Il Medico Competente, consulente aziendale globale in tema di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori

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1 Il Medico Competente, consulente aziendale globale in tema di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori Genova, 30 Maggio 2012 Dr. Ernesto Ramistella Medico del Lavoro Competente Coordinatore nazionale GdL MeLC SIMLII

2 SIMLII Programma di mandato RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE Vanno messi in discussione alcuni capisaldi dell attuale pratica della Medicina del Lavoro: subalternità in alcune fasi del nostro lavoro ad altre figure tecniche e manageriali, obblighi verso gli organi di controllo, giudizi di idoneità, obblighi delle segnalazioni/denunce. Va invece puntato a un riconoscimento formale di un nuovo ruolo del Medico del Lavoro Competente quale consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere per quanto di competenza in tutte le fasi e momenti della vita aziendale, nella gestione dei sistemi qualità e accreditamento, nella implementazione dei modelli di gestione ex art.30 DLgs 81/08.

3 Legislazione comunitaria: novità - Campo di applicazione: tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio - Definizione di lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione - Valutazione del rischio (al posto della presunzione del rischio) - Insieme definito di attori della Prevenzione (DlL, RSPP, MC, RLS)

4 Il medico competente Medico in possesso di determinati titoli e requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

5 Il medico competente delle origini Art. 33 DPR 303/56: Visite mediche Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente : (. )

6 Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.

7 L attività di Medico Competente è svolta secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

8 Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei titoli o requisiti ben indicati e previsti nell art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

9 Il medico competente Ma davvero è tutto così chiaro?

10 L attività del Medico Competente risulta piuttosto differente a seconda del suo svolgimento presso piccole e medie imprese (al di sotto di 15 dipendenti) oppure presso aziende di dimensioni maggiori. Il numero di 15 lavoratori fa riferimento all articolo 35 del D.Lgs. 81/08, che prevede l obbligo della riunione periodica annuale solo per le unità produttive che occupano più di 15 addetti, a meno che non ne faccia richiesta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende dove non viene tenuta la periodica riunione annuale le possibilità di confronto tra tutte le figure della sicurezza (consulenti, tecnici etc.) risultano molto difficili, se non praticamente impossibili.

11 Ebbene. L imprenditore vede il medico competente come un costo cui è obbligato dalla Legge L Organo di Vigilanza vede il medico competente come figura da controllare e sanzionare ( gli esami non finiscono mai ) Il Magistrato vede il medico competente come una sorta di alter ego del datore di lavoro, attribuendogli poteri decisionali che certo non possiede

12 Principali criticità Incertezza e complessità della normativa attuale Invadenza di campo da parte di ingegneri, tecnici della prevenzione, RSPP etc. Ricattabilità economica e/o subalternità del Medico Competente nei confronti del Datore di Lavoro Rapporti difficili, talora anche francamente conflittuali, con gli Organi di Vigilanza

13 Tutto ciò si traduce in "Scarsa autorevolezza" del Medico Competente nei luoghi di lavoro e nei confronti del datore di lavoro

14 Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

15 Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l autonomia

16 Il Medico Competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente del datore di lavoro: - grandi aziende private (multinazionali, raffinerie, etc.) - aziende pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere etc.) rapporto di subordinazione gerarchica?

17 Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza

18 Sistema sballato di Gestione della Sicurezza

19 ... un esempio Il MC ha ricevuto dal Responsabile del Servizio PP, un ingegnere, l incarico di collaborare alla valutazione del rischio utilizzando un software sviluppato e commercializzato da una ditta di prodotti per la sicurezza nel cui staff tecnico non è stato possibile verificare la presenza di medici. Il MC ha rappresentato che la metodologia di valutazione del programma proposto era in contrasto con le specifiche norme tecniche ministeriali e con le linee guida nazionali e internazionali in materia, come le stesse linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Nonostante tali precisazioni, è stata successivamente recapitata una comunicazione da parte del Responsabile del Servizio PP che ribadiva perentoriamente che la valutazione del rischio dovrà essere compiuta utilizzando il software già indicato e che ogni nota scritta inviata dal Dirigente Medico con riferimento all oggetto dovrà essere concordata preliminarmente con il dirigente sottoscritto.

20 Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di libero professionista.

21 Medicina o burocrazia?

22 . e, dulcis in fundo. Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l imprenditore.

23 Centri servizi

24 MC e centri servizi la sottoretribuzione del medico competente per il suo scarso potere contrattuale in quanto non dipendente ma semplice collaboratore ; la forte spinta verso un orientamento di fondo che prevede la mera esecuzione di visite mediche; la esecuzione di visite preventive, periodiche, su richiesta etc. in nome e per conto di altri medici competenti nominati; la sottoscrizione di protocolli sanitari ridondanti, spesso non pienamente giustificati dai rischi professionali rilevati.

25 Gare al massimo ribasso.. - Enti pubblici - Enti privati

26 Tariffe di riferimento e concorrenza sleale Il problema è rappresentato da una offerta professionale a prezzi eccessivamente ridotti che alcuni medici competenti avanzano singolarmente o che transitano attraverso i cosiddetti centri servizi, fenomeno probabilmente accentuato dall ingresso sul mercato di medici competenti non specialisti in medicina del lavoro. L esigenza di mantenere tariffe di riferimento per le prestazioni professionali mediche è un atto di tutela della qualità delle prestazioni nonché garanzia per il mantenimento di un livello professionale qualitativamente adeguato.

27 Bandi di gara per lo svolgimento delle attività di medico competente Proposta di parametri da seguire per la aggiudicazione delle attività del Medico Competente ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 della legge 163/06.

28

29 La valutazione dei rischi L'attuale normativa prevede che il Datore di Lavoro, in relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esprimendo anche un parere nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Per tale valutazione deve avvalersi del contributo di due figure fondamentali: il RSPP e il Medico Competente. La necessità dello svolgimento della sorveglianza sanitaria scaturisce a valle del processo di valutazione del rischio, che riguarda l attività produttiva nel suo complesso.

30 Collaborare al processo di valutazione dei rischi consente al medico competente di riappropriarsi di quella funzione che solo lui, con la sua professionalità, competenza e conoscenze specifiche può trattare in modo appropriato.

31 alcuni ambiti specifici per il MC.. Movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico arti superiori Rischio da Rumore Rischio da agenti chimici (e cancerogeni) Rischio biologico Stress lavoro-correlato Ambienti di lavoro (S.B.S.)

32 L esempio dello Stress lavoro-correlato condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro (art. 3 Accordo Europeo 8 ottobre 2004, recepito dall'accordo Interconfederale del 9 giugno 2008) Fenomeno legato alla discrepanza percepita dal lavoratore tra il lavoro da svolgere e la propria capacità a svolgerlo

33 Comportamenti virtuosi Capisaldi indispensabili e norme etiche di comportamento per il mantenimento di una dignitosa pratica professionale dei medici competenti: - necessità di preservare il rapporto di titolarità fra medico del lavoro competente e azienda (il MC deve dialogare direttamente con il Datore di Lavoro e con i soggetti istituzionali, RSPP e RLS, senza intermediazione alcuna): - necessità di svolgimento di tutti i ruoli previsti dalla normativa e non solo delle visite mediche; - piena tutela della dignità professionale e della autonomia del Medico Competente, anche con il rispetto di retribuzioni e compensi adeguati.

34 . Proposte e modifiche legislative Solo alcuni esempi: piena partecipazione del MC alla valutazione dei rischi sin dal inizio; attivazione della sorveglianza sanitaria a valle dell'esito della valutazione dei rischi su motivato parere del medico competente abolizione di obblighi puramente formali, il cui pieno assolvimento non dipende direttamente dal MC; revisione condivisa delle normative più controverse (art. 39 del DL 81/08, Intese su alcol e droga etc.)

35 . Proposte e, infine, la Sorveglianza Sanitaria Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa.

36 Infortuni Proposte sul lavoro e ruolo del MC Ruolo svolto dal Medico Competente anche nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, legato alla valutazione dei fattori sanitari soggettivi che possono influire sul loro accadimento

37 MC Proposte coordinatore e MC coordinati Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

38 Giudizio Proposte di idoneità Il Medico Competente, sulla base delle risultanze di tutte le visite mediche eseguite, esprime sempre il giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica, dandone comunicazione per iscritto al Datore di Lavoro e al lavoratore

39 Sopralluoghi Proposte in azienda Il MC visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (l indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini dell annotazione nel documento di valutazione dei rischi). Il sopralluogo può essere verbalizzato (richiesto dagli OdV). Il sopralluogo iniziale può essere occasione della premappatura dei rischi, cioè di una identificazione rapida e complessiva della presenza di possibili fattori di rischio, da dettagliare successivamente nella VdR vera e propria.

40 Le riunioni Proposte della Sicurezza Il Medico Competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35 DL 81/08 (obbligatorie nelle aziende/unità produttive che occupano più di 15 lavoratori) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

41 Primo Proposte Soccorso in azienda Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

42 Un nuovo Proposte capitolo per il MC Controllo sanitario dei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi D.Lgs. 81/08 - Art. 41 comma 4. ( ). Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

43 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica. 6.bis Nell esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi [proposta SIMLII] 43

44 Infine Proposte... alcune proposte concrete Rappresentanza per interlocuzione istituzionale Organizzazione della presenza dei Medici Competenti su tutto il territorio nazionale

45 Grazie per la pazienza e la cortese attenzione... ramiste@inwind.it

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