CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)"

Transcript

1 CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. VERSIONE 01_09_2017 LSW

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali * * * * * a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86 d. Lloyd s ha recapito telefonico al n , all indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet e. I membri del Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n.i dell elenco dell Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2015*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2015: ** Tasso di cambio al : EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: Banca d Italia). L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). Pagina 1 di 3

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E previsto il tacito rinnovo od in alternativa il RINNOVO AUTOMATICO Pagina 8 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE DANNI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Pagina 3 delle Condizioni di Assicurazione ESTENSIONI Pagina 5-7 delle Condizioni di Assicurazione ESCLUSIONI Pagina 3-5 delle Condizioni di Assicurazione 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Pagina 8 - Punto 1 delle Condizioni di Assicurazione 5. Aggravamento e diminuzione del rischio CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina Punto 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione 6. Premi La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno stabilito nei termini di legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 8 Punto 2 delle Condizioni di Assicurazione 7. Rivalse Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. DIRITTO DI SURROGA Pagina 9 - Punto 8 delle Condizioni di Assicurazione 8. Diritto di recesso CESSAZIONE Pagina 9 - Punto 6 delle Condizioni di Assicurazione FACOLTA BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA - Pagina 10 - Punto 12 delle Condizioni di Assicurazione 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art CC. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pagina 10 - Punto 15 delle Condizioni di Assicurazione 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il trattamento fiscale applicabile al contratto è di libero stabilimento C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO Pagina 7-8 delle Condizioni di Assicurazione 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato all intermediario del Contraente per essere a tale fine assistiti. Pagina 2 di 3

4 Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. RECLAMI pag Punto 19 del testo di polizza 14. Arbitrato N/A * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Vittorio Scala Pagina 3 di 3

5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza di Responsabilità Civile dell Amministratore e del Dirigente (Individual Directors and Officers Liability) AVVERTENZA IMPORTANTE Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma CLAIMS MADE e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. DEFINIZIONI I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito: CLAIMS MADE RETROATTIVITA : L assicurazione è prestata nella forma claims made, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato. QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto. MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: i documenti allegati alla presente POLIZZA che riportano i dati dell ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto. CONTRAENTE: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA. ASSICURATO: la persona fisica, indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sia un Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della SOCIETA (o sia considerato tale in Paesi con diversa legislazione) anche con riferimento alle CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE. Oltre a quanto sopra, ma unicamente per i ATTI ILLECITI commessi - o presumibilmente commessi - durante il periodo nel quale l ASSICURATO prestava la sua in qualità di Amministratori, la copertura opera anche per RICHIESTE DI RISARCIMENTO formulate nei confronti: 1. degli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed aventi causa dell ASSICURATO deceduto, incapace o insolvente; 2. dei coniugi legali dell ASSICURATO, ma unicamente per quanto riguarda eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO contro tali coniugi in virtù: (I) del loro status di coniuge di un ASSICURATO ovvero (II) della detenzione da parte del coniuge stesso della proprietà o di un interesse qualificato nella proprietà contro la quale il ricorrente avanza le sue pretese di risarcimento per ATTO ILLECITO dell ASSICURATO nell esecuzione delle proprie funzioni di Amministratore. Ogni PERDITA subita da parte di tale coniuge per somme che questi sarà tenuto a pagare quale legalmente responsabile relativamente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sarà considerata PERDITA indennizzabile ai sensi della presente POLIZZA. ASSICURATORI: i soggetti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. RICHIESTA DI RISARCIMENTO: (i) qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, sia da persone che da organizzazioni, contro un ASSICURATO sia quale addebito di responsabilità, sia quale richiesta di danni patrimoniali; (ii) qualsiasi istanza scritta da parte di persona o organizzazione, esclusi gli altri amministratori e/o la SOCIETA, che Pagina 1 di 11

6 possa manifestare l intenzione di detta persona od organizzazione di ritenere responsabile un ASSICURATO delle conseguenze di un ATTO ILLECITO specifico; (iii) qualsiasi procedimento penale promosso contro un ASSICURATO; (iv) qualsiasi procedimento amministrativo (compresi i procedimenti promossi dalla Corte dei Conti) o indagine ufficiale; (v) qualsiasi procedura arbitrale. Per quanto concerne le CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE, RICHIESTA DI RISARCIMENTO significherà altresì i provvedimenti del Tribunale del Lavoro, l istanza per danni patrimoniali o non patrimoniali, la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro comunque intimata o notificata. SOCIETA : L ente economico o struttura organizzata, anche per scopi non imprenditoriali, assicurata dalla presente polizza ed indicata nel Modulo di Proposta presso la quale e/o le quali il CONTRAENTE e/o ASSICURATO opera. ATTO ILLECITO: ogni reale o presunto errore, dichiarazione inesatta, diffamazione scritta od orale, fatto, omissione, negligenza, inadempienza ai doveri, inadempienza a doveri fiduciari, millantata autorità, commesso, tentato o presunto da parte dell ASSICURATO mentre agisce nella sua qualità di Amministratore o in virtù della sua carica di ASSICURATO nella SOCIETA. Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO. POLIZZA il documento che prova l Assicurazione. CIRCOSTANZA: a) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti; d) un intimazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta o indiretta (anche se non motivata) espressa o implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a terzi. f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI. PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. PERDITA: ad eccezione di quanto previsto dalla sezione ESCLUSIONI, il pregiudizio economico, le somme da riconoscere ai terzi in conseguenza di una accertata e riconosciuta responsabilità dell ASSICURATO, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato o accordi transattivi stragiudiziali raggiunti previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE: le spese dei legali e dei professionisti (comprese le spese vive) ragionevolmente da sostenersi o sostenute nella difesa in ogni grado di giudizio alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, cauzioni per sequestro conservativo o simile, compresi i versamenti per la libertà su cauzione. La dicitura COSTI E SPESE non comprende né le spese generali né gli emolumenti connessi con le remunerazioni corrisposte a qualsiasi titolo all ASSICURATO. PERIODO DI RETROATTIVITA : il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO denunciate per la prima volta dall ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITA. Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non si intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione. MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel, durante il quale l ASSICURATO ha il diritto di notificare richieste di risarcimento per ATTI ILLECITI commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il PERIODO DI RETROATTIVITA (se concesso). PREMIO: si intende il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI. LIMITE DI INDENNIZZO: l ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso). A tale ammontare vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO,bensì parte dello stesso, e rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio. FRANCHIGIA O SCOPERTO: l ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rimane a carico dell ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini del presente contratto, soltanto le somme eccedenti tale ammontare. Pagina 2 di 11

7 INTERMEDIARIO: colui che, iscritto al Registro Unico degli intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi. ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti. CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE: ogni reale o asserito: (I) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato; (II) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente; (III) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente nonché eventuali discriminazioni nel lavoro dipendente; (IV) molestie sessuali o di altro tipo sul luogo di lavoro; (V) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell impiego o nell anzianità; (VI) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro; (VII) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;oppure (VIII) azioni compiute in ritorsione per denunce sporte, nonché per altre attività tutelate (IX) per legge; oppure (X) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente; oppure (XI) diffamazione; oppure (XII) procedimenti disciplinari in genere; oppure (XIII) valutazione negligente. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Previo il pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e nei termini, nei limiti e alle condizioni ed esclusioni di POLIZZA gli ASSICURATORI si obbligano a: 1) tenere indenne l ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell esercizio della sua Funzione e che sia conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un ATTO ILLECITO compreso in garanzia (incluse le CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE) avanzate contro l ASSICURATO. La presente sotto-sezione 1) non è operante nel caso in cui, e fino all importo per il quale la SOCIETA abbia già tenuto indenne l ASSICURATO ai termini della sotto-sezione 2) che segue; 2) anticipare nei casi di cui al punto1) COSTI, e SPESE, secondo i criteri di cui alla sezione CALCOLO DELLE SOMME PAGABILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI, da sostenersi o sostenuti dall ASSICURATO per la difesa contro le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da un ATTO ILLECITO compreso in garanzia. Si precisa inoltre che la POLIZZA di Responsabilità Civile degli Amministratori, e Dirigenti in riferimento alle clausole assicurative di cui sopra, opera anche per il caso di colpa grave dell ASSICURATO ESCLUSIONI La presente POLIZZA non sarà valida per: RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose e/o fraudolente compiute da un ASSICURATO e riferite ad illeciti profitti realizzati da parte sua nel caso che tali addebiti siano accertati e confermati da una sentenza o altra decisione definitiva o da ammissione dell ASSICURATO. RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA RICHIESTE DI RISARCIMENTO per la restituzione da parte di un ASSICURATO di emolumenti percepiti senza la preventiva approvazione dei competenti organi societari nel caso in cui il pagamento sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell ASSICURATO. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447); RICHIESTE DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZE già rientranti nelle coperture di una POLIZZA rinnovata, sostituita o superata dalla presente POLIZZA. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da Terzi, quando presuppongono un inadempienza nella esecuzione di servizi professionali effettuati per conto di detti terzi e per ogni attività di natura professionale svolta dalla Società che coinvolga qualsiasi terzo. Pagina 3 di 11

8 RICHIESTE DI RISARCIMENTO nella misura in cui il sinistro possa trovare un altra fonte assicurativa di indennizzo, diversa dalla presente Polizza fatte salve le disposizioni dell art del Codice Civile. RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della Contraente e di società controllate nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra l ASSICURATO e la SOCIETA dell onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei Premi stessi. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o attribuibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE e che l ASSICURATO e/o la SOCIETA conoscevano o, conosciuti, avrebbero ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a qualsiasi responsabilità solidale, fatta salva la quota parte di responsabilità personale imputabile all ASSICURATO. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a qualsiasi attività non qualificabile come esercizio delle funzioni e/o poteri attribuiti all ASSICURATO dalla legge e/o dallo statuto della SOCIETA o con delibere degli organi sociali della medesima. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da multe, contributi previdenziali, contributi a fondi pensioni, ammende, sanzioni amministrative e/o la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta direttamente all ASSICURATO RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite all esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA o dell ASSICURATO di servizi professionali. RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danni direttamente o indirettamente derivanti da o riconducibili a, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti. Gli ASSICURATORI non risponderanno delle perdite derivanti da Richieste di Risarcimento promosse da, o per conto di, o in favore di azionisti che direttamente o indirettamente detengono più del 25% delle quote di partecipazione della Compagnia contraente. Gli ASSICURATORI non risponderanno delle perdite da Richieste di Risarcimento derivanti o attribuibili da bancarotta o insolvenza o fallimento della società. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d uso. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a: (1) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di SOSTANZE INQUINANTI verso terreni, l aria o corso o specchio d acqua, comunque avvenute in modo intenzionale od accidentale; (2) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di SOSTANZE INQUINANTI. RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite all esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della SOCIETA degli altri amministratori e dirigenti e dell ASSICURATO di servizi professionali. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a PERDITA o danno causato direttamente o indirettamente o verificatosi in occasione di o conseguente a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca o nazionalizzazione o sequestro o distruzione o danno a beni da parte o per conto di governo, o autorità pubblica o locale. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a PERDITA ai beni aziendali riconducibile direttamente od indirettamente ad ATTI TERRORISTICI (incluse, senza limitazioni, le PERDITE e/o responsabilità contestualmente o successivamente causate da incendio e/o saccheggiamento e/o furto). RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da od attribuibili a Eventi naturali RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da un ATTO ILLECITO compiuto dall ASSICURATO che esercita attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto. Gli assicuratori non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta di risarcimento avanzata contro gli ASSICURATI, siano riconducibili, abbiano origine, si basino, siano attribuibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ad una o più delle ipotesi seguenti: Pagina 4 di 11

9 effettivo o preteso rifiuto del rinnovo, ovvero cancellazione di qualsiasi polizza assicurativa, riassicurativa, bond o indemnity inclusi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo) annualità, ammortamenti, fondi e contratti pensionistici, risk management e programmi di autoassicurazione, pools e attività simili (d ora in avanti collettivamente definiti contratto assicurativo ) effettivo o preteso rifiuto o mancato pagamento, o ritardata corresponsione dei benefici finanziari dovuti o che si suppone siano dovuti sulla base di qualsiasi contratto assicurativo effettiva o pretesa mancanza di buona fede o di gestione diligente di qualunque richiesta di risarcimento o obbligo derivante da o che rientri nelle previsioni di qualsiasi contratto assicurativo. Atti illeciti commessi, o che si sostiene siano stati commessi, e che siano connessi in qualsiasi maniera a consulenze o servizi simili forniti dalla Società relativamente a qualsiasi contratto assicurativo Inchieste, esami o altri procedimenti ufficiali ordinati o commissionati da qualunque organo ufficiale di regolamentazione e/o controllo in connessione con un presunto Atto illecito connesso a o che implichi la mancata osservanza di procedure o normative approvate da organi ufficiali relativamente a qualsiasi contratto assicurativo. Gli ASSICURATORI non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli ASSICURATI siano riconducibili, abbiano origine, si basino, siano attribuibili in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla responsabilità professionale inerente all attività bancaria e assicurativa incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo alla: Concessione di finanziamenti, fideiussioni o garanzie Gestione di conti correnti Attività di intermediazione immobiliare Attività di consulenza Infedeltà dei dipendenti Gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi. Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto). ESTENSIONI ALLA COPERTURA MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 1. Nel caso in cui non sia rinnovata la presente POLIZZA alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE previsto nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, viene concesso automaticamente nell ambito della presente copertura e senza sovrappremio un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO di 30 giorni, se l ASSICURATO non esercita il previsto diritto di usufruire di altri MAGGIOR PERIODI PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. 2. L ASSICURATO ha la facoltà di richiedere un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO di ulteriori 12 mesi successivi al PERIODO DI ASSICURAZIONE mediante pagamento di un premio. 3. Qualora allo scadere della POLIZZA gli ASSICURATORI rifiutino il rinnovo della copertura, alla SOCIETA e/o all ASSICURATO è data facoltà a richiedere un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO di 12 mesi successivi al PERIODO DI ASSICURAZIONE mediante pagamento di un premio 4. La facoltà di richiedere un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è subordinata alla richiesta scritta inoltrata non oltre 30 giorni prima dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo calcolato come segue: I. 1 anno: 100% del premio annuo della presente polizza II. 2 anno: 75% del premio annuo della presente polizza III. 3 anno: 50% del premio annuo della presente polizza L ASSICURATO/CONTRAENTE, come richiesto dagli ASSICURATORI, dovrà fornire aggiornamenti sullo stato dell azienda/e. 5. L accettazione da parte della SOCIETA e/o dell ASSICURATO di un offerta di emissione di una nuova POLIZZA degli ASSICURATORI o di altri ASSICURATORI solleverà gli attuali ASSICURATORI dal loro eventuale obbligo a prestare la copertura nell ambito della presente POLIZZA durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. 6. Un offerta degli ASSICURATORI di termini, condizioni e LIMITI DI INDENNIZZO e/o PREMIO di rinnovo diversi da quelli della POLIZZA in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto a offrire condizioni di rinnovo. 7. La facoltà di richiedere il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO come indicato sopra non potrà essere esercitata in relazione alle Fusioni e Acquisizioni descritte al punto 7 della sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. 8. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni Pagina 5 di 11

10 fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno. TERRITORIO Fermi restando tutti i termini e le condizioni della presente POLIZZA, la copertura sarà estesa a tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate ovunque nel mondo contro l ASSICURATO per ATTI ILLECITI da lui ovunque commessi, ad eccezione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate presso Corti di Giustizia degli Stati Uniti d America ed i suoi territori, oppure del Canada. Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e solo se il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO, attinenti società/enti indicate nell elenco allegato al QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA da parte dei legali rappresentanti delle stesse società/enti, di soci, TERZI e/o creditori sociali, causate, connesse o conseguenti a qualsiasi ATTO ILLECITO commesso dall ASSICURATO Nell espletamento dell incarico di membro dell Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute, La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo. Dall'estensione restano escluse: i) le società/enti che siano state oggetto di procedura liquidativa, di procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d , n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l amministrazione straordinaria, l amministrazione straordinaria speciale, l amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ecc. prima della data di effetto della presente POLIZZA. Salvo per: - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, o procedure regolamentate dalla Legge Fallimentare (R.d , n. 267 e successive modifiche e integrazioni) quali le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l amministrazione straordinaria, l amministrazione straordinaria speciale, l amministrazione controllata), i piani di ristrutturazione ex all art. 67, co. 3, lett. d) L.F.; - incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria; ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con un capitale sociale (o fondo di dotazione per le associazioni riconosciute - d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i. - e fondazioni riconosciute - art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.-) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art c.c. per SpA, 2482 bis c.c. per Srl), incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito dall art 2447 c.c., per le SpA e dall art ter c.c. per le Srl), oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i., L luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) del fondo di dotazione di costituzione. iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'assicurato, da Società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca. S intendono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti, fermo quanto previsto e normato nel precedente paragrafo i). S intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ concesso e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i). ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall ASSICURATO nella sua attività di Membro di Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento come normato in conformità alla Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 e s.m.i. Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ESTENSIONE CODICE PRIVACY La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all ASSICURATO. Pagina 6 di 11

11 ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08 La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all ASSICURATO. La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in SCHEDA DI COPERTURA con uno scoperto pari al 10% con il minimo di 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato. CALCOLO DELLE SOMME PAGABILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI A Ferme restando le disposizioni di cui alla successiva sotto-sezione D, gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza alla FRANCHIGIA O SCOPERTO applicabile (che è applicabile per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.Tale somma così indicata rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l importo massimo per il quale gli ASSICURATORI potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l eventuale MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. B Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA. C I COSTI E SPESE sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Nessun COSTO E SPESA, pagabile a termine del punto 3 della sezione OGGETTTO DI ASSICURAZIONE sarà sostenuto senza il preventivo consenso degli assicuratori. Non potranno essere anticipati COSTI E SPESE in procedimenti penali aventi come oggetto imputazioni a carattere doloso; gli ASSICURATORI potranno rimborsare i COSTI E SPESE sostenuti a questo titolo all esisto del procedimento, purchè sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento passato in giudicato, e purchè sussista l interesse degli ASSICURATORI alla difesa (sezione DEFINIZIONI COSTI E SPESE. D Gli ASSICURATORI pagheranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, se le PERDITE pagabili ai termini del punto 1 della sezione OGGETTO DELL ASSICURAZIONE e di una o più altre garanzie accadano contemporaneamente, gli ASSICURATORI pagheranno per prima la PERDITA di cui al punto 1 della sezione OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO L ASSICURATO, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo, dovrà dare agli ASSICURATORI, tramite l INTERMEDIARIO, all indirizzo indicato in POLIZZA, comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni, di qualsiasi CIRCOSTANZA o di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO relativa a: (1) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata contro un ASSICURATO per la quale la copertura della presente POLIZZA possa essere prevista; (2) l intento manifestato da parte di chicchessia di ritenere responsabile un ASSICURATO per un ATTO ILLECITO per il quale la copertura della presente POLIZZA possa essere prevista; (3) ogni CIRCOSTANZA di cui l ASSICURATO o la SOCIETA vengano a conoscenza che possa in seguito dar luogo a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro un ASSICURATO e per la quale la copertura della presente POLIZZA possa essere prevista. La comunicazione di cui ai punti (2) o (3) sopra indicati comporterà l attribuzione dell eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO al PERIODO DI ASSICURAZIONE previsto nella presente POLIZZA. Nel caso in cui la data di cessazione della POLIZZA cada in un giorno non feriale, la comunicazione scritta di un eventuale RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno feriale immediatamente successivo alla data di cessazione sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Ogni lettera, atto di citazione, mandato di comparizione e provvedimento devono essere trasmessi agli ASSICURATORI non appena ricevuti. L ASSICURATO e la SOCIETA dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie e pertinenti, la collaborazione e l assistenza che gli ASSICURATORI possano ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Gli ASSICURATORI non concluderanno transazioni per tacitare una Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto degli ASSICURATI. Qualora l ASSICURATO rifiuti di prestare il proprio consenso ad una proposta di transazione sostenuta dagli ASSICURATORI e scelgano invece di iniziare o proseguire un procedimento giudiziario relativo alla Richiesta di Risarcimento in questione, la responsabilità degli ASSICURATORI in relazione a tale Richiesta di Risarcimento sarà limitata a quell importo con cui il versamento la transazione avrebbe potuto concludersi, ivi compresi costi e spese sostenuti con Pagina 7 di 11

12 il consenso degli ASSICURATORI fino alla data del rifiuto di cui sopra e comunque sempre nei limiti dei Massimali indicati nella Copertura, oltre a Costi e Spese. Qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo successivamente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte dell ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite ai termini e condizioni della presente POLIZZA anche qualora le citazioni, azioni o procedimenti giudiziari abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE. RINNOVO AUTOMATICO La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. La presente operatività è condizionata al ricevimento del relativo modulo che attesti: Nessuna variazione anagrafica del rischio; a) Conferma del massimale in corso; b) Chiusura degli ultimi due esercizi in utile; c) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri. d) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati; Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l operatività della presente clausola. CONTINUOUS COVER A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che: a) dal momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa dalla Rappresentanza Generale per l Italia dei Lloyd s per il tramite di UIA Srl; b) l inadempimento dell obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo. c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza. In relazione alla richiesta di risarcimento contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo 1.000,00. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni e le informazioni fornite nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (nonché gli eventuali altri materiali allegati che gli ASSICURATORI custodiranno e che saranno considerati come allegati alla presente POLIZZA) costituiscono la base della POLIZZA e sono da considerare quale parte integrante di essa. Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA. Il CONTRAENTE e/o ASSICURATO è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo concernente la presente POLIZZA. 2. PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Se l ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.). Se il premio non è pagato all ufficio del Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio. 3. MODIFICHE/CESSIONE DEL CONTRATTO Le eventuali modifiche o cessioni di diritti di cui alla presente POLIZZA saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dal CONTRAENTE e/o ASSICURATO ed accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice Pagina 8 di 11

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DELLE SOCIETA (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONSIGLIERI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONSIGLIERI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONSIGLIERI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELL AMMINISTRATORI E DEL DIRIGENTE (INDIVIDUAL DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di

Dettagli

Differenze polizze 2010/2014

Differenze polizze 2010/2014 La Vallée Consulenze Assicurative Reg. Saraillon,27/a - 11100 Aosta tel. 0165/1852604 fax. 0165/548486 cell. 349/2997120 e-mail : brokerangeli@me.com Differenze polizze 2010/2014 Corte dei Conti - Danni

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ALLA C. A. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ALLA C.A. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI TRAPANI DOTT. AVV. UMBERTO COPPOLA ALLA C.A. CONSIGLIERI DELL ORDINE AVVOCATI

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CASSA FORENSE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015 Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case

Dettagli

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DUAL Professionisti OCC PROPOSTA DI ASSICURAZIONE Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento Si precisa che i termini riportati in lettere

Dettagli

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. * * * * *

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. * * * * * NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO POLIZZA CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI. COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE AD ADESIONE DELLA RESPONSABILITA`

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli

Edizione INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata Avvocato Commercialista Tributarista INFORMAZIONI SULL ATTIVITA

Edizione INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata Avvocato Commercialista Tributarista INFORMAZIONI SULL ATTIVITA P.I. LINE - "Area Giuridica" - tailor made DUAL Professionisti Edizione 10.2011 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Commercialisti, Tributaristi, Avvocati Consulenti

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: Fax:

MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a:   Fax: MODULO DI PROPOSTA da trasmettere a: e-mail: convenzione.avvocati@brokeritaly.com Fax: +39 0658157933 NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE

Dettagli

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie

Modulo assicurativo. Dettaglio delle materie Modulo assicurativo Tabella A Dettaglio delle materie 1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall Istituto 1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: TRIBUTARISTI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: TRIBUTARISTI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: TRIBUTARISTI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni

Dettagli

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous DUAL Mix Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE AMMINISTRATIVO)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE AMMINISTRATIVO) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE AMMINISTRATIVO) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b)

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI (PROFESSIONAL LIABILITY / ADMINISTRATIVE) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA DELIBERA DEL 30.06.2008 (su carta intestata della Banca o Istituto Assicuratore) Premesso: 1) che la Società /

Dettagli

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA DUAL Professionisti Mediatori Creditizi Edizione 03 2013 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria La seguente Proposta

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INGEGNERI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INGEGNERI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INGEGNERI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AVVOCATI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE

Dettagli

Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari

Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari Modulo di proposta Avviso importante Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: CONSULENTI DEL LAVORO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

Assicurazione professionale ingegneri: copertura, sanzioni e consigli

Assicurazione professionale ingegneri: copertura, sanzioni e consigli Assicurazione professionale ingegneri: copertura, sanzioni e consigli Coperture del danno, sanzioni, costi, indicazioni pratiche: la nostra panoramica sulla scelta dell'assicurazione professionale per

Dettagli

AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO. Contatti e informazioni:

AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO. Contatti e informazioni: AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO E AVVOCATI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE OPERATIVO Contatti e informazioni: e-mail: magistrati.italia@marsh.com Customer Care: 02.48538880 Per preventivi/acquisti: www.marsh-professionisti.it/avvocatidp

Dettagli

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 P.I. LINE - area standard

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti

NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici (PERSONALE TECNICO) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni

Dettagli

DUAL Business Protection NON Profit

DUAL Business Protection NON Profit Milano, giugno 2016 E la polizza di RC Patrimoniale dedicata alle società senza scopo di lucro (Fondazioni Non profit, Associazioni di volontariato, ONLUS, Associazioni di promozione sociale, Cooperative

Dettagli

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE Copertura assicurativa ai sensi dell art. 112 comma 4-bis del D.Lgs 163/2006 e dell art.

Dettagli

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ

Dettagli

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di Ingegneria derivante dagli incarichi di progettazione ex LEGGE

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AGENTI IMMOBILIARI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AGENTI IMMOBILIARI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AGENTI IMMOBILIARI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

Dettagli

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto Le garanzie assicurative nella cessione del quinto 1 Introduzione Apprenderemo: La nozione di assicurazione e gli elementi del contratto di assicurazione Le caratteristiche della polizza temporanea caso

Dettagli

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016)

ACCORDO ESCLUSIVO. R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016. (pubblicato in G.U. n /10/2016) ACCORDO ESCLUSIVO R.C. PROFESSIONALE e INFORTUNI ai sensi del D.M. 22/09/2016 (pubblicato in G.U. n. 238 11/10/2016) Perché stipulare questa polizza? Per il costo competitivo, considerata la completezza

Dettagli

Responsabilità civile Dipendenti pubblici

Responsabilità civile Dipendenti pubblici Responsabilità civile Dipendenti pubblici Modulo di proposta - Copertura Individuale La quotazione e subordinata all esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI AGROTECNICI PERITI AGRARI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI AGROTECNICI PERITI AGRARI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI AGROTECNICI PERITI AGRARI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione;

Dettagli

PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA SALUTE CASH

PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA SALUTE CASH PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia 100% Proposta polizza n.

Dettagli

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE degli Amministratori e dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione (COLPA GRAVE)

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE degli Amministratori e dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione (COLPA GRAVE) CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE degli Amministratori e dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione (COLPA GRAVE) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b)

Dettagli

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Prodotto MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Il Medico Amministratore e dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica è il prodotto per i medici dipendenti pubblici che consente

Dettagli

DUAL Organismi di Conciliazione Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione

DUAL Organismi di Conciliazione Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione DUAL Organismi di Conciliazione Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale degli Organismi di Conciliazione La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AMMINISTRATORI DI CONDOMINI ED IMMOBILI

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AMMINISTRATORI DI CONDOMINI ED IMMOBILI CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AMMINISTRATORI DI CONDOMINI ED IMMOBILI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: GEOMETRI di MODENA

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: GEOMETRI di MODENA CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: GEOMETRI di MODENA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: Società di EDP

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: Società di EDP CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: Società di EDP IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta

Dettagli

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE

SCHEDA DI SINTESI E TARIFFA POLIZZA RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE ASSICURATORE AIG Europe Ltd BROKER Garanzie Forma della garanzia MARSH SPA 1. RC PROFESSIONALE 2. RCT CONDUZIONE UFFICIO 3. RCO Claims Made Sinistro cautelativo Possibilità di Denuncia delle circostanze

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA. Commercialista / Esperto Contabile Avvocato Consulente del lavoro

MODULO DI PROPOSTA. Commercialista / Esperto Contabile Avvocato Consulente del lavoro MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE in regime di Claims Made il che significa che L'assicurazione vale per

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSISTENZA FISCALE: COMMERCIALISTI-ESPERTI CONTABILI-CONSULENTI DEL LAVORO-SOCIETA DI EDP

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSISTENZA FISCALE: COMMERCIALISTI-ESPERTI CONTABILI-CONSULENTI DEL LAVORO-SOCIETA DI EDP CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSISTENZA FISCALE: COMMERCIALISTI-ESPERTI CONTABILI-CONSULENTI DEL LAVORO-SOCIETA DI EDP IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa;

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016 C I T T A D I B AG H E R I A Provincia di Palermo --------ooooo------- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa

CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 1 Destinatari del corso I soggetti che, ai sensi del Regolamento Isvap n.5/2006, devono

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008 Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall esercizio

Dettagli

Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile

Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile Diligenza degli amministratori e assicurazione della responsabilità civile Michele Siri Professore di diritto commerciale e di diritto delle assicurazioni Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova

Dettagli

NOTIFICA DI SINISTRO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Assicurazione per la Responsabilità Civile dei Notai Copertura AIG POLIZZA N.

NOTIFICA DI SINISTRO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Assicurazione per la Responsabilità Civile dei Notai Copertura AIG POLIZZA N. NOTIFICA DI SINISTRO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Assicurazione per la Responsabilità Civile dei Notai Copertura AIG POLIZZA N. IFL0008349 Nel caso in cui sia pervenuta al notaio contestazione scritta

Dettagli

Directors & Officers Liability. 25 febbraio Paolo Tagliabue FINPRO FINANCIAL & PROFESSIONAL RISKS

Directors & Officers Liability. 25 febbraio Paolo Tagliabue FINPRO FINANCIAL & PROFESSIONAL RISKS Directors & Officers Liability 25 febbraio 2016 Paolo Tagliabue paolo.tagliabue@marsh.com FINPRO FINANCIAL & PROFESSIONAL RISKS Scenario SITUAZIONE DI MERCATO 96 mila chiusure aziendali nel corso del 2015

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

Comune di MIGLIANICO (CH)

Comune di MIGLIANICO (CH) Comune di MIGLIANICO (CH) www.miglianico.gov.it Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato

Dettagli

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ

Dettagli

COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi

COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) Approvato con deliberazione

Dettagli

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI

Dettagli

RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma

RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma RC Professionale Avvocati Ordine degli Avvocati di Roma chi, come e cosa copriamo CHARTIS Europe S.A. si obbliga a tenere indenne l avvocato o lo studio associato di avvocati iscritti al relativo albo,

Dettagli

polizze emesse da da inviare a mezzo fax allo Per informazioni tel Assicurato Indirizzo Cap Città Prov

polizze emesse da da inviare a mezzo fax allo Per informazioni tel Assicurato Indirizzo Cap Città Prov MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI SENZA INTERVENTI CHIRURGICI SENZA ATTIVITA INVASIVA Legge Nr. 24 dell 8 marzo 2017 da inviare a mezzo fax allo 02.87.18.10.98 Per informazioni tel. 02.87.19.80.99. Dati del

Dettagli

Vademecum Convenzione copertura assicurativa per Responsabilità civile patrimoniale

Vademecum Convenzione copertura assicurativa per Responsabilità civile patrimoniale Vademecum Convenzione copertura assicurativa per Responsabilità civile patrimoniale Caratteristiche tecniche della convenzione per gli iscritti FP CGIL Compagnia assicurativa: Lloyd s of London. La Polizza

Dettagli

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/01/2017

Dettagli

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 s.m.i) E/O SINGOLO COMPONENTE DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO DELLE POLIZZE CONVENZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE ATTIVATE DA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE S

PROSPETTO INFORMATIVO DELLE POLIZZE CONVENZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE ATTIVATE DA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE S PROSPETTO INFORMATIVO DELLE POLIZZE CONVENZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE ATTIVATE DA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE S. ANNA A FAVORE DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

DOCUMENTO INFORMATIVO DELL OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE Trasformazione della polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili Investimento Diversificato tariffa V11 nella polizza assicurativa sulla vita con partecipazione agli utili "InvestiSmart"

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: PERITI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: PERITI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: PERITI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE

Dettagli

7 Allegato D alla Delib.G.R. n. 49/53 del

7 Allegato D alla Delib.G.R. n. 49/53 del SCHEMA TIPO DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO DELL AZIENDA REGIONALE DELL EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA (AREUS) PREMESSO CHE Il Direttore generale

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE- PSICOLOGI E DOTTORI IN SCIENZE PSICOLOGICHE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario;

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DEL R.U.I.

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DEL R.U.I. CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DEL R.U.I.) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa;

Dettagli

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO COMUNE DI SILVI (Provincia di Teramo) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2017 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA

Dettagli

D E C R E T A: Roma, lì 23 novembre 2005 IL MINISTRO F.to ALEMANNO

D E C R E T A: Roma, lì 23 novembre 2005 IL MINISTRO F.to ALEMANNO Prot. n. 103.194 VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per la garanzia dei redditi dalle calamità e dalle avversità atmosferiche;

Dettagli

GUIDA ALLA D&O (Directors & Officers) La RC degli organi direttivi

GUIDA ALLA D&O (Directors & Officers) La RC degli organi direttivi GUIDA ALLA D&O (Directors & Officers) La RC degli organi direttivi File : RELAZIONE D&O Pag. 1 a 5 IL RISCHIO PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI L opinione pubblica e gli azionisti negli ultimi anni hanno

Dettagli

POLIZZA OBBLIGATORIA R.C. PROFESSIONALE AVVOCATI NUOVE REGOLE DECRETO n. 238 DELL 11 Ottobre 2016 entrata in vigore 11 Ottobre 2017

POLIZZA OBBLIGATORIA R.C. PROFESSIONALE AVVOCATI NUOVE REGOLE DECRETO n. 238 DELL 11 Ottobre 2016 entrata in vigore 11 Ottobre 2017 POLIZZA OBBLIGATORIA R.C. PROFESSIONALE AVVOCATI NUOVE REGOLE DECRETO n. 238 DELL 11 Ottobre 2016 entrata in vigore 11 Ottobre 2017 POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: la polizza

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO I

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO I INDICE SOMMARIO Prefazione all undicesima edizione........................ Abbreviazioni.................................... V VII INTRODUZIONE CAPITOLO I A. L ASSICURAZIONE COME OPERAZIONE ECONOMICA...............

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) Approvato

Dettagli

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE E DEL R.U.I.

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE E DEL R.U.I. CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INTERMEDIARI ISCRITTI ALLA SEZIONE E DEL R.U.I. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c)

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Convenzione Generali Italia S.p.A. - Cassa Forense Condizioni adeguate al decreto ministeriale del 22.09.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180)

PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180) PI QUESTIONARIO ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2010 N. 180) Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale vengono coperte

Dettagli

IFL "!# SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE DELL ECCESSO

IFL !# SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE DELL ECCESSO POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 15.000,00 A EURO 5.000,00 IFL0006100 SOCIETÀ: CONTRAENTE/ASSICURATO

Dettagli