DIFFERIMENTO FASCICOLO INFORMATIVO MOD. AXV 1D10-05/2015. Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

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1 RISPARMIO E INVESTIMENTO DIFFERIMENTO FASCICOLO INFORMATIVO MOD. AXV 1D10-05/2015 Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo AXA Italia AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: www. axa-mps.it, info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 041.

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3 Differimento Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa 1D10 Scheda Sintetica La presente Scheda Sintetica è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di Assicurazione 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa 1.c) Denominazione del contratto 1.d) Tipologia del contratto 1.e) Durata 1.f) Pagamento dei premi 2. Caratteristiche del contratto AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA Italia. Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 851 milioni di euro di cui 569 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e 78 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144%. Differimento - Codice tariffa 1D10. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi. La durata del contratto coincide con quella della vita dell Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il premio unico investito nel presente contratto è pari alla prestazione maturata nel contratto differito, alla scadenza dello stesso. Il contratto non prevede il versamento di premi aggiuntivi. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Differimento è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che mediante l investimento di un premio unico pari alla prestazione maturata nel contratto differito, alla scadenza dello stesso, consente di costituire un capitale da liquidare ai Beneficiari designati in polizza del Contraente, in caso di decesso dell assicurato, o al Contraente in caso di esercizio del diritto di riscatto nel corso della durata contrattuale. Differimento è rivolto esclusivamente ai Contraenti di altri contratti della Compagnia che prevedano la possibilità di optare, alla scadenza, per il differimento della prestazione alle condizioni in vigore al momento dell esercizio dell opzione stessa. Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. Scheda Sintetica 1 di 3 Differimento

4 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di decesso: Capitale in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al premio unico proveniente dal differimento del contratto originario, annualmente rivalutato fino alla data del decesso. Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza. È riconosciuto comunque un tasso minimo di interesse annuo pari all 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia si riserva di modificare, nei limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive. In tal caso provvederà a darne preventiva comunicazione al Contraente. Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal Contraente. Il capitale maturato in polizza può essere riscattato totalmente in qualsiasi momento della durata contrattuale. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12, 13, 14, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Costi 4. COSTI La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Gestione Separata Previdenza e Sicurezza Premio unico: Sesso: qualunque Età: qualunque Tasso di rendimento degli attivi: 4% Durata: 10 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 1% 5 1% 5 1% 10 1% 10 1% 10 1% 15 1% 15 1% 20 1% 20 1% 25 1% Scheda Sintetica 2 di 3 Differimento

5 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata 6. Diritto di ripensamento 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI...SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza degli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Rendimento Rendimento Anno realizzato dalla minimo riconosciuto medio Inflazione Gestione Separata agli Assicurati dei titoli di Stato ,25% 2,25% 3,35% 1,35% ,03% 2,03% 4,89% 2,73% ,13% 2,13% 4,64% 2,97% ,08% 2,08% 3,35% 1,17% ,22% 2,22% 2,08% 0,21% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. * * * AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica. Roma, maggio 2015 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 041. Scheda Sintetica 3 di 3 Differimento

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7 Differimento Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa 1D10 Nota informativa La presente Nota informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA Italia; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; Numero Verde: ; sito internet: info@axa-mps.it; PEC: axampsvita@legalmail.it; d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, ed è iscritta alla Sez.I dell Albo delle Imprese ISVAP al n Si rinvia al sito internet dell impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte - continuità con la polizza originaria Differimento è un contratto a vita intera ma può essere interrotto in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di morte Pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale pari al premio unico versato, proveniente dal differimento del contratto originario, rivalutato fino alla data del decesso dell Assicurato. 3. Premi Il premio unico investito nel presente contratto è pari alla prestazione maturata nel contratto differito, alla scadenza dello stesso. Differimento non prevede il versamento di premi aggiuntivi. Il contratto può essere sempre riscattato totalmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento della durata contrattuale. Nota informativa 1 di 6 Differimento

8 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il premio investito nel presente contratto è rivalutato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in base al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto dalla Compagnia e dichiarato entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale. Il tasso annuo di rivalutazione non potrà, comunque, mai essere inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione garantito dalla Compagnia di cui al precedente punto 2. Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Non previsti Costi per riscatto Non previsti. 5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazioni agli utili Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un aliquota percentuale, come definito nella seguente tabella: Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo Margine trattenuto 1,00% Annuale Sul rendimento della Gestione Separata Di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto: Quota parte percepita in media dagli intermediari 55% 6. Sconti Il contratto non prevede sconti. 7. Regime fiscale I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Tenuto conto dei rendimenti Nota informativa 2 di 6 Differimento

9 maturati riferibili a titoli emessi dallo Stato italiano ed a titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da stati inclusi nelle lista pubblicata con apposito Decreto ministeriale, l imposta sostituiva sarà applicata sull ammontare dei rendimenti maturati ridotto in base ad una percentuale individuata con Legge 148/2011 e successivi Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e di entrata in vigore delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Il contratto può essere riscattato totalmente dal Contraente in qualsiasi momento della durata contrattuale. Non sono ammessi riscatti parziali. Il contratto non prevede la riduzione della prestazione. Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Smart Center - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia, fax: , info@axa-mps.it; Numero Verde: Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 10. Revoca della proposta In relazione alla specificità del contratto, la facoltà di revocare la proposta non è prevista. Il Contraente può riscattare il contratto in ogni momento della durata contrattuale. 11. Diritto di recesso In relazione alla specificità del contratto, la facoltà di recedere dal contratto non è prevista. Il Contraente può riscattare il contratto in ogni momento della durata contrattuale. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. La Compagnia effettua i pagamenti entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. I diritti dei Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da art. 2952, così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23/12/2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti dormienti ). Nota informativa 3 di 6 Differimento

10 Al contratto si applica la legge italiana. 13. Legge applicabile al contratto 14. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia, per fax: , per reclami.vita@axa-mps.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l estratto conto annuale della posizione assicurativa con l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione. 17. Conflitto di interessi La Società appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia detenuto per il 50% da AXA Mediterranean Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società del Gruppo MPS. In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: Contratto di delega di gestione finanziaria del patrimonio della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza con AXA Investment Managers, la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo AXA e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della gestione speciale possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi AXA e MPS e quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi. La Società è dotata di procedure per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia ed il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti. Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai contraenti. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: Nota informativa 4 di 6 Differimento

11 a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%*; Età dell Assicurato: 40 anni; Durata: vita intera (ipotesi di sviluppo a 25 anni); Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (derivante dalla prestazione maturata nel contratto differito). IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI Anno Capitale assicurato Capitale riscattato Capitale morte (valori a fine anno) (valori a fine anno) (valori a fine anno) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 * In assenza di eventuali modifiche come previsto dalle condizioni contrattuali. Nota informativa 5 di 6 Differimento

12 B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00%; Eventuali prelievi sul rendimento: 1,00%; Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%; Età dell Assicurato: 40 anni; Durata: vita intera (ipotesi di sviluppo a 25 anni); Sesso dell Assicurato: qualunque; Premio versato: (derivante dalla prestazione maturata nel contratto differito). IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI Anno Capitale assicurato Capitale riscattato Capitale morte (valori a fine anno) (valori a fine anno) (valori a fine anno) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Roma, maggio 2015 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frédéric de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 041. Nota informativa 6 di 6 Differimento

13 Differimento Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa 1D10 Condizioni di Assicurazione SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale determinato in base a quanto previsto all Art. 13 in caso di decesso dell Assicurato in qualsiasi momento si verifichi, ovvero la liquidazione del valore di riscatto determinato in base a quanto previsto all Art. 14, su richiesta del contraente. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l Impresa di Assicurazione ha diritto: a) In caso di dolo o colpa grave: - Di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) Ove non sussista dolo o colpa grave: - Di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o le reticenze. L impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; variazione degli estremi di conto corrente bancario. Art. 3 - Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso Il contratto è concluso alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di differimento effettuata dal Contraente. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 1 di 5 Differimento

14 La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall art c.c. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell art c.c. Il Contraente può vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l annotazione della costituzione del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente. La cessione avverrà all esito dell espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cessionario ai fini della normativa antiriciclaggio. Art. 7 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto e prescrizione Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità: a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto; b) a mezzo fax; c) a mezzo posta. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono inoltre consegnarsi: a) il certificato di morte; b) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; c) certificato di esistenza in vita dei beneficiari; d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c., così come modificato dal DL. 179/2012. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di Rapporti Dormienti ). Art. 8 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Gestioni Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 Roma Italia, per fax: , per reclami.vita@axa-mps.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,00187 Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Art. 9 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. Il presente contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della Condizioni di Assicurazione - Sezione 1 2 di 5 Differimento

15 dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell Unione Europea (Direttiva n.2002/83/ce), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. Art Legge applicabile e Foro competente Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI Art Durata Il contratto ha durata pari alla vita dell Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento della durata contrattuale. Art Premi e spese Il contratto prevede il versamento di un premio unico pari alla prestazione maturata nel contratto differito, alla scadenza dello stesso. Il contratto non prevede il versamento di premi aggiuntivi. Sul premio unico investito non sono previsti costi. Art Prestazione in caso di morte In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale caso morte pari al capitale assicurato all ultima ricorrenza annuale di polizza, maggiorato degli interessi maturati tra la ricorrenza stessa e la data del decesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14, diminuito degli eventuali riscatti parziali. Art Rivalutazione Il premio unico versato è rivalutato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza in base al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto dalla Compagnia e dichiarato entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale, ottenuto sottraendo dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza, il quarto mese antecedente l anniversario di polizza, una commissione fissa pari all 1,00%. In caso di decesso o di riscatto, il rendimento finanziario da utilizzare per il calcolo del tasso annuo di rivalutazione da riconoscere, è quello realizzato dalla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza il quarto mese antecedente rispettivamente la data del decesso e la data di richiesta del riscatto. La Compagnia riconosce comunque un tasso minimo annuo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia si riserva di modificare, nei limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive. In tal caso provvederà a comunicarlo al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza della quinta annualità di polizza. Eventuali variazioni successive del tasso minimo garantito saranno comunicate con le modalità di cui sopra ed applicate dalla prima annualità immediatamente successiva alla comunicazione stessa. Art Riscatto Il riscatto può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato all ultima ricorrenza annuale di polizza, maggiorato degli interessi maturati tra l ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, secondo le modalità di cui al precedente Art. 14, diminuito di eventuali riscatti parziali. La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta. Condizioni di Assicurazione - Sezione 2 3 di 5 Differimento

16 Differimento Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa 1D10 Regolamento della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome Previdenza e Sicurezza ed indicata, nel seguito, con la sigla Previdenza e Sicurezza. La Gestione Separata Previdenza e Sicurezza è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Ivass) con il Reg. n. 38/2011. La valuta di denominazione della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza è l Euro. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Gennaio e cessa al 31 Dicembre di ogni anno. All inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall art. 9, comma 2 del Reg. Ivass n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella Gestione Separata sono le seguenti: - Titoli di debito ed altri valori assimilati; - Prestiti; - Titoli di capitale ed altri valori assimilati; - Comparto immobiliare; - Investimenti alternativi; - Crediti; - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità. La selezione degli strumenti finanziari all interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della Gestione Separata al momento dell operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi. Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti: - i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a BBB- e prevedere il rimborso del nominale a scadenza; - i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a BBB- ed il più elevato grado di priorità nell emissione; - gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti. Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti: - titoli di capitale delle società di cui all art. 5 del Reg. Ivass n. 25/2008; - titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento dell operazione. Condizioni di Assicurazione 4 di 5 Differimento

17 L utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono: - essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad BBB- ; - prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni. La Gestione Separata Previdenza e Sicurezza non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela. Il valore delle attività della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Sulla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata Previdenza e Sicurezza sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 11, comma 2, del Reg. Ivass n. 38/2011. La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata Previdenza e Sicurezza operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Ivass n. 14/08. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione. Roma, maggio 2015 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Ivass al nr La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 041. Condizioni di Assicurazione 5 di 5 Differimento

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19 Differimento Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Codice tariffa 1D10 Glossario Per una corretta comprensione del Fascicolo informativo consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Capitale assicurato Premio versato al netto dei costi applicati al contratto, rivalutato ad ogni ricorrenza annuale di polizza. Capitale in caso di decesso Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell assicurato nel corso della durata contrattuale. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Composizione della Gestione Separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata. Conclusione del contratto Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. Glossario 1 di 7 Differimento

20 Condizioni contrattuali (o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni generali Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. Condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Contratto (di assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. Costo percentuale medio annuo Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. Dati storici risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi anni. Decorrenza Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Differimento del capitale a scadenza Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni. Differimento (periodo di) Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. Glossario 2 di 7 Differimento

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