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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 16 del 30/11/2013 ARGOMENTO: ACCONTO IVA 2013 E fissato al 27 dicembre 2013, la scadenza dell ormai consueto obbligo di pagare l acconto Iva per il periodo d imposta in corso. L adempimento è previsto, per i titolari di partita Iva (salvo talune eccezioni), dall art. 6 della Legge n. 405 del Dunque, i soggetti passivi Iva sono tenuti al pagamento, entro il prossimo 27 dicembre 2013, di un importo dovuto a titolo di acconto (88%) in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni periodiche finali inerenti all anno d imposta 2012, riguardanti l ultimo mese o l ultimo trimestre dell anno. Si tratta, in particolare, delle liquidazioni relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili (ex art. 1 DPR 100/98), al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari (ex art.7 DPR642/99), al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali cd. speciali di cui all art. 73, comma 1, lett. e) e all art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 vale a dire autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, e così via. Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, esclusivamente con modalità telematiche (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il Modello F24. L acconto Iva non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a 103,29. Metodo utilizzabile Metodo storico Metodo previsionale Metodo effettivo-analitico Acconto Iva 88% dell imposta dovuta in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno precedente (il dato storico è, quindi, quello relativo all anno 2012). 88% dell Iva che si ritiene di dovere versare in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno in corso. Liquidazione straordinaria al 20 dicembre dell anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l applicazione di questo metodo, il calcolo dell acconto dovrà essere pari al 100% dell imposta base Iva risultante dalla liquidazione straordinaria derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere dal (trimestrali) o dal (mensili) fino al Codici tributo da inserire nel Modello F24 I codici tributo da utilizzare per il versamento dell acconto tramite il Modello F24 variano a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell anno d imposta In particolare, il contribuente deve utilizzare uno dei seguenti codici tributo: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente; per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente. Sugli importi dovuti a titolo di acconto non si deve applicare la maggiorazione degli interessi dell 1%, come è noto, invece, dovuta dai contribuenti trimestrali in relazione alle relative liquidazioni periodiche. Si rammenta che l acconto Iva può essere compensato (art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997), con altre imposte. Come calcolare l acconto Iva Il contribuente, per calcolare l acconto dell Iva dovuta per l anno 2013, può utilizzare uno dei seguenti tre metodi: - Metodo storico; - metodo previsionale (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990); - metodo delle operazioni effettuate, cd. metodo effettivo-analitico (art. 6, comma 3-bis, Legge n. 405/1990). T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

2 Il procedimento più utilizzato dai contribuenti è il primo (metodo storico). Tuttavia, è possibile valutare la convenienza finanziaria (evitando così di anticipare denaro all Erario poiché a consuntivo poi non dovuto) ai fini dell adozione di un metodo di calcolo piuttosto che un altro. A tal fine, il contribuente deve confrontare i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale, versando, quindi, il minore tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo analitico (meno rischioso, insieme al metodo storico, in relazione all eventuale applicazione di sanzioni per possibili errori commessi nell utilizzo del metodo previsionale). L ammontare dell acconto, unitamente all indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA Metodo storico L importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l 88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l ultimo periodo di liquidazione dell anno precedente. Sotto il profilo pratico, la base di calcolo su cui si applica la percentuale dell 88%, è costituita dalla somma tra: - l acconto IVA versato per il periodo d imposta 2012; - il saldo IVA Ad esempio nel caso particolare di un soggetto trimestrale che ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2012 a credito per effetto di un maggior acconto 2013, è necessario: individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell acconto. Di conseguenza, l'acconto da versare per il 2013 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2012, pari alla differenza tra l acconto versato e il credito della dichiarazione IVA (rigo VH13 rigo VL32). Come premesso, il calcolo dell acconto con il metodo storico è sicuramente quello più utilizzato, ciò poiché la base di riferimento è legata all Iva a debito risultante: - dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell anno precedente per i contribuenti mensili; - dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell anno precedente per i contribuenti trimestrali speciali. - dalla dichiarazione annuale IVA 2013 per i contribuenti trimestrali IVA ordinari (o per opzione); Periodicità Liquidazione Base di riferimento Dich. Iva 2013 Mensile Debito liquidazione dicembre anno precedente VH 12 Trimestrale Ordinario o per Debito da dichiarazione anno precedente VL38 VL36 + VH13 opzione Mensile posticipato Debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre VH12 Trimestrale speciale Debito liquidazione quarto trimestre anno precedente VH12 Non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale (R.M. 157/E/2004) e l eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il 2012 non influenza l ammontare. T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

3 I contribuenti mensili posticipati possono determinare l acconto in misura pari a 2/3 dell IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2013, che daranno luogo alla liquidazione di dicembre È importante ricordare che, nell ipotesi di variazione della cadenza con cui vengono effettuate le liquidazioni periodiche rispetto all anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d affari previsto, il parametro di commisurazione dell acconto in base al metodo storico riferito a tale anno varia: - Se la cadenza è stata trimestrale e si verifica il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile, l acconto deve essere calcolato su 1/3 dell imposta dovuta per il quarto trimestre o dalla dichiarazione annuale dai contribuenti trimestrali (aggiungendo l importo dell acconto versato per lo stesso anno: VL38-VL36+VH13)/3); - se la cadenza è stata mensile, e si verifica il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale, occorre calcolare l acconto in base all ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell anno precedente (VH10+VH11+VH12). Metodo previsionale Con il metodo previsionale, l acconto è pari all 88% dell Iva che si prevede di dover versare: - Per il mese di dicembre del 2013, se si tratta di contribuenti mensili; - per il quarto trimestre, se si tratta di contribuenti trimestrali. Dunque, in luogo dell utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere di utilizzare il metodo previsionale che consente di calcolare l acconto Iva sulla base della previsione delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, ai fini dell individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il In sostanza, la determinazione del dato previsionale deve coincidere con quanto il contribuente ritiene di dovere versare relativamente alla liquidazione del mese di dicembre 2013 (per i contribuenti mensili) o dell ultimo trimestre dell anno 2013 (per i contribuenti trimestrali). Tale metodo viene utilizzato da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell anno precedente. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto. Occorre, tuttavia, essere molto prudenti nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell acconto Iva, poiché, a differenza degli altri due metodi, espone il contribuente al rischio di sanzioni nel caso in cui l acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all 88% dell imposta definitivamente liquidata. Pertanto, è necessario che il contribuente conosca con certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti). Tuttavia, il contribuente avrà, comunque, la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando il codice tributo 8904 per la sanzione, ed il codice tributo 1991 per gli interessi legali. Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

4 Il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) è, dunque, alternativo sia al metodo storico sia a quello revisionale. Si tratta di un ulteriore metodo basato su dati reali considerando l imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre del Se i contribuenti adottano il cd. metodo analitico-effettivo, il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto Iva dovrà essere pari al 100% dell imposta base Iva risultante da una liquidazione straordinaria derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al (operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento). In particolare, il metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l acconto dovuto sulla base di un apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del : Si tratta di una liquidazione periodica «aggiuntiva», basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell acconto dovuto. Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbene più impegnativo sotto il profilo operativo) ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l imposta. Peraltro, per l utilizzo del calcolo sui dati effettivi, si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti dati: - Le fatture emesse (e i corrispettivi) regolarmente registrate; - le operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto; - le operazioni già effettuate anche se non ancora registrate (ad. es. in caso di vendita di beni con emissione di DDT, occorre tenere conto anche di tale operazione, ciò anche se la fattura sarà emessa dopo). Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2012 o terzo trimestre 2012). Applicando tale metodo di calcolo, l acconto è pari al 100% dell importo risultante da un apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente che tiene conto dell Iva relativa alle seguenti operazioni: - Operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1 dicembre al 20 dicembre 2013 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre 2013 (se si tratta di contribuenti trimestrali); - operazioni che risultano effettuate (ai sensi dell art. 6, del D.P.R. n. 633/1972), ma non ancora registrate o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre; - operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto dal 1 dicembre al 20 dicembre 2012 (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre 2013 (se si tratta di contribuenti trimestrali). Non rilevano invece nel calcolo dell'acconto: Le fatture differite emesse entro il relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di novembre; T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

5 analogamente ai contribuenti mensili, per i contribuenti trimestrali le fatture differite emesse entro il relative a consegne/spedizioni effettuate nel mese di settembre non rilevano nel calcolo dell'acconto. Soggetti esonerati dall acconto Iva Sono tenuti a versare l acconto Iva tutti i contribuenti titolari di partita Iva (salvo alcune eccezioni), che svolgono attività imprenditoriale o professionale (è obbligato anche il curatore fallimentare che deve, quindi adempiere a tale scadenza). Mentre sono, invece, esonerati dall obbligo di versamento dell acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni: - Contribuenti che hanno iniziato l attività nel corso dell anno 2013; - contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del 2013 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): Entro il i contribuenti trimestrali ed entro il i contribuenti mensili; - contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente (2012), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; - contribuenti che presumono di chiudere l anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore a euro 103,29; - contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, Legge n. 388/2000); - contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011; - contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972; - contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R n. 633/1972; - società e associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991; - imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda entro il (se trimestrali) o entro il (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva; - società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il (se mensili) o entro il (se trimestrali); - raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo. Casi particolari Soggetti con contabilità separata I contribuenti con contabilità separata (art. 36, del D.P.R. n. 633/1972) devono determinare distintamente l importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell imposta. Pertanto, l acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito. Affidamento a terzi della contabilità Avvalendosi della possibilità di eseguire liquidazioni sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente e non in base a quelli del mese immediatamente anteriore, ai fini del calcolo dell acconto, la determinazione T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

6 viene effettuata sulla base di annotazioni eseguite nel mese di novembre 2013 (utilizzate per la liquidazione da eseguire entro il 16 gennaio 2014); Società controllanti e controllate Per i soggetti che nel corso dell anno d imposta 2013 hanno aderito alla particolare procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, ai sensi dell art. 73, D.P.R. 633/1972, non sono previste specifiche disposizioni. Tuttavia, poiché il regime dell Iva di gruppo si basa principalmente sul fatto che tutti i versamenti devono essere effettuati dall ente o società controllante per l intero gruppo, ne consegue che anche l adempimento dell acconto Iva deve essere assolto unicamente dalla capogruppo-controllante con riferimento alla situazione complessiva del gruppo. Nel caso in cui la composizione del gruppo non sia mutata, l ente o società controllante potrà determinare l acconto sulla base del metodo storico prendendo a riferimento, quindi, la liquidazione di gruppo del mese di dicembre Nel caso, invece, di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare autonomamente l acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società. Regime dei Minimi I soggetti che nel 2012 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2013 sono passati al regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni periodiche, non avendo una base di riferimento per il 2012, non sono tenuti al versamento dell acconto IVA Eredi Gli eredi devono provvedere entro sei mesi dal decesso del soggetto obbligato. Se il decesso avviene entro quattro mesi dalla scadenza, senza il versamento dell acconto, gli eredi possono sanare l omesso versamento, senza alcuna maggiorazione, entro sei mesi dal decesso. Fusioni Nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa. Ravvedimento operoso Il mancato, o insufficiente, versamento dell acconto Iva viene punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997), oltre agli interessi di mora. Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo alla disciplina del ravvedimento operoso. Dunque, il contribuente ha la possibilità di rimediare applicando le sanzioni amministrative ridotte da calcolare nella misura: - dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; - 1/10 del 30% (3%), nel caso di versamento tra 15 e 30 giorni dalla scadenza originaria, quindi in questo caso, entro il (cd. ravvedimento breve); - di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno in cui è stata commessa la violazione (2013) ossia entro il (cd. ravvedimento lungo); T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

7 Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, l art. 23, comma 31, del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. Contestualmente al versamento dell imposta e alla sanzione ridotta, occorre necessariamente versare anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente il 2,5%), per tutti i giorni di ritardo; dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ( ) a quello in cui effettivamente il versamento verrà eseguito. A tal fine, i codici tributo da utilizzare per i versamenti tardivi nel Modello F24 sono i seguenti: per la sanzione pecuniaria; per la quota di interessi tardivi; o 6013 per i riferimenti del versamento dell acconto Iva, a seconda se si tratti di contribuenti trimestrali o mensili. Violazione penale Da tenere presente, inoltre, che il termine per il versamento dell acconto Iva, rappresenta una rilevante scadenza anche ai fini del rispetto di una norma penale, riguardo gli omessi versamenti. Infatti, la data del 27 dicembre 2013 contraddistingue il momento oltre il quale l omesso versamento dell imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell anno precedente (periodo di imposta 2012), se l importo è superiore a euro , costituisce violazione che assume rilevanza penale. Quindi per evitare sanzioni penali, il 27 Dicembre 2013 costituisce l ultimo giorno utile per versare o ridurre sotto la soglia dei euro, l'eventuale Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata In sostanza, la violazione penale (art. 10-bis, del D.Lgs. 74/2000) si perfeziona se, alla data del 27 dicembre 2013, non risulterà versato un ammontare di Iva relativa all anno 2013, superiore all importo limite di euro La configurazione del reato di omesso versamento IVA comporta l applicazione della pena detentiva da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti interessate è prevista la confisca per equivalente di cui all art. art. 322-ter del codice penale. Il versamento effettuato dopo il 27 Dicembre non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell attenuante prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino a un terzo della pena principale prevista ed esclude l applicazione delle pene accessorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l'estinzione integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell'attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti T & P Circolare Informativa 16/2013 Acconto IVA

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