TRASFERIMENTI DI RESIDENZA NEI PAESI CONSIDERATI «PARADISI FISCALI» FISCO E TRIBUTI
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1 Ambrosia Corporate Solutions Newsletter TRASFERIMENTI DI RESIDENZA NEI PAESI CONSIDERATI «PARADISI FISCALI» FISCO E TRIBUTI Marzo 2015
2 I Paradisi Fiscali hanno rappresentato da sempre la garanzia di prelievi di tassazione bassi o nulli. Il motivo per cui alcuni paesi adottano questa modalità di tassazione è legato a scelte politiche tali da far confluire ingenti volumi di capitale proveniente dai paesi esteri. Il Ministero dell Interno evidenzia come un crescente volume di residenti si trasferiscono in quei paesi a tassazione agevolata. Tra i paesi maggiormente raggiunti dai nostri connazionali si segnalano: gli Emirati Arabi, Panama, il Principato di Monaco e sono ormai in crescita paesi come la Svizzera, l Inghilterra, la Germania ed i paesi Sud Americani come l Argentina e il Brasile. Il trasferimento della residenza in alcuni dei paesi citati nel secolo scorso era giustificato principalmente dalla possibilità di nuove opportunità di lavoro. Mentre, l attuale scelta di trasferimento della residenza nei paesi a fiscalità privilegiata è realizzato con l intento di sottrarsi al fisco italiano. Ciò che cercheremo di comprendere è se il residente italiano dopo aver trasferito la propria residenza in un paese estero dovrà adempiere in Italia gli obblighi impositivi e dichiarativi. L articolo 2, comma 2bis, D.P.R. 917/86 definisce residenti, salvo la prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministero dell Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
3 2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, nel caso in cui il trasferimento viene realizzato verso un paese con fiscalità privilegiata è il contribuente trasferito che dovrà provare l effettività del trasferimento. Infatti, al fine di fronteggiare la proliferazione delle residenze fittizie il Ministero è intervenuto con un provvedimento che si rivolge ai soli cittadini italiani che trasferiscono la residenza in un paese a bassa fiscalità. Questo provvedimento gestisce il caso di nostri connazionali che trasferita la residenza in paesi a bassa tassazione potrebbero rimanere debitori d imposte dei soli redditi prodotti in Italia. Nell art. 2 del TUIR su riportato, dunque, è stato introdotto, ad opera dell art.10 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 bis il quale prescrive che si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Se si fa riferimento all applicazione dell art. 2, comma 2, del TUIR, l onere di provare i presupposti che determinano la residenza fiscale di un soggetto in Italia, spetta all Amministrazione Finanziaria. Mentre, ricorre l ipotesi considerata dal comma 2 bis del citato art. 2, l onere della prova è invertito a carico del cittadino che si sia trasferito in un paradiso fiscale il quale deve dimostrare di essere divenuto non residente. Ci troviamo, pertanto, di fronte l introduzione di una presunzione che opera quando un cittadino italiano si cancella dall anagrafe italiana e si iscrive in quella di un paese fiscalmente privilegiato. La presunzione del comma 2 bis si basa sulla sussistenza, in Italia, di
4 fatti e circostanze che consentano di attribuire la residenza fiscale in Italia; si presume, pertanto, che chi si trasferisce in paese a fiscalità bassa o nulla, conservi comunque in Italia la residenza o il domicilio. Per superare tale presunzione, il soggetto che ha trasferito la residenza dovrà fornire una duplice prova, ossia quella di non aver conservato in Italia né la residenza né il domicilio. Tuttavia, la norma in esame potrebbe non operare, nel caso in cui l emigrazione avviene in un paese con il quale l Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, anche se tale paese è incluso nella black list, come il caso della Svizzera. Questo perché la convenzione stipulata obbliga gli Stati a risolvere tra loro la questione della doppia residenza fiscale. Ancora oggi per accertare la residenza in Italia del contribuente dobbiamo riferirci alla circolare ministeriale 24 giugno 1999, n.140/e, in cui si definisce la modalità in cui i cittadini italiani emigrati nei Paesi di cui al D.M. 4 maggio 1999 potranno adottare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa atto a stabilire: 1) la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato; 2) l iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del paese estero; 3) la stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali; 4) la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero, da e per l Italia; 5) l eventuale iscrizione nelle liste elettorali; 6) la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico familiare, politico sociale, culturale, ricreativo. Per identificare i paesi a fiscalità privilegiata è necessario fare riferimento all articolo 1, co. 83, lett. a), L. 244/2007, che ha inserito il nuovo concetto di White List. Pertanto, le persone cancellate dalle anagrafi della popolazione residente in Italia, trasferita in stati che non siano quelli individuati in apposito decreto, continueranno ad essere considerati residenti italiani e soggetti agli adempimenti ed alla tassazione in Italia. Si raccomanda che nel caso in cui il trasferimento della residenza
5 fiscale è verso paesi non Black List, di effettuare ugualmente le opportune valutazioni di adempiere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ed ai versamenti delle imposte in Italia. Anche l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato. Di conseguenza, se un soggetto si iscrive all AIRE ma è spesso nel nostro Paese (dimora) o ha in Italia moglie e figli (centro di affari ed interessi), sarà considerato fiscalmente residente in Italia; il Legislatore ha legato infatti la residenza sia ad elementi formali (iscrizione all Anagrafe) sia ad elementi sostanziali come il centro degli affari ed interessi e la reale presenza fisica nel territorio dello Stato. I soggetti che nel 2014 hanno trasferito la loro residenza all estero, definitivamente o temporaneamente, o hanno realizzato redditi in paesi esteri, come dicevamo è necessario verificare quali sono gli obblighi impositivi e dichiarativi da assolvere in Italia. Definire la residenza fiscale resi in Italia o all estero comporta innanzitutto un diverso criterio di tassazione. Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi prodotti ovunque siano realizzati, altresì, una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Oltre ai diversi criteri di tassazione, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti ad ulteriori adempimenti, quali: il monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW); il pagamento dell IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). il pagamento dell IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) Altra differenziazione tra soggetti fiscalmente residenti in Italia e i soggetti fiscalmente residenti in un paese estero, è la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni. Oltre alle implicazioni di carattere fiscale, vi è da considerare che il
6 trasferimento di residenza all estero fa perdere il diritto all assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all estero. Tale diritto viene meno con l iscrizione all AIRE e la cancellazione dall anagrafe comunale.
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