CORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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- Bernadetta Visconti
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1 LICEO SCIENTIFICO BERTRAND RUSSELL CLES CORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. n 81 / 2008 D.Lgs. n 106/2009 Modulo 1: le norme
2 PROGRAMMA DEL CORSO: Evoluzione del quadro legislativo Concetto di: Rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della Prevenzione Aziendale Diritti e Doveri Obiettivo: Fornire ai lavoratori le informazioni minime, indispensabili alla corretta gestione del problema SALUTE e SICUREZZA in ambito aziendale
3 LE NORME DI RIFERIMENTO 1. DPR 547/55 (prevenzione infortuni). 2. DPR 303/56 (igiene del lavoro) prevenzione oggettiva, affidata essenzialmente ad interventi di tipo tecnico. 3. D. Lgs. 277/91 (sui rischi derivanti dal piombo, dall amianto, dal rumore). 4. D. Lgs. 626/94-81/08 (sicurezza sul lavoro) prevenzione soggettiva, attraverso strumenti nuovi ed obbligatori.
4 EVOLUZIONE DELLA NORMA ANNI 50: Norma tassativa e requisiti fissi L attenzione si concentrava soprattutto sulle macchine. Venivano dotate di protezioni ovvero carter, spingitoi, doppi comandi, avvisi e cartelli con l obiettivo di mettere al riparo il lavoratore. I soggetti: D. L., Preposto, Lavoratore ANNI 90: valutazione dei rischi Si cambia l approccio: censire i rischi per ridurli, nasce un nuovo strumento il D.V.R. Viene calcolato il rischio per mettere in atto le debite protezioni. I soggetti: D. L., Preposti, Lavoratori, R.S.P.P. e A.S.P.P., il M. C., R.S.L, squadre pronto soccorso e antincendio.
5 EVOLUZIONE DELLA NORMA Situazione attuale: Adozione di un modello di GESTIONE Art. 27 e 28 e art art. 28 comma 2 lettera D art. 21 comma 3 modifiche organizzazione lavoro Il D.L. deve organizzare un modello di gestione Fare: Valutazione dei Rischi Informazione e Formazione
6 D.Lgs.81/2008: dalla molteplicità delle norme all Unico testo Dalla molteplicità delle norme Dpr 547/55, Dpr, 303/56. Legge 164/56, ecc. D.Lgs 277/91, D.Lgs.626/94, D.Lgs.494/96, ecc. all Unico testo normativo che raccoglie la gran parte delle norme in materia di salute e sicurezza: il D.Lgs.81/2008 6
7 Il Decreto Legislativo 81 dell 8 aprile 2008, emanato nel rispetto dei principi di delega di cui all art. 1 della Legge 123/2007, è finalmente il risultato coronato dal successo della volontà di raccogliere in un unico testo la normativa di salute e sicurezza. Di fatto il Decreto Legislativo 81 ha integrato i più importanti decreti e leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, abrogando le norme previgenti. Ed è per questo che possiamo individuarlo come Unico testo normativo, come viene definito all art.1, in quanto raccoglie, riordinandole e coordinandole, la gran parte delle normative in materia.
8 Decreto Legislativo n 81 / 2008 Art. 1 D.lgs 626 / 1994 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Art. 5 D.lgs 626 / 1994 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Art. 20 D.lgs 81 / 2008 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Segnalare le condizioni di pericolo!
9 La tutela della salute e sicurezza nella Costituzione italiana ART. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. ART. 41 L iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana. 9
10 Il Codice Penale ART. 40 Rapporto di causalità ART. 41 Concorso di causa ART. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ART. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ART. 589 Omicidio colposo ART. 583 Circostanze aggravanti ART. 590 Lesioni personali colpose Il Codice Penale definisce, mediante l art. 437, come reati penali la rimozione e l omissione volontaria di cautela contro infortuni sul lavoro. I successivi articoli n. 451, n. 589 e n. 590 considerano i delitti di lesione e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme per la sicurezza del lavoro. Mentre l art. 583 dà le definizioni di lesioni gravi e gravissime. 10
11 ART Il Codice Civile L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 11
12 Il concetto di prevenzione viene introdotto per la prima volta in Italia nel 1942 con l art.2087 del Codice Civile. Le leggi precedenti garantivano la tutela della salute e sicurezza solo da un punto di vista risarcitorio, a seguito di un danno subito per infortunio o esposizione professionale. Con l art si esplicitano gli obblighi preventivi dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti. L art del Codice Civile definisce un generale obbligo di sicurezza di cui l imprenditore è responsabile nei confronti degli addetti. L articolo individua nella particolarità del lavoro, nell esperienza e nella tecnica i tre elementi fondamentali su cui il datore di lavoro deve porre attenzione nella scelta delle misure preventive da adottare.
13 Il concetto di salute e sicurezza sul lavoro cambia: da un focus oggettivo legato alle macchine e agli strumenti utilizzati si passa a un attenzione verso la persona. Il verbo guida che si impone è prevenire. La prevenzione è alla base del D.Lgs. 626 che nel 1994 viene emanato dal Governo italiano al fine di trasferire nel diritto nazionale diverse direttive comunitarie. Il D.Lgs. 626, poi abrogato dal D.Lgs.81/2008, era composto da 10 titoli (di cui il titolo IX è relativo alle Sanzioni e il X alle Disposizioni transitorie e finali) e 13 allegati. In particolare le direttive recepite erano 8 ed avevano la finalità di attuare un processo di modernizzazione dell organizzazione del lavoro e delle condizioni dell occupazione in Europa sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione.
14 Dal D.Lgs. 626/94 DIRETTIVE CEE D.Lgs. 626/94 89/391 Disposizioni generali Titolo I 89/654 Luoghi di lavoro Titolo II 89/655 Attrezzature di lavoro Titolo III 89/656 Uso dei DPI Titolo IV 90/269 Movimentazione dei carichi Titolo V 90/270 Videoterminali Titolo VI 90/394 Agenti cancerogeni Titolo VII 90/679 Agenti biologici Titolo VIII 14
15 al D.Lgs. 81/2008 (GU n. 101 del ) Titolo I Disposizioni generali ( ) Titolo II Luoghi di lavoro ( ) Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ( ) Titolo IV Cantieri temporanei o mobili ( ) Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro ( ) Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi ( ) Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali ( ) Titolo VIII Agenti fisici ( ) Titolo IX Sostanze pericolose ( ) Titolo X Esposizione ad agenti biologici ( ) Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive ( ) Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale ( ) Titolo XIII Disposizioni finali ( ) LI Allegati tecnici Il D.Lgs.81/2008 ha realizzato il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riordinando e coordinando le medesime in un Unico testo normativo mediante il meccanismo legislativo dei Titoli ( XIII) contenenti per lo più principi generali e del rinvio agli Allegati ( LI) per le disposizioni tecniche e specifiche. 15
16 La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 D.Lgs. 81 Obbligo non delegabile dal datore di lavoro che ha la responsabilità sia per l effettuazione del processo di valutazione sia per la elaborazione del documento. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi. D.Lgs.106 La valutazione del rischio stress lavoro correlato sarà effettuata sulla base delle Linee guida della Commissione consultiva: data ultima il 1 agosto Il datore di lavoro deve considerare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale. 16
17 La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 D.Lgs. 81 Il Dvr deve avere data certa Devono essere individuate le procedure per l attuazione delle misure di prevenzione Individuati i ruoli che nell organizzazione aziendale ne sono responsabili Indicati i nominativi di Rspp, Mc e Rls Individuate le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza formazione e addestramento. D.Lgs.106. data certa o attestata da DL, Rspp, Rls, MC. Il documento può essere archiviato anche per via informatica (procedura art. 53). Utilizzo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità garantendo completezza e idoneità dello strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione Particolarmente significativa è la precisazione che il DVR debba contenere l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure di prevenzione e dei ruoli dell organizzazione aziendale che ne sono responsabili: questo se attuato non formalmente può davvero essere un obbligo in grado di rendere più trasparente e concreto il sistema di prevenzione aziendale. 17
18 Gli obblighi di formazione e informazione Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 Rafforzati gli obblighi formativi Misure generali di tutela, Art. 15 comma 1 lettera o) di informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art.37 comma 7 Art.18 comma 1 lettera l) e dirigenti (introdotto dal D.Lgs.106) La formazione dei lavoratori sarà definita mediante Accordo conferenza Stato Regioni sentite le parti sociali Aumenta la formazione per i datori di lavoro che assumono la responsabilità di Rspp ( da 16 a 48) Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 (introdotto dal D.Lgs.106). Tutte le figure aziendali sono interessate dagli obblighi formativi a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Testo unico e dal suo decreto correttivo/integrativo. Contenuti e articolazione della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che attuano lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi sono definiti mediante un Accordo in sede di conferenza Stato Regioni. 18
19 Concetti base: definizioni PERICOLO La potenzialità di una entità (agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature o metodi di lavoro) di causare danni. RISCHIO La probabilità che si verifichi un evento dannoso. Esempio: la corrente elettrica rappresenta un PERICOLO, tuttavia se l impianto è a norma e l utensile azionato elettricamente è normalmente dotato di tutti i dispositivi di sicurezza il RISCHIO elettrico è notevolmente ridotto 19
20 Concetti base: definizioni DANNO Lesione (infortunio sul lavoro, malattia professionale) del benessere fisico e psichico di un individuo. Esempio: una frattura, la perdita di una mano, una dermatite da sostanze chimiche PREVENZIONE Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi.
21 Concetti base: definizioni INFORTUNIO Ogni evento, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi un inabilità fisica, permanente o temporanea, o la morte e che comporti l astensione dal lavoro per più di un giorno escluso quello dell evento. INCIDENTE Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o a persone. Evento che ha prodotto danni solo materiali. INFORTUNIO MANCATO Viene anche chiamato evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio di infortunio
22 Concetti base: definizioni PREVENZIONE Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali e dell integrità dell ambiente esterno
23 Concetti base: definizioni PROTEZIONE Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l esposizione al RISCHIO. In altri termini, la misura di PREVENZIONE tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di PROTEZIONE tende a ridurre la gravità del danno stesso. (entrambe concorrono a ridurre il RISCHIO)
24 ORGANIGRAMMA SICUREZZA Datore di Lavoro = Dirigente Scolastico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP Addetto/i al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP Medico Competente Preposti Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RSL Utenti (Alunni e Personale)
25 Il Datore di lavoro: DL DEFINIZIONE Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. CARATTERISTICHE È titolare del rapporto di lavoro. Possiede i poteri decisionali e di spesa È responsabile dell applicazione della normativa vigente. Cosa deve fare? Organizza la Prevenzione in azienda Adotta le necessarie misure di sicurezza Informa e Forma i Lavoratori sui Rischi Individua e valuta i Rischi Esegue due compiti che non può delegare: Valutazione dei Rischi D.V.R. Nomina il R.S.P.P. 25
26 Centralità del datore di lavoro Il datore di lavoro non è chiamato soltanto ad attuare i singoli precetti tecnici della prevenzione ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale (Artt.17,18, 28,29) che è obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata. Docente : arch. Tiziano Camagna CORSO BASE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 26
27 Preposti Sovrintendono le attività lavorative nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Cosa deve fare? Segnala carenze e inneficienze lavorative al D.L. Fa osservare le misure di Prevenzione e Protezione disposte dal D. L. Controlla che i Lavoratori rispettino le disposizioni di Sicurezza 27
28 PREPOSTO: Definizione (art. 2 del D.Lgs. 81/08): Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Esempio di individuazione del preposto fra le varie figure scolastiche Figura scolastica individuabile come preposto: Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnicoscientifiche durante l utilizzo di laboratori addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute; promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori; segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici); custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio; predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio;
29 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione CARATTERISTICHE Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro. Può essere un soggetto interno all azienda. Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6 dell art.31). Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Spp (nelle aziende di cui all Allegato 2). Deve essere in possesso delle competenze e aver ricevuto la formazione di cui al D.Lgs.195/03. 29
30 Le funzioni del RSPP Collaborare alla valutazione dei rischi aziendali e alla redazione del documento. Individuare ed elaborare le misure preventive. Proporre il programma di formazione e informazione. Partecipare alla riunione periodica. Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali. 30
31 Addetto alla Sicurezza Prevenzione e Protezione Cosa deve fare? A.S.P.P. Individua e valuta i fattori di rischio Individua le misure per la salute e sicurezza e fornisce ai Lavoratori le informazioni sui Rischi generali e specifici Propone i programmi di informazione e formazione Elabora le procedure di Sicurezza
32 MEDICO COMPETENTE: MC Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza : di lavori in cassoni ad aria compressa, di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto, di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e l uso di videoterminali, di lavori nelle industrie estrattive, di lavori del settore marittimo e portuale.
33 Il Medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza L azione del medico competente si può classificare in tre macro aree: Compiti connessi alla sorveglianza sanitaria; Compiti d informazione e di certificazione; Compiti di collaborazione e di consulenza. 33
34 Le funzioni del Mc Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici. Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione. Redigere la cartella sanitaria individuale. Comunicare ai LAVORATORI i risultati degli accertamenti sanitari. Collaborare con il Dl e Rspp alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi. Visitare gli ambienti di lavoro. Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori. 34
35 È medico competente SE È IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro c) autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 35
36 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Cosa deve fare? R.L.S. Riceve informazioni sui rischi aziendali Accede ai luoghi di lavoro Avverte il D.L. dei rischi individuati È consultato sull organizzazione e sulla gestione dell emergenza
37 Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 37
38 Lavoratore Chi sono i lavoratori per il D.Lgs. 81/2008 Nel nuovo campo di applicazione rientrano anche tutte le figura dl lavoro flessibile: Lavoratori in somministrazione Lavoratori distaccati Lavoratori a progetto e coordinati e continuativi Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali Lavoratori a domicilio Lavoratori a distanza
39 Gli obblighi dei Lavoratori Contribuire all adempimento degli obblighi previsti. Osservare le disposizioni fornite dal DL. Utilizzare correttamente i macchinari. Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. Partecipare ai programmi di formazione e informazione. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione. Non svolgere lavori che non sono di propria competenza. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo. Sottoporsi ai controlli sanitari. Gli obblighi dei Lavoratori, definiti dall art. 20 includono aspetti che fanno riferimento: sia ai comportamenti individuali (osservare le disposizioni, utilizzare correttamente i macchinari e i DPI, ecc); sia alla necessità che ciascun lavoratore contribuisca attivamente al sistema di comunicazione aziendale, segnalando tutto quello che ritiene possa arrecare un danno alla propria e altrui salute e sicurezza. 39
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