Trattamento fiscale delle prestazioni I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nelle lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l imposta sostituiva sarà applicata sull ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze. In caso di morte dell Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata in vigore delle coperture assicurative. Nota informativa 4 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
11 9. Riscatto e riduzione Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento della durata contrattuale. L importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad Nel caso in cui il riscatto si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa. Il contratto non prevede la riduzione della prestazione. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla data della richiesta stessa. Si rinvia all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto. Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della durata contrattuale il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia, fax , [email protected], Numero Verde Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 10. Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso come risulta dal timbro postale di invio. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Verificatasi la risoluzione del Contratto, la Compagnia effettua il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti dormienti ). Al contratto si applica la legge italiana. 13. Legge applicabile al contratto Nota informativa 5 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
12 14. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell Impresa di assicurazione o dell Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, /pec) all Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: [email protected] pec: [email protected] posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA c.a Ufficio Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi n Roma - fax: avendo cura di indicare: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria, può scrivere all IVASS (Via del Quirinale, Roma; fax o , [email protected]) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell IVASS alla sezione per il Consumatore - come presentare un reclamo. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute atentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell area Reclami del sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Nota informativa 6 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
13 I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, Roma. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l autorità giudiziaria. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione. 17. Conflitto di interessi La Compagnia appartiene al Gruppo AXA ITALIA ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS. In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di delega di gestione finanziaria del patrimonio della Gestione Separata MPV12 con AXA Investment Managers, la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo AXA e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della Gestione Separata possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi AXA e MPS e quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi. La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della Gestione Separata MPV12 saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Nota informativa 7 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
14 SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 0%; Età dell Assicurato: 50 anni; Durata: 10 anni; Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (di cui 450 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio); Premio investito: ; Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali Anno Importo liquidato ad Capitale Caso Morte Valore di riscatto ogni ricorrenza annuale alla fine dell anno alla fine dell anno 1 0, , ,81 2 0, , ,25 3 0, , ,25 4 0, , ,00 5 0, , ,00 6 0, , ,00 7 0, , ,00 8 0, , ,00 9 0, , , , , ,00 IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Anno Capitale rivalutato Capitale Caso Morte Valore di riscatto alla fine dell anno alla fine dell anno alla fine dell anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi nel corso della durata contrattuale. Nota informativa 8 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
15 B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 2,00*; Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%; Tasso di rendimento retrocesso: 0,60%; Età dell Assicurato: 50 anni; Durata: 10 anni; Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (di cui 450 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio); Premio investito: ; Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: ; IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali Anno Importo liquidato ad Capitale Caso Morte Valore di riscatto ogni ricorrenza annuale alla fine dell anno alla fine dell anno 1 291, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Anno Capitale rivalutato Capitale Caso Morte Valore di riscatto alla fine dell anno alla fine dell anno alla fine dell anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. (*) Il tasso del 2% costituisce un ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Roma, maggio 2017 AXA MPS Assicurazioni Vita SpA L Amministratore Delegato Patrick Cohen AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 Nota informativa 9 di 9 AXA MPS Valore Risparmio
16 AXA MPS Valore Risparmio Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa VR13 Condizioni di Assicurazione SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza, se l Assicurato sarà allora in vita, delle rivalutazioni annuali maturate calcolate in base a quanto previsto dall Art. 12. Nel caso in cui il Contraente scelga l opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, le rivalutazioni annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capitale da corrispondere in caso di vita dell Assicurato. In caso di premorienza dell Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale determinato con le modalità di cui all Art. 13. In caso di decesso dell Assicurato causato da infortunio, nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà l ulteriore prestazione così come ivi definita alla Sezione 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l Impresa di Assicurazione ha diritto: a) In caso di dolo o colpa grave: - di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) Ove non sussista dolo o colpa grave: - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o le reticenze; L impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; variazione degli estremi di conto corrente bancario. Il tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo del mandato, compilato w sottoscritto dal contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della compagnia all indirizzo La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 1 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
17 Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all autorità fiscale locale, tramite l Agenzia delle Entrate. L identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell assolvimento dell adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America, ove applicabili in Italia. Art. 3 - Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. La durata del contratto è pari a 10 anni, ma può essere interrotta dal contraente che può chiedere il riscatto totale in qualsiasi momento. Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 2 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
18 quanto disposto dall art c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell art c.c. Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente. La cessione avverrà all esito dell espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cessionario ai fini della normativa antiriciclaggio. Art. 7 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto e prescrizione Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità: a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto; b) a mezzo fax; c) a mezzo posta. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono inoltre consegnarsi: a) certificato di morte; b) relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso; c) copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva non ammessa autocertificazione Art.21/47 DPR 28/12/ N 445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l indicazione (se del caso) egli eredi legittimi; d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l indicazione della persona designata alla riscossione; e) copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari; f) coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari; g) se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA; h) informativa e consenso privacy. La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal D.L.179/2012. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti Dormienti ). Art. 8 - Reclami Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell Impresa di assicurazione o dell Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, /pec) all Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: [email protected] pec: [email protected] Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 3 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
19 posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA c.a Ufficio Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi n Roma - fax: avendo cura di indicare: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria, può scrivere all IVASS (Via del Quirinale, Roma; fax o , [email protected]) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell IVASS alla sezione per il Consumatore - come presentare un reclamo. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute atentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell area Reclami del sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all IVASS, secondo le modalità sopra indicate. I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, Roma. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l autorità giudiziaria. Art. 9 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell Unione Europea (Direttiva n.2002/83/ce), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 4 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
20 membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. Art Legge applicabile e Foro competente Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI Art Durata, premi e spese Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a ed un massimo di e multipli di 500 (premio iniziale). Il Contraente può versare premi di carattere straordinario di importi minimi pari ad 500 ed un massimo pari a Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla data della richiesta stessa. Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. Sul premio iniziale, al netto del premio di cui all Art. 19 e sugli eventuali premi aggiuntivi, è trattenuta un aliquota dell 1,25%. La copertura aggiuntiva in caso di morte per infortunio di cui alla Sezione 3, è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, come descritto all Art. 19. Nell ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e/o AXA MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse ovvero rivolte ai dipendenti dell intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi precedentemente indicati. Inoltre, nell ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi. Art Prestazione in caso di vita In caso di sopravvivenza dell Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del contratto e salvo esercizio dell opzione di cui all Art , la Compagnia liquiderà gli interessi maturati nell anno sul premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, escluso il premio aggiuntivo di cui all Art. 19, al netto delle spese indicate all Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, secondo le modalità di cui all Art. 14. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione. La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di 5, entro 20 giorni dalla data in cui ricorre il pagamento. Alla scadenza del contratto, vivente l Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari al premio versato, aumentato dei versamenti aggiuntivi, escluso il premio aggiuntivo di cui all Art. 19, al netto delle spese indicate all Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, di seguito capitale assicurato. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione. Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 5 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
21 Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate. In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente, secondo le modalità di cui all Art. 14. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di cui all Art. 14 fino alla richiesta di liquidazione. Art Prestazione in caso di morte In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14. In caso di morte da infortunio sarà liquidato un ulteriore importo come descritto al successivo Art. 18. Art Rivalutazione Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 il secondo mese antecedente l anniversario di polizza (di cui al punto 3 del relativo regolamento) e una commissione variabile come di seguito specificato: 1,40% per capitali inferiori a ; 1,15% per capitali uguali o superiori a e inferiori a ; 0,95% per capitali uguali o superiori a e inferiori a ; 0,75% per capitali uguali o superiori La Compagnia non garantisce un tasso di rendimento minimo. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in nessun caso essere negative e sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell opzione, e fino alla ricezione della eventuale richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art Art Riscatto Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento della durata contrattuale. L importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art. 14. Nel caso in cui il riscatto si verifichi nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa. Sulle richieste di riscatto pervenute verrà applicata una penale sul valore di riscatto, calcolato con le seguenti modalità: Annualità Penalità di riscatto 1 Annualità 1.25% con un minimo di 15 2 Annualità 1,00% con un minimo di 15 3 Annualità 1,00% con un minimo di 15 dalla 4 Annualità 15 La penale di cui sopra non si applica per i riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti effettuati nel corso delle prime tre annualità di polizza. La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta. Art Opzioni contrattuali Art Opzioni in corso di contratto Art Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 6 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
22 facoltà di esercitare l opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali. In tal caso le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art. 14, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso. Il Contraente ha facoltà di revocare l opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate. Art Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza) Art Piano di riscatti programmati Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del Contraente richiedere la liquidazione del capitale assicurato a scadenza, in caso di vita dell Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso. La durata del piano è stabilita dal Contraente al momento dell esercizio dell opzione. L opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell ultima data utile per l esercizio dell opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede l impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell esercizio dell opzione, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse. SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI Art 17 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni Oggetto della garanzia In caso di decesso dell Assicurato causato da infortunio nei primi 10 anni di durata contrattuale, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale aggiuntivo in seguito al ricevimento della comunicazione dell avvenuto decesso corredata di tutta la documentazione prevista. Tale comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dall Art. 23 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art Prestazione garantita In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l erogazione di alcuna prestazione aggiuntiva. Art Premio La garanzia complementare aggiuntiva di cui alla presente Sezione 3 è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio è pari allo 0,9% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore. Nel caso in cui si verifichi il riscatto nei primi 10 anni, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte da infortunio, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa. Art Rischi esclusi La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da: a) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 7 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
23 d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo; g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; i) azioni delittuose dell Assicurato o suicidio; j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; l) trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; m) le conseguenze dell infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV. Sono inoltre escluse: n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. Art Estensioni delle garanzie Sono compresi in garanzia: l asfissia causata da fuga di gas o vapore; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); l annegamento, l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche; le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici; gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art Rinuncia all azione di rivalsa Qualora l infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall art del Codice Civile. Art Denuncia di infortunio Fermo quanto stabilito all Art. 7, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato. Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 8 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
24 AXA MPS Valore Risparmio Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa VR13 Regolamento della Gestione Separata MPV12 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome MPV12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV12. La Gestione Separata MPV12 è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011. La valuta di denominazione della Gestione Separata MPV12 è l Euro. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 gennaio e cessa al 31 dicembre di ogni anno. All inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella Gestione Separata sono le seguenti: - Titoli di debito ed altri valori assimilati; - Prestiti; - Titoli di capitale ed altri valori assimilati; - Comparto immobiliare; - Investimenti alternativi; - Crediti; - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità. La selezione degli strumenti finanziari all interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi. Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti: - i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a BBB- e prevedere il rimborso del nominale a scadenza. - i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a BBB- ed il più elevato grado di priorità nell emissione. - gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti. Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti: - titoli di capitale delle società di cui all art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008, - titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento dell operazione. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente Condizioni di Assicurazione 9 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
25 normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono: - essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad BBB- ; - prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni. La Gestione Separata MPV12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela. Il valore delle attività della Gestione Separata MPV12 non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Sulla Gestione Separata MPV12 gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della Gestione Separata MPV12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata MPV12 è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata MPV12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata MPV12 sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011. La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata MPV12 operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Roma, maggio 2017 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 Condizioni di Assicurazione 10 di 10 AXA MPS Valore Risparmio
26 AXA MPS Valore Risparmio Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa VR13 Glossario Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Capitale in caso di decesso Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Composizione della Gestione Separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Conclusione del contratto Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. Glossario 1 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
27 Condizioni contrattuali (o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni generali Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. Condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni. Decorrenza Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. Glossario 2 di 7
28 Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia. Per i contratti con diverse forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. Età assicurativa Modalità di calcolo dell età dell Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda Sintetica; Nota informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata; Glossario; Modulo di proposta. Fusione di Gestioni Separate Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro. Garanzia complementare (o accessoria) Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni. Garanzia complementare infortuni o incidente stradale Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di un capitale aggiuntivo a quello pagabile in caso di decesso. Garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Gestione Separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. Impresa di assicurazione Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa Glossario 3 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
29 di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Incidente stradale Infortunio causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione, esclusi quelli ferroviari, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall IVASS per l elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia e poi reversibile Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Al decesso dell Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita. Pagamento di somme periodiche Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza. Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. Periodo di copertura (o di efficacia) Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Polizza Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Glossario 4 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
30 Polizza caso morte (o in caso di decesso) Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell Assicurato. Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata. Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa. Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto. Prescrizione Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell evento assicurato. Prestazione a scadenza Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale. Prestazione minima garantita Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Progetto personalizzato Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall IVASS e consegnato al potenziale Contraente. Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Glossario 5 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
31 Proroga Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Quietanza Documento che prova l avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario). Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento della Gestione Separata L insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata. Rendiconto annuale della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto. Rendimento finanziario Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. Rendimento trattenuto Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata. Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Ricorrenza annuale L anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riscatto Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata. Rischio di credito (o di controparte) Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all eventualità che l emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l interesse o di rimborsare il capitale. Rischio di liquidità Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Rischio di mercato Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili. Glossario 6 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
32 Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Scheda Sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche. è uno strumento semplificato di orientamento, che gli consente di conoscere le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento minimo, i costi e i dati storici di rendimento della Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni. Sinistro Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell Assicurato. Società (di assicurazione) Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Società consociata Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia. Società collegata della Controllante Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%. Società collegata della Compagnia Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%. Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata. Sostituto d imposta Soggetto obbligato, all atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d imposta che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo. Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata. Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Glossario 7 di 7 AXA MPS Valore Risparmio
33 pagine 1 di 2 AXA MPS Valore Risparmio Banca... Sportello... Tariffa... PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COD. ID. Il sottoscritto, nel seguito indicato come Contraente, propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula di una Polizza di assicurazione sulla vita denominata AXA MPS Valore Risparmio (VR13) sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV VRVR13 che dichiara di aver ricevuto e di accettare integralmente. A tal fine comunica i dati necessari per la stipula del contratto: Contraente... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... Assicurando... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... Beneficiari caso morte... Beneficiari caso vita... Premio unico:... Spese sul premio:... Decorrenza Polizza... Scadenza... Opzione Capitalizzazione rivalutazioni annuali SÌ NO Premio unico copertura infortuni:... di cui imposte:... Capitale aggiuntivo infortuni :... In... il... l Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell art c.c.)... In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Compagnia ad addebitare il premio di... sul C/C... ABI... CAB... Il Contraente... La Filiale... NDG... il titolare del C/C (se diverso dal Contraente)... MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante: addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45. CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione, il glossario, il modulo di proposta e il progetto esemplificativo in forma personalizzata. FAC-SIMILE Il Contraente... CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. 196/2003 (CODICE PRIVACY) Ricevuta l informativa di cui all art. 13 del CODICE PRIVACY e preso atto di quanto in essa contenuto, io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità assicurative relative allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. secondo le modalità esplicitate nell informativa. Inoltre, preso atto di quanto indicato nel paragrafo 1.2 dell informativa "trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali" (barrare una delle due caselle sottostanti): Acconsento Non Acconsento all utilizzazione dei predetti dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Luogo e data... Il Contraente... AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 MOD. AXV VR - 05/ COPIA PER LA FILIALE
34 pagine 2 di 2 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 ("Codice per la protezione dei dati personali", il "CODICE PRIVACY") 1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 1.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA ASSICURATIVE (1) In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fomirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere fomiti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell art 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). II consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro. 1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione. 2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9). 3. DIRITTI DELL'INTERESSATO Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, Roma ([email protected]). NOTE 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e). 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; e. IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. FAC-SIMILE
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36 MOD. AXV VR VR13-05/2017 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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