Procedimento dinanzi alla commissione provinciale

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1 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PROCEDIMENTO DINANZI ALLA C.T.P. 195 CAPITOLO 4 Procedimento dinanzi alla commissione provinciale SOMMARIO Sez. 1 - Ricorso I. Proposizione del ricorso Costituzione in giudizio del ricorrente 2054 II. Costituzione della parte resistente III. Adempimenti successivi alla presentazione del ricorso Sez. 2 - Comunicazioni e notificazioni Sez. 3 - Esame preliminare del ricorso Sez. 4 - Trattazione della controversia Trattazione in camera di consiglio Trattazione in pubblica udienza Sez. 5 - Sentenza Sez. 6 - Spese del giudizio Sez. 7 - Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie Sez. 8 - Vicende straordinarie nello svolgimento del processo L esigenza del contribuente di tutelare in via giudiziaria i propri interessi può verificarsi in seguito alla notifica di un provvedimento fiscale emesso da un ente impositore o, viceversa, ad un comportamento omissivo dell ente stesso a fronte di una istanza di rimborso per imposte ritenute non dovute. Pertanto, per chiamare in giudizio l ufficio che ha (o non ha) emesso l atto ed introdurre il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale, si dovrà procedere alla formulazione di un apposito atto: il ricorso. Il ricorso è dunque l atto che consente l avvio del procedimento tributario (art. 18 c. 1 D.Lgs. 546/92); concretamente il giudizio tributario è introdotto dal ricorrente mediante la notifica del ricorso stesso alla controparte e la sua costituzione in giudizio presso la commissione tributaria adita. Il ricorso è caratterizzato dalla necessaria compresenza di alcuni requisiti essenziali, la cui mancanza inficia la validità dello stesso rendendolo inammissibile. L introduzione del giudizio mediante ricorso, pur conservando la duplice funzione di chiamata in giudizio dell ufficio che ha emesso l atto impugnato e di domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice, resta comunque un atto unitario. Si sottolinea che in seguito alla soppressione dei Centri di Servizio non ha ragion d essere la trattazione della relativa disciplina speciale per la proposizione dei ricorsi contro i ruoli formati da tali Centri, considerando anche che le ultime cartelle di pagamento relative a tali ruoli (concernenti l anno di imposta 1997) sono state notificate entro il 31 dicembre N.B. Di seguito si esamina dettagliatamente il ricorso innanzi alle commissioni tributarie provinciali, a cui la legge fa rinvio per molti aspetti anche per la disciplina delle impugnazioni, in quanto compatibile (v. n e s.). Al fine di rendere esaustiva la trattazione della prima fase di instaurazione del contenzioso, in tale sede si esaminano anche le procedure comuni ad ogni grado di giudizio (comunicazioni, notificazioni, spese del giudizio, esecuzione delle sentenze, vicende straordinarie del processo), a cui il contribuente deve far riferimento nelle eventuali successive fasi di impugnazione.

2 196 RICORSO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre SEZIONE 1 Ricorso 2005 Per instaurare il giudizio è necessario porre in essere una procedura che si estrinseca nei seguenti momenti, che saranno oggetto di approfondita disamina nelle pagine successive. Fasi Note redazione del ricorso osservanza di termini per la presentazione notifica all ente impositore costituzione in giudizio del ricorrente presso la segreteria della commissione provinciale deve riportare il contenuto obbligatorio previsto dalla legge (v. n. 2012) per contrastare un provvedimento espresso dell ente impositore il ricorso va presentato entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla notifica dell atto impugnato (v. n. 2032); contro il rifiuto tacito va presentato dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione e fino a quando non interviene la prescrizione (v. n. 2035) mediante una delle seguenti modalità (v. n. 2048): consegna diretta; spedizione postale; ufficiale giudiziario deposito del ricorso e del fascicolo entro il termine tassativo di trenta giorni dalla notifica all ente impositore (v. n. 2054) Natura giuridica Secondo l interpretazione della migliore dottrina, l introduzione del giudizio posta in essere col ricorso permette di definire tale atto come «processuale, unilaterale, dichiarativo, recettizio» (N. Giudiceandrea, in Citazione - diritto processuale civile - Encicl. dir., VII, p. 106). C è da chiedersi se possa considerarsi viziato da nullità l avvio del processo tributario effettuato con atto processuale diverso dal ricorso o se possa ritenersi applicabile anche al rito tributario la norma processualcivilistica che esclude la possibilità di pronunciare la nullità di un diverso atto del procedimento quando lo stesso ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 c. 3 c.p.c.). A tal proposito, secondo quanto sostenuto da un autorevole dottrina e affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, viene ritenuta ritualmente possibile l instaurazione di un procedimento dinanzi alle commissioni tributarie anche con atto processuale diverso dal ricorso, a condizione però che contenga tutti gli elementi previsti dalla legge a pena di inammissibilità (v. n. 2012). Per la dottrina v. fra tutti A. e M. Finocchiaro, in Commentario al nuovo processo tributario, p Per la giurisprudenza Cass. 14 maggio 1983 n. 3319; Cass. 5 giugno 1981 n. 3640; Cass. 12 marzo 1977 n. 1001; Cass. 9 novembre 1977 n Forma L originale del ricorso deve essere redatto su carta da bollo dell importo di 14,62 euro per ogni foglio (di quattro facciate), in ottemperanza all art. 20 c. 1 della tariffa allegata al DPR 642/72. L eventuale irregolarità connessa alla proposizione del ricorso su carta semplice non invalida l atto stesso, bensì comporta la sua trasmissione, a cura della segreteria della commissione tributaria, al competente Ufficio delle Entrate, per la necessaria

3 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RICORSO 197 regolarizzazione, attraverso il pagamento dell imposta, in vigore al momento della rettifica, e delle relative sanzioni, proporzionali all imposta evasa vigente al momento della redazione del ricorso (artt. 19 e 31 DPR 642/72). Al ricorso dinanzi alle commissioni tributarie non si applica il contributo unificato, previsto per il procedimento civile ed amministrativo, in quanto il processo tributario non è elencato tra quelli soggetti a tale contributo ed, inoltre, non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato. Salvo i casi di bilinguismo, il ricorso deve essere redatto in lingua italiana (art. 122 c.p.c.). Contenuto (art. 18 c. 2 e 3 D.Lgs. 546/92) Per la regolare predisposizione dell atto introduttivo del procedimento giurisdizionale è richiesta la necessaria compresenza dei requisiti descritti nella seguente tabella. Un fac-simile di ricorso è riportato al n Requisiti commissione tributaria provinciale cui è diretto generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale (se società) o del domicilio eventualmente eletto in Italia. In pratica devono indicarsi i dati di chi risulta legittimato a stare in giudizio codice fiscale del ricorrente Descrizione la proposizione del ricorso deve avvenire dinanzi alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente sulla base del luogo ove ha sede l ente impositore (v. n. 572 e s.). Per tale identificazione generalmente non sorgono problemi in quanto gli atti impugnabili devono contenere l indicazione della commissione tributaria competente, nonché l indicazione del termine per ricorrere e delle modalità per proporre ricorso (art. 19 c. 2 D.Lgs. 546/92; art. 7 L. 212/2000). occorre distinguere: in caso di persona fisica, le generalità del ricorrente devono essere distinte da quelle del rappresentante legale (in caso, ad esempio, di tutela, curatela, ecc.) o del procuratore (generale o speciale); in tale ultimo caso, si devono riportare anche gli estremi della procura; in caso di persona giuridica o ente collettivo, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede, nonché gli elementi identificativi e la carica sociale del legale rappresentante (artt. 36 e s. c.c. e 75 u.c. c.p.c.). Per le società ed enti non aventi sede nel territorio dello Stato devono indicarsi i dati del rappresentante legale. Nell ipotesi di fallimento devono essere indicati i dati del curatore fallimentare e gli estremi dell autorizzazione del giudice delegato alla proposizione del ricorso. Per il concordato preventivo occorrono i dati dell imprenditore o dell amministratore autorizzato deve essere riportato anche per le persone giuridiche

4 198 RICORSO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Requisiti Descrizione l ufficio dell ente impositore che ha emanato (o omesso) l atto avverso il quale si propone il ricorso Si tratta delle Agenzie fiscali, degli enti locali e Concessionari del servizio di riscossione (v. n. 712 e s.) il riferimento all atto (o al mancato atto) che si intende impugnare (ad es. avviso di accertamento) provvedimento che si chiede di adottare motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda la firma del ricorso, che va apposta sia sull originale che sulle copie destinate alle altre parti l atto impugnato richiamato deve necessariamente ricadere nella elencazione tassativa di cui al n. 369; nel caso di rifiuto tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori non dovuti da parte dell ente impositore, non essendoci un atto espresso, si deve far riferimento agli estremi dell istanza di rimborso il riferimento all oggetto della domanda risulta particolarmente rilevante in quanto è applicabile il principio generale della «corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato», con la conseguenza che il giudice adito non può decidere su questioni che le parti non hanno devoluto alla sua cognizione (art. 112 c.p.c.) è necessario, in fase di proposizione del ricorso, fornire al giudice, nel modo più circostanziato possibile, ogni motivazione utile a sostenere il proprio reclamo. Inoltre, i motivi servono a delimitare la materia del contendere, anche se, in realtà, sono già configurabili dalla motivazione dell atto impositivo con la quale l ente impositore deve spiegare le ragioni della sua pretesa Bisogna distinguere: per le controversie in cui è obbligatoria l assistenza tecnica (v. n. 1018) in quanto di valore superiore a E 2.582,28, occorre la firma del difensore del ricorrente, unitamente all indicazione dell incarico; per le controversie in cui non sussiste tale obbligo (v. n. 1120), la firma può essere apposta dalla parte stessa. Per l esame delle questioni relative al caso in cui il contribuente, ritenendo erroneamente che il valore della controversia sia inferiore a E 2.582,28, non si munisca dell assistenza tecnica v. n Incompletezza del ricorso (art. 18 c. 4 D.Lgs. 546/92) Fatta esclusione dell indicazione del codice fiscale e della commissione provinciale adita, tutti gli elementi sopra prescritti non possono essere omessi o risultare assolutamente incerti, pena l inammissibilità del ricorso. La tabella seguente delinea le diverse conseguenze derivanti dalla incompletezza del ricorso.

5 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RICORSO 199 Ipotesi di incompletezza Mancata indicazione del codice fiscale Omessa o incompleta indicazione della commissione provinciale Conseguenze L omessa o errata trascrizione del codice fiscale determina solo l irrogazione di una sanzione amministrativa da parte degli uffici tributari (art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97) Non determina la nullità del ricorso, costituendo una semplice irregolarità (Cass. 1º luglio 2004 n ) (1) Omissione o incertezza dei restanti elementi. Molti dei prescritti elementi obbligatori sono tuttavia tra loro concettualmente ricollegabili (ad esempio, l oggetto della domanda all atto cui la controversia si riferisce ed ai motivi di impugnazione e viceversa) e quindi la mancanza o assoluta incertezza delle richieste indicazioni non può che essere valutata in relazione al contenuto complessivo del ricorso (Circ. Min. 23 aprile 1996 n. 98/E) (2) Inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che determina una invalidità anche negli atti successivi, in quanto ne fa venir meno il presupposto (3). Ne consegue che la suddetta sanzione stabilisce una causa di invalidità assoluta per il ricorso proposto, risultando lo stesso insanabile anche alla luce di una eventuale costituzione della parte resistente (4). (1) In caso di instaurazione del procedimento dinanzi ad una commissione tributaria territorialmente incompetente, il ricorso non sarà inammissibile, bensì incorrerà nella eccezione di incompetenza territoriale, rilevabile anche d ufficio. In tal caso, la commissione incompetente emetterà una sentenza definitiva (senza entrare nel merito della controversia) con la quale sarà dichiarata la propria incompetenza ed indicata la commissione ritenuta competente, impedendo la riproposizione dell eccezione, se il processo viene, ad istanza di parte, riassunto tempestivamente (v. n. 602 e s.). (2) Anche per la giurisprudenza la sanzione dell inammissibilità deve essere interpretata in senso restrittivo, riservandole cioè un limitato campo di operatività, comprensivo di quei soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. In sostanza, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità (Cass. 31 ottobre 2005 n ). (3) Ciò si verifica, ad esempio, se nel ricorso manchino sia l oggetto della domanda che i motivi. In particolare determina assoluta incertezza sull oggetto della domanda e sui motivi un ricorso con cui il contribuente si limiti a lamentare l asserita erronea interpretazione della documentazione compiuta da parte della Guardia di Finanza in sede di accertamento (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2221). (4) Pertanto, non trova applicazione quanto previsto per il procedimento civile (art. 164 c. 3 c.p.c.), ossia la sanabilità di ogni vizio inficiante la citazione attraverso la costituzione in giudizio del convenuto. In relazione alla firma del ricorso apposta dalla parte o dal suo difensore (c.d. sottoscrizione), stante la varietà delle questioni affrontate dalla giurisprudenza, appare utile un ulteriore approfondimento. Innanzitutto va ribadito che un ricorso privo della firma della parte che sta in giudizio personalmente o di chi la rappresenta, è inesistente e, quindi, assolutamente inidoneo a costituire un giudizio (Cass. 20 settembre 1996 n. 8385). Va tuttavia evidenziato che se il ricorso contiene, in calce allo stesso, la firma apposta dal difensore per l autenticazione della sottoscrizione con cui la parte ha effettuato il conferimento della procura alle liti (al difensore stesso), esso è valido. Infatti, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l atto stesso e di certificare l autografia della procura alle liti (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4236, Cass. 27 marzo 2002 n. 4399, Cass. 16 marzo 2001 n. 3862). D altro canto, il ricorso relativo a controversie per cui è necessaria l assistenza 2017

6 200 RICORSO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre tecnica al ricorrente, se è stato sottoscritto in calce da difensori non legittimati per l omessa sottoscrizione della relativa procura alle liti da parte del contribuente interessato, è inammissibile (C.T.P. Genova 13 marzo 1997 n. 85). A tale proposito, va tuttavia segnalato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, se per tali liti il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente anziché dal difensore abilitato, l inammissibilità si verifica solo nel caso in cui sia rimasto ineseguito l ordine successivo del Giudice, di munirsi di assistenza tecnica, conferendo incarico a un difensore abilitato (v. n. 1134). Per quanto riguarda infine il problema dell ammissibilità del ricorso nel caso in cui sia assente la firma sulla copia del medesimo (della parte o del suo difensore), la giurisprudenza distingue a seconda delle modalità con cui questo è stato notificato: se la notifica avviene a mezzo ufficiale giudiziario, il ricorso è ammissibile anche se reca la sottoscrizione in copia fotostatica, la cui conformità a quella originale non sia stata contestata. Ciò in quanto la copia del ricorso, notificata all altra parte, che risulti essere una fotocopia dell originale, regolarmente sottoscritto dal difensore e depositato nella cancelleria del giudice, non è considerata del tutto priva di sottoscrizione (Cass. 15 marzo 2004 n. 5257, Cass. 31 ottobre 2005 n ); se, invece, la notifica avviene direttamente, per mezzo del servizio postale o con consegna all ufficio finanziario, il ricorso è inammissibile tutte le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione, indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell originale (Cass. 21 marzo 2001 n. 4051). Tale mancanza di sottoscrizione va intesa in modo davvero restrittivo, ossia come mancanza radicale. La previsione di inammissibilità, infatti, deve farsi conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione sia materiale, non quando essa risulti presente attraverso il rinvio implicito dalla fotocopia all atto (originale) depositato presso la segreteria dell Ufficio e questa conformità: non sia stata contestata o, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata (Cass. 31 ottobre 2005 n ). Sull ammissibilità del ricorso la cui sottoscrizione sulla copia risulti non autografa ma in fotocopia si è espressa favorevolmente anche la dottrina (A. e M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, p. 395) Istanza di sospensione dell atto impugnato Oltre ai suddetti elementi essenziali, il ricorrente può inserire nel ricorso anche un istanza motivata per la sospensione dell atto impugnato o della sua esecuzione. Infatti, la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l esecuzione del relativo atto impugnato, per cui le imposte, le sanzioni ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio, e conseguentemente riscossi, in percentuali diverse a seconda del tipo di imposta: per le imposte sui redditi e l IVA, metà dell imposta accertata (art. 15 DPR 602/73); per le altre imposte indirette, 1/3 della sola imposta complementare (art. 56 DPR 131/86); per le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l intero ammontare. Per sospendere l esecuzione dell atto, dunque, il ricorrente deve presentare apposita istanza di sospensione (un fac-simile di ricorso con istanza di sospensione è riportato al n. 7010). Tale istanza potrà essere accolta solamente quando al ricorrente, per effetto dell atto impugnato, possa derivare un danno grave ed irreparabile. Va evidenziato che non è sufficiente il pericolo di un danno grave se questo non è anche irreparabile (o viceversa). Per l illustrazione delle disposizioni relative alla sospensione giudiziale si rinvia al n

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