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1 BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO C.so di Porta Vittoria,10 Milano Mob segreteria@federarchitetti.milano.it

2 RESPONSABILITÀ CIVILE, POSTUME DECENNALI E ASSISTENZA LEGALE PER INADEMPIENZE ASCRIVIBILI AL PROFESSIONISTA MILANO, 08/05/2014

3 L OBBLIGATORIETÀ DELL ASSICURAZIONE Il D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste, l obbligo per tutti i professionisti di stipulare un assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale, che fino ad allora era solo consigliata e non obbligatoria. Tale obbligo è stato rinviato al 15 agosto 2013 dal DPR 137/2012. Oltre all obbligo, è previsto anche che il professionista debba informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.

4 LE RESPONSABILITÀ DELL ARCHITETTO L architetto, nello svolgimento della sua attività professionale, può incorrere in 3 responsabilità: Responsabilità Civile Responsabilità Penale Responsabilità Amministrativa

5 LA RESPONSABILITÀ CIVILE La responsabilità civile è la responsabilità derivante dalla violazione di precetti generali: se dal comportamento dell architetto deriva, per dolo o colpa, un danno ingiusto a qualcuno, quest ultimo ha diritto al risarcimento del danno stesso (responsabilità extracontrattuale); analogamente tale responsabilità, che è sempre e solo patrimoniale, scatterà se viene violato un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e architetto: responsabilità contrattuale). Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro ed essere presenti contemporaneamente: per fare un esempio, se un edifico dovesse subire un crollo per colpa di un errore dell architetto, costui risponde al committente per responsabilità contrattuale, nei confronti di soggetti terzi coinvolti (ad esempio i vicini, o dei passanti) che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale), penalmente per il reato di disastro colposo, e così via.

6 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il concetto di colpa, definito e limitato dal Codice Civile, presuppone che ci sia stata una violazione di uno dei seguenti doveri: negligenza: carenza di quell attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione (si tratta, più specificamente, di violazione di regole sociali); imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l espletamento di certe attività e il difetto delle necessarie cautele, suggerite dall esperienza, idonee a prevenire il danno; imperizia: inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata professione, acquisite con lo studio e con l esperienza e che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell arte; illegalità: inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.

7 LA RESPONSABILITÀ PENALE La responsabilità penale è quella conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia, appunto, in illeciti penali. Il comportamento del professionista oggetto dell accusa, in tali casi, risponde a fattispecie astratte che costituiscono delitti o contravvenzioni e determina la irrogazione di sanzioni penali (ad esempio la contestazione del reato di disastro colposo per il crollo di un edificio, l abuso edilizio a cui partecipa l architetto come progettista o direttore dei lavori, o le false dichiarazioni rese, in sede di predisposizione di DIA, SCIA etc). I casi più comuni sono relativi a danni colposi, rovina di edifici, danni ambientali ed alle responsabilità contestate in materia di sicurezza nei cantieri e di normative edilizie.

8 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA La responsabilità amministrativa, spesso sottovalutata o ignorata, deriva da violazioni di doveri derivanti da leggi amministrative o nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non si tratta solo della responsabilità disciplinare (che opera nei confronti dei soli dipendenti pubblici), ma anche della responsabilità per danno erariale, imputabile anche al libero professionista che svolge un incarico per la Pubblica Amministrazione in virtù della quale l architetto può essere chiamato a risarcire i danni patiti dallo Stato a causa del suo comportamento. Ciò in virtù del fatto che, ad esempio nel caso del direttore dei lavori di un opera pubblica, nella prestazione dei suoi servizi professionali l architetto, anche se libero professionista, può a tutti gli effetti ritenersi inserito nell apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, e pertanto soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

9 IL REGIME LOSS OCCURRENCE Il regime loss occurrence, ovvero per epoca di accadimento del fatto illecito, è la clausola tradizionale che considera operante l assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. Si considera quindi che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l illecito/danno che determina la responsabilità professionale dell assicurato. Danno causato ad Aprile 2011 Richiesta di risarcimento di Giugno 2013 Polizza RC Professionale valida da Gennario 2013 a Gennaio 2014 In regime loss occurrence non vi sarà copertura sotto il contratto assicurativo in quanto la negligenza contestata risale ad un periodo antecedente l inizio della polizza.

10 IL REGIME CLAIMS MADE Il regime claims made, ovvero per richiesta fatta, delimita invece l operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell assicurato e da questi denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma, se operante), anche se il danno è stato causato in epoca antecedente alla stipula dell assicurazione. Danno causato ad Aprile 2011 Richiesta di risarcimento di Giugno 2013 Polizza RC Professionale valida da Gennario 2013 a Gennaio 2014 In regime claims made la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza. Ovviamente la copertura non opererà nel caso in cui il professionista abbia sottaciuto circostanze che lasciavano presupporre la possibilità di ricevere, in futuro, una richiesta risarcitoria da parte di terzi.

11 LA STRUTTURA A RISCHIO NOMINATO La struttura del testo a rischio nominato, tipica del mercato assicurativo tradizionale italiano, prevede che la copertura sia operativa per le sole attività che sono specificatamente esplicitate, rendendo tra l altro la scelta dell elenco degli eventi e delle attività da inserire in polizza tutt altro che agevole, essendo moltissime le tipologie di attività, le condizioni e le variabili da considerare. Se dal punto di vista commerciale una polizza di questo tipo è di più immediata comprensione per l assicurato, dal punto di vista tecnico-assicurativo ha la conseguenza di escludere tutti i rischi che non sono espressamente citati nel testo.

12 LA STRUTTURA ALL RISKS La struttura del testo all risks, tipica delle polizze di stampo anglosassone, e innovativa rispetto alle classiche polizze a rischio nominato, prevede che la copertura sia operativa per qualsiasi attività che l assicurato possa svolgere ai sensi di legge e che non sia esplicitamente esclusa nel contratto. Con questa formulazione la copertura è molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a rischio nominato, consentendo che l assicurazione operi per tutte le attività di cui la legge ed i regolamenti consentono lo svolgimento.

13 ALL RISKS E CLAIMS MADE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell esercizio dell attività professionale anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti. L assicurazione è prestata nella forma claims made dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori, durante il periodo di assicurazione. L assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza.

14 LA VALIDITÀ TEMPORALE Nella stesura di un testo di polizza, fondamentale è la definizione dei 3 periodi temporali che disciplinano l operatività: Periodo di assicurazione/durata del contratto: il periodo in cui è valido il contratto e potranno essere ricevute (e immediatamente denunciate) le richieste di risarcimento Periodo di retroattività: il periodo antecedente alla stipula dell assicurazione entro cui possono essere stati commessi i danni che rientreranno nella copertura assicurativa Periodo di garanzia postuma: il periodo successivo alla scadenza della durata del contratto in cui potranno essere ricevute richieste di risarcimento per attività svolte fino alla data di scadenza della polizza Periodo di efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività stabilita e la scadenza della polizza

15 IL QUESTIONARIO ASSUNTIVO Il questionario è il documento che consente per gli assicuratori di valutare la portata del rischio e quindi la quotazione del premio da richiedere. E quindi di fondamentale importanza che il questionario venga compilato dal professionista nella maniera più corretta e completa possibile. Una non corretta compilazione del questionario, infatti, può portare a una riduzione della copertura od al suo annullamento, ai sensi di Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, eventuali omissioni e informazioni inesatte sono causa di annullamento dell assicurazione se fornite con dolo o con colpa grave; ciò in quanto gli assicuratori, se avessero conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbero dato il loro consenso alla stipula dell assicurazione, o quantomeno l avrebbero stipulata a condizioni differenti. Se fornite senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte non comportano l annullamento dell assicurazione, ma gli assicuratori avranno la possibilità di recedere dal contratto, ed in caso di sinistro la somma dovuta sarà ridotta in maniera proporzionale al pregiudizio subito.

16 ONERI A CARICO DEGLI ASSICURATORI Gli assicuratori devono: fornire un questionario semplice che consenta all assicurato una compilazione chiara e completa predisporre un testo di polizza di facile comprensione, riportando in modo chiaro (soprattutto nei casi di studi associati o società) i soggetti assicurati, elencando i casi di esclusione dalla copertura, evidenziando le c.d. clausole vessatorie, la modalità di gestione dei sinistri, la validità spaziale e temporale della copertura, le procedure per eventuali rinnovi automatici offrire più ipotesi in termine di massimali, franchigia, retroattività

17 ONERI A CARICO DELL ASSICURATO L assicurato deve: compilare il questionario adeguatamente pagare il premio entro i termini previsti in polizze (nel caso dei Lloyd s solitamente 15/30 giorni) comunicare eventuali aggravamenti al rischio durante il periodo di assicurazione denunciare immediatamente (e comunque non oltre i termini temporali previsti in polizza) sinistri o circostanze che possano dar luogo a sinistri rispettare le previsioni di polizza in merito all atteggiamento da assumere in caso di sinistro (es. non ammettere responsabilità o liquidare danni senza il consenso degli assicuratori, supportare gli assicuratori fornendo tutte le informazioni utili, etc)

18 TIPOLOGIA DI POLIZZE Attualmente le polizze per la responsabilità professionale che posso essere stipulare dagli architetti sono le seguenti: RC Professionale dei liberi professionisti RC Patrimoniale/Professionale del Dipendente Pubblico RC Professionale del Progettista Esterno RC Professionale del Verificatore Esterno

19 LIBERO PROFESSIONISTA - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell esercizio dell attività professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con enti pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

20 LIBERO PROFESSIONISTA - CONDIZIONI Massimali: normalmente tra Euro ed Euro Franchigia: da Euro 1.000/2.500 Eventuali sottolimiti e/o franchigie specifici Retroattività: fino ad illimitata Postuma: da 2 a 10 anni per eventi quali morte e cessazione dell attività

21 DIPENDENTE PUBBLICO - OGGETTO L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario. La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

22 DIPENDENTE PUBBLICO - CONDIZIONI Massimali: normalmente tra Euro ed Euro Franchigia: non operante Eventuali sottolimiti specifici Retroattività: fino ad illimitata Postuma: da 2 a 5 anni per eventi quali morte e cessazione dell attività

23 PROGETTISTA ESTERNO - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le perdite patrimoniali ed i danni materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell attività di progettazione dell opera, compresi: a) i maggiori costi, così come definiti all Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all Art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, così come definite all Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

24 PROGETTISTA ESTERNO - CONDIZIONI Massimali: minimi di legge o più elevati se così viene richiesto dalla Stazione Appaltante Franchigia: non operante Retroattività: dalla data di conferimento dell incarico Postuma: 12 mesi dall ultimazione dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio

25 VERIFICATORE ESTERNO - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

26 VERIFICATORE ESTERNO - CONDIZIONI Massimali: minimi di legge o più elevati se così viene richiesto dalla Stazione Appaltante Franchigia: non operante Retroattività: dalla data di conferimento dell incarico Postuma: 12 mesi dall ultimazione dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio

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59 TUTELA LEGALE: IL NECESSARIO COMPLETAMENTO ALLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE Milano,8 maggio 2014

60 Tutela legale: una storia che comincia con D.A.S. L assicurazione di Tutela Legale ha origine a Le Mans, la città delle famose 24 ore, quando nel 1917 viene fondata D.A.S. Défence Automobile et Sportive con l obiettivo di offrire una copertura agli spettatori delle prime competizioni sportive. 2

61 D.A.S. specialisti nella tutela legale Attiva in Italia dal grandi realtà assicurative di riferimento: Gruppo Generali e D.A.S. Versicherungen (Gruppo Ergo) 55,7 milioni di di raccolta premi (lavoro diretto e indiretto) clienti e sinistri gestiti ogni anno Presenza in 18 Paesi nel mondo 13 milioni di clienti 1,1 mld di raccolta premi 3

62 Come funziona la tutela legale D.A.S. Nell ambito della libera professione può capitare di essere coinvolti in controversie legali di varia natura. Quando nasce una controversia, D.A.S. assiste fin da subito il cliente offrendo un parere legale esperto attraverso il servizio di consulenza legale telefonica garantito in polizza. Valutata la situazione, il Legale di D.A.S. affianca l assicurato, attivandosi per ottenere un accordo pacifico con la controparte che lo soddisfi pienamente. Se ciò non accade è possibile scegliere, d'accordo con D.A.S., un legale per affrontare una causa. D.A.S. si farà carico, fino al raggiungimento del massimale previsto dalla polizza, delle spese legali, peritali e di giustizia necessarie alla difesa, comprese quelle di soccombenza. 4

63 L RC professionale obbligatoria Dal 15 agosto 2013 è in vigore l obbligo per il professionista di stipulare una polizza assicurativa di RC a protezione dei rischi nell'esercizio dell'attività. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle professioni introdotta dal D.p.r. 137/

64 L RC professionale obbligatoria La Responsabilità Civile professionale obbligatoria è stata introdotta soprattutto a tutela dei clienti. Oltre a sottoscrivere la polizza, infatti, il professionista ha anche l'obbligo di informare il cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, circa gli estremi della polizza e il relativo massimale di copertura assicurativa, così come previsto dal decreto. Tuttavia le problematiche che possono coinvolgere il professionista nello svolgimento della propria attività sono molteplici e non sempre collegate ad una richiesta di risarcimento da parte di terzi. 6

65 I limiti della polizza di RC Professionale La polizza di RC interviene solo in caso di richieste di risarcimento danni quindi tutela solamente una parte dei rischi a cui ogni Professionista è quotidianamente esposto nell esercitare la propria attività. La polizza RC non copre: - le spese legali per la difesa in sede penale; - le spese legali per la difesa in sede civile, se non vi è un interesse da parte della Compagnia; - l assistenza legale e le relative spese quando è il professionista ad essere danneggiato. 7

66 L RC professionale obbligatoria E davvero sufficiente per il professionista poter contare su una polizza di RC per lavorare tranquillo? 8

67 I rischi del libero professionista Attività professionale Esercitare la libera professione è divenuta un attività molto complessa. E fondamentale innanzitutto tenersi costantemente aggiornati e sapersi districare tra leggi e normative in continua evoluzione. Anche al professionista più esperto può accadere di incorrere nella violazione di una norma o di commettere un errore, rischiando conseguenze pesanti dal punto di vista sia economico, sia personale. 9

68 Difesa Professionista di D.A.S. - Gli ambiti di copertura AMBITO CIVILE AMBITO PENALE AMBITO AMMINISTRATIVO 10

69 LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI Ambito penale AMBITO PENALE AMBITO PENALE Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni (anche per le materie fiscale e amministrativa) Ad esempio l infortunio di un dipendente durante l orario di lavoro Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi con proscioglimento e/o assoluzione con decisione passata in giudicato (anche per le materie fiscale e amministrativa) 11

70 LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI Ambito amministrativo AMBITO AMMINISTRATIVO OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Ad esempio provvedimenti di sospensione o radiazione dall albo professionale Ricorso gerarchico e/o opposizione avverso i provvedimenti amministrativi comminati dall organo competente (ordine professionale). Sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro Inosservanza degli obblighi ed adempimenti previsti da norme di legge (es. Codice Privacy, D. Lgs. 81/08). 12

71 LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI Ambito civile AMBITO CIVILE VERTENZE CONTRATTUALI Rapporti di lavoro con dipendenti* Contratti di fornitura beni e/o servizi commissionati e/o ricevuti* Contratti di fornitura beni e/o servizi effettuati* (come una Banca o Gestore Telefonico) * Ambito civile che non rientra in una copertura RC **Operatività congiunta di RC e Tutela Legale Controversie con un proprio cliente ** 13

72 LE GARANZIE E ALCUNI ESEMPI Ambito civile Vertenze contrattuali con i clienti 5 CASI/ANNO di cui 1 compresa la fase giudiziale 10 CASI/ANNO di cui 2 compresa la fase giudiziale 15 CASI/ANNO di cui 3 compresa la fase giudiziale Ogni assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia di Tutela Legale alle vertenze contrattuali con i propri clienti compreso il recupero di crediti insoluti. 14

73 Persone assicurate L ASSICURAZIONE È PRESTATA A FAVORE DI: SINGOLO PROFESSIONISTA STUDIO PROFESSIONALE IN CASO DI VERTENZE TRA 2 SOGGETTI ASSICURATI LA GARANZIA OPERA A FAVORE DELL ASSICURATO CONTRAENTE. 15

74 Le principali spese legali garantite - per l intervento di un legale; - per l intervento di un perito/consulente tecnico d ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate alla controparte in caso di soccombenza (causa civile persa); - conseguenti ad una transazione semprechè siano state preventivamente autorizzate da DAS - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per la redazione di denunce, querele, istanze all Autorità Giudiziaria; - di arbitrato; - altre spese (es. contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) 16

75 Il servizio Consuldas Pacchetto base D.A.S. offre inoltre un servizio di consulenza legale tramite numero verde in grado di garantire un parere esperto e professionale per le materie previste in polizza, per esempio su come tutelare l assicurato da ingiustizie subite da terzi, difenderlo da accuse infondate, etc.

76 Casi pratici di applicazione CASO 1 L Architetto ha commesso inavvertitamente un inesattezza nella redazione di un documento annesso al progetto provocando un danno al cliente, che lo cita in giudizio chiedendo un risarcimento. Il giudice lo condanna al risarcimento del danno. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza coprirà il risarcimento del danno al cliente e le spese del legale scelto dalla Compagnia per la gestione della vertenza. Polizza di Tutela Legale: la polizza potrà essere utilizzata per la «chiamata in causa» dell assicuratore di RC in caso di sua inerzia, o per difendersi dalle azioni promosse dalla controparte in caso di evento rientrante nelle esclusioni della polizza di RC. CASO 2 Crolla un solaio durante una ristrutturazione e ferisce una persona: l Architetto, direttore dei lavori è ritenuto responsabile e viene coinvolto in un procedimento penale per delitto colposo. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza si attiverà assistendo l Architetto e sostenendo le spese legali, peritali e di giustizia necessarie alla difesa. 18

77 L RC Professionale casi pratici CASO 3 L Architetto viene condannato al pagamento di a titolo di risarcimento per il danno causato a un cliente, dovuto ad un errore nella gestione di una pratica. La polizza di RC prevede un massimale di mentre le spese legali ammontano complessivamente a Polizza di Responsabilità Civile: la polizza coprirà solo una parte di risarcimento del danno ( ) e anche il quarto del massimale ( ) é insufficiente per coprire la totalità delle spese legali necessarie alla difesa. Polizza di Tutela Legale: la polizza interverrà per la differenza delle spese legali necessarie, integrando il rimborso dei restanti CASO 4 Un dipendente dello studio impugna il licenziamento a lui notificato. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per la difesa dell Architetto, nei limiti del massimale previsto in polizza. 19

78 L RC Professionale casi pratici CASO 5 Uno strumento di rilevazione che l architetto utilizza quotidianamente risulta difettoso. L Architetto vuole attivarsi per responsabilizzare il suo fornitore e ottenere la sostituzione dell apparecchio. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per far valere i diritti dell Architetto nei confronti del fornitore, compresa la rivalsa di eventuali danni per le anomalie dello strumento difettoso. CASO 6 L Architetto, durante un sopralluogo in cantiere, subisce una lesione personale e intende rivalersi nei confronti di un carpentiere che non ha posto in atto opportune misure di sicurezza. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza coprirà tutte le spese legali necessarie per consentire all Architetto opportuna attività di costituzione parte civile contro il danneggiatore

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