Capo I. Sezione I. Disposizioni comuni

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2 Capo I Modalità comuni alle procedure di affidamento Sezione I Disposizioni comuni Art. 44 Digitalizzazione delle procedure [1] Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell economia e delle finanze, sentita l Agenzia per l Italia Digitale (AGID) nonché dell Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. commento di Marina D Orsogna Sommario: 1. Il quadro europeo e la legge delega n. 11/ La disposizione codicistica. 1. Il quadro europeo e la legge delega n. 11/2016 L obbligo della digitalizzazione (unitamente alla semplificazione) permea l intera disciplina dei contratti pubblici (sia nella fase di affidamento sia nella fase di esecuzione), con crescente pervasività negli ultimi anni quale riflesso della importanza della riduzione del digital divide a livello europeo. Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 481

3 Art. 44 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento Il segnale era già chiaro dalla legge delega n. 11/2016 che all art. 1, co. 1, prevedeva in maniera onnicomprensiva la digitalizzazione di tutte le procedure di appalto, e, quindi, di ogni segmento, in quanto funzionale al controllo della regolarità delle procedure e al rispetto di alcuni principi quali la rotazione e la qualità che emergono nella fase di affidamento. In realtà la disciplina europea è assai ricca sul punto: gli artt. 29, 33 e 34 della Direttiva n. 23 e gli artt. 22 e 40 rispettivamente delle Direttive nn. 24 e 25, prevedono l obbligo generale per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi elettronici di comunicazione, salvo particolari casi di impossibilità per la particolare natura dell appalto o degli atti al medesimo relativi o, ancora per la indisponibilità della licenza d uso dei programmi in grado di gestire in tal modo le offerte. 2. La disposizione codicistica La disposizione in commento rimanda la definizione specifica delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche per il tramite della interconnessione aperta dei dati di tutte le amministrazioni ad uno specifico decreto del Ministro per la Semplificazione di concerto con quello delle Infrastrutture e il Ministro dell economia e delle finanze, e sentita l Agenzia per l Italia Digitale e il Garante della Privacy, per i profili di loro competenza, da adottarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore. In ogni caso la portata della disposizione che, per la sua collocazione in apertura alla Sezione I (contente Disposizioni comuni del Capo I ( Modali-comuni alle procedure di affidamento ), del Titolo II ( Procedura di affidamento ), al d.lg. n. 50/2016, va considerata norma di sistema per le procedure di affidamento, non va sottovalutata. Tale decreto ha il compito di definire le best practises sia di organizzazione sia di programmazione per addivenire a definire standard comuni di operatività anche in relazione alla identificazione dei dati rilevanti, la loro raccolta e conversione digitale. In sostanza la disposizione è sufficientemente generica per ricomprendervi qualsivoglia fase della procedura disciplinata dal nuovo Codice. Obiettivo della norma è dunque l interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ossia la creazione di banche dati nazionali connesse tra loro, per sgravare gli operatori economici dagli oneri di presentare le dichiarazioni amministrative per ciascuna procedura. Il Decreto dovrà quindi dettare le modalità di digitalizzazione delle procedure 482 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 482

4 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 di affidamento relative a tutti i contratti pubblici di cui al presente Codice, anche al fine di garantire la interoperabilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni e il colloquio e la condivisione dei dati fra le piattaforme telematiche di acquisto e di negoziazione e tra le piattaforme telematiche e gli organismi di vigilanza e controllo previsti appunto dal Codice. Nel frattempo la Agenzia per l Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 recante Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e negoziazione ai sensi dell art. 58, co. 10, del Codice. Si tratterà, dunque, di estendere e sviluppare ulteriormente la c.d. Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l Autorità Nazionale Anticorruzione che, anche nel vigore della nuova disciplina, è il soggetto cui è demandata detta gestione ai sensi dell art. 213 co. 8 d.lg. n. 50/2016 che prevede la confluenza in questa banca dati di tutte le informazioni ritenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure in gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Viene però demandata a un successivo provvedimento dell Autorità, l individuazione di modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Tale decreto assolverà dunque un ruolo fondamentale per l avvio concreto della riforma. Art. 45 Operatori economici [1] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 483

5 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento [2] Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; [3] Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. [4] Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano 484 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 484

6 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. [5] Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. commento di Maria Grazia Vivarelli Sommario: 1. L operatore economico La figura dell operatore economico secondo il previgente Codice degli Appalti: orientamenti interpretativi e confronto con la nuova disciplina I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n I consorzi stabili I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all articolo 2602 del codice civile Il contratto di rete Caratteristiche essenziali del contratto di rete Tipologie del contratto di rete La Rete Soggetto La Rete Contratto Cenni alla differenza tra rete-contratto e consorzio (senza attività esterna) Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) Gli operatori economici europei. 1. L operatore economico Gli operatori economici che possono essere affidatari di contratti pubblici sono oggi individuati dal combinato disposto degli artt. 3 lett. p) e 45 del nuovo Codice degli Appalti. L art. 3 - dedicato alle definizioni - alla lett. p) - richiamato dal 1 co. dell art stabilisce che «per operatore economico deve intendersi una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»; l art. 45, inoltre, stabilisce che «sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 485

7 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi». Prosegue poi la norma indicando un elenco di operatori economici che riproduce quasi completamente l elencazione contenuta nel precedente art. 34 d.lg. n. 163/2006. Va, in primo luogo, osservato che l art. 45 (e gli artt. 47 e 48 seguenti) sostanzialmente riproducono la ripartizione dei soggetti affidatari di contratti pubblici in due tipologie: soggetti che ai fini della partecipazione utilizzano la qualificazione da essi stessi posseduta - e cioè imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative, consorzi di cooperative di produzione e lavoro (legge 25 giugno 1999, n. 422 e s.m.), consorzi di imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443 e s. m.) e consorzi stabili - e soggetti che, ai fini della partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai loro associati o consorziati - e cioè: associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari costituiti ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e i gruppi europei di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n Sul piano generale si può, quindi, considerare che, analogamente al sistema precedente, da una parte, ci sono tipologie di soggetti imprenditoriali che hanno soggettività giuridica in sé e per sé considerata e, quindi, tali da poter essere essi stessi in possesso dei requisiti di qualificazione, dall altro esistono moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate, coordinate, raggruppate o associate tra loro senza che il raggruppamento assuma una soggettività giuridica propria, aprendosi il problema circa il possesso dei requisiti di qualificazione e la possibilità o meno della loro eventuale sommatoria. Inoltre, l art. 45 in combinato disposto con l art. 3 lett. p) - recependo il lungo e tormentato percorso di armonizzazione della disciplina nazionale con quella comunitaria avviatosi sotto il vigore dell art. 34 d.lg. n. 163/2006, di cui per ragioni di completezza, si darà atto nel paragrafo che segue - considera operatore economico potenzialmente affidatario di contratti pubblici qualunque persona fisica o giuridica, qualunque ente senza personalità giuridica, qualunque ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Viene pertanto delineata la massima 486 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 486

8 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 estensione possibile alla nozione di operatore economico, tanto che l elenco successivo, contenuto nel 2 co. dell art. 45, perde quasi di significato confermandosi l orientamento, sviluppatosi sotto il vigore del previgente art. 34 d.lg. n. 163/2006, che lo vedeva come elenco non tassativo. 2. La figura dell operatore economico secondo il previgente Codice degli Appalti: orientamenti interpretativi e confronto con la nuova disciplina Sotto il vigore del previgente art. 34 d.lg. n. 163/2006, non era chiaro se l imprenditore, cui faceva riferimento la norma, era solo quello disciplinato dall articolo 2082 del codice civile ( chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ), ovvero la figura dell imprenditore era più ampia. Nel primo caso, infatti, doveva riconoscersi di essere di fronte ad una categoria più ristretta rispetto a quella abbracciata dalla normativa comunitaria secondo cui nel concetto di impresa rientrava qualsiasi ente che esercita un attività economica consistente nell offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità, dalle sue modalità di finanziamento e dallo scopo di lucro. Del resto, al riguardo, nel contesto della procedura di infrazione aperta nei confronti dell Italia per alcune delle disposizioni contenute nel d.lg. n. 163/2006 (poi chiusa in seguito all adozione del d.lg. 11 settembre 2008, n. 152 c.d. terzo correttivo ), la Commissione europea aveva evidenziato che le direttive in materia di appalti pubblici non consentono di restringere la possibilità di partecipare alle gare ad alcune categorie di operatori, escludendone altre. Tale rilievo è, poi, sfociato nell intervento additivo della lettera f-bis) al capoverso dell articolo 34 d.lg. n. 163/2006, che permetteva la partecipazione alle gare degli «operatori economici, ai sensi dell art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi». Sotto il vigore dell art. 34 cit. la giurisprudenza era stata più volte chiamata a pronunciarsi sull evidenziata divergenza tra la norma che, testualmente interpretata, circoscriveva la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici alle sole società commerciali (escludendo società semplici, associazioni, enti pubblici, ecc.) e l impostazione sostanziale ed oggettiva del diritto comunitario, estranea a queste distinzioni. Sulla questione, erano emerse posizioni non univoche. I dubbi erano diretti non tanto verso gli enti pubblici economici, che hanno natura ed a volte anche Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 487

9 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento struttura imprenditoriale, quanto sugli enti pubblici non economici, a cui era difficile attribuire il carattere dell imprenditorialità e la cui partecipazione alle gare era suscettibile di alterare la par condicio, creando una distorsione dei meccanismi concorrenziali, atteso il sistema di contribuzione e vantaggi di cui l ente pubblico gode. A fianco di un orientamento restrittivo 1, ne era emerso un altro che, partendo dalla considerazione per cui un opzione pregiudizialmente ostile alla partecipazione alle gare di soggetti pubblici mal si concilierebbe con il principio che riconosce agli enti pubblici piena autonomia negoziale, riteneva che l essere beneficiari di contribuzioni pubbliche non era di per sé ostativo alla partecipazione a gare pubbliche, sempre che si trattasse di contribuzioni conseguite nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento, essendone prova il fatto che le imprese private beneficiarie di aiuti finanziari pubblici potessero prender parte a gare pubbliche. Secondo questa impostazione, non vi è un incompatibilità in astratto, ma, anzi, la necessità di una valutazione in concreto, verificando caso per caso 2 la compatibilità delle finalità istituzionali proprie dell ente che voglia prender parte alla selezione con l attività oggetto della prestazione dedotta nell appalto da affidare. Le Università e gli enti di ricerca. L Autorità per Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) aveva avuto occasione di pronunciarsi sui soggetti che, ai sensi dell art. 34 del previgente Codice, potevano partecipare ad una gara pubblica, con la deliberazione n. 119 del ; in essa, notava che il comune denominatore degli stessi era rappresentato dall esercizio professionale di un attività economica. Ciò aveva indotto l Autorità a concludere nel senso che le Università, non possedendo tale requisito, non potessero essere ammesse alle procedure per l affidamento di contratti pubblici, a meno che le stesse non costituissero apposite società, sulla base dell autonomia loro riconosciuta dalla legge 9 maggio 1989, n Anche per gli Istituti di ricerca l Autorità riteneva necessario procedere ad una verifica caso per caso degli statuti dei singoli enti al fine di valutare gli scopi istituzionali che gli stessi erano chiamati a perseguire. 1 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002, n in Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 2 C. St., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327; C. St., sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3897, in Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 488

10 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 Successivamente, l Autorità, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, era tornata sulla questione, affrontando, in linea generale, con il parere n. 127 del 23 aprile , il problema della possibilità di partecipazione alle gare d appalto di soggetti giuridici diversi da quelli indicati nell elenco del previgente articolo 34 del d.lg. n. 163/2006, quali, nel caso di specie, fondazioni, istituti di formazione o di ricerca. In detto parere, era stata ricordata la nozione di impresa del diritto comunitario (cfr. in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si evidenziava, quindi, che trattasi di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (cfr. sul punto le conclusioni dell Avvocato generale Jacobs presentate il 1 dicembre 2005 nella causa C-5/05, decisa con sentenza della Corte di giustizia CE 23 novembre 2006, Joustra nonché la sentenza della Corte di giustizia CE 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia). Per quanto concerne gli enti pubblici non economici - quali gli enti di ricerca CNR, FORMEZ, CENSIS e IFOA -, l Autorità aveva esaminato il rischio di alterazione della par condicio tra i partecipanti ed il possibile effetto distorsivo della concorrenza, atteso il particolare regime di agevolazioni finanziarie di cui godono i predetti enti e la conseguente posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti che forniscono i medesimi servizi nell esercizio dell attività di impresa, dovendo sopportare integralmente i relativi costi. In proposito, va sottolineato che la Corte di giustizia CE aveva già avuto modo di precisare che gli enti pubblici che beneficiano di sovvenzioni erogate dallo Stato, che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati, sono espressamente autorizzati dalla direttiva a partecipare a procedure per l aggiudicazione di appalti pubblici (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE). Alla luce delle considerazioni esposte, l Autorità, nel citato parere n. 127/2008, aveva concluso che gli enti pubblici non economici possono partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali, con la conseguente necessità di operare una verifica in concreto dello statuto al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell appalto agli scopi istituzionali dell ente, optando per 4 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 489

11 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento un interpretazione che non riconosceva carattere tassativo al previgente art. 34 del Codice. In tale contesto era intervenuta la Corte di Giustizia che il 23 dicembre 2009 si era pronunciata sulla causa C-305/08 relativa alla questione rimessale in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato, con il parere n. 167/2008. Nell ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato, oltre a riportare le menzionate posizioni della giurisprudenza e dell Autorità, evidenziava il rischio per la concorrenza nel mercato dei contratti pubblici derivante dalla partecipazione delle Università che godono di una posizione «di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficiare». La Corte, pur riconoscendo che, in talune circostanze particolari, l amministrazione aggiudicatrice ha l obbligo, o quanto meno la facoltà, di prendere in considerazione l esistenza di aiuti non compatibili con il Trattato, al fine eventualmente di escludere gli offerenti che ne beneficiano, aveva affermato che «le disposizioni della direttiva 2004/18, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi». Infatti, ribadendo quanto affermato in alcuni precedenti, la Corte ricordava che è ammesso a presentare un offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno. L effettiva capacità di detto ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di gara deve essere valutata durante una fase ulteriore della procedura, in applicazione dei criteri previsti agli articoli della direttiva 2004/18 (cfr. sentenze 18 dicembre 2007, causa C-357/06, Frigerio Luigi & Co, 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli Architetti, 7 dicembre 2000, causa C-94/99). 490 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 490

12 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 La Corte, poi, richiamando l articolo 4, n. 1, della direttiva 2004/18/CE, precisava che gli Stati membri possono decidere liberamente se autorizzare o meno determinati soggetti, quali le università e gli istituti di ricerca, non aventi finalità di lucro, ma volti principalmente alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della compatibilità di tali attività con i fini istituzionali e statutari che sono chiamati a perseguire. Una volta concessa, però, l autorizzazione, poi, non si può escludere gli enti in commento dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Pertanto, alla luce dell attuale disciplina legislativa, il giudice comunitario concludeva che «la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta all interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell appalto considerato». In armonia con quanto stabilito dalla Corte, anche la giurisprudenza amministrativa - formatasi sotto il vigore del precedente Codice - aveva affermato che «Alle procedure di gara possono partecipare anche gli enti senza fine di lucro poiché l art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 va interpretato in chiave comunitariamente compatibile, e secondo il diritto comunitario il fine di lucro non è essenziale per la definizione di un soggetto come operatore economico, in quanto l assenza di fini di lucro non esclude che l ente eserciti un attività economica e costituisca impresa ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza» 5. L Autorità per Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21 Ottobre «Questioni interpretative concernenti la disciplina dell articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici», alla luce delle predette considerazioni, aveva stabilito che «alla stregua dell orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza in esame, non sembra potersi affermare, in via generale, l esistenza di un divieto per gli operatori pubblici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. In sostanza, la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell ente o l assenza di lucro, ma da elementi 5 C. St., Sez. V, , n. 7347, in Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 6 In Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 491

13 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento puramente oggettivi quali l offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell ambito, quindi, di un attività di impresa che può non essere l attività principale dell organizzazione. Al contrario, la possibilità per le Università di operare sul mercato sarebbe espressamente prevista dall articolo 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989, che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché dall articolo 66, del d.p.r. 382/1980, rubricato Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica che prevede che le Università possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica che per gli Atenei rimane prioritaria. Resta ferma la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897). In altri termini, anche se non ricompresi nell elenco di cui all articolo 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza, - e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali. È opportuno evidenziare, però, che la Corte pone a fondamento della sentenza anche la considerazione che l esclusione delle Università potrebbe portare a considerare non contratti gli accordi che comunque verrebbero conclusi tra tali soggetti e le stazioni appaltanti, eludendo l applicazione delle direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE. Appare chiaro, allora, quanto la pronuncia della Corte abbia spostato il baricentro della questione, fugando ogni dubbio sull impossibilità per le stazioni appaltanti di escludere a priori, dalla partecipazione alle gare, gli enti pubblici non economici, e le Università in particolare, solo perché difettano del requisito dello scopo di lucro o di un organizzazione stabile d impresa, ma nel contempo escludendo che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base 492 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 492

14 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 ad un preminente scopo di lucro possano non essere considerati appalti pubblici e, pertanto, venir aggiudicati senza il rispetto della normativa comunitaria e nazionale dettata in materia». Sul solco delle valutazioni espresse dall AVCP (oggi ANAC), si era poi orientata anche la giurisprudenza di merito. A tal proposito il T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, , n , aveva stabilito che «Anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare i requisiti per essere ammessi alle gare pubbliche ed essere qualificati come imprenditori, fornitori o prestatori di servizi ai sensi delle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia. Ciò in considerazione della personalità giuridica delle fondazioni e della capacità di esercitare anche attività di impresa, nei limiti in cui ciò sia funzionali ai loro scopi e sempre che quest ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico. L elencazione contenuta nell art. 34, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto, non deve considerarsi tassativa». Il T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, , n , con riguardo alla possibilità di partecipazione a pubbliche gare di società collegate o controllate o partecipate da enti pubblici, aveva affermato che «Non può impedirsi ai titolari di affidamenti diretti di partecipare alle gare per l aggiudicazione di servizi pubblici. È vero che grazie allo speciale rapporto con l ente pubblico sussiste un vantaggio comparativo (il fatto stesso che un servizio sia affidato senza gara garantisce un flusso di utili non eroso dalla necessità di offrire, per prevalere sui concorrenti, una massa di controprestazioni ai limiti della sostenibilità economica). Tuttavia, anche ipotizzando che questo vantaggio rappresenti una forma di sovvenzione pubblica, i beneficiari non potrebbero essere colpiti dalla sanzione dell esclusione. In effetti, poiché alle gare sono ammessi a partecipare gli stessi enti pubblici, in qualità di operatori economici, non sarebbe ragionevole allontanare i soggetti che dagli enti pubblici ricevono sovvenzioni». Le fondazioni. Con riguardo alle fondazioni, il C. St., Sez. VI, , n , aveva stabilito che «Anche i soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati 7 In Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 8 In Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 9 In Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 493

15 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento come imprenditori, fornitori o prestatori di servizi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e dunque essere soggetti legittimati ad accedere ai contratti pubblici, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico». L elencazione del previgente art 34 del d.lg. n. 163 del 2006 non era stata, infatti, considerata tassativa 10, come affermato anche da ANAC 11 : «Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7)» e tale conclusione trovava conforto in altre norme del codice degli appalti che definivano la figura dell imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) e nelle disposizioni comunitarie (art. 1, c. 8, 4 e 44 della Direttiva n. 2004/18/CE) le quali indicavano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l operatore economico che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme. La giurisprudenza comunitaria aveva affermato che per impresa, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento; che costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell offrire beni o servizi su un determinato mercato; che l assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un attività economica possa essere considerato impresa. Pertanto, la definizione comunitaria di impresa non discendeva da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell ente o l assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell ambito quindi di un attività di impresa anche quando non sia l attività principale dell organizzazione. Inoltre, non era ritenuto rilevante il fatto che una fondazione godesse di un regime fiscale di favore (perché il regime fiscale di favore assisteva anche altri soggetti, quali le cooperative, senza che si potesse sostenere che questi fossero esclusi dagli appalti 10 T.A.R. Puglia Bari Sez. I, , n. 467, in Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 11 Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, in Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 494

16 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 pubblici ma, anzi, erano espressamente contemplati). In particolare, le Onlus secondo la giurisprudenza amministrativa potevano essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali, cui il d.lg. 24 marzo 2006, n. 155 aveva riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d interesse generale, anche se non lucrativa. Le società semplici. Vista la non tassatività dell elencazione contenuta nel previgente art. 34 d.lg. n. 163/2006, si era posto il problema della possibilità per le società semplici di poter partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Com è noto la società semplice costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (art c.c.). La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all esercizio di: - attività agricole, con alcune limitazioni in quanto: la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l esercizio comune e concreto di attività economica; le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società; - attività di gestione di immobili: l art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all esercizio dell impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società; - le società di professionisti di cui all art. 46 co. 1 lett. b) d.lg. n. 50/2016, società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II (società semplici), III (in nome collettivo) IV (in accomandita semplice) del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 495

17 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento Era emerso, nella giurisprudenza amministrativa 12, un orientamento negativo secondo cui «L art. 34, lett. a), d.lgs. n. 163/2006, laddove non consente alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non contrasta con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia, non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei soggetti diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato. È pertanto legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un impresa concorrente che rivesta la forma giuridica di società semplice, adottato ai sensi dell art. 10, L. n. 109/1994, nonché dell art. 34, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), ciò in quanto le predette disposizioni normative non contrastano con i principi comunitari di libera concorrenza e massima partecipazione, i quali consentono comunque, ai Paesi membri dell Unione, di valutare l opportunità di affidare la realizzazione di lavori e servizi a determinate categorie di imprese; d altro canto, la disposizione di cui all art c.c., che esclude la possibilità, per le società semplici, di svolgere un attività commerciale, appare ragionevole e non discriminatoria, in virtù del peculiare regime di responsabilità della società semplice verso i terzi, rispetto a quello che connota, viceversa, le altre categorie sociali. Peraltro la regola contenuta nel c.c. è coerente con l art. 4, par. 1, Direttiva n. 2004/18/CE che lascia agli Stati membri la possibilità di riconoscere o meno a determinati soggetti la relativa capacità giuridica». Pertanto, pareva escludersi alle società semplici l ammissione alla partecipazione alle gare pubbliche. Successivamente, tuttavia, il C. St, Sez. VI, , n aveva stabilito che «Il diritto dell Unione Europea, e segnatamente l art. 6 della direttiva n. 37/1993, osta ad una normativa nazionale che vieta a una società (quale una società semplice) qualificabile come imprenditore ai sensi della citata direttiva, di partecipare alle gare d appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica». Questi orientamenti sono stati recepiti nel nuovo testo di cui all art. 45 d.lg. n. 50/2016 (e art. 3 lett. p) che ammette alla partecipazione alle pubbliche gare per l affidamento di contratti di appalti di opere, servizi e forniture tutte le persone fisiche o giuridiche, ovvero gli enti privi di personalità giuridica, gli 12 C. St., Sez. VI, , n. 3638, in Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 13 In Banca dati Leggi d Italia Professionale on-line. 496 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 496

18 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 enti pubblici o raggruppamenti di tali persone o enti che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Non è più possibile interpretare la norma in via restrittiva escludendo dalla partecipazione alle pubbliche gare gli enti pubblici ovvero i soggetti economici senza scopo di lucro ovvero le società semplici, che rientrano tutti a pieno titolo nel nuovo concetto di operatore economico. Peraltro, per quanto riguarda le società semplici, le stesse oggi rientrano tra gli operatori economici ammessi in base alla nuova formulazione di cui all art. 45, co. 2, lett. a), che espressamente prevede le società, senza più specificare, come avveniva nel testo del previgente art. 34, ove erano ammesse espressamente solo le società commerciali. Appare del tutto evidente la non tassatività anche dell elenco contenuto nel 2 co. dell art I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili L art c.c. contiene la nozione giuridica del consorzio che è definito come il contratto di con cui più imprenditori istituiscono un organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Stabilisce la norma che «Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali». I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane sono disciplinati da leggi speciali cui occorre fare specifico riferimento in funzione derogatoria alla disciplina generale prevista dal codice civile. Questi fanno parte dei soggetti singoli con personalità giuridica individuale i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro sono disciplinati dalla L. 422/1909 che all art. 1 stabilisce che «1. Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 497

19 Art. 45 Parte II - Titolo III: Procedura di affidamento consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali». L art. 2 prevede che ai fini del riconoscimento dell esistenza del consorzio le società cooperative di produzione e lavoro debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di consorzio i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge. Nella proposta di statuto debbono essere determinati l oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole società, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d amministrazione del consorzio, le norme relative alla responsabilità, delle singole società, e degli amministratori fra loro e verso i terzi. È esplicitamente previsto che il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano (art. 4 L. cit.) I consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 I consorzi tra imprese artigiane sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1985, n È imprenditore artigiano, ai sensi dell art. 1, colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L art. 6 «Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane» stabilisce che i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell albo delle Imprese Artigiane. È poi stabilito che l iscrizione all albo è costitutiva I consorzi stabili Il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto di un altro tipo di consorzio: i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. L art ter Società consortili stabilisce che «Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell articolo 2602 cc». Questi consorzi sono soggetti singoli o con identità individuale definiti dalla legge consorzio stabile (art. 45 comma 1, lettera c). 498 Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 498

20 Maria Grazia Vivarelli Art. 45 Il consorzio stabile è una figura introdotta dalla legge 109/94 e poi recepita dall art. 34 d.lg. n. 163/2006 ed oggi confluita nell art. 45 d.lg. n. 50/2016 che prevede, infatti, la possibilità di costituire tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro consorzi che definisce stabili. Va osservato, poi, che l elenco dei soggetti che possono costituire i consorzi stabili ha carattere tassativo e comporta che non possono far parte di questi né i consorzi di cooperative, né i consorzi di imprese artigiane e né altri consorzi stabili. Tutti e tre questi tipi di consorzi possono, invece, partecipare ad associazioni temporanee d imprese ed ai consorzi occasionali. Con queste disposizioni normative, è stata, quindi, accresciuta la possibilità di concentrazione delle imprese che possono creare aggregazioni comuni durature con soggettività giuridica propria, con funzione di cooperazione ed assistenza reciproca nell affidamento e nell esecuzione di contratti pubblici, operando come un unica impresa. Al fine di esaminare la natura e le caratteristiche di questa figura va ricordato che con il contratto di consorzio, ai sensi del codice civile, più imprenditori, esercenti la medesima attività o attività economiche connesse, costituiscono un organizzazione comune per il coordinamento della produzione e degli scambi. L organizzazione comune può avere rilevanza esclusivamente all interno del consorzio ovvero può risultare anche dotata di un ufficio destinato ad operare all esterno, dando vita alla categoria del cosiddetto consorzio con attività esterna, dotato di un proprio fondo consortile, che costituisce patrimonio autonomo destinato alla realizzazione dello scopo istituzionale del consorzio medesimo. Ed è al modulo organizzativo proprio del consorzio con attività esterna (art c.c.) che si è riferito il codice degli appalti nel configurare la categoria dei consorzi stabili. Infatti, la lett. c) dell art. 45 d.lg. n. 50/2016 stabilisce che «I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa». Pertanto, deve desumersi che possono essere destinatari delle specifiche disposizioni in materia di appalti pubblici solo i consorzi esterni che abbiano le caratteristiche di cui sopra, ossia: 1) siano consorzi costituiti da non meno di tre consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi; Wolters Kluwer Italia _Terza_Bozza_Part D.indd 499

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