INCONTRO INFORMATIVO E DI CONFRONTO ITALO - FRANCESE
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1 HOLDING DI FAMIGLIA E INDAGINI FINANZIARIE Gruppo di Lavoro Rapporti Internazionali INCONTRO INFORMATIVO E DI CONFRONTO ITALO - FRANCESE Ordine dei Dottori Commercialisti Ivrea Pinerolo Torino Torino, 4 dicembre
2 INTRODUZIONE Il presente intervento riguarda le holding di partecipazione, o casseforti di famiglia, e gli adempimenti, introdotti negli ultimi anni, nell ambito delle indagini finanziarie. Negli ultimi tempi l Italia si è dotata di una serie di norme volte a rafforzare le indagini finanziare, attraverso il monitoraggio dei rapporti e dei movimenti. In particolare, l ordinamento italiano prevede specifiche forme di vigilanza sulle società finanziarie e, in questo contesto, anche le holding di partecipazione sono tenute ad una serie di adempimenti. Oggetto delle presenti considerazioni sono dunque le società, soggette ad iscrizione nell elenco ex art. 113 T.u.b. presso l Ufficio Italiano Cambi, che svolgono non nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti e prestazione di servizi di pagamento, sia in modo esclusivo (cosiddette holding pure ), sia in modo prevalente (cosiddette holding industriali, che svolgono sia attività finanziaria sia attività industriale, con prevalenza della prima). Soggetti iscritti nell elenco ex art. 113 TUB Sono i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, le attività indicate nell'art. 106, co. 1, T.U.B. di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento ed intermediazione in cambi: - in via esclusiva: oggetto sociale specifico e attività esclusiva di assunzione partecipazioni; - in via prevalente: indipendentemente dall oggetto sociale, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U.B., sia superiore al 50% dei proventi complessivi. 2
3 Tali società sono state dunque interessate da alcune novità in tema di indagini finanziarie, introdotte principalmente dalla Finanziaria del 2005 e dal Decreto Bersani nel 2006, novità che rientrano nell ambito delle norme volte al rafforzamento del potere di indagine in capo all Amministrazione Finanziaria, mirate ad un più efficace contrasto all evasione fiscale. Le disposizioni in oggetto hanno aggiornato e apportato modifiche al precedente sistema di indagini finanziarie, già regolato dalle norme del 1973 in materia di Anagrafe Tributaria e Accertamento (rispettivamente D.P.R. nr. 605 del 29/09/1973 e D.P.R. nr. 600 del 29/09/1973), ed in particolare all art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui disciplina, nell ambito dei poteri degli uffici, le richieste di dati, notizie e documenti alle banche ed altri soggetti finanziari. * LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC ) In questo contesto, la Finanziaria per il 2005 (L.311/04) ha previsto, per gli operatori finanziari, l obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero di un indirizzo con valore legale (dal punto di vista pratico, con la Posta Elettronica Certificata la mail diventa una normale raccomandata con avviso di ricevimento e l invio e la ricezione di documenti assumono valore legale), con il quale dialogare con l Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza nell ambito delle indagini finanziarie. Tale sistema di utilizzo della posta elettronica certificata è entrato a regime nel
4 L intervento normativo ha avuto due effetti: 1) ha esteso l'ambito dei soggetti a cui l'amministrazione finanziaria può richiedere informazioni sui contribuenti, al fine degli accertamenti tributari; 2) ha sancito il passaggio al sistema informatico, rendendo obbligatorio l utilizzo della posta elettronica certificata quale canale per tale scambio di informazioni. Rispetto al sistema previgente, oggi l Amministrazione Finanziaria, o la Guardia di Finanzia, nell ambito delle indagini di carattere finanziario possono chiedere informazioni non solo alle banche e agli altri operatori finanziari, ma anche alle holding di partecipazione, che esercitato attività finanziaria non verso il pubblico. Si è dunque ampliata la platea di soggetti con cui il Fisco può scambiare informazioni. In secondo luogo, è stato introdotto l obbligo di fornire tali informazioni solo per via telematica. A tal fine gli intermediari finanziari, ed tra essi anche le holding devono: dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata; dotarsi di firma digitale (per il "responsabile delle indagini finanziarie"); comunicare all'agenzia Entrate l'indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo che viene acquisito in apposito registro degli indirizzi elettronici. Attraverso tale indirizzo di posta elettronica, la holding riceverà le richieste di informazioni e invierà le relative risposte. Le richieste di informazioni devono essere autorizzate dal direttore centrale dell accertamento o dai direttori regionali dell Agenzia delle entrate o dal comandante regionale della Guardia di finanza. Con riferimento all oggetto di tali richieste, l Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza possono, in estrema sintesi: 4
5 - richiedere informazioni su eventuali rapporti o operazioni con un determinato soggetto sottoposto ad indagine; - richiedere documentazione riguardante una o più operazioni (anche la documentazione viene inviata in formato digitale, ad esempio sotto forma di allegati in pdf). Il termine per fornire risposta è più breve rispetto al passato. Rispetto al precedente termine di 60 giorni, infatti, oggi la risposta deve essere fornita entro 30 giorni. Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di mancata risposta o di mancata trasmissione della documentazione richiesta, si rende applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.065,83 a euro ,28 (art. 10 D.Lgs 471 del 18/12/97). * LA COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA Oltre al sistema di scambio telematico di informazioni, dall anno 2007 è entrato in vigore anche l obbligo di comunicare periodicamente all'anagrafe Tributaria l elenco dei rapporti intrattenuti. Tali dati vengono acquisiti in un apposita sezione dall Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari. I termini per le Comunicazioni: 30/04/07: comunicazione rapporti intrattenuti negli anni 2005 e 2006; 31/05/07: comunicazione rapporti 01/01/07-30/04/07; entro l ultimo giorno di ogni mese: comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare. 5
6 L obbligo di comunicazione periodica dei rapporti è stato introdotto dal D.L. 223 del 4 luglio 2006 ( decreto Bersani ). In particolare, il Decreto Bersani ha previsto l obbligo per gli operatori finanziari di comunicare ogni mese all Anagrafe Tributaria, sempre attraverso il canale telematico, l elenco dei soggetti con cui intrattengono rapporti continuativi, specificandone la natura. L'anagrafe tributaria raccoglie su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. Sono iscritti all Anagrafe Tributaria le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, e in generale tutti i soggetti titolari di codice fiscale (elemento di identificazione a fini fiscali). Prima di questo intervento normativo, il sistema precedente, in essere dal 1973 (e parzialmente modificato nel corso degli anni) prevedeva a carico delle banche e degli altri operatori finanziari un semplice obbligo di rilevazione e di conservazione dei dati identificativi di ogni soggetto che avesse intrattenuto rapporti o effettuato operazioni di natura finanziaria. Non era pertanto previsto un trasferimento di tale patrimonio di informazioni direttamente all Amministrazione Finanziaria. Oggi invece, per effetto del citato decreto Bersani, le banche e in generale gli operatori finanziari devono comunicare direttamente l elenco dei soggetti con cui intrattengono rapporti di natura finanziaria. Ciò significa che, a differenza di quanto succedeva in passato, oggi tutte queste informazioni vengono messe direttamente nella disponibilità dell Amministrazione Finanziaria. E chiaro l intento dell intervento legislativo, mirato a potenziare gli strumenti di controllo a disposizione dell Amministrazione Finanziaria. Se l utilizzo della posta elettronica certificata ha lo scopo di rendere più veloce il dialogo e lo scambio di informazioni, l obbligo di effettuare le comunicazioni compie un 6
7 ulteriore passo, incrementando direttamente il patrimonio di dati e informazioni utili ai fini dell attività di controllo, a disposizione degli enti verificatori. Le norme del Decreto Bersani in tema di rafforzamento dell attività di controllo hanno interessato diversi soggetti in diversi settori (ad es. nel settore assicurativo, gli operatori devono comunicare i dati relativi ai pagamenti verso i danneggiati). Per quanto riguarda gli adempimenti degli operatori finanziari, sono interessate le banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione del risparmio e così via, nonché le holding di partecipazione, che sono state ricomprese nella categoria degli altri operatori finanziari. Dunque, anche questi soggetti, che non svolgono attività verso il pubblico, dal 2007 sono tenuti ad inviare periodicamente all Amministrazione Finanziaria una comunicazione dei rapporti di carattere finanziario in essere. Con riferimento al contenuto delle comunicazioni, si tratta dei dati relativi ai rapporti tipicamente riconducibili all attività di assunzione e gestione delle partecipazioni, e dunque: le partecipazioni; i finanziamenti: ricevuti dai soci a favore della holding; effettuati dalla holding a favore delle società partecipate; i prestiti obbligazionari e il c.d. "cash pooling" (gestione accentrata della liquidità di Gruppo mediante utilizzo di un unico conto corrente); il rilascio di garanzie: a terzi a favore di società partecipate; da parte di terzi nell'interesse della holding. 7
8 Tutte queste informazioni, raccolte nell Anagrafe dei Rapporti Finanziari, potranno essere utilizzate nell attività di controllo, nonché ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica (attraverso il sistema di posta elettronica certificata, di cui si è detto prima). Dal punto di vista sanzionatorio, infine, come per le omissioni in ambito di comunicazioni via posta elettronica certificata, sono applicabili le sanzioni amministrative da euro 2.065,83 a euro ,28 (art. 10 D.Lgs 471 del 18/12/97). * CENNI IN MATERIA DI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (Decreto n. 142/2006 e Provvedimento UIC 24 febbraio 2006) Oltre agli adempimenti in materia di indagini finanziarie, si ricorda infine che le holding di partecipazione, quali soggetti iscritti nell elenco ex art.113 Tub, sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio. Le Holding devono cioè: - istituire un Archivio Unico Informatico; - identificare i clienti ed i soggetti con i quali hanno rapporti continuativi, - registrare le operazioni e movimentazioni relative a partecipazioni, finanziamenti, etc. Questi adempimenti sono volti al monitoraggio delle operazioni e dei rapporti finanziari, ai fini della normativa antiriciclaggio. 8
9 Il rispetto di questa normativa e degli adempimenti inerenti è particolarmente importante, tenendo conto delle sanzioni sia amministrative che penali, previste in caso di inadempimento: la mancata istituzione dell Archivio Unico è infatti sanzionata penalmente, con l arresto da sei mesi a un anno e con l ammenda da a euro; l omessa o tardiva registrazione comporta invece sanzioni amministrative da a euro. * CONCLUSIONI Con questa breve relazione si è cercato di tracciare un quadro sintetico degli adempimenti attualmente a carico delle holding di partecipazione. Tali norme riguardano le holding di diritto italiano, ma potrebbero rivestire interesse anche per i soggetti non residenti che intrattengano con le stesse rapporti continuativi. Tali eventuali rapporti formerebbero infatti oggetto di comunicazione. Tutti questi adempimenti hanno portato un certo aggravio a carico di queste società, soprattutto quando si tratta di strutture di dimensioni contenute per la gestione delle partecipazioni di famiglia, e soprattutto quando si consideri che sono sottoposte agli stessi adempimenti previsti per le banche e per altri operatori finanziari di rilevanti dimensioni, e comunque a soggetti operanti nei confronti del pubblico e di ben altre proporzioni. Le holding hanno dunque visto incrementarsi gli obblighi di dichiarazione nonché la gestione dello scambio di informazioni via posta elettronica certificata, che soprattutto all inizio sono state piuttosto numerose. 9
10 Questo sistema è comunque nella fase iniziale di applicazione ed è possibile che intervengano degli aggiustamenti. Recentemente, ad esempio, sono state introdotte alcune semplificazioni in materia di posta elettronica certificata, con la previsione dell accorpamento delle risposte negative, dal 1 gennaio 2008, onde non appesantire il flusso di informazioni (Provvedimento Agenzia Entrate del 12 novembre 2007). Vedremo dunque quale sarà l evoluzione di questa materia, fermo restando che comunque si va nella direzione di una sempre più ampia condivisione dei dati con l Amministrazione Finanziaria, la quale negli ultimi tempi sta notevolmente potenziando l attività di controllo paola.aglietta@sinacta.com 10
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