IP269 - FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IP269 - FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO"

Transcript

1 IP269 - FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO, in particolare, l articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la propria delibera n del 14 settembre 2016, con la quale l Autorità ha accertato la scorrettezza di tre distinte pratiche commerciali poste in essere da Fly Go Voyager srl.; VISTA la propria delibera n del 22 marzo 2017, con la quale l Autorità ha contestato a Fly Go Voyager srl. la violazione dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n del 14 settembre 2016; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. PREMESSA 1. Con provvedimento n del 14 settembre 2016, l Autorità ha deliberato che Fly Go Voyager srl. (di seguito anche Fly Go ) ha posto in essere tre distinte pratiche commerciali scorrette (procedimento n. PS9315). 2. La prima pratica consisteva nell utilizzo ingannevole di segni distintivi di noti professionisti attivi nel settore del trasporto aereo (quali Ryanair e Wizzair ) all interno degli annunci pubblicitari diffusi sul motore di ricerca Google tramite il servizio AdWords e nella confusoria configurazione grafica dei siti internet collegati a tali annunci. Tale pratica è stata ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a), b) ed f), e comma 2, lettera a), nonché 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto non forniva ai consumatori un set informativo adeguato in ordine all identità e qualifiche del professionista, all esistenza e alle caratteristiche dei prodotti offerti, risultando altresì suscettibile di ingenerare confusione nel consumatore medio rispetto ai servizi, al marchio e alla denominazione sociale di altri professionisti che commercializzano i prodotti oggetto di intermediazione. 3. La seconda pratica consisteva nel ricorso a modalità decettive di presentazione del prezzo dei servizi turistici offerti sui propri siti internet, caratterizzate dallo scorporo della voce di costo relativa alla quota di gestione dal prezzo inizialmente prospettato, della cui esistenza i consumatori erano informati solo in una fase già avanzata del procedimento di prenotazione telematico. Tale pratica è risultata scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto non garantiva ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del prezzo complessivo dei servizi offerti da Fly Go. 4. La terza pratica consisteva nella mancata predisposizione di un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile, alternativo al numero telefonico a pagamento, anche per i clienti che hanno già concluso l acquisto telematico dei servizi offerti dal professionista sui propri siti internet. Tale pratica è risultata scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto l assenza di tale sistema di assistenza post vendita (almeno sino al 29 febbraio 2016, data a partire dalla quale risulta che il professionista abbia previsto la comunicazione della propria mail ai clienti che hanno già eseguito una prenotazione, unitamente ai numeri di telefono cui rivolgersi a tariffazione di base), risultava suscettibile di impedire o rendere più difficile ai consumatori l esercizio di alcuni diritti che l ordinamento o lo specifico regolamento contrattuale riconoscono ai consumatori e che dovrebbero, pertanto, essere fruibili senza oneri aggiuntivi. 5. Alla luce di quanto precede, l Autorità ha vietato l ulteriore diffusione delle tre pratiche commerciali. Poiché le prime due pratiche sopra descritte risultavano ancora in diffusione al momento della conclusione del procedimento, l Autorità ha ordinato al professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del sopra citato provvedimento n del 14 settembre Con richieste di intervento pervenute in data 6 febbraio, 9 febbraio e 1 marzo u.s., alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione delle prime due pratiche commerciali oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, Fly Go Voyager srl. avrebbe diffuso sul motore di ricerca Google (per il tramite del servizio AdWords) una serie di nuovi annunci pubblicitari decettivi, i quali indurrebbero il consumatore a credere di stare per accedere ai servizi di una compagnia aerea e non a quelli di un sito comparatore. Inoltre, anche i siti internet collegati a tali annunci ( Wizzair;

2 continuerebbero a presentare una configurazione grafica confusoria tale da far ritenere ai consumatori di trovarsi nelle homepage delle compagnie aeree. 7. Dai rilievi effettuati sul sito del professionista (verbalizzati in data 14 marzo 2017), è emerso che, in primo luogo, gli annunci pubblicitari effettuati su Google tramite il servizio AdWords continuano a riportare indicazioni ingannevoli per il consumatore, quali: WizzairOnline Ultimi posti in offerta a 19 prenota-voli.com (titolo); (Url). Tali indicazioni, infatti, generano il medesimo effetto ingannevole e confusorio già censurato, derivante dall utilizzo dei segni di vettori aerei (quale appunto Wizzair ), che non consentono di comprendere che gli annunci pubblicizzati riguardano un soggetto terzo (rispetto ai vettori aerei), la cui identità non è rivelata negli annunci stessi. 8. In secondo luogo, i suddetti annunci su Google rinviano a siti internet in cui risultano presenti numerosi riferimenti diretti e di evidente percezione grafica ai vettori aerei (ad esempio, Cerca voli Wizzair, Le migliori offerte Low Cost WizzAir W!zz, Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall Italia con Prenota-voli.com ), in assenza di chiare e contestuali indicazioni circa l identità del professionista. La denominazione FlyGo Voyager, infatti, è visibile, in caratteri di ridotta percezione grafica, solo in fondo alla home page, dove si arriva solo dopo un lungo scorrimento della pagina stessa. In cima alla home page risulta presente solo un generico logo PRENOTA VOLI che non ha alcun collegamento con l identità del professionista. Il riferimento al vettore aereo risulta, peraltro, accentuato anche in ragione della particolare scelta cromatica operata che richiama, nel complesso, i colori tradizionalmente usati dalla compagnia aerea WizzAir nel sito e per la livrea dei propri apparecchi (fucsia e viola). In conclusione, anche i siti attualmente in diffusione rimangono, da un lato, caratterizzati in maniera preminente da informazioni inerenti ai vettori aerei (Ryanair Ltd., Wizz Air Blue Air) e, dall altro, risultano carenti di chiare e precise informazioni circa l identità e le qualifiche di Fly Go Voyager srl., la natura della sua attività imprenditoriale e le caratteristiche dei servizi offerti. 9. I profili di scorrettezza oggetto della prima pratica contestata nel provvedimento n del 14 settembre 2016 risultano dunque sostanzialmente reiterati. 10. Con riferimento alla seconda pratica, le segnalazioni pervenute evidenziavano che, una volta avviata la procedura di prenotazione di un volo, soltanto in una fase avanzata della stessa i consumatori sarebbero stati informati dell esistenza di commissioni aggiuntive denominate Spese di gestione e delle tasse non evitabili, che fanno aumentare in maniera considerevole il prezzo del biglietto. Sulla base dei sopra citati rilievi effettuati sul sito del professionista, è emerso che il prezzo per la tratta aerea selezionata dal consumatore è inizialmente presentato senza l inclusione delle spese richieste dal professionista per la propria intermediazione. Solo nella successiva schermata i consumatori si vedono addebitare la quota di gestione. 11. I profili di scorrettezza oggetto della seconda pratica contestata nel provvedimento n del 14 settembre 2016 risultano dunque sostanzialmente reiterati. 12. Il citato provvedimento n , del 14 settembre 2016, risulta comunicato al professionista in data 10 ottobre Dalle evidenze documentali, risulta, dunque, che le pratiche ritenute scorrette sono state nuovamente diffuse successivamente al 10 ottobre Il professionista, peraltro, ha omesso anche di presentare, nei termini previsti, la relazione con cui avrebbe dovuto comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida dell Autorità. 13. Pertanto, con provvedimento del 22 marzo 2017, n , l Autorità ha contestato a Fly Go Voyager srl. di aver violato la delibera del 14 settembre 2016, n , avviando un procedimento per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo. 14. Successivamente al suddetto provvedimento del 22 marzo 2017, è pervenuta, in data 27 marzo 2017, una segnalazione di inottemperanza da parte di Wizz Air Hungary Ltd. 15. In data 5 giugno 2017, 4 e 11 luglio 2017, sono stati effettuati ulteriori rilievi sui siti del professionista. 16. In data 9 giugno 2017, è stata comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria al professionista, invitando quest ultimo a presentare memorie conclusive entro il 30 giugno II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 17. Il provvedimento del 22 marzo 2017, n , di contestazione dell inottemperanza, è stato comunicato al professionista in data 18 aprile A seguito di una sua specifica richiesta, il professionista è stato sentito in audizione in data 4 maggio In tale occasione, Fly Go Voyager srl. ha manifestato la volontà di collaborazione con l Autorità e l intenzione di porre in essere immediatamente azioni idonee alla cessazione della contestata inottemperanza, riservandosi di procedere ad un accesso agli atti del fascicolo e di presentare entro i termini una memoria difensiva. 19. Con comunicazione pervenuta in data 17 maggio 2017, Fly Go Voyager srl. ha sostenuto di star adottando misure idonee a superare le criticità individuate dall Autorità nel provvedimento del 22 marzo Formulava, pertanto, istanza per una nuova audizione, al fine di poter illustrare il contenuto delle suddette misure che aveva intenzione di predisporre. 20. Nell audizione tenutasi il 31 maggio 2017, il professionista ha illustrato in dettaglio le modifiche che la società intenderebbe apportare ai propri siti al fine di rimuovere le criticità sollevate dall Autorità nel provvedimento n

3 del 22 marzo 2017, riservandosi di operare ulteriori cambiamenti nelle successive settimane, anche alla luce dell interlocuzione intercorsa con gli Uffici nel corso dell audizione. 21. In data 30 giugno 2017, Fly Go Voyager srl. ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva. In essa, il professionista ha in via preliminare informato che in data 27 giugno 2017 era stata costituita in Bucarest una nuova società da essa controllata denominata Prenota Voli srl. (di seguito anche Prenota Voli ), avente quale oggetto sociale quello della prestazione di servizi di agenzia turistica 1. Prenota Voli srl. sarebbe quindi attualmente il professionista a cui fanno capo le attività di prenotazione online di voli low-cost Fly Go ha quindi illustrato le misure correttive dirette a rimuovere i profili contestati nel provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza, la cui implementazione intendeva completare entro il 7 luglio III. VALUTAZIONI 23. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 14 settembre 2016, n Fly Go Voyager srl., infatti - oltre a non aver formalmente presentato la prescritta relazione di ottemperanza di cui al punto g) della sopra citata delibera del 22 marzo risulta aver sostanzialmente reiterato, successivamente al 10 ottobre 2016 e con riferimento alle prime due pratiche ritenute scorrette, le condotte che costituivano oggetto della sopra citata delibera. 25. In particolare, come sopra rappresentato, con riguardo alla prima pratica commerciale, risultano sostanzialmente reiterate le medesime affermazioni già censurate, dal momento che gli annunci pubblicitari, effettuati su Google tramite il servizio AdWords, hanno continuato a riportare indicazioni, quali, ad esempio, WizzairOnline Ultimi posti in offerta a 19 prenota-voli.com (titolo); (Url), in assenza di chiare e contestuali indicazioni circa l effettiva identità del professionista. Così come nelle pagine internet, alle quali i suddetti annunci effettuavano un rinvio, sono risultati presenti numerosi riferimenti diretti e di evidente percezione grafica ai vettori aerei (ad esempio, Cerca voli Wizzair, Le migliori offerte Low Cost WizzAir, W!zz, Tutte le offerte dei voli low cost Wizz Air con partenza dall Italia con Prenota-voli.com ), in assenza di chiare e contestuali indicazioni circa l identità e l attività svolta dal professionista. 26. Con riguardo alla prima pratica commerciale, dunque, risultano reiterate le medesime condotte scorrette, idonee ad indurre in errore i consumatori, in merito all identità e alle qualifiche del professionista, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché suscettibile di ingenerare il medesimo effetto confusorio nel consumatore medio rispetto ai servizi, al marchio e alla denominazione sociale di un concorrente. 27. Analogamente, con riferimento alla seconda pratica commerciale, il professionista ha continuato a presentare in modo parziale il prezzo del servizio ai consumatori, scorporando le spese richieste per la propria attività di intermediazione. Rispetto al prezzo inizialmente proposto, infatti, i consumatori si vedono addebitare la quota di gestione solo in una successiva schermata. 28. Pare opportuno aggiungere che, sebbene il messaggio pubblicitario diffuso successivamente al 10 ottobre 2016 presenti qualche differenza marginale e meramente formale rispetto a quello oggetto del provvedimento n /2016, ciò non appare sufficiente ad escludere l inottemperanza alla diffida in esso contenuta, in quanto, per come è strutturato e per il tenore delle affermazioni in esso riportate, continua a prospettare sostanzialmente i medesimi claim e continua ad omettere informazioni essenziali per comprendere l identità e le qualifiche del professionista, la natura e le caratteristiche del servizio offerto e, pertanto, è idoneo a produrre il medesimo effetto decettivo rilevato nel suddetto provvedimento dell Autorità. 1 [Si veda doc. prot. n del 30 giugno 2017 p. 1.] 2 [Si veda doc. prot. n del 30 giugno 2017 p. 1.] 3 [Con riguardo alla prima pratica, in relazione agli annunci pubblicitari da veicolare attraverso il servizio Ad Words di Google, Fly Go sulla base di quanto riportato nella sopra citata memoria e di quanto riscontrato dai rilievi effettuati in data 11 luglio 2017 risulta aver modificato soltanto gli annunci pubblicitari relativi a Ryanair. In particolare, è stato rimosso dal titolo dell annuncio pubblicitario ogni riferimento diretto al vettore aereo ed è stato inserito un richiamo all attività del professionista, attraverso l inserimento delle parole con Prenota Voli. Inoltre, nella descrizione è stato chiarito che Prenota Voli è una agenzia di viaggio online ( Offerte Voli Low Cost. La tua online agency di fiducia. Vola in tutta Europa da 19 ). Per quanto riguarda Wizzair e Blue Air, il professionista assicurava che i nuovi messaggi a loro riferibili avrebbero avuto il medesimo tenore e sarebbero stati pubblicati entro il 7 luglio Dai rilievi effettuati in data 11 luglio 2017, tali annunci non risultano essere ancora stati modificati nel senso indicato nella memoria da FlyGo. Per quanto riguarda i tre siti del professionista relativi alle compagnie aeree Ryanair, WizzAir e Blue Air, la loro struttura risulta essere stata modificata. In particolare, FlyGo ha: i) aggiunto il termine Online Travel Agency in alto a sinistra sotto il logo di Prenota Voli; ii) mantenuto il riferimento diretto alla compagnia aerea nell area della home page occupata dal motore di ricerca (nella denominazione delle tendine Cerca voli Ryanair, Cerca voli Wizzair, Cerca voli Blueair ; nel caso di Ryanair anche con l inserimento del segno distintivo della compagnia); iii) ridotto la descrizione delle compagnie aeree; iv) inserito una breve descrizione dalla società Prenota Voli. Considerando la seconda pratica, Fly Go ha comunicato che entro il 7 luglio avrebbe provveduto a modificare sui propri siti le modalità di presentazione del prezzo dei biglietti aerei venduti. In primo luogo, non sarebbero più stati indicati sulla home page i prezzi per alcune tratte specifiche. In secondo luogo, sempre nell home page, in corrispondenza del motore di ricerca dei voli, sarebbe stato aggiunto un menù a tendina in maniera tale da consentire al consumatore di preselezionare il metodo di pagamento prima del lancio della ricerca. Successivamente al lancio della ricerca, indipendentemente dal metodo di pagamento selezionato, il prezzo visualizzato nella pagina dei risultati sarebbe stato comprensivo dell eventuale commissione di Fly Go per i suoi servizi e sarebbe stato pari al prezzo addebitato al consumatore. In data 11 luglio 2017, tali cambiamenti non risultano essere stati ancora implementati.]

4 In particolare, l utilizzo del marchio Prenota Voli, in virtù della sua genericità e in assenza di altre precisazioni, risulta inutile ai fini di una corretta comprensione del messaggio da parte del consumatore, rivelandosi del tutto inefficace a chiarire le caratteristiche di intermediazione del servizio svolto da Fly Go Voyager srl., e l identità del professionista. 29. In conclusione, dunque, va rilevato che l inottemperanza di Fly Go Voyager srl. emerge non soltanto con riferimento alla reiterazione, in positivo, di vari claims, ma anche e soprattutto con riguardo al perdurante contenuto omissivo della comunicazione pubblicitaria del professionista, che risulta carente di chiare e precise informazioni di primo contatto circa l identità e le qualifiche di Fly Go Voyager srl., la natura della sua attività imprenditoriale e le caratteristiche dei servizi commercializzati sui predetti siti Internet (cfr., in tal senso, il punto 75 della motivazione del provvedimento n del 14 settembre 2016). Talché una corretta ottemperanza sarebbe dovuta passare non solo attraverso l eliminazione delle indicazioni che potevano risultare fuorvianti per il consumatore (mai effettuata dal professionista), ma anche attraverso l inserimento di idonee informazioni con riguardo all identità e qualifiche del professionista che propone il servizio, alla natura e caratteristiche dell attività svolta, nonché alle modalità di prospettazione del prezzo del servizio. 30. Nel corso dell istruttoria, il professionista ha manifestato più volte la disponibilità a superare le criticità individuate dall Autorità nel provvedimento del 22 marzo 2017, rinviando, tuttavia la loro implementazione. Solo con la memoria conclusiva del 30 giugno 2017, il professionista ha dato conto di significative modifiche apportate sia agli annunci pubblicitari, effettuati su Google tramite il servizio AdWords (sebbene solo relativamente agli annunci di Ryanair, mentre quelli di WizzAir e Blue Air non risultano essere stati modificati), sia alle pagine internet ad essa collegate (sebbene per Ryanair continui ad apparire il segno distintivo della compagnia aerea nella pagina di prenotazione - la cui presenza non solo resta confusoria per il consumatore, ma anche ingiustificata, atteso che l esito della ricerca mostra i risultati relativi anche a ulteriori compagnie aeree). Per le modalità di prospettazione del prezzo del servizio, il professionista ha dichiarato di volerne completare l implementazione entro il 7 luglio 2017, ma ciò non risulta essere avvenuto. IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 31. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, va rilevato che il fatturato registrato dalla società in base al bilancio disponibile al 31 dicembre 2015, è pari a circa 26 milioni di euro e in base al dato provvisorio relativo al 2016 è di circa 30 milioni di euro Con riguardo alla gravità della violazione, l inottemperanza va apprezzata, in primo luogo, con riferimento al fatto che essa riguarda due distinte pratiche commerciali, nonché con riguardo all ampia diffusione delle pratiche in ragione della significativa capacità di penetrazione dei messaggi diffusi tramite internet. 34. Per quanto concerne la durata, dagli elementi in atti risulta che la mancata ottemperanza alla diffida nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dall ottobre 2016 e risultava ancora in corso al momento degli ultimi rilievi effettuati in data 11 luglio 2017, quantomeno con riguardo agli annunci pubblicitari relativi a WizzAir e Blue Air, alle pagine dei siti del professionista in cui compare il segno distintivo di Ryanair, nonché con riguardo alle modalità di presentazione del prezzo. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Fly Go Voyager srl. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a (cinquecentocinquantamila euro). Tutto ciò premesso e considerato; DELIBERA a) che il comportamento della società Fly Go Voyager srl., consistito nell aver violato la delibera del 14 settembre 2016, n , costituisce inottemperanza a quest ultima; b) di comminare alla società Fly Go Voyager srl. una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquecentocinquantamila euro). La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 4 [Cfr. doc. prot. n del 25 maggio 2017.]

5 Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458

IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458 IP182 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE Provvedimento n. 24458 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n

IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n. 25999 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

IP229 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

IP229 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IP229 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25556 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n

PS EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n PS7361 - EXPERT E CHIODI EUROPE-SCONTATISSIMI Provvedimento n. 23216 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; Delibera n. 96/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento

Dettagli

IP230 - EXPO GUIDE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

IP230 - EXPO GUIDE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IP230 - EXPO GUIDE Provvedimento n. 25557 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 296/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 441/2013/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori.

4. Giuseppe Toscano, in qualità di segnalante e in rappresentanza dell associazione Movimento dei consumatori. PS1657 - TERME DI ACIREALE-MANCATA INDICAZIONE IVA Provvedimento n. 21081 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9315 - FLYGO-CONFUSIONE CON SITO UFFICIALE Provvedimento n. 26173 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

Delibera n.27/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Delibera n.27/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II; Delibera n.27/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN

Dettagli

IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n

IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25998 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, Provvedimento n. 18015 dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate

Dettagli

Delibera n. 44/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 44/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II; Delibera n. 44/2016 Procedimento avviato con delibera n. 119/2015 nei confronti di Consorzio Trasporti Prontobus. Adozione provvedimento sanzionatorio. L Autorità nella sua riunione del 14 aprile 2016

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

IP192 - EDREAMS-PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO Provvedimento n. 24661

IP192 - EDREAMS-PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO Provvedimento n. 24661 IP192 - EDREAMS-PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO Provvedimento n. 24661 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n PS9601 - D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n. 25370 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015 56/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE.

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XVII - n. 17

Bollettino. Settimanale. Anno XVII - n. 17 Bollettino Settimanale Anno XVII - n. 17 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 14 maggio 2007 IP12 - REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD Provvedimento n. 16766 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 158/2015/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE. EVENTUALE

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n

IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n. 22783 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il

Dettagli

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n PS10170 - SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25975 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 25509 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 25509 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 25509 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016 36/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

PS DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10356 - DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n. 26113 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n

PS UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n PS8239 - UTILIZZO ILLECITO MARCHIO BILIARDI MARI Provvedimento n. 23976 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

Delibera n. 338/11/CONS

Delibera n. 338/11/CONS Delibera n. 338/11/CONS Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 75/10/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell articolo 11 della delibera n. 179/03/CSP

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 6/2016/S/GAS AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 605/15/CONS (CONTESTAZIONE N. 10/16/SBC) L

Dettagli

DELIBERA N. 99/13/CSP

DELIBERA N. 99/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CANALE ITALIA 2 ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

Radiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19176 Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

PS ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9890 - ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n. 25880 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 8/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1153 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

DELIBERA N. 158/10/CSP

DELIBERA N. 158/10/CSP DELIBERA N. 158/10/CSP Procedimento nei confronti dell Azienda Sanitaria 3 Genovese per la violazione dell articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 L AUTORITÁ 2010; NELLA riunione della Commissione

Dettagli

PS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8979 - PALESTRE HAPPY FIT Provvedimento n. 24798 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n

PS NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n PS6145 - NESTLÈ MIO POLPA DI FRUTTA-MANCATO SCONTO Provvedimento n. 22805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011 SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

DELIBERA N. 135/12/CONS

DELIBERA N. 135/12/CONS DELIBERA N. 135/12/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 E 3, COMMI 1 E

Dettagli

Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A ROMA FAX

Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A ROMA FAX Associazione per i diritti degli utenti e consumatori 50129 Firenze, via Cavour, 68 tel. 055290606, fax 0552302452 Email: aduc@aduc.it URL: http://www.aduc.it Oggetto: esposto per pratica commerciale scorretta

Dettagli

Pubblicità online ed AGCM: casi Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017

Pubblicità online ed AGCM: casi Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017 Pubblicità online ed AGCM: casi 2015-2016 Avv. Sara Gobbato, BM&A Treviso, 26 gennaio 2017 Inquadramento sistematico BM&A Studio legale - www.ecommerce.bmassociati.eu 2 Autorità Garante della Concorrenza

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CV148 - FIORDALISO MOBILI-GARANZIA Provvedimento n. 26435 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte

Dettagli

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. www.carelladarcangelo.com Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015 604/2015/S/EEL AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE

Dettagli

PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n

PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n. 23255 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 1) Accertamento; 2) Contestazione (immediata o differita: la notifica); 3) Pagamento in misura ridotta; 4) Rapporto del funzionario o agente che ha eseguito

Dettagli

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto

Dettagli

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8905 - TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n. 24700 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli