COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI

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1 COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI GARANZIE "DANNI INCENDIO FURTO E KASKO TOTALE" A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALERMO CHE GUIDINO PROPRI MEZZI DI TRASPORTO PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTO DI SERVIZIO. * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

2 Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono - per Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals; - per Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - per Contraente: II soggetto che stipula l'assicurazione, denominato altresì "Amministrazione" e/o "Comune"; - per Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante; - per Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'assicurato; - per Garanzia: il singolo rischio coperto dall'assicurazione; - per Indennizzo o Indennità: la somma che la Società Assicuratrice erogherà all'assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro; - per Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; - per Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione; - per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice, comprese le imposte; - per Proporzionale: il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato; - per Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; - per Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito; - per Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda i danni subìti dai veicoli dei dipendenti, usati per ragioni di servizio purché non risultino intestate al P.R.A. a nome dei Contraente. La garanzia deve essere operante per i soli rischi conseguenti l'uso dei veicoli su autorizzazione dell'amministrazione, per l'espletamento di qualsiasi servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso. La Società Assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli sopradescritti, conseguenti a: a) incendio, scoppio, esplosione e fulmine, purché il veicolo non sia già coperto per tali eventi con altra Assicurazione; b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina, purché il veicolo non sia già coperto per tali eventi con altra Assicurazione; c) eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo), purché il veicolo non sia già coperto per tali eventi con altra Assicurazione;

3 d) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine); e) danni accidentali/kasko totale (collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, che renda antieconomica la riparazione (stimata con i criteri di cui al successivo art. 7) in quanto di importo uguale o maggiore del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro). II Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva segnalazione dei dati riguardanti i veicoli assicurati in quanto le missioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni dell'amministrazione. In caso di sinistro alla Società Assicuratrice saranno forniti gli elementi necessari per la verifica della validità della garanzia. ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE. L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione di servizio. Non sono comunque risarcibili i danni: - causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; - subìti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - sviluppo -comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonchè agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere; - alle ruote ( cerchioni, coperture e camere d'aria ) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. ART. 3 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE. Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni: a) che le missioni siano regolarmente autorizzate; b) che le missioni stesse siano riportate sui registri vidimati dalla Ragioneria Generale, od altri documenti informatici sui quali il Contraente si impegna a registrare in via preventiva ed in modo analitico: - ora, data e itinerario della trasferta; - numero dei chilometri da percorrere, provvedendo a completare le annotazioni con il numero dei km. percorsi, - generalità del dipendente; - targa del veicolo; rilevandoli dal foglio di viaggio che dovrà essere custodito in uno al registro. Tali registri dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento dalle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. La garanzia si intende operante a favore dei dipendenti dell Amministrazione, nonché dell eventuale personale comandato di altri Enti, Aziende e Società ed i lavoratori con forme di lavoro atipico e precario. c) che la denuncia di sinistro, presentata dalla Contraente e sottoscritta anche dall'assicurato, contenga in allegato fotocopia della pagina del Registro da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'ente; ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati della C.E.E. nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Repubblica di Germania, Svezia e Cecoslovacchia. ART. 5 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI. I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente alla Società Assicuratrice entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

4 La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'assicurato danneggiato, dell'autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE. Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata all'agenzia Generale che ha in carico la polizza. ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI. L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, pertanto in caso di: danno totale: la liquidazione sarà uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro; danno parziale: la liquidazione avverrà con applicazione del degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva, ove l'assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. ART. 8 - RIPARAZIONI REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società Assicuratrice. La Società Assicuratrice ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda mediante periti nominati rispettivamente dalla Società Assicuratrice e dall'assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società Assicuratrice e dell'assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società Assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettantegli. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro. ART MASSIMALI DI GARANZIA. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di ,00 (Diecimila/00) per ogni veicolo, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con una franchigia di 250,00 (Duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro. Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori fono-audio-visivi. ART OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE. L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914.del c.c.

5 L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. ART ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'assicurato (franchigie, scoperti e simili). ART DOLO O COLPA GRAVE. L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. ART. 14 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE. Limitatamente alla garanzia Kasko totale, la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art c.c. nei confronti dei conducente dei veicolo. ART PAGAMENTO DEL PREMIO. L assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 01/01/07 e fino alle ore 24 del 31/12/09.. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. Fermo quanto sopra è facoltà dell'amministrazione di chiedere alla Società la proroga temporanea del contratto per la durata di almeno tre mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base al premio del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. II pagamento del premio, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa Assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro trenta giorni dalla data del 1/1/07 o dalla data di stipulazione se successiva e le rate successive entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualità, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Il premio verrà così determinato applicando il premio unitario per Km, dedotto dall offerta, computato sul totale delle percorrenze chilometriche oggetto di rimborso ai dipendenti dell Ente in missione con auto propria; esso viene anticipato in via provvisoria sulla base di Km per ciascun periodo assicurativo annuo. Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell Amministrazione Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o rimborsate entro 30 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. Dell eventuale ritardo nell adempimento dell anzidetta comunicazione, dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione, ferma restando la validità della garanzia. ART. 18 FORO COMPETENTE. Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. ART. 19 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara. ART 20 - DIRITTO DI INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITÀ L Impresa assicuratrice aggiudicataria si impegna a fornire annualmente informazioni all'ente dei sinistri pagati e dei sinistri posti a riserva ed in particolare: a) importo unitario di ogni sinistro; b) data del sinistro; c) estremi della controparte; d) natura della richiesta (giudiziale/stragiudiziale); e) tipologia di danno (persone/cose/animali); f) causa del danno;

6 g) ambito in cui è accaduto il sinistro. Le suddette informazioni e/o comunicazioni in ordine alla gestione dei sinistri, dovranno essere forniti, a richiesta dell Ente, anche su supporti informatici nel formato richiesto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

7 LOTTO 4 SCHEMA DI OFFERTA (da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate) Il sig. - Cod. Fis. n nato a il e residente in - Via, nella sua qualità di della (indicare anche l eventuale capitale sociale) - con sede in Via - P.Iva n - Cod. fisc. n - iscritta alla C.C.I.A.A. di al n del Registro imprese - Autorizzata all esercizio di assicurazioni giusto decreto del Ministero dell industria n del in relazione al Pubblico incanto indetto dal Comune di Palermo per la stipula di polizze LOTTO 4 per l'assicurazione danni incendio furto e kasko totale per i dipendenti dell Amministrazione in missione con auto propria alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara e relativo capitolato speciale di condizioni formula la propria migliore offerta come segue: Importo in valore assoluto dell offerta, per il LOTTO 4,. (in cifre ed in lettere) relativa al premio comprensivo di imposte per il periodo di assicurazione indicato nel bando di gara e relativo capitolato speciale di condizioni. Ribasso percentuale sull importo triennale a base di gara del % (in cifre ed in lettere) del LOTTO 4. Dichiara altresì che l anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto che il premio annuo comprensivo di ogni onere ed imposta è stato determinato in misura di ( in cifre ed in lettere ) per ogni Kilometro, computato sull ammontare del preventivo percorrenze Kilometriche indicato nel procedimento di gara. Luogo e data TIMBRO E FIRMA

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