Gli affidamenti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori sopra e sotto euro

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1 Gli affidamenti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori sopra e sotto euro Avv. Daniela Anselmi 4 maggio Incarichi di progettazione d importo inferiore a euro L art. 90 del Codice individua i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Tali soggetti sono: a) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli artt. 30, 31, 32 del D.lgs. n. 267/2000; c) gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) liberi professionisti singoli o associati; e) le società di professionisti; f) le società di ingegneria; g) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all art. 37 in quanto compatibili; h) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, 1

2 per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell art. 36, comma1. L art. 91 si occupa, poi, delle procedure per l affidamento di incarichi di progettazione e pone una disciplina diversificata a seconda del valore dell incarico. Per meglio comprendere il senso della norma, pare opportuno premettere che, prima della novella introdotta con la legge comunitaria per il 2004 (legge n. 62/2005) era consentito l affidamento fiduciario per le commesse fino a euro. Al fine di superare le perplessità della Commissione europea, la quale aveva ravvisato nell affidamento diretto senza confronto concorrenziale e senza pubblicità un contrasto con il diritto comunitario, il legislatore italiano ha, quindi, previsto che per l affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a euro le stazioni appaltanti possono procedere all affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Una disciplina apposita era invece prevista tanto per l affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato fosse compreso tra euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, tanto per l affidamento di importo pari o superiore alla predetta soglia comunitaria. In tale contesto si inserisce il Codice degli appalti, il quale ha ripristinato la soglia di euro prevista dall art. 24 della legge n. 62/2005, al di sopra della quale si applicano le procedure comunitarie. Al di sotto di tale soglia, gli incarichi di progettazione possono essere affidati senza gara, nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, secondo quanto previsto dal regolamento. Più precisamente, il secondo comma dell art. 91 stabilisce che Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo 2

3 la procedura prevista dall art. 57, comma 6; l invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Per gli incarichi di importi inferiori a euro, dunque, è consentito l affidamento diretto (o c.d. fiduciario) a quei soggetti esterni alla P.A. di cui all art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), ma tale scelta dovrà necessariamente essere motivata dal responsabile del procedimento e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Siffatta procedura negoziata, alla quale dovranno essere invitati a partecipare almeno cinque soggetti (ma anche meno qualora non vi siano soggetti idonei a sufficienza), scelti a rotazione ed individuati sulla base di informazioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo desunte dal mercato, si caratterizza per il fatto che non dovrà essere preceduta dalla pubblicazione del bando. 2. Spazi di regolamentazione locale per l affidamento di incarichi di modesto importo In relazione alla problematica de qua, si pone la questione dell'applicabilità agli incarichi di progettazione dell'art 125 del Codice, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture "in economia", e, in particolare, della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a euro consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. A chiarire siffatta questione è intervenuta l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4/2007. L Autorità ha osservato, innanzitutto, che difficilmente i servizi tecnici in materia di lavori pubblici possano essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, sia perché l'affidamento dei servizi tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di euro, sia perché l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall'assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione 3

4 all'oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art Fermi restando tali limiti, l Autorità ha rilevato come dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si possa tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a euro, in base all'articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso, afferma l Autorità, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa. 3. Procedura per importi superiori a euro Il primo comma dell art. 91 dispone che per l affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a euro si debbono applicare le disposizioni del Titolo I (che riguardano i contratti di rilevanza comunitaria) e del Titolo II (che riguardano i contratti sotto la soglia comunitaria) della Parte II del Codice, ovvero, per i committenti dei settori speciali, le disposizioni della Parte III. Il contemporaneo riferimento al Titolo I e al Titolo II sta ad indicare che si applicheranno le disposizioni dell uno o dell altro a seconda dell importo degli incarichi da affidare. Va peraltro considerato che, nell impostazione del Codice, vi è una tendenziale assimilazione delle regole che disciplinano i contratti sopra e sotto la soglia comunitaria, nel senso che per questi ultimi vengono unicamente introdotte alcune deroghe rispetto al regime delineato per i primi. Sulla base delle richiamate previsioni, il quadro che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a euro è così riassumibile: 4

5 per gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria ( o euro) si applicheranno tutte le norme di derivazione comunitaria contenute nel Titolo I della Parte II. La scelta del progettista, pertanto, dovrà avvenire utilizzando le procedure indicate agli artt. 53 ss. e i criteri di aggiudicazione disciplinati dagli artt. 81 ss. (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa), nonché rispettando tutte le altre disposizioni in tema di pubblicità, termini e qualificazione dei concorrenti. Gli incarichi di importo superiore a euro, dunque, non possono essere affidati senza una procedura concorsuale, che può essere un concorso di idee (vi si ricorre quando serve acquisire progetti preliminari che attengano allo studio di problemi che consentono varie possibilità di impostazioni) o un concorso di progettazione (vi si ricorre quando i lavori rivestono particolare rilevanza artistica o ambientale o tecnica); per gli incarichi compresi tra euro e la soglia comunitaria si applicheranno le medesime disposizioni sopra menzionate, integrate con le norme derogatorie di carattere sostanzialmente semplificatorio che, relativamente agli appalti di servizi (in cui rientrano gli incarichi di progettazione), sono contenute nell art In sostanza, non si dovrà procedere alle forme di pubblicità di derivazione comunitaria ed alla pubblicazione dell avviso sui risultati della procedura di affidamento; si applicheranno termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte più brevi rispetto a quelli previsti per gli incarichi sopra soglia; si potrà procedere all esclusione automatica delle offerte anomale, purchè vi siano almeno cinque offerte valide. Tra le previsioni di natura derogatoria assume particolare rilievo quella contenuta al comma 7 dell art. 124, che rinvia al regolamento la disciplina dei requisiti di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici e quindi anche dai progettisti -, precisando che tali requisiti devono essere definiti secondo 5

6 criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dal Codice (per gli incarichi sopra soglia). Proprio quest ultima disposizione pone un evidente problema di diritto transitorio, relativo all individuazione dei requisiti da utilizzare fino all entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Al riguardo, peraltro, si può legittimamente ritenere che le stazioni appaltanti possano ancora fare riferimento ai requisiti indicati all art. 63 del D.P.R. n. 554/1999. Infine, occorre rilevare che in tutte le ipotesi di affidamento (importo inferiore o superiore a euro) l affidatario non può avvalersi del subappalto, salvo casi eccezionalmente previsti, e cioè si tratti di attività altamente specialistiche, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con la sola esclusione della redazione delle relazioni geologiche e dei grafici degli elaborati progettuali, che dovranno essere espletate personalmente dai soggetti incaricati. Per le attività subappaltate risponderà comunque sempre il progettista. 4. Tariffe professionali, i criteri di aggiudicazione ed i limiti di ribasso In tema di progettazione, la novità forse più significativa è stata introdotta dalla legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani). In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge 223/2006 che, all'articolo 2, comma 1, ha disposto che "...sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fìsse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti',...". In sede di conversione del suddetto decreto, da parte della legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione è stata così modificata alla lettera a): l'obbligatorietà di tariffe fìsse o minime ovvero...". Inoltre, è stata aggiunta al comma 2 del medesimo articolo 1, la seguente disposizione: "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono 6

7 utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali". L'articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codice, entrato in vigore il 1 luglio 2006, dispone, poi, che: "/ corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n Ogni patto contrario è nullo. " Disposizioni analoghe sono contenute nell art. 92, comma 4 e nell ultimo periodo del comma 3 dell art. 53 dello stesso Codice. Il carattere generale della norma del decreto Bersani sopra menzionata ha portato i primi commentatori a ritenere che essa estenda la sua efficacia applicativa anche alle tariffe relative all attività di progettazione di opere pubbliche. In questo senso, essa comporterebbe l abrogazione per incompatibilità dell art. 92, comma 2 del Codice, che fissava il principio della inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti per l attività di progettazione con apposito decreto del Ministro della giustizia. In realtà, non sono mancate opinioni diverse, che ritengono, cioè, la norma contenuta nella legge n. 248/2006 non idonea a provocare tout court l abrogazione dei minimi tariffari nel settore della progettazione di opere pubbliche. Tali opinioni si fondano essenzialmente su argomentazioni di natura testuale, relative cioè alla formulazione letterale della citata disposizione. Questa, come detto, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che sanciscono l obbligatorietà di tariffe fisse o minime relativamente alle attività libero professionali e intellettuali. Di conseguenza, l abrogazione sarebbe riferita all attività solo di alcuni soggetti che, in base all art. 90 del Codice, sono legittimati a svolgere la progettazione di opere pubbliche, e cioè i liberi professionisti, ma non anche alle prestazioni delle società di ingegneria e delle società professionali. La conseguenza paradossale è che i minimi tariffari non sarebbero più in vigore, se a svolgere l attività di progettazione fossero i liberi professionisti, mentre continuerebbe a trovare applicazione nell ipotesi in cui tale attività fosse svolta dalle società di ingegneria e dalle società di professionisti. Peraltro, poiché tale conclusione sarebbe, oltre che irragionevole, anche incostituzionale, l interprete proprio nella logica di dare alla norma de qua una lettura 7

8 compatibile con il dettato costituzionale dovrebbe ricavarne l inapplicabilità assoluta della stessa all attività di progettazione in sé considerata, a prescindere dal soggetto che la svolge. È indubbio che tale tesi trova conforto nella formulazione letterale della disposizione introdotta, che fa esplicito riferimento alle attività libero professionali e intellettuali. Occorre, tuttavia, considerare che la norma in questione ha una portata di carattere generale, riferendosi a tutti i campi in cui trovano spazio le tariffe minime legate allo svolgimento di attività professionali, di talchè il suo significato va necessariamente letto alla luce delle diverse realtà settoriali in cui va ad inserirsi. In particolare, nel settore della progettazione dei lavori pubblici esiste la richiamata duplicità di soggetti che possono svolgere le relative prestazioni: da un lato, i liberi professionisti, dall altro, le realtà societarie. Tuttavia, si deve considerare che questa netta differenziazione risponde ad una logica tutta interna all ordinamento nazionale, infatti nel diritto comunitario, ai fini dello svolgimento di servizi economici, i professionisti sono, per costante giurisprudenza, equiparati alle imprese. Nello stesso Codice, d altronde, si trova un indice della commistione tra queste due categorie proprio con riferimento alle modalità di determinazione delle tariffe relative all attività di progettazione. Viene, infatti, stabilito che esse siano definite tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate, di talchè il riferimento all attività professionale viene in considerazione per definire le regole che si applicano poi anche a coloro che la medesima attività (di progettazione) la svolgono in forma societaria. E stato, infine, rilevato che a favore della tesi dell abrogazione depone anche la previsione contenuta nell art. 2, comma 2 della legge n. 248/2006, infatti prevedere che nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe come base di riferimento per la determinazione dei compensi significa implicitamente negare alle stesse la persistenza del loro carattere di obbligatorietà. In conclusione, secondo la maggior parte dei primi commentatori, sembrerebbe doversi ritenere che le disposizioni della legge n. 248/2006 debbano 8

9 intendersi abrogative anche delle tariffe contenenti minimi inderogabili per lo svolgimento dell attività di progettazione di opere pubbliche. In seguito ai numerosi quesiti posti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi Professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, a chiarire la situazione fin qui descritta è intervenuta l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4/2007. L Autorità ha dato atto, innanzitutto, di come le disposizioni in questione disciplinino in modo configgente il regime dei corrispettivi per le attività libero professionali ed intellettuali. A tal proposito, ha affermato che siffatta antinomia deve essere risolta applicando il criterio cronologico di cui all art. 15 delle preleggi, atteso che le fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi. Né può sostenersi che le disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 testè menzionate costituiscano norma speciale rispetto all art. 2 della legge n. 248/2006, posto che, dal punto di vista oggettivo, le attività libero professionali e intellettuali cui si riferisce il decreto Bersani sono tutte le attività professionali o servizi professionali, compresi i servizi attinenti all architettura e all ingegneria, nonché le attività tecnico-amministrative connesse. Di conseguenza, l Autorità ha affermato espressamente che l art. 2 del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme del D.lgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore. L Autorità ha altresì precisato che a diverse conclusioni non può condurre il divieto di abrogazione implicita contenuto nell art. 255, comma 1 del codice, atteso che sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale hanno precisato che il fatto stesso che tali clausole di resistenza siano disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono possano resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi incompatibili. A nessuna fonte subcostituzionale può, infatti, attribuirsi potenzialità normative maggiori a quelle peculiari del tipo a cui appartiene. L Autorità ha, pertanto, concluso che sono da considerare implicitamente abrogati l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92, del Codice (i corrispettivi 9

10 determinati ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001 sono minimi inderogabili) e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53 (le spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili). Attualmente, l'applicazione di tale ultima disposizione è sospesa fino al 1 agosto 2007, per effetto del D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, tuttavia, ad avviso dell Autorità, può considerarsi implicitamente abrogata la identica disposizione, applicabile fino al 1 agosto 2007, contenuta nell'articolo 19, comma I-ter, della legge 109/94. L Autorità ha poi stabilito che, per quanto riguarda il DPR 21 dicembre 1999 n. 554, le disposizioni di cui all'art. 62, e quelle di cui all'art. 210, che prevedono rispettivamente che "la quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali..." e che " / compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti...'" si devono intendere nel senso che gli importi così determinati non sono più da considerare come minimi inderogabili. Una volta affermata l applicabilità dell'articolo 2, della legge 248/2006 anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal Codice, l Autorità, nella determinazione in commento, ha ritenuto opportuno affrontare le problematiche applicative derivanti dall'abrogazione dei minimi tariffari. Innanzitutto, ha precisato che la questione in esame non riguarda gli incarichi di progettazione interna all'amministrazione, in quanto i dipendenti non percepiscono un compenso professionale per le attività richieste dall'amministrazione stessa, ma un mero compenso incentivante. Le previsioni del codice dei contratti (art. 92, comma 5) in merito alla percentuale da destinare ai dipendenti interni all'amministrazione per le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, dunque, rimangono in vigore. Per quanto riguarda, poi, l'importo stimato da porre a base di gara, L Autorità ha ribadito quanto già affermato nella determinazione 19 gennaio 2006, n. 1, circa la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure di conferimento degli incarichi gli elementi essenziali della prestazione ed in particolare l'importo stimato, dovendosi 10

11 ritenere insufficiente il semplice richiamo all'applicazione delle tariffe professionali da effettuarsi ex post, ancor più alla luce dell'abrogazione dei minimi tariffari. Ha poi rilevato come prima dell'entrata in vigore della legge 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l'espletamento dell'incarico. Con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese). Per quanto riguarda le modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, l Autorità ha richiamato il principio di adeguatezza previsto dal secondo comma, dell'articolo 2233, del Codice Civile, che stabilisce che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". A tal proposito, l'articolo 2, comma 2, della legge 248/2006 indica quale criterio per individuare l'importo da porre a base di gara le vigenti tariffe "ove motivatamente ritenute adeguate". Ciò significa, ad avviso dell Autorità, che per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta applicando il D.M. 4 aprile 2001, che è richiamato dall'articolo 253, comma 17, del Codice e la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352 del In relazione alla questione dell'applicabilità del comma 12-bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n disposizione citata espressamente dall'articolo 92, comma 4, del Codice l Autorità ha ritenuto che la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non abbia più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara). Queste, dunque, le conclusioni cui è giunta l Autorità con riferimento alla problematica in esame: a) L'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffar! disposta dall'articolo 2, della legge 248/2006 si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006; b) Sono da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53; 11

12 c) Le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore; d) Non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell art. 4 del D.L. n. 65/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 155/1989. Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, infine, come rilevato in precedenza, l art. 91 rinvia - per gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria - alle norme contenute nel Titolo I della Parte II. I criteri di aggiudicazione, dunque, sono quelli disciplinati dagli artt. 81 ss., ossia il criterio del prezzo più basso e quello dell offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda il criterio del prezzo più basso, l art. 82, dopo aver precisato che il prezzo offerto dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, indica le diverse modalità di determinazione del prezzo in relazione alla tipologia di contratto (a misura ovvero a corpo) da stipulare, secondo quanto di seguito indicato: a) per i contratti da stipulare a misura, il prezzo più basso può essere determinato secondo una serie delle seguenti modalità: ribasso sull elenco prezzi posto a base di gara; offerta a prezzi unitari; b) per i contratti da stipulare a corpo, il prezzo più basso può essere determinato secondo una delle seguenti modalità: ribasso sull importo dei lavori posto a base di gara; offerta a prezzi unitari; c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato esclusivamente mediante offerta a prezzi unitari. Quanto alle modalità applicative delle due tipologie di ribasso, la norma rinvia espressamente al regolamento attuativo di cui all art. 5 del Codice. Nelle more dell approvazione del nuovo regolamento, continueranno a trovare applicazione, per i lavori pubblici, gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. In tema di offerta economicamente più vantaggiosa, l art. 83 elenca a titolo esemplificativo i criteri di valutazione dell offerta. Si tratta di criteri correlati all oggetto dell appalto che riguardano la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, etc. 12

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