C I T T A DI C O N E G L I A N O Provincia di Treviso Area Segreteria Generale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "C I T T A DI C O N E G L I A N O Provincia di Treviso Area Segreteria Generale"

Transcript

1 C I T T A DI C O N E G L I A N O Provincia di Treviso Area Segreteria Generale REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM - art. 8, comma 3, ultima parte D. Lgs. 267/ art. 46 Statuto comunale vigente - Approvato con del. C.C. n del ; - Data entrata in vigore: 2 maggio 2005.

2 REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM INDICE - SOMMARIO Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Art. 2 - Finalità e contenuti Istituti di consultazione popolare Capo II REFERENDUM CONSULTIVO E DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art Art. 11- Art. 12- Art. 13- Art. 14- Art. 15- Art. 16- Art. 17- Art. 18- Art. 19- Art. 20- Art. 21- Art. 22- Referendum consultivo: finalità Referendum di consultazione successiva: finalità Collegio dei Garanti Limiti Data di effettuazione del referendum Iniziativa dei cittadini Procedure preliminari alla votazione Modalità di votazione Indizione del referendum Chiusura delle operazioni referendarie Organizzazione Modalità esercizio del voto. Ufficio di sezione Organizzazione ed orario delle operazioni Determinazione dei risultati del referendum Disciplina della propaganda mediante manifesti Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni Provvedimenti del Consiglio comunale Informazione dei cittadini Norma di rinvio Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art Entrata in vigore 2

3 REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e contenuti 1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8, comma 3, ultima parte, del D. Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune. 2) Le finalità del presente Regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare. Art. 2 Istituti di consultazione popolare 1) In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dagli istituti del referendum consultivo e del referendum di consultazione successiva. 2) Gli istituti referendari sono attivati nei confronti di tutta la popolazione avente diritto al voto, anche quando il quesito interessi, per materia o territorio, i residenti di una parte soltanto del territorio comunale. 3

4 Capo II REFERENDUM CONSULTIVO E DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA Art. 3 Referendum consultivo: finalità 1) Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento. 2) Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità. 3) Non possono essere indetti referendum relativi alle materie di cui all art comma dello Statuto comunale. Art. 4 Referendum di consultazione successiva: finalità 1) Il referendum di consultazione successiva è teso ad acquisire l orientamento dell elettorato comunale in ordine al contenuto di atti amministrativi già approvati dagli organi comunali competenti ad eccezione delle materie di cui all art comma dello Statuto comunale. Art. 5 Il Collegio dei Garanti 1) Il Collegio dei Garanti è costituito con provvedimento del Sindaco entro 60 giorni dall approvazione da parte del Consiglio comunale degli indirizzi generali di governo e dura in carica per l intero quinquennio. Nella fase di prima applicazione del presente Regolamento il provvedimento sindacale verrà assunto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del Regolamento stesso. 2) Il Collegio è composto da tre membri: a) il Magistrato di grado più elevato della Sezione distaccata di Conegliano del Tribunale di Treviso o altro Magistrato supplente, entrambi designati dal Presidente del Tribunale di Treviso; b) un Giudice Amministrativo titolare ed uno supplente, in caso di assenza o impedimento, entrambi designati dal Presidente del TAR Veneto; c) il Difensore Civico Regionale o suo sostituto (supplente) dallo stesso designato in caso di sua assenza o impedimento da individuare nell ambito dei Difensori Civici della Regione. 3) Il Collegio è presieduto dal componente di cui al comma 2, lettera a). 4

5 4) Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario del Comune non inferiore alla cat. D 3 (ex 8 q.f.). 5) Con il provvedimento sindacale di costituzione del Collegio sono stabiliti i criteri di remunerazione per il Presidente ed i componenti del Collegio stesso. 6) Il Collegio svolge le funzioni previste dal presente Regolamento. 7) Il Collegio è regolarmente costituito e può deliberare solo con la presenza di tutti i membri effettivi, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti. 8) La prima convocazione del Collegio dei Garanti è effettuata dal Sindaco ai sensi del successivo articolo 8, 6 comma. Le successive convocazioni vengono effettuate dal Presidente del Collegio con le modalità definite dal Collegio nella prima adunanza. 9) Il luogo, il giorno e l ora delle riunioni del Collegio è comunicata al Coordinatore del Comitato promotore che può assistere personalmente alle adunanze in veste di uditore o mediante un altro componente del Comitato dallo stesso delegato. 10) Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive. Art. 6 Limiti 1) In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di tre quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno o tra il 1 ottobre e il 30 novembre. 2) Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum, sia esso consultivo o di consultazione successiva, una sola volta nel corso del medesimo mandato amministrativo. 3) Le proposte di referendum devono indicare, ove possibile, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal loro accoglimento. 4) Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa: - nei 6 mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale e nei 3 mesi successivi all elezione del nuovo Consiglio comunale; - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo di effettivo commissariamento dell Ente e nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale; - nel periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali ed i 3 mesi successivi alla data fissata per le elezioni medesime. 5

6 5) Nelle ipotesi di sospensione di cui al precedente comma, i referendum comunali proposti o eventualmente già indetti sono rinviati a nuova data, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo. Art. 7 Data di effettuazione del referendum 1) La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori del referendum. Art. 8 Iniziativa dei cittadini 1) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Conegliano che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un Comitato dei promotori, composto da un numero minimo di cinque ed al massimo di dieci di essi, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Conegliano ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato attiva le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza legale. 2) Il Comitato dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito o dei quesiti - e l'illustrazione delle finalità della consultazione mediante deposito di copia in Segreteria Generale, in orario di apertura dell Ufficio. L Ufficio di Segreteria Generale rilascia ricevuta analitica dei documenti ricevuti attestando la data di deposito degli stessi. Il Comitato dei promotori procede, dal giorno successivo, alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale. 3) Le firme di presentazione della richiesta di referendum da parte degli elettori residenti nel Comune sono apposte su appositi moduli (come da fac-simile allegato sub A) al presente Regolamento) formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Conegliano - Richiesta di referendum consultivo o di consultazione successiva" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria Generale del Comune, che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio. 4) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, cognome, nome, data, luogo di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal Segretario Generale del Comune o da Funzionario comunale incaricato dal Sindaco e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge nazionale in vigore. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal Segretario o dai funzionari comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali 6

7 decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il rimborso al Comune della spesa per le prestazioni effettuate dal personale secondo le norme vigenti. L Ufficio elettorale comunale certifica l iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali mediante apposizione del numero di iscrizione nell apposito spazio previsto nel modulo di sottoscrizione. 5) La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro le ore del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2, che rilascia ricevuta. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte. 6) Il Sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca il Collegio dei Garanti, di cui al precedente articolo 5. Detto Collegio, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dallo Statuto comunale, dovrà esprimere la propria decisione sull ammissibilità della richiesta referendaria ed altresì la decisione sulla eventuale concentrazione in unico quesito referendario delle istanze che rivelino uniformità o analogia di materia. Il giudizio del Collegio, in ordine alla ammissibilità, si basa esclusivamente sulla verifica della pertinenza della materia e sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito. E escluso qualsiasi altro parametro di valutazione e qualsiasi valutazione di merito. Il Collegio dei Garanti deve decidere, redigendo apposito verbale, sull ammissibilità della richiesta e su eventuale decisione di concentrazione di quesiti, entro trenta giorni dalla data del deposito in Segreteria Generale della domanda corredata dalle firme. Esso contesta, entro lo stesso termine, le eventuali irregolarità e/o comunica i motivi della decisione di concentrazione al Comitato promotore. In base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro e non oltre 15 giorni, se il Collegio ritiene ammissibile la richiesta di referendum, la ammette in via definitiva. Decide altresì dopo aver esaminato le controdeduzioni - in via definitiva e motivatamente sulla eventuale concentrazione o meno. Entro lo stesso termine perentorio di 15 giorni, i presentatori possono per altro dichiarare al Collegio che essi intendono sanare le irregolarità contestate e/o controdedurre contestualmente sulla eventuale decisione di concentrazione, ma avvalendosi della facoltà debbono provvedervi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data del provvedimento di contestazione delle irregolarità e/o della concentrazione dei quesiti a pena di decadenza. Entro i successivi 15 giorni il Collegio dei Garanti si pronuncia definitivamente sull ammissione della richiesta e sulla eventuale concentrazione o meno. I termini di cui sopra si intendono sospesi per il periodo feriale dal primo agosto al quindici settembre. 7) Il verbale recante il provvedimento del Collegio dei Garanti, in ordine all ammissibilità della richiesta di referendum, viene senza indugio notificato nelle forme del C.P.C. al rappresentante legale del Comitato dei promotori e trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale mediante deposito all Ufficio Protocollo dell Ente che rilascia ricevuta contenente l indicazione della data. Nel medesimo verbale il 7

8 Collegio dei Garanti riporta la propria motivata decisione in ordine all eventuale concentrazione di quesiti referendari che rivelino uniformità o analogia di materia. 8) Al fine di garantire la copertura delle spese per i referendum di cui al presente Regolamento viene iscritto obbligatoriamente nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale apposito specifico stanziamento con una adeguata capienza. 9) Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario, fatta salva l ipotesi di concentrazione delle istanze di cui al successivo art. 11, comma 2. Art. 9 Procedure preliminari alla votazione 1) Di norma la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni normative dello Stato in vigore al tempo, alle quali si fa rinvio. 2) I referendum sono attribuiti per l attuazione all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali. Art. 10 Modalità di votazione 1) Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità ed al rispetto della garanzia del diritto di voto. 2) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 3) La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la metà più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali generali del Comune. Art. 11 Indizione del referendum 1) Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro giorni 30 (trenta) dalla data di acquisizione del verbale di ammissibilità del referendum da parte del Collegio dei Garanti che determini, altresì, l ordine di ammissione dei quesiti referendari (se più di uno) per le finalità di cui al successivo comma 5. 2) Con il provvedimento di indizione del referendum, previsto dal comma precedente, il Sindaco dispone, altresì, la concentrazione in un unico quesito referendario delle istanze che rivelino uniformità o analogia di materie su conforme decisione del Collegio dei Garanti di cui al precedente art. 8, comma 7. 3) Il decreto del Sindaco che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, 8

9 stabilita con le modalità di cui al precedente art. 5. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa, al Collegio dei Garanti, all'ufficio del Segretario comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali. La comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza. 4) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati: il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; il giorno e l'orario della votazione; le modalità della votazione; l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione; il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. 5) Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto, di cui al comma precedente, lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. I manifesti defissi, distrutti o non leggibili, vengono integrati entro il 10 giorno precedente la data suddetta. 6) Due copie del manifesto sono esposte nei seggi nella parte riservata al pubblico. Art. 12 Chiusura delle operazioni referendarie 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio dei Garanti, acquisite in tale circostanza le controdeduzioni del Comitato dei promotori, decide sulla revoca o meno del referendum. 2) Nel caso di decisione di revoca di uno o più referendum, entro cinque giorni dalla decisione, il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni relative ai soli referendum revocati al Collegio dei Garanti, al Comitato dei promotori e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei. Art. 13 Organizzazione 1) L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario Generale del Comune ed in caso di assenza o impedimento a chi lo sostituisce in base al vigente ordinamento, il quale si avvale di tutti gli Uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi. 9

10 2) Il Segretario Generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite. Art. 14 Modalità di esercizio del voto 1) Il diritto di voto viene esercitato mediante esibizione al seggio della tessera elettorale rilasciata dal Ministero dell Interno, salvo diversa normativa applicabile. Art. 15 Ufficio di sezione 1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario. 2) Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto al momento previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, salve successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti. 3) Ai componenti dell Ufficio di sezione è corrisposto un onorario tenuto conto, per analogia, peraltro senza alcun vincolo, anche delle disposizioni normative statali e regionali vigenti al momento della consultazione, con particolare riferimento alle consultazioni referendarie. Ai componenti dell Ufficio centrale di cui all art. 17 verrà corrisposto un onorario incrementato del 100%. Art. 16 Organizzazione ed orario delle operazioni 1) Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita nella giornata di sabato pomeriggio con inizio alle ore Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e termine alle ore della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con il decreto sindacale di indizione di cui al precedente art ) I seggi sono allestiti e arredati adeguatamente ed in modo uniforme a cura del Comune possibilmente senza interferire con l'attività scolastica e, conseguentemente, utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune. Gli stessi sono adeguatamente custoditi durante la notte. 10

11 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei Promotori del referendum, un rappresentante di ciascuno dei Gruppi presenti in Consiglio comunale designato dal rispettivo Capogruppo, un rappresentante del Comitato/i dei contrari (se costituito/i) con le stesse modalità della costituzione del Comitato dei promotori di cui al precedente art. 8. 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale. 5) Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo con inizio alle ore 8.00 del giorno successivo a concludersi entro le ore dello stesso giorno. Terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito. 6) Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio. 7) Delle operazioni effettuate nei seggi viene redatto, a carico del Presidente e Segretario di seggio, apposito verbale in unico esemplare in analogia, in quanto ai contenuti, alla verbalizzazione delle consultazioni referendarie statali. Art. 17 Determinazione dei risultati del referendum 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale. 2) L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, comunque, non appena concluse le operazioni di scrutinio nei seggi, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria: a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stato raggiunto il numero di elettori richiesto per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 10; b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum; 3) Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio Elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni. 11

12 4) Il Sindaco trasmette subito la documentazione al Collegio dei Garanti, il quale, in pubblica adunanza, da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, il Collegio procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Collegio, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Generale del Comune. 5) Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali del Collegio dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione; b) al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai Capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti; c) al Coordinatore del Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti. 6) Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali dei seggi delle adunanze dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Collegio e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione. Art. 18 Disciplina della propaganda mediante manifesti 1) La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita, in qualsiasi modo effettuata, dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. 2) La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai soggetti indicati ai successivi commi 3 e 4, che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale del Comune. 3) Il Comitato dei promotori del Referendum, il Comitato dei Contrari ed i partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento Nazionale, in Consiglio Regionale o Provinciale o Comunale, possono presentare istanza per l effettuazione della propaganda con le modalità di cui al presente articolo. 12

13 Ai suddetti organismi viene all uopo assegnato uno spazio, in ciascun punto del territorio comunale, fissato per la effettuazione della propaganda, pari a ml (metri lineari) 1,00 (base) per ml 2,00 (altezza). 4) A chiunque, pur non partecipando direttamente alla competizione referendaria, (fiancheggiatori) che ne faccia richiesta nei termini di cui al precedente comma 2, viene assegnato uno spazio in ciascun punto di propaganda pari a ml 1,00 (base) per ml 1,00 (altezza). In tal caso la superficie complessivamente assegnabile non può superare la misura di ml 8,00 (base) per ml 2,00 (altezza). 5) In caso di indizione di più referendum, agli organismi aventi diritto viene assegnato un unico spazio con le modalità di cui ai commi 3 e 4. 6) La delimitazione ed assegnazione degli spazi avviene con provvedimento della Giunta comunale. 7) Entro il trentunesimo giorno precedente quello delle votazioni, il Sindaco comunica agli aventi diritto l elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite. 8) I punti di propaganda ubicati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più parti in caso di necessità. 9) Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla legislazione in vigore in materia. Art. 19 Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni 1) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, salvo eventuali modificazioni ed integrazioni nel tempo delle norme appena citate, si intendono attribuite ai Comitati promotori dei referendum e dei contrari facoltà riconosciute dalla legge ai partiti o gruppi politici, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette. 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, salvo eventuali modificazioni ed integrazioni nel tempo delle norme citate. Art. 20 Provvedimenti del Consiglio comunale 1) Il Presidente del Consiglio comunale, di concerto con i Capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in 13

14 apposita adunanza. Il Consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum, entro il termine di cui all art. 46, comma 7, del vigente Statuto comunale. Art. 21 Informazione dei cittadini 1) Il dispositivo della delibera del Consiglio comunale di cui al precedente articolo viene reso noto alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune. 2) Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori e dei contrari. Art. 22 Norma di rinvio 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili. 14

15 Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Entrata in vigore 1) Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni. 2) Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. 3) In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente Regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare. 15

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO RICONOSCIUTO AI CITTADINI ALL INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA VITA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA MEDIANTE

Dettagli

CITTA DI CORDENONS - Settore Segreteria Generale - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

CITTA DI CORDENONS - Settore Segreteria Generale - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE CITTA DI CORDENONS - Settore Segreteria Generale - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 10.02.2011 INDICE CAPO I - PROPOSTA DI REFERENDUM

Dettagli

Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza

Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza Regolamento per il funzionamento e l organizzazione della Conferenza Metropolitana di Bologna e dell'ufficio di Presidenza Il presente Regolamento è stato approvato con atto della Conferenza Metropolitana

Dettagli

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali) CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale

Dettagli

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.

Dettagli

COMUNE DI BRUGHERIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI

COMUNE DI BRUGHERIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNE DI BRUGHERIO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.11.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE

Dettagli

5 settembre 2016 CHIARIMENTI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

5 settembre 2016 CHIARIMENTI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CHIARIMENTI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI 5 settembre 2016 1. Come si procede ad identificare il numero di professionisti che compongono il Consiglio dell Ordine? E successivamente come

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL EMILIA ROMAGNA 1 DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA) 1) In caso di allevamenti

Dettagli

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2).

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2). D.M. 15 febbraio 1949 (1). Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.

Dettagli

I rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista SECONDA PARTE OPERAZIONI PRELIMINARI RAPPRESENTANTI DI LISTA: CHI SONO Seguono le operazioni elettorali e verificano eventuali irregolarità per conto di una delle liste che concorrono alle elezioni La

Dettagli

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI L accesso agli atti consente a chiunque abbia un interesse legittimo, da motivare, di visionare gli atti dell amministrazione comunale. Il diritto di accesso

Dettagli

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ai sensi dell'art. 41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Dettagli

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.

Dettagli

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03.

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03. Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03.2014 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento e Funzione

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI CLES (Provincia di Trento) ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 28.07.2015 INDICE Art. 1 - Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNE DI BORGOFRANCO D IVREA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.06.2013 1 Sommario Art.

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO GOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ART.1 Il Consiglio di Istituto si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità su convocazione del suo Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente

Dettagli

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica COSENZA REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento della Giunta Comunale

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento della Giunta Comunale CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento della Giunta Comunale Approvato con: D.G.C. n. 934 del 03/11/1995 Modificato con: D.G.C. n. 145 del 20/04/2005 D.G.C. n. 192 del 12/06/2006 TITOLO 1 - Funzionamento della Giunta

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

Dettagli

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI INDICE Art. 1 Affissione diretta..... pag. 3 Art. 2 Manifesti esclusi dall affissione diretta.

Dettagli

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Territoriale del Governo REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROVINCIA DI ROMA Sezione Prima: Organi della Conferenza Permanente, Sezioni e Strutture di Supporto. Art. 1 Presidente. 1. 1. A norma

Dettagli

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE Città di Lecce Settore Affari Generali ed Istituzionali REGOLAMENTO DELLE CONSULTE Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30.05.05 Emendato con deliberazione di C.C. 2 del 05.01.07 INDICE ART. 1

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva 1 INDICE Art. n. 1 pag. n. 3 Art. n. 2 pag. n. 3 Art. n. 3 pag.

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO Adottato con, e allegato alla, deliberazione C.C. n 14 del 9 aprile 2014 INDICE Art. 1 => Scopo e finanziamento Art. 2 =>

Dettagli

PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO DOSSIER DI STUDIO N. 14 PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE VIII LEGISLATURA

Dettagli

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie (comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1 CONFERENZA

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 10 Novembre 2011 INDICE Art. 1 - Istituzione del Consiglio Tributario...

Dettagli

COMUNE DI CASALE SUL SILE

COMUNE DI CASALE SUL SILE COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 76 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO L anno duemilatredici,

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. Comune di Canicattì Provincia di Agrigento REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. - Art.1 Ambito di Applicazione

Dettagli

DECRETO N. 39 DEL

DECRETO N. 39 DEL DECRETO N. 39 Prot. n. 12309 Oggetto: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano. Determinazione delle rappresentanze nel Consiglio camerale. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e

Dettagli

INDICE. Art. 1 - Oggetto... 3. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

INDICE. Art. 1 - Oggetto... 3. Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3 Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI INERENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dettagli

www.garanteprivacy.it ELEZIONI EUROPEE Le regole per il corretto uso dei dati personali

www.garanteprivacy.it ELEZIONI EUROPEE Le regole per il corretto uso dei dati personali ELEZIONI EUROPEE Le regole per il corretto uso dei dati personali In vista delle prossime elezioni europee, il Garante privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità per utilizzare correttamente

Dettagli

INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO

INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO Si partecipa mediante deposito di una offerta di acquisto in bollo da Euro 14,62. 1) Le offerte di acquisto, che dovranno essere depositate

Dettagli

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI ALLEGATO A ALL ATTO DI C.C. N 55 DEL 23/12/2013 Indice Articolo 1 Scopo

Dettagli

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA 1. Indizione delle elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato

Dettagli

COMUNE DI FLORIDIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

COMUNE DI FLORIDIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI COMUNE DI FLORIDIA PROVINCIA DI SIRACUSA Area Affari Generali - Programmazione REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 23/11/2009

Dettagli

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. Contrassegn o dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere di quartiere I sottoscritti elettori, compresi del Comune di Bologna, nel numero di., risultante dalle

Dettagli

INAIL - Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008 Pagina 1 di 3 Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi Documento: Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008. Oggetto: DURC per benefici contributivi.

Dettagli

UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA:

UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: LA LEGGE ELETTORALE (ELEZIONI PER IL SINDACO E PER IL CONSIGLIO COMUNALE) UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: elettorale@italiaunica.it - 06 85569223 1 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI artt. 1 e 2, Legge

Dettagli

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956 Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956 Art. 1 1. L affissione di stampati, giornali murali od altri

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI CERSOSIMO (Provincia di Potenza) 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2012 2 SOMMARIO Art. 1

Dettagli

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio Regolamento per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all Albo On Line dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio Approvato con delibera n. del INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 - Modalità di

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE Art. 1 Art. 2 Contenuto del Regolamento Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti Art. 3

Dettagli

AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO

AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO AVVISO PUBBLICO PER IL COMPLETAMENTO DEI COMPONENTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI NELLA

Dettagli

COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 1 Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti Le Commissioni Consiliari

Dettagli

PROCEDURA PER DENUNCE, RECLAMI E CONTESTAZIONI AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

PROCEDURA PER DENUNCE, RECLAMI E CONTESTAZIONI AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO PROCEDURA PER DENUNCE, RECLAMI E CONTESTAZIONI AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO PREMESSA a. La presente Procedura (di seguito la Procedura ) viene adottata dal Comitato per il Controllo Interno di

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1 COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1 REGOLAMENTO COMUNALE Diritti sulle Pubbliche Affissioni Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2007 1 ART. 1 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

COMUNE DI PALMI. Art. 1 Ambito di applicazione

COMUNE DI PALMI. Art. 1 Ambito di applicazione COMUNE DI PALMI REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per

Dettagli

AGENZIA DEL TERRITORIO

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall articolo 13, comma 8-septies,

Dettagli

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Città di Enna ***** REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 38 DEL 05.05.2014 1 CITTÀ DI ENNA ^^^

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM. Approvato con atto consigliare n 105 del 18.12.1997, regolarmente esecutivo.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM. Approvato con atto consigliare n 105 del 18.12.1997, regolarmente esecutivo. REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM Approvato con atto consigliare n 105 del 18.12.1997, regolarmente esecutivo. Esecutivo dal 15 febbraio 1998 - 2 - CAPO I Principi generali ARTICOLO 1 1. Il presente

Dettagli

Alle Segreterie Regionali Alle Segreterie Territoriali

Alle Segreterie Regionali Alle Segreterie Territoriali Alle Segreterie Regionali Alle Segreterie Territoriali In considerazione dei numerosi adempimenti in tema di elezioni per il rinnovo delle RSU, previste per novembre 2001, vi inviamo i fac-simile dei modelli

Dettagli

COMUNE DI STEFANACONI

COMUNE DI STEFANACONI COMUNE DI STEFANACONI (Provincia di Vibo Valentia) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 18 Oggetto: APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015. Del 19.08.2015 L anno duemilaquindici il giorno

Dettagli

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo Art. 1 Convocazione dei congressi 1. Le Assemblee di circolo per l elezione dei segretari provinciali e dei coordinatori di circolo

Dettagli

Seminario di Studi Modena 13 febbraio La componente Genitori nel Comitato di valutazione dei docenti: chi, come, perché

Seminario di Studi Modena 13 febbraio La componente Genitori nel Comitato di valutazione dei docenti: chi, come, perché Seminario di Studi Modena 13 febbraio 2016 La componente Genitori nel Comitato di valutazione dei docenti: chi, come, perché La procedura di convocazione del Comitato, le sedute, le delibere: aspetto organizzativi

Dettagli

Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività

Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (art.79, comma 3 del decreto

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Emanato con D.R. n. 10076 del 26/7/2006. Ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n. 149/2013 del 07/02/2013. Entrato in vigore il giorno 07/02/2013

Dettagli

IL G.E.I.E 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it

IL G.E.I.E 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it REGISTRO DELLE IMPRESE IL G.E.I.E 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 1.1 Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985...3 1.2 Decreto

Dettagli

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Comune di Cattolica Provincia di Rimini Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 23/02/2015 ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA DEL 23.11.2014: RENDICONTAZIONE SPESE. CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE 04 SERVIZIO

Dettagli

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.

Dettagli

DETERMINAZIONE NR: 1500 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE NR: 1500 DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE NR: 1500 DEL REGISTRO GENERALE ASSUNTA IL GIORNO: 31 dicembre 2015 DA UFFICIO: UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZIO: ORGANI ISTITUZIONALI CENTRO DI ORGANI ISTITUZIONALI COSTO: SEG. OGGETTO:

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il SETTORE II RISORSE STRATEGICHE Servizio Economico Finanziario UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE n. 36 DEL 01/07/2014 Prot. Gen. Determina

Dettagli

COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458

COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458 COMUNE DI SAN CALOGERO 89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) TEL 0963 \ 361501 Telefax 0963\361458 REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con

Dettagli

ALLEGATO A. (ai sensi dell articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e ai sensi della legge n. 69 del 18.6.2009).

ALLEGATO A. (ai sensi dell articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e ai sensi della legge n. 69 del 18.6.2009). ALLEGATO A REGOLAMENTO ATTUATIVO RECANTE L INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL ASL 2 (ai sensi dell articolo 4 della

Dettagli

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo Stampa elettronica Comune di Monte Sant Angelo 1 Indice Art. 1 Istituzione Art. 2 Fini Art. 3 Organi Art. 4 Componenti dell'assemblea Art. 5 Il Presidente

Dettagli

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 33. Roma, 25 febbraio 2015

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 33. Roma, 25 febbraio 2015 Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare n. 33 Roma, 25 febbraio 2015 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali

Dettagli

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo N. 20662/2011 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2011, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4

Dettagli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A Numero 139 Del 29-07-14 OGGETTO: FUNZIONI IN MATERIA DI AUTENTICAZIONI SOTTOSCRIZIONI DERIVANTI

Dettagli

C O M U N E D I I T R I

C O M U N E D I I T R I C O M U N E D I I T R I Provincia di Latina DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 25 del Reg. Data 14/10/2015 OGGETTO: TARI 2015 - ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 10 DEL 06/08/15 E

Dettagli

REGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del

REGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del REGOLAMENTO PER L VIII CONGRESSO DELL AUSER NAZIONALE 20/21/22 MARZO 2013 Approvato dal Comitato Direttivo del 11.10.12 Art.1 Criteri generali Il Comitato Direttivo delibera la convocazione dell VIII Congresso

Dettagli

Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI Comunicazione esente dall'imposta di bollo 2 copie in carta semplice AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ART. 126 TULPS PER VENDITA BENI USATI Il sottoscritto

Dettagli

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Legge Regionale 1 marzo 2016 n. 21 Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e (Toscana, BUR

Dettagli

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Legge 25 marzo 1993, n. 81 Legge 25 marzo 1993, n. 81 1 2 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 24.03.1994 Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del

Dettagli

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale

Dettagli

COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia

COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia COMUNE DI BOLANO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 febbraio 2011 Integrato con DCC 13 del 18 luglio

Dettagli

CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.

CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. CENTRO ESTERO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. Regolamento dell Elenco di operatori economici per l acquisizione in economia di lavori,beni e servizi ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Comune di Rovereto Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Approvato con deliberazione del consiglio comunale 23.03.2010,

Dettagli

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1) ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dettagli

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) SOGGETTI OBBLIGATI: il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo (atto pubblico) 20 giorni. Se il notaio o gli amministratori

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-11-2009 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-11-2009 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13-11-2009 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l unione dei comuni di Bleggio Inferiore

Dettagli

Prot. n. 70420 Terni, 26/05/2015

Prot. n. 70420 Terni, 26/05/2015 GENERALI CONSILIARE COMUNE DI TERNI DIREZIONE AFFARI II COMMISSIONE UFFICIO DI PRESIDENZA P.zza Mario Ridolfi, 1-05100 Terni Tel. Fax+39 0744.549.534 comune.terni@postacert.umbria.it Prot. n. 70420 Terni,

Dettagli

C O M U N E D I G U A N Z A T E Provincia di Como

C O M U N E D I G U A N Z A T E Provincia di Como C O M U N E D I G U A N Z A T E Provincia di Como DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA Cod. Ente 10570 Numero 17 Del 23-02-2015 OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO DI FATTURAZIONE

Dettagli

TRE LEGGI PER LA GIUSTIZIA E I DIRITTI. TORTURA, CARCERI, DROGHE ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

TRE LEGGI PER LA GIUSTIZIA E I DIRITTI. TORTURA, CARCERI, DROGHE ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME TRE LEGGI PER LA GIUSTIZIA E I DIRITTI. TORTURA, CARCERI, DROGHE ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME L esercizio dell iniziativa legislativa popolare di cui all art. 71, secondo comma, della Costituzione

Dettagli

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna. Ufficio Attività Economiche SUBINGRESSO VARIAZIONI

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna. Ufficio Attività Economiche SUBINGRESSO VARIAZIONI Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna Ufficio Attività Economiche Oggetto: Denuncia di inizio di attività per l esercizio di struttura ricettiva ALBERGHIERA (art. 16 comma 2 L.R. n. 16/2004)

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE AL PROF. GLAUCO PRETTO. Il Sindaco/Presidente introduce l argomento in discussione. Il Vice Sindaco BIASI Leonardo ringrazia

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE Art. 1 OGGETTO Art. 2 NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Art.

Dettagli

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO.

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO. COMUNE DI BUCINE Provincia di AREZZO COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Deliberazione numero 43 CONSIGLIO COMUNALE seduta del 13-07-2009 Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria,

Dettagli

M.A. INFRANCA SAN GIACOMO

M.A. INFRANCA SAN GIACOMO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI

Dettagli