Titoli abilitativi e pratiche autorizzative

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1 Titoli abilitativi e pratiche autorizzative Gli aggiornamenti apportati alla normativa dal D.L. 69/ ottobre 2013 Ing. Massimo Cassibba Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche

2 Commissione: Procedure Edilizie e Urbanistiche Ing. Ruggero Giannini Referente area tematica della Commissione Ing. Massimo Cassibba Presidente Ing. Cristiana Cicenia Vicepresidente Ing. Emanuele Burri Segretario Ing. Massimo Cassibba Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche

3 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»; b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; c)..

4 La novità principale: L. 98/2013 e D.L. 69/2013 "Demolizione e ricostruzione senza il vincolo di mantenimento della sagoma" Condizioni: che l immobile non sia soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 La prescrizione di mantenimento della sagoma è un vincolo legato alla " forma " Cosa s intende per sagoma? La sagoma di un edificio è la conformazione plano-volumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti. La definizione della sagoma di un edificio accolta dal primo giudice, è quella consolidata in giurisprudenza, anche penale (cfr. Cass., III: , n ; , n. 9427), e ripresa dalla Corte costituzionale (sentenza , n. 309)

5 Prima del DL 69/2013 Ristrutturazione ediliiza In base alla normativa statale (D.P.R. 380/2001), un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente si configurava come intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia in quanto l art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r , n. 380 definiva: "interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica PER COMPRENDERE MEGLIO FACCIAMO UN PASSO INDIETRO

6 Circolare M.I.T. n del La Circolare n del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolata Decreto del Presidente della Repubblica , n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo , n Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, all'art. 3 aveva stabilito testualmente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica» Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla «fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente» con «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente»

7 Circolare M.I.T. n del Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, all'art. 3 aveva stabilito testualmente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica»

8 Circolare MIT n del APRIAMO UN BREVE PARENTESI SUL CONCETTO DI AREA DI SEDIME Va osservato che, nella nuova definizione voluta dal legislatore, il mancato richiamo al parametro «dei materiali edilizi» non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda «l'area di sedime», non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art. 32 del Testo unico

9 Art. 32 del Testo Unico Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica. 2. (omissis ) 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

10 Ristrutturazione edilizia Dopo del DL 69/2013 versione attuale dell art. 3, c. 1, lett d) «d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

11 Attività edilizia libera Dopo del DL 69/2013 versione attuale dell art. 6 Attività edilizia Libera c. 4 Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all amministrazione comunale i dati identificativi dell impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

12 Una riflessione sulle parole eliminate: Attività edilizia libera «dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente» Fermo restando che il Progettista e il Direttore dei Lavori dovrebbero per loro natura tutelare il Committente e garantire un risultato di qualità dei lavori, sarebbe interessante capire cosa potrebbe cambiare con questa modifica e quali potrebbero essere le conseguenze. Se l Ingegnere che deve firmare la relazione tecnica e quindi dichiarare la conformità dell intervento agli strumenti urbanistici dipende dall Impresa, dal Committente o da entrambe, potrebbe essere soggetto ad una pressione influente e trovarsi in una condizione molto delicata. Come potrebbe un Tecnico (magari giovane e con poca esperienza) con rapporto di dipendenza rispetto al Committente o all Impresa o entrambi, tutelarsi nei confronti di questi soggetti quando ritiene che l intervento non sia del tutto conforme agli strumenti urbanistici? Questo è uno dei motivi per cui esiste l Ordine degli Ingegneri

13 Permesso di costruire dopo il DL 69/2013 1) il comma 8, è sostituito dal seguente: 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 2) il comma 9, è sostituito dal seguente: 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 3) Il comma 10 è abrogato

14 Dia in alternativa al P.C. dopo il DL 69/2013 Art. 22, c. 2 del Testo Unico: 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Un adeguamento necessario per riallineare la disciplina della DIA in alternativa al P.C. aggiornandola per eliminare il vincolo di sagoma nei casi in cui gli immobili non sono sottoposti a vincolo paesaggistico.

15 Art. 23 bis del Testo unico Art. 23 bis aggiunto al capo III del titolo II del Testo Unico: - Il comma 1 esplicita che nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo SUE di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione contestualmente alla SCIA. Lo SUE comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di 60 giorni, il responsabile del procedimento provvede tramite conferenza di servizio; - Il comma 2 chiarisce che nel caso in cui si presenta contestualmente SCIA e istanza di acquisizione degli atti di assenso, l interessato non può iniziare l attività oggetto della SCIA se non riceve prima comunicazione da parte dello SUE; - Il comma 3 ribadisce che quanto prescritto nei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di CILA; - Il comma 4 chiede ai Comuni di definire entro il 30 giugno 2014 le zone A (da DM 1444/68) in cui non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione o varianti a P.C. comportanti modifica della sagoma. Che gli interventi soggetti a SCIA nelle restanti zone A non possono iniziare prima di 30 giorni dalla presentazione. In caso di mancata individuazione delle aree la SCIA non può essere applicata per interventi che modificano la sagoma dell edificio.

16 Agibilità, P.C. e DIA del Testo Unico Il DL ha aggiunto il comma 4-bis all art. 24 del Testo Unico relativo al Certificato di Agibilità: 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale; Permesso di Costruire Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per gli interventi subordinati a P.C. e DIA anche se rilasciati antecedentemente al Decreto 63/2013

17 Studio di fattibilità Un accurato studio preliminare dell opera, analizzando eventuali vincoli gravanti sull immobile, conferma la parziale o totale fattibilità dell intervento e la necessità di acquisire eventuali pareri e Nulla Osta. Noti i vincoli, per completare lo studio di fattibilità è necessario definire l intervento secondo la normativa nazionale (D.P.R. 380/2001) e comunale (Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio) in modo da ottenere una prima stima di tempistica e costi della pratica, rammentando che in caso di norme contrastanti tra strumenti urbanistici, vale la regola più restrittiva e la normativa sovraordinata. Il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) Adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556/2007 e n. 1025/2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della L.R. sul paesaggio n. 24/98, è lo strumento di pianificazione attraverso cui, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Il P.T.P.R. riporta le prescrizioni dei P.T.P. vigenti e degli ulteriori dispositivi di tutela dei vincoli.

18 Studio di fattibilità P.T.P.R. Le Tavole A - Sistemi ed ambiti di Paesaggio Descrivono gli ambiti di paesaggio e i vincoli da rispettare negli stessi, è possibile determinare se su un area insistono vincoli paesaggistici Le Tavole B - Beni d insieme Riportano i vincoli e i dispositivi di tutela degli stessi, grazie ai quali è possibile risalire agli enti preposti alla tutela dei vincoli.

19 Studio di fattibilità P.R.G. Il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) è lo strumento urbanistico che raccoglie le prescrizioni normative per la gestione del territorio. Nel caso del Comune di Roma, le tavole che vanno consultate per uno studio preliminare sono: Sistemi e Regole e Carta per la qualità Le tavole Sistemi e regole Individuano i tessuti in base alle varie tipologie, periodo di realizzazione e gradi di tutela. Ad ogni tessuto corrispondono delle prescrizioni da osservare descritte nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) Le tavole - Carta per la qualità Individuano gli immobili soggetti a Nulla Osta della Sovraintendenza Capitolina ai sensi dell art. 16 delle N.T.A.

20 Novità del DL 69/2013 in materia di autorizzazione paesaggistica Art. 39 D.L. 69/2013 Disposizioni in materia di beni culturali Modificando il c. 4 dell art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) è stato aumentato il periodo di efficacia dell Autorizzazione paesaggistica. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di validità dell Autorizzazione, la stessa rimane efficace per tutta la durata dei lavori. Modificando il c. 5 dell art. 246, secondo periodo, si è ridotto il termine entro cui il Soprintendente deve esprimere il proprio parere da 90 giorni dalla ricezione degli atti, a 45 giorni, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di Autorizzazione.

21 Art. 29 Responsabilità Comma 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate. Comma 2. Il direttore dei lavori NON è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da 3 mesi a 2 anni. Comma 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, c. 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

22 Responsabilità del Tecnico Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di conformità: agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia alle norme antisismiche di sicurezza Antincendio igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

23 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Normativa di riferimento D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1968, n. 97 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 agosto 1990, n. 192 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - Testo Unico dell Edilizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 ottobre 2001, n. 245 (supplemento ordinario n 239) D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge dall art. 1, comma 1 della L. 22 maggio 2010, n. 73, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 2010, n. 120 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dall art. 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2010, n. 176 Legge 12 luglio 2011, n. 106, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2011, n. 160 Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947, n. 298 Circolare esplicativa prot del redatta dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale Delibera Assemblea Capitolina del 08 luglio 2011 n. 49 Delibera Assemblea Capitolina n. 44/2011 Circolare del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot del 09 marzo 2012 Legge Regionale n. 15 del 2008, Bollettino Ufficiale Regione Lazio del 21 agosto 2008 n. 31 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 giugno 2013, n Suppl. Ordinario n. 50 L. 9 agosto 2013, n. 90, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2013, n Suppl. Ordinario n. 63 SITOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA M. CASSIBBA - P. M. PERTICI, Nuove pratiche edilizie, Roma, Dei Tipografia del Genio Civile, 2013 Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Roma Capitale

24 La Commissione: Procedure Edilizie e Urbanistiche Vi ringrazia per la partecipazione e per l attenzione prestata Ing. Massimo Cassibba Commissione Procedure Edilizie e Urbanistiche

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