AREA RISCHI TECNOLOGICI

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1 CORSO DI FORMAZIONE AREA RISCHI TECNOLOGICI Ing. VINICIO SECINARO Novembre 2013

2 PROGRAMMA DELLA GIORNATA Introduzione Polizze Fidejussorie Polizza di RC del Progettista Polizze CAR EAR Polizza Decennale Postuma Codice degli Appalti 2

3 LE POLIZZE FIDEJUSSORIE

4 Le Polizze fidejussorie (1) Le fidejussioni che possono essere chiamate in causa per la realizzazione di un manufatto nel campo edilizio sono: Provvisoria (o Bid Bond) Definitiva (Performance Bond o puntuale esecuzione) Ritenute o ultimo SAL 4

5 Le Polizze fidejussorie (2) La Cauzione provvisoria E la fidejussione che garantisce la validità dell offerta. 5

6 Le Polizze fidejussorie (3) La Cauzione Definitiva Garantisce che l Appaltatore rispetterà il dettato contrattuale. Nuove tendenze portano a chiedere forme di garanzia sempre meno facili da collocare. Un caso a parte è rappresentato dalla garanzia globale. 6

7 Le Polizze fidejussorie (4) NOTA DI COMMENTO SULLA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE Come noto, in data 12 Giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Attuativo del D.Lgs. 163/2006. La Norma prevede, all Art. 130 e seguenti, l obbligo in capo all Aggiudicatario di prestare una fidejussione definita Garanzia Globale di Esecuzione, per le seguenti tipologie di appalti: - Appalti Integrati che prevedano lavori la cui base d asta superi 75 milioni - Affidamenti a Contraente Generale di qualunque importo - Appalti di sola esecuzione la cui base d asta superi 100 milioni In sintesi, la fidejussione di cui si tratta, oltre a garantire la tradizionale buona esecuzione (Art. 113 del Codice degli Appalti) deve anche prestare la cosiddetta garanzia di subentro ovvero l obbligo, su richiesta della Stazione Appaltante, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del Contraente, il Sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto o in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell esecuzione. In altri termini il Fidejussore deve subentrare nella esecuzione e completamento dei lavori al posto dell originario Contraente inadempiente, designando a tal fine un altro soggetto abilitato alla materiale esecuzione. 7

8 Le Polizze fidejussorie (4) segue Il Fidejussore è pertanto esposto in ogni caso al rischio di pagare il prezzo dell intera opera (al netto di quanto già realizzato) nel caso in cui non riesca a provvedere al completamento dell opera medesima per cui è prestata la garanzia. Le norme transitorie del Regolamento Attuativo, continuano a dilazionare l entrata in vigore del Sistema Globale di Esecuzione. Lo scenario che ci si presenta è tutt altro che confortante, nel senso che il mercato assicurativo si è già dichiarato indisponibile al rilascio di garanzie di questa natura ed inoltre mi sembra di capire che il sistema bancario non sia propenso a valutare positivamente questa innovazione. 8

9 Le Polizze fidejussorie (5) Ritenute / Ultimo SAL Garantisce la restituzione (parziale o totale) alla Stazione Appaltante della rata di saldo, per difformità e vizi dell opera. La somma è pari all importo della rata di saldo maggiorata degli interessi legali. 9

10 LA POLIZZA DI RC DEL PROGETTISTA

11 Polizza di RC del Progettista Nei lavori pubblici è una polizza specifica per il singolo appalto prevista dall art. 111 del Codice degli Appalti. Non è sostituibile dalla polizza di RC Generale del progettista che, comunque, è opportuno che sia presente Il testo di polizza è previsto per legge (Schema Tipo 2.2 ai sensi della D. Lgs. 163/06) Chi deve presentare la polizza? Il Progettista che redige il progetto esecutivo. Nel caso di General Contractor spesso è richiesta all Appaltatore contraente generale Quando la copertura deve decorrere? Dalla data di approvazione del progetto definitivo. Al momento dell affidamento dell incarico è sufficiente una lettera di impegno a rilasciare la polizza emessa da una Compagnia di Assicurazione 11

12 Polizza di RC del Progettista Cosa garantisce - La polizza garantisce esclusivamente due tipologie di rischio (e per questo motivo è opportuna la coesistenza di una polizza di RC Generale): Le spese di riprogettazione, cioè gli oneri di nuova progettazione (nel limite del costo iniziale) che l Amministrazione può essere chiamata a sostenere quando decide di affidare ad altri la progettazione inizialmente affidata al soggetto aggiudicatario I maggiori costi per le varianti rese necessarie a causa dell errore progettuale rispetto ai costi che l Amministrazione avrebbe dovuto affrontare se il progetto fosse stato immune da errori Massimale E fissato come segue: Se l appalto è inferiore alla soglia di cui all art. 28 delle disposizioni attuative e compensate del Cod. degli Appalti (intorno ai ,00 per lavori pubblici) => 10% del valore dell appalto con il massimo di ,00 Se l appalto è superiore alla soglia => 20% del valore dell appalto con il massimo di ,00 Durata: Fino alla fine dei lavori 12

13 Polizza di RC del Progettista Modifiche introdotte dal DPR 207/2010 Art. 269 La polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti ANCHE da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che ha determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi La congiunzione anche con una sola parola modifica completamente la norma trasformando l obbligo a garantire le due fattispecie in una RC Professionale completa Il Ddl 2013 bis modifica l Art. 90 della 163/2006 ed il comma 8 bis: chi ha progettato può diventare appaltatore purchè non abbia un vantaggio anticoncorrenziale 13

14 LE POLIZZE CAR/EAR

15 POLIZZE CAR/EAR Concetti Generali Rischio Dinamico: dal green field a opera finita, seguendo la vita del cantiere Valore a rischio 100% 0% T0 T0 = Inizio attività in cantiere T1 = Fine montaggio meccanico T2 = Fine collaudi = Provisional Acceptance T3 = Final Acceptance T1 T2 T3 Tempo 15

16 POLIZZE CAR/EAR Concetti Generali EAR = ERECTION ALL RISKS Tutti i rischi di montaggio CAR = CONTRACTORS ALL RISKS Tutti i rischi della costruzione Concetto di copertura All Risks 16

17 POLIZZA CAR/EAR Scheda di Polizza (1) Contraente: Soggetto che stipula la polizza Committente: Soggetto a favore del quale viene realizzata l opera Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione Attenzione: a differenza delle polizze Property / Liability, Assicurato sono i soggetti che partecipano alla realizzazione dei lavori in cantiere. Cioè: Contraente, Committente, appaltatori, subappaltatori,fornitori, consulenti, progettisti, direzione lavori.. ed in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell opera 17

18 POLIZZA CAR/EAR Scheda di Polizza (2) Descrizione dei lavori: Ristrutturazione ed ampliamento edificio denominato Blocco 1 ad uso degenza, sale operatorie Luogo di esecuzione dei lavori: Durata: Roma c/o Ospedale - dal al per la fase di costruzione delle opere - e da tale data al per il periodo di manutenzione 18

19 POLIZZE CAR/EAR Scheda di Polizza (3) Somme Assicurate: SEZIONE I Danni alle cose p. 1 Opere ed impianti permanenti: ,00 p. 2 Opere ed impianti preesistenti: ,00 p. 3 Costi di demolizione e sgombero: ,00 p. 4 Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, il tutto di proprietà dell Assicurato o di cui egli debba rispondere Opzionale SEZIONE II Responsabilità Civile verso Terzi Massimale (sinistro/durata) ,00 19

20 POLIZZE CAR/EAR Scheda di polizza (4) Franchigie: Sezione I: a) acqua, frana, crollo, Terremoto ed altri eventi naturali ,00 b) eventi sociopolitici ,00 c) manutenzione ,00 d) Progetto e calcolo, ,00 b) ogni altra causa 5.000,00 Sezione II: - solo per danni a cose: 2.500,00 - danni a persona nil 20

21 POLIZZE CAR/EAR Scheda di Polizza (5) Tassi di Premio Sezione I e Sezione II: tasso / per durata applicato alle p.1, 2 e 3 Attrezzature di Cantiere: tasso / per anno (non dovut) applicato alla p.4 21

22 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 Schema Tipo Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. L'obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. 22

23 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE A Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare: 1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; 2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 3. i danni di cui deve rispondere l'esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ. ; 4. i danni da azioni di terzi; 5. i danni da forza maggiore; 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 23

24 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE A La Società inoltre non è obbligata a indennizzare: 9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; 9.4 consolidamento e compattamente di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; 10. nel caso di esecuzione di dighe: le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; 24

25 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE A le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti; le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. 25

26 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE A Art. 5 - Durata dell'assicurazione. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art cod. civ.; b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. 26

27 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE B Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. 27

28 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE B Art Delimitazione dell'assicurazione Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente; d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. 28

29 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE B Art Esclusioni specifiche della Sezione B Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende: a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990; d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 29

30 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE B f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; g) i danni derivanti da polvere; h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; i) i danni da furto; j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; o) i danni da azioni di terzi; p) i danni da forza maggiore; q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. 30

31 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 SEZIONE B Articolo 13 - Durata dell'assicurazione. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A. 31

32 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 Norme comuni Sez. A e B Norme comuni per le Sezioni A e B Art Assicurato Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente. Art Delimitazione dell'assicurazione La Società non è obbligata a indennizzare: 1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; 32

33 POLIZZE CAR/EAR Schema Tipo 2.3 Norme comuni Sez. A e B 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; 6. i difetti di rendimento dei beni assicurati. La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di: 7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. 33

34 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (1) CP 1 (CAR) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere. Sono esclusi i danni alla parte dell opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l eliminazione degli stessi alla parte dell opera già eseguita, anche se non danneggiata. E inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell opera ancora da eseguire. Franchigie e limiti 34

35 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (2) CP 1(EAR) Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione Sono indennizzabili i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione. Restano esclusi i danni alla parte dell opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le conseguenti spese per l eliminazione degli stessi. Franchigie e limiti 35

36 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (3) CP 2 Opere ed impianti preesistenti Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art c.c.), i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori. Franchigie e limiti 36

37 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (4) CP 3 Costi di demolizione e sgombero Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3, senza applicazione della regola proporzionale. 37

38 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (5) CP 4 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto della franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza 38

39 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (6) CP 5 Manutenzione Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 39

40 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (7) CP 6 Manutenzione estesa Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'art 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo. 40

41 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (8) CP 8 - Pluralità di Assicurati Responsabilità civile incrociata Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art. 9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II. 41

42 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Particolari (9) CP 9 Rimozione, franamento o cedimento del terreno Sono risarcibili, nell ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Franchigia/scoperto CP 10 Cavi o condutture sotterranee Sono risarcibili, nell ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell inizio dei lavori, l Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. Franchigia/Scoperto 42

43 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Speciali (1) CS 1 Maggiori costi per trasporto aereo La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di. e per l intero periodo di assicurazione dell %. CS 2 Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato 43

44 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Speciali (2) CS 3 - Interruzione del montaggio/costruzione Rischi di giacenza In deroga all ultimo capoverso dell art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene stabilito quanto segue: La Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere. Franchigie La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse. 44

45 POLIZZE CAR/EAR Approfondimento Interruzione o sospensione dei lavori T0 T1 T2 T3 T4 T0 = inizio cantiere T1 = inizio sospensione T2 = fine sospensione T3 = fine lavori iniziale T4 = nuova fine lavori 45

46 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Speciali (3) CS 4 (EAR) Garanzia di fornitura La Società è obbligata per i danni materiali e diretti agli impianti ed ai macchinari permanenti assicurati alla Sezione I, partita 1, causati da errori di montaggio o da errori di progettazione, di fabbricazione, difetti dei materiali o di fusione, rimanendo tuttavia escluse le eventuali spese di riprogettazione e le spese che l Assicurato debba sostenere per l eliminazione dell errore originale, nel caso esso fosse individuato prima del verificarsi del sinistro. La garanzia di fornitura inizia al termine del periodo di collaudo del macchinario o impianto, cioè alla consegna, e termina dopo mesi. 46

47 POLIZZE CAR/EAR Approfondimento GARANZIA DI FORNITURA Art CC L Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l opera L azione contro l appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell opera. 47

48 POLIZZE CAR/EAR Condizioni Speciali (4) Altre CS regolano particolari situazioni di rischio quali, ad esempio: Cantieri costieri o in prossimità di corsi d acqua Gallerie Strade, ferrovie, opere in terra Oleodotti, gasdotti e simili Impianti usati Ecc. 48

49 POLIZZE CAR/EAR Approfondimento Documentazione - Contratto di appalto (oggetto dell Appalto ed obblighi assicurativi) - Descrizione dei lavori - Cronogramma lavori - Specifiche tecniche - Indagini geologiche/relazione geotecnica - Splittaggio valori - Valore parti principali - Planimetrie layout - Modalità di esecuzione - Elenco appaltatori e fornitori 49

50 DECENNALE POSTUMA

51 DECENNALE POSTUMA Codice Civile Art cc Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso dei 10 anni dal compimento, l opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta. 51

52 DECENNALE POSTUMA Oggetto dell Assicurazione INDENNITARIA Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga nei confronti del contraente ed in favore dell'assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivino da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa; d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad evento previsto ai punti precedenti. RISARCITORIA Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l Assicurato per i danni materiali e diretti all opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da un evento di cui sia responsabile l Appaltatore ai sensi dell art del Codice Civile. 52

53 DECENNALE POSTUMA Schema Tipo 2.4 Sezione A Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all'opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia del contratto. L'obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo: - rovina totale o parziale dell'opera; - gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. 53

54 DECENNALE POSTUMA Schema Tipo 2.4 Sezione A Art. 3 - Esclusioni specifiche per la Sezione A Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, la Società non è obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; d) danni da forza maggiore; e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; f) danni cagionati da colpa grave dell'assicurato, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione; h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto. k) Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per: i) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti; j) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte. 54

55 DECENNALE POSTUMA Schema Tipo 2.4 Sezione B Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno materiale diretto. Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le società le quali, rispetto all'assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. 55

56 DECENNALE POSTUMA Schema Tipo 2.4 Sezione B Art Esclusioni specifiche per la Sezione B Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, l'assicurazione non comprende: a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 56

57 DECENNALE POSTUMA Condizioni Particolari (1) Impermeabilizzazioni delle coperture Solo impermeabilizzazioni delle coperture Operante dal 2 anno Fino al 5 anno Il mercato concede anche 10 anni ma: - Esige controllo tecnico - Inserisce scoperto e minimo crescente dal 5 al 10 anno 57

58 DECENNALE POSTUMA Condizioni Particolari (2) Controllo Tecnico Scelta di una società specializzata che certifichi all Assicuratore la buona realizzazione dell opera Costo a carico del Contraente Se vengono individuate criticità, può accadere che la copertura non sia operante per quel particolare parte dell opera dove sono state riscontrate. 58

59 DECENNALE POSTUMA Condizioni Particolari (3) Controllo Tecnico Deve essere fatto dall inizio dei lavori Deve seguire le prescrizioni (talvolta molto precise) previste nel compromesso dalla polizza Decennale Postuma Quando viene richiesto dalle Compagnie: SEMPRE Se la polizza è indennitaria e l importo lavori supera 3/5 milioni Se si devono assicurare ristrutturazioni con intervento sulle strutture portanti Se, oltre alla garanzia base, sono richieste altre estensioni (e.g. impermeabilizzazioni) TALVOLTA Se la polizza è in forma risarcitoria Se la polizza è indennitaria, l importo lavori non supera 3/5 milioni e si tratta di lavori semplici ATTENZIONE: La necessità o meno del Controllo Tecnico è sempre prevista nel testo di compromesso della Decennale Postuma 59

60 DECENNALE POSTUMA Condizioni (4) Clausola compromissoria Le opere di cui alla presente polizza sono assicurate dalla Società con Polizza CAR N... Condizioni Che la prima rata di premio sia pagata Non siano sopravvenute varianti Eventuali sinistri CAR non abbiano riguardato parti strutturali Sia stato emesso il Certificato di collaudo Il controllo tecnico sia positivo Il premio viene incassato in 2 rate: 15-20% alla firma della polizza CAR 85-80% all attivazione della presente polizza 60

61 CODICE DEGLI APPALTI Aspetti Assicurativi

62 CODICE DEGLI APPALTI Cenni storici (1) Legge 11 febbraio 1994 n.109: Viene emanata la Legge Merloni, quale Legge quadro in materia di lavori pubblici. sono previste polizze Fidejussioni CAR e Decennale Postuma RC Professionale del progettista (esecutivo) Il regolamento attuativo era atteso nei mesi immediatamente successivi, ma si è dovuto attendere il

63 CODICE DEGLI APPALTI Polizza CAR La CAR Merloni prevede: L esclusione degli errori di progetto e calcolo L esclusione degli atti di terzi L esclusione degli eventi di forza maggiore L omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell esecutore non comporta l inefficacia della garanzia. Il DPR 554 viene modificato accettando 2 mesi di copertura e informativa alla Stazione Appaltante Massimale di RCT pari al 5% della somma assicurata opere, minimo massimo Contraente: L Appaltatore Assicurato: la Stazione Appaltante e l Appaltatore Condizioni particolari per RCT ottenibili solo se richieste dalla Stazione Appaltante 63

64 CODICE DEGLI APPALTI Polizza Decennale Postuma In forma Indennitaria Più limitativa del testo ANIA perché non sono coperte le parti dell opera non destinate a lunga durata in conseguenza di danno alle opere destinate a lunga durata La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda Per Appalti di opere oltre (!?!) Limite di indennizzo del 20% dell opera massimo Massimale RCT: massimale non inferiore a

65 C.A.R. TITOLO VI D.P.R. 207/2010 Art. 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103, D.P.R. n. 554/1999) 1. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro ed un massimo di di euro. 3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 65

66 DECENNALE POSTUMA TITOLO VI D.P.R. 207/2010 Art. 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale (art. 104, D.P.R. n. 554/1999) 1. Per i lavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. 2. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di euro ed un massimo di di euro. 3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2 66

67 GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE TITOLO VI D.P.R. 207/2010 Art. 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria. 2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H. 4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto. 67

68 DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti Cosa Cambia? 1) C.A.R. (art. 125): Viene precisato che la somma assicurata deve essere pari all importo del contratto. Eventuali richieste di importo superiore devono essere motivate. 2) DECENNALE POSTUMA (art. 126): Il massimale d indennizzo viene determinato dall Ente in misura variabile tra il 20% ed il 40% del valore dell opera realizzata senza alcun limite massimo 3) GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (artt ): Entrerà in vigore per i bandi pubblicati dopo l 8/6/

69 DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE Quando è dovuta: Per appalti integrati che prevedono lavori la cui base d asta superi 75 milioni Affidamenti a contraente generale di qualunque importo Appalti di sola esecuzione la cui base d asta superi 100 milioni Cose deve garantire: La tradizionale buona esecuzione ex art. 113 del Cod. degli Appalti La garanzia di subentro ovvero l obbligo di far subentrare un sostituto nell esecuzione del lavoro garantito in luogo del contraente qualora si verifichi la risoluzione del contratto in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo Decorrenza: appalti successivi al 12 giugno

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