LA RESIDENZA FISCALE Prof. Avv. Elio Blasio
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1 LA RESIDENZA FISCALE Prof. Avv. Elio Blasio Blasio & Partners-Avvocati
2 Definizione: art. 2 D.P.R. 917/1986 Soggetti residenti per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio («la sede principale degli affari ed interessi» ex art. 43 c.c.) o la residenza («la dimora abituale» ex art. 43 c.c.) ai sensi del Codice civile. si trovano in una delle condizioni sopra indicate per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili).
3 Art. 2, comma 2-bis, D.P.R. 917/1986 Presunzione di residenza (salvo prova contraria): i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Circolare 24 giugno 1999 n. 140/E Qualsiasi mezzo di prova di natura documentale per superare la presunzione di residenza.
4 Art. 3 D.P.R. 917/1986 Diverso criterio di tassazione - soggetti residenti: redditi ovunque prodotti (worldwide income principle); - soggetti non residenti: esclusivamente redditi prodotti in Italia.
5 Accertamento dei redditi posseduti all'estero Periodi d'imposta ancora accertabili quelli per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento, con riferimento all'art.43, DPR n. 600/73 per le imposte sui redditi e all'art.57, DPR n. 633/72 per l'iva. In particolare: a) del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; b) del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, nell ipotesi di omessa dichiarazione. Tali termini sono raddoppiati in presenza di reati fiscali ex D.Lgs. n. 74/2000 ovvero di illeciti correlati al possesso di attività allocate in un Paese black list.
6 Accertamento dei redditi posseduti all'estero 1) Termini ordinari di decadenza ex art 20 del D.Lgs 472/97 ( entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi... ) 2) Ove applicabile: raddoppio di detti termini ex art. 12, comma 2-ter del D.L. 78/2009. ANNO DI DETENZIONE ATTIVITÀ ESTERE ANNO VIOLAZIONE RW DECADENZA ORDINARIA (art. 20, D.Lgs. 472/97) DECADENZA RADDOPPIATA (art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009) /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2018
7 Accertamento dei redditi posseduti all'estero Ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto, ai fini dell Ivafe ed ai fini dell Ivie: 1)termini ordinari di decadenza per l azione di accertamento, ex art 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 600/73 ( entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. ) e 57, commi 1 e 2 del D.P.R. 633/1972 2) Ove applicabili: raddoppio dei termini previsti dal comma 3 di ciascun articolo oppure dall art. 12 comma 2-bis del D.L. 78/2009.
8 /12/ /12/2014 Accertamento dei redditi posseduti all'estero PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA ANNO D IMPOSTA TERMINE ORDINARIO DECADENZA RADDOPPIATA (art. 12, comma 2 bis, D.L. 78/2009) DECADENZA RADDOPPIATA (art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 art. 57, comma 3, D.P.R. 633/72) /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2016 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI CON DICHIARAZIONE OMESSA ANNO D IMPOSTA TERMINE ORDINARIO DECADENZA RADDOPPIATA (art. 12, comma 2 bis, D.L. 78/2009) DECADENZA RADDOPPIATA (art. 43, comma 3, D.P.R. 600/73 art. 57, comma 3, D.P.R. 633/72) /12/ /12/ /12/ /12/2014
9 Casi giurisprudenziali
10 Cass. Sent. n. 6598/13: i fatti Appello accolto Commissione Tributaria Regionale annullamento dell avviso di rettifica di un maggior reddito, ai fini dell IRPEF e dell ILOR. Motivo del ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate conservazione del centro di affari e interessi in Italia del constribuente, nonostante iscrizione all A.I.R.E. come residente in Venezuela
11 Cass. Sent. n. 6598/13: i fatti La CTR riteneva che il contribuente: non disponeva di una abitazione in Italia (pernottando eventualmente in albergo); aveva divorziato all estero; sempre all estero aveva fatto studiare i suoi figli; molte delle intestazioni catastali a suo carico erano state superate da successivi atti di vendita Con riguardo, poi, alle cariche societarie, il contribuente aveva dimostrato che nell anno in accertamento le stesse erano ridotte sia per numero che per importanza, tanto da non poter supportare l indizio di un centro di riferimento economico-sociale in Italia.
12 Cass. Sent. n. 6598/13 L'Agenzia delle Entrate denunciava l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza, per omessa considerazione circa il mantenimento in Italia, da parte del contribuente, del proprio centro degli affari e degli interessi economici e personali, con riguardo a: 1) risultanze catastali 2) dati contenuti nell'anagrafe tributaria 3) residenza del figlio minore in Italia
13 Cass. Sent. n. 6598/13 Accoglimento del ricorso. Non determinante il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell interessato Necessità di contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell affidamento dei terzi Centro principale degli interessi vitali: prevalenza del luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi.
14 Cass. Sent. n. 6598/13 L iscrizione del cittadino nell A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all Estero) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia: se il proprio domicilio (sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali) è in Italia. L'Amministrazione Finanziaria può accertare lo status di residente fiscale in base a precisi e puntuali elementi presuntivi (l acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno una abitazione in cui trascorrere parte dell anno e l intestazione di conti correnti presso un istituto di credito con sede in Italia).
15 Cass. sent. n del 2013: i fatti Accertati maggiori redditi imponibili in Italia, derivanti da partecipazioni a tornei e a sponsorizzazioni, a carico di uno sportivo italiano, fiscalmente residente nel Principato di Monaco, presupponendo la residenza fiscale in Italia del contribuente. I giudici di merito accoglievano le doglianze del ricorrente: documentazione fornita idonea a provare la sua effettiva residenza nel Principato di Monaco.
16 Cass. sent. n del 2013 Suprema Corte: Motivazione CTR logica, sufficiente ed idonea analitica valutazione delle prove documentali fornite dal contribuente: - contratto di affitto - regolare corresponsione degli affitti - la congruità delle spese accessorie - la stipulazione di utenze telefoniche, televisive - contratti bancari Principato di Monaco luogo della sede principale di affari ed interessi economici e delle relazioni personali: dimostrata l effettività del trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata.
17 Le Convenzioni contro le doppie imposizioni Accordi tra più Stati Prevalgono sulla norma interna. Se esistenti, stabiliscono la residenza fiscale della persona fisica nello Stato italiano ovvero nello Stato estero nell ipotesi in cui entrambi gli stati considerino residente tale soggetto (c.d. dual residence). Generalmente, le Convenzioni stipulate dall Italia con i Paesi esteri seguono il Modello OCSE 2010.
18 La residenza fiscale nel Modello OCSE 2010 Criteri Abitazione permanente Centro di interessi vitali Soggiorno abituale Nazionalità Descrizione Con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione; se dispone di un adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza. Permanenza non destinata ad essere di breve durata. Relazioni economiche e familiari: nel caso in cui i luoghi non coincidano prevalenza alle relazioni familiari Non si fa riferimento ad un tempo preciso, ma ad un periodo sufficiente di tempo per poter determinare se la residenza in ciascuno dei due Stati è abituale. Criterio residuale
19 La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera Approccio per gradi (c.d. tie-breaker rule): agli indizi di residenza non viene attribuita la medesima importanza, ma vengono considerati secondo l'ordine di priorità seguente: 1) luogo della dimora abituale 2) Domicilio 3) luogo di soggiorno abituale 4) nazionalità
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