Con il 30 aprile 2008 la non trasferibilità degli assegni per importi superiori a 5.000,00 diventa una regola.

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1 Con il 30 aprile 2008 la non trasferibilità degli assegni per importi superiori a 5.000,00 diventa una regola. Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 di attuazione della direttiva CEE riguardante la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio impone per gli assegni ed i li bretti di risparmio al portatore rigide regole formali. La ratio legis oltre ad adeguare la normativa domestica alle direttive comunitarie trova fondamento: a) in una maggiore sicurezza dei mezzi di pagamento non solo a livello di attività criminosa ma anche nell ipotesi di semplice smarrimento dei titoli; b) nella tracciabilità delle operazioni sottostanti all emissione ed al trasferimento dei titoli; c) in un uso corretto dell assegno quale mezzo di pagamento e non come strumento sostitutivo della cambiale. La finalità di limitare l uso del contante è perseguita con la fissazione di una soglia limite ( 5.000,00) che si abbatte del 60% ( 2.000,00) nel caso di trasferimento che avviene per mezzo di soggetti che svolgono istituzionalmente attività di money transfer. Sempre in quest ottica si restringe il panorama dei soggetti chiamati ad intervenire in modo 1 / 10

2 valido nel trasferimento del contante. Infatti la figura di intermediari finanziari si spacca in due segmenti: a) gli intermediari finanziari abilitati al trattamento del contante (Banche, Poste Italiane spa, Istituti di moneta elettronica); b) gli intermediari finanziari (Sim, Imprese di assicurazione, Sgr, Finanziarie). L impostazione della norma coinvolge nel controllo del rispetto delle regole tutti gli attori che intervengono nel processo di trasferimento del contante: gli intermediari, i professionisti, i clienti. Infatti gli artt. 15, 16, 17 del decreto in esame obbligano i soggetti interessati a svolgere una a deguata verifica della loro clientela, richiamando in particolare casi specifici sia quando eseguono operazioni occasionali (di importo superiore a ) sia quando instaurano un rapporto continuativo. Ai sensi dell art. 15 (intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria) sono richiamate altre causali che obbligano l adeguata verifica oltre quelle innanzi riportate: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati identificativi del cliente Ai sensi dell art. 16 (professionisti e revisori contabili) fermo rimanendo l obbligo di verifica legato all aspetto quantitativo sopra evidenziato ( ) della prestazione sia occasionale che continuativa la verifica viene estesa a tutti i casi in cui l operazione si presenti di valore indeterminato e comunque coinvolga le ipotesi precedentemente riportate sub a) e b). 2 / 10

3 Ai sensi dell art. 17 (Altri soggetti, cioè soggetti che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto valori, gestione di case da gioco, giochi/scommesse via internet, agenzia di intermediazione immobiliari) sono soggette ad adeguata verifica tutte le fattispecie richiamate al precedente art. 15. Ma in che cosa consiste l adeguata verifica? I soggetti obbligati devono sostanzialmente schedare la propria clientela disegnando un vero e proprio profilo di rischio di riciclaggio, anche a tutela dello stesso cliente che entra in relazione con loro. Infatti essi devono (ex art. 18): a) identificare il cliente, verificandone l identità; b) identificare l eventuale titolare effettivo nell ipotesi di cliente persona giuridica (cfr al riguardo Art. 2 Allegato tecnico al decreto); c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante. Come si ha modo di vedere, analizzando anche le modalità di adempimento di tali obblighi così come descritti all art. 19, i soggetti interessati dovranno svolgere nei confronti della propria clientela una vera e propria attività di intelligence, intervenendo nel rapporto sulla base di una consapevolezza conoscitiva, sia al momento dell avvio del rapporto che, soprattutto, nel prosieguo. 3 / 10

4 Tutto ciò comporta valutazioni soggettive che realizzano una sorta di analisi della rischiosità del cliente in relazione alle operazioni da questo poste in essere. Viene cioè posto a carico dei soggetti in precedenza indicati un approccio al cliente basato su un rapporto fiduciario filtrato da una valutazione in itinere della sua rischiosità. La ratio legis certamente condivisibile non può, peraltro, non suscitare perplessità sull attuazione effettiva della stessa, con particolare riferimento ai professionisti per i quali spesso non si presenta facile interpretare il titolare effettivo di una operazione e comunque gestire i limiti tra segreto professionale ed adempimenti ex lege IL QUADRO di SINTESI La clausola I libretti assegni ritirati presso gli sportelli bancari (e le Poste) devono contenere l indicazione non trasferibile. Il cliente può richiedere la disponibilità di assegni liberi che costituiscono, per legge, una ecc ezione, purché tale richiesta venga avanzata in forma scritta e sia pagata una imposta di bollo suppletiva di 1,50 per assegno. Considerato come il carnet di assegni sia composto da n. 10 moduli, le richieste di titoli senza clausola comporta il pagamento di 15,00. La richiesta del cliente, corredata dai dati identificativi viene comunque comunicata, entro 30 giorni, al 4 / 10

5 Ministero dell Economia, così come previsto dalle Disposizioni di attuazione dell art. 49, comma 11, decr.lgs 21 nov. 2007, n Analogo flusso di informazioni al Ministero viene attuato nel caso di soggetti che hanno richiesto assegni circolari, vaglia postali/cambiari in forma libera, nonché di coloro che presentano titoli della specie per l incasso. Tale obbligo non sussiste per i titoli in bianco già in possesso del cliente alla data del , ancorché questi siano emessi successivamente. Gli assegni liberi possono essere emessi fino ad importi inferiori a 5.000,00; per importi superiori la clausola di non trasferibilità diventa elemento essenziale alla validità del titolo. La girata L art. 49 del decreto in esame limita la girata ai soli assegni liberi, come detto di importo inferiore a 5.000,00, legando cioè la libera trasferibilità del titolo al limite quantitativo. Proprio in funzione della tracciabilità dei flussi di pagamento, ogni girata deve riportare a pena di nullità il codice fiscale del girante. Nel caso di persona giuridica il codice fiscale da indicare è quello della società e non della persona che presenta i titoli allo sportello ed effettua l operazione. Non è necessaria l apposizione del codice fiscale quando il cliente sia già stato identificato dalla banca presso cui l assegno è negoziato oppure quando venga identificato al momento dell incasso. 5 / 10

6 Le istruzioni emanate dal Ministero dell Economia impongono alle Banche (ed alle Poste) la ver ifica della regolarità formale del codice fiscale oltre alla compatibilità con la firma di girata e la correttezza del codice fiscale (per le persone fisiche n. 16 caratteri alfanumerici; per le persone giuridiche n. 11 numeri). Ne deriva che qualora risulti difformità tra firma di girata e codice fiscale, o questo non risulti corretto, la girata sarà nulla ed il titolo non potrà essere negoziato. Le tipologie a) assegni recanti data di emissione anteriore al 30 aprile 2008 per importi inferiori a ,00 devono considerarsi regolari e quindi possono essere negoziati anche successivamente alla richiamata data ed anche se la girata sul titolo non rechi il codice fiscale; b) assegni a me medesimo, a me stesso, m. m., mio proprio, ed altre forme, possono essere girati unicamente per l incasso ad una banca. Di tali titoli è stato fatto spesso un uso distorto legittimandone di fatto più trasferimenti senza altra girata se non quella che veniva apposta per l incasso presso la banca. Nella nuova disciplina, pertanto, non essendo sottoposti alle norme riguardanti gli assegni liberi, non richiedono l indicazione del codice fiscale, considerata l identificazione del traente con il beneficiario; c) assegni postdatati. I titoli della specie, il cui uso, ancorché vietato, si riscontra spesso nella prassi commerciale, svolgono un ruolo di supplenza rispetto alle cambiali. Qualora riguardanti importi superiori a 5.000,00 dovranno recare la clausola di non trasferibilità e la sola girata del beneficiario per l incasso; se d importo inferiore dovranno essere regolarizzati nella girata e corredati dal codice fiscale dei diversi giranti.in effetti il nuovo regolamento male interpreta la 6 / 10

7 logica di bloccare l utilizzo commerciale di titoli della specie in quanto la regolarità formale andrà verificata al momento dell incasso. La stessa Banca d Italia aveva richiamato l attenzione delle Banche sull uso disinvolto di tale prassi. Infatti, le Istruzioni di Vigilanza (Titolo IV cap 11 paragrafo 1.4) afferma che l utilizzo di assegni post-datati, infine, può riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui è richiesta l operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni) al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (cfr. in proposito le Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d Italia). Diversa ipotesi della presentazione di un titolo di importo superiore alla soglia di legge senza clausola. In questa ipotesi la banca procede comunque al pagamento ma comporta: - la comunicazione entro 30 giorni dell irregolarità dell assegno al Ministero dell Economia; - una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una percentuale della somma negoziata (dall 1% al 40%) su proposta dell apposito soggetto incaricato (Ufficio Informazioni Finanziarie). d) libretti di deposito al portatore. Dal 30 aprile 2008 è fatto divieto dell apertura di libretti che presentino un saldo superiore al limite soglia e/o di libretti con intestazione di fantasia o in forma anonima. Qualora tali libretti presentino un saldo con importi superiori, il presentatore, entro il termine del 30 giugno 2009, potrà: a) estinguere il libretto; b) ridurre il saldo sotto la soglia limite, prelevando la differenza; c) trasformare il libretto in nominativo. 7 / 10

8 Il trasferimento dei libretti, successivamente alla data di entrata in vigore della norma (30 aprile 2008) comporta l onere di notifica alla banca (entro 30 giorni) delle coordinate soggettive del cessionario e la data del trasferimento dell importo. Le sanzioni Il decreto stabilisce anche un regime di sanzioni (amministrative pecuniarie) in funzione della tipologia dello strumento di trasferimento del contante. La seguente tabella evidenzia le motivazioni dell infrazione e l ammontare della sanzione Tipologia Causale Sanzione pecuniaria Assegno dell importo oggetto del trasferimento Uso scorretto, illecito, improprio 1% - 40% Libretti al portatore (saldo superiore a ) (in caso di cessione dopo il ) 20% - 40% del saldo figurante sul libretto Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario Libretti già esistenti al b)incompleta comunicazione della cessione del saldo figurante sul libretto a) mancata regolarizzazione 10% - 20% Una riflessione La complessità della materia non poteva non comportare il coinvolgimento di tutti i soggetti che, nell ambito degli assetti organizzativi degli intermediari finanziari e più in generale delle società, svolgono funzioni di controllo e di vigilanza. 8 / 10

9 Su questi ricade l obbligo di comunicazione sia di infrazioni alle disposizioni di legge sia di tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza.. nell esercizio delle rispettive funzioni. La comunicazione di cui sopra viene effettuata in una duplice direzione: a) verso l interno al top management aziendale, ed in particolare al legale rappresentante della società; b) verso l esterno al Ministero dell Economia ed all U.I.F. entro il termine, che si deve ritenere p erentorio, di 30 giorni dalla conoscenza dell atto e/o dell infrazione, o in modo molto più formale, dall esito degli accertamenti svolti nell espletamento dei rispettivi incarichi e funzioni. I soggetti su cui gravano i richiamati obblighi sono elencati dalla stessa norma: a) il Collegio sindacale; b) il Consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico); c) il Comitato di controllo di gestione; d) l Organismo di Vigilanza previsto dal decr. Lgs. 231/2001; e) i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati (es. Internal Auditing, Compliance, Controllo Operativo, Controllo rischi, Ispettorato). 9 / 10

10 Ad avviso di chi scrive l obbligo sorge sia in capo all organo collegiale nel suo complesso che ai suoi singoli componenti. Il rispetto dell efficacia dell attività di controllo nell applicazione della norma è affidata alle Autorità di Vigilanza di settore ed al Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Inoltre viene assegnato ai collegi ed ordini professionali un analogo onere di controllo (artt. 8, 53), onere che diventa soprattutto occasione di crescita professionale e sociale: essi infatti devono promuovere l osservanza delle disposizioni da parte dei loro iscritti cercando misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori.. attraverso programmi di formazione finalizzati, utilizzando la casistica messa a disposizione dall U.I.F., dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e dalle Autorità competenti (art. 54). Quest ultimo aspetto si presenta particolarmente impegnativo e socialmente rilevante e richiede pertanto un convinto diretto intervento, che non sia limitato ad aspetti teorico-dottrinari, ma che venga calato all interno di quei Modelli Organizzativi che tutelano la responsabilità societaria così come articolata dal decr. Lgs 231/2001 e successive integrazioni, e dal nuovo diritto societario, sempre più orientato ad una responsabilità derivante da colpa organizzativa, così come è anche dimostrato dal regime di sanzioni penali (art. 55) della norma in esame che prevedono oltre a multe in denaro (da un minimo di 500 a in relazione alla gravità della violazione/omissione) pene detentive (da un minimo di sei mesi a tre anni). Dr. Alfredo Parisi per CRITERIA ricerche srl In caso di utilizzo di questo articolo si prega di citare la fonte. 10 / 10

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