Finanziamento Protetto

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1 Finanziamento Protetto IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE GARANZIE PREVISTE GLOSSARIO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODULI DI LIQUIDAZIONE MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE. MOD EDIZ. Agosto 2013 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie danni complementari (tariffa 5696) edizione 2013 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, Milano - Italia Tel. (+39) Fax (+39) Capitale Sociale interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell art bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all Albo Gruppi IVASS con il n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 dicembre (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data dell 8 agosto La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle C.G.A.. 1. Informazioni generali A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como 17 (20154) è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA S.A. (18-23 avenue Matignon Paris France - Tel. 33/1/ ) ai sensi dell art bis c.c. La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (+39) ; fax: (+39) ; indirizzo internet: indirizzo di posta elettronica: [email protected]. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del La Compagnia è iscritta all'albo delle Imprese IVASS n , Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'albo Gruppi IVASS con il n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a 824 milioni di cui 211 milioni di capitale sociale interamente versato e 613 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione vita e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 160,50%. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 198,92%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Avvertenza Disdetta Il contratto non prevede la disdetta da parte della Compagnia. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni Finanziamento Protetto (di seguito definito Contratto) è un Contratto di Assicurazione con tariffa a premio unico e capitale decrescente secondo la legge di ammortamento del Prestito Personale con durata variabile tra un minimo di 36 mesi ed un massimo di 84 mesi (in multipli di 12), pari alla durata del Prestito Personale erogato da Consum.it S.p.A. (di seguito definita Società Finanziaria), società del gruppo Monte Paschi. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 10

3 NOTA INFORMATIVA Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno sottoscritto il Prestito Personale e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2) sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato se antecedente alla Data di scadenza; 3) hanno sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. Il Contratto è definito di puro rischio in quanto le prestazioni della Compagnia sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel Contratto quali Decesso, Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d impiego. Il Contratto intende fornire le garanzie assicurative vita e danni di seguito indicate, in base alle diverse esigenze dell Assicurato: COPERTURE Decesso (Garanzia Vita) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia (Garanzia Danni) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Perdita d Impiego (Garanzia Danni) ASSICURATI GARANTITI Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono Non Lavoratori Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori dipendenti del settore privato assunti da almeno sei mesi con il periodo di prova superato Le garanzie, per ciascun Assicurato, si estinguono alle ore del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: - scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto; - in caso di Sinistro pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla garanzia Decesso o Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia ; - estinzione anticipata del contratto di finanziamento (su richiesta dell Assicurato di estinzione anticipata del Contratto assicurativo); - pensionamento (solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o malattia e Perdita d impiego ). Le prestazioni assicurate dal presente Contratto relative alle Garanzie sono contrattualmente garantite da AXA Assicurazioni S.p.A. Poiché il Premio Unico corrisposto, al netto della parte relativa ai Costi del Contratto, viene interamente utilizzato per far fronte ai Rischi Demografici (copertura del rischio di morte e degli eventuali altri rischi quali Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla Data di Scadenza. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 10

4 NOTA INFORMATIVA Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 3.1 Prestazione in caso di Decesso dell Assicurato (Garanzia Vita) - copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati In caso di decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro degli Eredi Legittimi, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Decesso per maggiori informazioni. 3.2 Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati In caso di invalidità permanente totale per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita in dettaglio all art. 2 delle Condizioni Speciali, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), ipotizzando il regolare rimborso dello stesso alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati all Assicurato. La liquidazione della prestazione avverrà all atto dell accertamento del sinistro da parte della Compagnia. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Decesso. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia per maggiori informazioni. 3.3 Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano non Lavoratori In caso di ricovero ospedaliero dell Assicurato presso un Istituto di Cura, dopo un periodo di ricovero ospedaliero protrattosi ininterrottamente per oltre 7 giorni, come definita in dettaglio nelle Condizioni Speciali, la Compagnia pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. La Compagnia liquiderà un numero massimo di 12 Prestazioni mensili per ogni Sinistro. In ogni caso la Prestazione massima che la Compagnia corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi ricoveri, è pari all ammontare di 36 mensilità. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia Ricovero Ospedaliero. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia per maggiori informazioni. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 10

5 NOTA INFORMATIVA 3.4 Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico. In caso di infortunio o malattia dai quali derivi un inabilità temporanea durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità, AXA Assicurazioni S.p.A. pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di Franchigia Assoluta, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro ed un limite totale di 36 indennizzi mensili per tutta la durata della copertura assicurativa. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Inabilità temporanea Totale da Infortunio o Malattia per maggiori informazioni. 3.5 Prestazione in caso di Perdita d Impiego (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Azienda Privata In caso di Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo dell Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura, AXA Assicurazioni S.p.A. pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. In caso di diverso frazionamento delle rate del Prestito Personale il valore della Rata Mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno suddivise in dodicesimi. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60 giorni di Franchigia Assoluta, saranno pari a un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e un massimo di 24 indennizzi mensili per tutta la durata della copertura assicurativa. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia di perdita d impiego. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Perdita d Impiego per maggiori informazioni. Avvertenza Esclusioni e limiti delle coperture assicurative Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle Condizioni Speciali delle Garanzie. Più precisamente per: La garanzia Decesso all art. 4 delle Condizioni Speciali garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia all art. 8 delle Condizioni Speciali garanzia Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 7 delle Condizioni Speciali garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o Malattia all art. 6 delle Condizioni Speciali Garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia la garanzia Perdita d Impiego all art. 3 delle Condizioni Speciali garanzia Perdita d Impiego Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 4 di 10

6 NOTA INFORMATIVA Avvertenza Sospensione della garanzia Il contratto non può incorrere nella sospensione delle garanzie. Avvertenza Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d indennizzo) Il contratto prevede l applicazione di massimali (massimo limite di indennizzo) come meglio evidenziato all art. 2.4 delle Condizioni generali di Assicurazione. Il contratto prevede l applicazione di franchigie. Tale applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Le franchigie, opportunamente evidenziate sulle Condizioni Speciali per ogni Garanzia, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per: la garanzia Decesso all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o malattia all art. 9 delle Condizioni Speciali della garanzia Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della Garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia. la garanzia Perdita d Impiego all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Perdita d Impiego Avvertenza Limite massimo di età assicurabile Gli assicurati sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato. Avvertenza Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella Proposta Contrattuale relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute dell Assicurato. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 5 di 10

7 NOTA INFORMATIVA 4. Carenze Avvertenza Presenza di Carenze Il contratto prevede l applicazione di periodi di carenze alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. Le carenze, opportunamente evidenziate sulle Condizioni Speciali per ogni Garanzia, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per: la garanzia Decesso all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia all art. 9 delle Condizioni Speciali della Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 6 delle Condizioni Speciali della Garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della Garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o Malattia. la garanzia Perdita d Impiego all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Perdita d Impiego 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine delle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell indennizzo / risarcimento, così come disposto dall art. 3.2 delle C.G.A.. Avvertenza E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione La variazione della professione dell Assicurato intervenute in corso di Contratto non comportano variazioni Contrattuali. 7. Premi Le coperture assicurative offerte dal presente Contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio Unico, il cui importo è determinato in relazione alla durata del Contratto, nonché all ammontare del Capitale Assicurato iniziale e all età dell Assicurato alla sottoscrizione del Contratto. Il Premio Unico verrà versato da Consum.it S.p.A. alla Compagnia all atto dell erogazione del Prestito Personale tramite bonifico bancario. Avvertenza In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito Personale, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta del Contraente fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Per maggiori dettagli si rimanda all articolo 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 6 di 10

8 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 8. Costi 8.1 Costi gravanti sul Contraente Sul Premio Unico saranno applicati i seguenti costi: Diritti fissi di emissione sulla garanzia vita: 50,00 Euro Diritti fissi di acquisizione sulla garanzia vita: 100,00 Euro (*) Costo Percentuale sul Premio Unico Garanzia Vita 50% Garanzie Danni 53% (*) Costo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del Prestito Personale come definito all art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8.2 Commissioni riconosciute all Intermediario La quota parte percepita dagli intermediari è la seguente: Quota parte sul costo percentuale Garanzia Vita 30,00% Garanzie Danni 66,04% Per fare un esempio numerico, per un assicurato di 40 anni, con importo di Prestito Personale pari a Euro , diritti di istruttoria pari a 100 Euro e durata 60 mesi, si hanno i seguenti caricamenti e provvigioni all Intermediario: Riepilogo generale Premio lordo Vita Euro 292,36 Premio lordo Danni Euro 591,75 Premio Totale Euro 884,11 Capitale Assicurato Euro ,11 Diritti fissi di emissione Euro 50,00 Diritti fissi di acquisizione Euro 100,00 Caricamento Vita al netto dei diritti fissi di Euro 71,18 emissione e dei diritti fissi di acquisizione Caricamenti Danni Euro 305,98 Provvigioni Vita all Intermediario Euro 21,35 Provvigioni Danni all Intermediario Euro 202,06 9. Sconti Avvertenza Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti. 10. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Capitale Assicurato e il Premio Unico non sono soggetti ad adeguamento. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 7 di 10

9 NOTA INFORMATIVA 11. Regime fiscale della Garanzia Base e delle Garanzie Complementari Tassazione del Premio Unico La parte di Premio Unico versata per la garanzia Decesso è esente da imposta. La parte di Premio Unico versata per le garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d Impiego è assoggettata all imposta sui premi del 2,50%. Detraibilità del Premio Unico Le parti di Premio Unico versate per le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sono detraibili dall imposta sui redditi delle persone fisiche dichiarati dal Contraente (senza limiti di durata minima). La detrazione di imposta consentita alla data di redazione della presente Nota Informativa è del 19% del Premio Unico, con il massimo di 245,32 Euro. Tassazione delle prestazioni Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del c.c, le somme dovute per la copertura in caso di morte non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art del c.c, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. 12. Modalità di Perfezionamento del Contratto D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 13. Riscatto e riduzione Il Contratto non prevede il diritto di riscatto o riduzione. 14. Revoca della Proposta Il Contraente può revocare la Proposta Contrattuale prima che il Contratto sia concluso. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Proposta Contrattuale, ed inviata a: AXA Assicurazioni S.p.A. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como 17, Milano o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la Compagnia restituirà al Contraente l intero Premio Unico (eventualmente) già corrisposto. 15. Diritto di Recesso Avvertenza Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA Assicurazioni S.p.A. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como 17, Milano eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio Unico da questi corrisposto al netto dei Diritti Fissi di Emissione e della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Il contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 8 di 10

10 NOTA INFORMATIVA 16. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 17. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in altra lingua. D. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza La Compagnia provvederà alla liquidazione delle somme dovute, entro i termini e con le modalità previste dalle Condizioni Speciali che regolano le singole coperture assicurative a seguito di richiesta corredata di tutta la documentazione prevista, elencata nei relativi moduli allegati per la Richiesta di liquidazione o indennizzi del presente Fascicolo Informativo. A tale fine, in allegato, vengono esposti, sotto forma di lettera fotocopiabile, i moduli relativi a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo depositi dormienti. 19. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati a AXA Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: mail: [email protected]; posta: AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, Corso Como, Milano; fax: I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax oppure ). I reclami indirizzati all IVASS contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 9 di 10

11 NOTA INFORMATIVA - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 20. Arbitrato Avvertenza In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversie si rimanda a quanto evidenziato nelle Condizioni Speciali per ciascuna garanzia. 21. Informativa in corso di Contratto La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del Contratto. 22. Conflitto di interessi In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione del presente Fascicolo Informativo, situazioni di conflitto d interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Frédéric de Courtois Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 10 di 10

12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data dell 8 agosto Il Contratto è disciplinato dalle: - Condizioni Generali di Assicurazione, per quanto concerne gli aspetti comuni alle assicurazioni ed ai diritti delle parti; - Condizioni Speciali relative alle Garanzie Vita e Danni. Gli obblighi della Compagnia risultano dal Contratto, dai documenti del Fascicolo Informativo e dalle eventuali appendici allo stesso. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO Finanziamento Protetto (di seguito definito Contratto) è un Contratto di Assicurazione con tariffa a premio unico e capitale decrescente secondo la legge di ammortamento del Prestito Personale con durata variabile tra un minimo di 36 mesi ed un massimo di 84 mesi (in multipli di 12), pari alla durata del Prestito Personale erogato da Consum.it S.p.A. (di seguito definita Società Finanziaria), società del gruppo Monte Paschi. Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno sottoscritto il finanziamento e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2) sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato se antecedente alla Data di Scadenza; 3) hanno sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. Il Contratto è definito di puro rischio in quanto le prestazioni della Compagnia sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel Contratto quali Decesso, Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego. Il Contratto intende fornire le garanzie assicurative vita e danni di seguito indicate, in base alle diverse esigenze dell Assicurato: COPERTURE Decesso (Garanzia Vita) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia (Garanzia Danni) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Perdita d Impiego (Garanzia Danni) ASSICURATI GARANTITI Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono Non Lavoratori Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori dipendenti del settore privato assunti da almeno sei mesi con il periodo di prova superato Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 15

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le garanzie, per ciascun Assicurato, si estinguono alle ore del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: - scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto; - in caso di Sinistro pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla garanzia Decesso o Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia; - estinzione anticipata del contratto di finanziamento (su richiesta dell Assicurato di estinzione anticipata del Contratto assicurativo); - pensionamento (solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d impiego). Le prestazioni assicurate dal presente Contratto relative alle Garanzie sono contrattualmente garantite da AXA Assicurazioni S.p.A. Poiché il Premio Unico corrisposto, al netto della parte relativa ai Costi del Contratto, viene interamente utilizzato per far fronte ai Rischi Demografici (copertura del rischio di morte e degli eventuali altri rischi quali Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla Data di Scadenza. 2.1 Prestazioni Assicurate 2. PRESTAZIONI ASSICURATE Il presente Contratto prevede la liquidazione: - del Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con Consum.it S.p.A. e collegato al Contratto, al verificarsi del Decesso o dell Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia dell Assicurato nel corso della Durata Contrattuale; - della Rata Mensile del Prestito Personale in caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia o Perdita d impiego, nel corso della Durata Contrattuale. 2.2 Estinzione anticipata o trasferimento del Prestito Personale Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito Personale, il Contraente avrà la facoltà di chiedere alla Compagnia, tramite il modulo Rimborso del premio in caso di estinzione del Prestito Personale la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del Premio Unico corrisposto, al netto delle imposte e dei costi gravanti sul premio indicati al successivo articolo 4.3, riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; dei costi gravanti sul premio indicati al successivo articolo 4.3 riproporzionati in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, con esclusione dei Diritti Fissi di Emissione pari a 50,00 Euro che vengono trattenuti dalla Compagnia. In alternativa, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del Contratto fino alla scadenza contrattuale con la comunicazione del nuovo beneficiario designato. 2.3 Esclusioni e limitazioni Le esclusioni e le limitazioni sono specificate nelle Condizioni Speciali per ogni Garanzia assicurativa. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 15

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2.4 Massimali Per le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia il Capitale Assicurato iniziale massimo è pari a ,00 Euro a cui si sommano il Premio Unico e gli eventuali diritti di istruttoria previsti dal Prestito Personale. Per le garanzie Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d Impiego l indennizzo mensile massimo è pari a Euro 1.550, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 3.1 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell adeguatezza del Contratto e la dichiarazione di buono stato di salute dell Assicurato, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. In seguito all accettazione della Proposta Contrattuale, la Compagnia rilascia al Contraente, e questi la riceve, la lettera di accettazione della Proposta Contrattuale. 3.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. 3.3 Diritto di Recesso dal Contratto Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como, Milano) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato al collocamento. Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio Unico da questi corrisposto al netto dei diritti fissi di emissione e della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. 4. PREMIO E COSTI 4.1 Pagamento del Premio Unico Le coperture assicurative offerte dal presente Contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio Unico da parte del Contraente/Assicurato, il cui importo è determinato in relazione alla durata del Contratto, nonché all ammontare del Capitale Assicurato Iniziale e all età dell Assicurato alla sottoscrizione del Contratto. Il Premio Unico verrà versato da Consum.it S.p.A. alla Compagnia all atto dell erogazione del Prestito Personale tramite bonifico bancario. 4.2 Durata Contrattuale Il Contratto ha durata variabile tra un minimo di 36 mesi e un massimo di 84 mesi (in multipli di 12) pari alla durata del Prestito Personale. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 15

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. 4.3 Costi gravanti sul Premio Unico Sul Premio Unico saranno applicati i seguenti costi: Diritti fissi di emissione sulla garanzia vita: 50,00 Euro Diritti fissi di acquisizione sulla garanzia vita: 100,00 Euro (*) (*) Costo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del Prestito Personale come definito al precedente art Costo Percentuale sul Premio Unico Garanzia Vita 50% Garanzie Danni 53% 5.1 Riscatto e prestiti Non sono previsti valore di riscatto e prestiti. 5. VICENDE CONTRATTUALI 5.2 Cessione, pegno e vincolo II Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. 5.3 Foro Competente Per le controversie relative al Contratto è competente l autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari). 6.1 Beneficiari 6. BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA Il Beneficiario della presente copertura assicurativa è Consum.it S.p.A come evidenziato nell appendice di Beneficio Accettato alla lettera di accettazione. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del prestito, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del contratto fino alla scadenza contrattuale con la comunicazione del nuovo beneficiario designato, pertanto: Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di Polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 4 di 15

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6.2 Pagamenti della Compagnia Per il pagamento della prestazione in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione Le lettere di richiesta contenenti il dettaglio dei documenti sono riportate in allegato. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà alla liquidazione delle somme dovute, entro i termini e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative a seguito di richiesta corredata di tutta la documentazione prevista, elencata nei relativi moduli allegati per la Richiesta di Liquidazione e Indennizzo del presente Fascicolo Informativo. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo depositi dormienti. 6.3 Valuta Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro. 6.4 Tasse e imposte Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 5 di 15

17 CONDIZIONI SPECIALI DECESSO 1. Oggetto della garanzia (copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati) In caso di decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro degli Eredi Legittimi, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. 2. Premio Unico Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione della prestazione relativa a tale Garanzia, della Durata del Contratto e dell età dell Assicurato alla sottoscrizione della Proposta. 3. Pagamenti della Compagnia La Compagnia effettuerà i pagamenti della prestazione in caso di decesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta corredata della documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal 31 giorno alla data di effettivo pagamento. 4. Esclusioni e limitazioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. La copertura non è operante nei seguenti casi: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortuni di volo se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) Infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro postumi e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) Malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. 5. Periodo di Carenza e di Franchigie Non sono previsti periodi di Carenza e di Franchigie. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 6 di 15

18 CONDIZIONI SPECIALI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 1. Oggetto della garanzia (copertura assicurativa operante per tutti gli assicurati) In caso di invalidità permanente totale per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita al successivo articolo, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), ipotizzando il regolare rimborso dello stesso alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati all Assicurato. La liquidazione della prestazione avverrà all atto dell accertamento del sinistro da parte della Compagnia. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro del Beneficiario, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Decesso. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. 2. Definizione di invalidità Ai sensi e per gli effetti della presente Garanzia si intende colpito da invalidità permanente totale colui al quale, a seguito di malattia o infortunio, indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità pari o superiore al 66%, derivante dalla malattia o dall'infortunio denunciato, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità e/o mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla Conclusione del Contratto e che provochi all Assicurato la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa. Il grado di invalidità permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti dalla tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000): Nei casi di invalidità permanente totale non previsti dalla sopra citata norma, la valutazione del grado di invalidità sarà concordato tra il medico dell Assicurato ed il medico dell Assicuratore e terrà conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente (totale) previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 3. Premio Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione della prestazione relativa a tale Garanzia e della Durata del Contratto. 4. Pagamenti della Compagnia La Compagnia effettuerà i pagamenti della prestazione della garanzia entro 30 giorni dalla data di accertamento dell invalidità. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal 31 giorno alla data di pagamento. 5. Denuncia dell'invalidità ed obblighi relativi Verificatasi l'invalidità dell'assicurato, il Contraente/Assicurato è tenuto a presentarne denuncia alla Compagnia, mediante il modello allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea a mezzo lettera raccomandata, accludendo la relazione medica di Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 7 di 15

19 CONDIZIONI SPECIALI cui al modulo allegato sulle cause e sul decorso della malattia o dell'infortunio che ha prodotto l'invalidità. L'Assicurato deve sottoporsi, in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale il personale sanitario che ha visitato o curato l'assicurato. Ove, a giudizio sia del medico dell'assicurato che del consulente medico della Compagnia, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare la prognosi dell'invalidità e qualora l'assicurato non intenda sottoporsi allo stesso, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero all esito dell adeguato trattamento terapeutico proposto, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. 6. Riconoscimento dello stato di Invalidità Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 in tema di determinazione dell Invalidità, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta prevista dall'articolo 5 ed ultimati i controlli medici ritenuti necessari dalla Compagnia, la stessa comunicherà al Beneficiario il riconoscimento o meno dello stato di invalidità dell'assicurato. 7. Controversie Le controversie di natura medica sulla copertura assicurativa del sinistro, sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici definito il Collegio Medico, nominati uno dal Contraente, uno dalla Compagnia ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti. In caso di disaccordo, il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e alle competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dello stato fisico dell Assicurato ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma provvisoria a titolo di anticipazione sul Capitale Assicurato. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 8. Esclusioni e limitazioni Il rischio di invalidità è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. In ogni caso la Compagnia non sarà tenuta al pagamento della prestazione qualora l invalidità dell Assicurato si verifichi in relazione ad una delle seguenti circostanze: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 8 di 15

20 CONDIZIONI SPECIALI d) infortunio di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro seguiti e conseguenze; g) infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegata. 9. Periodo di Carenza e Franchigie Non sono previsti periodi di Carenza. È prevista l applicazione di una franchigia di 65 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 9 di 15

21 CONDIZIONI SPECIALI RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO O MALATTIA 1. Oggetto della Garanzia (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano NON Lavoratori) In caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia dell Assicurato, presso un Istituto di Cura, protrattosi ininterrottamente per oltre 7 giorni, la Compagnia pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. La Compagnia liquiderà un numero massimo di 12 Prestazioni mensili per ogni Sinistro. In ogni caso la Prestazione massima che la Compagnia corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi ricoveri, è pari all ammontare di 36 mensilità. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia Ricovero Ospedaliero. 2. Premio Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione della prestazione relativa a tale Garanzia e della Durata del Contratto. 3. Pagamenti della Compagnia La Compagnia effettuerà i pagamenti della prestazione della garanzia entro 30 giorni dalla data di accertamento del Ricovero Ospedaliero. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal 31 giorno alla data di pagamento. 4. Denuncia del sinistro L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia per iscritto, allegando la documentazione di cui al Modulo di denuncia garanzia ricovero ospedaliero per Infortunio o Malattia, tramite raccomandata a.r. il giorno, il luogo e la causa dell'evento che ha determinato il ricovero ospedaliero (denuncia del sinistro). L'Assicurato dovrà sottoporsi, a sue spese, agli accertamenti ed alle visite mediche ritenuti necessari dalla Compagnia. L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia, come da modulo allegato, tutte le informazioni, nonché tutta la documentazione sanitaria che dovesse occorrere a quest'ultima al fine di valutare e liquidare il sinistro. 5. Franchigia Assoluta La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di Franchigia Assoluta di 7 giorni. L'inizio del periodo di Franchigia Assoluta è il primo giorno di Ricovero Ospedaliero. 6. Periodo di Carenza La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia, è sottoposta ad un periodo di Carenza pari a 30 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Ricovero Ospedaliero, dovuto a Malattia, avvenuto entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, non sarà corrisposta alcuna Prestazione. 7. Esclusioni e limitazioni La presente Garanzia è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. La garanzia ricovero ospedaliero non è operante nei seguenti casi: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 10 di 15

22 CONDIZIONI SPECIALI b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro seguiti e conseguenze; g) infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegata. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 11 di 15

23 CONDIZIONI SPECIALI INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA 1. Oggetto della Garanzia (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti del Settore Pubblico) In caso di infortunio o malattia dell Assicurato dal quale derivi un inabilità temporanea totale durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità, AXA Assicurazioni S.p.A. pagherà una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. In caso di diverso frazionamento delle rate del Prestito Personale il valore della Rata Mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno suddivise in dodicesimi. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di Franchigia Assoluta, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro ed un limite totale di 36 indennizzi mensili per l intero periodo assicurativo. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. 2. Definizione dello stato di inabilità temporanea totale Lo stato di inabilità temporanea totale è definito come la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. 3. Premio Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale, il Contraente, pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione del Capitale Assicurato iniziale e della Durata del Contratto. 4. Denuncia dell Inabilità e relativi obblighi Nel caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto alla Compagnia allegando la documentazione di cui al Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea, tramite raccomandata a.r., entro 60 giorni quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art del c.c.. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del c.c.. La denuncia dell Inabilità deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico nonché da eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Compagnia. Il decorso dell invalidità deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato ha l obbligo di sottoporsi a sue spese a tutti gli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e ritenuti necessari per la valutazione dello stato di inabilità. L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni nonché tutta la documentazione sanitaria che dovesse occorrere a quest'ultima al fine di valutare e liquidare il sinistro. 5. Franchigia e Carenza La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. Non sono previsti periodi di Carenza Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 12 di 15

24 CONDIZIONI SPECIALI 6. Esclusioni La presente copertura non opera nel caso in cui l Inabilità Temporanea Totale sia dovuta a: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro seguiti e conseguenze; g) infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza; m) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegata. 7. Controversie Qualora tra l Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura medica o sulle conseguenze dell Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Temporanea Totale, la decisione della controversia può essere demandata per iscritto ad un collegio di tre medici, definito il Collegio Medico, nominati uno dal Contraente, uno dalla Compagnia ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti. In caso di disaccordo, il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 13 di 15

25 CONDIZIONI SPECIALI PERDITA D IMPIEGO 1. Oggetto della Garanzia (copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Azienda Privata) In caso di perdita d impiego di un Assicurato che, al momento del sinistro risulti dipendente del settore privato- con oltre 6 mesi di anzianità di servizio e superato il periodo di prova, AXA Assicurazioni S.p.A. liquiderà al Beneficiario mensilmente una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al Prestito Personale collegato al Contratto. Tale indennizzo verrà pagato trascorsi 60 giorni di Periodo di Franchigia Assoluta. Successivamente ai primi 60 giorni di Periodo di franchigia Assoluta saranno liquidati gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso l indennità massima che la Compagnia corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi licenziamenti, è pari all ammontare di 24 rate di rimborso. L indennità mensile sarà pari all importo delle rate in base al piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Nel caso in cui l Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerata di altra natura, l indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 180 giorni continuativamente presso lo stesso nuovo datore di lavoro. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di decesso, di infortunio con grado pari o superiore al 66% o di malattia grave, quest ultima ove attivata la relativa garanzia. In tali casi il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia. 2. Premio Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione del Capitale Assicurato iniziale e della Durata del Contratto. 3. Esclusioni Nessuna prestazione è dovuta se, al momento del verificarsi dell evento assicurato, l Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato o Lavoratore Dipendente assunto con contratto a progetto. La presente copertura non opera nei seguenti casi: a) licenziamenti dovuti a giusta causa ; b) dimissioni; c) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari e professionali; d) licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; e) cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente; f) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; g) licenziamenti a seguito dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia. h) risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. i) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia. j) situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. k) Provvedimenti di mobilità. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 14 di 15

26 CONDIZIONI SPECIALI 4. Denuncia di Disoccupazione e relativi obblighi Nel caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Compagnia allegando la documentazione di cui al Modulo di denuncia garanzia perdita d impiego, tramite raccomandata a.r., entro 60 giorni quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art del c.c.. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del c.c.. 5. Franchigia e Carenza La copertura assicurativa per il caso di perdita d impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni. La copertura assicurativa per il caso di perdita di impiego è sottoposta ad un periodo di carenza di 6 mesi. Qualora il licenziamento venga notificato all Assicurato entro 180 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, l indennità non verrà corrisposta. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 15 di 15

27 GLOSSARIO Assicurato: Beneficiario: Capitale Assicurato: Compagnia: Conclusione del Contratto: Condizioni Generali di Contratto (o di Polizza): Condizioni Speciali di Contratto (o di Polizza): Contraente: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Coincide con il Contraente e con la persona fisica che ha sottoscritto un contratto di Prestito Personale con Consum.it S.p.A.. Consum.it che ha erogato il Prestito Personale a favore dell Assicurato e a cui sono liquidate le prestazioni previste dal Contratto. prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde al Beneficiario in caso di decesso o invalidità totale e permanente dell'assicurato nel corso della Durata del Contratto. Tale importo coincide con il debito residuo del Prestito Personale calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. AXA Assicurazioni S.p.A. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, la dichiarazione di buono stato di salute, il questionario per la valutazione dell adeguatezza del Contratto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. In seguito all accettazione della Proposta Contrattuale, la Compagnia rilascia al Contraente, e questi la riceve, la lettera di accettazione della Proposta Contrattuale. insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio Unico, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. Possono essere integrate da Condizioni Speciali e particolari. insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione con specifico riferimento ad una determinata Garanzia. la persona fisica che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento del Premio Unico. Contratto (o Polizza): il presente Contratto di assicurazione sulla vita denominato Finanziamento Protetto. La lettera di accettazione fornisce la prova dell esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con la Compagnia. Costi (o spese): Data di Decorrenza e Perfezionamento del Contratto: Data di Scadenza: Diritti (propri) del Beneficiario: Durata Contrattuale: oneri a carico del Contraente e gravanti sul Premio Unico. data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con la data di Conclusione del Contratto. data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. E stabilita in base alla durata del Prestito Personale. diritto del Beneficiario alle prestazioni del Contratto dovute dalla Compagnia; è acquisito per effetto della designazione da parte del Contraente. periodo che intercorre dalla Data di Decorrenza alla Data di Scadenza del Contratto o, se precedente, alla data in cui si manifesta l evento coperto dal Decesso o dall Invalidità Totale e Permanente. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 4

28 GLOSSARIO Esclusioni: Fascicolo Informativo: Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia: Indennizzo o Liquidazione: Infortunio: Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: Istituto di Cura: Lavoratore Autonomo: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto. l insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Nota Informativa; - Condizioni Generali di Assicurazione; - Condizioni Speciali relative alle Garanzie; - glossario; - informativa sul trattamento dei dati personali; - moduli per la richiesta di Liquidazione o Indennizzi; - modulo di Proposta Contrattuale. la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza l Invalidità Permanente Totale o l Inabilità Temporanea Totale. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. È la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (pubblico o privato) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi: - i Lavoratori a Progetto ; - i Collaboratori coordinati e continuativi ; - gli apprendisti; - i lavoratori stagionali; - le persone fisiche che percepiscono un reddito che non derivi dalle tipologie elencate nelle definizioni di Lavoratore Dipendente di Azienda Privata o Lavoratore Dipendente Pubblico. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 4

29 GLOSSARIO Lavoratore Dipendente di Azienda Privata: Lavoratore Dipendente del Settore Pubblico: Malattia: Non Lavoratore: la persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un unità giuridico-economica, che è iscritta nei libri paga dell impresa con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non del pubblico impiego, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti: - i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai; - i soci di cooperativa iscritti nei libri paga. la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione: - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado; - le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le Regioni, le Province e i Comuni; - le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; - le Istituzioni Universitarie; - la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; - le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico come determinati nelle definizioni sopra indicate. Sono altresì considerati Non Lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. Nota Informativa: Perdita d Impiego il documento che precede le Condizioni Generali di Polizza, redatto secondo le disposizioni dell IVASS, che la Compagnia consegna al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta Contrattuale e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative della Polizza. lo stato dell Assicurato, Lavoratore Dipendente di Azienda Privata, qualora egli, contemporaneamente: 1. abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; 2. sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; 3. non rifiuti eventuali offerte di lavoro. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 4

30 GLOSSARIO Perfezionamento del Contratto: Periodo di Carenza: Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di Riqualificazione: Premio Unico: Proposta (Contrattuale): Rata del Prestito Personale Recesso: Revoca: Ricovero Ospedaliero: Rischio Demografico: Sinistro : coincide con la Data di Decorrenza del Contratto a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio Unico e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell adeguatezza del contratto e la dichiarazione di buono stato di salute e che quest ultimo sia stato accettato dalla Compagnia. periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto. periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro indennizzabile ai termini del Contratto, per il quale non verrà riconosciuto alcun Indennizzo. periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o perdita d impiego liquidabile ai sensi del Contratto, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro. importo che il Contraente deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto, comprensivo di imposte, composto dal premio unico per le Garanzie assicurative. modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E soggetto all approvazione della Compagnia. l importo mensile di rimborso del Prestito Personale al momento del verificarsi del sinistro. In caso di diverso frazionamento delle rate del Prestito Personale, il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno riportate in dodicesimi. diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi dal Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dal Perfezionamento del Contratto. diritto del Contraente di revocare la propria Proposta Contrattuale prima del Perfezionamento del Contratto. la degenza ininterrotta, che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in strutture ambulatoriali. rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione della vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 4 di 4

31 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1 Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di: Assicurato Investitore-Contraente Erede/beneficiario (barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società) la nostra Società (di seguito anche AXA ) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge 2, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti 3 ) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati 4. Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate 5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 6, in parte anche in funzione meramente organizzativa. 1 La finalità assicurativa richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti Assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet 5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società ed enti facenti riferimento al Gruppo a cui appartiene la nostra Società (società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo o comunque inerenti a materie di interesse per l attività assicurativa; nonché altri soggetti, istituiti presso Autorità Amministrative indipendenti o Organismi di Controllo e Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti. L elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell informativa oppure consultando il sito internet Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 3

32 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Finalità di utilizzo dei dati personali Se lei acconsentirà, saremo in grado di: - compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta - realizzare ricerche di mercato - effettuare indagini statistiche - proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di: - Società che appartengono al Gruppo AXA - società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione. I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Chi sono i soggetti coinvolti Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di responsabile o di incaricato del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l attività di tali soggetti. C) Modalità d uso dei suoi dati personali e suoi diritti Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali responsabili o incaricati del trattamento. L elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet Modalità di uso dei suoi dati personali I suoi dati personali sono trattati 7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. 7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 3

33 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione 8 ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I suoi diritti Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento 9. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a: AXA Assicurazioni S.p.A. Corso Como, Milano (MI) [email protected] 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. 9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 3

34 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI MODULO DI DENUNCIA - GARANZIA CASO MORTE Spett.le AXA Assicurazioni S.p.A. Back Office Vita Individuali Agenti Corso Como, MILANO N. POLIZZA DATI DEL BENEFICIARIO: DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME LUOGO DI NASCITA COGNOME DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F COD. FISC. INDIRIZZO CAP COMUNE Data del decesso: Luogo: Indicare se il decesso è dovuto per: Malattia Infortunio Suicidio Morte violenta Circostanze del decesso (descrizione del decesso, delle cause che l hanno provocato e delle sue immediate conseguenze): Se il decesso è dovuto a malattia, indicarne la natura e la data di inizio: Malattia Indicare l eventuale Autorità intervenuta (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco ) e relativo indirizzo: Autorità Indirizzo Indicare la data di inizio di una eventuale interruzione del lavoro verificatasi prima del decesso: In caso di ricovero ospedaliero, prima del decesso, precisare struttura ospedaliera, luogo, data del ricovero ed eventuale intervento subito: Struttura Luogo Data Intervento Indicare il nome, cognome ed indirizzo del medico che aveva in cura l Assicurato: Nome Cognome Indirizzo Data Modulo Di Denuncia - Garanzia Caso Morte Pagina 1 di 2

35 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Allegare al presente modulo di denuncia: - originali di Polizza e appendici; - copia di un documento valido d'identità dell'assicurato; - relazione del medico che ha attestato il decesso; - copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata (o eventuale copia dell'autopsia); - copia del verbale rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio/incidente stradale, suicidio o omicidio); - comunicazione documentata di Consum.it S.p.A. che attesti l ammontare del debito residuo alla data di decesso dell Assicurato e certifichi il regolare rimborso del mutuo. Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l importo dovuto sul conto corrente di Consum.it S.p.A.. data e firma Modulo Di Denuncia - Garanzia Caso Morte Pagina 2 di 2

36 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI MODULO DI DENUNCIA GARANZIE INVALIDITA PERMANENTE/INABILITA TEMPORANEA (da compilarsi da parte del denunciante Assicurato) N. POLIZZA DATI DEL BENEFICIARIO: AXA Assicurazioni S.p.A. CLD 59 Sinistri Broker Corso Como, Milano (MI) DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME LUOGO DI NASCITA COGNOME DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F COD. FISC. INDIRIZZO CAP COMUNE Professione svolta dall'assicurato al verificarsi dell'invalidità / Inabilità: Impresa / ditta (ragione / denominazione sociale): Indirizzo Impresa / ditta: Indicare il tipo di interruzione dell'attività lavorativa (viene presa in considerazione la sola interruzione totale - l'attività parziale non si considera interruzione): Invalidità Permanente Totale Inabilità Temporanea Totale Indicare se l'invalidità / Inabilità è dovuta a: Malattia Infortunio CASO MALATTIA (da compilare se l'invalidità / Inabilità è dovuta a malattia): Natura della malattia: Data di constatazione medica della malattia: Data di inizio dell'interruzione del lavoro: Manifestazione della malattia e genere dei disturbi sofferti: Indichi da quando soffre di questi disturbi (mese/anno): Ha già sofferto, in passato, della stessa malattia? SÌ NO Se SÌ, da quando? Se SI, da quando? CASO INFORTUNIO (da compilare se l'invalidità / Inabilità è dovuta ad infortunio): Indicare data e luogo dell'infortunio: Data Luogo Descrizione dell'infortunio e delle conseguenze che hanno provocato l'invalidità / Inabilità: Genere delle lesioni e dell'impedimento fisico: Modulo Di Denuncia Garanzie Invalidità Permanente/Inabilità temporanea Pagina 1 di 2

37 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Indicare l'eventuale Autorità intervenuta (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco ) e relativo indirizzo: Autorità Indirizzo DA COMPILARE IN TUTTI I CASI: Quando ha consultato il medico per la prima volta a causa di questa malattia / infortunio? Si è mai reso necessario il ricovero ospedaliero a causa di questa malattia / infortunio?? SÌ NO Se SÌ, precisare struttura ospedaliera, luogo, data del ricovero ed eventuale intervento subito: Struttura Luogo Intervento In caso di Inabilità Temporanea Totale, indicare la data d'inizio e di fine prevista: In caso di Invalidità Permanente Totale, indicare la data di inizio: dal al dal Data Data al L'Invalidità richiede l'assistenza vita natural durante di una terza persona per svolgere gli atti quotidiani? SÌ NO Indicare se si percepisce una pensione di Invalidità: SÌ NO Se SÌ, indicare l'ente che la eroga: Indicare eventuali prestazioni già liquidate: In entrambi i casi, indicare eventuali precedenti periodi di Inabilità Temporanea: dal dal dal al al al L'Assicurato proscioglie dal segreto professionale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, case di cura, strutture ospedaliere ed istituti in genere ai quali la Società, dopo l'eventuale sinistro, dovesse rivolgersi per informazioni. L'Assicurato / Denunciante Data Firma Allegare al presente modulo di denuncia: - giustificativo del riconoscimento dello stato di invalidità da parte dell'ente erogatore; - relazione del medico che ha attestato lo stato di Invalidità / Inabilità; - copia dell eventuale verbale rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze dell invalidità; - comunicazione documentata di Consum.it S.p.A. che attesti l ammontare del debito residuo e della Rata del Prestito Personale alla data di Sinistro dell Assicurato e certifichi il regolare periodico rimborso del Prestito Personale. Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l importo dovuto sul conto corrente di Consum.it S.p.A. data e firma Modulo Di Denuncia Garanzie Invalidità Permanente/Inabilità temporanea Pagina 2 di 2

38 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI MODULO DI DENUNCIA GARANZIA RICOVERO OSPEDALIERO Spett.le AXA Assicurazioni S.p.A. CLD 59 Sinistri Broker Corso Como, Milano (MI) N. POLIZZA DATI DEL BENEFICIARIO: DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME LUOGO DI NASCITA COGNOME DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F COD. FISC. INDIRIZZO CAP COMUNE Data di ricovero: Data di dimissioni: Circostanze del ricovero (descrizione delle cause che l hanno provocata e delle sue immediate conseguenze): Indicare la data di inizio di una eventuale interruzione del lavoro anteriore al ricovero ospedaliero: Precisare struttura ospedaliera, luogo, data del ricovero ed eventuale intervento subito: Struttura Luogo Data Intervento Indicare il nome, cognome ed indirizzo del medico che ha in cura l Assicurato: Nome Cognome Indirizzo L'Assicurato proscioglie dal segreto professionale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, case di cura, strutture ospedaliere ed istituti in genere ai quali la Compagnia, dopo l'eventuale sinistro, dovesse rivolgersi per informazioni. L'Assicurato / Denunciante Data Firma Modulo Di Denuncia Garanzia Ricovero Ospedaliero Pagina 1 di 2

39 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Allegare al presente modulo di denuncia: - cartella clinica in copia conforme all originale relative al ricovero ospedaliero; - comunicazione documentata di Consum.it S.p.A. che attesti l ammontare del debito residuo e della rata del Prestito Personale alla data di Sinistro dell Assicurato e certifichi il regolare periodico rimborso del Prestito Personale. Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l importo dovuto sul conto corrente di Consum.it S.p.A. data e firma Modulo Di Denuncia Garanzia Ricovero Ospedaliero Pagina 2 di 2

40 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI MODULO DI DENUNCIA GARANZIA PERDITA D IMPIEGO (da compilarsi da parte dell Assicurato) Spett.le AXA Assicurazioni S.p.A. CLD 59 Sinistri Broker Corso Como, Milano (MI) N. POLIZZA DATI DEL BENEFICIARIO: DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME LUOGO DI NASCITA COGNOME DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F COD. FISC. INDIRIZZO CAP COMUNE Professione svolta dall Assicurato al verificarsi della perdita d impiego: Impresa / ditta (ragione / denominazione sociale): Indirizzo impresa / ditta: Indicare la condizione lavorativa: a) lavoratore autonomo b) lavoratore dipendente settore privato c) lavoratore dipendente settore pubblico Indicare la tipologia del contratto di lavoro: a) contratto a tempo determinato b) contratto a tempo indeterminato c) altro Indichi se è in cassa integrazione: Ordinaria Straordinaria Edilizia Data di inizio Indicare se esistono specifici rapporti di parentela con il datore di lavoro: SI NO Se SI, quali e con chi? Data di assunzione: L'Assicurato / Denunciante Data di licenziamento: Data Firma Modulo Di Denuncia Garanzia Perdita d Impiego Pagina 1 di 2

41 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Allegare al presente modulo di denuncia: - lettera di licenziamento; - certificato di iscrizione alle liste di mobilità o all Ufficio di collocamento; - ultimi due cedolini paga; - eventuale domanda all INPS; - comunicazione documentata di Consum.it S.p.A. che attesti l ammontare del debito residuo e della rata del Prestito Personale alla data di Sinistro dell Assicurato e certifichi il regolare periodico rimborso del Prestito Personale. Il richiedente autorizza la Compagnia che provvederà a bonificare l importo dovuto sul conto corrente di Consum.it S.p.A. data e firma Modulo Di Denuncia Garanzia Perdita d Impiego Pagina 2 di 2

42 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI POLIZZA N. NOME E COGNOME DELL ASSICURATO RELAZIONE MEDICA GARANZIA CASO MORTE (da compilarsi da parte del medico che ha constatato il decesso o, in mancanza, dal medico curante) DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME: LUOGO DI NASCITA: COGNOME: DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F Data del decesso: Luogo: Indichi se il decesso è dovuto a: Malattia Infortunio Suicidio Morte violenta Era Lei il medico curante dell Assicurato Se SÌ indichi la data in cui l Assicurato è divenuto suo paziente: SI NO Se NO, potrebbe indicarci nome, cognome ed indirizzo del medico curante? È in grado di dire se l Assicurato ha consultato altri medici? SI NO Se SÌ potrebbe indicarcene nome, cognome ed indirizzo? CASO MALATTIA: Quale è stata la causa del decesso dell Assicurato? Che sintomi presentava l Assicurato prima del decesso? In caso di malattia, ne descriva le tappe evolutive In caso di malattia, descriva la natura ed il risultato di eventuali terapie somministrate per la cura della stessa: Relazione Medica Garanzia Caso Morte Pagina 1 di 2

43 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Ritiene che la malattia possa essere stata causata da AIDS o sindrome avente sintomi affini? SI NO Se SI, perché? In base ai sintomi osservati ed ai dati anamnestici, a quale data doveva presumibilmente riportarsi l inizio della malattia? Data di inizio presunta (mese/anno) Data della prima diagnosi della malattia (mese/anno) La diagnosi della malattia fu confermata da altri medici? SI NO Se SI indicare nome, cognome ed indirizzo dei medici e periodo in cui furono consultati: Indichi se il paziente è stato sottoposto a terapie o controlli medici a casa o in ospedale: Esistevano condizioni patologiche preesistenti alla malattia che ha causato il decesso? SI NO Se SI, specificare quali: Esiste un nesso causale diretto o indiretto fra la malattia che ha provocato il decesso e le precedenti? O queste ultime ne hanno solamente aggravato il decorso? Ritiene Lei che avrebbero potuto, da sole, provocare il decesso? SI NO SI NO SI NO CASO INFORTUNIO/AGGRESSIONE: Data dell infortunio/aggressione Descrizione dell infortunio/aggressione e delle conseguenze che hanno provocato il decesso: DA COMPILARE IN TUTTI I CASI: L infortunio o la malattia ha comportato (prima del decesso) una interruzione del lavoro? Se SI, indichi se trattasi di: SI NO Invalidità permanente Totale Parziale % (tabella INAIL) Inabilità temporanea Totale Parziale % (tabella INAIL) Indicare la data di inizio dell Invalidità/Inabilità: Quali altre informazioni ritiene utile fornirci? Il medico Nome e Cognome: Domicilio: Telefono: Data Firma Relazione Medica Garanzia Caso Morte Pagina 2 di 2

44 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI POLIZZA N. NOME E COGNOME DELL ASSICURATO RELAZIONE MEDICA GARANZIA INVALIDITA PERMANENTE / INABILITA TEMPORANEA (da compilarsi da parte del medico che ha constatato l invalidità o, in mancanza, dal medico curante) DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME: LUOGO DI NASCITA: COGNOME: DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F Indichi il tipo di interruzione dell'attività lavorativa (viene presa in considerazione la sola interruzione totale - l'attività parziale non si considera interruzione): Invalidità Permanente Totale Inabilità Temporanea Totale Indichi se l'invalidità / Inabilità è dovuta a: Malattia Infortunio CASO MALATTIA: Indichi la data in cui si manifestarono i primi sintomi (mese/anno) Diagnosi: CASO INFORTUNIO: Indichi la data ed il genere dell infortunio Genere: DA COMPILARE IN TUTTI I CASI: Indichi se il soggetto ha effettuato trattamenti ambulatoriali: presso il Suo studio: dal al Prima di Lei, presso il Dr. dal al Dopo di Lei, presso il Dr. dal al Indichi se il soggetto ha effettuato trattamenti ospedalieri: dal al Struttura: Luogo: Anamnesi ed evoluzione del caso: Indichi il genere dei trattamenti effettuati: Indichi il genere delle lesioni subite e/o dell impedimento fisico derivatone: Relazione Medica Garanzie Invalidità Permanente/Inabilità Temporanea Pagina 1 di 2

45 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI Indichi la prima volta in cui è stato consultato un medico per questa malattia/infortunio: Si è reso necessario il ricovero ospedaliero a causa di questa malattia/infortunio? Se SI, precisare la struttura ospedaliera, luogo periodo del ricovero ed eventuale intervento subito: Struttura: Data SI NO Luogo: Periodo del ricovero: (data di entrata) (data di dimissione) Intervento: In caso di Inabilità Temporanea Totale, ne indichi la durata prevista: dal al In caso di Invalidità Permanente Totale, ne indichi la data di inizio: L invalidità richiede l assistenza vita natural durante di una terza persona per svolgere gli atti quotidiani? Indichi se l Assicurato percepisce una pensione di Invalidità: dal SI NO SI NO Se SI, indichi l Ente che la eroga: In entrambi i casi, indichi eventuali precedenti periodi di Inabilità Temporanea: dal al dal dal al al Quali altre informazioni ritiene utile fornirci? Il medico Nome e Cognome: Domicilio: Telefono: Data Firma Relazione Medica Garanzie Invalidità Permanente/Inabilità Temporanea Pagina 2 di 2

46 MODULI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE O INDENNIZZI MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO PREMIO PER ESTINZIONE/TRASFERIMENTO DEL PRESTITO PERSONALE (da compilarsi da parte dell Assicurato) Spett.le AXA Assicurazioni S.p.A. Uffici Salute Privati Via N. POLIZZA DATI PERSONALI DELL'ASSICURATO: NOME LUOGO DI NASCITA COGNOME DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno): SESSO: M F COD. FISC. INDIRIZZO CAP COMUNE Il sottoscritto Contraente della polizza n. Dichiara di aver estinto/trasferito in data il Prestito Personale collegato alla polizza. Si allega alla presente la dichiarazione di Consum.it S.p.A. per il benestare all estinzione della polizza. Il richiedente autorizza la Compagnia che provvederà a bonificare l importo dovuto sul conto corrente dell Istituto Bancario IBAN: Intestato a data e firma In alternativa il Contraente può richiedere il proseguimento del Contratto fino alla Data di Scadenza del Contratto. Il sottoscritto Contraente della polizza n. designa come nuovo Beneficiario in caso di morte data e firma Modulo di Richiesta Rimborso Premio Pagina 1 di1

47 COPIA PER IL CLIENTE TARIFFA FINANZIAMENTO PROTETTO (CODICE ) PROPOSTA N PRESTITO PERSONALE N Agenzia Codice Operatore Data operazione Tipo rapporto Cod. Conv. DATI CONTRAENTE/ASSICURATO (intestatario del Prestito) Cognome Nome C.F. Data di nascita Luogo di nascita (Prov.) Sesso M F Indirizzo Comune (Prov.) CAP Indirizzo Attività Ramo Attività Tipo doc. N Rilasciato il Ente emittente Luogo di emissione (Prov.) ATTIVITA LAVORATIVA DELL ASSICURATO Lavoratore Autonomo Lavoratore Dipendente di Ente Statale Lavoratore Dipendente di Azienda Privata Altro BENEFICIARI - In caso di decesso, invalidità permanente totale da infortunio e/o malattia dell Assicurato: Consum.it S.p.A. - In caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, perdita d impiego e ricovero ospedaliero: Consum.it.S.p.A. Il Contraente rinuncia al potere di revoca della presente designazione di beneficiario. Firma del Contraente PRESTAZIONI E PREMI Decorrenza (coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale) Durata in mesi Importo del Prestito Personale erogato al Cliente Euro Tasso di interesse del prestito: % Importo della rata del Prestito Personale Euro Diritti di istruttoria: Euro Capitale Assicurato Iniziale: Euro Frequenza dei versamenti: Premio Unico FAC-SIMILE Mr Me Mm Mo MU Mn Mico Premio Unico Il Io Irdo lordo: L: Ei di cui imposte Garanzia Vita: Decesso _ Garanzie Danni: Invalidità Totale e Permanente per infortunio o malattia, Inabilità Totale e Temporanea da infortunio o malattia Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia _ Pagina 1 di 3 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, Milano - Italia Tel. (+39) Fax (+39) PREMIO LORDO TOTALE Informazioni aggiuntive: CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE - il Contraente dichiara di riconoscere che le informazioni contenute nella presente proposta anche se materialmente scritte da altri sono complete ed esatte; - il Contraente dichiara di sciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti ai quali la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi dopo l eventuale sinistro per avere informazioni; - il Contraente dichiara di aver preso atto della revocabilità della presente proposta prima della sua accettazione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le somme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, diversamente, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il premio versato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In considerazione delle caratteristiche del Contratto, si evidenzia che quest ultimo decorre ed entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Prestito Personale. IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE (E ASSICURATO) DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA E LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (MOD Ed. AGOSTO 2013) DI AVER PRESO VISIONE IN PARTICOLARE DELLA MODALITA DI REVOCA E DI RECESSO DEL CONTRATTO, DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE I CONTENUTI DEL PREDETTO FASCICOLO. IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO. La presente proposta costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. Luogo e data Firma dell Incaricato Firma del Contraente/Assicurato Capitale Sociale interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell art bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all Albo Gruppi IVASS con il n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 dicembre (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) mod Ed. AGOSTO 2013

48 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO Sul Premio vengono applicati i seguenti costi: Diritti fissi di emissione pari a Euro 50,00 applicati sulla garanzia vita; Diritti fissi di acquisizione pari a Euro 100,00 applicati sulla garanzia vita; Costi percentuali ed effettivi sul Premio Unico così distribuiti: Garanzia Costi percentuali sul Premio Unico Costi effettivamente sostenuti sul Premio Unico Quota parte sui costi percentuali percepita dall Intermediario Quota parte sui costi effettivamente percepita dall Intermediario Garanzia Vita 50,00% Euro 30,00% Euro Garanzie Danni 53,00% Euro 66,04% Euro MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il Premio verrà versato da Consum.it all atto dell erogazione del prestito tramite bonifico bancario. ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO L Incaricato dichiara di aver adempiuto all obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. Luogo e data Firma dell Incaricato COPIA PER IL CLIENTE DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE DELL ASSICURATO La sottoscrizione della dichiarazione che segue costituisce la base del contratto che verrà emesso dalla Compagnia. E quindi necessario rispondere con cura e completezza. Si ricorda che le dichiarazioni inesatte possono compromettere l efficacia della garanzia assicurativa ativa FAC-SIMILE (art Cod. Civ.). Il sottoscritto Assicurato dichiara di soddisfare le seguenti Condizioni ni di Validità delle Garanzie: non ho ancora compiuto 70 anni di età; attualmente non sono parzialmente o totalmente te inabile al lavoro a causa di una malattia o di un infortunio, nio, né lo sono stato per più di 30 giorni, consecutivi o non, n, durante gli ultimi 12 mesi e, nello stesso periodo, non sono stato sottoposto a trattamenti per disturbi cardiovascolari, cancro, o altro tipo di malattia ai reni, fegato, cervello o polmoni e di non essere affetto da altre malattie o lesioni i che necessitino di un trattamento tt t medico regolare; non mi sottopongo ad alcuna fisioterapia a causa di un infortunio; dichiaro inoltre (nel caso di Lavoratore Dipendente Privato) di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale è individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di Mobilità o di Cassa Integrazione. AVVERTENZE: - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; - Prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute l Assicurato deve verificare l esattezza delle dichiarazioni riportate nella dichiarazione di buono stato di salute; - Anche nei casi non espressamente previsti dall impresa, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute con evidenza del costo a suo carico. Luogo e data Firma dell Incaricato Firma del Contraente/Assicurato Pagina 2 di 3 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, Milano - Italia Tel. (+39) Fax (+39) Capitale Sociale interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell art bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all Albo Gruppi IVASS con il n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 dicembre (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) mod Ed. AGOSTO 2013

49 CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS 196/2003 Io sottoscritto, ricevuta e letta l Informativa riportata nelle Condizioni Contrattuali: A) Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell Informativa 1) Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative Nome e Cognome del Contraente/Assicurato data e firma B) Finalità commerciali descritte alla lettera B) dell Informativa 2) Attività promozionali e di vendita Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. 3) Ricerche di mercato Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. 4) Attività promozionali, ofac-simile di vendita e ricerche di mercato di S prodotti e servizi di società partner Acconsento al trattamento ttamento dei miei dati non sensibili i per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner. Queste attività vengono realizzate e da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. Nome e Cognome del Contraente/Assicurato data e firma SI NO La presente Proposta Contrattuale è costituita da 3 pagine COPIA PER IL CLIENTE mod Ed. AGOSTO 2013 Pagina 3 di 3 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, Milano - Italia Tel. (+39) Fax (+39) Capitale Sociale interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell art bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all Albo Gruppi IVASS con il n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 dicembre (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

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