FONDO 22 FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO Iscritto n all Albo Covip dei Fondi Pensione DOCUMENTO SULLE RENDITE

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1 FONDO 22 FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO Iscritto n all Albo Covip dei Fondi Pensione DOCUMENTO SULLE RENDITE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 6 dicembre 2017

2 Per l erogazione delle rendite, FONDO VENTIDUE ha stipulato un apposita convenzione assicurativa con la Compagnia di assicurazione di seguito indicata: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (di seguito definita Compagnia). La convenzione ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre LA RENDITA Dal 1 gennaio 2007, l aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare. Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La trasformazione del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l età al pensionamento, tanto maggiore sarà l importo della rendita. L iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: - interamente in rendita; - parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. IMPORTANTE L aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell assegno sociale. Si segnala, inoltre, che, qualora l aderente risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è facoltà dello stesso richiedere, anche in tal caso, l intero ammontare in capitale. I c.d. vecchi iscritti, per fruire del regime fiscale di maggior favore previsto per i montanti accumulati a decorrere dal 1/1/2007 (K3), possono optare per il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005 con previsione della liquidazione della prestazione pensionistica mista (parte in capitale e parte in rendita). Per determinare l anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

3 Tipologie di rendita: caratteristiche e principali condizioni di erogazione La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita: a) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli aderenti (di seguito, anche iscritti o assicurati) al FONDO che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO stesso; la rendita è corrisposta all assicurato finché è in vita. Il FONDO può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui al punto a), sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia: b) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% o al 60% (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all assicurato fino al suo decesso e successivamente alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvivente all assicurato - fino a che tale persona è in vita; c) rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni a scelta dell aderente è corrisposta all iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all aderente se sopravvivente - finché è in vita; d) rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall Iscritto del montante residuo in caso di decesso dell Iscritto medesimo; e) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e sarà erogata secondo le modalità richieste dall assicurato e previste dalla Convenzione per l assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. L erogazione della rendita cesserà con l ultima scadenza di rata precedente la morte dell aderente, fatto salvo quanto previsto per le rendite di cui alle lettere b), c) e d). Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare l accredito. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente il certificato di esistenza in vita dell assicurato. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo, al momento del decesso dell aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza se positiva - fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita lorde già corrisposte. Gli eredi e/o beneficiari danno alla Compagnia e per conoscenza al FONDO tempestiva comunicazione del decesso dell Iscritto. Al riguardo, l importo è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso dell Iscritto è comunicato alla Compagnia.

4 Nel caso in cui l Iscritto opti per la forma di rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell assicurato, viene previsto che, all Iscritto che perda l autosufficienza dopo l accesso alla prestazione pensionistica, la rendita sarà corrisposta in misura doppia rispetto a quella che gli sarebbe stata altrimenti riconosciuta, con effetto a partire dalla rata di rendita immediatamente successiva all accertamento dello stato medesimo. A scelta dell aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO, ciascuna rendita sopra indicata sarà erogata, in via posticipata, in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo. Focus sulla rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato Per quanto concerne la rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato (LTC long term care) la convenzione in essere prevede che possano optare per tale forma di rendita solo gli Iscritti che rispondano ai requisiti definiti tramite il Questionario sulla salute dell Assicurato da compilare e sottoscrivere preliminarmente all accesso alla prestazione pensionistica. Se l Assicurato risponde affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto questionario, tale forma di rendita non è assicurabile. Più in particolare, la Convenzione in argomento prevede che, per stato di non autosufficienza dell'assicurato, si debba intendere l'impossibilità fisica totale e permanente a svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, almeno 4 delle 6 ADL (Activities of daily living) di seguito specificate. a) Lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche entrare e uscire) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo. b) Vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento e, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici. c) Alimentarsi: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri. d) Andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente. e) Mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano. f) Spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle o viceversa. Sono inoltre equiparati alla non-autosufficienza i seguenti casi: a) la malattia di Parkinson: la diagnosi della malattia di Parkinson deve essere formulata da uno specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o Istituto di Neurologia. Potrà essere richiesta la conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi. La diagnosi deve specificare che: la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica; la condizione mostra segni di compromissione progressiva; la valutazione delle attività della vita quotidiana conferma l incapacità dell Iscritto a svolgere 4 o più ADL.

5 È coperta solo la forma idiopatica della patologia, mentre sono escluse tutte le altre forme di Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta: quindi non sarà coperta alcuna forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l azione di alcuni farmaci (ad esempio neurolettici) o sostanze chimiche tossiche o di origine traumatica; b) la malattia di Alzheimer: la diagnosi della malattia di Alzheimer deve essere formulata da uno specialista neurologo o geriatra di un istituto o ospedale specializzato prima del 65 compleanno dell Aderente. La diagnosi deve, al momento della formulazione, essere confermata da evidenza di deterioramento progressivo della memoria e della capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione e di mettere in pratica concetti astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCSNADRDA). La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi o geriatri da essa designati; c) la perdita delle capacità mentali: la perdita delle capacità mentali viene definita come perdita della capacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si deve manifestare con l incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua da parte di un altra persona e deve derivare da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica. Sono esclusi i casi di perdita dell autosufficienza dovuta a: - dolo; - partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra civile, tumulti e sommosse; - alcolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione; - volontario rifiuto dell Assicurato o negligenza, imprudenza ed imperizia nell osservare prescrizioni mediche; - contaminazione radioattiva o nucleare; - tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, motonautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kayak, rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, volo a vela); - affezioni o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto; - disturbi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a causa organica identificabile (sono quindi esclusi, ad esempio, stati di confusione acuta o disturbi emotivi, disturbi d'ansia, disturbi da stress o disturbi dell'umore come la depressione);

6 - sindrome da immunodeficienza acquisita - ovvero altra patologia ad essa collegata se la perdita dell autosufficienza sopravviene nei primi 5 anni dalla decorrenza della rendita. Per gli stati di non-autosufficienza non causati da infortunio la misura della rendita non viene raddoppiata se lo stato medesimo è accertato prima che sia decorso 1 anno dalla data di accesso alla prestazione pensionistica. La prestazione assicurata verrà corrisposta se perdura lo stato di non-autosufficienza dopo che sia trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di accertamento della perdita dell autosufficienza. L Assicurato, o altre persone in sua vece, debbono comunicare alla Compagnia, tramite il FONDO, la perdita dell autosufficienza entro 90 giorni dal momento in cui ne viene attestata la sopravvenienza. La denuncia va accompagnata dai documenti giustificativi dello stato di salute dell Assicurato, e in particolare dal certificato del medico curante, o del medico ospedaliero, che espone lo stato di non-autosufficienza dell Assicurato, la data della sua sopravvenienza e che precisa l origine incidentale o patologica dell affezione o delle affezioni. In caso di difficoltà di accertamento dello stato di non-autosufficienza, la Compagnia potrà richiedere, se ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di non-autosufficienza, ulteriori accertamenti e tutta la documentazione sanitaria a disposizione dell Assicurato. La Compagnia si riserva la facoltà di procedere annualmente ad un controllo presso l Assicurato e in particolare di farlo esaminare da un medico di sua scelta, per la verifica dell effettivo protrarsi dello stato di non-autosufficienza. Potrà inoltre richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di salute. In caso di rifiuto da parte dell Assicurato di sottoporsi ad un controllo o di fornire i documenti richiesti, la rendita può essere corrisposta nella misura non maggiorata fino all accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato. Il pagamento della rendita assicurata in misura doppia viene del pari interrotto qualora si riscontri il venir meno dello stato di non-autosufficienza riconosciuto ai fini del diritto a tale prestazione. Nel caso si verifichi nuovamente uno stato di non-autosufficienza, la Compagnia riprenderà il pagamento della rendita raddoppiata. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato di non-autosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici esperti in gerontologia, nominati uno per parte, dalla delegataria, dall assicurato ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Viene fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziali ordinarie.

7 Premio di assicurazione La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite proposte dal FONDO a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata. Il FONDO verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l indicazione degli estremi identificativi dell assicurato - e, eventualmente, del reversionario - e l importo della prestazione assicurata. Basi tecniche adottate Nelle tabelle successive, è riportato il valore (distinto in base all età dell assicurato e, per la rendita reversibile, del reversionario), all atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico nullo, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto dalla clausola di rivalutazione della Convenzione stipulata. In altri termini, per l elaborazione dei valori di rendita è stato utilizzato un tasso tecnico nullo (0%). Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62D (77%M/23%F) per impegni differiti con regola di age shifting. Per tutte le tipologie di rendita offerte, vengono utilizzate le Tabelle dei coefficienti di conversione di seguito indicate: Tabella a): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate età/rateazione annua semestrale trimestrale mensile 60 34,46 34,16 34,01 33, ,61 35,29 35,13 35, ,83 36,49 36,32 36, ,12 37,76 37,58 37, ,50 39,11 38,92 38, ,97 40,55 40,34 40, ,55 42,09 41,87 41, ,24 43,75 43,50 43, ,05 45,52 45,26 45, ,02 47,44 47,15 46, ,14 49,51 49,20 48, ,43 51,74 51,41 51, ,92 54,16 53,79 53, ,62 56,79 56,38 56, ,55 59,63 59,19 58, ,74 62,73 62,23 61,90

8 Tabella b1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate età/rateazione annua semestrale trimestrale mensile 60 34,40 34,10 33,96 33, ,54 35,22 35,07 34, ,75 36,41 36,24 36, ,03 37,67 37,49 37, ,39 39,00 38,81 38, ,84 40,42 40,22 40, ,39 41,94 41,72 41, ,06 43,57 43,33 43, ,84 45,31 45,06 44, ,76 47,19 46,91 46, ,82 49,20 48,90 48, ,05 51,37 51,04 50, ,45 53,71 53,34 53, ,03 56,22 55,82 55, ,82 58,92 58,49 58, ,82 61,83 61,35 61,04 Tabella b2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate età/rateazione annua semestrale trimestrale mensile 60 34,21 33,92 33,77 33, ,32 35,00 34,85 34, ,49 36,15 35,99 35, ,72 37,36 37,19 37, ,03 38,65 38,46 38, ,42 40,01 39,81 39, ,89 41,45 41,23 41, ,45 42,98 42,75 42, ,11 44,60 44,35 44, ,88 46,33 46,05 45, ,75 48,15 47,86 47, ,73 50,08 49,76 49, ,81 52,12 51,77 51, ,01 54,26 53,89 53, ,32 56,50 56,09 55, ,72 58,83 58,40 58,11

9 età del reversionario età del reversionario Tabella c1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 100% pagata in rate annuali posticipate età dell'assicurato ,10 29,51 29,91 30,29 30,65 30,99 31,31 31,61 31,89 32,15 32,39 32,61 32,82 33,00 33,17 33, ,51 29,96 30,40 30,82 31,22 31,60 31,96 32,30 32,62 32,91 33,19 33,45 33,68 33,89 34,09 34, ,91 30,40 30,87 31,33 31,77 32,20 32,60 32,99 33,35 33,69 34,00 34,29 34,57 34,81 35,04 35, ,29 30,82 31,33 31,84 32,32 32,79 33,24 33,67 34,08 34,46 34,82 35,16 35,47 35,76 36,02 36, ,65 31,22 31,77 32,32 32,86 33,37 33,87 34,35 34,81 35,24 35,65 36,03 36,39 36,72 37,02 37, ,99 31,60 32,20 32,79 33,37 33,94 34,49 35,02 35,53 36,02 36,48 36,92 37,32 37,70 38,05 38, ,31 31,96 32,60 33,24 33,87 34,49 35,09 35,68 36,25 36,79 37,31 37,80 38,27 38,70 39,11 39, ,61 32,30 32,99 33,67 34,35 35,02 35,68 36,33 36,95 37,56 38,14 38,69 39,22 39,72 40,18 40, ,89 32,62 33,35 34,08 34,81 35,53 36,25 36,95 37,64 38,31 38,96 39,58 40,18 40,74 41,27 41, ,15 32,91 33,69 34,46 35,24 36,02 36,79 37,56 38,31 39,05 39,77 40,46 41,13 41,77 42,37 42, ,39 33,19 34,00 34,82 35,65 36,48 37,31 38,14 38,96 39,77 40,56 41,33 42,08 42,79 43,48 44, ,61 33,45 34,29 35,16 36,03 36,92 37,80 38,69 39,58 40,46 41,33 42,18 43,01 43,82 44,59 45, ,82 33,68 34,57 35,47 36,39 37,32 38,27 39,22 40,18 41,13 42,08 43,01 43,93 44,82 45,69 46, ,00 33,89 34,81 35,76 36,72 37,70 38,70 39,72 40,74 41,77 42,79 43,82 44,82 45,81 46,78 47, ,17 34,09 35,04 36,02 37,02 38,05 39,11 40,18 41,27 42,37 43,48 44,59 45,69 46,78 47,84 48, ,32 34,26 35,25 36,26 37,30 38,38 39,48 40,61 41,76 42,94 44,12 45,32 46,52 47,71 48,88 50,04 Tabella c2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 60% pagata in rate annuali posticipate età dell'assicurato ,03 31,68 32,34 33,00 33,67 34,33 35,01 35,68 36,36 37,05 37,73 38,42 39,11 39,80 40,49 41, ,31 31,99 32,68 33,37 34,07 34,78 35,49 36,21 36,93 37,65 38,38 39,11 39,84 40,58 41,31 42, ,58 32,29 33,01 33,74 34,47 35,22 35,96 36,72 37,48 38,25 39,03 39,80 40,58 41,36 42,14 42, ,83 32,57 33,32 34,08 34,86 35,64 36,43 37,23 38,03 38,85 39,67 40,49 41,32 42,15 42,98 43, ,07 32,84 33,62 34,42 35,23 36,05 36,88 37,72 38,58 39,44 40,31 41,19 42,07 42,95 43,84 44, ,29 33,09 33,90 34,74 35,58 36,44 37,32 38,21 39,11 40,02 40,94 41,87 42,81 43,75 44,70 45, ,50 33,32 34,17 35,04 35,92 36,82 37,74 38,67 39,62 40,59 41,56 42,55 43,55 44,55 45,56 46, ,69 33,54 34,42 35,32 36,24 37,18 38,14 39,12 40,12 41,14 42,18 43,22 44,28 45,35 46,43 47, ,87 33,75 34,66 35,59 36,55 37,53 38,53 39,56 40,61 41,68 42,77 43,88 45,01 46,15 47,29 48, ,04 33,94 34,88 35,84 36,83 37,85 38,90 39,97 41,07 42,20 43,35 44,53 45,72 46,93 48,15 49, ,19 34,12 35,08 36,07 37,10 38,15 39,24 40,36 41,52 42,70 43,92 45,16 46,42 47,70 49,00 50, ,33 34,28 35,26 36,29 37,35 38,44 39,57 40,74 41,94 43,18 44,45 45,76 47,10 48,46 49,84 51, ,45 34,43 35,44 36,49 37,57 38,70 39,87 41,08 42,34 43,63 44,97 46,34 47,75 49,19 50,66 52, ,57 34,56 35,59 36,67 37,79 38,95 40,15 41,41 42,71 44,06 45,46 46,90 48,38 49,90 51,46 53, ,67 34,68 35,73 36,83 37,98 39,17 40,41 41,71 43,06 44,46 45,92 47,42 48,98 50,58 52,23 53, ,76 34,79 35,86 36,98 38,15 39,38 40,65 41,99 43,38 44,83 46,35 47,92 49,55 51,23 52,96 54,74

10 Tabella d): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell assicurato pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate età/rateazione annua semestrale trimestrale mensile 60 29,83 29,46 29,28 29, ,71 30,32 30,13 30, ,64 31,23 31,03 30, ,63 32,19 31,97 31, ,67 33,20 32,98 32, ,78 34,28 34,04 33, ,95 35,42 35,16 34, ,20 36,64 36,36 36, ,54 37,93 37,62 37, ,97 39,31 38,97 38, ,51 40,78 40,42 40, ,15 42,35 41,96 41, ,90 44,03 43,61 43, ,78 45,84 45,38 45, ,80 47,78 47,29 46, ,98 49,87 49,32 48,95 Tabella e): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di Euro rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate età/rateazione annua semestrale trimestrale mensile 60 29,20 28,88 28,72 28, ,07 29,72 29,55 29, ,99 30,62 30,44 30, ,96 31,57 31,38 31, ,99 32,57 32,37 32, ,08 33,64 33,42 33, ,25 34,77 34,54 34, ,49 35,98 35,73 35, ,83 37,28 37,01 36, ,26 38,67 38,38 38, ,80 40,16 39,85 39, ,46 41,77 41,43 41, ,25 43,50 43,14 42, ,18 45,36 44,97 44, ,26 47,37 46,94 46, ,51 49,54 49,07 48,76 Nelle tabelle a), b1), b2), c1), sopra riportate è indicato il valore, applicabile sia agli assicurati di sesso maschile che a quelli di sesso femminile, distinto in base all età dell assicurato e, per la rendita reversibile, del reversionario all atto della conversione, della rendita immediata annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di Euro. In particolare, sono indicati: 1. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;

11 2. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e 10 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; 3. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile - rispettivamente al 100% e al 60% - pagata in rate annuali; 4. nella tabella d), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell assicurato pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali; 5. nella tabella e), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell autosufficienza pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo quale premio unico per il coefficiente relativo all età dell assicurato - e, per la forma di rendita reversibile, all età del reversionario - e alla rateazione prescelta - riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita da erogare, dividendo quindi il risultato per Nelle tabelle a), b1), b2), d) ed e) è riportato anche il valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell anno. Ai fini della determinazione dell età dell assicurato - e, in caso, del reversionario - utilizzata per l individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell anno di nascita dell assicurato. anno di nascita shift dal 1939 al dal 1948 al dal 1958 al dal 1967 al dal 1979 al dal 1991 al dal 2004 al dal 2017 al dopo il Caricamenti applicati Per tutte le tipologie di rendita proposte, le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all 1,50%. Inoltre, sulla misura annua di rivalutazione della rendita è applicata dalla Compagnia una ritenzione dello 0,80%.

12 Clausola di rivalutazione Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell adeguamento della rendita immediata. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata RI.SPE.VI. nella misura e con le modalità di seguito indicate. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di RI.SPE.VI., determinato con i criteri indicati nel Regolamento. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza. La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una ritenzione dello 0,80%. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero.

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