AXA MPS Double Protection
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- Ambrogio Rocca
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1 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gruppo AXA
2 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa PT11 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di Assicurazione 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa 1.c) Denominazione del contratto 1.d) Tipologia del contratto 1.e) Durata 1.f) Pagamento dei premi Scheda Sintetica Informazioni generali La presente Scheda Sintetica è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 2. Caratteristiche del contratto AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA. Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 794 milioni di euro di cui 569 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e 225 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 151,76%. AXA MPS Double Protection - Codice tariffa PT11. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi. Il contratto ha una durata di 10 anni, ma il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, trascorso un anno dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. Il contratto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo minimo pari a ed un massimo di e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari ad 500 ed un massimo pari a in qualsiasi momento della durata contrattuale. Nel caso in cui venga sottoscritta la garanzia complementare in caso di morte per infortunio o incidente stradale di cui al punto 2 della Nota informativa, è prevista la corresponsione di un premio unico da versare in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto, come descritto al punto 3 della Nota informativa. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO AXA MPS Double Protection è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che, mediante il versamento di un premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, consente a ciascuna ricorrenza annuale di polizza, in vita l Assicurato, la liquidazione periodica delle rivalutazioni maturate nell annualità di riferimento. Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate. Scheda Sintetica 1 di 4 AXA MPS Double Protection
3 Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Il premio versato per la garanzia aggiuntiva infortuni o incidente stradale non concorre alla formazione della prestazione assicurativa principale. Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita: Pagamento di somme periodiche in caso di vita dell Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa la scadenza, il pagamento al Contraente di somme periodiche corrispondenti alle rivalutazioni riconosciute al contratto. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione. Capitale in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari ai premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi del contratto. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione. b) Prestazione in caso di decesso: Capitale in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale rivalutato alla data del decesso. c) Coperture complementari: Capitale aggiuntivo in caso morte da infortunio o da incidente stradale in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale indicata in polizza, dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale aggiuntivo, come descritto al punto 2 della Nota Informativa. d) Opzioni contrattuali in corso di contratto: Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali in caso di esercizio dell opzione, le rivalutazioni annuali non vengono liquidate annualmente ma concorrono alla rivalutazione del capitale liquidato in caso di vita dell Assicurato, in caso di decesso o in caso di riscatto. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale continuerà a rivalutarsi fino alla richiesta di liquidazione. e) Opzioni contrattuali alla scadenza indicata in polizza: Alla scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del capitale in: una rendita vitalizia; una rendita vitalizia reversibile; una rendita certa e successivamente vitalizia; un piano di riscatti programmati. Scheda Sintetica 2 di 4 AXA MPS Double Protection
4 Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12. Non è previsto un rendimento minimo garantito. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative e sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. La polizza può essere riscattata trascorso un anno dalla conclusione del contratto. Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso della durata contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Costi 4. COSTI La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Gestione Separata MPV12 In caso di LIQUIDAZIONE delle rivalutazioni annuali In caso di CAPITALIZZAZIONE delle rivalutazioni annuali Premio unico Sesso qualunque qualunque Età qualunque qualunque Tasso di rendimento degli attivi 4% 4% Durata 10 anni 10 anni Anno CPMA Anno CPMA 5 1,69% 5 1,64% 10 1,49% 10 1,44% Scheda Sintetica 3 di 4 AXA MPS Double Protection
5 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI...SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MPV12 negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. 6. Diritto di ripensamento Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato ,73% 3,33% 4,46% 3,23% ,12% 2,72% 3,54% 0,75% ,45% 2,05% 3,35% 1,55% ,21% 1,81% 4,89% 2,73% ,24% 1,84% 4,64% 2,97% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica. Roma, maggio 2013 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois UFFICIO ENTRATE ROMA 1 S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Scheda Sintetica 4 di 4 AXA MPS Double Protection
6 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa PT11 Nota informativa La presente Nota informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; sito internet: [email protected]; d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, ed è iscritta al registro delle imprese di Roma con il n B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte AXA MPS Double Protection ha una durata di 10 anni ma può essere interrotto trascorso un anno dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui gli aventi diritto non richiedano la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazioni principali Prestazione in caso di vita: liquidazione di somme periodiche corrispondenti alle rivalutazioni riconosciute al contratto a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale. Prestazione in caso di decesso: pagamento di un capitale rivalutato alla data del decesso dell Assicurato. Opzioni contrattuali in corso di contratto Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali: in caso di esercizio dell opzione, liquidazione a scadenza del capitale rivalutato. Nota informativa 1 di 8 AXA MPS Double Protection
7 Opzioni contrattuali esercitabili alla scadenza Rendita vitalizia: la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l Assicurato sia in vita. Rendita vitalizia reversibile: la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell Assicurato e successivamento reversibile, in misura totale, a favore di una persona designata dal Contraente fino a che questa sia in vita. Rendita certa e successivamente vitalizia: la conversione del capitale a scadenza in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia pagabile fino a che l Assicurato sia in vita. Riscatti programmati in caso di vita dell Assicurato: a determinate ricorrenze annuali, il pagamento al Contraente, del capitale assicurato sotto forma di somme periodiche di ammontare variabile. Si rinvia agli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le liquidazioni periodiche sono il risultato delle rivalutazioni annuali operate sui premi versati, netti dei costi, dell eventuale premio relativo ai rischi demografici e degli eventuali riscatti parziali. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto in caso di esercizio dell opzione di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi, dell eventuale premio relativo ai rischi demografici e degli eventuali riscatti parziali. Le rivalutazioni annuali sono calcolate in funzione del tasso di rendimento riconosciuto al contratto pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e la commissione annua di gestione; tali rivalutazioni sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto. Il contratto non prevede un tasso di rendimento minimo garantito. In ogni caso la Compagnia garantisce la conservazione del capitale ovvero la liquidazione alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o di decesso dell Assicurato, di un importo pari ai premi versati al netto dei costi del contratto, dell eventuale premio relativo alla prestazione complementare e degli eventuali riscatti parziali. Prestazioni complementari Nel caso in cui il Contraente abbia prescelto in abbinamento la garanzia complementare, il pagamento in caso di morte da infortunio o incidente stradale di un capitale aggiuntivo. Si rinvia alla sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione complementare non opera in caso di infortunio derivante dagli eventi di cui all Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione (rischi esclusi). 3. Premi AXA MPS Double Protection prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) e consente di effettuare il versamento di premi di carattere straordinario in qualsiasi momento. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. Nel caso in cui il Contraente richieda la garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio o incidente stradale, la stessa è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, determinato in funzione dell importo del premio iniziale stesso come specificato all Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento dei premi può avvenire mediante: addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l addebito, sempre previa autorizzazione. Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, a partire dalla seconda annualità di polizza. Nota informativa 2 di 8 AXA MPS Double Protection
8 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il capitale assicurato è rivalutato annualmente in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative e sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto. Per i dettagli sulle modalità di rivalutazione si rinvia all Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata. Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo Spese fisse 50 Unica all atto della stipula di emissione Caricamento percentuale 0,75% Stessa periodicità dei premi versati Caricamento percentuale 25% Unica all atto della stipula sul premio per la garanzia complementare (*) (*) Prelevato solo in caso di adesione alla garanzia complementare. dal premio unico versato, al netto dell eventuale premio per la garanzia aggiuntiva dal premio unico versato, al netto dell eventuale premio per la garanzia aggiuntiva e delle spese fisse da ciascun premio straordinario versato dal premio unico versato per la garanzia complementare al netto delle imposte Costi per riscatto Sulle richieste di riscatto pervenute nel corso della seconda e della terza annualità di polizza sarà applicata una penale pari all 1% del valore di riscatto, calcolato con le modalità di cui all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. L importo della penale non potrà comunque risultare inferiore a 15. Sulle richieste di riscatto pervenute dopo la terza e fino alla decima annualità di polizza, sarà applicata una penale fissa pari ad Costi per la liquidazione delle somme periodiche La liquidazione delle somme dovute a ciascuna ricorrenza di polizza è eseguita al netto di un costo fisso di 5. Nota informativa 3 di 8 AXA MPS Double Protection
9 5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazioni agli utili Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un aliquota percentuale variabile, come definito nella seguente tabella: Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo Margine trattenuto 1,40% fino alla quinta Annuale Sul rendimento ricorrenza annuale finanziario della 1,25% successivamente Gestione Separata Di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto: Quota parte percepita in media dagli intermediari 56% 6. Sconti Nell ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con il Gruppo AXA MPS, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con il Gruppo stesso, potrà essere applicato uno sconto sui costi indicati al precedente punto Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il limite massimo di 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% dei premi stessi. Trattamento fiscale delle prestazioni I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta sostituiva in misura pari al 20% della differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) ai sensi del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito in legge n. 148 del 14/09/2011. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nelle lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l imposta sostituiva sarà applicata sull ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze. In caso di morte dell Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata in vigore delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, a partire dalla seconda annualità di polizza. L importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad Nota informativa 4 di 8 AXA MPS Double Protection
10 Il contratto non prevede la riduzione della prestazione. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. Si rinvia all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto. Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della durata contrattuale il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Advisory Center - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia, fax , [email protected], Numero Verde Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 10. Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso come risulta dal timbro postale di invio. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Verificatasi la risoluzione del Contratto, la Compagnia effettua il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti dormienti ). Al contratto si applica la legge italiana. 13. Legge applicabile al contratto 14. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. Nota informativa 5 di 8 AXA MPS Double Protection
11 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Advisory Center - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma Italia, per fax , per [email protected]). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione. 17. Conflitto di interessi La Compagnia appartiene al Gruppo AXA ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS. In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di delega di gestione finanziaria del patrimonio della Gestione Separata MPV12 con AXA Investment Managers, la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo AXA e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della Gestione Separata possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi AXA e MPS e quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi. La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della Gestione Separata MPV12 saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Nota informativa 6 di 8 AXA MPS Double Protection
12 SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 0%; Età dell Assicurato: 50 anni; Durata: 10 anni; Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (di cui 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio o incidente stradale); Premio investito: ,38; Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: ; Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali Anni Importo liquidato ad ogni Capitale in caso di morte Valore di riscatto trascorsi ricorrenza annuale alla fine dell anno alla fine dell anno 1 0, , , , ,62 3 0, , ,62 4 0, , ,38 5 0, , ,38 6 0, , ,38 7 0, , ,38 8 0, , ,38 9 0, , , , , ,38 IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Anni Capitale rivalutato Capitale in caso di morte Valore di riscatto trascorsi alla fine dell anno alla fine dell anno alla fine dell anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi nel corso della durata contrattuale. Nota informativa 7 di 8 AXA MPS Double Protection
13 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00%; Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%; Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%; Età dell Assicurato: 50 anni; Durata: 10 anni; Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (di cui 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da infortunio o incidente stradale); Premio investito: ,38; Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: ; Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali Anni Importo liquidato ad ogni Capitale in caso di morte Valore di riscatto trascorsi ricorrenza annuale alla fine dell anno alla fine dell anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Anni Capitale rivalutato Capitale in caso di morte Valore di riscatto trascorsi alla fine dell anno alla fine dell anno alla fine dell anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Roma, maggio 2013 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois UFFICIO ENTRATE ROMA 1 S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Nota informativa 8 di 8 AXA MPS Double Protection
14 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa PT11 Condizioni di Assicurazione SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza, se l Assicurato sarà allora in vita, delle rivalutazioni annuali maturate calcolate in base a quanto previsto dall Art. 12. Nel caso in cui il Contraente scelga l opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, le rivalutazioni annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capitale da corrispondere in caso di vita dell Assicurato. In caso di premorienza dell Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale determinato con le modalità di cui all Art. 13. Qualora il Contraente abbia richiesto l assicurazione aggiuntiva prevista alla Sezione 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà l ulteriore prestazione così come ivi definita. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione degli estremi di conto corrente bancario. Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell Assicurazione Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 1 di 8 AXA MPS Double Protection
15 Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall'art c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art c.c. Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente. Art. 7 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità: a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto; b) a mezzo fax; c) a mezzo posta. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono inoltre consegnarsi: a) il certificato di morte; b) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; c) certificato di esistenza in vita dei beneficiari; d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 2 di 8 AXA MPS Double Protection
16 SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI Art Durata, premi e spese Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a ed un massimo di e multipli di 500 (premio iniziale). In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può versare premi di carattere straordinario di importi minimi pari ad 500 ed un massimo pari a Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. Il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. Sul premio iniziale la Compagnia trattiene una spesa fissa pari ad 50. Inoltre, sul premio iniziale, al netto dell eventuale premio di cui all Art. 19 e delle spese fisse, e sugli eventuali premi aggiuntivi, è trattenuta un aliquota dello 0,75%. Nel caso in cui il Contraente richieda la copertura aggiuntiva in caso di morte per infortunio o incidente stradale di cui alla Sezione 3, la garanzia è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, come descritto all Art. 19. Art Prestazione in caso di vita In caso di sopravvivenza dell Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del contratto e salvo esercizio dell opzione di cui all Art , la Compagnia liquiderà gli interessi maturati nell anno sui premi versati, al netto dell eventuale premio aggiuntivo di cui all Art. 19, delle spese indicate all Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, secondo le modalità di cui all Art. 14. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione. La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di 5, entro 20 giorni dalla data in cui ricorre il pagamento. Alla scadenza del contratto, vivente l Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari ai premi versati, al netto dell eventuale premio aggiuntivo di cui all Art. 19, delle spese indicate all Art. 11 e degli eventuali riscatti parziali, di seguito capitale assicurato. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione. Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate. In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente, secondo le modalità di cui all Art. 14. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di cui all Art. 14 fino alla richiesta di liquidazione. Art Prestazione in caso di morte In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14. Qualora il Contraente abbia sottoscritto la garanzia aggiuntiva di cui alla Sezione 3, in caso di morte da infortunio o incidente stradale sarà liquidato un ulteriore importo come descritto al successivo Art. 18. Art Rivalutazione Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 il secondo mese antecedente l anniversario di polizza (di cui al punto 3 del relativo regolamento) e una commissione variabile come di seguito specificato: 1,40% fino alla quinta ricorrenza annuale di polizza; 1,25% successivamente. La Compagnia non garantisce un tasso di rendimento minimo. Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 3 di 8 AXA MPS Double Protection
17 Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in nessun caso essere negative e sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Nel caso di esercizio dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell opzione, e fino alla ricezione della eventuale richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art Art Riscatto Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente trascorso un anno dalla conclusione del contratto. L importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad In caso di richiesta di esercizio o revoca dell opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali, non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art. 14. Nel caso di riscatti richiesti nel corso della seconda e della terza annualità di polizza, viene applicata una penale pari all 1% del valore di riscatto. L importo della penale non potrà risultare inferiore ad 15. La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta. Per i riscatti richiesti dalla quarta alla decima annualità di polizza viene trattenuta una spesa fissa pari a 15. Art Opzioni contrattuali Art Opzioni in corso di contratto Art Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha facoltà di esercitare l opzione capitalizzazione delle rivalutazioni annuali. In tal caso le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art. 14, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso. Il Contraente ha facoltà di revocare l opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate. Art Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza) Art Rendite Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la prestazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso dell erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dall età raggiunta dall Assicurato nel momento in cui si eserciterà l opzione e sarà determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di esercizio dell opzione. Art Piano di riscatti programmati Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del Contraente richiedere la liquidazione del capitale assicurato a scadenza, in caso di vita dell Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso. La durata del piano è stabilita dal Contraente al momento dell esercizio dell opzione. L opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell ultima data utile per l esercizio dell opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede l impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell esercizio dell opzione, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse. Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 4 di 8 AXA MPS Double Protection
18 SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI Art 17 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni o incidente stradale - Oggetto della garanzia Su richiesta del Contraente, da esercitare all atto della sottoscrizione della proposta, le prestazioni garantite dal presente contratto potranno essere estese alla copertura di una assicurazione in caso di morte da infortuni o incidente stradale, come definiti al successivo Art. 18. La rinuncia, al momento della conclusione del contratto, alla presente assicurazione aggiuntiva, preclude una successiva adesione alla stessa. Art Prestazione garantita In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. In caso di decesso causato da infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al doppio del capitale aggiuntivo. Detto importo non potrà essere superiore ad Per infortunio causato da incidente stradale si intende quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Detti importi saranno liquidati in aggiunta a quello previsto dall Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione. La liquidazione degli importi suddetti sarà effettuata in seguito al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell avvenuto decesso dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione prevista. Tale comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dall Art. 23 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l erogazione di alcuna prestazione aggiuntiva. Art Premio La garanzia complementare aggiuntiva di cui alla presente Sezione 3 è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio è pari all 1,50% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore, e non potrà essere superiore ad (corrispondente ad un capitale aggiuntivo di ). Art Rischi esclusi La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da: a) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo; g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; i) azioni delittuose dell Assicurato o suicidio; Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 5 di 8 AXA MPS Double Protection
19 j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; l) trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; m) le conseguenze dell infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV. Sono inoltre escluse: n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. Art Estensioni delle garanzie Sono compresi in garanzia: l asfissia causata da fuga di gas o vapore; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); l annegamento, l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche; le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici; gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art Rinuncia all azione di rivalsa Qualora l infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall art del Codice Civile. Art Denuncia di infortunio Fermo quanto stabilito all Art. 7, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato. Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 6 di 8 AXA MPS Double Protection
20 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa PT11 Regolamento della Gestione Separata MPV12 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome MPV12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV12. La Gestione Separata MPV12 è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011. La valuta di denominazione della Gestione Separata MPV12 è l Euro. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 gennaio e cessa al 31 dicembre di ogni anno. All inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella Gestione Separata sono le seguenti: - Titoli di debito ed altri valori assimilati; - Prestiti; - Titoli di capitale ed altri valori assimilati; - Comparto immobiliare; - Investimenti alternativi; - Crediti; - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità. La selezione degli strumenti finanziari all interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi. Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti: - i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a BBB- e prevedere il rimborso del nominale a scadenza. - i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a BBB- ed il più elevato grado di priorità nell emissione. - gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti. Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti: - titoli di capitale delle società di cui all art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008, - titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento dell operazione. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente Condizioni di Assicurazione 7 di 8 AXA MPS Double Protection
21 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono: - essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad BBB- ; - prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni. La Gestione Separata MPV12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela. Il valore delle attività della Gestione Separata MPV12 non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Sulla Gestione Separata MPV12 gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della Gestione Separata MPV12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata MPV12 è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata MPV12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata MPV12 sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011. La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata MPV12 operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Roma, maggio 2013 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. UFFICIO ENTRATE ROMA 1 S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Condizioni di Assicurazione 8 di 8 AXA MPS Double Protection
22 AXA MPS Double Protection Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa PT11 Glossario Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Capitale in caso di decesso Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Composizione della Gestione Separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Conclusione del contratto Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. Glossario 1 di 7 AXA MPS Double Protection
23 Condizioni contrattuali (o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni generali Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. Condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni. Decorrenza Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. Glossario 2 di 7 AXA MPS Double Protection
24 Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia. Per i contratti con diverse forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. Età assicurativa Modalità di calcolo dell età dell Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda Sintetica; Nota informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata; Glossario; Modulo di proposta. Fusione di Gestioni Separate Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro. Garanzia complementare (o accessoria) Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni. Garanzia complementare infortuni o incidente stradale Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di un capitale aggiuntivo a quello pagabile in caso di decesso. Garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Gestione Separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. Impresa di assicurazione Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Glossario 3 di 7 AXA MPS Double Protection
25 impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Incidente stradale Infortunio causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione, esclusi quelli ferroviari, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall IVASS per l elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia e poi reversibile Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Al decesso dell Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita. Pagamento di somme periodiche Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza. Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. Periodo di copertura (o di efficacia) Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Polizza Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Glossario 4 di 7 AXA MPS Double Protection
26 Polizza caso morte (o in caso di decesso) Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell Assicurato. Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata. Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa. Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto. Prescrizione Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell evento assicurato. Prestazione a scadenza Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale. Prestazione minima garantita Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Progetto personalizzato Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall IVASS e consegnato al potenziale Contraente. Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Glossario 5 di 7 AXA MPS Double Protection
27 Proroga Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Quietanza Documento che prova l avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario). Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento della Gestione Separata L insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata. Rendiconto annuale della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto. Rendimento finanziario Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. Rendimento trattenuto Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata. Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Ricorrenza annuale L anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riscatto Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata. Rischio di credito (o di controparte) Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all eventualità che l emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l interesse o di rimborsare il capitale. Rischio di liquidità Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Rischio di mercato Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili. Glossario 6 di 7 AXA MPS Double Protection
28 Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Scheda Sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche. È uno strumento semplificato di orientamento, che gli consente di conoscere le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento minimo, i costi e i dati storici di rendimento della Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni. Sinistro Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell Assicurato. Società (di assicurazione) Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Società consociata Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia. Società collegata della Controllante Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%. Società collegata della Compagnia Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%. Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata. Sostituto d imposta Soggetto obbligato, all atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d imposta che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo. Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata. Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Glossario 7 di 7 AXA MPS Double Protection
29 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA pagine 1 di 2 AXA MPS Double Protection Banca... Sportello... Tariffa... PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COD. ID. Il sottoscritto, nel seguito indicato come Contraente, propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula di una Polizza di assicurazione sulla vita denominata AXA MPS Double Protection (PT11) sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV PTPT11 che dichiara di aver ricevuto e di accettare integralmente. A tal fine comunica i dati necessari per la stipula del contratto: Contraente... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... Assicurando... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... Beneficiari caso morte... Beneficiari caso vita... Premio unico:... Spese sul premio:... Decorrenza Polizza... Scadenza... Opzione Capitalizzazione rivalutazioni annuali SÌ NO Complementare Infortuni o incidente stradale SÌ NO Premio unico complementare infortuni o incidente stradale:... di cui imposte:... Capitale aggiuntivo infortuni :... Capitale aggiuntivo incidente stradale :... In... il... l Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell art c.c.)... In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Banca ad addebitare il premio di... sul C/C... ABI... CAB... Il Contraente... La Filiale... NDG... il titolare del C/C (se diverso dal Contraente)... MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante: addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45. CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione, il glossario, il modulo di proposta e il progetto esemplificativo in forma personalizzata. FAC-SIMILE Il Contraente... CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La data di disinvestimento coincide con il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CODICE PRIVACY Ricevuta l informativa di cui all art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice per la protezione dei dati personali", il "CODICE PRIVACY") e preso atto di quanto in essa contenuto, io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, per fini strettamente connessi allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Inoltre, preso atto di quanto indicato nel paragrafo 1.2 dell informativa "trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali" (barrare una delle due caselle sottostanti): Acconsento Non Acconsento all utilizzazione dei predetti dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Il Contraente... l Assicurato(se diverso dal Contraente)... UFFICIO ENTRATE ROMA 1 S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. MOD. AXV PT - 05/ COPIA PER LA FILIALE
30 pagine 2 di 2 INFORMATIVA E CONSENSO Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 ( Codice per la protezione dei dati personali, il CODICE PRIVACY ) 1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 1.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA ASSICURATIVE (1) In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alle lettere (a) e (b) dell art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). II consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro. 1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili ovvero di altre categorie di dati, quali quelli giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione. 2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento - mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9). 3. DIRITTI DELL'INTERESSATO Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, Roma. NOTE 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6 punto e). 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; e. IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a). del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. 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