Danubio RC Famiglia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

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1 Danubio RC Famiglia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni Generali di assicurazione, comprensive dell Informativa sulla Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. DonIT ed. 05/2017 1/18

2 Nota informativa La presente Nota informativa viene consegnata a tutti coloro che intendono stipulare il contratto Danubio RC Famiglia al fine di illustrarne le caratteristiche e fornire alcune informazioni relative a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group (di seguito, per brevità, anche Donau ). La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle C.G.A. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Donau comunicherà invece per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Area Clienti : collegandosi al sito e registrandosi nell apposita sezione Area personale è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali tra i quali l Attestazione dello stato di rischio. Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia, che fornirà tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. Informazioni sull'impresa di assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di societa per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria). In Italia Donau ha sede secondaria in Via B. Quaranta, 45, Milano, con recapito telefonico al n , fax n , sito internet info@donauassicurazioni.it. La Compagnia esercita la propria attivitá in base all autorizzazione rilasciata dall Autoritá di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata Finanzmarktaufsicht FMA. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell Articolo 23 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 ( Codice delle Assicurazioni Private ), ed è iscritta all Albo per le Imprese assicurative presso l IVASS con il Codice Impresa D867R al n I Informazioni sullo stato patrimoniale dell'impresa Mod. DonIT ed. 05/2017 2/18

3 L ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2016 è di 84,53 milioni di Euro (di cui 49,25 milioni per il ramo danni ed 35,28 milioni per il ramo vita). Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui 10,36 milioni per i rami danni ed 6,21 milioni per i rami vita). Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 67,97 milioni di Euro (di cui 38,90 milioni per i rami danni ed 29,07 milioni per i rami vita). L indice di solvibilità della gestione danni è pari al 206,20%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto e stipulato con clausola di tacito rinnovo Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all Articolo 15 della Sezione Generale per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: in tal caso, al fine di evitare la proroga tacita, il Contraente dovrà effettuare la disdetta mediante invio di una lettera raccomandata a/r o fax a Donau, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza. In caso di Contratto SENZA TACITO RINNOVO la garanzia cesserà alla scadenza del Contratto e non troverà applicazione il Periodo di Tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile. 3. Coperture assicurative Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti: Responsabilita civile verso terzi: La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l Assicurato ed il suo nucleo familiare, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni personali o danni a cose o animali) verificatisi in relazione a: RC BASE alla proprieta e conduzione della dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati); RC FAMIGLIA alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi; alla responsabilità per minori in custodia; alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile, pesci e volatili; alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso); Mod. DonIT ed. 05/2017 3/18

4 alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute. La garanzia opera nei paesi della Unione Europea. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per le esclusioni si rinvia per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di assicurazione. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1 esempio Somma assicurata ,00 Danno 1.500,00 Franchigia 250,00 Risarcimento 1.500,00 250,00 = 1.250,00 2 esempio Somma assicurata ,00 Danno 200,00 Franchigia 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata ,00 Danno ,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento ,00-10% = 9.000,00 2 esempio Somma assicurata ,00 Danno 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Risarcimento 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata ,00 Danno ,00 Risarcimento , Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Mod. DonIT ed. 05/2017 4/18

5 Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Premi L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito nel Frontespizio di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il premio è sempre determinato per periodi d assicurazione di un anno (salvo il caso di contratti di durata inferiore) ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi possono essere pagati tramite l Intermediario di questo contratto. 6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono all articolo 2952 del Codice Civile. sulla base di quanto previsto 7. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 8. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto all Intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Rappresentanza generale italiana della Donau, entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto il sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento alle Condizioni di assicurazione. 2. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, Milano - Fax: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia contatti/ reclami. Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell Agente/Intermediario o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all Agente/Intermediario con il quale si è entrati in contatto. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso d assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, via del Mod. DonIT ed. 05/2017 5/18

6 Quirinale 21, Roma, telefono Il modello per presentare un reclamo all IVASS è reperibile sul sito alla sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo. I reclami indirizzati all IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico e ; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Donau e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Resta salva la facoltà per il contraente assicurato che ha presentato reclamo di adire l Autorità Giudiziaria. Prima di adire l Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole ricorrendo a sistemi conciliativi quali: Mediazione. Procedura istituita dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Per le controversie relative ai contratti assicurativi il contraente e/o l assicurato prima di adire l Autorità Giudiziaria devono necessariamente avviare tale procedura, depositando apposita istanza presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Mod. DonIT ed. 05/2017 6/18

7 GLOSSARIO Assicurato: Assicurazione: Contraente: Cose Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo Intermediario: Nucleo familiare: Polizza: Premio: Scoperto Sinistro: Società: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione Il contratto di assicurazione Il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali che gli animali Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente composto da: nota informativa, comprensiva del glossario e delle condizioni di assicurazione parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell Assicurato la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro L intermediario di assicurazioni ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 a cui il Contraente abbia affidato l incarico di intermediazione della polizza. L insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l assicurato e con lui stabilmente conviventi nell`abitazione di residenza dell assicurato. Il documento che prova l Assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l assicurazione, dal quale È derivato un danno L Impresa assicuratrice Donau Versicherung AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Mod. DonIT ed. 05/2017 7/18

8 Danubio RC Famiglia Condizioni Generali di Assicurazione Mod. DonIT ed. 05/2017 8/18

9 INDICE INDICE... 9 SEZIONE GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 - Altre assicurazioni Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Art. 5 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro Art. 7 - Oneri fiscali Art. 8 - Foro competente Art. 9 - Legge applicabile Art Aggravamento del Rischio Art Diminuzione del Rischio Art. 12 Buona fede Art Territorialità Art Forma delle comunicazioni Art Prescrizione SEZIONE PARTICOLARE Art.1 RC Base Art Rischio assicurato Art Descrizione delle garanzie Art Responsabilità civile della committenza Art Spargimento di liquidi Art.2 RC Capofamiglia Art Descrizione delle garanzie Art Garanzia Interruzione o sospensione di attività Art Responsabilità civile verso dipendenti Art.2.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici Art Tempo libero Art Sport praticati sull acqua Art. 3 - Condizioni valide per RC Base e RC Capofamiglia Art Esclusioni e delimitazioni delle garanzie Art Operatività delle garanzie Art Pluralità di assicurati Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro Art. 5 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Art. 6 Procedura per la valutazione del danno Art. 7 - Incarico ai periti Informativa al contraente per il trattamento dei dati personali Mod. DonIT ed. 05/2017 9/18

10 SEZIONE GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni L Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società l eventuale esistenza di altri contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle previste dalla Polizza. In caso di Sinistro, l Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno; è esclusa in ogni caso la responsabilità solidale degli assicuratori. Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito nel Frontespizio di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il premio è sempre determinato per periodi d assicurazione di un anno (salvo il caso di contratti di durata inferiore) ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi possono essere pagati tramite l Intermediario di questo contratto. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Societa, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno e prorogata per un anno e cosi successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto. Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni tramite lettera raccomandata. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o Assicurato. Mod. DonIT ed. 05/ /18

11 Art. 8 - Foro competente Per ogni controversia insorta tra le parti è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato/Contraente. Art. 9 - Legge applicabile Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge. Art Aggravamento del Rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni circostanza che possa determinare l aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art.1898 del Codice Civile. Art Diminuzione del Rischio In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta, ai sensi dell Art.1897 Codice Civile, a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato. La Società, rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 12 Buona fede L omissione della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell Assicurato nel momento della sottoscrizione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al Risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che l Assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art Territorialità La garanzia opera nei paesi della Unione Europea. Quando l Assicurato trasferisce la propria residenza all estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell annualità assicurativa. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni debbono farsi con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di ricezione alla Direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza. Art Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono all articolo 2952 del Codice Civile. sulla base di quanto previsto Mod. DonIT ed. 05/ /18

12 SEZIONE PARTICOLARE Art.1 RC Base Art Rischio assicurato La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato ed il suo nucleo familiare delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti accidentali verificatisi nell ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero e della proprietà e conduzione di fabbricati costituenti la dimora abituale. Art Descrizione delle garanzie La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti: a) alla proprieta e conduzione della dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati); b) qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l Assicurazione comprende la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell Assicurato; c) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole teleradioriceventi; d) alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi; e) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della dimora abituale. Art Responsabilità civile della committenza L Assicurazione è estesa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché: l Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D. Lgs 494/96; dall evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate. Tale garanzia assicurativa opererà con un limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa pari ad un terzo del massimale di polizza. Art Spargimento di liquidi La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati: 1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di proprietario della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale (ferma l esclusione dei danni da gelo): o di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato; o di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato; o di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall Assicurato. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell Assicurato. Mod. DonIT ed. 05/ /18

13 2. Relativamente alla responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di conduttore della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinato. Tale garanzia assicurativa opererà con un limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa pari a ,00 e mediante l applicazione di una franchigia di 500,00 per sinistro. Art.2 RC Capofamiglia Art Descrizione delle garanzie La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti: a) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi; b) alla responsabilità per minori in custodia; c) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; d) alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile, pesci e volatili; e) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso); f) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute. Nell ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono inoltre compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi: g) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie; h) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche. Art Garanzia Interruzione o sospensione di attività La Società copre la responsabilità in capo all Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell utilizzo di beni. La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile, con il limite per sinistro ed anno pari ad un quarto del massimale di polizza. Art Responsabilità civile verso dipendenti La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente. Sono escluse le malattie professionali. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Mod. DonIT ed. 05/ /18

14 L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n Tale garanzia assicurativa operera con un limite massimo per sinistro e annualità assicurativa pari a ,00. Art.2.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici La Società copre la responsabilità in capo all Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate. Art Tempo libero La Società copre la responsabilità in capo all Assicurato per i danni derivanti da attività svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo, il bricolage, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore), ferma l esclusione di cui al punto 4 dell Art.3.1 Esclusioni e delimitazioni delle garanzie. Art Sport praticati sull acqua Ferma l esclusione di cui all Art.3.1 Esclusioni punto 5, si farà luogo al risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull acqua. Art. 3 - Condizioni valide per RC Base e RC Capofamiglia Art Esclusioni e delimitazioni delle garanzie Non sono considerati terzi: 1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e i componenti del nucleo familiare conviventi; 2. le persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici, in occasione dell espletamento della loro attività, salvo quanto previsto all Art.2.3 Responsabilità Civile verso dipendenti e all Art.2.4 Responsabilità Civile verso addetti servizi domestici. Le garanzie non comprendono i danni: 3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l Assicurato debba rispondere; 4. conseguenti all esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro; 5. derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari; 6. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri; 7. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l impiego di veicoli a motore; 8. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili; 9. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore; 10. alle cose in consegna o custodia o che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 11. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi; 12. da furto o rapina; 13. da incendio delle cose dell Assicurato o da lui detenute; Mod. DonIT ed. 05/ /18

15 14. da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto alla Garanzia Interruzione o sospensione di attività; 15. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96; 16. derivanti dall esercizio dell attività venatoria; 17. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 18. conseguenti o derivanti dall emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; 19. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE); 20. derivanti da prodotti geneticamente modificati; 21. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive; 22. derivanti dalle attività di manutenzione dell abitazione; 23. conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo. Art Operatività delle garanzie La garanzia opera nei paesi della Unione Europea. Quando l Assicurato trasferisce la propria residenza all estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell annualità assicurativa. Art Pluralità di assicurati Qualora l assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro. Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del Sinistro onde contribuire all accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità. Art. 5 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L Assicurato deve trasmettere alla Società o all Agenzia l atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di tre giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Mod. DonIT ed. 05/ /18

16 La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale. Art. 6 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 7 - Incarico ai periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali; c) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del Sinistro; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di Perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Mod. DonIT ed. 05/ /18

17 Ai sensi dell articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali ("Codice Privacy"), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali comuni e solo qualora necessari sensibili o giudiziari ( Dati ), saranno trattati da Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'italia ("Donau") con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a) gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipula della polizza, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio, e difesa di diritti dell assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile del soggetto stesso, attività statistiche); b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; c) con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo , recapito telefonico) e solo in presenza di esplicito consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti di Donau, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di posta, telefono, e mail, sms, mms. Il Titolare del trattamento potrà effettuare promozione commerciale dei propri prodotti e comunicare alle altre società appartenenti al gruppo VIG all estero i Suoi dati, che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento; d) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi. 2. il trattamento dei Dati è: a) necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e promozione commerciale e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c - 1.d). 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a) soggetti determinati, incaricati da Donau della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto assicurativo, in Italia e all Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, società di postalizzazione, periti, medici legali; b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o se risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell industria assicurativa; c) fornitori di Donau, società controllanti o collegate o dalla stessa incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio, altri soggetti facenti parte della cosidetta catena assicurativa, quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti; d) società incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi. Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. 4. I Dati non sono soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'italia. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi - e Mod. DonIT ed. 05/ /18

18 sempre, nel caso di finalità commerciali - scrivendo a: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'italia, via B.Quaranta 45, Milano. Mod. DonIT ed. 05/ /18

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