Gruppo di Lavoro «Branch Exemption»
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- Matteo Piazza
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1 Gruppo di Lavoro «Branch Exemption» 17 febbraio 2017 REGIME BRANCH EXEMPTION PRINCIPALI FONTI NORMATIVE Ø Art. 5 delle Convenzioni sulle doppie imposizioni Ø Art.14 D.LGS.14 settembre 2015, n. 147 (cd. Decreto Internazionalizzazioni) che ha introdotto l art. 168-ter nel TUIR e modificato l art. 152 del TUIR Ø Provvedimento Agenzia delle Entrate attuativo (bozza in attesa di emissione) Ø Modello Unico e relative istruzioni per la compilazione 2
2 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI VANTAGGI AD OPERARE TRAMITE BRANCHES Modalità tipica nel settore minerario e/o dell impiantistica. L utilizzo di stabili organizzazioni (di seguito «branches») ottenendo i seguenti benefici: ü utilizzo delle referenze tecniche e finanziarie della casa madre italiana; ü«consolidamento» immediato dei risultati nei conti della società italiana (dal punto di vista economico, finanziario e fiscale). Alternativa alle branches => subsidiary estera, soggetto giuridico completamente distinto dal punto di vista legale e fiscale dalla casa madre italiana. La «branch exemption» determina la possibilità di equiparare (a livello fiscale) il risultato delle branches esenti a quello delle subsidiaries estere. E un regime opzionale ed irrevocabile. 3 BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI REGIME ANTE INTRODUZIONE BRANCH EXEMPTION (O IN CASO DI NON OPZIONE) Applicazione del principio cd. worldwide taxation principle: consolidamento dei risultati fiscali (utili e perdite) delle branches estere con quelli italiani. Applicazione del regime del credito d imposta per evitare la doppia imposizione (nel limite dell aliquota italiana). Tassazione delle banches estere equalizzata a quella italiana (o estera, se superiore). Possibilità di consolidare utili, ma anche perdite delle branches. 4
3 NUOVO ART. 168 TER DEL TUIR BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI L esercizio dell opzione rende fiscalmente esenti (e quindi non tassabili in Italia) i proventi delle branches estere. Parimenti non saranno deducibili costi e perdite generate all estero. Resta possibile consolidare i risultati economici, finanziari (utili e perdite) nel bilancio della legal entity/head-office italiana (ma non ai fini fiscali). Opzione esercitabile, in modo autonomo e indipendente, da ciascuna società del Gruppo. Al contrario, tali risultati diverranno esenti e quindi perderanno ogni valenza fiscale in Italia => tassati (solo all estero) in modo analogo alle subsidiaries estere Principio della cd. source country (l Italia rinuncia all imposizione sui risultati delle branches E una facoltà/ scelta, prima non possibile Teoria => indifferenza tra sistema dell esenzione e del credito d imposta Realtà => la scelta può risultare conveniente ovvero penalizzante 5 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI NUOVO ART. 168 TER DEL TUIR NATURA DEL REGIME ØOpzionale: scelta del regime dell esenzione (o mantenimento di quello del credito) ØIrrevocabile: una volta scelto non è possibile revocarlo ØTotalitario: l opzione ha oggetto tutte le branches estere dell impresa (clausola all in-all out; no cherry picking) La valutazione di convenienza non potrà/dovrà prescindere da: üstima dei risultati di tutte le branches estere di una società; üaffidabilità delle stime, in un orizzonte temporale lungo anzi infinito. 6
4 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI GENERALI NUOVO ART. 168 TER DEL TUIR MODALITA ESERCIZIO OPZIONE ED EFFICACIA L opzione deve essere esercitata (nella dichiarazione dei redditi) ed è efficacie al momento della costituzione della (prima) branch estera per tutte le branches Per le Società con branches già esistenti: entro il 2018 L esenzione non si applica per un valore pari alla sommatoria delle perdite realizzate nel quinquennio precedente a quello di esercizio dell opzione (cd. recapture) 7 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI NUOVO ART. 168 TER e 152 DEL TUIR CONSEGUENZE OPZIONE Maggiore attenzione dell Agenzia delle Entrate alla corretta determinazione del risultato reddituale della branch da esentare, rispetto a quello della casa madre (che resta tassato). Viene modificato l art. 152 del TUIR per la determinazione del reddito secondo l approccio OCSE (cd. functionally separate entity). Il reddito da esentare sarà determinato tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati delle branches nonché della congruità del fondo di dotazione (comma 2 dell art. 152 del TUIR). Applicazione regole TP, ex art. 110 comma 7 TUIR, alle transazioni con la casa-madre («internal dealings») e/o altre entità del gruppo, con oneri documentali (comma 3 dell art. 152 del TUIR). 8
5 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC ITALIA SOCIETA ESTERO Non fiscalità Active business A B C D E Non fiscalità 50% < pass. income Non fiscalità 50% < pass. income Fiscalità Fiscalità tax < 50% ITA tax <50% ITA Esimente NO esimente Esimente NO esimente Branch exemption opera solo per A, B e D 9 ART. 168-TER DEL TUIR REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI RAPPORTO TRA BRANCH EXEMPTION E DISCIPLINA CFC In assenza di specifiche esimenti (art. 167 comma 5 lettere a) e b) e 8-ter), alla casa-madre italiana viene imputato per trasparenza l utile o la perdita della branch estera se: ü branch è localizzata in giurisdizione a fiscalità ovvero con aliquota nominale inferiore al 50% di quello italiano ü branch è localizzata in giurisdizione non a fiscalità (es. anche Stati UE), ma con prevalenza di passive income e livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana Nei suddetti casi l utile o perdita della branch vengono tassati separatamente in Italia (aliquota 24%) senza possibilità di consolidare delle eventuali perdite con la casa madre penalizzazione rispetto a regime ordinario del credito 10
6 REGIME BRANCH EXEMPTION - ASPETTI SPECIFICI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI GENERATI DALLE BRANCHES IN REGIME DI BRANCH EXEMPTION Branches in regime CFC ma con esimente ex art 167 comma 5 lettera a) => regime di tassazione piena in capo al socio (100%). Branches non regime CFC (o in regime CFC ma con altre esimenti) => regime di tassazione ordinario. Obbligo di comunicazione ai soci della casa-madre della parte di utile formato da S.O. in Paesi a fiscalità e relative imposte (art. 7.3 della bozza del Provvedimento). In assenza di questa comunicazione, si intendono distribuiti in via prioritaria gli utili da Paesi a fiscalità con esimente ex art 167 comma 5 lettera a). 11 REGIME BRANCH EXEMPTION - ANALISI DI CONVENIENZA E CONLCUSIONI PRO: üdiscrezionalità alle imprese italiane (opzione facoltativa) üpossibilità di tax saving/maggiore competitività del sistema italiano per imprese che operano all estero CONTRO ü Regime irrevocabile e totalitario ü Penalizzante in caso di branches in perdita o di errata stima dei risultati futuri In collaborazione con il Gruppo di Lavoro «Fiscalità» (coordinato dall Avv. Andrea Silvestri - BONELLI EREDE), ASSOMINERARIA sta valutando e promuovendo talune proposte di miglioramento. 12
7 Con i contributi di: Andrea Silvestri - Studio Bonelli Erede Giuliano Porta - Bonatti Marco Oriolo - DG Impianti Industriali Giancarlo Patti - Eni Michele Lenotti - GE Oil & Gas - Nuovo Pignone Roberto Penati - Maire Tecnimont Massimo Regondi - Saipem Andrea Galati -Technip Italy 13
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