Acconto Iva al 27 dicembre 2013
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- Mattia Cosentino
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1 Numero 237/2013 Pagina 1 di 10 Acconto Iva al 27 dicembre 2013 Numero : 237/2013 Gruppo : IVA Oggetto : ACCONTO IVA Norme e prassi : ART. 6, LEGGE N. 405/90; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 157/2004. Sintesi Entro il prossimo 27/12 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il Come di consueto, sono utilizzabili i criteri alternativi storico, previsionale, delle operazioni effettuate. Per i contribuenti che hanno adottato rispettivamente il regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove attività produttive, resta ferma l esclusione dall adempimento. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESCLUSI DALL'ACCONTO 6. SCOMPUTO DELL'ACCONTO 7. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO 8. RAVVEDIMENTO OPEROSO
2 Numero 237/2013 Pagina 2 di 10 Premessa Come di consueto, entro il prossimo 27/12, va effettuato il versamento dell'acconto IVA 2013 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi: STORICO 88% dell ultima liquidazione Iva del 2012 PREVISIONALE 88% del fatturato dell ultimo mese o trimestre 2013 OPERAZIONI EFFETTUATE 100% dell IVA a debito sulle operazioni effettuate fino al 20/12/2013 Metodo storico Con il metodo storico il contribuente determina l acconto in misura pari all'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto effettuare) nello stesso periodo dell anno precedente; in particolare: CONTRIBUENTE BASE DI RIFERIMENTO MOD. IVA 2013 Mensile Saldo a debito liquidazione dicembre 2012 Mensile posticipato Trimestrale speciale Trimestrale (saldo a debito) Saldo a debito liquidazione dicembre 2012 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2012 Saldo a debito liquidazione 4 trimestre 2012 debito da dichiarazione annuale IVA relativa al 2012 (saldo + acconto) RM 157/2004: non vanno considerati gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale VH12 VL38 VL36 + VH13 Esempio n. 1 Un contribuente mensile presenta il saldo della liquidazione IVA del mese di dicembre 2012, al lordo dell acconto (rigo VH12), pari a L acconto IVA per il 2013 è pari a 4.681,60 (5.320 x 88%). Esempio n. 2 Un contribuente trimestrale ha versato con il modello IVA 2013 un importo pari a (di cui saldo IVA a debito +.17 interessi 1%), avendo versato a titolo di acconto (VH13). Considerato che l IVA dovuta per il 2012 è pari a ( ) l acconto IVA per il 2013 ammonta a (2.950 x 88%). Esempio n. 3 Un distributore di carburante presenta il saldo della liquidazione IVA del 4 trimestre 2012, al lordo dell acconto (rigo VH12), pari a L acconto IVA per il 2013 è pari a 6.758,40 (7.680 x 88%).
3 Numero 237/2013 Pagina 3 di 10 Casi particolari: adeguamento parametri/studi di settore: per il soggetto che nel 2012 si è adeguato ai parametri/studi di settore la determinazione dell acconto IVA 2013 non è influenzata da tale scelta (l adeguamento è stato, infatti, effettuato fuori dichiarazione ); contabilità separate: per i soggetti che adottano il regime di contabilità separata: per opzione: il volume d affari è determinato in modo unitario e pertanto la periodicità è uguale per tutte le attività; per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione): l acconto va commisurato all importo dovuto in sede di: o liquidazione dicembre 2012: per le attività mensili e trimestrali speciali ; o dichiarazione IVA relativa al 2012 (senza interessi dell 1%): per le attività trimestrali ; versamenti Auto UE: come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell Iva relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all immatricolazione dell autoveicolo. In assenza di chiarimenti, si ritiene che ai fini del calcolo in esame: i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2012 con il mod. F24 elementi identificativi ed indicati nel rigo VH31 del modello Iva 2013; siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei suddetti versamenti); ACCONTO IVA % x (VH12 + VH31) variazione regime liquidazione periodica: qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d affari, abbia adottato nel 2013 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012, sono previste particolari modalità di determinazione della base imponibile; in particolare: se il soggetto Iva è passato dal regime trimestrale nel PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE A MENSILE 2012 a quello mensile nel 2013, dovrà confrontare il dato previsionale del 2013 con il dato storico, costituito da: 1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2013; 1/3 dell IVA versata per il 4 trimestre 2012
4 Numero 237/2013 Pagina 4 di 10 (trimestrali speciali ) se il soggetto IVA è passato dal regime mensile nel 2012 al regime trimestrale nel 2013, dovrà confrontare il dato PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A TRIMESTRALE previsionale del 2013 con il dato storico del 2011 rappresentato dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2012 al netto dell eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre BASE DI RIFERIMENTO Trimestrale Mensile 1/3 dell imposta dovuta nella dichiarazione Iva relativa al 2012 (VL38 VL36 + VH13)/3 88% dei versamenti dei mesi Mensile Trimestrale di Ottobre - Novembre - VH10 + VH11 + VH12 Dicembre Esempio n. 4 Supponiamo che la ditta Rossi, trimestrale nel 2012, diventi mensile nel 2013; se l IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa al 2012 risulta pari a (al netto del 1%) avremo che: la base imponibile per il 2013 è pari a (3.600/3); l acconto 2013 sarà pari a (1.200 x 88% ). Esempio n. 5 Supponiamo che la ditta Bianchi, mensile nel 2012, diventi trimestrale nel 2013; tenuto conto dei saldi delle seguenti liquidazioni periodiche : ottobre novembre dicembre 2012 (acconto + saldo) l ammontare dell acconto dovuto per il 2013 sarà pari a 3.537,60 (4.020 x 88%). contabilità presso terzi: il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (facoltà) determinare l'acconto in misura pari a 2/3 dell'iva dovuta sulla base delle operazioni registrate nel mese di novembre
5 Numero 237/2013 Pagina 5 di 10 che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2013; autotrasporto: per i trasportatori in conto terzi è previsto che: le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono (facoltà) essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione; l Iva diviene a debito con riferimento al trimestre di annotazione (non di emissione) senza applicazione dell 1% di interessi (sono trimestrali naturali ). FATTURE EMESSE POSSONO ESSERE ANNOTATE LA RELATIVA IVA È VERSATA nel 1 Trimestre entro il 2 Trimestre entro il 16 agosto nel 2 Trimestre entro il 3 Trimestre entro il 16 novembre nel 3 Trimestre nel 4 Trimestre entro il 4 Trimestre entro il 1 Trimestre dell anno successivo entro il 16 febbraio dell anno successivo entro il 16 maggio dell anno successivo Pertanto, in sede di calcolo dell acconto Iva, i suddetti contribuenti: METODO STORICO OPERAZIONI EFFETTUATE PREVISIONALE (consigliato) DETERMINAZIONE ACCONTO IVA determinano l imposta con riferimento al debito del 4 trimestre 2012 determinano l IVA a debito mediante la somma: delle fatture emesse nel 3 trimestre 2013 annotate dal 1/10-20/12; delle fatture emesse in tale periodo anche se registrate nel 1 trimestre 2014 determinano con certezza l'iva dovuta per il 4 trimestre 2013 (CM 328/95) crediti d imposta: ai fini della determinazione dell acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti d imposta (es: autotrasportatori o distributori di carburante), la base di riferimento va ricavata al netto della frazione di credito utilizzato da tali soggetti per il versamento dell IVA relativa ai periodi cui si riferisce l acconto; liquidazione volontaria: in caso di liquidazione volontaria, l acconto è dovuto. Tuttavia, in considerazione del fatto che normalmente si verifica una diminuzione della fatturazione attiva (legata alla sostanziale cessazione dell'attività), può essere opportuno effettuare il calcolo con il
6 Numero 237/2013 Pagina 6 di 10 metodo previsionale; procedure concorsuali: in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento. Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore; operazioni aziendali straordinarie: in occasione delle seguenti operazioni: cessione; conferimento; successione o donazione; fusione/scissione/ trasformazione; si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all operazione (se l'atto non esclude il subentro nel debito/credito Iva). Pertanto, laddove si sia in presenza di passaggio del debito/credito Iva, il beneficiario subentra per continuità in tutte le posizioni attive e passive del dante causa ivi incluso l obbligo di versare l acconto Iva sulla base della situazione esistente nel Esempio n. 6 Il 10 settembre 2013 è avvenuto il decesso dell imprenditore. L erede, richiedendo un nuovo numero di partita IVA, è subentrato nella posizione fiscale della partita IVA del de cuius, realizzando una continuità contabile IVA. Di conseguenza il 27/12/2013 deve versare l acconto IVA 2013 sulla base delle operazioni effettuate dal soggetto esistente nel Metodo previsionale In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il cd metodo previsionale ; in tal caso, l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento. A tal fine è, dunque, necessario: che l'acconto non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto; fare una corretta stima delle fatture da emettere/ricevere entro fine anno. Il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l anno 2013.
7 Numero 237/2013 Pagina 7 di 10 Metodo delle operazioni effettuate In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell' effettivo ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2013 (ai sensi dell art. 6 del DPR 633/72) e non solo di quelle fatturate e registrate. Come precisato dalla CM 40/93, tale metodo, al fine di determinare l IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto non solo dell imposta afferente le operazioni registrate nel periodo, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.). In pratica, l importo da versare, nella misura del 100% (e non all 88%), emerge dalla somma algebrica dei seguenti elementi: ELEMENTI con segno + con segno SOMMA ALGEBRICA TRA: l IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo: 1/12-20/12/2013, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile; 1/10-20/12/2013, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente; l IVA a debito relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1/11-20/12/2013, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione N.B: Le fatture differite emesse entro il 15/12/2013 se mensili ovvero entro il 15/10/2013 se trimestrali relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (o settembre se trimestrali) non rilevano nel calcolo dell'acconto. l IVA a credito relativa a acquisti e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo: 1/12-20/12/2013, per i contribuenti mensili 1/10-20/12/2013, per i contribuenti trimestrali l IVA a credito relativa ad operazioni intracomunitarie, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione); l eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3 trimestre 2013) Soggetti esclusi dall'acconto Sono esonerati dal versamento dell acconto Iva i soggetti passivi che:
8 Numero 237/2013 Pagina 8 di 10 INIZIO ATTIVITÀ hanno iniziato l attività nel corso del 2013 hanno cessato o cesseranno l attività nel corso del 2013; in CESSAZIONE ATTIVITÀ particolare, per i contribuenti: mensili: cessazione attività entro il 01/12/2013 trimestrali: cessazione attività entro il 01/10/2013 nel dicembre del 2012, avevano un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso (contribuenti mensili) nella liquidazione relativa al 4 trimestre 2012 presentavano CON CREDITO IVA NEL 2012 un credito IVA (contribuenti trimestrali) dalla dichiarazione relativa al 2012 erano a credito IVA (trimestrali per opzione ) prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2013 ( trimestrali per opzione ) prevedono di chiudere l ultima liquidazione del 2013 con un eccedenza detraibile d imposta IMPRESE AGRICOLE Imprese agricole in esonero (volume d affari < ) INTRATTENIMENTO esercitano attività di intrattenimento (art. 74 del DPR 633/72) REGIME FORFETTARIO associazioni che applicano il regime forfetario ( L. 398/91) NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MINIMI E EX MINIMI OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI nel 2012 hanno usufruito del regime dal 2013 sono usciti dal detto regime hanno adottato il regime dei nuovi minimi che fruiscono del regime degli ex-minimi che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA. Scomputo dell'acconto L importo versato può essere scomputato alla prima occasione utile, ovvero: CONTRIBUENTE UTILIZZO DELL'ACCONTO Mensile (anche presso terzi ) liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) Trimestrale speciale liquidazione del 4 trimestre 2013 (18/02/2014) Trimestrale versamento annuale Iva anno 2013 (il18/03/2014) liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) Attività separate in regime di liquidazione 4 trimestre 2013 (18/02/2014) liquidazione IVA misto dichiarazione IVA 2013 (18/03/2014)
9 Numero 237/2013 Pagina 9 di 10 Termini e modalità di versamento Come di consueto, il versamento dell acconto IVA va effettuato entro il prossimo 27/12/2013 mediante F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: 6013 (contribuente mensile); "6035 (contribuente trimestrale); indicando quale periodo di riferimento il Se l'importo da versare risulti inferiore ad.103,29 non si effettua alcun versamento. Si rammenta, inoltre, che il suddetto acconto IVA: non può essere rateizzato (art. 20 del DLgs. n. 241/97); è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili. Le disposizioni di cui all art. 10 del DL 78/2009 non si applicano in caso di compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo (cd compensazioni interne o verticali ), anche se esposte in F24. Qualora, nello stesso F24, vengano utilizzati in compensazione crediti IVA (anche maturati in anni diversi) con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione; non prevede la maggiorazione dell 1% per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione (CM40/93); questi, devono applicare la maggiorazione a titolo di interessi solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale. Come noto, non vi è più l obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli. L acconto IVA 2013 ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 della dichiarazione annuale Iva relativo al 2013 (mod. IVA 2014). Ravvedimento operoso In caso di mancato/insufficiente versamento dell acconto IVA, il contribuente può ricorrere all istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in tal caso, occorre applicare: una sanzione ridotta: dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
10 Numero 237/2013 Pagina 10 di 10 del 3% per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni; del 3,75% per pagamenti eseguiti oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione; interessi: calcolati su base giornaliera al 2,5%. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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