NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 36_2015 DEL 29 SETTEMBRE 2015

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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 36_2015 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat... 2 SCADENZARIO SETTEMBRE SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS SETTEMBRE: 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO IRPEF... 3 SCADENZARIO OTTOBRE OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO * OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE OTTOBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECENTE... 5 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 6 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: CONGUAGLIO ENTRO IL 31/ OPZIONE DONNA: PENSIONE ANTICIPATA AD AMPIO RAGGIO... 8 JOBS ACT: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL RESTYLING... 9 SCADENZARIO CONTRATTUALE SETTEMBRE PROTOCOLLO D INTESA DEL : ULTERIORI MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PREVINDAI: COMUNICATO DEL 2 SETTEMBRE IL QUESITO DEL MESE...12 Oggetto: Obbligo assicurativo contro gli infortuni per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inpgi RASSEGNA PERIODICA...13 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 SETTEMBRE 2015: Licenziamento per giusta causa ed esposizione del codice disciplinare N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 16

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 agosto 2015 al 14 settembre 2015, è pari a 1,280374%. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat L Istat ha diffuso il calendario 2015 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Comunicato Istat Periodo di riferimento Settembre Mercoledì 14 ottobre 2015 Ottobre Venerdì 13 novembre 2015 Novembre Lunedì 14 dicembre

4 SCADENZARIO SETTEMBRE SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 30 SETTEMBRE: 730/2015 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO IRPEF T Ermine per comunicare al datore di lavoro oppure all ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod ). 3 16

5 SCADENZARIO OTTOBRE OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO * L L e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Previr a mezzo modello Pia tramite Bnl. 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I L contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di Partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I L datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all INPGI a mezzo modello F24. Entro lo stesso termine deve essere presentata all INPGI la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). * Termine posticipato al 12 ottobre 2015 in quanto cadente di sabato 4 16

6 16 OTTOBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECENTE P L resentazione alla Casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente. Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. 5 16

7 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: CONGUAGLIO ENTRO IL 31/10 S ono partite le richieste di recupero della maggiorazione del 10% per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi, versando per conto dell INPS la Cigs in misura intera (70%). Infatti, già con la denuncia UniEmens di agosto (da presentare entro la fine del mese di settembre) l azienda potrà chiedere L la restituzione degli importi versati in eccedenza fino al 31 luglio Ma le aziende interessate che non provvederanno al recupero entro fine mese possono comunque stare serene in quanto, come stabilito dall INPS con messaggio n. 5292/2015, è stato concesso un mese in più per il recupero in considerazione del periodo feriale, ossia fino al 31 ottobre L incremento del trattamento di integrazione salariale deriva dall art. 2-bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015, stabilendo che l ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (dal 60% al 70%). A tal fine, il c.d. D.L. Pensioni (D.L. n. 65/2015, convertito nella L. n. 109/2015), ha incrementato di 150 mila euro lo stanziamento per l anno 2015, che si aggiungono quindi ai 50 milioni previsti dall art. 2-bis della L. n. 11/2015. Le risorse, in particolare, devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell anno Per consentire l esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in trattazione, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all anno Il ritardo dell esposizione dei suddetti dati potrà comportare l impossibilità per l azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate. Ma come bisogna compilare il flusso UniEmens per la corretta operazione di conguaglio? - per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all anno 2015, bisogna valorizzare nell elemento DenunciaIndividuale CausaleCongCIGS il codice di nuova istituzione G707 e nell Elemento ImportoCongCIGS l importo posto a conguaglio; - per l esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata, bisogna valorizzare nell elemento DenunciaIndividuale CausaleCongCIGS il codice di nuova istituzione G708 e nell Elemento ImportoCongCIGS l importo posto a conguaglio; - per l indicazione dell importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l anno 2015, bisogna valorizzare nell elemento DenunciaIndividuale CausaleCongCIGS il codice di nuova istituzione F504 e, nell Elemento ImportoCongCIGS, l importo posto a conguaglio. Nulla cambia, invece, per l esposizione dell importo dell integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), in quanto si conferma il codice G603. Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all incremento del 10%, onde consentire, tra l altro, l esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. 6 16

8 Nel pagamento dell incremento, nel campo Tipo integrazione delle mensilità si dovrà indicare il codice 7. Le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% del trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà, riferita a periodi del 2015 antecedenti al 31 luglio 2015 (data di entrata in vigore del messaggio n. 5100/2015), dovevano essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di luglio o agosto Tuttavia, considerate le difficoltà legate alla realizzazione delle necessarie implementazioni delle procedure paghe e contributi nel corso del periodo feriale, l INPS con il messaggio n. 5292/2015 ha stabilito che l esposizione dei trattamenti riferiti all anno 2015 potrà essere effettuata, oltre che con i flussi UniEmens di luglio ed agosto 2015, anche con quelli di settembre dello stesso anno (la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2015). 7 16

9 OPZIONE DONNA: PENSIONE ANTICIPATA AD AMPIO RAGGIO C ambiano le regole per il particolare regime sperimentale previsto per le lavoratrici (c.d. opzione donna ). Infatti, una lavoratrice che per effetto della predetta opzione vede aprirsi la finestra di accesso non oltre il 31 dicembre 2015 potrà accedere al trattamento pensionistico con i particolari requisiti L previsti dall art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004 anche successivamente a tale data. Finora, invece, l'inps aveva indicato che entro questo termine era necessario aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. Ciò significa che se prima le lavoratrici dovevano maturare i requisiti pensionistici (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) con un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria prevista dalla menzionata legge, ora, per accedere all opzione donna, basta semplicemente che la finestra di accesso della lavoratrice si apra entro fine anno, con la possibilità di poter collocarsi a riposo anche successivamente. Al riguardo, non bisogna dimenticare che per accedere ai trattamenti previdenziali, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015 possono presentare domanda di pensione con opzione al particolare regime in argomento e cessare il rapporto di lavoro subordinato anche successivamente al 31 dicembre Ciò in considerazione del fatto che tale termine è da considerarsi come la scadenza entro la quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma su richiamata. A darne notizia è stato un messaggio istituzionale interno inviato ai direttori regionali dell INPS. Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 3 mesi (per le donne del pubblico impiego; 63 anni e 9 mesi le donne dipendenti del settore privato; 64 anni e 9 mesi le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Con l' opzione donna, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo). La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta a tutte le lavoratrici iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre Per l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e sino alla scadenza naturale del regime, è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. 8 16

10 JOBS ACT: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL RESTYLING I lavoratori disabili entrano di diritto nell organico del personale delle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti. L assunzione obbligatoria, infatti, non è più subordinata al requisito della nuova assunzione come specificato all art. 3, co. 2 della L. n. 68/1999 il quale viene appunto abrogato ma, dal 1 L gennaio 2017, tale obbligo insorge in automatico. Inoltre, il rinnovato art. 5 della L. n. 68/1999 estende ai datori di lavoro pubblici la possibilità, già riconosciuta ai privati, di compensare automaticamente eccedenze con riduzioni di disabili presso unità produttive della stessa regione, senza cioè che sia necessario richiedere l autorizzazione, fermo restando l obbligo di comunicarlo con il prospetto informativo. A prevederlo è lo schema di Decreto Legislativo sulla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese, che punta a revisionare le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità. Al fine di dirimere pregressi contrasti interpretativi, viene completamente riscritta la possibilità di utilizzare l esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro. A subire profonde modifiche è anche la nuova procedura di assunzione che amplia le possibilità del datore di lavoro di assolvere al proprio obbligo. Innanzitutto, viene permesso alle aziende di poter computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabile psichico. Altra semplificazione riguarda la possibilità di scegliere le persone da assumere, posto che l assunzione avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione, in quanto è stata eliminata la richiesta numerica. Passando agli incentivi in caso di assunzione a tempo indeterminato dei disabili gravi, il Decreto Legislativo prevede un aumento della misura. In particolare, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi: - nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; - nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%; - nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Le richieste per accedere all incentivo vanno presentate telematicamente all INPS, che risponderà nei 5gg successivi. Infine, sempre in un ottica di semplificazione ed efficienza, sarà istituita una banca dati per le politiche attive e passive ex articolo 8 del D.L. n. 76/2013 che raccoglie le informazioni dei datori di lavoro obbligati e dei lavoratori interessati. 9 16

11 SCADENZARIO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2015 PROTOCOLLO D INTESA DEL : ULTERIORI MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO I l 31 agosto scorso le parti datoriali e sindacali stipulanti rispettivamente il ccnl Utilitalia (già Federambiente) ed il ccnl Fise Assoambiente hanno sottoscritto l allegato Protocollo che determina le modalità di versamento del contributo ordinario trimestrale delle aziende che, a partire dal 30 settembre 2015 L in poi, per la prima volta trasmettano al Fondo il template in formato.xls (in seguito denominato template) per la prima iscrizione dei lavoratori dipendenti. Nel Protocollo, le parti nazionali hanno preliminarmente dato atto al Fondo dei positivi risultati della sua attività nel periodo aprile 2014 / luglio L apprezzamento riguarda lo sforzo organizzativo di sostegno/promozione allo sviluppo dell area delle imprese aderenti e dei lavoratori iscritti (allo stato, circa ) e l impegno messo nella strutturazione del sistema di gestione amministrativo contabile con la collaborazione della società FOS e del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie integrative curato dalla società Unisalute. Conclusivamente, le parti hanno preso atto che la fase di avviamento del Fondo si è conclusa, avvalorando la bontà della loro scelta in tema di welfare contrattuale. Il Protocollo stabilisce che i datori di lavoro ed i soggetti aderenti di cui all art. 5, commi 1, 2, 5, dello Statuto che, - a partire dall invio del template del 30 settembre 2015 in avanti provvedano per la prima volta a tale invio, sono tenuti ad effettuare il primo versamento contributivo al Fondo corrispondendo soltanto la contribuzione ordinaria per il trimestre immediatamente seguente l invio stesso (alle date cioè del 16 ottobre, 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio): da parte di tali aziende null altro sarà dovuto al Fondo, per il periodo precedente il primo invio del template. Come è noto, ai sensi dell art. 6 del Regolamento, in presenza di regolari versamenti contributivi (comma 1), i lavoratori iscritti hanno diritto alle prestazioni del Fondo dal 1 giorno del trimestre successivo a quello nel quale ha avuto corso il primo versamento della contribuzione ordinaria (comma 2, lett. b). Volendo fornire un esempio specifico, se l azienda invia il suo primo template il 30 settembre 2015 con conseguente primo versamento contributivo ordinario il 16 ottobre seguente, il lavoratore inizierà a fruire delle prestazioni del Fondo dal 1 gennaio 2016; termine quest ultimo che sarà anticipato al 1 ottobre 2015 nel caso l azienda intenda versare al Fondo, il 16 ottobre, l importo di due trimestri di contribuzione ordinaria. Resta inteso che l eventuale ipotesi di aziende che fossero state già tenute ad effettuare il primo invio del template ed il primo versamento contributivo prima rispettivamente del 30 settembre e del 16 ottobre 2015 è regolata dalle disposizioni di cui all art. 16 dello Statuto e di cui all art. 5, comma 9, del Regolamento. Per completezza si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall art. 7, comma 4, lett. b), del Regolamento, il lavoratore predetto alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando il proprio fondo di riserva assicurativa, continuerà a godere delle prestazioni del Fondo anche nel trimestre immediatamente successivo a quello nel quale (egli) risulta cessato

12 PREVINDAI: COMUNICATO DEL 2 SETTEMBRE 2015 I L contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore ad euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005). Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'interessato. La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto. (Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla pagina "Regime fiscale dei contributi" della sezione "Fiscalità"). Ricordiamo che occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2014 entro il 31 dicembre Suggeriamo di fornire la dichiarazione utilizzando l'apposita funzione internet "059: Contr. non dedotti". Tale funzione consentirà di compilare e stampare il modulo 059 che, debitamente sottoscritto, dovrà poi essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sullo stesso (il modulo non deve, pertanto, essere inoltrato tramite posta). Con la stessa funzione si potrà, peraltro, verificare se tale adempimento sia stato assolto anche per eventuali altri anni per i quali ne ricorrano i requisiti. Nel caso in cui non si riceva, nei giorni lavorativi immediatamente successivi all'invio del fax, una mail di conferma di avvenuta acquisizione del modulo 059, invitiamo a verificare il buon fine delle operazioni effettuate (compreso l'inoltro del fax) ed eventualmente a stampare e trasmettere di nuovo il modulo. Precisiamo che le dichiarazioni inserite on line per le quali non risulti acquisito il relativo fax saranno automaticamente cancellate trascorse tre settimane dalla data di compilazione (specifica mail informativa sarà inviata anche in questo caso); qualora ciò avvenga sarà necessario, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, inserire e trasmettere una nuova dichiarazione. Cogliamo, infine, l'occasione per ricordare che, in caso di pensionamento in corso d'anno con conseguente richiesta di prestazione al Fondo ovvero in caso di riscatto anticipato della posizione previdenziale, l'ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione

13 IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Obbligo assicurativo contro gli infortuni per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inpgi Richiesta: Nel caso di assunzione di un collaboratore coordinato continuativo che svolge attività giornalistica da iscrivere alla Gestione Separata Inpgi, l obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso anche a questa tipologia di collaboratore? In caso affermativo, è necessario che l azienda apra un apposita posizione Inail o può denunciarlo su una posizione già aperta? Il contributo Inail a quanto ammonta? Viene sempre ripartito fra 2/3 al committente ed 1/3 al collaboratore? Per la Risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

14 RASSEGNA PERIODICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 SETTEMBRE 2015: Licenziamento per giusta causa ed esposizione del codice disciplinare. C on sentenza n del 1 settembre 2015, la Corte di Cassazione, ha ribadito la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato per gravi violazioni delle direttive aziendali, anche in mancanza dell affissione del codice disciplinare nella sede lavorativa del dipendente. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato, nel comportamento del dipendente, gravissime negligenze e superficialità idonee ad esporre il datore di lavoro a rischi di natura economica. Inoltre, aveva palesemente violato i precetti di riservatezza e correttezza. Tutto ciò può costituire la base di un licenziamento disciplinare anche in mancanza del codice disciplinare, in quanto rientrano tra i comportamenti del buon padre di famiglia che non possono mancare durante il rapporto di lavoro

15 HRM Law è la nuova linea di servizi di Data Management HRM, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro. HRM Law si articola nei seguenti servizi, presto accessibili tramite un nuovo portale dedicato: Newsletter settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro. News Flash, una notifica immediata via nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva. Approfondimenti video trimestrali durante i quali vengono riprese ed approfondite le novità più rilevanti emerse negli ultimi 3 mesi. Assistenza telefonica nell interpretazione normativa attraverso apposito numero. Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa. Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico dottrinale. Prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda, per Corsi On Demand su tematiche da voi scelte. Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste. Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale. Per avere maggiori informazioni sull offerta di servizi di Data Management HRM in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, potete contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it

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