Atto di ricorso immediato al Giudice di Pace

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1 Quesito n. 15 Atto di ricorso immediato al Giudice di Pace Tizio e Mevio sono due cugini che litigano continuamente per delle questioni ereditarie che li vedono in contrapposizione. Un giorno, Mevio, dopo l ennesimo battibecco telefonico, si reca a casa di Tizio deciso a chiedergli un chiarimento faccia a faccia. Quando, però, Mevio citofona al cugino per dirgli di scendere a parlare con lui, si trova dinanzi al rifiuto di Tizio, che gli dice di non voler avere nessun confronto con lui. A questo punto Mevio perde le staffe e si avventa contro l automobile di Tizio sferrando pugni e calci che causano dei danni alla carrozzeria piuttosto ingenti. Tizio, tuttavia, resta in casa senza cedere alla provocazione e, dopo aver puntualmente documentato i danni riportati dall autovettura, si reca da un legale per conoscere quali strade percorrere per perseguire Mevio in sede penale. Il legale, al fine di accelerare i tempi, consiglia all uomo di proporre un ricorso immediato al Giudice di Pace. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l atto suindicato. Istituti rilevanti L istituto del ricorso immediato della persona offesa al Giudice di Pace, che viene in rilievo nel caso di specie, è regolato dagli articoli da 21 a 28, e dagli artt. 30 e 38 del D.Lgs. 274/2000. L art. 17, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge delega prevedeva la possibilità della citazione diretta solo per «taluni reati»; il legislatore delegato ha invece esteso l applicabilità del nuovo istituto a tutti i reati, purché procedibili a querela, suscitando dei dubbi in ordine ad un possibile eccesso di delega. L istituto del ricorso immediato, che rappresenta una delle innovazioni più significative del procedimento innanzi al giudice di pace, è caratterizzato da una fattispecie complessa in cui il ricorso della persona offesa funge da innesco ad un iter processuale che, dopo aver coinvolto il pubblico ministero, che rimane titolare dell azione penale secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 112 Cost.), si conclude con un provvedimento del giudice che funge da filtro a iniziative pretestuose o strumentali.

2 108 Quesito n. 15 Il ricorso, che produce gli stessi effetti della querela ai fini della procedibilità dell azione penale, deve contenere, a norma dell art. 21 del D.Lgs. 274/2000, alcuni elementi essenziali. In primo luogo è necessaria l indicazione del giudice di pace competente, che è quello del luogo dove il reato è stato consumato (secondo quanto previsto dall art. 5), e delle generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell ente, con l indicazione del legale rappresentante. Sono, poi, necessarie l indicazione del difensore e la relativa nomina, nonché l indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l identità (artt. 27, comma 4, e 28). Altri elementi necessari per la validità del ricorso immediato sono le generalità della persona citata a giudizio e la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l indicazione degli articoli di legge che si assumono violati e dei documenti di cui si chiede l acquisizione, nonché l indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta e delle circostanze su cui deve vertere l esame dei testimoni e dei consulenti tecnici. L ultima formalità da rispettare consiste, invece, nella richiesta di fissazione dell udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dalla persona offesa (possono essere anche più di una), o dal suo legale rappresentante quando si tratta di un ente giuridico, e dal difensore che ne autentica la sottoscrizione. La legittimazione alla presentazione del ricorso non si estende al danneggiato dal reato, ragion per cui in caso di morte dell offeso dal reato viene meno la possibilità di esercitare il diritto. Nel caso in cui siano persone offese i minori degli anni quattordici, gli interdetti per infermità di mente, i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati (artt. 120 e 121 c.p.), il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore, ovvero dal curatore speciale. Per consentire al pubblico ministero di formulare le sue richieste, il ricorso deve essere innanzitutto comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace competente, secondo quanto previsto dall art. 153 c.p.p., mediante consegna di copia dell atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull originale e sulla copia dell atto le generalità di chi ha eseguito la consegna (che può essere anche persona diversa dall offeso dal reato), e la data in cui questa è avvenuta. Se per gli stessi fatti la persona offesa ha già presentato querela, unitamente alla copia del ricorso, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero anche una copia della querela (art. 22, comma 2). Successivamente, e nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, il ricorso è presentato, a cura del ricorrente e con la prova dell avvenuta comunicazione al pubblico ministero, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio (quello del luogo di consumazione del reato ai sensi

3 Atto di ricorso immediato al Giudice di Pace dell art. 5, comma 1). Il tenore letterale della norma porta ad escludere che il termine di tre mesi possa ritenersi rispettato con la consegna della copia presso l ufficio del pubblico ministero (art. 22, comma 1). La presentazione del ricorso produce l effetto di paralizzare, limitatamente a quella stessa vicenda, ogni altra attività processuale alternativa, nel senso che il legislatore, con l art. 22, comma 4 («in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni»), ha inteso evitare, rispetto al ricorso immediato della persona offesa, ogni possibile interferenza o sovrapposizione da parte del pubblico ministero, ad esempio, con una richiesta di archiviazione, o con una citazione a giudizio. Naturalmente, se il procedimento avviato con il ricorso si interrompe (ad esempio, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato), viene meno anche la inapplicabilità delle disposizioni incompatibili. E proprio per evitare la duplicazione di procedimenti e la dispersione di risorse investigative e processuali, se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, ha l obbligo, peraltro privo di sanzione, di farne menzione nel ricorso, allegandone copia, ed ha anche l obbligo, anch esso non sanzionato, di depositare un altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. In un momento successivo, e a cura del giudice di pace, potrà poi essere disposta l acquisizione dell originale della querela (art. 22, commi 2 e 3). La procedura del ricorso immediato di regola sarà scelta dall offeso per ottenere, in tempi più rapidi, la condanna e il ristoro dei danni subiti. La pretesa risarcitoria rappresenta quindi un elemento importante del ricorso che va immediatamente portato alla conoscenza del giudice per consentirgli un più efficace esercizio della funzione conciliativa. Si è ritenuto pertanto di prevedere nell art. 23 del D.Lgs. 274/2000 che, nel caso di ricorso immediato al giudice, la costituzione di parte civile della persona offesa deve avvenire a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione del ricorso (gli effetti della costituzione di parte civile inizieranno comunque a decorrere solo dopo la sua notifica, secondo quanto previsto dall art. 78, comma 2, c.p.p.). Per semplificare ulteriormente la procedura, è stato anche previsto che la richiesta di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, se adeguatamente motivata, è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile. Questo tipo di costituzione, in quanto inglobata nel ricorso, non necessita di un autonomo atto di notifica, in quanto il ricorso deve essere notificato insieme al decreto di convocazione emesso dal giudice (art. 27, comma 4). Tutto questo, naturalmente, non vale per la persona danneggiata dal reato che non sia anche persona offesa che, non essendo legittimata a proporre il ricorso immediato al giudice, si potrà costituire parte civile secondo le regole generali, fino al momento della costituzione delle parti (art. 78 c.p.p.). Secondo l art. 24 il ricorso è inammissibile se è presentato al giudice oltre il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato o se risulta presentato fuori dei casi previsti (ricorso avanzato da chi non riveste la qualità di 109

4 110 Quesito n. 15 persona offesa, o proposto fuori dai casi di procedibilità a querela, o per reati non di competenza del giudice di pace). Il ricorso è, inoltre, inammissibile se non contiene i requisiti indicati nell articolo 21, comma 2 (ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo), se è insufficiente la descrizione del fatto o l indicazione delle fonti di prova od, infine, se manca la prova dell avvenuta comunicazione al pubblico ministero. Il ricorso non è inammissibile, ma improcedibile se viene presentato per fatti per i quali è gia intervenuto un provvedimento di archiviazione, e non è stata autorizzata la riapertura delle indagini. Se però è stata presentata solo la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, a seguito della presentazione del ricorso, il giudice deve astenersi dal provvedere sulla richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell art. 22. Il pubblico ministero, entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, deve presentare al giudice di pace le sue richieste. In alternativa, il pubblico ministero può sia esprimere parere contrario alla citazione che formulare l imputazione. Esprimerà parere contrario alla citazione se ritiene il ricorso inammissibile secondo quanto previsto dall art. 24, se lo ritiene manifestamente infondato, oppure se ritiene che lo stesso sia stato presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 274/2000. Se invece non esprime parere contrario, il pubblico ministero deve formulare l imputazione, confermando o modificando l addebito contenuto nel ricorso, esercitando in tal modo l azione penale. Nel formulare l imputazione, di regola, si limiterà a far proprio quanto ipotizzato dall offeso dal reato, così assumendo formalmente l iniziativa penale ma, di fatto, rimandando alla descrizione della vicenda contenuta nel ricorso. Potrà certamente qualificare diversamente il fatto indicando altre norme e, se necessario, potrà anche modificare l addebito, in attuazione del principio di delega sulla previsione di «strumenti idonei a una puntuale formulazione della imputazione» (art. 17, comma 1, lettera e), della legge delega). Di sicuro, però, le modifiche dell imputazione non potranno arrivare al punto di snaturare il contenuto dell originaria accusa formulata dall offeso del reato, che è poi l unico soggetto legittimato a delimitare la vicenda che intende sottoporre al giudice. Decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso al pubblico ministero, per quella celerità che deve caratterizzare il rito innanzi al giudice onorario, anche in assenza delle richieste del pubblico ministero, il giudice dovrà provvedere in uno dei modi seguenti (art. 26). Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l ulteriore corso del procedimento, il cui esito potrà essere l archiviazione (art. 17), o la citazione a giudizio (art. 20), evidentemente dopo una fase investigativa.

5 Atto di ricorso immediato al Giudice di Pace Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. Mentre, però, nell ipotesi di cui al punto precedente, il giudice si limiterà a trasmettere con una semplice missiva gli atti al procuratore della Repubblica cui competono le ulteriori valutazioni, in questa seconda ipotesi, il giudice provvede con un ordinanza che deve essere motivata ai sensi dell art. 125, c.p.p. La decisione sulla competenza produrrà gli stessi effetti di cui al comma 2 dell art. 22, c.p.p. (l ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto). Se il giudice riconosce la propria incompetenza per territorio, la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, se vorrà, potrà reiterare il ricorso davanti al giudice competente, ma dovrà farlo entro venti giorni, altrimenti il suo ricorso verrà dichiarato inammissibile. Naturalmente, anche in caso di riproposizione del ricorso innanzi ad un diverso giudice, dovrà preventivamente darsi comunicazione del ricorso al pubblico ministero del luogo. Ricevuta l imputazione dal pubblico ministero, il giudice di pace con decreto convoca le parti in udienza entro venti giorni dal deposito del ricorso (art. 27); tra il giorno del deposito e l udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Si tratta di termini rivolti al giudice, così detti acceleratori, fissati nella prospettiva di immediata celebrazione dell udienza conseguente al ricorso della persona offesa. Il decreto di convocazione in udienza contiene l indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell ora della comparizione e le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l invito a comparire e l avvertimento che non comparendo sarà giudicata in contumacia. Il medesimo decreto, inoltre, deve fare presente alla persona citata che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita dal difensore di ufficio nominato nello stesso atto. Nell atto di convocazione, infine, sono contenuti la trascrizione dell imputazione formulata dal pubblico ministero e la data e la sottoscrizione del giudice e dell ausiliario che l assiste. Il decreto di convocazione delle parti, unitamente agli atti indicati nell art. 160 del codice penale, interrompe la prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace (art. 61). Il decreto, che segna il momento in cui si assume la qualità di imputato (art. 3), deve essere notificato, unitamente al ricorso, almeno venti giorni prima dell udienza: al pubblico ministero, alla persona citata a giudizio, al suo difensore. La convocazione è nulla (art. 27, comma 5) se è incerta l identificazione dell imputato ovvero se manca o è insufficiente l indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d), dell art

6 112 Quesito n. 15 Redazione dell Atto ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI Il sottoscritto Tizio, residente in..alla via., difeso di fiducia dall Avv.. del Foro di.., espone quanto segue. In via preliminare, si fa presente che lo scrivente ha un rapporto molto teso con il proprio cugino Mevio, a causa di alcuni problemi legati alla spartizione di una eredità. Il giorno.., alle ore, però, il Mevio, dopo un acceso colloquio telefonico, si recava nei pressi dell abitazione del sottoscritto e, tramite il citofono, gli chiedeva con tono minaccioso di scendere in strada per parlare da vicino. L odierno esponente, intimorito dalla situazione di acuta tensione che si era venuta a creare, rifiutava il confronto diretto, ritenendo che lo stesso si sarebbe potuto tramutare in uno scontro fisico e ritenendo, inoltre, di non avere nulla altro da aggiungere a quanto era già stato detto per telefono. Dinanzi a questo rifiuto, il Mevio si è scagliato verso l autovettura.., targata., di proprietà del sottoscritto, iniziando a colpirla ripetutamente con calci e pugni che hanno cagionato i danni puntualmente documentati tramite fotografie e fattura emessa dal meccanico che ha provveduto alla riparazione. Per quanto appena esposto si ritiene che la condotta di Mevio abbia violato l art.635, comma 1, c.p. e, pertanto, ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 274/2000, si chiede che questo Giudice di Pace voglia fissare a suo carico udienza dibattimentale per procedere all accertamento dei fatti. Si allegano: fotografie dei danni riportati dall autovettura; fattura emessa dalla carrozzeria per la riparazione dei danni causati dal Mevio atto di notifica di copia della presente alla segreteria del P.M. competente. Firma del ricorrente Per autentica Firma del difensore Riferimenti normativi e giurisprudenziali (V. amplius SIMONE, Codice di Procedura Penale Commentato - C4, ed. 2008) D.Lgs. 274/2000: artt. 21, 22 e 24.

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