MAI PIÙ TURISTI PER CASO

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1 MAI PIÙ TURISTI PER CASO

2 MAI PIÙ TURISTI PER CASO Pubblicazione a cura del Movimento Consumatori Palermo Via Montepellegrino n Palermo Tel Fax Redazione dei testi Alessandro Inframà La guida è stata realizzata nell ambito del Programma Generale di intervento 2009 della Regione siciliana con l utilizzo dei fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico. Progetto grafico e impaginazione Salvo Tuccio Stampa Tipografia Gerardi 2

3 Presentazione Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. Edgar Allan Poe La presente guida, ha lo scopo di fornire al consumatore/viaggiatore una serie di indicazioni per la risoluzione dei problemi che comunemente caratterizzano il trasporto aereo e marittimo, facendo riferimento alle principali normative nazionali e dell Unione europea. Con la diffusione capillare dell opuscolo creato dal Movimento Consumatori Palermo, si tenterà di ingenerare nel consumatore la consapevolezza dei propri diritti in un settore, quello dei trasporti, che in più occasioni ha chiaramente manifestato deficit di tutela dei principali diritti di questa particolare categoria di consumatori. La scelta, poi, di privilegiare una guida tascabile, ha avuto il preciso scopo di consentire al viaggiatore la facilità di trasporto di un vademecum che sicuramente risulterà utile in molte circostanze. Carlo Lo Verde Presidente Movimento Consumatori Palermo 3

4 TRASPORTO AEREO Il biglietto aereo è quel documento che autorizza il passeggero a volare su una determinata tratta. Riporta l indicazione del nome del passeggero e può pertanto essere utilizzato solamente dal titolare. Su ogni biglietto aereo vengono, poi, riportate informazioni quali: la compagnia aerea, l agenzia emittente (agenzia di viaggi etc.), il luogo di emissione, il nome del passeggero, il tragitto, il codice di prenotazione, la durata del volo, la classe di prenotazione e il prezzo. Presentando il biglietto al checkin dell aeroporto viene emessa la carta d imbarco che autorizza l accesso all aereo e sulla quale compaiono sia il numero del posto a sedere che il cancello e l orario di imbarco. Recentemente, si assiste alla frequente emissione dei cosiddetti e-tickets (biglietti elettronici) che contengono un attestazione della prenotazione; all aeroporto poi, su presentazione di questa attestazione, viene emesso il biglietto con la relativa carta d imbarco. Nei voli con scali intermedi si consiglia, ove possibile, di effettuare il check-in per i diversi tratti direttamente all inizio del viaggio; in questo modo sarà possibile ricevere subito tutte le carte d imbarco e conoscere immediatamente il numero dei posti a sedere. Questo si rende maggiormente necessario, se nelle tappe intermedie il tempo è limitato si risparmiano così nuovi tempi d attesa al check-in. Inoltre in questo modo il personale di volo delle tratte successive è già a conoscenza del fatto che avete intrapreso il viaggio. 4

5 Le compagnie aeree utilizzano nell emissione dei biglietti classi di prenotazione, che si differenziano da quelle principalmente note, economy, business e first class : queste si riferiscono al posto a sedere e al servizio in aereo, mentre altre classi di prenotazione, come per esempio Y : tariffa normale Economy Class, riguardano la tariffa che è stata applicata nell emissione del biglietto. Molto spesso da queste classi di prenotazione dipendono anche il come e il se sia possibile cancellare, modificare od ottenere il rimborso del biglietto: i biglietti della classe di prenotazione Q, ad esempio, sono generalmente molto economici, non sussiste però il diritto al rimborso in caso di mancata partenza. Al momento della prenotazione è pertanto sempre consigliabile chiedere informazioni sulle possibilità di cambiamento e/o annullamento del biglietto. 5

6 I DIRITTI DEI PASSEGGERI (Regolamento CE 261/04) - ritardo prolungato del volo: la partenza dell aereo è ritardata rispetto all orario previsto; - cancellazione del volo: il volo non parte; - negato imbarco (overbooking): il passeggero non viene imbarcato a causa dell eccessivo numero di prenotazioni. Le tutele accordate dal Regolamento europeo si applicano a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario nonchè ai voli -effettuati da una compagnia comunitaria- in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione un aeroporto comunitario. Non si applicano, quindi, ai voli in partenza da un Paese NON comunitario effettuati da compagnie NON comunitarie, anche se la destinazione finale è rappresentata da un aeroporto comunitario. In questi casi valgono le normative locali del Paese di partenza. nell ambito del programma Frequent Flyer o altri programmi commerciali), avere una prenotazione confermata e presentarsi all accettazione nei modi e tempi previsti dalla compagnia aerea (in assenza di indicazioni il termine da rispettare è di 45 minuti prima dell ora di partenza pubblicata). Sono esclusi i passeggeri: - che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico, direttamente o indirettamente (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator); - a cui viene negato l imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi. Per godere di queste tutele è necessario possedere un biglietto aereo (compresi quelli emessi 6

7 RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO E dovuta assistenza in questi casi: - ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a km; - ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a km e di voli internazionali tra e km; - ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a km. L assistenza consiste in: - pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa; - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; - trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o . (l assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati). Se il ritardo è di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali. Nota: la fruizione della suddetta assistenza non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno, soggettivo, subito a causa del disservizio. In particolare, in caso di ritardo del volo, può essere richiesto alla compagnia un risarcimento fino a massimo DSP* (diritti speciali di prelievo), corrispondenti a circa euro, circostanziando e documentando il danno subito. Il risarcimento non è dovuto se la compagnia dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare il ritardo oppure se dimostra che era impossibile adottarle. Precisiamo che il risarcimento di danni da ritardo può esser richiesto solo alle compagnie registrate in Paesi che aderiscono alla convenzione di Montreal. *DSP: Diritti speciali di prelievo. Denominano un unità di conto del FMI Fondo Monetario Internazionale. Sono la base di calcolo anche nell ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo. 7

8 8 Per la valutazione visitate il sito del FMI ( Sistemazione in classe superiore o inferiore Se la compagnia offre una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo il passeggero NON è tenuto al pagamento di supplementi. Se si viene sistemati in una classe inferiore, invece, spetta un rimborso (da pagarsi entro sette giorni in contanti, con assegno, con bonifico o, d accordo col passeggero, col rilascio di un buono) del: - 30% del prezzo del biglietto per voli intracomunitari o internazionali inferiori a km; - 50% del prezzo del biglietto per voli intracomunitari superiori a km e per voli internazionali da a km; - 75% del prezzo del biglietto per voli internazionali superiori a km.

9 Di recente, la Corte di Giustizia Europea ha previsto la Compensazione pecuniaria per i passeggeri di voli ritardati, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l orario di arrivo previsto, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. La sentenza della Corte del 19/11/2009 precisa che, salvo circostanze eccezionali, non solo per i voli cancellati ma anche per quelli molto ritardati, i passeggeri possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfetaria. Sebbene il regolamento europeo prevede che solo in caso di cancellazione del volo i passeggeri possano ricevere una compensazione forfetaria compresa tra i 250 e i 600 euro, i giudici europei hanno affermato che anche i passeggeri vittime di un ritardo sull arrivo previsto «subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile» a quelli il cui volo è stato cancellato. Ed ancora, - ricorda la sentenza - i passeggeri di un volo cancellato a breve termine hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando la compagnia aerea offre di trasportarli su un volo alternativo, purché perdano tre ore o più rispetto alla durata inizialmente prevista. I passeggeri non hanno invece diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo «era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». Viene precisato anche che «un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo», (Corte di Giustizia europea sentenza del 19/11/2009). 9

10 ticket CANCELLAZIONE DEL VOLO In questi casi il passeggero ha diritto a: Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo con partenza (riprotezione) il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Assistenza, ovvero: - pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa; - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; - trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o . (l assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati). In alcuni casi (vedi sotto le esclusioni) anche alla compensazione pecuniaria - euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a Km; - euro 400 per i voli intracomunitari superiori a km e per quelli internazionali tra i e i km; - euro 600 per i voli internazionali superiori a km. Se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi - rispetto al volo prenotato - rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia può ridurre queste compensazioni del 50%. La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o 10

11 con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi. La compensazione pecuniaria non è dovuta nei casi in cui: - la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.); - il passeggero sia stato informato della cancellazione: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un ora prima dell orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l orario originariamente previsto. Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio. 11

12 NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING) È il classico caso in cui le prenotazioni per il volo sono eccessive rispetto ai posti disponibili. In questo caso la compagnia deve, per prima cosa, fare un appello ai volontari per verificare se vi siano persone disposte a cedere il proprio posto dietro concessione di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, il passeggero a cui viene negato l imbarco ha diritto a: Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Assistenza, ovvero: - pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa; - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; - trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o . (l assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati). Compensazione pecuniaria di: - euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a Km; - euro 400 per i voli intracomunitari superiori a km e per quelli internazionali tra i e i km; - euro 600 per i voli internazionali superiori a km. Se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi - rispetto al volo prenotato - rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia può ridurre queste compensazioni del 50%. 12

13 ASSISTENZA La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi. Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio. Eventuali reclami devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto. degli Stati dell Unione europea, della Norvegia, dell Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati Riferimenti normativi: Convenzione di Montreal del 1999 (Trasporto aereo internazionale). Regolamento UE n. 261/2004 del 11/2/2004 (negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato). Carta dei diritti del passeggero (ENAC - Ente Nazionale per l Aviazione Civile). Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69. Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può presentare reclamo: alle sedi Enac dell aeroporto nazionale dove si è verificato l evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell Unione europea, della Norvegia, dell Islanda e della Svizzera agli Organismi responsabili 13

14 COSA PORTARE A BORDO Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l Unione Europea (UE) ha adottato dal 6 novembre 2006 regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Le restrizioni si applicano a tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione nonché dagli Aeroporti di Norvegia, Islanda e Svizzera. Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le normative in vigore non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all Unione Europea. I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda), fatta eccezione per quelli espressamente determinati dalla comunità stessa (Singapore e aeroporti Croati) possono invece essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. Articoli consentiti in cabina È consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm. Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio: borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni, di uso abituale soprabito o impermeabile ombrello stampelle o altro mezzo per deambulare articoli da lettura per il viaggio culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio articoli acquistati presso i duty free ed esercizi commerciali all interno dell aeroporto e sugli aeromobili 14

15 medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica sostanze liquide nei limiti consentiti Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi sono invece consentiti in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini. In Aeroporto Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio: presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano. I liquidi comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi creme, lozioni ed oli profumi spray gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia 15

16 COSA PORTARE A BORDO contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti sostanze in pasta, incluso dentifricio miscele di liquidi e solidi mascara ogni altro prodotto di analoga consistenza Articoli vietati in cabina E vietato il trasporto in cabina dei seguenti articoli. Pistole, armi da fuoco e altre armi Qualsiasi oggetto che di fatto o in apparenza può sparare un proiettile o causare lesioni, fra cui: accendini a forma di arma da fuoco armi giocattolo di qualsiasi tipo balestre componenti di armi da fuoco (esclusi i dispositivi di mira telescopici e i mirini) dispositivi per stordire o trasmettere una scossa, ad esempio pungoli elettrici per bovini, armi balistiche ad energia proiettata (taser) fionde lanciarpioni e fucili subacquei pistole a sfere pistole ad aria, fucili e armi a pallini pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi pistole lanciarazzi pistole per starter repliche e imitazioni di armi da fuoco strumenti per sopprimere gli animali senza dolore tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, etc.) Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti Articoli appuntiti o con lama che possono causare lesioni, fra cui: arpioni e lance asce e accette attrezzi da artigiano che possono essere utilizzati come armi a punta o a spigolo (ad esempio trapani e relative punte, taglierine, cutter, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, palanchini, martelli, pinze, chiavi inglesi, saldatori) bastoni da sci e da passeggio / escursionismo bisturi coltelli, compresi i coltelli cerimoniali, con lame lunghe oltre 6 cm, di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali forbici con lame lunghe oltre 6 cm frecce e dardi machete mannaie da macellaio pattini per pattinaggio su ghiaccio 16

17 piccozze per ghiaccio e rompighiaccio ramponi rasoi aperti e lame da rasoio (esclusi i rasoi di sicurezza o monouso con le lame incorporate nella cartuccia) sciabole, spade e bastoni con lama nascosta stelle da lancio temperini o coltelli a scatto con lame di qualsiasi lunghezza Strumenti smussati Qualsiasi strumento smussato che può causare lesioni, fra cui: attrezzature per arti marziali (ad esempio pugni di ferro, mazze, manganelli, catene, num chuck, kubaton, kubasaunt) canne da pesca mazze da baseball e da softball mazze da cricket mazze da golf mazze da hockey mazze da lacrosse mazze o bastoni rigidi o flessibili (ad esempio manganelli, sfollagente e bastoni) pagaie per kayak e canoa skate-board stecche da biliardo e affini Esplosivi e sostanze infiammabili Qualsiasi sostanza esplosiva o altamente infiammabile che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell equipaggio o per la sicurezza dell aeromobile o dei beni, fra cui: acquaragia e solvente per vernici bevande alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore al 70% (140% in gradi proof) candelotti o cartucce fumogene combustibili liquidi infiammabili (ad esempio petrolio/benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcol, etanolo) detonatori detonatori e micce esplosivi e ordigni esplosivi fiammiferi non di sicurezza fuochi d artificio, razzi (di qualsiasi tipo) ed altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce giocattolo) gas e contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno) di grande volume granate di qualsiasi tipo mine ed altri materiali militari esplosivi munizioni repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi torcia subacquea con batterie inserite vernice a spruzzo di aerosol 17

18 COSA PORTARE A BORDO Sostanze chimiche e tossiche Qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell equipaggio o per la sicurezza dell aeromobile o dei beni, fra cui: acidi e alcali (ad esempio batterie bagnate versabili) estintori materiale infettivo o materiale biologico pericolosi (ad esempio sangue infetto, batteri e virus) materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali) materiali ad accensione o combustione spontanea sostanze corrosive o candeggianti (ad esempio mercurio,cloro) spray disabilitanti o immobilizzanti (ad esempio spray irritanti, gas lacrimogeni) veleni Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione dell 8 agosto 2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell aviazione 18

19 I BAGAGLI Il Regolamento CE n. 889/02 ha migliorato ed ampliato i diritti dei passeggeri di aeromobili. Prima dell entrata in vigore di questo Regolamento, che ha unificato le regole vigenti sia per il trasporto aereo nazionale che per quello internazionale infatti, il trasporto aereo era regolato da normative differenti. Per di più grava sui rispettivi Stati membri dell UE l onere di provvedere affinché le compagnie aeree siano sufficientemente assicurate per garantire una copertura totale delle possibili pretese di risarcimento da parte dei passeggeri e dei loro aventi diritto. Le compagnie aeree sono tenute ad informare la clientela in anticipo sulle regole vigenti riguardanti il risarcimento e i rispettivi limiti per danni a persone o al bagaglio o in caso di smarrimento dello stesso. Le compagnie aeree sono obbligate a risarcire solamente il danno materiale; non vengono perciò considerate per esempio pretese che riguardano il danno da vacanza rovinata, oppure per i disagi ed i fastidi subiti. Ecco in breve una panoramica dei diritti dei passeggeri contenuti nel Regolamento a proposito dei bagagli: Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardata consegna del bagaglio, il consumatore ha diritto a chiedere un risarcimento. Il limite massimo è stabilito in 1000 DSP*. La responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui la compagnia aerea avesse preso tutte le misure possibili per evitare il danno o che fosse stato impossibile prendere tali misure. Tale sarebbe il caso in cui la compagnia aerea potesse provare che a causa di uno sciopero imprevedibile non fosse più in grado di garantire un servizio regolare e di evitare gli inconvenienti. Distruzione, perdita o danno ai bagagli In caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli il legislatore prevede il diritto al risarcimento nell ammontare massimo di 1000 DSP*. 19

20 In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Ciò comporta che il consumatore non è tenuto a provare che la compagnia aerea abbia agito in modo colposo. In caso di bagaglio non registrato invece ogni responsabilità è esclusa a meno che si riesca a provare il comportamento colposo del vettore. NB: il rispettivo limite risarcitorio può essere esteso con una dichiarazione suppletiva presso il Check-In (excess value dichiarazione) e dietro pagamento di un supplemento. Termini per la presentazione dei reclami Il regolamento prevede che, nel caso in cui il bagaglio sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La maggior parte delle compagnie aeree, in caso di smarrimento, danneggiamento e ritardo del bagaglio, richiede inoltre una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami dell Aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report), per rimediare il prima possibile. È pertanto indispensabile adempiere anche tale formalità. *DSP: Diritti speciali di prelievo. Denominano un unità di conto del FMI Fondo Monetario Internazionale. Sono la base di calcolo anche nell ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo. Per la valutazione visitate il sito del FMI ( Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 20

21 LE TUTELE PER I VIAGGIATORI DISABILI O CON MOBILITÀ RIDOTTA Una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non può rifiutare al Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta in arrivo e partenza per un aeroporto dell Unione europea, l imbarco purché il passeggero stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Il rifiuto alla prenotazione o all imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il Passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi. Al Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l imbarco e all eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo Cosa c è di nuovo dal 26 luglio 2008 Al momento della prenotazione o dell acquisto del biglietto, a terra e a bordo i passeggeri con disabilità e i passeggeri con mobilità ridotta devono poter usufruire dei seguenti servizi, sotto la responsabilità del vettore aereo, che consentano di: poter segnalare facilmente al momento della prenotazione o dell acquisto del biglietto di viaggio le proprie necessità in termini di assistenza conoscere le norme di sicurezza che il vettore applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità poter consultare le informazioni sui voli e sui servizi di assistenza disponibili, e prenotare utilizzando i possibili mezzi messi a disposizione dalla tecnologia come internet, , etc poter trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale poter trasportare, oltre agli apparecchi medici, al massimo due dispositivi di mobilità (i dispositivi costituiti da una coppia di elementi, come per esempio stampelle, racchette, etc. vengono conteggiati come un unico dispositivo) per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell aero- 21

22 mobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose accedere alle informazioni essenziali sul volo richiedere, e ottenere ove nulla osti, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità ottenere assistenza, se necessario, per raggiungere i servizi igienici richiedere, e ottenere ove nulla osti, che l eventuale persona di accompagnamento del passeggero disabile o del passeggero con mobilità ridotta possa sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. (L accompagnatore, qualora il passeggero con disabilità o con mobilità ridotta non sia indipendente, dovrà sedere accanto o comunque il più vicino possibile al passeggero compatibilmente con la configurazione di cabina e le norme di sicurezza applicate dal vettore) ottenere a bordo l assistenza di competenza del vettore per prendere i voli in coincidenza (ad esempio coordinamento con il gestore dell aeroporto di transito nel caso di ritardi) In aeroporto i passeggeri con disabilità e i passeggeri con mobilità ridotta devono poter usufruire dei seguenti servizi, sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali, che consentano di: comunicare il loro arrivo all aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all interno e all esterno dei terminal spostarsi da un punto designato al banco dell accettazione adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli procedere dal banco dell accettazione all aeromobile, espletando i controlli per l emigrazione, doganali e di sicurezza imbarcarsi sull aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria procedere dal portellone dell aeromobile al posto a sedere riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato procedere dal posto a sedere al portellone dell aeromobile sbarcare dall aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria procedere dall aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i ba- 22

23 gagli, completando i controlli per l immigrazione e doganali procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza all interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche recarsi ai servizi igienici in caso di necessità su richiesta del passeggero disabile o del passeggero con mobilità ridotta, poter essere assistito in aeroporto dal proprio accompagnatore (l accompagnatore è da intendersi la persona che viaggia con il passeggero disabile o con mobilità ridotta) compreso sbarco e imbarco ricevere a terra assistenza per tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose ottenere la sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno poter accedere alle informazioni sui voli Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Decreto Ministeriale del 24 luglio 2007 n. 107/T recante Designazione dell organismo responsabile dell applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. 23

24 GLOSSARIO a) vettore aereo : un impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio; b) vettore aereo operativo : un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero; c) vettore comunitario : un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei; d) biglietto : un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato; e) prenotazione : il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall operatore turistico; f) destinazione finale : la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l orario di arrivo originariamente previsto; g) persona con mobilità ridotta : un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri; h) negato imbarco : il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all imbarco, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; i) volontario : una persona che si è presentata all imbarco e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici; l) cancellazione del volo : la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto. (Estratto del Regolamento CE 261/04) 24

25 TRASPORTO MARITTIMO Il contratto di trasporto passeggeri per mare è disciplinato dal Codice della Navigazione e dai singoli regolamenti delle compagnie. Per le crociere che rientrano nel concetto di pacchetto tutto compreso, dal Codice del Consumo (artt. da 82 a 100). I contratti di trasporto marittimo, nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Navigazione, devono avere un contenuto tale da disciplinare tutte le vicende che possono caratterizzare il trasporto. Di seguito si riporta la disciplina di una serie di circostanze che possono essere riprodotte in un contratto tipo di navigazione, con l indicazione dei diritti e dei doveri dei passeggeri. Il Biglietto di trasporto La prova della conclusione del contratto è rappresentata dal possesso del biglietto che deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e domicilio del vettore. La prenotazione del trasporto deve essere effettuata presso le agenzie di viaggio o presso gli uffici della compagnia o agli uffici di imbarco. Ogni prenotazione è soggetta ad un diritto di prenotazione. Le prenotazioni possono essere effettuate anche via internet. I biglietti possono avere una data aperta ed, in questo caso, hanno validità di un anno dalla data di emissione, sebbene gli stessi non sono da considerare validi quali documenti di viaggio e devono essere convertiti in biglietti definitivi prima dell imbarco, 25

26 sempre a condizione che vi sia disponibilità di posti per la data prescelta. In casi particolari il biglietto può essere ceduto a terzi purché non indichi il nome del passeggero e lo stesso non abbia iniziato il viaggio. In caso di indicazione del nome del passeggero, il diritto al trasporto è cedibile solo con l espresso consenso del vettore. Nel caso di imbarco senza biglietto il passeggero deve darne immediato avviso al Comandante o al Commissario di bordo; in caso di mancata segnalazione è tenuto a pagare il prezzo del biglietto eventualmente maggiorato della percentuale stabilita sulla base delle tariffe espressamente indicate dalle singole compagnie sino al porto verso cui è diretto o in cui sbarca. E fatto salvo il diritto del vettore a chiedere il risarcimento del danno a norma di legge. In caso di smarrimento o furto del biglietto tale circostanza deve essere immediatamente segnalato all agenzia emittente o all ufficio portuale o ad altro ufficio del vettore se la partenza non è ancora avvenuta, ad un Ufficiale della nave se il fatto si verifica in corso di viaggio. In tali ipotesi verrà emesso un duplicato del biglietto, rilasciato senza spese per il viaggiatore. EVENTI ACCIDENTALI Impedimento del passeggero Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto. Se l evento riguarda uno dei congiunti e/o conviventi o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del proprio contratto pagando, ai sensi dell art. 400, Codice della Navigazione, il quarto del prezzo di passaggio, al netto del vitto se questo era stato compreso nel prezzo. Al vettore deve essere data notizia dell impedimento prima della partenza, con qualsiasi mezzo che consenta l attestazione di ricevimento. In mancanza di prova dell avvenuta ricezione è dovuto l intero prezzo di passaggio. Rinuncia al viaggio da parte del passeggero Se il passeggero rinuncia volontariamente alla partenza, qualora non si rientri nelle ipotesi di cui sopra, avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto, con il pagamento di penali trattenute sul prezzo in base ai tempi entro i quali la rinuncia viene comunicata al vettore. L ammontare delle penali viene stabilito dal vettore. 26

27 Mancata partenza del passeggero Il passeggero che al di fuori dell impedimento e della rinuncia non si presenta a bordo nel tempo stabilito per la partenza, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto, a meno che non ceda il diritto al trasporto ad altri così come sopra rappresentato. Impedimento della nave Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire al passeggero il prezzo versato per il biglietto. Resta nella facoltà delle parti determinare il contenuto della clausola contrattuale, la determinazione degli importi o l eliminazione della penale. Soppressione della partenza o mutamento di itinerario Se il vettore sopprime la partenza della nave e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, che parta successivamente, il contratto è risolto. Qualora vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di effettuare il viaggio su una delle dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Il passeggero ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche se il vettore muta l itinerario con conseguente pregiudizio all interesse del passeggero stesso. In tutti i casi sopra indicati, il passeggero ha altresì diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Ritardo della partenza Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all alloggio e al vitto,quando questo sia stato previsto nel prezzo di passaggio. Può essere convenuto che in caso di viaggi inferiori ad una certa durata, e dopo un certo numero di ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. La risoluzione va esercitata mediante dichiarazione scritta da presentare o inviare al vettore o presso la biglietteria. Il passeggero che chiede la risoluzione del contratto avrà diritto al rimborso totale del biglietto. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni. Interruzione del viaggio della nave Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto dal passeggero solo in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all intero prezzo se, non 27

28 appena possibile e comunque entro quarantotto ore dal venir meno della causa di forza maggiore, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell intervallo l alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Interruzione del viaggio del passeggero Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio al netto di vitto e alloggio. L INIZIO DEL VIAGGIO Le operazioni di imbarco Per l imbarco del passeggero possono essere stabiliti differenti tempi di presentazione alle operazioni di imbarco a seconda che il viaggio riguardi: 1. uno scalo nazionale 2. uno scalo internazionale 3. un passeggero con auto al seguito La tempistica è stabilita dal vettore. Imbarco e sbarco veicoli I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all atto della prenotazione e dell imbarco. Per motivi di ordine e sicurezza i sistemi di allarme e di antifurto elettrico devono essere disinseriti all atto dell imbarco, i veicoli andranno imbarcati secondo l ordine disposto dal Comando di bordo, successivamente parcheggiati con il freno a mano tirato, la marcia innestata, i vetri, le portiere e il bagagliaio chiusi, le luci spente, le serrature chiuse. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada e tutti i veicoli di altezza superiore ai m da terra e/o di larghezza superiore a m. 1.85, pur non essendo soggetti ad alcun supplemento, devono essere segnalati all atto della prenotazione. Lo sbarco dei veicoli avviene a cura del passeggero. Bambini e minori L imbarco dei bambini fino ad una certa età (stabilita di volta in volta dal vettore) può avvenire senza pagamento del biglietto. Tuttavia, sarà necessaria la prenotazione con l emissione di un biglietto a tariffa zero. I bambini fino a 12 anni non possono viaggiare soli, ma dovranno essere accompagnati da un passeggero maggiorenne munito di regolare 28

29 biglietto. I minori che hanno compiuto 12 anni possono viaggiare anche non accompagnati. In caso di viaggio internazionale il minore dovrà essere munito di regolare documento per l espatrio. Animali Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di animali domestici, che devono essere muniti di biglietto secondo le tariffe in vigore e di regolare documento di vaccinazione. Gli animali: - sono/non sono ammessi sui ponti esterni della nave; - di piccola taglia possono/non possono essere sistemati in apposite gabbie o ceste a cura del passeggero; - possono essere alloggiati esclusivamente negli appositi ricoveri; - sono/non sono accettati in cabina. Sarà a carico, cura e responsabilità del passeggero accudire e mantenere gli animali domestici al seguito. I BAGAGLI Trasporto del bagaglio non registrato Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero (possono essere stabiliti dei limiti di peso e di volume). L eccedenza eventuale verrà tassata secondo le tariffe in vigore. Oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante, possono essere gratuitamente depositati presso l ufficio del Commissario, che ne curerà la custodia essendone responsabile. I beni a seguito del passeggero sono custoditi dal passeggero stesso. Trasporto di bagaglio registrato Per il bagaglio eccedente i limiti eventualmente previsti il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero. 29

30 LE RESPONSABILITÀ DEL VETTORE Per il bagaglio Il vettore è responsabile, entro il limite di 5.000,00 per la perdita e le avarie del bagaglio a mano quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. Il vettore è responsabile entro il limite di 4.000,00 per la perdita e le avarie di bagaglio diverso da quello a mano che gli è stato consegnato chiuso o per la maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita e le avarie per il bagaglio consegnato al vettore devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Bagaglio non ritirato Al termine del viaggio è onere del passeggero provvedere a ritirare il bagaglio prima di abbandonare l unità. Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero. Nel trasporto gratuito Le disposizioni relative alla responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questi dovuto, si applicano anche se il contratto di trasporto è a titolo gratuito. Può essere previsto un tetto massimo per nella consapevolezza che il Codice della Navigazione non lo prevede. Tale scelta è stata dettata dal fatto che gli importi inseriti sono quelli previsti dalla Convenzione di Atene, che, sebbene non ratificata dall Italia, è ispirata al rafforzamento della posizione del passeggero nei confronti del vettore. Le parti possono adottare l alternativa offerta dal Codice della Navigazione, che prevede che Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di 6,19 per il chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. (art. 412 Codice della Navigazione) Per inesecuzione del trasporto o per ritardo Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. 30

31 Per i danni alle persone. Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall inizio dell imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. Il passeggero deve osservare oltre alle norme del contratto, della legge e dei regolamenti, anche quelle di comune prudenza al fine di evitare di mettere in pericolo la propria e l altrui persona. Segnalazioni e reclami del passeggero Assistenza Clienti Il passeggero, ove rilevi carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dal vettore, può darne segnalazione al Comando della nave ed alla direzione della società. Il passeggero ha inoltre facoltà di annotare i suoi rilievi nel Libro elogi e reclami a disposizione a bordo dell unità. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli non registrati si prescrivono, ai sensi dell art. 418 Codice della Navigazione, col decorso di sei mesi dall arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dall Europa o dai paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie con il decorso di un anno. Composizione delle controversie Tutte le controversie nascenti dal presente contratto possono essere risolte davanti all Autorità Giudiziaria ordinaria ed il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi del art. 33, 2 comma, lettera u) del D.lgs. n. 206/2005. Estratto Codice della Navigazione Art Forma del contratto Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni caso. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso. Art Indicazioni del biglietto di passaggio Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore. Art Cessione del diritto al trasporto Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso 31

32 32 del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio. Art Imbarco senza biglietto Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Art Impedimento del passeggero Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio (25%), computato al netto del vitto se questo fu compreso nel prezzo. Se l evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai commi precedenti al vettore deve essere data notizia dell impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l intero prezzo di passaggio netto. Art Mancata partenza del passeggero Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al 10%. Art Impedimento della nave Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli. Art Soppressione della partenza o mutamento d itinerario Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha la facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due commi precedenti il passeggero ha il diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Art Ritardo della partenza Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il

33 passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle 24 ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo 24 ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo 48 ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni. Art Interruzione del viaggio della nave Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell intervallo l alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio. Art Interruzione del viaggio del passeggero Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto. Art Operazioni di imbarco e di sbarco Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio. Art Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. Art Responsabilità del vettore per danni alle persone Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall inizio dell imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l evento è derivato da causa a lui non imputabile. Art Trasporto del bagaglio non registrato Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni. Art Trasporto del bagaglio registrato Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall articolo precedente il vettore, 33

34 34 su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero. Art Responsabilità del vettore per il bagaglio Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 per kg o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o avarie apparenti, ovvero entro 3 giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. Art Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito. Art Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. Art Derogabilità delle norme Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409, 412 e 414. Art Pegno legale sul bagaglio Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto. Art Bagaglio non ritirato Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero. Art Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di 6 mesi dall arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrive col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o ei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie col decorso di un anno. Riferimenti normativi: Codice della Navigazione Libro III Delle obbligazioni relative all esercizio della navigazione Capo III Del trasporto - Sezione I Del trasporto di persone

35 DISCLAIMER La Guida riassume gli aspetti salienti della legislazione in materia di trasporto aereo e marittimo. Eventuali richieste o azioni legali presentate in caso di controversie devono basarsi esclusivamente sui relativi testi legislativi indicati nella sezione normativa di riferimento e considerati nella propria interezza. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la nostra Associazione ai seguenti indirizzi: Sede Regionale Sicilia Via Montepellegrino, Palermo Tel Fax [email protected] Sezione Palermo Via Montepellegrino, Palermo Tel Fax [email protected] Sezione Messina Piazza della Repubblica, 4 - Is Messina Tel Fax [email protected] Sportello Catania Via Artale Alagona, Catania Tel Fax [email protected] Sezione Siracusa Via P.S. Mattarella, Siracusa Tel [email protected] Sezione di Trapani Via Giordano Bruno, Marsala (TP) Tel [email protected] 35

36 36

37 INDICE PAG 3 PAG 4 PAG 4 PAG 6 PAG 7 PAG 10 PAG 12 PAG 14 PAG 19 PAG 21 PAG 24 PAG 25 PAG 35 Presentazione Trasporto aereo Il biglietto aereo I diritti dei passeggeri Ritardo prolungato del volo Cancellazione del volo Negato imbarco (overbooking) Cosa portare a bordo I bagagli Le tutele per i viaggiatori disabili o con mobilità ridotta Glossario Trasporto Marittimo Disclaimer 37

38 38 MAI PIÙ TURISTI PER CASO

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