***I PROGETTO DI RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "***I PROGETTO DI RELAZIONE"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per la pesca 2009/0116(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 (COM(2009)0406 C7-0124/ /0116(COD)) Commissione per la pesca Relatore: Raül Romeva i Rueda PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto.) Emendamenti a un testo Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che il progetto di atto non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [ ]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE v /57 PR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...54 PR\ doc 3/57 PE v01-00

4 PE v /57 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 (COM(2009)0406 C7-0124/ /0116(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0406), visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0124/2009), vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato FUE, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto l'articolo 55 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0000/2010), 1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. 1 Titolo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno PR\ doc 5/57 PE v01-00

6 rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/ Visto 1 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea e in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, 3 Visto 3 visto il parere del Parlamento europeo, soppresso 4 Visto 3 bis (nuovo) visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, PE v /57 PR\ doc

7 5 Visto 3 ter (nuovo) deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, 6 Considerando 4 4) Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l'iccat ha adottato, nell'ambito della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech (Marocco) il 24 novembre 2008, la raccomandazione 08-12, recante modifica della raccomandazione relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso. Questa risoluzione entra in vigore il 17 giugno 2009 e deve essere pertanto attuata dalla Comunità. 4) Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l'iccat ha adottato, nell'ambito della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech (Marocco) il 24 novembre 2008, la raccomandazione 08-12, recante modifica della raccomandazione relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso. Questa raccomandazione è entrata in vigore il 17 giugno 2009 e deve essere pertanto attuata dalla Comunità. PR\ doc 7/57 PE v01-00

8 7 Considerando 4 bis (nuovo) (4 bis) considerando che gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CES) e che è fondamentale garantire la coerenza tra il presente regolamento e le decisioni adottate da suddetta convenzione. 8 Articolo 2 lettera b punto i i) gli scambi di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara della Comunità e sbarcato sul territorio dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o nelle acque del quale è installata la tonnara; i) gli scambi in uno Stato membro o tra due o più Stati membri di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara della Comunità e sbarcato sul territorio della Comunità; 9 Articolo 2 lettera b punto ii ii) gli scambi di tonno rosso di allevamento proveniente dal tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una ii) gli scambi in uno Stato membro o tra due o più Stati membri di tonno rosso di allevamento catturato nella zona della PE v /57 PR\ doc

9 nave da cattura della Comunità battente bandiera dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l'allevamento e successivamente consegnato a qualsiasi entità stabilita in quello Stato membro; convenzione ICCAT da una nave da cattura della Comunità e ingabbiato secondo le modalità stabilite nel territorio della Comunità; 10 Articolo 2 lettera b punto iii iii) gli scambi fra Stati membri di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da navi da cattura della Comunità battenti bandiera di uno Stato membro o per mezzo di una tonnara installata in uno Stato membro; soppresso 11 Articolo 2 lettera j bis (nuova) (j bis) Il termine "partita" indica un quantitativo di prodotti a base di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara. PR\ doc 9/57 PE v01-00

10 12 Articolo 3 paragrafo 1 1. Gli Stati membri chiedono la presentazione di un documento di cattura del tonno rosso (di seguito: "il documento di cattura") compilato per ciascun quantitativo di tonno rosso sbarcato nei propri porti, consegnato ai propri impianti di allevamento o prelevato da questi ultimi. 1. Gli Stati membri chiedono la presentazione di un documento di cattura del tonno rosso (di seguito "il documento di cattura") compilato per ciascun quantitativo di tonno rosso sbarcato o trasbordato nei propri porti, ingabbiato a destinazione dei propri impianti di allevamento o prelevato da questi ultimi. 13 Articolo 3 paragrafo 2 comma 1 2. Ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio della Comunità o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato (di seguito: "il certificato di riesportazione"). (Non concerne la versione italiana.) PE v /57 PR\ doc

11 14 Articolo 3 paragrafo 2 comma 2 Sono vietati gli sbarchi, i trasferimenti, le consegne, i prelievi, le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura o da un certificato di riesportazione compilato e convalidato. Sono vietati gli sbarchi, i trasbordi, gli ingabbiamenti, i prelievi, le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura o da un certificato di riesportazione compilato e convalidato. 15 Articolo 3 paragrafo 3 3. Gli Stati membri non introducono tonno rosso: a) in un impianto di allevamento non autorizzato dallo Stato membro, dalle parti contraenti o dalle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) o non incluso nel registro ICCAT degli impianti autorizzati ad esercitare l'attività di allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convezione ICCAT; b) catturato nel corso di anni diversi o proveniente da Stati membri o PCC diversi nelle stesse gabbie, a meno che non siano state adottate misure efficaci per determinare lo Stato membro o la PCC di origine e l'anno di cattura. 3. Gli Stati membri non introducono tonno rosso in un impianto di allevamento non autorizzato dallo Stato membro, dalle parti contraenti o dalle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) o non incluso nel registro ICCAT degli impianti autorizzati ad esercitare l'attività di allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convezione ICCAT; PR\ doc 11/57 PE v01-00

12 16 Articolo 3 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Gli Stati membri dell'impianto di allevamento provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o in serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro o alla PCC di origine. 17 Articolo 3 paragrafo 3 ter (nuovo) 3 ter. In deroga all'articolo 3 bis, gli Stati membri dell'impianto di allevamento provvedono affinché il tonno rosso catturato nel contesto di un'operazione di pesca congiunta sia introdotto in gabbie o in serie di gabbie separate e suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunta. 18 Articolo 3 paragrafo 3 quater (nuovo) 3 quater. Gli Stati membri dell'impianto di allevamento garantiscono che il tonno rosso sia prelevato dagli impianti nell'anno in cui è stato catturato, o prima dell'inizio della stagione di pesca con reti PE v /57 PR\ doc

13 a circuizione se prelevato nell'anno seguente. Quando le operazioni di prelievo non sono portate a termine entro detto periodo, gli Stati membri dell'impianto di allevamento completano una dichiarazione di riporto annuale e la trasmettono alla Commissione entro 8 giorni dalla fine di detto periodo. La dichiarazione deve contenere almeno: - la quantità (espressa in chili) e il numero di esemplari oggetto del riporto, - l'anno di cattura, - la composizione per taglia, - lo Stato membro la PCC di bandiera, il numero ICCAT e il nome della nave da cattura, - i riferimenti del documento di cattura corrispondenti alle catture oggetto del riporto, - la denominazione e il numero ICCAT dell'impianto di ingrasso, - il numero della gabbia, nonché - informazioni sulle quantità prelevate (espresse in chili), una volta completate. 19 Articolo 3 paragrafo 3 quinquies (nuovo) 3 quinquies. Le quantità oggetto del riporto in conformità del paragrafo 3 quater sono introdotte in gabbie o in serie di gabbie separate nell'impianto di allevamento sulla base dell'anno di cattura. PR\ doc 13/57 PE v01-00

14 20 Articolo 3 paragrafo 4 4. Gli Stati membri forniscono formulari di cattura unicamente alle proprie navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. Tali formulari non sono trasferibili. 4. Gli Stati membri di bandiera o della tonnara forniscono formulari di cattura unicamente alle proprie navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. 21 Articolo 3 paragrafo 5 5. Ciascun formulario di documento di cattura presenta un numero unico di identificazione. I numeri di identificazione sono specifici per ciascuno Stato membro di bandiera o Stato membro della tonnara e vengono attribuiti a ciascuna nave da cattura o tonnara. 5. Ciascun formulario di documento di cattura presenta un numero unico di identificazione. I numeri di identificazione sono specifici per ciascuno Stato membro di bandiera o Stato membro della tonnara e vengono attribuiti a ciascuna nave da cattura o tonnara. Tali formulari non sono trasferibili a un'altra nave da cattura o tonnara. 22 Articolo 3 paragrafo 6 6. Ciascun lotto proveniente da spedizioni 6. Ciascun lotto proveniente da partite PE v /57 PR\ doc

15 frazionate o prodotto trasformato deve essere accompagnato da copie dei documenti di cattura recanti il numero unico del documento di cattura originale in modo da consentirne la tracciabilità. frazionate o prodotto trasformato deve essere accompagnato da copie dei documenti di cattura recanti il numero unico del documento di cattura originale in modo da consentirne la tracciabilità. 23 Articolo 4 paragrafo 1 1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso. 1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso. 24 Articolo 4 paragrafo 2 lettera a a) la nave da cattura batte la bandiera dello Stato membro o la tonnara o l'impianto di allevamento sono stabiliti nello Stato membro in cui è stato effettuato il prelievo a) la nave da cattura batte la bandiera dello Stato membro o la tonnara o l'impianto di allevamento sono stabiliti nello Stato membro in cui è stato effettuato il prelievo PR\ doc 15/57 PE v01-00

16 di tonno rosso; se la nave da cattura opera nel quadro di un accordo di nolo, la convalida del documento di cattura è effettuata da un'autorità competente o da un'istituzione dello Stato membro o della PCC del noleggiatore; di tonno rosso, 25 Articolo 4 paragrafo 2 lettera b b) a seguito della verifica della partita è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel documento di cattura sono esatte; (Non concerne la versione italiana). 26 Articolo 4 paragrafo 3 3. La convalida ai sensi del paragrafo 2, lettera a), non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia stato marcato, secondo quanto indicato all'articolo 5, dallo Stato membro di bandiera o dalla tonnara che lo ha pescato. 3. La convalida ai sensi del paragrafo 2 non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia stato marcato, secondo quanto indicato all'articolo 5, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato. PE v /57 PR\ doc

17 27 Articolo 4 paragrafo 4 4. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il giornale di bordo o la nota di vendita possono essere utilizzati come documento di cattura provvisorio, in attesa della convalida del documento di cattura entro un termine di sette giorni e precedentemente al commercio interno o all'esportazione. 4. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come documento di cattura provvisorio, in attesa della convalida del documento di cattura entro un termine di sette giorni e precedentemente al commercio interno o all'esportazione. 28 Articolo 4 paragrafo 6 bis (nuovo) 6 bis. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, il completamento e la convalida del documento di cattura sono indicate all'allegato IV. 29 Articolo 6 paragrafo 1 comma 1 1. Gli Stati membri garantiscono che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un certificato di (Non concerne la versione italiana). PR\ doc 17/57 PE v01-00

18 riesportazione convalidato. 30 Articolo 6 paragrafo 2 2. L'operatore responsabile della riesportazione compila il certificato di riesportazione fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il certificato di riesportazione compilato deve essere accompagnato da una copia del documento o dei documenti di cattura convalidati relativi al tonno rosso precedentemente importato. (Non concerne la versione italiana.) 31 Articolo 8 paragrafo 1 lettera a a) la Commissione, a) la Commissione, nonché PE v /57 PR\ doc

19 32 Articolo 8 paragrafo 1 lettera c c) il segretariato dell'iccat. soppresso 33 Articolo 9 paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, fatto oggetto di commercio interno o importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo. Le autorità competenti chiedono ed esaminano il documento o i documenti di cattura convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso. L'esame include la consultazione della base di dati relativa alla convalida di cui dispone la segreteria dell'iccat. 1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, trasbordato, fatto oggetto di commercio interno o importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo. Le autorità competenti chiedono ed esaminano il documento o i documenti di cattura convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso. L'esame include la consultazione della base di dati relativa alla convalida di cui dispone la segreteria dell'iccat. 34 Articolo 9 paragrafo 2 2. Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel (Non concerne la versione italiana.) PR\ doc 19/57 PE v01-00

20 documento di cattura e nei documenti ivi afferenti e, ove del caso, effettuano verifiche presso gli operatori interessati. 35 Articolo 9 paragrafo 4 4. Se uno Stato membro identifica una partita sprovvista di documento di cattura, esso ne informa lo Stato membro di spedizione o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera. (Non concerne la versione italiana). 36 Articolo 10 paragrafo 1 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le coordinate delle autorità responsabili della convalida e verifica dei documenti di cattura o dei certificati di riesportazione, in particolare il loro nome e indirizzo completo e, se del caso, il nome e la qualifica dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida, nonché un modello di formulario del documento, un campione stampato del timbro o sigillo e, se del caso, campioni delle marche di identificazione. 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) il nome e l'indirizzo completo delle autorità responsabili della convalida e della verifica dei documenti di cattura o PE v /57 PR\ doc

21 dei certificati di riesportazione, b) il nome, la qualifica e un campione stampato del timbro o sigillo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida, e c) se del caso, campioni delle marche di identificazione. 37 Articolo 10 paragrafo 2 2. La notifica indica la data a partire dalla quale prende effetto il mandato delle autorità interessate. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità responsabili della convalida viene trasmesso tempestivamente alla Commissione. 2. La notifica indica la data a partire dalla quale prende effetto il mandato delle autorità interessate. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità e ai funzionari responsabili della convalida viene trasmesso tempestivamente alla Commissione. 38 Articolo 10 paragrafo 3 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto da informare in merito a ogni questione relativa ai documenti di cattura o ai certificati di riesportazione, fornendone in particolare il nome. (Non concerne la versione italiana). PR\ doc 21/57 PE v01-00

22 39 Articolo 11 paragrafo 1 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica una relazione sul programma, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso, che deve includere le informazioni di cui all'allegato V. 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica una relazione sul programma, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso, che deve includere le informazioni di cui all'allegato VI. 40 Articolo 12 Articolo 12 Modifica degli allegati La Commissione può modificare gli allegati secondo la procedura di cui all'articolo 13. Le modifiche riguardano le misure di conservazione adottate dall'iccat, di cui la Comunità è parte contraente. soppresso PE v /57 PR\ doc

23 41 Articolo 13 Articolo 13 Procedura dei comitati 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. soppresso 42 Articolo 14 paragrafo 1 lettera k k) gli allegati I, IVa, IX e XV sono soppressi. k) gli allegati I, IVa, IX e XV sono abrogati. 43 Articolo 14 paragrafo 2 2. I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 1984/2003 si 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate del regolamento (CE) n. 1984/2003 si PR\ doc 23/57 PE v01-00

24 intendono fatti al presente regolamento. intendono fatti al presente regolamento. 44 Articolo 14 bis (nuovo) Articolo 14 bis La Commissione effettua una revisione del presente regolamento in seguito alle riunioni biennali della CES e propone le eventuali modifiche necessarie. 45 Allegato I tabella PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA a) Designazione delle merci Tonni rossi vivi (Thunnus thynnus) Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i Codice della nomenclatura combinata PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA a) Designazione delle merci Tonni rossi vivi (Thunnus thynnus) Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o Codice della nomenclatura combinata PE v /57 PR\ doc

25 filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi, congelati, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, diversi da quelli interi o senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi, congelati, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, diversi da quelli interi o senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, esclusi i filetti ed altre PR\ doc 25/57 PE v01-00

26 fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati Carni diverse dai filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), fresche o refrigerate Filetti ed altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus), congelati Altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus) Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di tonno rosso (Thunnus thynnus) Fegati, uova e lattimi di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, affumicati, salati o in salamoia Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, salati o in salamoia ma non affumicati Tonni rossi (Thunnus thynnus) affumicati, inclusi i filetti Tonni rossi (Thunnus thynnus) secchi, anche salati ma non affumicati ex ex ex ex ex ex ex ex ex carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati Carni diverse dai filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), fresche o refrigerate Filetti ed altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus), congelati Altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus) soppresso soppresso Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, salati o in salamoia ma non affumicati Tonni rossi (Thunnus thynnus) affumicati, inclusi i filetti Tonni rossi (Thunnus thynnus) secchi, anche salati ma non affumicati ex ex ex ex ex ex ex PE v /57 PR\ doc

27 Tonni rossi (Thunnus thynnus) salati ma non secchi o affumicati, in salamoia Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati in olio vegetale Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, in filetti detti "loins" Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, diversi dai filetti detti "loins" Tonni rossi (Thunnus thynnus) diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati ex ex ex ex ex Tonni rossi (Thunnus thynnus) salati ma non secchi o affumicati, in salamoia Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati in olio vegetale Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, in filetti detti "loins" Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, diversi dai filetti detti "loins" Tonni rossi (Thunnus thynnus) diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati ex ex ex ex ex PR\ doc 27/57 PE v01-00

28 46 Allegato II paragrafo 2 linea 7 Numero di esemplari, peso totale vivo e peso medio Numero di esemplari, peso totale vivo e peso medio 1 1 Il peso è riportato come peso vivo, ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad es. GG) nella sezione "Peso totale" e "Peso medio" del formulario. 47 Allegato II paragrafo 2 linea 11 Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 48 Allegato II paragrafo 3 titolo 3. Informazioni relative al commercio di pesce vivo (Non concerne la versione italiana). PE v /57 PR\ doc

29 49 Allegato II paragrafo 3 linea 4 Punto di esportazione o di uscita (se al largo delle coste, indicare la zona di pesca in cui il tonno rosso è stato catturato) Punto di esportazione o di uscita 50 Allegato II paragrafo 3 linea 12 Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 51 Allegato II paragrafo 5 linea 11 Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data PR\ doc 29/57 PE v01-00

30 52 Allegato II paragrafo 6 6. Informazioni relative all'allevamento 6. Informazioni relative all'allevamento Descrizione dell'impianto di allevamento Nome e Stato membro dell'impianto di allevamento Numero ICCAT e ubicazione dell'impianto di allevamento Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no) Descrizione della gabbia Data di ingabbiamento, numero della gabbia Descrizione degli esemplari Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio Informazioni relative all'osservatore Nome, qualifica, firma Convalida delle autorità governative Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data Descrizione dell'impianto di allevamento Nome e Stato membro dell'impianto di allevamento Numero ICCAT e ubicazione dell'impianto di allevamento Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no) Descrizione della gabbia Data di ingabbiamento, numero della gabbia Descrizione degli esemplari Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio 1 Informazioni relative all'osservatore regionale ICCAT Nome, numero ICCAT, firma Convalida delle autorità governative Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 1 Il peso è riportato come peso vivo ove disponibile. Qualora non si utilizzi il peso vivo, occorre specificare il tipo di prodotto (ad es. GG) nella sezione "Peso totale" e "Peso medio" del formulario. PE v /57 PR\ doc

31 53 Allegato II paragrafo 7 7. Informazioni relative ai prelievi dagli impianti di allevamento Descrizione del prelievo Data del prelievo Numero di esemplari, peso (vivo) totale e peso medio Numeri delle marche di identificazione (se del caso) Ripartizione indicativa per dimensione (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg) Convalida delle autorità governative Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data 7. Informazioni relative ai prelievi dagli impianti di allevamento Descrizione del prelievo Data del prelievo Numero di esemplari, peso (vivo) totale e peso medio Numeri delle marche di identificazione (se del caso) Informazioni relative all'osservatore regionale ICCAT Nome, numero ICCAT, firma Ripartizione indicativa per dimensione (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg) Convalida delle autorità governative Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data 54 Allegato II paragrafo 8 linea 10 Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, firma, timbro e data PR\ doc 31/57 PE v01-00

32 55 Allegato III formulario 1. DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (DCT) N. CC-YY-XXXXXX 1/2 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA NAVE/TONNARA NOME: BANDIERA N. DI REGISTRO ICCAT ATEC DESCRIZIONE DELLA CATTURA DATA (ggmmaa) ZONA N. DI ESEMPLARI PESO TOTALE (kg) PESO MEDIO (KG) N. delle MARCHE (se del caso) N. DI REGISTRO ICCAT dell'operazione di pesca congiunta (se del caso) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA TIMBRO DATA 3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PESO VIVO (kg) N. di ESEMPLARI ZONA ESPORTATORE/VENDORE PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA AZIENDA INDIRIZZO IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE FIRMA DATA STATO N. ICCAT dell'impianto DESCRIZIONE DEL TRASPORTO (Allegare la documentazione pertinente) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA TIMBRO DATA IMPORTATORE/ACQUIRENTE AZIENDA INDIRIZZO PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE (città, paese, Stato) DATA DELLA FIRMA FIRMA ALLEGATO (I): SI' / NO (contrassegnare con un cerchio) 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DESCRIZIONE DEL RIMORCHIATORE N. ICCAT DELLA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO NOME BANDIERA N. DI REGISTRO ICCAT N. di ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI (kg) DESCRIZIONE DELLA GABBIA RIMORCHIATA N. DI GABBIA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) 5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO DESCRIZIONE DELLA NAVE DA TRASPORTO NOME BANDIERA N. DI REGISTRO ICCAT PE v /57 PR\ doc

33 DATA (ggmmaa) NOME DEL PORTO STATO DEL PORTO POSIZIONE (LAT/LONG) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (Indicare il peso netto in kg per ogni tipo di prodotto) F RD (kg) GG (kg) DR (kg) FL (kg) OT(kg) PESO TOTALE F (Kg) FR RD(kg) GG (kg) DR (kg) FL (kg) OT(kg) PESO TOTALE CONVALIDA DELLE UTORÀ GOVERNATIVE FR (kg): NOME DELL'AUTORÀ SEAL QUALIFICA FIRMA DATA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (DCT) N. CC YY XXXXXX 2/2 6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO NOME STATO N. ICCAT DI ALLEVAMENTO DELL'IMPIANTO PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO NAZIONALE? Si o NO (contrassegnare con un cerchio) UBICAZIONE DESCRIZIONE DELLA GABBIA DATA(ggmmaa) N. di GABBIA DESCRIZIONE DEGLI ESEMPLARI N. DI ESEMPLARI PESO TOTALE (kg) PESO MEDIO [kg: INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE NOME QUALIFICA FIRMA COMPOSIZIONE PER <8Kg 8-30 >30Kg TAGLIE Kg CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ TIMBRO QUALIFICA FIRMA DATA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) 7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO DESCRIZIONE DEL PRELIEVO DATA (ggmrnaa) PESO MEDIO (kg) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA N. DI ESEMPLARI N. DELLE MARCHE (se del caso) PESO TOTALE VIVO (kg) TIMBRO DATA 8 INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (Indicare il peso netto in kg per ciascun tipo di prodotto) F RD(kg) GG <kg) DR (kg) FL(kg) OT(kg) PESO TOTALE F (kg): FR RD(kg) GG <kg) DR (kg) FL(kg) OT(kgl PESO TOTALE FR (kg): ESPORTATORE VENDORE PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA AZIENDA INDIRIZZO STATO DI DESTINAZIONE FIRMA DATA DESCRIZIONE DEL TRASPORTO (Allegare la documentazione pertinente) PR\ doc 33/57 PE v01-00

34 CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA DATA IMPORTATORE/ACQUIRENTE AZIENDA INDIRIZZO PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE (città, paese, Stato) TIMBRO DATA ALLEGATO(I): SI FIRMA / NO (contrassegnare con un cerchio)) del Parlamento 1. DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (DCT) N. CC-YY-XXXXXX 1/2 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA NAVE/TONNARA NOME: BANDIERA N. DI REGISTRO soppresso DESCRIZIONE DELLA CATTURA DATA (ggmmaa) ZONA ATTREZZO N. DI ESEMPLARI PESO TOTALE (kg) PESO MEDIO (KG) N. delle MARCHE (se del caso) N. DI REGISTRO ICCAT dell'operazione di pesca congiunta (se del caso) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA TIMBRO DATA 3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO PESO VIVO (kg) N. di ESEMPLARI ZONA ESPORTATORE/VENDORE PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA AZIENDA INDIRIZZO IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE FIRMA STATO N. ICCATdell'impianto DATA DESCRIZIONE DEL TRASPORTO (Allegare la documentazione pertinente) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA TIMBRO DATA IMPORTATORE/ACQUIRENTE AZIENDA INDIRIZZO PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE (città, paese, Stato) DATA DELLA FIRMA FIRMA ALLEGATO (I): SI' / NO (contrassegnare con un cerchio) 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DESCRIZIONE DEL RIMORCHIATORE N. ICCAT DELLA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO PE v /57 PR\ doc

35 NOME BANDIERA N. DI REGISTRO ICCAT N. di ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI (kg) DESCRIZIONE DELLA GABBIA RIMORCHIATA N. DI GABBIA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) 5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO DESCRIZIONE DELLA NAVE DA TRASPORTO NOME BANDIERA N. DI REGISTRO ICCAT DATA (ggmmaa) NOME DEL PORTO STATO DEL PORTO POSIZIONE (LAT/LONG) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (Indicare il peso netto in kg per ogni tipo di prodotto) F RD (kg) GG (kg) DR (kg) FL (kg) OT(kg) PESO TOTALE F (Kg) FR RD(kg) GG (kg) DR (kg) FL (kg) OT(kg) PESO TOTALE FR (kg): CONVALIDA DELLE UTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA DATA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) DOCUMENTO ICCAT DI CATTURA DEL TONNO ROSSO (DCT) N. CC YY XXXXXX 2/2 6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI NOME STATO N. ICCAT DELL'IMPIANTO ALLEVAMENTO PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO UBICAZIONE NAZIONALE? Si o NO (contrassegnare con DESCRIZIONE DELLA GABBIA DATA(ggmmaa) N. di GABBIA DESCRIZIONE DEGLI ESEMPLARI N. DI ESEMPLARI PESO TOTALE (kg) PESO MEDIO [kg: INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT COMPOSIZIO NE PER CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA DATA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) 7. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO DESCRIZIONE DEL PRELIEVO DATA (ggmrnaa) PESO MEDIO (kg) INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA SEAL NOME N. ICCAT FIRMA <8Kg 8-30 Kg >30Kg N. DI ESEMPLARI N. DELLE MARCHE (se del caso) PESO TOTALE VIVO (kg) TIMBRO NOME N. ICCAT FIRMA TIMBRO DATA 8 INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (Indicare il peso netto in kg per ciascun tipo di prodotto) F RD(kg) GG <kg) DR (kg) FL(kg) OT(kg) PESO TOTALE F (kg): FR RD(kg) GG <kg) DR (kg) FL(kg) OT(kgl PESO TOTALE FR (kg): ESPORTATORE VENDORE PUNTO DI ESPORTAZIONE/PARTENZA AZIENDA INDIRIZZO STATO DI DESTINAZIONE PR\ doc 35/57 PE v01-00

36 FIRMA DATA DESCRIZIONE DEL TRASPORTO (Allegare la documentazione pertinente) CONVALIDA DELLE AUTORÀ GOVERNATIVE NOME DELL'AUTORÀ QUALIFICA FIRMA DATA TIMBRO IMPORTATORE/ACQUIRENTE AZIENDA INDIRIZZO PUNTO DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE (città, paese, Stato) DATA FIRMA ALLEGATO(I): SI / NO (contrassegnare con un cerchio) 56 Allegato III bis (nuovo) TESTO DELLA COMMISSIONE EMENDAMENTO ALLEGATO III BIS ISTRUZIONI PER IL RILASCIO, LA NUMERAZIONE, LA COMPILAZIONE E LA CONVALIDA DEL DOCUMENTO DI CATTURA 1. PRINCIPI GENERALI (1) LINGUA SE COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DA UNA DI QUELLE UFFICIALI DELL'ICCAT (INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO), IL DOCUMENTO DI CATTURA VA CORREDATO DELLA TRADUZIONE IN INGLESE. (2) NUMERAZIONE GLI STATI MEMBRI DEBBONO SVILUPPARE SISTEMI UNICI DI NUMERAZIONE PER I DOCUMENTI DI PE v /57 PR\ doc

37 CATTURA UTILIZZANDO I LORO CODICI PER PAESE NUTS A DUE POSIZIONI ALFABETICHE IN COMBINAZIONE CON UN NUMERO DI ALMENO 8 CIFRE, DI CUI ALMENO DUE DEVONO INDICARE L'ANNO DI CATTURA. ESEMPIO: FR (IN CUI "FR" È IL CODICE PER LA FRANCIA) IN CASO DI LOTTI FRAZIONATI O PRODOTTI TRASFORMATI, LE COPIE DEL DOCUMENTO DI CATTURA ORIGINALE DEVONO ESSERE NUMERATE INTEGRANDO IL NUMERO DEI DOCUMENTI DI CATTURA ORIGINALI CON UN NUMERO A DUE CIFRE. ESEMPIO: FR , FR , FR , ECC. LA NUMERAZIONE DEVE ESSERE SEQUENZIALE E DI PREFERENZA STAMPATA. I NUMERI DI SERIE DEI DOCUMENTI DI CATTURA RILASCIATI NON COMPILATI SONO REGISTRATI IN BASE AL NOME DEL DESTINATARIO. 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA (1) COMPILAZIONE A) PRINCIPI GENERALI QUESTA SEZIONE SI APPLICA A TUTTE LE CATTURE DI TONNO ROSSO IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CATTURA O L'OPERATORE DELLA TONNARA O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DI BANDIERA O DELLA TORNATA È COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE E LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA". LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA" VA PR\ doc 37/57 PE v01-00

38 COMPILATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DEL PRIMO TRASFERIMENTO IN GABBIE RIMORCHIATE, DEL TRASBORDO O DELLO SBARCO. NB: NEL CASO DI OPERAZIONI DI PESCA CONGIUNTA CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 2, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 302/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CONCERNENTE UN PIANO PLURIENNALE DI RICOSTUZIONE DEL TONNO ROSSO NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDERRANEO, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 43/2009 E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 1, IL COMANDANTE DI CIASCUNA NAVE DA CATTURA CHE PARTECIPA ALL'OPERAZIONE DI PESCA CONGIUNTA DEVE COMPILARE UN DOCUMENTO DI CATTURA PER CIASCUNA CATTURA. B) ISTRUZIONI PARTICOLARI "BANDIERA": LO STATO MEMBRO DI BANDIERA O DELLA TONNARA. "NUMERO DI REGISTRO ICCAT":IL NUMERO ICCAT DELLA NAVE DA CATTURA O DELLA TONNARA AUTORIZZATA A PESCARE TONNO ROSSO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT. L'INFORMAZIONE NON SI APPLICA ALLE NAVI DA CATTURA CHE PESCANO TONNO ROSSO A TOLO DI CATTURA ACCESSORIA. "ATTREZZO": L'ATTREZZO DA PESCA, CONTRASSEGNATO DAI SEGUENTI CODICI: BB PESCHERECCIO CON LENZE E CANNE GILL HAND HARP RETE DA IMBROCCO LENZA A MANO ARPIONE PE v /57 PR\ doc

39 LL MWT PELAGICA PS RR SURF TL TRAP TROL UNCL OT PALANGARO RETE DA TRAINO RETE A CIRCUIZIONE CANNA/MULINELLO PESCA DI SUPERFICIE NON CLASSIFICATA LENZA IN PESCA TONNARA FISSA LENZA TRAINATA METODI NON PRECISATI ALTRO 1 GU L 96 DEL , PAG. 2. "PESO TOTALE": PESO VIVO IN CHILOGRAMMI. SE NON SI UTILIZZA IL PESO VIVO AL MOMENTO DELLA CATTURA, INDICARE IL TIPO DI PRODOTTO (AD ES. GG). NEL CASO DI OPERAZIONI DI PESCA CONGIUNTA, LA QUANTÀ INDICATA DEVE CORRISPONDERE ALLA CHIAVE DI RIPARTIZIONE DEFINA PER CIASCUNA NAVE DA CATTURA. "ZONA": IL MEDERRANEO, L'ATLANTICO OCCIDENTALE O L'ATLANTICO ORIENTALE. "N. DELLE MARCHE (SE DEL CASO)": SI POSSONO AGGIUNGERE ALTRE LINEE PER POTER ELENCARE CIASCUN NUMERO DI MARCA PER SINGOLO ESEMPLARE. (2) CONVALIDA LO STATO MEMBRO DI BANDIERA O DELLA TONNARA È COMPETENTE PER LA CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA" A MENO CHE IL TONNO ROSSO NON SIA STATO MARCATO A NORMA DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. PER IL PESCE SBARCATO O PR\ doc 39/57 PE v01-00

40 TRASBORDATO, LA CONVALIDA DEVE AVVENIRE AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELLE OPERAZIONI DI TRASBORDO O DI SBARCO. PER IL PESCE TRASFERO VIVO, LA CONVALIDA PUÒ AVVENIRE AL MOMENTO DEL PRIMO TRASFERIMENTO IN GABBIE RIMORCHIATE MA VA COMUNQUE EFFETTUATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELL'OPERAZIONE DI INGABBIAMENTO. 3. INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO (1) COMPILAZIONE A) PRINCIPI GENERALI: QUESTA SEZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AL COMMERCIO INTERNO O ALL'ESPORTAZIONE DI TONNO ROSSO VIVO. IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CATTURA O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DI BANDIERA È COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE E LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO". LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI PESCE VIVO" VA COMPILATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DEL PRIMO TRASFERIMENTO IN GABBIE RIMORCHIATE. NB: QUALORA UN DETERMINATA NUMERO DI ESEMPLARI MORTI DURANTE L'OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO SIA SCAMBIATO SUL MERCATO INTERNO O ESPORTATO, OCCORRE EFFETTUARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINALE DI CATTURA (LA CUI SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA" SARÀ STATA COMPILATA E, PE v /57 PR\ doc

41 SE DEL CASO, CONVALIDATA) E LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO" DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI CATTURA DEVE ESSERE COMPILATA DAL COMANDANTE DELLA NAVE DA CATTURA O DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O DAL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DI BANDIERA E TRASMESSA ALL'ACQUIRENTE/IMPORTATORE SUL MERCATO INTERNO. LA CONVALIDA DELLA COPIA NE GARANTISCE L'AUTENTICÀ E LA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE AUTORÀ DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO. IN ASSENZA DI TALE CONVALIDA, QUALSIASI COPIA DEL DOCUMENTO DI CATTURA SI CONSIDERA NULLA. B) ISTRUZIONI PARTICOLARI: "ZONA": LA ZONA DI TRASFERIMENTO, IL MEDERRANEO, L'ATLANTICO OCCIDENTALE O L'ATLANTICO ORIENTALE. "PUNTO DI ESPORTAZIONE/DI PARTENZA": LO STATO MEMBRO O LA PCC DELLA ZONA DI PESCA IN CUI IL TONNO ROSSO È STATO TRASFERO OPPURE INDICARE "ALTO MARE". "DESCRIZIONE DEL TRASPORTO": ALLEGARE QUALSIASI DOCUMENTO CHE CERTIFICHI L'OPERAZIONE COMMERCIALE. (2) CONVALIDA LO STATO MEMBRO DI BANDIERA NON DEVE CONVALIDARE I DOCUMENTI DI CATTURA LA CUI SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA" NON SIA STATA COMPILATA E, SE DEL CASO, CONVALIDATA. LA CONVALIDA PUÒ AVVENIRE AL MOMENTO DEL PRIMO TRASFERIMENTO IN GABBIE RIMORCHIATE MA VA COMUNQUE EFFETTUATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA PR\ doc 41/57 PE v01-00

42 FINE DELL'OPERAZIONE DI INGABBIAMENTO. 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO (1) COMPILAZIONE A) PRINCIPI GENERALI: QUESTA SEZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AL TONNO ROSSO VIVO. IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CATTURA O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DI BANDIERA È COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO". LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO" VA COMPILATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELLA PRIMA OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO. AL TERMINE DELLA PRIMA OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO, IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CATTURA DEVE FORNIRE IL DOCUMENTO DI CATTURA (LE CUI SEZIONI "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO E AL TRASFERIMENTO" SARANNO STATE COMPILATE E, SE DEL CASO, CONVALIDATE) AL COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE. IL DOCUMENTO DI CATTURA COMPILATO E, SE DEL CASO, CONVALIDATO DEVE ACCOMPAGNARE IL TRASFERIMENTO DEL PESCE DURANTE IL TRASPORTO VERSO L'ALLEVAMENTO, IVI INCLUSO IL TRASFERIMENTO DI ESEMPLARI VIVI DI TONNO ROSSO DALLA GABBIA DI TRASPORTO A UN'ALTRA GABBIA DI TRASPORTO O IL TRASFERIMENTO DI ESEMPLARI MORTI DALLA GABBIA DI PE v /57 PR\ doc

43 TRASPORTO A UNA NAVE AUSILIARIA. NB: IN CASO DI MORTE DI ALCUNI ESEMPLARI DURANTE IL TRASFERIMENTO, OCCORRE EFFETTUARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINALE DI CATTURA (LE CUI SEZIONI "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO E AL TRASFERIMENTO" SARANNO STATE COMPILATE E, SE DEL CASO, CONVALIDATE) E LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO" DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI CATTURA DEVE ESSERE COMPILATA DAL VENDORE/IMPORTATORE SUL MERCATO INTERNO O DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O DAL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DI BANDIERA E TRASMESSA ALL'ACQUIRENTE/IMPORTATORE SUL MERCATO INTERNO. LA CONVALIDA DELLA COPIA NE GARANTISCE L'AUTENTICÀ E LA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE AUTORÀ DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO. IN ASSENZA DI TALE CONVALIDA, QUALSIASI COPIA DEL DOCUMENTO DI CATTURA SI CONSIDERA NULLA. B) ISTRUZIONI PARTICOLARI: "N. DI ESEMPLARI MORTI DURANTE IL TRASFERIMENTO" E "PESO TOTALE DEGLI ESEMPLARI MORTI": INFORMAZIONI DA COMPILARE (SE DEL CASO) A CURA DEL COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE. "N. DI GABBIA": NUMERO DI CIASCUNA GABBIA NEL CASO DI UN RIMORCHIATORE CON PIÙ GABBIE. (2) CONVALIDA NON È RICHIESTA LA CONVALIDA DI QUESTA SEZIONE. PR\ doc 43/57 PE v01-00

44 5. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO (1) COMPILAZIONE A) PRINCIPI GENERALI: QUESTA SEZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AL TONNO ROSSO MORTO IL COMANDANTE DEL PESCHERECCIO CHE EFFETTUA IL TRASBORDO O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO DI BANDIERA È COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE E LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO". LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASBORDO" VA COMPILATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELL'OPERAZIONE DI TRASBORDO. B) ISTRUZIONI PARTICOLARI: "DATA": LA DATA DEL TRASBORDO. "NOME DEL PORTO": IL PORTO DESIGNATO PER IL TRASBORDO. "STATO DEL PORTO": LO STATO MEMBRO O LA PCC DEL PORTO DESIGNATO PER IL TRASBORDO. (2) CONVALIDA LO STATO MEMBRO DI BANDIERA NON DEVE CONVALIDARE I DOCUMENTI DI CATTURA LA CUI SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA" NON SIA STATA COMPILATA E, SE DEL CASO, CONVALIDATA. LA CONVALIDA VA EFFETTUATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELL'OPERAZIONE DI TRASBORDO. 6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO (1) COMPILAZIONE A) PRINCIPI GENERALI: PE v /57 PR\ doc

45 QUESTA SEZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AL TONNO VIVO INGABBIATO. IL COMANDANTE DEL RIMORCHIATORE DEVE FORNIRE IL DOCUMENTO DI CATTURA (LE CUI SEZIONI "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CATTURA, AL COMMERCIO DI PESCE VIVO E AL TRASFERIMENTO" SARANNO STATE COMPILATE E, SE DEL CASO, CONVALIDATE) ALL'OPERATORE DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO AL MOMENTO DELL'INGABBIAMENTO. L'OPERATORE DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO O IL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO O UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLO STATO MEMBRO DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO È COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE E LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO". LA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO" VA COMPILATA AL PIÙ TARDI ENTRO LA FINE DELL'OPERAZIONE DI INGABBIAMENTO. B) ISTRUZIONI PARTICOLARI: "N. DI GABBIA": IL NUMERO DI CIASCUNA GABBIA. "INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE REGIONALE ICCAT": INDICARNE IL NOME, IL NUMERO ICCAT E LA FIRMA. (2) CONVALIDA LO STATO MEMBRO DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO È COMPETENTE PER LA CONVALIDA DELLA SEZIONE "INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO". LO STATO MEMBRO DELL'IMPIANTO DI ALLEVAMENTO NON DEVE CONVALIDARE I DOCUMENTI DI CATTURA LE CUI SEZIONI PR\ doc 45/57 PE v01-00

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Proposta di Bruxelles, 3.8.2009 COM(2009) 406 definitivo 2009/0116 (CNS) C7-0124/09 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di documentazione delle catture

Dettagli

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 24.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 194/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 640/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 che istituisce un programma

Dettagli

L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.12.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT 8.5.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 115/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 395/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI 16.9.2016 L 252/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO PESCARA ORDINANZA N. 18/2009 DISCIPLINA della pesca e dello sbarco DEL TONNO ROSSO Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.11.2014 COM(2014) 697 final 2014/0330 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa

Dettagli

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. (Reg. CE 1224/09)

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. (Reg. CE 1224/09) IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA (Reg. CE 1224/09) Partita il quantitativo di prodotti della pesca e dell acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente

Dettagli

Parlamento europeo

Parlamento europeo Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2016)0086 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, recante

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0345(COD) 8.2.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'unione europea

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 162/8 30.4.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 15.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 302/2009 DEL CONSIGLIO del

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 13.6.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 151/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 643/2007 DEL CONSIGLIO dell

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 358/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT L 341/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 18.12.2013 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2013 che stabilisce i formulari

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 settembre 2016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 settembre 2016 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 settembre 2016 Misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesce spada. (16A08089) (GU n.266

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I

Dettagli

DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI C 1^Cl. Np Pasquale Fuggetta Ispettore Pesca Nazionale U.E. ICCAT 1 Obblighi in capo agli operatori commerciali nella

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il D.Lgs. 30

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0047(NLE) 5.10.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.4.2010 COM(2010)154 definitivo 2010/0084 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ ] concernente la conclusione dell accordo in forma di scambio di lettere

Dettagli

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 16.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 500/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2012 recante modifica del regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE) L 281/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.10.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2013 che stabilisce l elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.1.2016 L 8/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il D.Lgs. 30

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 16.11.2016 L 308/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2016 che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.2.2016 L 32/143 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2016 che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.7.2015 COM(2015) 362 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 20 novembre 2002 PROVVISORIO 2002/0198(CNS) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'ambiente,

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il D.Lgs. 30

Dettagli

DECRETO N. 1580/DecA/30 del

DECRETO N. 1580/DecA/30 del L Assessore DECRETO N. 1580/DecA/30 del 14.06.2017 Oggetto: Disposizioni di attuazione della Deliberazione di Giunta n. 13/7 del 14.03.2017 in merito al giornale di pesca del corallo rosso e linee guida

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 156/2 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2015 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.9.2016 2016/0814(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. 26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci

Dettagli

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO ANNO 2011 Disposizioni applicative

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO ANNO 2011 Disposizioni applicative CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO ANNO 2011 Disposizioni applicative 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI La campagna di pesca del tonno rosso, per l annualità 2011, è regolata dalle disposizioni di cui

Dettagli

PROGETTO DI RELAZIONE

PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per la pesca 2016/2230(INI) 10.11.2016 PROGETTO DI RELAZIONE recante una proposta di risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa

Dettagli

TELEFAX URGENTISSIMO Roma, 8 maggio 2006

TELEFAX URGENTISSIMO Roma, 8 maggio 2006 TELEFAX URGENTISSIMO Roma, 8 maggio 2006 Protocollo: 1452 Rif.: Alle Direzione Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Allegati: 1 (5 pagine) OGGETTO: Regolamento (CE)n.402/2006 della Commissione

Dettagli

Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota

Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota Che cosa si intende per pesca accessoria/accidentale di tonno rosso e qual è il limite? Si intende

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2016 Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (16A06590)

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 29/24 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2017 che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'unione di partite da alcuni paesi terzi per

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 novembre 2011 Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09. (11A16540) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0053 (NLE) 7484/17 PECHE 114 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che

Dettagli

DECRETO 28 luglio 2016

DECRETO 28 luglio 2016 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2016 Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. (16A06590)

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE 24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0025/2016 4.2.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

Programma di osservazione, Art. 25 del Regolamento CE 1559/2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico

Programma di osservazione, Art. 25 del Regolamento CE 1559/2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico MANUALE PER IL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE Programma di osservazione, Art. 25 del Regolamento CE 1559/2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico orientale

Dettagli

DECRETO N. 1402/DecA/28 del 13 giugno 2016

DECRETO N. 1402/DecA/28 del 13 giugno 2016 L Assessore DECRETO N. 1402/DecA/28 del 13 giugno 2016 Oggetto: Disposizioni di attuazione della Deliberazione di Giunta n 22/8 del 19.04.206 in merito al giornale di pesca del corallo rosso e linee guida

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.2.2017 L 32/35 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/204 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE

Dettagli

11-20 SDP. RICONOSCENDO la situazione degli stocks di tonno rosso dell Atlantico e dell impatto che hanno i fattori del mercato nella pesca;

11-20 SDP. RICONOSCENDO la situazione degli stocks di tonno rosso dell Atlantico e dell impatto che hanno i fattori del mercato nella pesca; 11-20 SDP RACCOMANDAZIONE DELL ICCAT VOLTA A MODIFICARE LA RACCOMANDAZIONE 09-11 SULLA DOCUMENTAZIONE DELLA CATTURA DEL TONNO ROSSO SUL PROGRAMMA ICCAT RICONOSCENDO la situazione degli stocks di tonno

Dettagli

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione

Dettagli

@cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992

@cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992 @cciseonline Pagina 1 di 5 REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.1.2004 L 10/5 REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente

Dettagli

6719/2/12 REV 2 sp 1 DG B III

6719/2/12 REV 2 sp 1 DG B III CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 marzo 2012 (07.03) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2011/0364 (COD) 6719/2/12 REV 2 PECHE 58 ENV 127 CODEC 434 NOTA RIVEDUTA del: Segretariato generale

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0295 (NLE) 15295/14 PECHE 526 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria, dell

Dettagli

IT 1 IT PAESE: Certificato veterinario per l'ue. Parte I: Informazioni relative alla partita. I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.

IT 1 IT PAESE: Certificato veterinario per l'ue. Parte I: Informazioni relative alla partita. I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. PAESE: Certificato veterinario per l'ue I.1. Speditore I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. I.3. I.4. Autorità centrale competente Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Codice

Dettagli

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 119/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 119/2009 DELLA COMMISSIONE L 39/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.2.2009 REGOLAMENTO (CE) N. 119/2009 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2009 che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9, DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 luglio 2013 Modalita' applicative ai fini della definizione dell'attestazione di origine dei prodotti della pesca, ai sensi dell'art.

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2009R0119 IT 26.03.2013 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 119/2009 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio

Dettagli

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. Approfondimento. LE TAGLIE MINIME. Modifiche al regime sanzionatorio italiano sono state apportate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 153/2004 (come mod. dall'art.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 85/15

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 85/15 21.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 85/15 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2014 che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en) Conseil UE Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0295 (NLE) 14986/14 LIMITE PUBLIC PECHE 513 NOTA Origine: Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

trasporto di prodotti di tonnidi e le barche ausiliari, con l'eccezione delle navi porta container. b) nave da cattura", è intesa una nave utilizzata

trasporto di prodotti di tonnidi e le barche ausiliari, con l'eccezione delle navi porta container. b) nave da cattura, è intesa una nave utilizzata 10-04 BFT RACCOMANDAZIONE DELL ICCAT VOLTA A MODIFICARE LA RACCOMANDAZIONE DELL ICCAT SULLA COSTITUZIONE DI UN PIANO PLURIANNUALE DEL TONNO ROSSO NELL ATLANTICO ORIENTALE E MEDITERRANEO Il presente testo

Dettagli

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295), P7_TA-PROV(2012)0210 Emissione di monete in euro ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0060(CNS) 29.3.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento

Dettagli

La nuova etichetta comunitaria

La nuova etichetta comunitaria Evento Formativo Area Vasta Urbino 20/21 settembre 2012 La nuova etichetta comunitaria Valerio Giaccone Dipartimento Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova Di cosa parliamo Delle nuove

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MiPAF - Pesca e Acquacoltura Decreto Ministeriale 23 aprile 2001 Oggetto: Misure di gestione della pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato "circuizione per tonni". Estremi di pubblicazione:

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS) GAF 21 FIN 516 UEM 208 EUROPOL 79 DROIPEN 95 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 14/4 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo LA COMMISSIONE

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitivo 2009/0120 (CNS) C7-0163/09 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2014 COM(2014) 133 final 2014/0077 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell Unione europea nell ambito della Commissione

Dettagli

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionat

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionat ORDINANZA 11 ottobre 2001 Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionat e. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 1.4.2017 L 89/11 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/622 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2017 che modifica il modello di certificato per le importazioni di preparazioni di carni di cui all'allegato II della

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE 19.6.2014 L 179/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE 22.10.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/47 REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo

Dettagli

DECISIONI (2014/737/UE)

DECISIONI (2014/737/UE) 24.10.2014 IT L 305/109 DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 301/22 18.11.2015 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del arlamento europeo e del Consiglio, i requisiti

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE 2008R0566 IT 22.06.2008 000.001 2 REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda

Dettagli

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei

Dettagli

13-13 GEN. (Sostituisce integralmente la REC 11 12)

13-13 GEN. (Sostituisce integralmente la REC 11 12) 13-13 GEN RACCOMANDAZIONE ICCAT SULLA CREAZIONE DI UN REGISTRO ICCAT DI NAVI CON UNA LUNGHEZZA FUORI TUTTA UGUALE O SUPERIORE AI 20 METRI CON AUTORIZZAZIONE AD OPERARE NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE (Sostituisce

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002) Ministero dell'ambiente Decreto 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ***I PROGETTO DI RELAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROVVISORIO 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva

Dettagli