Distaccate LORO SEDI LORO SEDI. professionisti LORO SEDI. Rateazioni sino a 60 mesi ex Art. 116, comma 17, Legge 23/12/2000, n.

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1 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI Servizio Contributi e Vigilanza Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI Circolare n. 15 del Protocollo n. 6 /CS e, p.c. Al Sig. Commissario Straordinario Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi Allegati: 5 professionisti Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI Oggetto: Rateazioni sino a 12, 24, 36 mesi. Rateazioni sino a 60 mesi ex Art. 116, comma 17, Legge 23/12/2000, n (1 of 17) [26/01/ ]

2 Sommario Competenza decisionale sulla concessione delle varie tipologie di rateazioni; condizioni e garanzie da parte del debitore; graduazione dei versamenti pregiudiziali; nuovi moduli di domanda; modalità di pagamento delle rate; decadenza dalla rateazione; liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni; modalità di pagamento delle rate provvisorie e definitive. Con circolare n. 21 del 18/5/2000 furono impartite disposizioni circa il decentramento dei poteri decisionali su domande di rateazione contributiva, attribuendone le competenze ai Dirigenti gli Uffici periferici, in attuazione della Delibera Commissariale del 10/5/2000, n Con tale circolare venivano fissati diversi limiti di importo per la concessione di rateazioni fino a 12 mesi e venivano indicate le possibilità di concedere rateazioni sino a 24 e sino a 36 mesi, rapportandole all entità dell importo del debito per sola sorte capitaria. Si illustrano di seguito le varie possibilità di rateazione, comprensive di quelle già indicate nella circolare sopra citata. 1) Rateazioni fino a 12 mesi. Le decisioni circa le rateazioni fino a 12 mesi sono di esclusiva competenza dei Dirigenti gli Uffici periferici, indipendentemente dall importo del debito contributivo maturato. In base all entità del debito per sola sorte capitaria sono state definite, con delibera commissariale n. 541 del 10 maggio 2000, le fasce degli importi ai fini del numero delle rate da concedere che di seguito si riportano, adeguandole alla nuova unità monetaria. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, non viene tenuto conto dei centesimi di euro che deriverebbero dalla conversione lire/euro, effettuata con le regole generali: Fino a euro 2065 In n. 3 rate Da euro 2066 A euro 3615 In n.4 rate Da euro 3616 A euro 5681 In n.5 rate Da euro 5682 A euro 7746 In n.6 rate Da euro 7747 A euro In n.8 rate Da a euro A euro In n.10 rate (2 of 17) [26/01/ ]

3 Da a euro In poi In n.12 rate 2) Rateazioni da 13 mesi a 24 mesi. A) Le decisioni sulle domande di rateazione per debiti contributivi di importo fino a euro ,45 (di sola sorte contributiva), pari a 500 milioni di Lire, sono rimesse alla competenza dei Dirigenti gli Uffici periferici. Le stesse, una volta definite positivamente, dovranno essere trasmesse trimestralmente a questa Direzione Generale - Servizio Contributi e Vigilanza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell Economia e delle Finanze. (allegato 1) B) Le domande di rateazione per debiti contributivi di importo superiore a euro ,45 (di sola sorte contributiva), pari a 500 milioni di Lire, devono essere trasmesse al Servizio Contributi e Vigilanza con motivato parere e da questo sottoposte al Direttore Generale per la eventuale approvazione o reiezione. Le stesse, una volta definite positivamente, verranno trasmesse, a cura di questa Direzione Generale, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell Economia e delle Finanze, nonché all Ufficio periferico competente. Nelle more della decisione del Direttore Generale, il debitore verserà rate provvisorie, determinate in base ai criteri indicati al punto 5. 3) Rateazioni da 25 mesi a 36 mesi. Le richieste di rateazione fino a 36 mesi debbono essere esaminate dai Dirigenti gli Uffici periferici che trasmetteranno le domande, con motivato parere, al Servizio Contributi e Vigilanza, che provvederà a richiedere l autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In data 8/6/2000 è stata emanata la circolare n. 22, a seguito della lettera del 25/5/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito a modifiche ed a snellimento della prassi per la concessione delle rateazioni fino a 36 mesi. Con la predetta lettera il citato Dicastero ha vincolato la concessione del beneficio rateale in questione a precise cause ed alla presentazione di idonee garanzie a tutela del credito, riservando altresì agli Uffici ministeriali l onere di esaminare e decidere sulle richieste inoltrate; queste ultime, debbono essere accompagnate anche da un apposita relazione da parte dell Ente, da redigersi a cura degli Uffici periferici. Si elencano le cause che consentono l inoltro di domande della specie: a) calamità naturali; b) procedure concorsuali; (3 of 17) [26/01/ ]

4 c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. La predetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può, altresì, essere concessa: 1) in caso di trasmissione agli eredi dei debiti contributivi; 2) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali; 3) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo, (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti; 4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a Euro 5164,57, pari a Lire 10 milioni, avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale. La mancata presentazione di garanzie e/o la non ricorrenza di una della cause di cui sopra, non consente la concessione della rateazione a 36 mesi e pertanto la domanda non dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tal caso, il Dirigente la sede effettuerà la trattazione della domanda di rateazione, considerandola come una richiesta di rateazione a 24 mesi, comunicando tale circostanza al debitore. Nel caso in cui, invece la documentazione risulta completa e corretta e siano state prestate le dovute garanzie, il Dirigente la Sede concederà una rateazione provvisoria fino a 24 mesi, indipendentemente dall ammontare del debito per sola sorte capitaria. 4) Rateazioni da 37 mesi a 60 mesi. La nuova previsione di pagamento rateale, contenuta nell'art. 116, comma 17, Legge 23/12/2000, n. 388, prevede la possibilità di richiedere una rateazione fino a 60 mesi che, comunque, deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze. (4 of 17) [26/01/ ]

5 Si ricorda che, con nota di questo Servizio del 4/9/2001, è stata già portata a conoscenza di tutti gli Uffici periferici la nuova previsione di cui sopra. La previsione in questione è stata anch essa disciplinata, unitamente alla determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, della Legge n. 389 del 1989, con la circolare n. 41/2001 emessa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 9 aprile 2001 (allegato 2). Relativamente alla procedura istruttoria si rimanda a quanto già illustrato al punto precedente (rateazioni fino a 36 mesi). In base a quanto disposto dalla sunnominata circolare l autorizzazione ministeriale può essere concessa previo esame di una apposita e dettagliata relazione dell Ente da redigersi a cura degli Uffici periferici solo in presenza di: oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l'ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme. fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124, comma 1, del codice penale (tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato) e semprechè l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia. Si sottolinea che le imprese interessate dovranno fornire, in analogia a quanto previsto per la richiesta di rateazione a 36 mesi, idonee garanzie a tutela del credito vantato dall Ente. La mancata presentazione di garanzie e/o la non ricorrenza di una della cause di cui sopra, non consente la concessione della rateazione a 60 mesi e pertanto la domanda non dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tal caso, il Dirigente la sede effettuerà la trattazione della domanda di rateazione, considerandola come una richiesta di rateazione a 24 mesi, comunicando tale circostanza al debitore. (5 of 17) [26/01/ ]

6 Nel caso in cui, invece la documentazione risulta completa e corretta e siano state prestate le dovute garanzie, il Dirigente la Sede concederà una rateazione provvisoria fino a 24 mesi, indipendentemente dall ammontare del debito per sola sorte capitaria. 5) Versamenti pregiudiziali per la concessione di ogni tipo di rateazione. Le attuali disposizioni, ai fini della concessione di ogni tipo di rateazione, prevedono versamenti pregiudiziali di 1/10 del carico contributivo, della quota a carico dei lavoratori e delle eventuali trattenute di pensione a carico dei lavoratori pensionati, in assenza dei quali la domanda viene respinta. Con la nuova possibilità attualmente prevista di concedere rateazioni fino a 60 mesi, i criteri e le modalità sopra indicate per ogni singola fattispecie, non rendono più funzionale il versamento del 1/10 del carico contributivo in quanto non più rispondente alle esigenze delle imprese richiedenti, soprattutto in presenza di rateazioni a più lungo termine. A far data dalla emanazione della presente circolare si dispone che il versamento della rata provvisoria sia pari alle somme dell importo complessivamente dovuto tra carico contributivo ed oneri accessori (al netto delle quote a carico dei lavoratori che debbono comunque essere versate in unica soluzione all atto della presentazione della domanda di rateazione unitamente alle eventuali trattenute di pensione), diviso il numero delle rate richiesto. L importo della rata provvisoria sarà quindi così determinata: (A (carico contributivo) + B (oneri accessori) C (quota a carico lavoratori)) diviso: D (numero rate richieste.) Il risultato dovrà essere arrotondato al centesimo di euro più vicino. Le imprese interessate, dovranno versare le rate provvisorie come sopra determinate fino alla definizione della domanda di rateazione. Si precisa che nel computo dell importo delle rate provvisorie devono essere considerati le somme aggiuntive calcolate fino alla data della domanda, mentre gli interessi di differimento e dilazione dovranno essere calcolati solo nel piano di rateazione definitivo. In merito all introduzione della riscossione esattoriale dei crediti degli Enti previdenziali e, tra questi, di quelli rateizzati, si rimanda ad una successiva circolare esplicativa sull argomento, che illustrerà le modalità di presentazione della domanda di rateazione dei crediti inseriti nei ruoli esattoriali e la modalità di riscossione delle rate tramite i Concessionari. (6 of 17) [26/01/ ]

7 6) Calcolo del piano di ammortamento e comunicazione alle imprese richiedenti la rateazione. Gli Uffici periferici provvederanno al calcolo del piano di ammortamento e alla comunicazione alle imprese interessate dell avvenuto accoglimento della domanda di rateazione. 7) Nuovi modelli di domanda di concessione di rateazioni. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla presente circolare, si trasmettono in allegato (allegato 3 e allegato 4) i nuovi modelli di domanda che dovranno essere utilizzati dalle imprese per la richiesta di concessione delle rateazioni. 8) Decadenza dalla rateazione. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola rata gli Uffici periferici, dopo avere contattato il debitore stesso per verificare se il pagamento sia stato realmente omesso, provvederanno, con la massima sollecitudine, a revocare la rateazione con provvedimento scritto e motivato. In caso di rateazioni fino a 24, 36, 60 mesi gli Uffici periferici daranno comunicazione del provvedimento di revoca al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto che tale comunicazione dovrà essere inviata con particolare sollecitudine nel caso in cui sia ancora in corso la procedura di autorizzazione Ministeriale. 9) Liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni previste per le attività dello spettacolo. Ai sensi del comma 4 dell articolo 9 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute é da intendersi sostitutivo della liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni. (7 of 17) [26/01/ ]

8 Pertanto, nel caso di cui trattasi, gli Uffici periferici ENPALS non dovranno rilasciare l attestazione liberatoria di cui all art. 10, comma 4, del D.L.C.P.S. 708/ ) Modalità di pagamento delle rate provvisorie e definitive. Il versamento delle rate provvisorie e definitive, fino alle nuove disposizioni che verranno impartite in merito al pagamento tramite ruoli esattoriali, dovrà essere effettuato a mezzo modello F24, compilato come segue: - codice Ente: indicare il codice 0001 identificativo dell ENPALS; - codice Sede: indicare il codice della Sede presso la quale è aperta la posizione contributiva dell impresa (per l elenco vedi circ. n. 37 del 23/12/1998); - causale contributi: indicare il codice RCLS oppure il codice RCSP - codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell impresa (si ricorda che la matricola assegnata dall Ente deve essere riportata per intero; ad esempio la matricola /001 deve essere riportata con gli zeri iniziali. In caso contrario la matricola potrebbe essere acquisita erroneamente dagli intermediari della riscossione, determinando il mancato abbinamento al modello di denuncia) - periodo di riferimento da: indicare nella forma mm/aaaa (es. 02/2002) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza coperto da rateazione; - periodo di riferimento a: indicare nella forma mm/aaaa il mese ed anno finale del periodo di competenza coperto da rateazione. - importi a debito versati: indicare l importo della rata in euro e centesimi di euro. Il debitore dovrà inoltre compilare il modello 031/RC1, indicando nella sezione 2 il codice causale 024 e l importo della rata in euro e centesimi di euro (ad esempio 75,87), oltre ai dati identificativi dell impresa e dell attività e l intero periodo di competenza coperto da rateazione nel campo periodo di riferimento. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi) (8 of 17) [26/01/ ]

9 Allegato 1 Le comunicazioni relative alle rateazioni vanno inviate a: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche Previdenziali Divisione VI Via Flavia, ROMA Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.A.E. Via XX Settembre ROMA Allegato 2 MINISTERO LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DIVISIONE VI Prot. N. 6/PS/51166/C/10/PG (9 of 17) [26/01/ ]

10 Circolare 41/2001 del 09 aprile 2001 Agli Enti pubblici previdenziali Loro Sedi E, p.c. Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica R.G.S. I.GE.SPES ROMA Oggetto: Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989 L'articolo 116, comma 17 della legge n. 388 del 2000, prevede la facoltà, per gli enti pubblici previdenziali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di consentire, per i casi previsti dal precedente comma 151 lett. a), del medesimo articolo, il pagamento rateale sino a 60 mesi dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, ex articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989, sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti. La innovazione introdotta dalla citata disposizione, che conferisce l'esercizio del potere autorizzatorio agli organi di governo delle Amministrazioni interessate, ha indotto ad una riconsiderazione sulla valenza e conseguente graduazione dei "casi eccezionali" genericamente richiamati dal menzionato articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del In relazione a quanto sopra si è, pertanto, inteso, da un lato, ridefinire i casi eccezionali per i quali può essere concessa, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'autorizzazione alla rateizzazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi, e, dall'altro, delimitare quelli per i quali può essere concesso il prolungamento della rateizzazione sino a 60 mesi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'autorizzazione, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, può essere concessa allorquando il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile ad una della seguenti cause: a) calamità naturali; b) procedure concorsuali; (10 of 17) [26/01/ ]

11 c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. La predetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può, altresì, essere concessa: 1) in caso di trasmissione agli eredi dei debiti contributivi; 2) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali; 3) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo, (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti; 4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a lire 10 milioni, avuto riguardo Alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale. Relativamente a quanto previsto dal citato articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000, la rateizzazione sino a 60 mesi può essere concessa, con decreto dei Ministri competenti, allorquando il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia riconducibile ad una delle seguenti cause: a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l'ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme; b) fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, e sempreché l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia. Resta confermato, anche per i casi di rateizzazione dei contributi, premi ed accessori di legge sino a 60 mesi, quanto previsto, relativamente alla procedura istruttoria, con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 25 maggio Il Ministro C. Salvi Allegato 3 (domanda di rateazione fino a 24 mesi) (11 of 17) [26/01/ ]

12 , All ENPALS Sede Compartimentale/Sezione distaccata di Oggetto: Richiesta di pagamento del debito contributivo in forma rateale (fino a 24 mesi) Matricola Impresa: / Periodo: dal: al: Il sottoscritto Legale rappresentante dell Impresa con sede legale in Via n. chiede di estinguere in n. soluzioni mensili il DEBITO CONTRIBUTIVO relativo alle sottoelencate partite, per un totale complessivo di Euro. Periodo di Competenza Importo contributi denunciato Importo oneri accessori Importo versato in conto Data del versamento Importo residuo da rateizzare Mese Anno Euro: Euro Euro: Al riguardo precisa di avere provveduto: (12 of 17) [26/01/ ]

13 a versare l intero importo delle trattenute a carico dei lavoratori a titolo di contributi, pari a Euro:. a versare l intero importo delle ritenute operate a titolo di trattenute di pensione, pari a Euro: per n. lavoratori. a versare l importo di Euro pari a 1/ (1) del debito contributivo, comprensivo degli oneri accessori ricalcolati alla data della domanda. Con la presente si impegna ad effettuare, in via provvisoria, versamenti mensili di Euro, pari a 1/ (1) del predetto carico contributivo da rateizzare, a partire dal ed a mantenere aggiornati i versamenti dei contributi correnti. Il sottoscritto è a conoscenza che la correntezza dell impresa e i versamenti di cui sopra sono pregiudiziali all accoglimento dell istanza di rateazione e che, in difetto, la stessa non potrà essere concessa, e sarà posta in essere la riscossione mediante ruoli esattoriali per il debito così come dichiarato, con l aggravio degli oneri accessori. (1) indicare il numero delle rate Allegati: n. modelli 031/R n. modelli F24 o bollettini di c/c postale Allegato 4 (domanda di rateazione superiore a 24 mesi e fino a 60 mesi), All ENPALS Sede Compartimentale/Sezione distaccata di (13 of 17) [26/01/ ]

14 Oggetto: Richiesta di pagamento del debito contributivo in forma rateale (oltre 24 mesi e fino a 60 mesi) Matricola Impresa: / Periodo: dal: al: Il sottoscritto Legale rappresentante dell Impresa con sede legale in Via n. chiede di estinguere in n. soluzioni mensili il DEBITO CONTRIBUTIVO relativo alle sottoelencate partite, per un totale complessivo di Euro. Periodo di Competenza Importo contributi denunciato Oneri accessori Euro: Importo versato in conto Data del versamento Importo residuo da rateizzare Euro: Mese Anno Euro: Euro: Al riguardo precisa di avere provveduto: a versare l intero importo delle trattenute a carico dei lavoratori a titolo di contributi, pari a Euro:. a versare l intero importo delle ritenute operate a titolo di trattenute di pensione, pari a Euro: per n. lavoratori. a versare l importo di Euro pari a 1/24 del debito contributivo residuo, comprensivo degli oneri accessori ricalcolati alla data della domanda di rateazione. Precisa inoltre di essere a conoscenza che l autorizzazione alla rateizzazione in 36 o 60 mesi viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, al verificarsi di una delle cause elencate nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41/2000 del 9 aprile 2001, ovvero: (indicare la causa) (14 of 17) [26/01/ ]

15 Nelle more della decisione del predetto Dicastero, potrà essere concessa la rateazione provvisoria in 24 mesi. Con la presente si impegna ad effettuare, in via provvisoria, versamenti mensili di Euro, pari a 1/24 del predetto carico contributivo da rateizzare, a partire dal ed a mantenere aggiornati i versamenti dei contributi correnti. Il sottoscritto è a conoscenza che la correntezza dell impresa e i versamenti di cui sopra sono pregiudiziali all accoglimento dell istanza di rateazione e che, in difetto, la stessa non potrà essere concessa, e sarà posta in essere la riscossione mediante ruoli esattoriali per il debito così come dichiarato, con l aggravio degli oneri accessori. Allegati: n. modelli 031/R n. modelli F24 o bollettini di c/c postale Allegato 5 Rata di ammortamento mensile fino a 60 mesi al tasso del 9,25% da utilizzare per le rateazioni concesse dal Numero rate Coefficienti 1 1, , , , , , , , , (15 of 17) [26/01/ ]

16 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Numero rate Coefficienti 40 0, , , , , , , , , , , , , , , , (16 of 17) [26/01/ ]

17 56 0, , , , , (17 of 17) [26/01/ ]

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