UNICO PF: le novità per deduzioni e detrazioni nel quadro RP

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1 UNICO PF: le novità per deduzioni e detrazioni nel quadro RP di Mascia Dalmaggioni e Cristina Piseroni - Dottori Commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " NOVITÀ " RIFERIMENTI " SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI " In sede di dichiarazione dei redditi i contribuenti possono portare in deduzione dal reddito complessivo o in detrazione dall imposta lorda alcuni oneri e spese, da indicare nel quadro RP di UNICO Persone Fisiche 2016; devono essere comprovati da idonea documentazione e non devono essere già stati dedotti dai singoli redditi che compongono il reddito complessivo. Diventano detraibili le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado; il limite di spesa annuo è di 400 euro per alunno o studente. Le spese funebri sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a euro per ciascuna Elevato da euro a euro annui l importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (detrazione del 26%) La detrazione del 26% già prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici è stata estesa anche ai versamenti effettuati in forma di donazione, dai canditati e dagli eletti alle cariche pubbliche Restano ferme le percentuali di detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio (50%), per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro (50%), per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (65%), per le spese relative agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione massima usufruibile è pari a euro per le schermature e a euro per i generatori di calore. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 15, 16 e 16-bis Agenzia delle Entrate, circolare 2 marzo 2016, n. 3/E Contribuenti persone fisiche che nel 2015 abbiano effettivamente sostenuto nel proprio interesse o per persone fiscalmente a carico (limitatamente a determinate tipologie di oneri) gli oneri e le spese deducibili o detraibili. Gli oneri e le spese deducibili o detraibili devono essere indicati negli appositi righi del quadro RP. Il contribuente non è tenuto ad allegare alla dichiarazione i documenti probatori, ma gli stessi devono essere conservati fino alla prescrizione del termine di accertamento della dichiarazione (31 dicembre 2019). Entro il 30 giugno 2016 se la presentazione avviene in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; Entro il 30 settembre 2016 se la presentazione avviene in forma telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato. Entro il 30 settembre 2016 una eventuale dichiarazione correttiva Ristrutturazioni edilizie FISCO Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio

2 ADEMPIMENTO " SOGGETTI INTERESSATI " I contribuenti che intendono portare in deduzione dal reddito complessivo o in detrazione dall imposta lorda alcuni oneri e spese indicati negli artt. 10, 15, 16 e 16-bis del T.U.I.R. dagli stessi sostenuti nell anno 2015 sono tenuti alla compilazione del quadro RP Oneri e spese del Modello UNICO Persone Fisiche Tali oneri e spese devono essere comprovati da idonea documentazione e non devono essere già stati dedotti dai singoli redditi che compongono il reddito complessivo. Sono interessati i soggetti persone fisiche che nell anno 2015 hanno sostenuto nel proprio interesse gli oneri e le spese deducibili o detraibili. Alcuni oneri e spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti per persone fiscalmente a carico: Oneri sostenuti per persone fiscalmente a carico ONERI DETRAIBILI spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro; spese per mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l acquisto di cani guida; premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni per un importo complessivo non superiore a 530 euro); premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente; spese di istruzione per la frequenza delle scuole d infanzia, scuola primaria e secondaria; spese per l istruzione universitaria; contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è ancora iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria; spese sostenute per la frequenza di asili nido da parte dei figli; spese per attività sportive praticate da ragazzi; canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede; spese sostenute per gli addetti all assistenza personale di familiari non autosufficienti. ONERI DEDUCIBILI contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; spese mediche e di assistenza specifica sostenute per familiari disabili. Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari che nel 2015 hanno prodotto redditi per un ammontare non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Per tali familiari non è prevista alcuna condizione e pertanto sono considerati a carico anche se gli stessi non convivono con il contribuente o sono residenti all estero. Recentemente è stata anche eliminata ogni distinzione tra i figli legittimi ed i figli naturali. È quindi stata garantita la completa uguaglianza tra i figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio mediante l unificazione di tali due concetti, rilevando attualmente solo il rapporto di filiazione (D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014). Per i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio 2016

3 i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; i nonni e le nonne, compresi quelli naturali; è invece previsto che siano considerati a carico solo nell ipotesi in cui convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria. I rapporti di parentela, affinità o di coniugio, così come presupposti dalla norma, devono risultare da atti/situazioni formalmente e giuridicamente validi. Attenzione Ad esempio l esclusivo rapporto affettivo fra due soggetti, in funzione del quale viene instaurata la convivenza, non costituisce elemento sufficiente, neppure nel caso in cui risulti dallo stato di famiglia. La detrazione o la deduzione dell onere sostenuto per i familiari a carico spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. La deduzione relativa ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell interesse delle persone fiscalmente a carico, spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta. Per quanto riguarda le spese sostenute per i figli a carico se il documento comprovante la spesa sostenuta è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se il documento è intestato al figlio, le stesse sono ripartite pro-quota, in relazione all effettivo sostenimento, tra i genitori entrambi dichiaranti; qualora un genitore risulti a carico dell altro, l intera spesa, ai fini della detrazione, è da attribuire al dichiarante. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Si evidenzia che le spese sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno dei genitori mediante dichiarazione dello stesso che attesti il sostenimento delle spese. Come attestazione di sostenimento della spesa è sufficiente che il genitore apponga un annotazione nel documento di spesa (C.M. 3 maggio 1996, n. 108). Le spese mediche e quelle di assistenza specifica per disabili e le spese sanitarie relative a patologie esenti sono, rispettivamente, oneri deducibili e oneri detraibili anche se sostenuti per i familiari non a carico, per la sola parte che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta. Gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo per le spese sanitarie del defunto sostenute dagli stessi dopo il decesso. I soci di società semplici e delle società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall imposta personale gli oneri indicati di seguito, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società: Oneri sostenuti da società semplici o società partecipate in regime di trasparenza Soci di società semplici o società in regime di trasparenza ONERI DETRAIBILI Nella misura del 19%: interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari; interessi passivi fino a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1º gennaio 1993 per l acquisto di immobili; interessi passivi, oneri accessori e quote di rivaluta- ONERI DEDUCIBILI Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio

4 Soci di società semplici o società in regime di trasparenza ONERI DETRAIBILI zione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico; erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato; erogazioni liberali fino a euro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati; erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14; costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura la Biennale di Venezia; erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nella misura del 26% per le erogazioni liberali fino a euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS). Nella misura del 41, 36 o 50% per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nella misura del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31 dicembre Nella misura del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Nella misura del 65% per le spese sostenute per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche. Nella misura del 55% o 65% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico. ONERI DEDUCIBILI indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. 38 Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio 2016

5 Ai soggetti non residenti spettano soltanto alcune delle detrazioni e deduzioni previste per i residenti, di seguito indicate; in questo caso non sono ammessi in detrazione oneri e spese sostenuti per i familiari. NOVITÀ " Oneri deducibili e detraibili dai soggetti non residenti ONERI DETRAIBILI Soggetti non residenti interessi passivi su mutui e prestiti pagati, con riferimento a immobili situati in Italia, in dipendenza delle situazioni previste dal Rigo RP7 e codice 11 dei Righi da RP8 a RP14; le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Biennale di Venezia (oneri da RP8 a RP14 con Codice 24); le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico (oneri da RP8 a RP14 con Codice 25); le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (oneri da RP8 a RP14 con Codice 26); le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (oneri da RP8 a RP14 con Codice 27). detrazione del 36, 41, 50% o 65% (dal Rigo RP41 a RP47) per alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; detrazione del 55% - 65% (dal Rigo RP61 a RP64) a fronte di alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti; Il quadro RP del Modello UNICO 2016 contiene le seguenti novità. ONERI DEDUCIBILI somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo (Rigo RP24 e rigo RP26, Codice 7); canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (Rigo RP26, Codice 11); indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell avviamento (Rigo RP26, Codice 11); somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (Rigo RP26, Codice 11); somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (Rigo RP26, Codice 11); 50% delle imposte arretrate (Rigo RP26, Codice 11). Diventano detraibili le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e per le scuole secondarie di secondo grado e il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per quanto riguarda invece le spese Universitarie, un Decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca stabilirà annualmente per ciascuna facoltà universitaria il limite di spesa che potrà essere detratta per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali. Le spese funebri sono detraibili nella misura del 19% per un importo non superiore a euro per ciascuna di esse (importo arrotondato per eccesso rispetto al precedente limite), anche se sostenute per la morte di persone diverse dai familiari di cui all art. 433 cod.civ. e di affidati o affiliati. È stato elevato da euro a euro annui l importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS per cui è possibile usufruire della detrazione del 26%. Le detrazione del 26% già prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici è stata estesa anche ai versamenti effettuati in forma di donazione, dai canditati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. Restano ferme le percentuali di detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio (50%), per le spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio

6 ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro (50%), per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (65%), per le spese relative agli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione massima usufruibile è pari a euro per le schermature e a euro per i generatori di calore. PROCEDURE " Il Quadro RP Oneri e spese si compone di 6 Sezioni. Prima Sezione Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% e del 26% Seconda Sezione Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo Terza Sezione (A, B e C) Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d imposta del 36%, del 41%, 50% o del 65%. Sezione A: tipologia di spesa Sezione B: dati degli immobili Sezione C: spese sostenute per l arredo di immobili ristrutturati Quarta Sezione Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per cui è riconosciuta la detrazione d imposta del 55% o 65% Quinta Sezione Detrazioni per inquilini con contratto di locazione Sesta Sezione Altre detrazioni Compila In tema di compilazione del modello le principali novità sono le seguenti: è stato aggiunto il codice 12 riservato alle spese per istruzione diverse da quelle universitarie (scuole dell infanzia, primarie e secondarie) e riservato il codice 13 per le spese di istruzione universitaria. I predetti codici vanno indicati nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP14; è stato aggiunto il rigo RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore. Con decorrenza dall anno in corso al 31 dicembre 2013 le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d imposta differente da quello in cui sono state assoggettate ad imposizione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo dell anno di restituzione. Ove l importo non venga in tutto o in parte dedotto nell anno di restituzione lo stesso può essere dedotto negli anni successivi oppure il contribuente può richiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto tramite le modalità stabilite da un apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze La deduzione trova applicazione in rifermento ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e dei redditi diversi. Il rigo è costituito da 3 colonne: Colonna 1: va riportato l importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto eroga- 40 Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio 2016

7 tore o, ove sia stato richiesto al sostituto di applicare la deduzione, l importo delle somme non dedotte di cui al punto 440 della Certificazione unica Colonna 2: riportare l ammontare non dedotto nel periodo d imposta precedente, riportato al rigo RN47 colonna 9 del modello UNICO2015 o nel rigo 149 del prospetto di liquidazione 730-3/2015. Colonna 3: riportare la somma degli importi di cui alle colonne precedenti al rigo RP34 Quota deducibile investimento in Start up sono state aggiunte tre nuove colonne: Colonna 3: indicare la somma degli importi di cui alle colonne 2 di tutti i moduli compilati; Colonna 4: indicare l importo della deduzione non fruita relativa all anno 2014, rilevabile dal Rigo RN48, Colonna 2 del Mod. UNICO 2015, al netto di eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, colonna 3 del modello UNICO2016; Colonna 5: indicare l importo della deduzione non fruita relativa all anno 2013, rilevabile dal Rigo RN43, Colonna 8 del Mod. UNICO ai righi RP41 a RP47 è stata aggiunta la colonna 9 importo spesa ove va indicato l importo delle spese sostenute nell anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. L importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati. ai righi RP61 a RP64 sono stati aggiunti due nuovi codici da indicare a colonna 1 per identificare il tipo di intervento: il codice 5 acquisto e posa in opera di schermature solari e il codice 6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Al rigo RP80 è stata aggiunta la colonna 3 PMI in cui va barrata la casella se l investimento è effettuato in PMI innovative. Sanzioni SCADE " CASI PARTICOLARI " Per le persone fisiche la dichiarazione dei redditi deve essere presentata: dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016 se la presentazione avviene in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 settembre 2016 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate. In caso di omessa o incompleta compilazione del quadro RP non sono previste sanzioni, ma il contribuente non potrà detrarsi o dedursi le spese ivi non indicate. Il contribuente che si fosse dimenticato di indicare alcuni oneri e spese deducibili, qualora avesse già presentato la dichiarazione può presentare entro il 30 settembre 2016 una dichiarazione correttiva, trascorso detto termine ed entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all anno successivo, una dichiarazione integrativa a favore. 1) L Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E ulteriori chiarimenti riguardanti gli oneri detraibili e deducibili della dichiarazione dei redditi. In particolare nel seguito ci si sofferma sui chiarimenti forniti con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis T.U.I.R. effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni la predetta circolare chiarisce che è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Dunque, il limite di spesa Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio

8 detraibile deve essere riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. ESEMPIO Se nel corso del 2015, ad esempio, due proprietari di due distinti appartamenti hanno realizzato sul box acquistato in comproprietà una spesa di euro a testa, l intero importo è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l importo è inferiore al limite massimo di euro per unità abitativa. Se, invece, la stessa spesa fosse stata sostenuta da un unico proprietario, lo stesso avrebbe potuto detrarre la spesa fino al limite di euro. Sostituzione della caldaia e bonus mobili Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del T.U.I.R., ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l accesso al c.d. bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative (par. 3.2, circolare 18 settembre 2013, n. 29/E). Al riguardo, al par. 5.1 della circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell art. 16-bis del T.U.I.R., è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DP.R. n. 380/2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell innovazione (come indicato nella Circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria. Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Al par. 3.1 della circolare n. 29/E/ 2013, è stato, infatti, precisato che: i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono (...) i contribuenti che (...) fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di euro di spese ammissibili. Spese per sostituzione di sanitari La circolare n. 3/E/2016 affronta anche il tema della sostituzione dei sanitari ed in particolare delle sostituzioni della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia per le quali i media e le imprese produttrici sostengono possano fruire della detrazione di cui all art. 16-bis del T.U.I.R.. Sul punto, l Agenzia delle Entrate dopo aver interpellato il Ministero dei Trasporti ha ritenuto in base alle informazioni fornite che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell art. 16-bis del T.U.I.R., in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria e nemmeno possano inquadrarsi come interventi diretti all eliminazione delle barriere architettoniche. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore, e fa l esempio 42 Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio 2016

9 del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti la sostituzione dei sanitari. Spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate Sul punto, l Agenzia conferma che le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sui beni di interesse storico ed artistico è cumulabile con l agevolazione prevista dall art. 15 comma 1 lett. g) del T.U.I.R. purché ridotte nella misura del 50%. Interventi di recupero e riqualificazione energetica per condomini minimi Con la Circolare 2 marzo 2016 n. 3/E (punto 1.7) l Agenzia delle Entrate nel fornire risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi è ritornata sull argomento delle detrazioni dei condomini minimi. In particolare, un contribuente ha chiesto se i chiarimenti forniti con Risoluzione n. 74/E/ 2015 possano valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio. L Agenzia ha ribadito che la fruizione dell agevolazione è subordinata, fin dall entrata in vigore della Legge n. 449/1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale, ed ha richiamato il contenuto dei suddetti documenti di prassi. È stato, quindi, precisato che ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, portano a riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta all atto dell accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi, pertanto, superate le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E/2014 e con la risoluzione n. 74/E/2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi. Pratica Fiscale e Professionale n. 18 del 2 maggio

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