Lo scambio automatico di informazioni tra Stati

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1 Lo scambio automatico di informazioni tra Stati L Unione Europea ha deciso di adottare i nuovi standard globali nel settore dello scambio di informazioni automatico, al fine di contrastare il fenomeno dell evasione internazionale. A metà ottobre, con il benestare di tutti i 28 Paesi, si è previsto l estensione dello scambio automatico di informazioni a tutte le forme di reddito. Secondo quanto affermato dal ministro dell Economia italiano, Padoan, l intesa raggiunta si ispira al programma americano Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Le nuove regole entreranno in vigore nei Paesi dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel A partire, però, dal 2015 (con riferimento all anno d imposta 2014), le amministrazioni finanziarie dei vari Stati membri saranno tenute a comunicare le informazioni che si riferiscono alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell amministrazione finanziaria. Infatti, il 17 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo n. 29/2014, che recepisce la Direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Le categorie di informazioni da trasmettere In ossequio a quanto previsto dall art. 8 della Direttiva, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale: redditi di lavoro dipendente; compensi percepiti dai dirigenti; polizze vita;

2 pensioni; proprietà e redditi immobiliari. A partire dal 1 Gennaio 2017 tale elenco potrà essere ulteriormente allargato includendo plusvalenze, dividendi e royalties. Al contrario - cosi come disposto dall art. 5 del Decreto e dall art. 2 della Direttiva rimangono esplicitamente escluse dallo scambio automatico tutte le informazioni riguardanti l Iva, i dazi doganali, le accise, i contributi previdenziali, i diritti per certificati e altri documenti pubblici e le tasse di natura contrattuale. Le modalità di trasmissione delle informazioni Il Decreto, ricalcando quanto previsto nella Direttiva, prevede tre differenti modalità di trasmissione delle informazioni: Scambio di informazioni su richiesta (art. 4): tale modalità prevede per l autorità competente di uno Stato membro la possibilità di richiedere informazioni, rientranti in una della categorie oggetto del Decreto, ai servizi di collegamento di un altro Stato membro. A questo punto l'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna. Scambio automatico di informazioni obbligatorio (art. 5): i servizi di collegamento comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della Direttiva;

3 Scambio spontaneo di informazioni (art. 6): i servizi di collegamento comunicano agli altri Stati membri le informazioni rilevanti disponibili nei casi tassativamente previsti dall art. 9 della Direttiva. Questi ultimi sono: o l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro; o un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro; o le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi; o l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese; o in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro Stato membro. Tutele per il contribuente Tra le premesse della Direttiva 2011/16/UE, il paragrafo 9 pone due importanti presidi a tutela del contribuente tesi a limitare l applicazione delle disposizioni in esame. In particolare: gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni;

4 gli Stati membri non possono richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Istituzione dell Ufficio centrale per il collegamento L art. 3 del Decreto ricalcando quanto contenuto nell art. 4 della Direttiva pone in capo al Direttore Generale delle Finanze la competenza in materia di scambio di informazioni. Quest ultimo, designa l Ufficio centrale per il collegamento e i servizi per il collegamento ai fini dell attività di cooperazione amministrativa. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa; mentre l'ufficio centrale di collegamento si occupa di tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. In data 29 maggio 2014 il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, ha istituito tale ufficio centrale per il collegamento nel Dipartimento delle finanze, area Direzione relazioni internazionali. Le competenze in merito ai servizi di collegamento previsti dalla Direttiva sono state ripartite come segue: All Agenzia delle Entrate, Direzione centrale accertamento - Settore internazionale - Ufficio scambio di informazioni, competente allo scambio automatico, spontaneo e su richiesta (di cui agli artt sopra esposti);

5 Guardia di Finanza, Comando generale della Guardia di Finanza - II Reparto, analisi e relazioni internazionali, competente allo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo. OCSE Common reporting standard Con il comunicato stampa n. 71 del 19 marzo 2014 il Ministero dell Economia ha annunciato che sono saliti a 44 i Paesi che hanno deciso di aderire al nuovo Common Reporting Standard approvato dall'ocse alla fine di gennaio 2014, che individua la sua piattaforma di riferimento nel Foreign Account Tax Compliance Act. (FATCA). A seguito del meeting di Berlino del ottobre 2014, i Paesi aderenti che si sono impegnati a sottoscrivere l accordo sono saliti a 83, come mostrato dalla tabella di seguito. Questo significa che sta aumentando il numero di Paesi che hanno manifestato l intenzione di aderire al nuovo standard globale sullo scambio automatico delle informazioni fiscali e che nei prossimi mesi provvederanno ad implementare, secondo un calendario ben definito, lo standard stesso concludendo accordi con le autorità fiscali e adottando le dovute norme nazionali per effettuare lo scambio di informazioni. L attuazione del nuovo Common Reporting Standard seguirà la seguente road-map: Dicembre 2015 gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sui conti esistenti intrattenuti al 31 dicembre 2015 e su quelli aperti a partire dal 1 gennaio 2016 da parte dei cittadini stranieri; dal 2016, le banche dovranno attivare nuove procedure di apertura dei rapporti, finalizzate ad individuare con chiarezza la residenza fiscale del cliente; entro il 31 dicembre 2016 dovrà

6 essere completata la verifica dei conti delle persone fisiche il cui saldo ecceda il milione di dollari; settembre 2017 comincerà l attività di reporting (ovvero di comunicazione dei conti finanziari rilevanti ai fini Crs) limitatamente ai conti detenuti da persone fisiche con saldo superiore al milione di dollari; entro il 2018, lo scambio di informazioni fiscali interesserà anche i conti delle persone fisiche di importi minori e quelli intestati a persone giuridiche. Normativa americana antievasione FATCA Come già anticipato, il Common Reporting Standard si ispira alla normativa americana FATCA. Con la legge del Senato Usa del 18 marzo 2010, integrata con il regolamento definitivo (Final Regulations) del Dipartimento del Tesoro e dell Erario statunitensi (Internal Revenue Service) del 17 gennaio 2013, è stata introdotta la c.d. normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), finalizzata a contrastare l evasione delle imposte Usa da parte di soggetti statunitensi, prevedendo un complesso di disposizioni atte a implementare lo scambio di informazioni con gli istituti finanziari esteri, allo scopo di ottenere, da parte di tali soggetti, l identificazione della clientela statunitense per la quale operano. Dunque, gli intermediari finanziari (banche, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione che operano nei rami vita, organismi di investimento collettivo del risparmio, fiduciarie) saranno tenuti a identificare i titolari dei conti detenuti in Italia da cittadini e residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti e a segnalare determinate informazioni di natura finanziaria relative agli stessi all'agenzia delle Entrate, che le trasmetterà a sua volta all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, Irs).

7 Il decreto legge (2577) punta ad attuare questa normativa e dovrebbe entrare in vigore, in Italia, retroattivamente dal 1 luglio Legge sull assistenza amministrativa fiscale entrata in vigore in Svizzera Anche la Svizzera, a seguito della firma della Svizzera della Convenzione dell Ocse e del Consiglio d Europa sulla reciproca assistenza in materia fiscale, ha emesso la Legge sull assistenza amministrativa fiscale (Laaf) che è entrata in vigore il 1 agosto L entrata in vigore di questa legge permette, fin da ora, uno scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni, anticipando di fatto gli effetti derivanti dall approvazione dell accordo tra Italia-Svizzera. Infatti, la Laaf permette la possibilità di ottenere la soddisfazione di rogatorie che non riguardano più soltanto una o più persone determinate, bensì una categoria di un numero indeterminato di persone che abbia messo in atto un certo comportamento, come per esempio quello di trasferire i propri depositi da un conto personale ad un conto intestato ad una società di sede offshore, allo scopo di sfuggire all'imposizione dell'euroritenuta. Le informazioni che possono essere oggetto di scambio sono quelle «in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, procuratore o fiduciario» o anche informazioni sui «diritti di proprietà di una persona». Nel caso in cui «l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti», l'amministrazione federale delle contribuzioni (Afc - l'equivalente della nostra agenzia delle Entrate) può negare l'accesso agli atti ai contribuenti esteri indagati. Dopodiché l'afc decide che cosa trasmettere al Fisco richiedente ed infine informa il cliente straniero. Infatti, la trasmissione dei nominativi e delle informazioni bancarie avviene, in determinati casi, senza nemmeno avvisare il cliente, il quale è privato, di fatto, della possibilità di ricorrere. Questa possibilità gli viene concessa solo in un secondo momento, ad avvenuta trasmissione delle informazioni.

8 Pertanto, la principale conseguenza derivante dall applicazione del nuovo sistema di scambio automatico di informazioni è costituita dalla possibilità per l Agenzia delle Entrate di integrare le informazioni ricevute dalle altre Autorità fiscali estere relativamente ai soggetti italiani (informazioni quali: nome, indirizzo, Tax Identification Number, data e luogo di nascita, numero di conto, dati identificativi della Società nel caso di soggetti giuridici, saldo della posizione finanziaria, ricavi lordi, interessi finanziari e dividendi liquidati) al fine di verificare la congruenza tra il quadro RW della dichiarazione circa i capitali detenuti all'estero e le informazioni ricevute dal CRS. Da ciò deriva che aderire ad eventuali forme volontarie di disclosure sui propri capitali depositati all'estero (su tutte la cd Voluntary Disclosure, che sarà oggetto di chiarimenti nelle prossime newsletter e che è in fase di definizione legislativa) potrebbe costituire una scelta obbligata al fine di evitare sanzioni e conseguenze processuali (anche penali) derivanti da un sempre più probabile accertamento da parte dell Amministrazione Finanziaria.

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