Club Previdenza del 30 settembre 2013.
|
|
- Gloria Damiano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Club Previdenza del 30 settembre a) Gestione delle crisi aziendali: novità in materia di ammortizzatori sociali e dilazioni debiti in fase amministrativa. 1) Cigs aziende interessate alle procedure concorsuali (interpello Min. Lav. 23/2013). L articolo 2, comma 70 della legge 92/2012, come modificato dall articolo 46 bis comma 1 lett. H del D.L. 83/13 ha innovato la disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, eliminandone definitivamente il trattamento a decorrere dal 2016 (abrogazione dell intero articolo 3 della legge 223/91 da tale data) Sino al 31 dicembre 2015 il trattamento potrà ancora riguardare le aziende per le quali sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell attività e di salvaguardia dei livelli di occupazione anche se in forma parziale. Il nuovo art. 3 interessa esclusivamente prospettive di continuazione dell attività o futura ripresa della stessa. In assenza di queste condizioni il trattamento non sarà concesso. A tal proposito si evidenzia una palese contraddizione derivante dal rapporto tra l assistenza alle aziende cessate per fallimento e la cassa integrazione straordinaria per cessazione aziendale prevista dalla Legge 291/04. Quest ultima, infatti, non solo non è stata minimamente lambita dal riformatore, ma ha ottenuto altresì un espresso rifinanziamento tramite la legge di stabilità per il Lo scenario che si presenta oggi vede quindi il possibile intervento straordinario in caso di cessazione volontaria di azienda in bonis, mentre lo stesso intervento non risulta possibile in caso di azienda cessata in seguito a procedura concorsuale. In ogni caso deve considerarsi sicuramente smentita dal testo del DM 4 dicembre 2012 la tesi più possibilista, sostenuta da parte della dottrina, che considera i nuovi requisiti della sussistenza della prospettiva di continuazione dell attività, necessaria limitatamente ai casi di amministrazione straordinaria, permanendo le possibilità di accesso a tutti i casi di procedure concorsuali. Un caso particolare è rappresentato dal concordato preventivo. L art. 3 (L.223/91) riformulato legittima pienamente il ricorso alla Cigs in caso di concordato preventivo che, pertanto, rimane indenne da limitazioni di accesso al trattamento straordinario nel corso del periodo transitorio. L articolo afferma che:..il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.. Il riferimento è quindi esplicito al concordato con cessione dei beni, presumendo pertanto l esclusione del ricorso per un concordato in continuità aziendale. Difficile comprendere la ratio della predetta esclusione dal momento che, la contraddizione più evidente risiede proprio nel fatto che, ove la legge stessa impone la continuità come requisito da soddisfare per garantire la bontà del piano, lo strumento non pare attivabile.
2 Da che emergono due considerazioni. Da un lato ci si chiede se, dietro una tacita esclusione, non si celi invece una sottesa ammissione. Il concordato in continuità aziendale potrebbe infatti considerarsi una chiara ipotesi di crisi aziendale, a nostro avviso incontestabilmente documentabile, pur in presenza di una procedura concorsuale. Dall altro lato si dovrà disegnare uno scenario preciso nel momento in cui lo spirare del periodo transitorio spazzerà via l art. 3. Ci si chiede, infatti, se da quel momento sarà attivabile una procedura di cassa straordinaria in caso di concordato in continuità. Fatte queste considerazioni la Fim Cisl ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell art. 3, comma 1, L. 223/91, modificato dall art. 46 bis, lett. H D.L. n.83/2012, concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In particolare l istante chiede se, ai sensi della nuova disposizione normativa, nell ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all azienda interessata il trattamento di Cigs. In via preliminare occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/91, la Cigs viene concessa ai lavoratori di imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria laddove sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Il 4 dicembre 2012 il Ministero ha provveduto ad emanare apposito Decreto proprio al fine di individuare i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di Cigs presentata dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, facendo riferimento alle procedure concorsuali sopra richiamate (D.M. n ). Il suddetto decreto prevede che, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all articolo 3 della legge 223/91, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell attività, si tiene conto di parametri oggettivi, da indicare anche in via alternativa, nell istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale : a) misure volte all attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell attività aziendale o alla ripresa dell attività medesima o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazione di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell attività, anche mediante la cessione totale o parziale, ovvero l affitto a terzi dell azienda o di rami di essa. Misure particolari che attengono la dimostrazione
3 della salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, per cui si tiene conto di parametri oggettivi, quali: a) piani volti al distacco del lavoratori presso imprese terze ; b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche. Ai fini della soluzione del quesito, occorre tuttavia soffermarsi sulla lettera della seconda parte della disposizione, in virtù della quale il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto anche nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ferma restando la relativa omologazione. Come chiarito dal Ministero del Lavoro sebbene la norma contempli la concessione della Cigs solo nell ipotesi di concordato preventivo, con cessione dei beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell autorità giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall art. 67, comma 3, lett. D) l.f., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene dunque che il Decreto 4 dicembre 2012 è volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma. Pertanto il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato dall art. 3, comma 1, L. 223/91, anche ai lavoratori di imprese ammesse al concordato preventivo, senza cessione dei beni. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione della Cigs in base alla suddetta disposizione normativa. Sulla conclusione a cui è giunto il Ministero del Lavoro trova una particolare giustificazione nelle novità apportate dal Decreto del Fare in merito all autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali deve essere richiesto un parere al commissario giudiziale, se già nominato a seguito dell esercizio della facoltà sopra descritta. La novità è finalizzata a permettere al commissario giudiziale, il quale ha esaminato le scritture contabili e vigilato sulla condotta del debitore, di esporre il proprio parere circa il compimento di operazioni rilevanti. -2) Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa. La fonte principale di riferimento in tema di rateazioni è costituita dall art. 2, comma 11 del Decreto Legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito nella Legge 7 dicembre 1989 n. 389 e successive modificazioni, che ha definito la titolarità degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità.
4 L art. 116 comma 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha disciplinato, invece, la possibilità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, autorizzi il prolungamento della durate della rateizzazione fino a 60 mesi. In attuazione delle predette disposizioni ciascun Istituto ha provveduto nel tempo a dettare la disciplina regolatrice e amministrativa per la definizione delle domande di pagamento rateale dei crediti di propria pertinenza. Il quadro di riferimento costituisce il presupposto per procedere, attraverso l armonizzazione dei criteri alla definizione del procedimento amministrativo con il quale dovranno essere gestite le istanze di pagamento in forma dilazionata. La revisione della disciplina operata con le Determinazioni Inps n. 229 del 14 dicembre 2012 e n del 9 maggio 2013 soddisfa, nel contempo, l ulteriore esigenza di considerazione delle attuali condizioni economico sociale del Paese rispetto alle quali l Istituto è chiamato a fornire le risposte adeguate alle istanze dei contribuenti nell ambito del ruolo ad esso riconosciuto. Il nuovo regolamento si pone quindi, nella logica della revisione sistemica, quale unica fonte di disciplina della rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall inps, per i quali non sia ancora formato l avviso di Addebito e sostituisce, abrogandole tutte le disposizioni precedenti impartite sulla materia. Il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un unica domanda, che comprende tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell istanza medesima. Pertanto, la domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito di rateizzare verrà respinta. Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione. Sono da intendersi in fase amministrativa i crediti dell Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l Avviso di Addebito di cui all art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010. L articolo 30 del decreto legge 78 del 2010 come modificato in sede di conversione della legge 122 del 2010, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2011 l'inps provveda al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, avviso di addebito da omissione contributiva, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza anche di altri enti, avviso di addebito da accertamento. E' sempre prevista la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto qualora ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
5 Si precisa che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi. Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento fino a 36 rate. Si rammenta, infine, che per particolari specifici casi, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell Economia, può concedere con decreto un pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Ai fini della presentazione della domanda, questa va inviata con l utilizzo dei consueti canali telematici. Al riguardo si rammenta che la trasmissione può essere effettuata dal soggetto responsabile dell adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall intermediario a ciò appositamente autorizzato. Nel procedimento di definizione delle rateazioni contributive, la fase di individuazione dell importo delle partite a debito che saranno oggetto della domanda, riveste un ruolo di particolare importanza nella logica di costruzione di un rapporto di trasparenza e collaborazione con il contribuente. Nel caso emergano difformità tra quanto il contribuente intenda richiedere e l importo del debito come sopra verificato, l interessato dovrà provvedere a segnalare all Istituto anche tramite canali informatici l eventuale discordanza, al fine di ottenere la sistemazione dell intera posizione debitoria. Al fine di costituire un percorso di rientro in bonis, compiuta all atto della domanda e consolidatasi con il comportamento attuato successivamente all accoglimento delle medesima attraverso il rispetto delle condizioni di regolarità del versamento delle rate delle quali si sia avuta conoscenza solo successivamente all emissione del piano di ammortamento, purchè maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso. In tal caso, essendo l ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso. Nel Regolamento sono fissate le condizioni previste per l accoglimento della domanda di pagamento in forma dilazionata che richiedono, da parte del contribuente, il loro rispetto e l esplicita accettazione. Con la presentazione dell istanza di rateazione, pertanto, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all importo del debito oggetto di regolarizzazione. Da tale ultima accettazione consegue l ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull esistenza e sull azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
6 L accettazione del piano di ammortamento avverrà, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell importo indicato come prima rata del medesimo. Da ciò discende che l attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il contribuente dovrà prendere atto che il pagamento in forma rateale comporta l applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione. Per favorire l istituto della rateazione come strumento idoneo ad agevolare il recupero dei crediti in funzione del definitivo superamento dello stato di insolvenza, potranno essere comprese nella rateazione anche gli importi relativi all ultimo periodo contributivo mese/trimestre/rata in relazione alla specificità di ciascuna Gestione scaduto alla data di presentazione della domanda stessa. Come precisato, il pagamento in forma dilazionata è finalizzato al recupero della regolarità contributiva che, pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa, deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordata, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge. In relazione a ciò il contribuente non potrà inserire nell istanza di rateazione un esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. In requisito della correntezza contributiva costituisce infatti una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale. Il Regolamento nella logica di una più ampia valutazione della situazione di difficoltà che può determinarsi in capo al debitore, ha previsto una mitigazione della previsione che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere l attivazione di una ratezione relativa ad un esposizione debitoria che sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il contribuente, infatti, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base delle proprie valutazione, potrà presentare alla sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto di rateazione una : d) domanda per accedere alla rateazione breve; b) domanda di nuova rateazione una volta estinta, anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione. Con riferimento alla prima possibilità, al fine di agevolare il mantenimento della condizione di correntezza contributiva nel corso della rateazione concessa, è stata prevista la possibilità per il contribuente di accedere ad un apposito piano di rateazione breve di durata non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purchè regolarmente denunciata o imposta. Si precisa che, tale strumento potrà essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale.
7 Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di rateazione breve, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e dall altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima rateazione breve. La definizione della pratica di ammortamento, all esito dell istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione. Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all indirizzo Pec o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda. Sulle rate accordate con l accoglimento dell istanza sono applicati gli interessi di dilazioni calcolati al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione. Il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l annullamento del piano emesso. In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenze delle condizioni, il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà proporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza. Come precisato, la domanda di rateazione dovrà indicare l importo complessivo del debito da rateizzare e quello ripartito per ciascuna delle Gestioni amministrate dall Inps ed interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze, sia delle rate accordate. In tal senso, all atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle rate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nel confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell Istituto. Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l immediata revoca della dilazione accordata. Si evidenzia tuttavia che il requisito della correntezza contributiva può essere mantenuto dal contribuente facendo ricorso allo strumento della rateazione breve. Analogamente si dovrà procedere all immediata revoca della rateazione accordata, laddove, attraverso il costante monitoraggio dei versamenti successivi al primo e fino ad un limite massimo di 24 (36/60) rate, sia accertato contabilmente il mancato pagamento da parte del contribuente di
8 due rate mensili consecutive, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente. Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua adozione e, pertanto, tenuto conto che l art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 ha stabilito che l attestazione della regolarità contributiva sussiste qualora, in caso di richiesta di pagamento in forma rateale, l Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Per quanto concerne, infine, la competenza decisionale -ai direttori provinciali è attribuito il potere di decidere fino a 24 rate di debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite di importo pari a ,00 euro, di esprimere parere sull estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i limiti del predetto importo e di dare esecuzione all autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull estensione della dilazione a 36 rate -ai direttori regionali dell Istituto è attribuito il potere di decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite di importo superiore a euro e fino a euro ,00 e di esprimere il parere sull estensione della rateazione fino a 36 rate entro i limiti del predetto importo. -al direttore centrale, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale e uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all individuazione delle eventuali azioni correttive, compete il potere di decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti superiori a euro ,00; esprimere il parere sull estensione della rateazione fino a 36 rate nell ambito degli importi di competenza. b) Novità in materia di responsabilità solidale sugli appalti introdotte dal Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) e dal Decreto Lavoro (DL 76/2013). L art. 50 del D.L. 69/2013 modifica l istituto dell obbligazione solidale nella filiera degli appalti, limitando la stessa alle sole ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e non più anche sull Iva. Il comma 28 dell art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 aveva previsto, infatti, in caso di appalto di opere e servizi, che l appaltatore rispondesse in solido con il sub-appaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell IVA dovute in relazione al sub-appalto in essere. In aggiunta il comma 28 bis, prevede una sanzione amministrativa che oscilla da Euro ad Euro nel caso in cui il committente principale paghi il corrispettivo dovuto all appaltatore senza previa verifica degli adempimenti di cui sopra da parte dello stesso e di eventuali subappaltatori In conseguenza di modifiche apportate al comma 28, anche l impianto sanzionatorio previsto dal successivo comma verrà applicato solo in relazione alla mancata verifica da parte del committente principale del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e non più sull IVA. Con le modifiche apportate con il D.L. in esame, l istituto dell obbligazione solidale nella filiera degli appalti trova applicazione solamente in relazione alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro.
9 Non bisogna, infatti, dimenticare che, a latere del D.L. 223/2006, trova piena applicazione l art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il quale prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto. Merita evidenziare che la verifica circa il versamento dell Iva sarà ancora richiesto per gli adempimenti scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. 22 giugno Anche l art. 9, comma 1, D.L. 76/2013 si occupa della solidarietà negli appalti. La solidarietà negli appalti ex art. 29, comma 2, D.Lvo n. 276/2003 trova applicazione anche ai compensi ed agli obblighi di natura contributiva ed assicurativa in favore dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma (la disposizione non fa alcuna eccezione), fatta eccezione per i contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni individuate dall art. 1, comma 2, del D.Lvo n. 165/2001. La solidarietà anche in favore dei lavoratori autonomi riprende un concetto già espresso in via amministrativa dal Ministero del Lavoro con circolare 5/2011 e dall Inps con la circolare n. 106/2012.
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici. Roma, 12/07/2013
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici Roma, 12/07/2013 Circolare n. 108 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici. Roma, 17-07-2013. Messaggio n.
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici Roma, 17-07-2013 Messaggio n. 11532 Allegati n.2 OGGETTO: Modalità di presentazione della domanda
DettagliINPS ASSICURAZIONE SOCIALE
ASSICURAZIONE SOCIALE 1898 Fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l invalidità e la vecchiaia degli operai (primo presidente il principe Alfonso Doria Pamphilj). Si tratta di un assicurazione
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliCircolare Informativa n 18/2014 RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA
Circolare Informativa n 18/2014 RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA Pagina 1 di 9 INDICE Premessa pag.3 1) Quadro normativo di riferimento pag.3 2) Pagamento in forma rateale dei
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliCircolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti
CE/bs Cuneo, 24 giugno 2015 Circolare n. 5/Imprese-Cdl/2015 Alle IMPRESE EDILI Ai CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti Loro Sedi Oggetto:
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 25/E Roma, 3 marzo 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ordinario 954-588 /2010 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi Art. 10, comma 1, lett. e)
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
Dettaglif e r d i n a n d o b o c c i a
Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.
DettagliRISOLUZIONE N. 160/E
RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
DettagliOggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;
Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 64/2015 Maggio/4/2015 (*) Napoli 8 Maggio 2015 Con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, l'inps fornisce le istruzioni operative per
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliB) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007
Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliRISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
DettagliRoma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E
Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o
DettagliProt. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi
Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno 2015 A tutte le Casse Edili e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n. 570 Oggetto: Procedure DURC on line Si forniscono
DettagliCOMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.
COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliLE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliDilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina
Circolare n. 40 del 19 dicembre 2013 Dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento attuativo - Riepilogo generale della disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2 Dilazione ordinaria...
DettagliMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
CIRCOLARE N. 36/2013 Roma, 6 settembre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0015563 Agli indirizzi in allegato Oggetto: art. 31 del D.L.
DettagliEsonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in
DettagliCIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.
CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare
Dettagli****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1434 / 2014
****** TRIBUTI E CATASTO TARSU Proposta n.: 2767 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1434 / 2014 OGGETTO:CONCESSIONE RATEAZIONE ALLA SOCIETA CAR TRUCK RICAMBI S.R.L. P.I. 09481680016 TASSA RIFIUTI AVVISO ACCERTAMENTO
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliIstituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 9 del 17-1-2008.htm legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Direzione centrale
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia
DettagliDirezione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
Dettaglipari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps
Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliCOMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI
COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale...2016 n... -----------------------------------------------------------------
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliRISOLUZIONE N. 71/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliTABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA
DettagliNovità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)
Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliViale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali MESSAGGIO N. 1 DEL 15/02/2008
Dettaglia cura del Rag. Vassilli TIENGO
Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare
DettagliAi Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.
Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili
DettagliDirezione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliP R O T O C O L LO D I N T E S A
Piano strategico della Provincia di Treviso P R O T O C O L LO D I N T E S A tra Provincia di treviso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.o.n.i. comitato di treviso per la Concessione di mutui agevolati
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc
Cos è il Durc E il certificato che, sulla base di un unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliINTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione
Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
Dettagli