Pagina 2 di 5 evidenziato che i ricorrenti avevano dedotto l'avvenuta pubblicazione del bando di un nuovo concorso solo come comportamento integrante
|
|
- Silvio Vecchio
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente Dott. TORRICE Amelia - Consigliere Dott. TRIA Lucia - Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1560/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2012 R.G.N. 1300/2009. FATTO E DIRITTO RILEVATO CHE: 1. con sentenza in data 11 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande, ha dichiarato il diritto di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ad essere inquadrati nel ruolo dei dirigenti architetti del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali con decorrenza dal 1 marzo 2007 e ha condannato il Ministero ad effettuare l'inquadramento "con tutte le conseguenze economiche e previdenziali"; 2. la Corte territoriale ha respinto l'appello incidentale sulla giurisdizione proposto dal Ministero e ha
2 Pagina 2 di 5 evidenziato che i ricorrenti avevano dedotto l'avvenuta pubblicazione del bando di un nuovo concorso solo come comportamento integrante gli estremi dell'inadempimento dell'obbligo di scorrimento della graduatoria, nonche' come comportamento significativo della volonta' della P.A. di coprire posti vacanti; 3. il giudice di appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha rilevato che il Ministero, una volta decisa la copertura dei posti dirigenziali era tenuto a scorrere la graduatoria, ancora valida ed efficace, e detto scorrimento doveva essere effettuato in relazione ai 13 posti di dirigente architetto ai quali si riferiva la richiesta di autorizzazione, poi accolta limitatamente a 11 posizioni, sicche' andava riconosciuto il diritto anche della (OMISSIS), la quale nella graduatoria da scorrere risultava collocata al 17 posto; 4. la Corte territoriale ha disatteso le difese del Ministero, che aveva insistito sulla eccezionalita' e temporaneita' delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 28, comma 9, e ha evidenziato che nell'anno 2004 la stessa amministrazione aveva effettuato lo scorrimento e che le leggi ordinarie emanate successivamente al 1993 avevano imposto l'utilizzazione delle graduatorie ancora efficaci, facendo in tal modo venir meno la originaria temporaneita'; 3. avverso tale sentenza il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ha proposto ricorso affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ai quali hanno opposto difese (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). CONSIDERATO CHE: 1. il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. perche' alla data della pronuncia della sentenza qui impugnata si era formato il giudicato sulla statuizione del TAR Lazio n /2010 che aveva pronunciato sulle medesime domande ed aveva ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo; 2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, il Ministero lamenta la "violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 28, comma 2, comma 6, lettera a) e comma 9, nel testo introdotto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1993, articolo 15 e dell'articolo 2 del d.p.c.m. n. 439/1994" e rileva che il concorso riservato al quale gli originari ricorrenti avevano partecipato era finalizzato a coprire solo una quota parte dei posti dirigenziali vacanti in sede di prima applicazione del decreto legislativo, tanto che con il successivo decreto n. 387/1998 non fu piu' prevista la particolare forma di reclutamento; 2.1. il diritto allo scorrimento, pertanto, poteva al piu' essere riconosciuto con riferimento al 50% dei posti che erano disponibili nel triennio successivo all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, ma sul punto gli attori, pur essendo a cio' onerati, nulla avevano allegato e provato; 3. la terza critica censura la sentenza impugnata per violazione del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 100, convertito dalla L. n. 286 del 2006, con il quale il Ministero, in deroga al divieto di assunzioni, era stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di 40 unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia, mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 3.1. si evidenzia nel motivo che il Ministero, a fronte della scelta compiuta direttamente dal legislatore, non poteva unilateralmente decidere di utilizzare la precedente graduatoria; 4. il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del L. n. 449 del 1997, articolo 39, commi 3, 3 bis e 3 ter, perche' la possibilita' di procedere alle assunzioni e' subordinata alla previa valutazione positiva da parte del Consiglio dei Ministri sicche', nella fattispecie, non poteva
3 Pagina 3 di 5 assumere rilievo il numero di posti indicato nella richiesta di autorizzazione e, conseguentemente, doveva essere rigettata quantomeno la domanda proposta dalla (OMISSIS); 5. con la quinta, la sesta e la settima censura, strettamente connesse, il Ministero denuncia il vizio motivazionale con riferimento alla posizione della (OMISSIS) in quanto la Corte territoriale non avrebbe sufficientemente chiarito le ragioni per le quali lo scorrimento doveva essere effettuato in relazione a 13 posti disponibili e non agli 11 per i quali la procedura concorsuale era stata bandita; 5.1. si sostiene che la Corte territoriale, per attribuire prevalenza alla richiesta di autorizzazione, avrebbe dovuto quantomeno accertare le ragioni per le quali era stato ritenuto opportuno coprire 11 e non 13 vacanze; 5.2. il Ministero sottolinea anche la contraddittorieta' della motivazione perche' da un lato la Corte territoriale aveva ritenuto determinante ai fini dell'insorgenza del diritto la richiesta di autorizzazione, dall'altra, pero', aveva accertato il diritto stesso a partire dalla data di indizione del nuovo concorso che, come gia' evidenziato, si riferiva a 11 e non a 13 posti; 6. il primo motivo e' inammissibile perche' formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all'articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4 in quanto il Ministero non ha riportato nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato (Cass n ; Cass n. 2617) ne' ha trascritto, quantomeno nelle sue parti essenziali, il contenuto degli atti introduttivi dei due giudizi; 7. il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perche' connessi, sono invece fondati per plurime ragioni concorrenti; 8. la giurisprudenza di questa Corte e' consolidata nell'affermare che, ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4 (fra le piu' recenti, in tal senso, Cass. S.U n ); 9. e' stato precisato anche che il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sicche', nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 63, comma 1, e resta esclusa la possibilita' di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere che si assumono non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo (Cass. 6 marzo 2009 n. 5588; Cass n. 2079; Cass n ); 10. nel caso di specie i ricorrenti, pur agendo per il riconoscimento del loro diritto alla assunzione in forza dello "scorrimento" della graduatoria, lo prospettano come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiedono tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo; 11. l'atto di indizione del nuovo concorso, infatti, non viene in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensi' quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione, non
4 Pagina 4 di 5 consentita in questa sede; 12. in altri termini, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, un diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria e' configurabile solo qualora l'amministrazione abbia deciso di coprire i posti vacanti avvalendosi della graduatoria ancora efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalita' di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato (Cass. S.U n ); 13. la procedura concorsuale alla quale i ricorrenti hanno partecipato e' stata bandita ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 28 che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva al comma 9: "Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio."; 14. con la disposizione sopra richiamata il legislatore ha, quindi, previsto una forma di reclutamento eccezionale e temporanea, il che porta ad escludere l'applicazione delle norme con le quali, a partire dall'anno 2002, sono stati prorogati i termini di validita' e di efficacia delle graduatorie formate all'esito di procedure concorsuali pubbliche; 15. il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali e' inoperante solo qualora dalla lettera e dal contenuto della disposizione successiva si evinca la volonta' di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva; 16. dette ipotesi non ricorrono nella fattispecie perche' da un lato non sussiste alcuna incompatibilita' logica fra le due normative e dall'altro le norme generali con le quali sono stati prorogati i termini di validita' delle graduatorie concorsuali non fanno alcun richiamo ai concorsi riservati consentiti nella fase della prima applicazione della nuova normativa sulla dirigenza; 17. il carattere eccezionale e temporaneo della forma di reclutamento prevista dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 28, comma 9 e' stato confermato dal Decreto Legislativo n. 387 del 1998, articolo 10 che, nel riformulare il richiamato articolo 28, non ha riprodotto la disciplina transitoria originariamente dettata; 18. a detti principi non si e' attenuta la Corte territoriale che, oltre ad affermare erroneamente la perdurante validita' ed efficacia della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale espletata Decreto Legislativo n. 29 del 1993, ex articolo 28, comma 9, ha ritenuto sussistente un diritto soggettivo allo scorrimento quando, a fronte del provvedimento di indizione di nuova procedura concorsuale, era configurabile solo un interesse legittimo degli aspiranti all'assunzione; 19. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto delle originarie domande; 20. restano, conseguentemente, assorbiti i motivi concernenti la posizione della controricorrente (OMISSIS); 21. le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito possono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione dell'esito alterno; 22. vanno, invece, poste a carico dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.
5 Pagina 5 di 5 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le originarie domande. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PROGRAMMA II ANNO DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO CANALE Coordinatore Prof. M. Can. Prima lezione (4 ore) Tema Docente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Direzione Servizi Tecnici per l'edilizia Pubblica 2016 02997/031 Servizio Edilizia Scolastica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Servizi Tecnici per l'edilizia Pubblica 2016 02997/031 Servizio Edilizia Scolastica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 63 approvata il 8 giugno 2016 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare
PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. meccanografico DL003-30-2013 del 05/12/2013
contro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana
Anno XLIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136 mercoledì, 24 ottobre 2012 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità
CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia
CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa
(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pag. 1 / 5 comune di trieste piazza Unità d'italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE Prot.
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione
Ai Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio. E p.c. alla Giunta comunale SEDE
Ai Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio E p.c. alla Giunta comunale SEDE San Lazzaro di Savena, 29 agosto 2013 Prot. N. 31746/2013 OGGETTO: Direttiva
ha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi
Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento e promozione dei Professori dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 432/14/CONS PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 6, D.L. N. 101/2013, CONVERTITO IN LEGGE N. 125/2013 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio
X servizi generali delle amministrazioni pubbliche
COMUNE DI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI GARA N. 46/2011 SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: COMUNE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO SETTORE DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO
RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012
RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione
IL DIRETTORE DELL AGENZIA
PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Torna alla pagina precedente N. 00615/2015 REG.PROV.CAU. N. 00482/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 275 DEL 15/07/2015 OGGETTO: Proroga contratto a tempo
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 12 2014 51041 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222 D.G.R. n. 560 del 02.04.2014. Concorso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00423/2016 REG.PROV.COLL. N. 02740/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011
RISOLUZIONE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 aprile 2011 OGGETTO: Applicabilità dell imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell Agenzia delle entrate
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA DI DIRIGENTE DELL AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 9 del 16 gennaio 2015
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA DI DIRIGENTE DELL AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 9 del 16 gennaio 2015 Oggetto: Servizio di autonoleggio con conducente: determinazione a contrarre (art.
La procedura di nomina tratterà esclusivamente le domande convalidate.
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI A partire dagli esami di Stato 2012, le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 01161/019 Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 01161/019 Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 57 approvata
www.dirittoambiente.net
www.dirittoambiente.net Una sentenza del Supremo Collegio conferma il ruolo predominante della demolizione nei processi per abusi edilizi CASSAZIONE: LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE E OBBLIGATORIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa
AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-
IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale: 92068360517
1 Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale: 92068360517 Sede Legale: Stia ( Ar) loc. Porciano PROTOCOLLO D INTESA TRA: ASSOCIAZIONE Di
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (Dott. Salvatore Cossu)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 66 DEL 08/03/2016 OGGETTO: Proroga contratti a tempo
Ministero delle Finanze. Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41
1 di 6 22/02/2012 14.11 Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«Liquidazione del danno in via equitativa e principio di proporzionalità» (Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2014, N. 15883) danni - valutazione - liquidazione - criteri equitativi Il giudice, esercitando
Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.
N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni
COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327
COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 204 del 26/03/2013 Codice identificativo 884327 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino APPROVAZIONE DEGLI
Provvedimento di Determinazione N. 354 del 30/06/2015
Provvedimento di Determinazione N. 354 del 30/06/2015 Protocollo n.: 52542/2015 Settore : Ufficio : AVVOCATURA COMUNALE LEGALE Proposta n.: 414 del 16/06/2015 Oggetto: APPROVAZIONE RIPETIZIONE SERVIZIO
RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
Deliberazione n. 8/2004/C
Deliberazione n. 8/2004/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 25 novembre 2004 ***** visti i provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 - Serie generale
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Giovedì,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00051/2014 REG.PROV.COLL. N. 01889/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 93 DEL 25/03/2016 OGGETTO: Proroga contratti a tempo
11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311
11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 65 del 24-01-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 58 del 17-01-2012 Repertorio Segreteria n. 12/SG del 24/01/2012
ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA L. R. D.M. n 900 DEL 15/GIUGNO/1998
IL DIRETTORE - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Amministrativa Tipo materia Liquidazione spesa per Prestazione di servizi di vigilanza
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri
Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE
Tabella del contributo unificato
Tabella del contributo unificato I procedimenti 1-Con valore determinato: dal 1/1/2005 Scaglione di valore inferiore ad 1.033,00 - dal 1-1-2005 1.100,00-30.00 di valore superiore ad 1.033,00 e fino ad
IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI A cura di Alessandro Grassi Con l entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n. 70 è stato emanato il regolamento attuativo delle
REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367.
Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 56 del 18 dicembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE SERIE GENERALE PERUGIA - 18 dicembre 2013 DIREZIONE REDAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea DIRETTORE MASSERDOTTI arch. MARCO Numero di registro Data dell'atto 478 24/03/2016 Oggetto : Rinnovo della registrazione,
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE
BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a
0371/549372 STUDIO TECNICO
Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
IMPIEGO PUBBLICO Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-11-2015, n. 24157 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.
Roma, 01/09/2004 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio I Normativa Tel. 06 51017626 Fax 06 51017625 E mail dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali istituto nazionale
OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -
Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la
L A G I U N T A R E G I O N A L E
OGGETTO: Attuazione dell Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell art. 1,
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Prot. 7773/2016 Approvazione del modello 770/2016 Semplificato, relativo all anno 2015, con le istruzioni per la compilazione, concernente i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. IL DIRETTORE
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTO l art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel prevedere la soppressione dell Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)
MOD. G - 1 (lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire dalla graduatoria permanente)
MOD. G - 1 (lettera di zione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire dalla graduatoria permanente) (istituzione scolastica) Prot. n. : al sig. Il dirigente scolastico
ha pronunciato la presente
N. 13491/2015 REG.PROV.COLL. N. 00643/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE N. G01359 del 16/02/2015 Proposta n. 1762 del 11/02/2015
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi
Copia Reg. Gen. n. 29 del 27/01/2016 Reg. n.19 del 26/01/2016 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante
L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22 giugno 2013, ha apportato alcune modifiche
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
N. DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23-12-2015 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.
AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"
AZIENDA U.L.SS SS. n. 4 "Alto Vicentino" Via Rasa, 9-36016 Thiene (VI) N. 408/2013 di reg. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Con l'assistenza dei signori: In data: 09/05/2013 Direttore Amministrativo
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Uff.
Prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 3049 Cagliari, 20/03/2015 All Ufficio V VI VII VIII Ambito territoriale per la provincia di CAGLIARI-SASSARI-NUORO- ORISTANO Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE VISTA la legge 7/08/990, n. 4 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A CASERME ED UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO E DELL ARMA
PREFETTURA DI TORINO BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A CASERME ED UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO E DELL ARMA DEI CARABINIERI DI TORINO E PROVINCIA.
Foglio Informativo. Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012
Foglio Informativo Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012 Newsletter per i soci Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma - Tel. 0683057422 Fax 0683057440 http://www.anse-enel.it
IL DIRETTORE / RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Codice selezione 04/ap/demm/lb AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL UNIVERSITA DI INCARICHI DI CARATTERE INTELLETTUALE (per incarichi fino a Euro