Regolamento sull'attività e l'organizzazione della Galleria d'arte Fra' Giocondo
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1 Regolamento sull'attività e l'organizzazione della Galleria d'arte Fra' Giocondo file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (1 di 8) [17/05/ ]
2 Approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 1 marzo 2001 Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Finalità INDICE file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (2 di 8) [17/05/ ]
3 Articolo 3 La direzione artistica della Galleria: la Commissione Articolo 4 Decadenza dei componenti Articolo 5 Funzioni della Commissione Articolo 6 Funzioni del Presidente della Commissione Articolo 7 Segreteria della Commissione e del Presidente Articolo 8 Iniziative a favore degli allievi delle scuole Articolo 9 Iniziative particolari Articolo 10 Consegna degli spazi Articolo 11 Oneri a carico dell espositore Articolo 12 Coperture assicurative Articolo 13 Divieto di contrattazione e vendita nei locali Articolo 14 Donazione di opere alla Provincia Articolo 15 Ritiro delle opere Articolo 16 Norme finali Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina la mostra permanente di arti visive denominata "Galleria d'arte Fra' Giocondo", di seguito denominata anche solo "Galleria". 2. La Galleria è ubicata nei locali di proprietà dell'amministrazione provinciale, siti in Verona, Piazza dei Signori. Le sue iniziative, tuttavia, potranno essere file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (3 di 8) [17/05/ ]
4 svolte anche in luogo diverso. Articolo 2 Finalità 1. La finalità della Galleria è quella di favorire la diffusione e la conoscenza delle opere di giovani artisti, prioritariamente veronesi, ma anche di altre province o stranieri, che, meritevoli, non hanno l'opportunità o non dispongono di mezzi per partecipare o allestire mostre nelle quali esporre la propria produzione artistica. 2. Per giovani artisti, ai fini del presente Regolamento, si intendono i soggetti di età non superiore a trent'anni al momento della presentazione della domanda di ammissione alle iniziative della Galleria. Articolo 3 La direzione artistica della Galleria: la Commissione 1. La Provincia di Verona si avvale, per la direzione artistica della Galleria, di un apposito organismo denominato Commissione, composta da sei membri, di cui un Presidente e cinque esperti in pittura e scultura. 2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 58, comma 4 lett. i), dello Statuto provinciale ed è presieduta dal Presidente della Provincia di Verona o da Assessore da egli delegato. 3. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere rinominati per uguale periodo. Alla scadenza, comunque, essi rimangono in carica per l'espletamento dell'attività ordinaria sino alla nomina dei nuovi componenti. 4. I membri della commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività ad essa demandate, come previsto dalla legge in materia di rimborso spese ai consiglieri. Gli stessi componenti hanno il diritto di ottenere un gettone di presenza, in misura, non superiore a quello previsto per i consiglieri provinciali con il limite massimo di 10 gettoni all anno. 5. Le proposte della Commissione nello svolgimento delle attività indicate nel presente Regolamento, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 6. La Commissione adempie ai propri compiti con la presenza di almeno quattro componenti. file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (4 di 8) [17/05/ ]
5 Articolo 4 Decadenza dei componenti 1. Il componente assente per due sedute consecutive della Commissione senza idonea giustificazione decade dalla carica, previo avviso scritto. 2. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento dei compiti della Commissione con la più ampia partecipazione, potrà essere dichiarato decaduto il componente assente per tre sedute nello stesso anno, anche se giustificate. 1. La sostituzione dei componenti decaduti avviene secondo le medesime regole che disciplinano la costituzione della Commissione. Articolo 5 Funzioni della Commissione 1. La Commissione ha il compito di esaminare le opere degli artisti che abbiano fatto domanda di ammissione nelle forme e secondo le modalità rese note dalla Provincia. 2. La Commissione, formulato un giudizio sulla validità artistica delle opere di ogni candidato, compila un elenco degli artisti interessati ad esporre gratuitamente nella Galleria le proprie opere per un periodo continuativo di almeno dieci giorni ciascuno, compresi i giorni festivi, eccezionalmente riducibili a sette giorni in considerazione del numero o della rilevanza dei soggetti richiedenti o delle iniziative artistiche da proporre. 3. Al fine dell ammissione alle esposizioni, la Commissione esprime i propri giudizi a maggioranza ed in caso di parità prevale l indirizzo del Presidente. 4. La Commissione, in base all esame compiuto circa gli artisti interessati ad esporre le proprie opere, propone il calendario delle esposizioni da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione provinciale. Articolo 6 Funzioni del Presidente della Commissione 1. Al Presidente della Commissione spettano le seguenti funzioni: a. convocare le riunioni ordinarie (ameno due ogni anno, di cui una per la file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (5 di 8) [17/05/ ]
6 stesura del calendario artistico delle esposizioni) e straordinarie della Commissione; b. curare i rapporti esterni ed interni, concernenti le attività della Galleria; c. assumere iniziative urgenti e non prorogabili, necessarie per il regolare svolgimento delle mostre, riferendone alla Commissione nella sua riunione immediatamente successiva. Articolo 7 Segreteria della Commissione e del Presidente 1. Le funzioni di segreteria della Commissione e del suo Presidente possono essere affidate ad un dipendente della Provincia di Verona. 1. I compiti del Segretario consistono in: assistenza alle riunioni della Commissione e redazione dei relativi verbali, cura della corrispondenza e svolgimento di altri compiti connessi alle attività della Galleria. Articolo 8 Iniziative a favore degli allievi delle scuole 1. La Commissione, nel predisporre il calendario delle mostre, potrà proporre ogni anno un periodo per l esposizione delle opere dei migliori allievi del Liceo Artistico, dell Accademia "G. B. Cignaroli" di Verona, dell istituto d Arte "N. Nani" di Verona, ma anche degli studenti di altre scuole di ogni tipo, ordine e grado. Articolo 9 Iniziative particolari 1. Nell interesse della formazione artistica giovanile, la Commissione può proporre l allestimento di mostre didattiche particolari, anche con dibattiti. 2. In via eccezionale, possono altresì essere proposte esposizioni di gruppi di giovani stranieri. Articolo 10 Consegna degli spazi 1. La Provincia di Verona mette gratuitamente a disposizione degli espositori i file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (6 di 8) [17/05/ ]
7 locali sede della Galleria, curando a proprie spese la fornitura dell energia elettrica per l illuminazione ed il riscaldamento degli stessi e garantendone il buono stato d uso. 2. All espositore è fatto assoluto divieto di servirsi degli spazi concessi per usi diversi dall esposizione delle opere ammesse alla mostra, pena la revoca immediata della concessione stessa. Articolo 11 Oneri a carico dell espositore 1. L espositore deve usare della Galleria con la massima diligenza, restituendola così come gli è stata consegnata, sollevando l Amministrazione da ogni responsabilità, anche per l eventualità di danno a terzi in dipendenza dell attività da lui svolta nei locali. A garanzia di ciò, la Commissione può stabilire il deposito di cauzioni. 2. L espositore per tutto il periodo in cui dispone della Galleria, ne è costituito custode e risponde personalmente di qualsiasi danno e deterioramento che alla stessa derivasse, anche a causa di incendio, purché emerga fatto od omissione ad egli riconducibile. 3. Dal momento della consegna della Galleria e fino al momento della sua riconsegna all Amministrazione provinciale, l espositore, o persona di sua fiducia, deve essere costantemente presente durante le ore di apertura al pubblico della mostra e deve provvedere alla regolare cura e pulizia dei locali. Articolo 12 Coperture assicurative 1. La Provincia assume l onere di assicurare gli ambienti espositivi ed i locali annessi, nonché, conformemente ai suggerimenti formulati dalla Commissione e ravvisandone l opportunità, le opere esposte, per un periodo determinato ovvero per una particolare esposizione. 2. L'Amministrazione provinciale, anche in assenza di copertura assicurativa, non risponde di danni o sottrazioni al materiale artistico, comunque arrecati. Articolo 13 Divieto di contrattazione e vendita nei locali file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (7 di 8) [17/05/ ]
8 1. E fatto assoluto divieto di effettuare nei locali della Galleria contrattazione alcuna o vendita di opere esposte. In caso contrario, verrà revocata l autorizzazione ad esporre ed all espositore farà capo ogni responsabilità derivante da tale comportamento. Articolo 14 Donazione di opere alla Provincia 1. Le opere esposte eventualmente donate all Amministrazione provinciale, dopo essere stata inventariate, saranno adibite ad arredamento stabile degli Uffici centrali o periferici dell Ente. 2. In mancanza di spazi idonei a valorizzare tali opere, la Provincia potrà liberamente prestarle o cederle ad enti pubblici o privati che ne garantiscano la pubblica e decorosa destinazione. Articolo 15 Ritiro delle opere 1. Le opere presentate per la selezione o per l esposizione, se non ritirate entro un anno dalla scadenza del termine fissato, saranno trattenute ed acquisite in proprietà dalla Provincia, previa diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 16 Norme finali 1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi applicabili. file:///c /Windows/Desktop/Nuova%20cartella/Reg-Galleria-Fra-Giocondo.htm (8 di 8) [17/05/ ]
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