TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. Sezione Terza udienza del 19 marzo 2009 ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONTROINTERESSATO NEL GIUDIZIO

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1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Sezione Terza udienza del 19 marzo 2009 ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONTROINTERESSATO NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TAR (art. 22 comma 1 L. TAR) di SAGI S.n.c., in persona del legale rappresentante dott. Arch. Flavio Saracino, con sede in Cafasse (TO), Via Roma n. 178, rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine del presente atto, dall'avv. Alberto Savoini e Mauro Pigino del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso la sede di Servizi Amministrativi S.r.l. in Milano, Via Crocefisso n. 5, - controinteressato - nel ricorso n. 2551/08 promosso dall Associazione La Casa del Consumatore, con gli avvocati Mattia Crucioli, Giovanni Ferratri e Luca Luparia - ricorrente - contro l Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - resistente - per l annullamento della deliberazione 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08 Revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica ed il gas 6 novembre 2007, n. 280/07. * * * * 1

2 Si costituisce in giudizio la SAGI S.n.c., col ministero del sottoscritto procuratore, il quale contesta integralmente il ricorso per i seguenti motivi. FATTO L atto impugnato si inserisce in un processo di incentivo e sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per impianti, che, date le loro dimensione ridotte, non sarebbero in grado di sostenere i costi della produzione senza il pubblico intervento. La formulazione dei Prezzi Minimi Garantiti è adottata in Italia dal 1998 con la delibera 162/98 AEEG. Nella relazione allegata alla successiva delibera n. 82/99 AEEG sono enunciati molto dettagliatamente i presupposti per la determinazione di tali prezzi di cessione in riferimento al combinato disposto dall art. 22, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n.9 e dall art. n. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Successivamente i minimi garantiti sono confermati dalla delibera AEEG n. 56/2000, conformemente a quanto avviene negli altri paesi dell Unione Europea. Sempre l AEEG definisce le condizioni economiche di ritiro dell energia elettrica prodotta ai sensi degli articoli 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dell articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, da parte del Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. (c.d. ritiro dedicato). Il c.d. ritiro dedicato è una forma alternativa di vendita dell energia elettrica rispetto al mercato e ai contratti bilaterali, cui può accedere il produttore stipulando un apposita convenzione con il GSE, che è l intermediario commerciale tra i produttori ed il sistema elettrico, rivendendo l energia ritirata sul mercato elettrico. 2

3 Con delibera 23 febbraio 2005, n. 34/05, l Autorità ha definito modalità e condizioni del ritiro dedicato, tenendo conto della peculiarità degli impianti di dimensioni ridotte alimentati da fonti rinnovabili, caratterizzati da costi di esercizio e manutenzione elevati e da produzioni annue limitate (pochi milioni di KWh annui). In particolare, agli impianti alimentati da fonte idrica di potenza nominale media fino a 1 MW (c.d. mini-idro) e da altre fonti rinnovabili sempre di potenza nominale media fino a 1 MW sono stati riconosciuti prezzi minimi garantiti di ritiro dell energia, applicati sulla base di scaglioni progressivi di produzione, in modo da adeguare tali prezzi ai costi specifici degli impianti di diverse dimensioni. I prezzi minimi garantiti hanno la funzione di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, consentendo la copertura dei costi di esercizio e di manutenzione, anche negli anni caratterizzati da scarsità della fonte rinnovabile e nel caso in cui i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente e non essere remunerativi. La finalità è quella quindi di assicurare, anche ai piccoli impianti che sfruttano risorse rinnovabili marginali, la remunerazione dei costi di produzione, in considerazione dei benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e sviluppo delle risorse residuali che la massimizzazione dell utilizzazione di tali impianti comporta. Tali prezzi minimi sono applicati dal GSE, su richiesta del produttore, limitatamente ai primi 2 milioni di kwh di energia elettrica immessa. Per l energia elettrica che eccede tale misura, i prezzi applicati sono pari ai prezzi di ritiro definiti per tutti gli altri aventi diritto al ritiro dedicato. 3

4 Con delibera 27 dicembre 2006, n. 317, l Autorità ha avviato un procedimento avente ad oggetto l analisi dei costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cui è seguito un Documento per la consultazione 7 febbraio Con la delibera 6 novembre 2007, n. 280, è stata abrogata la delibera n. 34/05, prevedendo che, in esito alle analisi sui costi condotte dall Autorità nell ambito del procedimento avviato con la delibera n. 317/06, con successivi provvedimenti, i prezzi minimi garantiti debbano esse rivisti e differenziati per fonti, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili. Nelle more della revisione, l articolo 7, commi 4 e 5, della delibera n. 280/07 definisce i prezzi minimi garantiti aggiornando i prezzi in vigore nell anno precedente sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nell ambito del procedimento avviato con la delibera n. 317/06, nel corso dell anno 2008, con riferimento agli impianti idroelettrici di potenza nominale media fino a 1 MW (mini-idro), sono stati acquisiti elementi comprovanti un considerevole incremento dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, che ha notevolmente inciso sui costi di produzione di energia elettrica soprattutto inferiore a kwh annui. I costi di gestione degli impianti mini-idro sono risultati superiori ai prezzi medi ottenibili sul mercato, che non erano coperti dalle tariffe in vigore prima della ultima Deliberazione impugnata dalla controparte. Con delibera 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08, pertanto, l Autorità ha proceduto, in via transitoria, alla revisione dei prezzi minimi garantiti riconosciuti agli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1MW, rinviando a futuri provvedimenti l eventuale revisione dei prezzi minimi garantiti per gli anni successivi. 4

5 Per gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, invece, per l anno 2008, non sono stati acquisiti elementi sufficienti a giustificare la revisione dei prezzi minimi garantiti. Giova rammentare che dalle conclusioni tecnico-economiche dei due studi di settore elaborati dalla Federpern Italia, Federazione Produttori Idroelettrci e consegnati alla Direzione Mercati della AEEG (doc. 2), si ottenevano dei valori di Costo di Produzione unitario del kwh decisamente SUPERIORI a quelli della Del. 109/2008. DIRITTO La ricorrente deduce l illegittimità della delibera ARG/elt 109/08 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, in quanto l incremento dei prezzi minimi non sarebbe giustificato dall incremento dei costi di produzione degli impianti idroelettrici minori costi che sarebbero invece diminuiti bensì dalla volontà di incentivare tale produzione, in contrasto con le finalità dell intervento regolatorio. Le censure non meritano di essere accolte, perché inammissibili ed infondate. Sono inammissibili nella parte in cui contengono obiezioni di merito contro la valutazione con cui l Autorità ha ritenuto attendibili gli elementi presentati dalle associazioni dei produttori a prova dell incremento dei costi di produzione degli impianti mini-idro. Tale valutazione, che non è né illogica né irrazionale, non può essere evidentemente sindacata per quanto attiene al merito delle scelte tecnico discrezionali compiute dall Autorità. Sono comunque censure infondate nella parte in cui contestano la legittimità del provvedimento, per difetto di motivazione e istruttoria e contraddittorietà dei presupposti. 5

6 Per quanto concerne la posizione del controinteressato, va rilevato che attraverso l associazione di categoria Federpern Italia cui aderisce ha fornito ogni elemento utile ad un istruttoria sui prezzi, che peraltro la AEEG non ha recepito, indicando nella delibera valori inferiori a quelli prospettati. Quanto ai presupposti del provvedimento, essi paiono invece quanto mai coerenti con l indirizzo dell amministrazione di sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il mantenimento in regolare esercizio produttivo di questa importante realtà produttiva ha generato nel 2008, vedasi dati di consuntivo energia ritirata in regime di Ritiro Dedicato da parte del GSE (doc. 3), una producibilità pari a circa 1,859 miliardi di kwh, assolutamente non trascurabili se rapportati all energia elettrica consumata annualmente in Italia. Un ipotetica e non auspicabile riduzione delle tariffe a minimo garantito comporterebbe una fermata e/o definitiva chiusura delle piccole centrali idroelettriche, con ripercussioni sia sulla produzione di energia pulite sia in perdite di posti di lavoro. Va poi precisato che tali tariffe a minimo garantito sono divenute negli ultimi anni molto aderenti al prezzo di mercato rilevato nella borsa elettrica nazionale; anzi, nello scaglione compreso tra 1 milione e 2 milioni di kwh prodotti all anno sono INFERIORI a quelli di MERCATO (78 /MWH) contro contratti stipulati nel corso del 2008 con Trader nazionali per l anno 2009 a 92./MWH a tariffa unica indifferenziata, percepibili da impianti di grande taglia produttiva. Parimenti fuorvianti, senza alcun riscontro oggettivo, risultano essere le asserzioni della ricorrente sul tema della DIMINUZIONE dei costi di esercizio e manutenzione per gli impianti in oggetto, derivanti da analisi desunte da siti 6

7 internet di Associazioni generiche, non supportate da Professionisti qualificati operanti nello specifico settore Idroelettrico. Sono invece palesi i sostanziali aumenti di materiali e servizi accessori, canoni di concessione e canoni di uso di acque pubbliche registrati negli ultimi anni, nuove apparecchiature di protezione, nuovi contatori di misura elettronici, con relative tarature triennali, verifiche periodiche di sicurezza sugli impianti elettrici e meccanici, ecc, nonché i costi di mantenimento in esercizio delle opere idrauliche di competenza delle piccole centrali. Inoltre il ricorrente confonde il concetto tra il grande Idroelettrico e la MINI e MICRO HYDRO. Le evidenti diseconomie di scala sono realtà inconfutabili. Il costo di produzione di un grande impianto Idroelettrico risultano ben differenti se comparate con uno di piccola taglia; certamente un raffronto (in termini meramente economici) tra una generazione a FONTI FOSSILI e un grande Idroelettrico può essere logica; ma come non tenere in debito conto le componenti AMBIENTALI, con il grande beneficio dell intera collettività nazionale derivato dalla mancata emissione di gas serra e sostanze inquinanti l atmosfera ( CO2 SOX ecc,). Lo sfruttamento (sottoutilizzato) delle fonti rinnovabili è un obiettivo ritenuto altamente prioritario dalla Comunità europea (Direttiva 2001/77/CE), in considerazione dell impatto positivo del loro impiego sulla protezione dell ambiente e sullo sviluppo sostenibile. La forma alternativa di vendita dell energia prodotta dalle fonti rinnovabili, di cui all articolo 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, costituita dal c.d. ritiro dedicato è funzionale a favorire un maggiore contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica nel mercato italiano, anche da parte di produttori di piccola scala. 7

8 Il sistema dei prezzi minimi garantiti, in particolare, ha la finalità di consentire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili anche marginali e residuali, proprio in ragione dei benefici che l utilizzo di tali fonti arrecano, anche laddove le ridotte dimensioni degli impianti e la scarsità delle fonti non consentano una produzione di energia elettrica remunerativa, cioè tale da essere almeno sufficiente a coprire i costi di esercizio e manutenzione dell impianto. I prezzi minimi garantiti consentono la sopravvivenza degli impianti di piccole dimensioni, e non costituiscono un incentivo alla produzione, non essendo finalizzati alla copertura dei costi di investimento. Sono definiti minimi proprio perché hanno la finalità di assicurare l economicità della produzione, qualora il prezzo ottenibile sul mercato sia in media inferiore al livello dei costi sostenuti (elevati) dei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La piccola scala di tali impianti non consente loro di ammortizzare, attraverso la produzione, gli elevati costi fissi di esercizio e di manutenzione. La copertura dei costi di esercizio assicurata da tali prezzi vale peraltro solo per produzioni di modesta quantità, pari ai primi 2 milioni di kwh immessi (cfr.articolo 7, commi 4 e 5, della delibera n. 280/07). È chiaro quindi che, poiché la funzione dei prezzi minimi è sempre stata, sin dalla loro introduzione, quella di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di piccole dimensioni, il valore dei prezzi di ritiro è determinato in funzione dei costi di produzione di tali impianti (e non dell andamento del prezzo di mercato). Con la delibera n. 317/06, è stato avviato un procedimento per analizzare i costi di produzione degli impianti aventi diritto al ritiro dedicato. Nel corso di 8

9 tale indagine, è stato rilevato per l anno 2008 un aumento dei costi di produzione degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni. In coerenza con la finalità istituzionale dei prezzi minimi, l Autorità ha adeguato i prezzi di ritiro dell energia per l anno 2008 all incremento dei costi di produzione dei mini idro. Tale intervento è una logica e ragionevole conseguenza della funzione di tali prezzi, perfettamente consequenziale rispetto alla causa del potere esercitato, che è da sempre quello di sostenere la sopravvivenza di tali imprese e non di incentivarne gli investimenti..*.*. La ricorrente lamenta l irretroattività dell aumento della componente tariffaria A3 a partire dal 1 gennaio 2008 e il danno che ne deriverebbe ai consumatori. Anche tale censura non merita di essere accolta. L aggiornamento tariffario della componente A3 opera a partire dal trimestre successivo all entrata in vigore della delibera ARG/elt 109/08. Nessun effetto retroattivo, quindi, si è prodotto sulla componente tariffaria con riguardo ai prezzi minimi praticati nel periodo antecedente all agosto Per quanto riguarda il presunto danno subito dai consumatori, la quantificazione suggerita dalla ricorrente è del tutto priva di riscontri. In verità i dati economici estrapolati dai dati forniti dal GSE, evincono che al Consumatore finale si imputano costi pari a circa 0, Euro/kWh (cinquecentonovantamillesimi di Euro) a consumatore. L onere aggiuntivo sopportato dagli utenti è quindi talmente esiguo da non essere nemmeno percepibile dal singolo consumatore. Inoltre, in una comparazione tra gli interessi in gioco, appare di gran lunga prevalente l interesse pubblico (degli stessi consumatori) allo sfruttamento 9

10 prioritario delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica, in ragione dei benefici in termini di protezione dell ambiente e sviluppo sostenibile che il loro impiego contribuisce a realizzare. Tutto ciò premesso, la SAGI S.n.c., rapp.ta e dom.ta ut supra CHIEDE che l Ecc.mo Tribunale Amministrativo voglia dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile o comunque rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto. Con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio. Si depositano: 1. copia del ricorso notificato; 2. n. 2 relazioni sul costo di produzione dell energia elettrica per impianti idroelettrici; 3. documentazione tecnica GSE 13/2/2009. Vercelli/Milano, li 18 marzo (Avv. Alberto Savoini) (Avv. Mauro Pigino) 10

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