POLIZZA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO ISCRITTO ALL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI
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- Giuseppa Grassi
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1 POLIZZA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO ISCRITTO ALL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Nel testo che segue, si intendono per: DEFINIZIONI - "Assicurato": il professionista, indicato nominativamente in polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - "Assicurazione": il contratto di assicurazione; - "Contraente": chi stipula il contratto di assicurazione; - "Cose": gli oggetti materiali, gli animali e i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada; - "Danno corporale": il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone; - "Danno materiale": il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamento a cose; - "Danno patrimoniale": l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose; - "Franchigia": la parte di risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato; - "Massimale": la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia; - "Polizza": i documenti che provano l'assicurazione; - "Premio": la somma dovuta a Reale Mutua; - "Risarcimento": la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro; - "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione; - "Scoperto": la parte di risarcimento, espressa in percentuale sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'assicurato. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Reale Mutua tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per fatto proprio, dei collaboratori o dipendenti, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza. L'assicurazione vale a condizione che l'assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'albo professionale, ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a disposizioni legislative o regolamenti. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; Pag. 1 a 8
2 quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); collaboratori ed i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempreché non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate nei punti a) e b) del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi. ART. 2 - RISCHI COMPRESI L'assicurazione, vale inoltre per la responsabilità civile dell Assicurato: che gli possa derivare per fatto doloso delle persone di cui debba rispondere; per fatto delle persone addette al suo studio professionale privato, ivi compresi i praticanti; per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali; per eventi accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione e all uso dei locali adibiti allo studio professionale privato e, quando trattasi di condominio, a eventuali quote di parti comuni, nonché dell arredamento e delle attrezzature ivi esistenti; da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ; da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato. La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ; dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dello studio; derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza del fabbricato indicato in polizza; derivanti da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato indicato in polizza; dall utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale; per fatto proprio, per fatto di addetti, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni; Pag. 2 a 8
3 per eventi accidentali verificatisi in occasione di sopralluoghi e visite effettuati all esterno dei locali dello studio professionale; per danni materiali a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, opererà in secondo rischio, cioè per l eccedenza, rispetto all indennizzo prestato da quest ultima; ai sensi dell'art del Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, praticanti o da altre persone di cui l Assicurato debba rispondere in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia vale anche in caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente o altro addetto dell'assicurato iscritto nei libri paga o altri registri tenuti a norma di legge; per le perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ; per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ; per le perdite pecuniarie derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. In caso di sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000; La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ; a veicoli in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato indicato in polizza; a veicoli sotto carico e scarico ed alle cose trovatesi nei suddetti veicoli. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 200. Reale Mutua riconosce inoltre, entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di 1.500, le spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione. La garanzia non è operante per danni: ART. 3 - RISCHI ESCLUSI a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; da furto; conseguenti a fatti o circostanze già note all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione; Pag. 3 a 8
4 conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fogne; conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti, salvo quanto disposto dall'art. 2 lett. n); conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali; conseguenti a omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione; conseguenti all'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco o consigliere di amministrazione di Società o Enti né per l'attività di certificazione dei bilanci; conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto. ART. 4 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato e da lui denunciate a Reale Mutua durante il periodo di efficacia del contratto, a condizione che il comportamento colposo sia stato posto in essere in un momento successivo alla data di iscrizione all Ordine degli Avvocati di Frosinone, come indicato nel documento denominato Scheda Integrativa di Polizza Qualora si assicuri un associazione tra professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all attività da loro svolta individualmente antecedentemente alla costituzione dell associazione contraente. ART. 5 - SCOPERTI E FRANCHIGIE L assicurazione è operante con lo scoperto e/o franchigia indicato nel documento denominato Scheda Integrativa di Polizza Gli scoperti e le franchigie dovranno restare a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del contratto, farli assicurare da altre Società. ART. 6 MASSIMALE E SECONDO RISCHIO EVENTUALE I massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione di Reale Mutua per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi in tale periodo. Pag. 4 a 8
5 Qualora esista altra assicurazione che sia efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia vale per l'attività svolta nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, e per sinistri verificatisi nei territori degli Stati Europei. ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art Codice Civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua. ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO (non opera se nella casella regolazione del premio del mod RCG è riportata l indicazione NO ) Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Pag. 5 a 8
6 Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessario. ART CLAUSOLA D'INDICIZZAZIONE (operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza) Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è adeguato alle scadenze annuali della polizza; invece i massimali ed i limiti delle prestazioni (escluse le franchigie) sono aggiornati mese per mese, secondo le variazioni mensili dell'indice, come di seguito descritto. Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'i.s.t.a.t. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 Codice Civile). In particolare si richiama l'attenzione sull'obbligo di denunciare comportamenti od omissioni colpose nonché circostanze che possono far presumere richieste di danni da parte di terzi. ART AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO II Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art Codice Civile). ART DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART ALTRE ASSICURAZIONI II Contraente deve comunicare per iscritto alla Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno II nome degli altri (art Codice Civile). ART OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO Pag. 6 a 8
7 In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art Codice Civile). L'Assicurato deve inoltre segnalare alla Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di danno. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Codice Civile). ART GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Reale Mutua, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'assicurato sono a carico della Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. ART ARBITRATO Per tutte le controversie riguardanti la natura e i limiti della garanzia prestata è in facoltà delle Parti di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tré esperti conferendo ad essi mandato, con scrittura privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopo di che l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle Parti in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro la Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'assicurato, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. ART RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Reale Mutua ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione del Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente stesso in base all'art. 9. ART PROROGA DELL'ASSICURAZIONE La presente assicurazione non è soggetta al tacito rinnovo e pertanto cesserà alla data di scadenza indicata sul mod RCG, senza obbligo di comunicazione fra le Parti. Pag. 7 a 8
8 ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. ART MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Qualunque modifica dell'assicurazione non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART ALTRE ASSICURAZIONI Nel caso in cui esista altra valida copertura assicurativa stipulata dagli Assicurati, le garanzia di cui alla presente polizza è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto ai massimali previsti da tal altra copertura. Pag. 8 a 8
Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"
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