TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**"

Transcript

1 TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Con il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, il Ministero dei Trasporti ha recepito la Direttiva n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci fra Stati membri dell Unione Europea (UE) o aderenti all accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) (1), con la quale detti trasporti sono stati esentati da qualsiasi contingentamento ed autorizzazione. Ai sensi dell art. 1 del predetto D.M. per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell UE o aderenti all accordo sullo SEE nei quali l autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l idonea stazione ferroviaria di carico più vicina (2) per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco (3). L art. 2 del D.M. n. 28T/2001 dispone che tale trasporto, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell UE o aderenti all accordo sullo SEE, può essere liberamente esercitato. L art. 4 del medesimo decreto stabilisce, però, che possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell UE o aderenti all accordo sullo SEE, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera, tutti i vettori stradali stabiliti in uno degli Stati predetti che possiedono i requisiti per l accesso alla attività e al mercato per il trasporto di merci fra Stati membri (4). Di conseguenza per la dimostrazione di tali requisiti le imprese stabilite in uno Stato membro che svolgono attività di trasporto combinato che interessa il territorio italiano devono avere a bordo del veicolo a motore la copia certifica conforme della licenza comunitaria e, qualora il mezzo sia condotto da un autista extracomunitario, l attestato di conducente (5). CHIARIMENTI MINISTERIALI In relazione a numerose richieste circa l interpretazione in sede di controllo su strada della disciplina sul «trasporto combinato» svolto da imprese estere in conto terzi appartenenti ai Paesi membri dell UE/SEE, tenuto conto dell esigenza di assicurare un uniformità di orientamento applicativo su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare prot. n del 18 marzo 2008 ha ritenuto opportuno chiarire per punti i seguenti aspetti correlati all attività di controllo con riguardo alla modalità di trasporto in argomento.

2 II «trasporto combinato» trova la propria fonte normativa, nella direttiva CEE n. 92/106 del 7 dicembre 1992, recepita nell ordinamento italiano con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2001). Si precisa che il «trasporto combinato» oggetto della suddetta circolare è soltanto quello disciplinato dalle predette fonti normative e svolto da vettori esteri comunitari nell ambito dell attività di autotrasporto in conto terzi. I presupposti affinché possa configurarsi l esecuzione di tale tipo di trasporto sono i seguenti: Combinazione della modalità terrestre su gomma e ferroviaria o marittima o per via navigabile interna. Il trasporto effettuato su gomma deve svolgersi in una relazione di traffico iniziale o terminale che comprenda anche l altra modalità. Dunque, il tragitto terrestre svolto con automezzo deve essere la parte iniziale o terminale dello stesso viaggio. Ancora, la relazione di traffico in questione deve svolgersi per l intero percorso comprensivo delle due modalità nell ambito del territorio dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Limiti di distanza per il trasporto combinato ferrovia-gomma: il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina. Per questa deve intendersi un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali. Limiti di distanza per il trasporto combinato mare o via navigabile internagomma: il tratto su nave deve essere di almeno 100 km in linea d aria, mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 km in linea d aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma ed il porto. Condizioni oggettive: il trasporto in argomento può avere come oggetto: a) il veicolo o il complesso veicolare; in tal caso è il veicolo in sé a costituire oggetto di trasporto combinato; b) il rimorchio o il semirimorchio; in tale circostanza, sarà la motrice o il trattore a recarsi presso la stazione o il porto per agganciare il traino e, quindi, proseguire il viaggio; c) la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi; in questa ipotesi è l intero veicolo o complesso veicolare a recarsi, presso il porto o la stazione per caricare l oggetto. Condizioni soggettive: possono effettuare il «trasporto combinato» le imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite in uno Stato membro dell Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed abilitata allo svolgimento di autotrasporto internazionale. Per chiarire ulteriormente i concetti sopra esposti appare opportuno fornire alcuni esempi: 1. il trasporto combinato deve svolgersi su un unica relazione di traffico comunitario o nell ambito SEE; pertanto non rientra nella disciplina in esame l ipotesi in cui il veicolo o il container provenga via mare da un paese terzo, ovvero sia diretto verso quest ultimo. È il caso di un trattore tedesco che si rechi al porto di Trieste per agganciare un semirimorchio francese che proviene per mare dalla Turchia. II caso in esame sarebbe, invece, da comprendere nel «combinato» qualora la provenienza marittima fosse la Grecia. 2. Analogamente, non può essere considerata «trasporto combinato» l ipotesi in cui l aggancio avvenga tra due veicoli uno dei quali non è immatricolato in uno stato membro dell Unione o dello SEE: il trattore tedesco si reca alla stazione ferroviaria di Verona per agganciare in provenienza dall Austria un semirimorchio ucraino. Lo stesso valga nel caso in cui il semirimorchio fosse europeo (lituano) ma proveniente da un paese terzo come la Russia.

3 3. Un complesso veicolare composto da motrice bulgara e semirimorchio italiano, si reca al porto di Ravenna per caricare un container proveniente da Malta; effettuato il carico si reca a depositare il container a Roma. Non può essere considerato «trasporto combinato» in quanto sono superati i limiti spaziali dei 150 km. Al contrario, rientrerebbe se la destinazione del container fosse Bologna. 4. Un container cinese viene portato via mare a Malta. Da qui, viene ulteriormente spedito via mare a Bari, ove interviene un complesso veicolare di nazionalità greca che lo carica per portarlo a Matera. L ipotesi descritta rientra nella disciplina del «trasporto combinato», in quanto viene in considerazione la tratta via mare Malta Bari che è comunitaria e supera i 100 km, il complesso veicolare è immatricolato in uno stato membro dell Unione e il tratto su gomma non supera i 150 km; in altri termini non ha rilevanza alcuna la circostanza che il container provenga, inizialmente dalla Cina. Naturalmente, se la tratta marittima fosse stata Cina Bari, non si concretizzerebbe il «trasporto combinato». 5. Un container proveniente dall Indonesia arriva via mare ad Ancona, ove un complesso veicolare italiano lo carica per portarlo alla stazione ferroviaria di Bologna, per la successiva spedizione via treno in Norvegia. Si è nell ambito del combinato: il tragitto iniziale su gomma (Ancona - Bologna) è svolto da un veicolo immatricolato in un paese comunitario, Bologna è la stazione ferroviaria attrezzata più vicina, il tratto su treno supera i 100 km e la destinazione è un paese dello SEE. I DOCUMENTI DA TENERE A BORDO II «trasporto combinato» è a tutti gli effetti un trasporto europeo; trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento (CE) n. 1072/2009. La direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992 ed il successivo decreto ministeriale di recepimento prevedono che il trasporto in argomento venga dimostrato su strada mediante l esibizione di un «documento di trasporto» che attesti l effettivo svolgimento del «combinato». Tale documento deve necessariamente contenere i seguenti elementi: per la tratta su ferrovia o su nave: indicazione della stazione o del porto di carico e di quello di scarico. Tale attestazione deve essere necessariamente redatta prima dell inizio del viaggio su gomma e deve accompagnare il veicolo per tutto il tragitto. Inoltre, la medesima attestazione deve essere avvalorata da un timbro apposto dall amministrazione ferroviaria o del porto. Al riguardo, occorre precisare che il «timbro» è indispensabile qualora la tratta su strada sia la parte terminale del combinato, cioè quando il veicolo sta terminando la relazione di traffico in uscita dalla stazione ferroviaria o dal porto e, dunque, può e deve farsi timbrare il documento. Nell ipotesi in cui, invece, il tratto stradale sia la parte iniziale della relazione di traffico il documento in questione potrà anche non recare il «timbro»; tuttavia, dovrà esservi coerenza con gli altri documenti di bordo, quali ad esempio la lettera internazionale di vettura (CMR); il nome dell impresa che esegue il trasporto su strada; quando la tratta su strada è la parte iniziale del combinato: l indicazione precisa della località di carico della merce, nel caso in cui oggetto del combinato sia la cassa mobile o il container, il luogo di agganciamento nell ipotesi in cui si tratti di un rimorchio o semirimorchio e, infine, la località di inizio del viaggio laddove oggetto del combinato sia il veicolo o l intero complesso veicolare; quando la tratta su strada è la parte terminale del combinato: l indicazione precisa del luogo di consegna della merce o di destinazione del veicolo o dei veicoli.

4 Occorre precisare che per il documento in argomento, pur essendo prevista la forma scritta non esiste un modello «tipico»; pertanto potrà essere ammessa sia l esibizione di un documento «ad hoc» che contenga gli elementi essenziali descritti, sia che questi possano essere obiettivamente desunti da altra documentazione a bordo del veicolo. In tale ultimo caso dovrà comunque essere possibile la completa ed inequivocabile ricostruzione dell intera relazione di traffico secondo le prescrizioni del «trasporto combinato». A titolo di esempio: un container viene caricato al porto di Ravenna per essere trasportato su gomma a Bologna. In tal caso la dimostrazione potrà essere fornita mediante l esibizione di: 1) documento di accompagnamento del container che deve essere chiaramente individuato attestante lo svolgimento della tratta su mare superiore ai 100 km tra due porti comunitari, debitamente timbrato; 2) dal CMR (lettera internazionale di vettura) dovrà necessariamente risultare il nome dell impresa che esegue il trasporto su strada, la località di consegna del container (nella circostanza Bologna) sita entro i 150 km dal porto di carico. Si evidenza, infine che il combinato è a tutti gli effetti un trasporto comunitario e, dunque, trova piena applicazione il Regolamento (CE) n. 1072/2009. Di conseguenza, dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, l attestato di conducente. In relazione a quanto sopra rappresentato, occorre precisare che qualora non venga scrupolosamente rispettata la disciplina specifica del trasporto combinato, troverà piena applicazione la normativa nazionale in materia di autotrasporto abusivo, in particolare laddove non venga esibita la documentazione di cui sopra si è fatto cenno, ovvero da tale documentazione non emerga con certezza l effettiva realizzazione della modalità in argomento. TRASPORTI COMBINATI PER CONTO DI TERZI In caso di trasporto combinato per conto terzi, si rammenta che il documento di trasporto deve essere completato con l indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni devono essere apposte prima dell esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare (art. 3, comma 1, del D.M. n. 28T/2001). Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un impresa che esegue trasporti per conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del suddetto documento di trasporto (art. 3, comma 2, del D.M. n. 28T/2001); pertanto è stata prevista la possibilità che un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un impresa che esegue trasporti in conto proprio, venga trainato, su uno dei percorsi terminali, da un veicolo trattore appartenente ad un impresa che esegue trasporti in conto terzi. Ai sensi dell art. 6 del D.M. n. 28T/2001 il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è liberamente determinato dalle parti.

5 TRASPORTI COMBINATI IN CONTO PROPRIO L attività di trasporto combinato può essere effettuata anche da imprese autorizzate con licenza all autotrasporto in conto proprio. In caso di trasporto combinato in conto proprio, vengono derogate le norme e le definizioni di conto proprio stabilite dall art. 1, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (prima dell applicazione delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 con decorrenza dal 4/12/2011, i trasporti internazionali di merci su strada che non erano soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto erano elencati nell allegato I alla Direttiva n. 2006/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre Tale direttiva abrogata dall art. 18 del citato Regolamento (CE) n. 1072/2009, al pari dei Regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 aveva codificato ed abrogato la Prima Direttiva del Consiglio 23 luglio 1962, la quale all allegato I così come era stato sostituito da quello che figurava nell allegato II del Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26/3/1992 elencava i trasporti internazionali di merci su strada che non erano soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto. All art. 1, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono ora elencati le tipologie di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti che non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto (tra cui, alla lettera d), i trasporti di cose in conto proprio) e viene così consentito all impresa mittente di effettuare il tragitto iniziale del trasporto in conto proprio ed all impresa destinataria di effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore nella propria disponibilità, guidato dai suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell impresa mittente o in disponibilità, per contratto di noleggio, di quest ultima (art. 7/1 comma del D.M. n. 28T/2001). Naturalmente vale anche l ipotesi inversa: sarà così consentito all impresa destinataria di effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce ed all impresa mittente di effettuare in conto proprio il tragitto iniziale del trasporto, utilizzando un veicolo trattore nella propria disponibilità, guidato dai suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell impresa destinataria o in disponibilità, per contratto di noleggio, di quest ultima (art. 7/2 comma del D.M. n. 28T/2001). NOTE (1) «La direttiva del Consiglio 7 dicembre 1992, 92/106/CEE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, non si applica ai trasporti combinati di merci tra paesi terzi e Stati membri ed il regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, non si applica ai trasporti su strada di merci sbarcate da navi» [sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione) del 5 ottobre 1995 Causa C-96/94]. (2) A livello puramente storico si segnala che con la circolare n. 78/80 del 17 luglio 1980 (prot. n. 1935/CT. 41) emanata in applicazione del previgente D.M. n del 30 maggio 1980, recante: «Rilascio di autorizzazioni speciali per trattori isolati adibiti al traino esclusivamente di rimorchi e semirimorchi utilizzati per trasporti combinati anche su relazioni nazionali nonché estensione della facoltà del traino alternativo» il Ministero dei Trasporti, per l individuazione dello scalo più vicino dal quale proveniva o al quale era destinato il trasporto, aveva indicato, in allegato, gli scali ferroviari all epoca attrezzati per i trasporti combinati nazionali ed internazionali strada-rotaia, precisando che: «A cura dell Azienda F.S. l elenco di tali scali verrà aggiornato con bollettini periodici». In particolare, si trattava dei seguenti scali: Candiolo, Novara, Torino Vanchiglia, Milano Rogoredo, Milano Greco Pirelli, Melzo, Busto Arsizio, Verona P.N., Bologna Pavone, Roma Ostiense, Napoli Granili (all epoca di prossima attivazione), Bari Lamasinata (all epoca di prossima attivazione), Reggio Calabria, Bicocca (Catania).

6 (3) Qualora: il trasporto avesse come oggetto il rimorchio o il semirimorchio (per cui in tale circostanza sarà la motrice o il trattore a recarsi presso lo scalo ferroviario o il porto per effettuarne l aggancio e, quindi, trainarlo proseguendo così il viaggio) oppure avesse come oggetto la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi (in questa ipotesi sarà l intero veicolo o complesso veicolare a recarsi presso lo scalo ferroviario o il porto per caricare l oggetto); non venissero rispettate le condizioni previste dall art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 febbraio 2001, n. 28T (con cui è stata recepita nell ordinamento italiano la direttiva n. 92/106/CEE) che definisce il «trasporto combinato» fra Stati membri dell UE o aderenti all accordo sullo SEE; non si è più in presenza di un trasporto combinato intracomunitario, bensì di un attività di trasporto stradale interna al territorio nazionale svolta da un vettore non residente (cabotaggio). Ciò si verifica, ad esempio, quando nell ambito di un trasporto combinato terra/mare fra Italia e Spagna la parte iniziale del tragitto su strada eseguita in territorio italiano dal vettore spagnolo risulti compresa in un raggio superiore a 150 km in linea d aria dal porto marittimo di imbarco. In tal caso, infatti, l eccessiva percorrenza del tratto nazionale eseguito su gomma superiore al predetto limite massimo di 150 km fissato dal citato art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 28T/2001 non consente più di qualificare il trasporto come «combinato» fra Stati membri dell UE (dall Italia verso la Spagna) ma ne determina l automatica (ri)definizione come normale trasporto nazionale dove lo spostamento stradale svolto in territorio italiano (tragitto iniziale che non comprende il varco di una frontiera) prevale (escludendolo) sul percorso marittimo eseguito dal solo semirimorchio o dalla sola cassa mobile o container di almeno 20 piedi e per tale motivo non può essere considerato «parte integrante del trasporto combinato» come stabilito dall art. 4 del medesimo D.M. n. 28T/2001. In tale ipotesi, fermo restando che a bordo del veicolo (a motore) si dovrà trovare la copia certificata conforme della licenza comunitaria unitamente all attestato di conducente, qualora questi risultasse cittadino extracomunitario (ad esempio, marocchino o tunisino), il vettore spagnolo potrà legittimamente effettuare il citato servizio di trasporto nazionale solamente se soddisfi rigorosamente tutte le specifiche condizioni previste dalla specifica disciplina comunitaria in materia di cabotaggio stradale contenuta nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (art. 8), pena l applicazione delle sanzioni di cui all art. 46-bis della legge n. 298/1974. Laddove, viceversa, il trasporto in questione avesse come oggetto l intero complesso veicolare si è in presenza di un trasporto internazionale in ambito comunitario (nell esempio appena prospettato sulla relazione di traffico italo/iberica) soggetto alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1072/2009 per cui al possesso della licenza comunitaria (e dell eventuale attestato di conducente se l autista fosse cittadino di un Paese terzo all UE o allo SEE) al pari del trasporto combinato intracomunitario che anch esso, per quanto possa essere liberamente esercitato (art. 2 del D.M. n. 28T/2001), richiede che il vettore possieda i requisiti per l accesso alla attività e al mercato per il trasporto di merci fra Stati membri dell UE o dello SEE (art. 4 del D.M. n. 28T/2001) certificabili attraverso il possesso dei predetti titoli autorizzativi. Un particolare approfondimento merita l ipotesi di un trasporto non più qualificabile come trasporto combinato fra Stati membri dell UE/SEE, bensì come un normale trasporto nazionale (quando, cioè, ad esempio il semirimorchio venga agganciato in Italia e trainato per oltre 150 km in linea d aria sul territorio italiano dal porto marittimo di imbarco o di sbarco rispettivamente per proseguire o terminare il viaggio per o da un altro Paese UE/SEE, ovvero quando il complesso veicolare trasporta la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi per più di 150 km in linea d aria sul territorio italiano dai predetti porti), eseguito da un vettore stradale italiano (c.d. «trazionista»), nel qual caso occorrerà distinguere se il semirimorchio sia: - immatricolato all estero in un differente Stato membro appartenente all UE o allo SEE (ad esempio, in Francia od in Spagna); - anch esso immatricolato in Italia (al pari del veicolo a motore). Nella specifica circostanza sarà necessario che il vettore stradale italiano sia regolarmente iscritto all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e che il veicolo (a motore) italiano in sua disponibilità con una delle forme consentite dalla normativa di settore attualmente in vigore sia immatricolato per «uso di terzi». A bordo di tale veicolo: - non dovrà trovarsi la copia certificata conforme all originale della licenza comunitaria non trattandosi né di un trasporto combinato in ambito comunitario né tanto meno di un trasporto internazionale fra Stati membri dell UE/SEE; - dovrà trovarsi la c.d. «documentazione di filiera» (e, cioè, la «scheda di trasporto» o la documentazione ad essa equivalente od equipollente prescritta dall art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005). Resta inteso che qualora il trasporto in questione eseguito dal vettore stradale italiano avesse come oggetto l intero complesso veicolare (che, dunque, proviene da un differente Paese comunitario, nel quale è stata caricata la merce sul semirimorchio con destinazione finale in una località sita in territorio italiano o viceversa) si è in presenza di un trasporto internazionale in ambito comunitario (ad esempio, un trasporto da Barcellona a Genova o viceversa, con parte del tragitto

7 percorsa per via marittima attraverso i porti di tali città) soggetto (al pari del trasporto combinato intracomunitario) alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1072/2009 che richiede necessariamente il possesso della licenza comunitaria (e dell eventuale attestato di conducente se l autista fosse cittadino di un Paese terzo all UE o allo SEE), titolo autorizzativo che deve trovarsi a bordo del veicolo a motore durante le operazioni di trasporto (anche quando il complesso veicolare nella disponibilità del vettore stabilito in Italia percorra il territorio italiano). In tal caso risulterà irrilevante lo Stato di immatricolazione del semirimorchio trainato dal vettore stradale italiano: infatti, sia che lo stesso risulti immatricolato in Italia sia che risulti immatricolato all estero (ad esempio, in Spagna), si applicheranno comunque le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1072/2009 (che all art. 4, paragrafo 6, terzo ed ultimo periodo, consente il c.d. «aggancio misto», nel qual caso la copia certificata conforme della licenza comunitaria che deve accompagnare il veicolo a motore si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche se il rimorchio o il semirimorchio siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato). (4) Più precisamente: «I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell Unione europea o aderenti all accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell Unione europea o aderenti all accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera» (5) Con la circolare n. 2/2006/APC del 23 gennaio 2006 (prot. n. 13/80) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano e modifica al punto 1 della circolare n. 1/2005 del 26 luglio 2005 (prot. n. 2931/80) ha precisato «che, ai sensi dell art. 4 della Direttiva n. 92/106/CEE, nell ambito di un trasporto combinato, i tragitti stradali dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario o al traghetto e viceversa costituiscono parte integrante del trasporto combinato stesso e non un trasporto di cabotaggio». Tale precisazione era di particolare interesse per i vettori bulgari e rumeni che fino al 31/12/2011 non potevano effettuare operazioni di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi sul territorio italiano: infatti, anche se detti vettori si fossero limitati ad effettuare spostamenti nel solo territorio nazionale, non potevano però essere sanzionati ai sensi degli artt. 26 e 46-bis della legge n. 298/1974 per aver svolto abusivamente un attività di cabotaggio interna al territorio italiano se gli stessi fossero stati riconducibili a tragitti stradali iniziali e/o terminali nel quadro di un trasporto combinato intracomunitario, di cui ne costituivano così parte integrante anche se comprendevano il varco di una frontiera (art. 4 del D.M. n. 28T/2001). Non si configura, invece, un operazione di cabotaggio, ma un normale trasporto intracomunitario qualora l intero complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto (al riguardo si veda sempre il predetto punto 1 della circolare n. 1/2005 del 26/7/2005). Per ulteriori approfondimenti in materia vedasi la 2 a Edizione (gennaio 2012) del prontuario «Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone» (Sapignoli Editore). Sconto per i soci Asaps (prezzo di copertina 20). * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale

Il trasporto combinato di *Franco MEDRI e **Maurizio PIRAINO

Il trasporto combinato di *Franco MEDRI e **Maurizio PIRAINO Il trasporto combinato di *Franco MEDRI e **Maurizio PIRAINO Con il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, il Ministero dei Trasporti ha recepito la Direttiva n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992,

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 12 Informativa OGGETTO: Circolazione stradale. C.d.S. - Leggi Complementari D.L.

Dettagli

* * * Prot. 300/A/205/15/108/13/1 Prot. 744 Del 15/01/2015 Del 15/01/2015 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

* * * Prot. 300/A/205/15/108/13/1 Prot. 744 Del 15/01/2015 Del 15/01/2015 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI Prot. 300/A/205/15/108/13/1 Prot. 744 Del 15/01/2015 Del 15/01/2015 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO

Dettagli

Stati membri della CEMT: Manuale d uso delle autorizzazioni CEMT (2009) capitolo 4, 5.

Stati membri della CEMT: Manuale d uso delle autorizzazioni CEMT (2009) capitolo 4, 5. - TRASPORTO INTERNAZIONALE - RELAZIONI DI TRAFFICO INTERNAZIONALI CHE CONSENTONO LA LOCAZIONE DEI VEICOLI SENZA CONDUCENTE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** In ambito internazionale la locazione di

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

L AGGANCIAMENTO MISTO NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA

L AGGANCIAMENTO MISTO NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA L AGGANCIAMENTO MISTO NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA di Maurizio PIRAINO * Quando si effettua un trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi in ambito comunitario, nel

Dettagli

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri

Dettagli

TRASPORTI DI CABOTAGGIO REGIME SANZIONATORIO di Franco Medri* e Maurizio Piraino

TRASPORTI DI CABOTAGGIO REGIME SANZIONATORIO di Franco Medri* e Maurizio Piraino TRASPORTI DI CABOTAGGIO REGIME SANZIONATORIO di Franco Medri* e Maurizio Piraino La licenza comunitaria (al pari della analoga licenza SEE) consente anche l effettuazione dei trasporti di cabotaggio. L

Dettagli

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE - Con i fac-simile delle varie autorizzazioni

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE - Con i fac-simile delle varie autorizzazioni TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE - Con i fac-simile delle varie autorizzazioni di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO Premesso che per effettuare qualsiasi autotrasporto

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI L art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/05 prescrive che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in

Dettagli

UTILIZZAZIONE DI AUTOCARRI PRESI IN COMODATO D USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO *

UTILIZZAZIONE DI AUTOCARRI PRESI IN COMODATO D USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO * UTILIZZAZIONE DI AUTOCARRI PRESI IN COMODATO D USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO * Ai sensi dell art. 1803 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, «il comodato è il

Dettagli

* * * - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

* * * - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI

Dettagli

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

SCHEDA DI TRASPORTO. Premessa. Contenuto della scheda di trasporto

SCHEDA DI TRASPORTO. Premessa. Contenuto della scheda di trasporto SCHEDA DI TRASPORTO Premessa Dal 19/07/2009 è entrato in vigore il D.M. 30/06/2009, pubblicato sulla G.U. n 153 del 04/07/2009, che ha istituito l obbligo della Scheda di trasporto. Sono obbligati alla

Dettagli

- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI Dal 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, le quali apportano importanti modifiche

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata

Dettagli

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 30 luglio 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 07/2009 1 Proroga di ferragosto; 2 Autotrasporto di merci per Conto Terzi: Obbligo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Roma, 18 febbraio 2009. Alle Direzioni regionali LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI OGGETTO:

Roma, 18 febbraio 2009. Alle Direzioni regionali LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI OGGETTO: Roma, 18 febbraio 2009 Protocollo: 17619/RU Rif.: Allegati: Alle Direzioni regionali LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicazione della deroga di cui all

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti:

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti: PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI

Dettagli

In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.

In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. Il Parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Riguardo alle descritte alternative previste per l accesso al mercato, si chiarisce quanto segue:

Riguardo alle descritte alternative previste per l accesso al mercato, si chiarisce quanto segue: La nuova disciplina prevede che, a partire dalla data del 1 gennaio 2008, dette imprese, per esercitare l attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbano, in alternativa: a) aver acquisito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

!!"#$#%&'()!*'++'!,$-(.%&(/&&/('!!!!!!!!!!!!!!'!*'#!0(.%1)(&#!

!!#$#%&'()!*'++'!,$-(.%&(/&&/('!!!!!!!!!!!!!!'!*'#!0(.%1)(&#! !!"#$#%&'()!*'++'!,$-(.%&(/&&/('!!!!!!!!!!!!!!'!*'#!0(.%1)(&#! DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L INTERMODALITA

Dettagli

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014)

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014) Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014) Tabelle di sintesi con i calcoli delle percentuali e delle

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

D.d.t. Documento di Trasporto

D.d.t. Documento di Trasporto D.d.t. Documento di Trasporto a 3 copie autoricalcanti Magazzino e Trasporti (D.d.t.) D.P.R. 472 14-08-1996 - D.P.R. 696 21-12-1996 N. DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE NELL AUTOTRASPORTO

IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE NELL AUTOTRASPORTO IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE NELL AUTOTRASPORTO TRASPORTO PER CONTO TERZI NAZIONALE Documenti conducente: Documento di identità; Patente di guida; Cqc; Documento rapporto di lavoro; Fogli di registrazione;

Dettagli

STUDIO VENOS SNC PORDENONE LISTA DI CONTROLLO DEI VEICOLI SU STRADA

STUDIO VENOS SNC PORDENONE LISTA DI CONTROLLO DEI VEICOLI SU STRADA LISTA DI CONTROLLO DEI VEICOLI SU STRADA Allegato I al DD 22.2.2006 AUTOTRASPORTO NAZIONALE Contrassegno assicurativo Certificato assicurativo Contratto di noleggio [3] Regolarità agganciamento [4] Cronotachigrafo

Dettagli

(Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti non legislativi) DECISIONI 24.2.2015 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 52/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015 che modifica le decisioni 2010/470/UE

Dettagli

Ministero dei Trasporti

Ministero dei Trasporti Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER L AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE EX UNITA OPERATIVA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

AUTOTRASPORTO - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

AUTOTRASPORTO - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** AUTOTRASPORTO - IL TRASPORTO COMBINATO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** L art. 1, del Decreto 15 febbraio 2001, n. 28T che ha recepito la Direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992,

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* Premessa: le parti evidenziate in rosso non sono ancora entrate in vigore se non dopo la pubblicazione

Dettagli

NOMINA/ESENZIONE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE INDICE

NOMINA/ESENZIONE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE INDICE Anno rif.: 2005 Pagina 1 di 8 NOMINA/ESENZIONE DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE INDICE 1. QUADRO GENERALE....2 2. DEFINIZIONI....2 3. MODALITA DI NOMINA...2 4. INTEGRAZIONE

Dettagli

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE Decreto 21 luglio 2015, n. 842/2015 Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2015, n. 189. Emanato dal

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE 7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE Triangolazioni con intervento di soggetti nazionali UE ed extra UE 7. 7.1. INTRODUZIONE La globalizzazione dei mercati favorisce le

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L INTERMODALITA DIVISIONE

Dettagli

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. D.M. 28 marzo 1995 Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto: Roma, 15 marzo 2007 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Reparto IV Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF All Ufficio XY Oggetto: Legge 27 dicembre

Dettagli

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/5 DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 1 Delibera n. 08/2013 Il Comitato Centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi, riunitosi nella seduta del 31 luglio 2013; VISTA

Dettagli

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

Saluti a tutti. Silvio Marelli. Le seguenti normative che vedrete in allegato regolano la movimentazione di alcune specie animali compresi i cani all'interno della comunità europea, specificando i casi in cui il numero è superiore o

Dettagli

L AUTOTRASPORTO DI MERCI IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE STABILITE ALL ESTERO Il trasporto di merci su strada per conto terzi su territorio italiano

L AUTOTRASPORTO DI MERCI IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE STABILITE ALL ESTERO Il trasporto di merci su strada per conto terzi su territorio italiano L AUTOTRASPORTO DI MERCI IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE STABILITE ALL ESTERO Il trasporto di merci su strada per conto terzi su territorio italiano può essere effettuato anche da imprese di autotrasporti

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A Roma, 26 Agosto 2013 Prot. n. 119/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA Fita Ai Resp.li Regionali e Prov.li CNA Fita OGGETTO: Circolare CNA Fita 16/2013.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 luglio 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/06/2008. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

ALLEGATO Dgr n. 1981 del 03/07/2007 pag. 1/5

ALLEGATO Dgr n. 1981 del 03/07/2007 pag. 1/5 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO Dgr n. 1981 del 03/07/2007 pag. 1/5 1. PREMESSA La Legge n. 40 del 2 aprile 2007 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante

Dettagli

CIRCOLARE N. 29/E. Roma, 23 maggio 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 29/E. Roma, 23 maggio 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità

Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità Intervento Convegno ANAV del 17 /2/2004. (Noleggio autobus ai sensi della l. 218/2003) Con la legge quadro n. 218/2003, entrata in vigore

Dettagli

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)

LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli stefano.zunarelli@studiozunarelli.com La Legge 190/2014 (Legge

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Ministero dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l anno 2008

Ministero dei Trasporti. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l anno 2008 Ministero dei Trasporti Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l anno 2008 IL MINISTRO DEI TRASPORTI VISTO l art. 6, comma 1, del nuovo codice

Dettagli

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

LINEE GUIDA INERENTI L ACCORDO STATO-REGIONI PRIME DISPOSIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

LINEE GUIDA INERENTI L ACCORDO STATO-REGIONI PRIME DISPOSIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI Direzione Sanità Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti ALLEGATO 1 LINEE GUIDA INERENTI L ACCORDO STATO-REGIONI PRIME DISPOSIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI Il Reg.

Dettagli

* * * - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

* * * - ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Mietfahrzeuge ohne Fahrer. Locazione dei veicoli senza conducente

Mietfahrzeuge ohne Fahrer. Locazione dei veicoli senza conducente Abteilung 38 - Mobilität Amt 38.1 Amt für Planung und Gütertransport Ripartizione 38 - Mobilità Ufficio 38.1 Ufficio pianificazione e trasporto merci Mietfahrzeuge ohne Fahrer 24. Mai 2008 Dr. Giampiero

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli