AXA MPS FUTURO DEDICATO

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1 RISPARMIO E INVESTIMENTO AXA MPS FUTURO DEDICATO FASCICOLO INFORMATIVO MOD. AXV FDFD15-05/2016 Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo AXA ITALIA AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

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3 AXA MPS Futuro Dedicato Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa FD15 Scheda Sintetica La presente Scheda Sintetica è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di Assicurazione 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa 1.c) Denominazione del contratto 1.d) Tipologia del contratto 1.e) Durata 1.f) Pagamento dei premi 2. Caratteristiche del contratto Axa Mps Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA Italia. Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 992 milioni di euro di cui 569 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e 66 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 186,64%. Axa Mps Futuro Dedicato - Codice tariffa FD15 Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi. La durata del contratto è stabilita all atto della sottoscrizione della proposta, e deve essere non inferiore a 5 anni. La data di scadenza è fissata, nell anno solare del compimento del 20 anno di età del Beneficiario. In ogni caso alla stipula del contratto, l Assicurato non potrà avere una età superiore a 60 anni. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto dopo un anno dalla data di sottoscrizione, come descritto al punto 9 della Nota informativa. Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti di periodicità mensile o annuale. Premi mensili: minimo pari a 300 e massimo pari a Premi annuali: minimo pari a e massimo pari a , versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari a 300 e massimo pari a In qualsiasi momento il contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa e comunque finché in vita l Assicurato. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. L importo dei premi complessivamente versati in polizza, non dovrà comunque essere superiore a La garanzia complementare in caso di morte di cui al punto 2 della Nota informativa, è prestata dietro la corresponsione di un premio unico, in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto, come descritto all Art. 18 della Sezione 3 delle Condizioni. AXA MPS Futuro Dedicato è un contratto di assicurazione sulla vita che consente la costituzione di un capitale da erogare alla scadenza contrattuale al Scheda Sintetica 1 di 3 AXA MPS Futuro Dedicato

4 Beneficiario, indicato in polizza, se in vita. Detto capitale è costituito mediante il versamento di premi unici ricorrenti e degli eventuali premi aggiuntivi, annualmente rivalutati in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata MPV12. L importo a scadenza sarà maggiorato dell eventuale Bonus maturità come descritto al punto 2 della Nota Informativa. Il contratto inoltre prevede una copertura aggiuntiva caso morte a capitale decrescente, pari all importo necessario al completamento del piano di versamenti inizialmente previsto dal Contraente che, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia investirà nella Gestione Separata MPV12. Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Il premio versato per la garanzia aggiuntiva caso morte non concorre alla formazione della prestazione assicurativa principale. Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4. Costi Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione a scadenza: - alla scadenza del contratto, il pagamento al Beneficiario, designato in polizza dal Contraente, se vivente, di un importo pari al capitale rivalutato fino alla scadenza contrattuale. Detto capitale sarà maggiorato dell eventuale Bonus Maturità come descritto nel successivo punto 2 della Nota Informativa, In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia verserà in un unica soluzione nella Gestione Separata un capitale aggiuntivo, a completamento del piano di versamenti inizialmente previsto dal Contraente, che concorrerà alla formazione del capitale a scadenza. Detto capitale aggiuntivo sarà maggiorato di un ulteriore importo in caso di Beneficiario disabile, come descritto al punto 2 della Nota Informativa. Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12. Non è previsto un rendimento minimo garantito. Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in alcun caso essere negative, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite sul contratto. La polizza può essere riscattata dopo un anno dalla prima annualità di polizza, come descritto al punto 9 della Nota Informativa. Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso della durata contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione D. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l ammontare delle prestazioni. Scheda Sintetica 2 di 3 AXA MPS Futuro Dedicato

5 Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Ipotesi adottate Premio annuo Sesso qualunque Età qualunque Tasso di rendimento degli attivi 3% Investimento del premio nella Gestione Separata MPV12 Durata: 15 anni Durata: 20 anni Anno CPMA Anno CPMA 5 2,18% 5 2,18% 10 1,80% 10 1,80% 15 1,70% 15 1,70% 20 1,64% 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MPV12 negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato ,21% 1,81% 4,89% 2,73% ,24% 1,84% 4,64% 2,97% ,07% 1,57% 3,35% 1,17% ,03% 1,53% 2,08% 0,21% ,11% 1,61% 1,19% -0,17% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica. Roma, maggio 2016 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois Scheda Sintetica 3 di 3 AXA MPS Futuro Dedicato

6 Pagina bianca per esigenze tipografiche AXA MPS Futuro Dedicato

7 AXA MPS Futuro Dedicato Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa FD15 Nota informativa La presente Nota informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA Italia; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; sito internet: [email protected], PEC: [email protected]. d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, alla Sez. I dell albo delle imprese IVASS al n Si rinvia al sito internet dell impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto è stabilita all atto della sottoscrizione della proposta, e deve essere non inferiore a 5 anni. La data di scadenza è fissata nell anno solare del compimento del 20 anno di età del Beneficiario. In ogni caso alla scadenza contrattuale, l Assicurato non potrà avere una età superiore a 80 anni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione a scadenza: Alla scadenza contrattuale, è prevista la liquidazione al Beneficiario, designato in polizza dal Contraente, se vivente, di un capitale pari ai premi unici ricorrenti versati, al netto dei costi del contratto indicati al punto 5 (di seguito premi netti), rivalutati annualmente fino alla scadenza del contratto (capitale rivalutato), in base al rendimento della Gestione Separata denominata MPV12, secondo le modalità di cui al punto 4. In caso di superamento dell esame di maturità da parte del Beneficiario, con una votazione tra 95/100 e 100/100, o votazione equivalente in caso di diploma non conseguito in Italia, la prestazione a scadenza sarà maggiorata di un ulteriore importo pari al 10% della somma dei premi netti, esclusi gli eventuali Nota informativa 1 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

8 versamenti aggiuntivi estemporanei, e compreso anche l eventuale versamento effettuato nella Gestione Separata dalla Compagnia in caso di decesso dell Assicurato come meglio descritto successivamente. In caso di decesso dell Assicurato, nel corso della durata contrattuale, è previsto da parte della Compagnia il versamento in un unica soluzione nella Gestione Separata a favore del Beneficiario di un importo pari a tutti i premi ricorrenti mancanti (capitale caso morte), fino alla data di scadenza. Nel caso in cui il Beneficiario sia riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92 al momento del decesso dell Assicurato, il capitale caso morte di cui sopra sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al 10% del capitale stesso. La maggiorazione del 10% non sarà riconosciuta nel caso in cui il Beneficiario risultasse disabile, ai sensi delle legge 104/92, già al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Le rivalutazioni annuali sono calcolate in funzione del tasso di rendimento riconosciuto al contratto pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e la commissione annua di gestione. Tali rivalutazioni non possono in alcun caso essere negative, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite sul contratto. Il contratto non prevede un tasso di rendimento minimo garantito. Si rinvia agli articoli 12, 13, 14, 15, e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Premi Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti con periodicità mensile di importo minimo pari a 300 e massimo pari a o annuale di importo minimo pari a e massimo pari a e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari a 300 e massimo pari a In qualsiasi momento il contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa e comunque finché in vita l Assicurato. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. L importo dei premi complessivamente versati in polizza, non dovrà comunque essere superiore a La garanzia complementare in caso di morte è prestata dietro la corresponsione di un premio unico, in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto, determinato in funzione dell età dell Assicurato, della durata del piano, dell importo del capitale assicurato e della professione svolta, come specificato all Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito alcuni esempi di premio: Età Durata del contratto Capitale morte iniziale ( ) Premio unico TCM ( ) Nel caso in cui si verifichi il riscatto di polizza, la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte di cui sopra, per il rischio non corso tra la data di richiesta dello stesso e la scadenza della copertura stessa, coincidente con la scadenza contrattuale. Il pagamento dei premi può avvenire mediante: addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento dei premi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l addebito, sempre previa autorizzazione. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della Compagnia all indirizzo 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il capitale assicurato è rivalutato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza stessa. Nota informativa 2 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

9 Le rivalutazioni riconosciute al contratto si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto stesso. Il contratto non prevede alcun tasso minimo di rendimento, le rivalutazioni non possono in alcun caso essere negative. Per i dettagli sulle modalità di rivalutazione si rinvia all Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata. Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo Spese fisse di emissione Caricamento percentuale 3,50%* primi 10 anni da ciascun premio ricorrente versato Caricamento percentuale 2,50%* dopo 10 anni da ciascun premio ricorrente versato Caricamento percentuale 2,90% primi 10 anni da ciascun versamento aggiuntivo versato Caricamento percentuale 1,90% dopo 10 anni da ciascun versamento aggiuntivo versato (*) comprensivo dello 0,6% costo per bonus maturità Costi per riscatto Sulle richieste di riscatto non verrà applicata alcuna penale sul valore di riscatto. 5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un aliquota percentuale fissa dell 1,50% * * * Di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto: Quota parte percepita in media dagli intermediari 31% 6. Sconti Nell ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e/o AXA MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero rivolte ai dipendenti dell intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi indicati al precedente punto 5. Inoltre, nell ambito di campagne commerciali Nota informativa 3 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

10 promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi indicati al precedente punto Regime fiscale Trattamento fiscale dei premi Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. Trattamento fiscale delle prestazioni I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nelle lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l imposta sostituiva sarà applicata sull ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata in vigore delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Il contratto può essere riscattato totalmente su richiesta del Contraente, dopo la prima annualità di polizza. Il riscatto parziale non è consentito. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto solo con il consenso da parte del giudice tutelare (beneficiario minorenne). Successivamente, al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario, ai fini dell esercizio del diritto di riscatto, sarà necessario il consenso del beneficiario a titolo di rinuncia. In caso di riscatto la Compagnia restituirà pro-rata il 70% del premio versato per la copertura in caso di morte, per il rischio non corso tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza della copertura stessa, coincidente con la scadenza contrattuale. In caso di decesso del Beneficiario il riscatto potrà essere esercitato anche nel corso della prima annualità di polizza da parte del Contraente. In tal caso dovrà essere presentata la documentazione che attesti la morte del Beneficiario (certificato di morte). Il contratto non prevede la riduzione della prestazione. Si rinvia all Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto. Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della durata contrattuale il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi. Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia, fax , [email protected], Numero Verde Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 10. Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da par te della Compagnia. Nota informativa 4 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

11 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso come risulta dal timbro postale di invio. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che l avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Verificatasi la risoluzione del Contratto, la Compagnia effettua il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti dormienti ). Al contratto si applica la legge italiana. 13. Legge applicabile al contratto 14. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: [email protected] PEC: [email protected] posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA c.a Ufficio Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi n Roma fax: avendo cura di indicare: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, può scrivere all IVASS (Via del Quirinale, Roma; fax o , [email protected]) fornendo copia del reclamo già inoltrato all impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito nella sezione per il Consumatore/ come presentare un reclamo. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono Nota informativa 5 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

12 tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell area Reclami del sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all IVASS, secondo le modalità sopra indicate. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione. 17. Conflitto di interessi La Compagnia appartiene al Gruppo AXA Italia ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS. In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di delega di gestione finanziaria del patrimonio della Gestione Separata MPV12 con AXA Investment Managers, la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo AXA e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della Gestione Separata possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi AXA e MPS e quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi. La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della Gestione Separata MPV12 saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Nota informativa 6 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

13 SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 0% Età dell Assicurato: 45 anni Durata: 20 anni Sesso dell Assicurato: qualunque Periodicità dei versamenti: annuale Premio versato: Premio unico copertura caso morte: 2.560,83 Anno premi versati Cumulo dei Capitale in Capitale in Valore di annui premi versati caso di vita caso di morte* riscatto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * Capitale che sarà investito nella Gestione separata a completamento del piano dei versamenti, esclusivamente in caso di decesso dell Assicurato L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi nel corso della durata contrattuale. Nota informativa 7 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

14 B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 3%** Prelievo sul rendimento: 1,50% Tasso di rendimento di retrocessione: 1,50% Età dell Assicurato: 45 anni Durata: 20 anni Sesso dell Assicurato: qualunque Periodicità dei versamenti: annuale Premio versato: Premio unico copertura caso morte: 2.560,83 Anno premi versati Cumulo dei Capitale in Capitale in Valore di annui premi versati caso di vita caso di morte* riscatto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 * Capitale che sarà investito nella Gestione separata a completamento del piano dei versamenti, esclusivamente in caso di decesso dell Assicurato Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali ** Il tasso del 3% costituisce un ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Roma, maggio 2016 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 Nota informativa 8 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

15 AXA MPS Futuro Dedicato Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa FD15 Condizioni di Assicurazione SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Axa Mps Futuro Dedicato è un contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata denominata MPV12. A fronte del versamento di premi unici ricorrenti prevede, alla scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale, al Beneficiario designato in polizza se vivente, calcolato in base a quanto previsto all Art 13 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile nella sezione comunicazioni sul sito internet della Compagnia all indirizzo oppure richiedendolo alla Compagnia ai seguenti recapiti (Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; [email protected]). La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all autorità fiscale locale, tramite l Agenzia delle Entrate. L identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta. Art. 3 - Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 1 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

16 Contraente il rifiuto della proposta. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte come descritto nella Sezione 3 agli articoli 16, 17 e 18 è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il beneficiario del presente contratto, destinatario della prestazione a scadenza, è designato dal Contraente all atto della sottoscrizione della proposta. All atto della designazione, il Contraente rinuncia al potere di revoca del Beneficiario stesso per tutta la durata contrattuale e pertanto la variazione del Beneficiario non sarà possibile, in corso di contratto. Si ricorda che la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente; b) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Art. 6 - Cessione e vincolo Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall art c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell art c.c. La cessione avverrà all esito dell espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cessionario ai fini della normativa antiriciclaggio. Art. 7 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto e prescrizione Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità: a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto; b) rivolgendosi alla Compagnia a mezzo fax/posta/mail reperibili presso il sito internet Per i pagamenti conseguenti la scadenza, devono essere consegnati: a) se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA; b) informativa e consenso privacy. Inoltre, al fine di consentire il pagamento dell eventuale Bonus maturità, di cui al successivo Art. 12, deve essere consegnato copia del diploma autenticato di scuola media superiore, attestante la votazione conseguita. La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti Dormienti ). Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 2 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

17 Art. 8 - Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: [email protected] PEC: [email protected] posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA c.a Ufficio Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi n Roma fax: avendo cura di indicare: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'autorità Giudiziaria, può scrivere all IVASS (Via del Quirinale, Roma; fax o , [email protected]) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito nella sezione per il Consumatore/ come presentare un reclamo. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell area Reclami del sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET.Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Art. 9 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 3 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

18 Art Legge applicabile e Foro competente Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI Art Durata, premi e spese La durata del contratto è stabilita all atto della sottoscrizione della proposta, e deve essere non inferiore a 5 anni. La data di scadenza è fissata nell anno solare del compimento del 20 anno di età del Beneficiario. In ogni caso alla stipula del contratto, l Assicurato non potrà avere una età superiore a 60 anni. Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti con periodicità mensile di importo minimo pari a 300 e massimo pari a o annuale di importo minimo pari a e massimo pari a e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari a 300 e massimo pari a In qualsiasi momento il contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi. Con riferimento al versamento dei premi di carattere straordinario, gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa e comunque finché in vita l Assicurato. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente. L importo dei premi complessivamente versati in polizza, non dovrà comunque essere superiore a I premi e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. Su ciascun premio ricorrente versato è trattenuta per i primi 10 anni un aliquota del 3,50%, trascorsi i primi 10 anni un aliquota del 2,50%. Su ciascun versamento aggiuntivo versato è trattenuta per i primi 10 anni un aliquota del 2,90%, trascorsi i primi 10 anni un aliquota del 1,90%. La copertura aggiuntiva in caso di morte di cui alla Sezione 3, è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al primo premio, come descritto all Art. 18. Nell ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e/o AXA MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero rivolte ai dipendenti dell intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi di cui sopra. Inoltre, nell ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi. Art Prestazione a scadenza Alla scadenza del contratto la Compagnia liquiderà un importo pari ai premi versati, al netto dei costi di cui all Art. 11 (premi netti), rivalutati a ciascuna ricorrenza annuale di polizza, in base alle modalità descritte al successivo Art.13. In caso di superamento dell esame di maturità da parte del Beneficiario, con una votazione tra 95/100 e 100/100, o votazione equivalente in caso di diploma non conseguito in Italia, il capitale a scadenza sarà maggiorato di un importo pari al 10% della somma dei premi netti versati, esclusi gli eventuali versamenti aggiuntivi estemporanei. Ai fini del calcolo della somma dei premi versati su cui calcolare il bonus, è compreso anche l eventuale versamento effettuato nella Gestione Separata dalla Compagnia in caso di decesso dell Assicurato, come meglio descritto alla Sezione 3. Art Rivalutazione Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 il secondo mese antecedente l anniversario di polizza (di cui al punto 3 del relativo Regolamento) e una commissione fissa dell 1,50% Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in nessun caso essere negative, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Art Riscatto Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo la prima annualità di polizza. Il riscatto parziale non è consentito. Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 4 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

19 Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto solo con il consenso da parte del giudice tutelare (beneficiario minorenne). Successivamente, al raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario, ai fini dell esercizio del diritto di riscatto, sarà necessario il consenso del beneficiario a titolo di rinuncia. Il valore di riscatto è pari all ultimo capitale rivalutato, maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso determinato con le modalità di cui al precedente Art. 13. Inoltre in caso di decesso del Beneficiario il riscatto potrà essere esercitato anche nel corso della prima annualità di polizza da parte del contraente. In tal caso dovrà essere presentata la documentazione che attesti la morte del Beneficiario (certificato di morte). La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta e lo stesso non potrà essere riattivato. SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI Art Prestazione complementare in caso di morte Oggetto della garanzia aggiuntiva in caso di morte In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia in seguito al ricevimento della comunicazione dell avvenuto decesso, corredata dalla documentazione prevista (certificato di morte), verserà in un unica soluzione nella Gestione Separata a favore del Beneficiario un capitale aggiuntivo pari a tutti i premi ricorrenti mancanti, fino alla data di scadenza. L importo del capitale aggiuntivo iniziale assicurabile, è pari al premio di risparmio su base annua moltiplicato per il numero di anni interi mancanti alla scadenza del contratto, diminuito di una unità, con un massimo di Tale capitale decresce annualmente in funzione degli anni interi mancanti alla scadenza del contratto. Nel caso in cui al momento del decesso dell Assicurato, il Beneficiario risulti disabile ai sensi della legge 104/92 al momento del decesso dell Assicurato, il capitale aggiuntivo di cui sopra sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al 10% del capitale stesso. In tal caso dovrà essere presentata copia del certificato in cui si attesta lo stato di disabilità del beneficiario della prestazione dovuta in caso di morte dell assicurato. La maggiorazione del 10% non sarà riconosciuta nel caso in cui il Beneficiario risultasse disabile, ai sensi delle legge 104/92, già al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La prestazione del presente articolo non richiede alcun accertamento preventivo delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. E prevista esclusivamente una dichiarazione di buono stato di salute. In particolare la prestazione è riservata alle persone fisiche che, al momento della sottoscrizione della proposta abbiano dichiarato che: durante gli ultimi 10 anni, non ho mai avuto sintomi, non ho mai avuto diagnosi, non sono mai stato sotto osservazione e non ho mai avuto controlli per disturbi del cuore, dei polmoni, circolatori, di ipertensione, dei reni, del fegato o neurologici, ictus, diabete, HIV o AIDS, epatite B o C, cancro, melanoma, tumori, cisti, grumi, polipi o crescite anomale di qualsiasi tipo e durante gli ultimi 2 anni, non sono mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per più di 7 giorni consecutivi. Trattandosi di assicurazione assunta senza visita medica, l efficacia della garanzia del capitale in caso di morte nei primi 12 mesi di assicurazione risulta limitata, come specificato al successivo Art. 17. Art Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall entrata in vigore dell assicurazione. Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 5 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

20 Il rischio di morte non è coperto quindi la polizza non potrà essere sottoscritta, qualora l'assicurato faccia parte delle seguenti categorie professionali: Personale che lavora in miniera ed è direttamente coinvolto nei processi di estrazione, o in attività nel sottosuolo di costruzione o esplorazione; Personale che lavora in qualsivoglia piattaforma offshore, sottomarino o nave ed è direttamente coinvolto in processi di costruzione sopra o sotto il livello del mare; Personale che lavora in siti industriali ed è direttamente coinvolto nella ricerca, produzione o raffinazione di petrolio, suoi derivati e gas; Personale a diretto contatto con proiettili, munizioni, esplosivo o sistemi esplosivi; Personale di impianti nucleari, quando in servizio; Personale forze armate di sicurezza impiegate in missione all estero. Art Carenza Condizioni Speciali di Carenza per Assicurazioni Senza Visita Medica Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dalla conclusione del contratto la Compagnia corrisponderà una somma pari al premio versato al netto dei costi. La Compagnia non applicherà, entro i primi 12 mesi dal perfezionamento del contratto, la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccini a generalizzata, encefalite post-vaccinica; di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato in caso di morte indicato in polizza non sarà pagato. In suo luogo sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. Al fine di consentire la corretta determinazione della somma da corrispondere in caso di decesso dell Assicurato deve essere inoltrato alla Compagnia: il certificato di morte; la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. Art Premio copertura caso morte La garanzia complementare aggiuntiva di cui alla presente Sezione 3 è prestata dietro corresponsione di un premio unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al primo premio, calcolato in funzione dell età dell Assicurato, della durata del piano, dell importo del capitale assicurato e della professione svolta. Condizioni di Assicurazione - Sezione 3 6 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

21 AXA MPS Futuro Dedicato Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa FD15 Regolamento della Gestione Separata MPV12 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome MPV12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV12. La Gestione Separata MPV12 è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011. La valuta di denominazione della Gestione Separata MPV12 è l Euro. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 gennaio e cessa al 31 dicembre di ogni anno. All inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella Gestione Separata sono le seguenti: Titoli di debito ed altri valori assimilati; Prestiti; Titoli di capitale ed altri valori assimilati; Comparto immobiliare; Investimenti alternativi; Crediti; Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità. La selezione degli strumenti finanziari all interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi. Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti: i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a BBB- e prevedere il rimborso del nominale a scadenza. i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a BBB- ed il più elevato grado di priorità nell emissione. gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti. Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti: titoli di capitale delle società di cui all art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008, titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento dell operazione. L utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono: Condizioni di Assicurazione 7 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

22 essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad BBB- ; prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni. La Gestione Separata MPV12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela. Il valore delle attività della Gestione Separata MPV12 non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Sulla Gestione Separata MPV12 gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della Gestione Separata MPV12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata MPV12 è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata MPV12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata MPV12 sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011. La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata MPV12 operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Roma, maggio 2016 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 Condizioni di Assicurazione 8 di 8 AXA MPS Futuro Dedicato

23 AXA MPS Futuro Dedicato Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa FD15 Glossario Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Capitale in caso di decesso Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Composizione della Gestione Separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Conclusione del contratto Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. Glossario 1 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

24 Condizioni contrattuali (o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni generali Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. Condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. Dati storici Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni. Decorrenza Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Glossario 2 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

25 Diritto proprio (del Beneficiario) Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia. Per i contratti con diverse forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. Età assicurativa Modalità di calcolo dell età dell Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda Sintetica; Nota informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata; Glossario; Modulo di proposta. Fusione di Gestioni Separate Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro. Garanzia complementare (o accessoria) Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni. Garanzia complementare infortuni o incidente stradale Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di un capitale aggiuntivo a quello pagabile in caso di decesso. Garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Gestione Separata (o speciale) Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. Glossario 3 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

26 Impresa di assicurazione Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Incidente stradale Infortunio causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione, esclusi quelli ferroviari, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall IVASS per l elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Opzione da capitale in rendita vitalizia e poi reversibile Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l Assicurato è in vita. Al decesso dell Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita. Pagamento di somme periodiche Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza. Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. Periodo di copertura (o di efficacia) Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Polizza Documento che fornisce la prova dell esistenza del contratto di assicurazione. Glossario 4 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

27 Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Polizza caso morte (o in caso di decesso) Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell Assicurato. Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata. Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa. Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto. Prescrizione Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell evento assicurato. Prestazione a scadenza Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale. Prestazione minima garantita Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Progetto personalizzato Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall IVASS e consegnato al potenziale Contraente. Glossario 5 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

28 Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Proroga Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Quietanza Documento che prova l avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario). Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento della Gestione Separata L insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata. Rendiconto annuale della Gestione Separata Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto. Rendimento finanziario Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. Rendimento trattenuto Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata. Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Ricorrenza annuale L anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riscatto Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata. Rischio di credito (o di controparte) Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all eventualità che l emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l interesse o di rimborsare il capitale. Rischio di liquidità Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Glossario 6 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

29 Rischio di mercato Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili. Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Scheda Sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche. È uno strumento semplificato di orientamento, che gli consente di conoscere le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento minimo, i costi e i dati storici di rendimento della Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni. Sinistro Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell Assicurato. Società (di assicurazione) Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Società consociata Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia. Società collegata della Controllante Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%. Società collegata della Compagnia Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%. Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata. Sostituto d imposta Soggetto obbligato, all atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d imposta che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo. Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata. Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Glossario 7 di 7 AXA MPS Futuro Dedicato

30 pagine 1 di 2 AXA MPS FUTURO DEDICATO Banca... Sportello... Tariffa... PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COD. ID. Il sottoscritto, nel seguito indicato come Contraente, propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula di una Polizza di assicurazione sulla vita denominata AXA MPS FUTURO DEDICATO sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV FDFD15 che dichiara di aver ricevuto e di accettare integralmente. A tal fine comunica i dati necessari per la stipula del contratto: Contraente... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... cod. convenzione... Assicurando... Sesso... nato il... a... Indirizzo... comune di... cap... prov.... Est. Documento... ril. il... da... Cod. fisc.... cod. prof.... Beneficiario a scadenza (il sottoscritto Contraente rinuncia espressamente al potere di revoca): Nome... Cognome... Cod. fisc.... Nato il.... Il Contraente... L esercente la patria potestà, in nome e nell interesse del beneficiario minorenne, accetta il beneficio (firma per accettazione del beneficio):.. Premio ricorrente:... Periodicità: Annuale Mensile Spese sul premio:... Decorrenza Polizza:... Scadenza:... Premio unico copertura caso morte:... di cui imposte:... Capitale aggiuntivo iniziale caso morte :... INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL ASSICURANDO L Assicurando dichiara che durante gli ultimi 10 anni, non ha mai avuto sintomi, non ha mai avuto diagnosi, non è mai stato sotto osservazione e non ha mai avuto controlli per disturbi del cuore, dei polmoni, circolatori, di ipertensione, dei reni, del fegato o neurologici, ictus, diabete, HIV o AIDS, epatite B o C, cancro, melanoma, tumori, cisti, grumi, polipi o crescite anomale di qualsiasi tipo e durante gli ultimi 2 anni, non è mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero per più di 7 giorni consecutivi. AVVERTENZE: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in relazione alle dichiarazioni sullo stato di salute possono compromettere il diritto alla prestazione stessa; Prima della sottoscrizione delle dichiarazioni sullo stato di salute, l Assicurando deve verificarne l esattezza; Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con costi a suo carico. In... il... l Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell art c.c.)... In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Compagnia ad addebitare il premio di... sul C/C... ABI... CAB... Il Contraente... La Filiale... NDG... il titolare del C/C (se diverso dal Contraente)... MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante: addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45. CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, il modulo di proposta e il progetto esemplificativo in forma personalizzata. FAC-SIMILE Il Contraente... CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. 196/2003 (CODICE PRIVACY) Ricevuta l informativa di cui all art. 13 del CODICE PRIVACY e preso atto di quanto in essa contenuto, io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità assicurative relative allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. secondo le modalità esplicitate nell informativa. Inoltre, preso atto di quanto indicato nel paragrafo 1.2 dell informativa "trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali" (barrare una delle due caselle sottostanti): Acconsento Non Acconsento all utilizzazione dei predetti dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Luogo e data... Il Contraente... AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041 MOD. AXV FD - 05/ COPIA PER AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

31 pagine 2 di 2 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 ("Codice per la protezione dei dati personali", il "CODICE PRIVACY ") 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 1.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE (1) In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fomirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere fomiti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell art 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). II consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro. 1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione. 2. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9). 3 DIRITTI DELL'INTERESSATO Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, Roma ([email protected]). NOTE 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e). 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; e. IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. FAC-SIMILE

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36 MOD. AXV FDFD15-05/2016 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected] - Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

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