Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE E L ACCREDITAMENTO
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- Giacinta Cavaliere
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1 Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTORIZZAZIONE E L ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2011
2 Sommario Premessa TITOLO I Oggetto del regolamento Art. 1 - Oggetto del regolamento TITOLO II Autorizzazione al funzionamento Art. 2 Requisiti per l autorizzazione al funzionamento Art. 3 Presentazione della domanda Art. 4 Documentazione necessaria al rilascio dell autorizzazione Art. 5 Termini previsti per l istruttoria Art. 6 Periodo di validità, rinnovo e decadenza Art. 7 Elenco Comunale degli educatori domiciliari Art. 8 Destinazione degli edifici e attività integrative svolte presso i servizi educativi autorizzati TITOLO III Accreditamento Art. 9 Requisiti per l accreditamento e rapporti convenzionali Art. 10 Presentazione della domanda Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di accreditamento Art Termini previsti per l istruttoria Art. 13 Validità e decadenza TITOLO IV Disposizioni comuni all autorizzazione al funzionamento e all accreditamento Art. 14 Vigilanza Art. 15 Comunicazioni sui servizi Art. 16 Disposizioni transitorie Art. 17 Norma finale
3 Premessa Il Comune di Magliano in Toscana riconosce la necessità: 1- di garantire la presenza di servizi educativi per i bambini da 0/3 anni in tutto il territorio comunale; 2- di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale al fine di garantirne la qualità ed affidabilità. TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, in ottemperanza al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003 e s.m.i., Titolo III, Capo II, definisce i requisiti necessari per l autorizzazione al funzionamento e all accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia classificati, come riportato all art. 8 del suddetto regolamento, in: a) nido di infanzia b) servizi integrativi, articolati in: 1) centro dei bambini e dei genitori 2) centro gioco educativo 3) nido domiciliare c) nido aziendale TITOLO II AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO Articolo 2 Requisiti per l autorizzazione al funzionamento 1. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all autorizzazione al funzionamento che è rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio. 2. Per la ricettività ed il dimensionamento dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere rispettato quanto prescritto negli articoli 15, 19, 23, 25 e 26 bis del DPGR 47/R / 2003 e successive modifiche. 3. In considerazione delle particolari caratteristiche demografiche e sociali del territorio, è ammessa l autorizzazione all apertura di nidi d infanzia con ricettività compresa tra 6 e 18 bambini. 4. Per ottenere il rilascio dell autorizzazione al funzionamento detti servizi devono:
4 - essere in possesso dei requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al Titolo III, Capo I del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003 e successive modifiche ed integrazioni; - essere in possesso per i suddetti locali del certificato di agibilità e dei requisiti igienicosanitari; - essere in possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio della funzione di educatore; - applicare la normativa dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nel settore; - ottemperare alle norme in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche Articolo 3 Presentazione della domanda La domanda per il rilascio dell autorizzazione al funzionamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Magliano in Toscana da parte del rappresentante legale del soggetto pubblico o privato interessato all apertura del servizio secondo la modulistica predisposta dal SUAP. Articolo 4 Documentazione necessaria al rilascio dell autorizzazione La documentazione necessaria al rilascio dell autorizzazione per i servizi educativi per la prima infanzia è la seguente: 1. relazione concernente la descrizione della struttura (con allegata planimetria dei locali quotata in scala 1:100) con indicazione degli arredi ed attrezzature con particolare riguardo al locale adibito al porzionamento e/o preparazione dei pasti; 2. relazione concernente la descrizione del servizio, della ricettività e dell età dei bambini ammessi; 3. documentazione attestante il possesso per i suddetti locali del certificato di agibilità e prevenzione incendi, la previsione dell impatto acustico e dei requisiti igienico-sanitari; 4. le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza della normativa ex D.lgs. 155/97 da parte della ditta fornitrice i pasti; 5. dichiarazione circa l applicazione al personale dipendente dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; 6. dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 del DPGR 47/R/2003 per l esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario con indicazione del titolo di studio posseduto e del nominativo di un referente che esplichi funzioni di coordinamento interno e collegamento con i Servizi comunali; 7. Il progetto educativo e organizzativo/gestionale nel quale dovranno essere indicati: le finalità e i metodi educativi
5 l organizzazione degli spazi e dei tempi con l articolazione di una giornata tipo le modalità per accogliere le famiglie e favorire l ambientamento dei bambini la programmazione delle attività educative e dei momenti di cura le modalità di partecipazione delle famiglie le modalità di verifica dei progetti. il calendario di apertura e gli orari di funzionamento del servizio, nel rispetto dei limiti di previsti dal Regolamento DPGR 8 agosto 2008 n. 47 /R e ss.mm.ii. il rapporto numerico educatori-bambini come previsto dal Regolamento regionale l organizzazione e gli orari di lavoro del personale il monte-ore per gli educatori da destinare ad attività di elaborazione e verifica del progetto educativo, alla formazione, all aggiornamento e ai rapporti con le famiglie. i nominativi degli educatori, operatori ausiliari e quello del referente con indicazione della data e luogo di nascita e qualifica professionale ricoperta nel servizio 8. DIA sanitaria ad efficacia immediata per registrazione stabilimenti settori alimentari non assoggettati al Regolamento (CE) 853/2004 in caso di servizi provvisti di mensa. Articolo 5 Termini previsti per l istruttoria L autorizzazione è disposta con apposito atto del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). L istruttoria è a cura del S.U.A.P. che procede all acquisizione dei pareri necessari al rilascio dell autorizzazione ivi compreso quello realtivo agli aspetti educativo-pedagogici di competenza del Servizio Pubblica Istruzione comunale. Il procedimento finalizzato al rilascio dell autorizzazione medesima si perfeziona entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. Articolo 6 Periodo di validità, rinnovo e decadenza Il responsabile del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione di inizio attività, in forma scritta, al Comune Ufficio S.U.A.P. entro e non oltre 30 giorni dalla data dell effettiva attivazione del servizio. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al S.U.A.P. tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6 I soggetti autorizzati sono tenuti ad inviare, con periodicità triennale, al S.U.A.P. una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune, pena la decadenza dell autorizzazione. Costituiscono ulteriori cause di decadenza: a. il venir meno dei requisiti per il rilascio; b. la mancata comunicazione da parte del soggetto gestore dei dati annualmente richiesti da trasmettere al Sistema Informativo Regionale ai sensi dell art. 29 del Regolamento Regionale; c. il mancato consenso da parte del soggetto gestore all Amministrazione Comunale circa l effettuazione delle ispezioni o il monitoraggio dei servizi così come previsti dall art. 14 del presente regolamento. Non costituisce causa di decadenza dell autorizzazione al servizio di nido domiciliare il venir meno del numero legale di iscritti (n. 5 bambini/e) in caso di rinunce intervenute in corso d anno educativo tranne che nel caso in cui il numero di presenze scenda al di sotto di tre: in tale ultimo caso l autorizzazione decade. Il requisito numerico di n. 5 iscritti dovrà comunque essere ripristinato all apertura del successivo anno educativo, pena la decadenza. Art. 7 Elenco Comunale degli educatori domiciliari 1. Il Comune adotta l Elenco Comunale degli Educatori Domiciliari, istituito ai sensi della vigente normativa della Regione Toscana. 2. Costituiscono requisiti per l iscrizione all Elenco di cui al precedente comma da parte di persone fisiche: a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente della regione Toscana perla professione di educatore della prima infanzia ; b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione/aggiornamento inerenti la professione di educatore nei servizi educativi pubblici o privati per un ammontare minimo di 20 ore, svolta nei tre anni precedenti la data della domanda; c. un tirocinio/esperienza lavorativa minima di 150 ore presso un servizio educativo per l infanzia pubblico o privato svolto nei tre anni precedenti la data della domanda. 3. L iscrizione all Elenco degli educatori ha validità triennale; l aggiornamento avviene con cadenza semestrale. I soggetti iscritti all elenco sono tenuti ad inviare, con periodicità triennale una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti necessari per l iscrizione. Articolo 8 Destinazione degli edifici e attività integrative svolte presso i servizi educativi autorizzati Il Comune di Magliano in Toscana non osta a che i servizi per la prima infanzia oggetto del presente regolamento siano svolti in edifici dove coesistono altri servizi educativi o scolastici rivolti a minori fino a 14 anni.
7 TITOLO III ACCREDITAMENTO Articolo 9 Requisiti per l accreditamento e rapporti convenzionali 1. Possono essere accreditati i servizi per l infanzia autorizzati che assicurino il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall art. 30 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 47/R/2003 e s.m.i.. 2. Il Comune di Magliano in Toscana richiede altresì la disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con gli altri servizi educativi comunali. 3. Spetta al Comune regolare i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati nonché la disciplina degli aspetti di cui all art. 31 comma 7 del D.P.G.R. n. 47/R/2003 e s.m.i.. 4. I nidi domiciliari non sono soggetti ad accreditamento. Articolo 10 Presentazione della domanda La domanda per l accreditamento deve essere presentata al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Magliano in Toscana da parte del rappresentante legale del soggetto pubblico o privato gestore del servizio autorizzato. Per i servizi di nuova realizzazione i soggetti interessati possono presentare contestualmente la richiesta di autorizzazione ed accreditamento. Articolo 11 Documentazione da allegare alla domanda di accreditamento La documentazione da allegare alla domanda di accreditamento dovrà contenere: 1. iscrizione dell impresa gestore del Servizio nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti che l impresa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 2. situazione, di data non anteriore a sei mesi, di ogni Rappresentante Legale al Casellario Giudiziale Generale; 3. costo mensile pro-capite (a bambino) del servizio educativo e la composizione in dettaglio dei costi annuali del servizio (costi di gestione della struttura, costi del personale, costi dei materiali/sussidi, costi amministrativi, eventuale utile d impresa e quant altro rilevabile); 4. elenco nominativo del personale componente l organico suddiviso per funzione ed i relativi curricula; 5. i progetti organizzativo-gestionale ed educativo dei servizi per i quali viene richiesto l accreditamento, oltre a quanto previsto dall articolo 3 commi 7 e 8 del presente regolamento, dovranno prevedere anche i seguenti ulteriori elementi: le modalità di accesso al servizio, le tariffe applicate e le eventuali agevolazioni.
8 la presenza di un coordinatore pedagogico; le modalità e i tempi di ambientamento dei bambini con particolare riferimento alle strategie specifiche attuate per l accoglienza e l inserimento di bambini diversamente abili, portatori di svantaggi socio culturali o provenienti da culture altre. Articolo 12 Termini previsti per l istruttoria L accreditamento è disposto con apposito atto del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il procedimento finalizzato al rilascio contestuale dell autorizzazione al funzionamento e dell accreditamento si perfeziona entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorsi inutilmente detti termini la domanda di accreditamento si intende accolta. Art. 13 Validità e decadenza 1. I soggetti accreditati sono tenuti ad inviare con periodicità triennale, al Servizio Pubblica Istruzione del Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune. 2. L accreditamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca dell autorizzazione. 3. L accreditamento è soggetto a revoca qualora vengano meno i requisiti previsti dall art. 30 del regolamento regionale dichiarati per il rilascio. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALL AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ALL ACCREDITAMENTO Articolo 14 Vigilanza Il Comune di Magliano in Toscana vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate/accreditate, mediante periodiche ispezioni delle stesse e rilevazioni dei requisiti attraverso strumenti idonei. A tal fine il personale addetto, opportunamente identificabile, ha libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più requisiti per l autorizzazione o per l accreditamento, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio e motivato entro cui provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell autorizzazione/accreditamento.
9 Nel caso in cui si rilevi l esistenza ed il funzionamento di servizi educativi alla prima infanzia privi di autorizzazione è cura dell Amministrazione procedere alla chiusura dei medesimi fino a quando non verrà rilasciata la relativa autorizzazione. ART. 15 Comunicazioni sui servizi 1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di: a. favorire l accesso ai servizi; b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi. 2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere. 3. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio. Articolo 16 Disposizioni transitorie Le istanze di autorizzazione o accreditamento presentate prima dell entrata in vigore del presente regolamento devono ricondursi a tale disciplina qualora siano ancora nella fase istruttoria. Art. 17 Norma finale Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa Statale e Regionale di riferimento.
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Articolo 3. Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione
La domanda per il rilascio dell autorizzazione al funzionamento deve essere presentata al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze da parte del Rappresentante Legale dell istituzione,
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