Etichettatura di origine nel settore tessile/abbigliamento

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1 1 Etichettatura di origine nel settore tessile/abbigliamento Dr. Filippo Laviani Area Europa e Regolamentazione Commercio Internazionale

2 2 Etichettatura d origine: Made In L origine del prodotto è determinata in base alle regole d origine NON PREFERENZIALE Etichettatura di manutenzione Informazione che viene data al consumatore per permettergli, attraverso le istruzioni per il trattamento del capo, di conservarne il più a lungo possibile l aspetto originario, nella forma e nei colori

3 3 Regole di origine NON Preferenziale Licenze d importazione antidumping, contingenti Certificato d origine Made in (etichettatura) Preferenziale Agevolazione daziaria a seconda del Paese Cumulo

4 4 Etichetta d origine: Made in... L origine del prodotto è determinata in base alle regole d origine NON PREFERENZIALE

5 La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita 5 dall art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,.. PER I PRODOTTI TESSILI E PREVISTA UNA REGOLA SPECIFICA (ALLEGATO 10 DEL REG. 2454/93) prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

6 O R I G I N E N O N P R E F E R E N Z I A L E (detta anche semplice, richiesta per l etichettatura Made in) (1 operazione sostanziale effettuata nel Paese) 6 PRODOTTO LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE FILATO GREGGIO FILATO TINTO TESSUTO ORTOGONALE O STOFFA A MAGLIA, GREGGI FILATURA DA FIBRA TINTURA DEL FILATO, ACCOMPAGNATA DA ALMENO DUE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE O RIFINITURA, SE IL MATERIALE NON ORIGINARIO (INCLUSO IL FILATO) HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 48% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO TESSITURA (TRAMA + ORDITO) TESSUTO ORTOGONALE, STAMPATI O TINTI STAMPA O TINTURA + ALMENO 2 OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI) Fonte: Codice Doganale Comunitario REG. 2454/93 dell

7 7 Esclusioni - Non sono tuttavia considerate come facenti parte della determinazione dell origine le: -Operazioni di rifinitura (applicazione bottoni, etichette, accessorizzazione ) -Operazioni di controllo (protezione dei prodotti, selezione prodotti ) Lavorazioni sempre insufficienti

8 8 Esempio 1: Filato Fibra naturale importata da Cina Filatura realizzata in Italia Origine non preferenziale: Italia

9 9 Esempio 2 : Filato tinto Filato importato dall India Tintura in Italia (accompagnata da almeno due operazioni accessorie di preparazione o di nobilitazione con valore aggiunto minimo del 52% sul prezzo del prodotto finito) Origine non preferenziale: Italia

10 10 Esempio 1 : Tessuto Filato prodotto in Italia Tessitura ortogonale o produzione stoffa a maglia realizzata in Germania Origine non preferenziale: Germania

11 11 Esempio 2: Camicia Tessuto cinese importato in Italia e spedito in Romania per effettuare la Confezione completa, ossia cucitura Origine non preferenziale: Romania

12 12 Normativa Nazionale sul Made In Legge 24 dicembre 2003 n. 350 art. 4 comma 49 Decreto Legge 135/09 art. 16 convertito nella Legge 166/09 del 20 novembre 2009 Decreto Legge 83/2012 art. 43 convertito nella Legge 134/2012 del 7 agosto 2012

13 13 Legge n. 350/03 art. 4 comma 49 Falsa indicazione di origine la stampigliatura <<made in Italy>> su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine Fallace indicazione di origine anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l uso di segni, figure, o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana Momento di perfezionamento dell illecito sin dalla presentazione dei prodotti in dogana e sino alla vendita al dettaglio

14 Sanzione 14 è quella dell art. 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci Reclusione fino a 2 anni o multa fino a Sanatoria amministrativa: apposizione sul prodotto dell esatta indicazione dell origine (falsa indicazione) Asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni fallaci (fallace indicazione)

15 15 Decreto Legge 135/09 art. 16 G.U /09/09 1) Abrogazione dell art. 17 comma IV Legge 99/09

16 Decreto Legge 135/09 art Full Made In Italy 2) 100% Made in Italy per i prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano - un indicazione di vendita 100% Made in Italy, senza i presupposti di cui sopra, oppure segni o figure idonee ad ingenerare nel consumatore la fallace convinzione che il prodotto è 100% Made in Italy è sanzionata dall art. 517 c.p. con pena aumentata di 1/3. Applicabilità anche quando i beni sono destinati ad un Paese estero.

17 Decreto Legge 135/09 art Integrazione dell art. 4 comma 49 della Legge 350/03 con 9 novembre Comma 49bis Comma 49ter entrata in vigore 9 novembre 09

18 Decreto Legge 135/09 art bis l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a

19 Decreto Legge 135/09 art ter è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

20 Circolare interpretativa Ministero Sviluppo Economico n del 09/11/09 Nota esplicativa Agenzia delle Dogane n del 30/11/09 20 Diciture lecite (esemplificative) - prodotto fabbricato in ; - prodotto fabbricato in Paesi extra UE; - prodotto di provenienza extra UE; - prodotto importato da Paesi extra UE; - prodotto non fabbricato in Italia; - importato da: (nome e sede dell impresa)

21 Circolare interpretativa Ministero Sviluppo Economico n del 09/11/09 Nota esplicativa Agenzia delle Dogane n del 30/11/09 21 Attestazione Laddove non sia materialmente possibile inserire una delle diciture indicate prima della commercializzazione del prodotto (ad es. per ragioni dimensionali, produttive, distributive), l impresa titolare del marchio o licenziataria potrà presentare in dogana assieme alla merce una specifica attestazione con la quale si impegna a rendere in fase di commercializzazione le informazioni ai consumatori sull origine estera del prodotto Già nell attestazione dovrà essere precisata la dicitura da utilizzare in sede di commercializzazione

22 Circolare interpretativa Ministero Sviluppo Economico n del 09/11/09 Nota esplicativa Agenzia delle Dogane n del 30/11/09 22 Parte del prodotto ove apporre l etichetta Le informazioni vanno apposte ove si trovano abitualmente le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere percepita chiaramente dal pubblico. Tale indicazione non deve essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come hang-tags o similari. La dicitura può essere rimovibile, potendo sostanziarsi in un cartellino o targhetta applicata al prodotto.

23 Circolare interpretativa Ministero Sviluppo Economico n del 09/11/09 Nota esplicativa Agenzia delle Dogane n del 30/11/09 Esclusioni 23 1) La nuova normativa non si applica ai prodotti già nei negozi e a quelli realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua entrata in vigore circostanza oggetto di autocertificazione ai sensi dell art. 46 d.p.r n 445/ ) I prodotti sottoposti a regimi doganali sospensivi, nonché quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano (e che quindi verranno commercializzati all estero)

24 24 Articolo 43 Decreto Legge 83/2012 Integrazione dell art. 4 comma 49 della Legge 350/03 con Comma 49 - quater POTERE SANZIONATORIO IN MATERIA DI MADE IN ITALY Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

25 25 Legge 55 8 aprile 2010 c.d. Reguzzoni Art. 1 Made In Italy presuppone che due lavorazioni su quattro siano state effettuate sul territorio nazionale e per le rimanenti sia verificabile la tracciabilità

26 Legge 55 8 aprile 2010 c.d. Reguzzoni 26 Fasi di lavorazione rilevanti art. 1 comma 5 1) FILATURA 2) TESSITURA 3) NOBILITAZIONE 4) CONFEZIONE

27 27 Legge 55 8 aprile 2010 c.d. Reguzzoni

28 28 la Commissione UE il 9 Dicembre 2005 esamina per la prima volta il progetto relativo all'obbligatorietà della marchiatura per alcune categorie di prodotti (per T/A + Calzature + Ceramica + Oreficeria + Vetreria + Mobili Arredo + Articoli in pelle/cuoio + pellicceria), provenienti da Paesi extra UE

29 29 Nel luglio 2006 e poi nuovamente nel novembre 2009 il Parlamento Europeo si pronuncia con una risoluzione a favore del marchio di origine

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