IL RISCHIO DA AGENTI FISICI. Servizio Prevenzione e Protezione

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1 IL RISCHIO DA AGENTI FISICI Servizio Prevenzione e Protezione

2 TITOLO VIII AGENTI FISICI Ai fini del D. Lgs. 81/08 per AGENTI FISICI si intendono: il rumore gli ultrasuoni gli infrasuoni le vibrazioni meccaniche i campi elettromagnetici (CEM) le radiazioni ottiche di origine artificiale (ROA) il microclima le atmosfere iperbariche (radiazioni ionizzanti D. Lgs. 230/95)

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 181 (Valutazione dei rischi) 1. il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Nell adozione delle misure bisognerà tener conto della eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

4 DISPOSIZIONI Nel rispetto del principio, ai sensi dell art. 182 co.1, secondo il quale i rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo, il Decreto 81/08 impone che, comunque, non devono mai essere superati i valori limite di esposizione (VLE) fissati per quegli agenti fisici cui viene dedicato un Capo specifico dello stesso Decreto. Diversamente bisognerà applicare immediatamente le misure necessarie per riportare l esposizione al di sotto e mantenerla tale.

5 MECCANISMI DI AZIONE Il meccanismo d azione con cui un agente fisico interagisce con l organismo consiste nella cessione di energia. Essa può essere tale da provocare o da poter provocare danni temporanei o permanenti sia a livello locale che generale che si possono manifestare nell immediato o nel tempo.

6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE Art. 184 (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate b) all entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall esposizione; g) all uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all uso.

7 SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 185 (Sorveglianza sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

8 RUMORE Capo II Titolo VIII Il suono o rumore può definirsi come una perturbazione prodotta dalla vibrazione di un corpo, sorgente, che si propaga attraverso un mezzo elastico, solitamente l aria, dal quale dipende la sua velocità di propagazione. La perturbazione dopo un certo cammino solleciterà il ricevitore (orecchio, microfono) a vibrare in funzione della sua elasticità.

9 Livello di potenza sonora Lw = 10 log (P w /P 0 ) [db] LIVELLI SONORI dove Pw è la potenza sonora in esame e P 0 la potenza sonora di riferimento (10-12 W) Livello di intensità sonora L I = 10 log (I/I 0 ) [db] dove I è l'intensità sonora in esame e I 0 l'intensità sonora di riferimento (10-12 W/m²) Livello di pressione sonora L p = 10 log(p 2 /p 02 ) = 20 log(p/p 0 ) [db] dove p è la pressione acustica istantanea e p0 la pressione acustica di riferimento (2 x 10-5 Pa soglia di udibilità a 1 khz)

10 LEGGE DELL INVERSO DEL QUADRATO L intensità del suono in campo libero è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente.

11 LIVELLI SONORI EQUIVALENTI LEX,8h / LEX,w Art. 188 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C"; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [db(a) riferito a 20 µpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. LEX,8h rappresenta il livello di rumore cui può intendersi esposto il lavoratore per l INTERA giornata lavorativa e che può provocare lo stesso danno.

12 VALORI LIMITE Art. 189 (Valori limite di esposizione e valori di azione) 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX=87 db(a) e ppeak=200 Pa (140 db(c) riferito a 20 μpa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX=85 db(a) e ppeak=140 Pa (137 db(c) riferito a 20 μpa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX=80 db(a) e ppeak=112 Pa (135 db(c) riferito a 20 μpa). 2. Laddove l esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE L EX,8h P peak riferiti a 20 μpa Valore limite di esposizione 87 db(a) 140 db(c) 200Pa Valori superiori di azione 85 db(a) 137 db(c) 140 Pa Valori inferiori di azione 80 db(a) 135 db(c) 112 Pa Art. 190 (Valutazione del rischio) 2. Il datore di lavoro tiene conto dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione

13 VALUTAZIONE dei RISCHI La valutazione dell esposizione, ai fini della valutazione dei rischi, deve tener conto, tra l altro, oltre che delle caratteristiche tipiche dell esposizione (livello, tipo, durata): dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, in particolare alle donne in stato di gravidanza ed ai minori delle interazioni fra rumore e sostanze ototossiche utilizzate nonché fra rumore e vibrazioni delle interazioni fra rumore e segnali di avvertimento per ridurre il rischio Art. 190 (Valutazione del rischio) 2. Se, a seguito della valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti

14 MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE Art. 192 (Misure di prevenzione e protezione) 2. Se risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro ; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE

15 DPI Art. 193 (Uso dei dispositivi di protezione individuali) 1. il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell udito; b) nel caso in cui l esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell udito che consentono di eliminare il rischio per l udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito. 2. Il datore di lavoro tiene conto dell attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

16 IN-FORMAZIONE e SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 195 (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore. Art. 196 (Sorveglianza sanitaria) 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente 2. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l opportunità. Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro) 4. Il datore di lavoro: h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: b) per i dispositivi di protezione Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro) dell udito.

17 EFFETTI del RUMORE UDITIVI - reversibili - irreversibili EXTRAUDITIVI - sistema nervoso - vista - apparato gastrointestinale - apparato cardiocircolatorio - apparato respiratorio - apparato endocrino -

18 CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo IV Titolo VIII Art. 207 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.

19 SPETTRO ELETTROMAGNETICO I campi elettromagnetici (CEM) insieme alla radiazione infrarossa, visibile ed ultravioletta costituiscono il campo delle cosiddette Radiazioni Non Ionizzanti (N.I.R. - Non Ionizing Radiation) per contraddistinguerlo da quello delle Radiazioni Ionizzanti (I.R.) caratterizzate da energie così elevate da poter provocare la ionizzazione della materia.

20 INTERAZIONI con la MATERIA Le interazioni delle N.I.R. con la materia biologica, ovvero con il corpo umano, a causa dell ampio spettro di frequenze ricoperto, non sono descrivibili con un unico processo; ne è la prova la diversità degli effetti biologici che da esse conseguono. Addirittura, diversamente che per le altre radiazioni, nel caso dei CEM non sono ancora certi i possibili effetti sul corpo umano per mancanza di evidenze scientifiche sufficienti per quanto riguarda gli effetti differiti nel tempo. Per tale motivo lo stesso Decreto stabilisce che le disposizioni riguardano la protezione da quegli effetti per cui è scientificamente accertato il legame con l esposizione ai campi elettromagnetici (effetti deterministici) e non riguardano la protezione da eventuali effetti a lungo termine né dai rischi da contatto con conduttori in tensione.

21 VALORI LIMITE di ESPOSIZIONE e di AZIONE Art. 207 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intendono per: 2. d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti; e) "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali; g) "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell allegato XXXVI, parte II: 1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo; 2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari. Il Decreto definisce i valori di azione (VA) ed i valori limite di esposizione (VLE). I valori limite di esposizione si riferiscono a due possibili tipi di effetti: sanitari, con possibili conseguenze per la salute, e sensoriali, con possibili fastidi come fosfeni (lampi e luci scintillanti) o vertigini per il campo magnetico oppure con scariche elettriche per il campo elettrico, con possibile compromissione delle capacità cognitive o muscolari.

22 OBBLIGHI Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori d azione) 2. Il datore di lavoro assicura che l esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. 3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Art. 207 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intendono per: b) "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. VLE riferiti ai valori di campo interno alla persona sottoposta al campo esterno

23 EFFETTI INDIRETTI La normativa è mirata a garantire la protezione dei lavoratori anche nei riguardi degli effetti indiretti come: l interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici (per es. stimolatori cardiaci) l effetto attrattivo di materiali ferromagnetici da parte di un campo magnetico statico l innesco di elettro-detonatori il rischio di incendio per scintille e/o scariche elettriche le correnti indotte in corpi metallici

24 MISURE Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori d azione) 2. Qualora l esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate 3. Nel caso in cui l esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure salvo che la valutazione effettuata dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Nella valutazione del rischio e, quindi, nell adottare le eventuali misure, bisognerà tener conto della presenza, oltre che delle donne in stato di gravidanza e dei minori, anche dei portatori di dispositivi medici impiantabili sia attivi, come i pacemaker, che passivi, come le protesi articolari metalliche.

25 MISURE Art. 210 co.1 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) a) altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ; b) attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore ; c) misure tecniche per ridurre l emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l uso di schermature ; d) appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) limitazione della durata e dell intensità dell esposizione; g) disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) misure appropriate al fine di limitare e controllare l accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; i) in caso di esposizione a campi elettrici misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori. 4. i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un apposita segnaletica l accesso è limitato in maniera opportuna. Inoltre, nei casi in cui è consentito il superamento di alcuni Valori (VA o VLE), sono adottate misure specifiche quali l informazione e la formazione dei lavoratori, la messa a terra degli oggetti di lavoro, l impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

26 IN-FORMAZIONE e SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) 1. il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi Art. 211 (Sorveglianza sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi

27 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Capo V Titolo VIII Art. 214 (Definizioni) 1. a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse : 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA ( nm), UVB ( nm) e UVC ( nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA ( nm), IRB ( nm) e IRC (3000 nm-1 mm);

28 SPETTRO delle ROA

29 LASER Nell ambito della radiazione ottica sono ricompresi anche i Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) che possono produrre o amplificare radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d onda delle radiazioni ottiche mediante il processo di emissione stimolata controllata.

30 VALORI LIMITE di ESPOSIZIONE Art. 214 (Definizioni) 1. si intendono per: e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

31 GRANDEZZE RADIOMETRICHE Art. 214 (Definizioni) 1. si intendono per: h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); Le grandezze radiometriche di interesse per la valutazione dell esposizione sono correlate all energia emessa dalla sorgente, ovvero, alla potenza P (o flusso Φ) radiante, che è l energia Q radiante emessa nell unità di tempo (W). Dalla definizione di potenza radiante deriva quella di intensità radiante I definita come il flusso radiante per unità di angolo solido in una data direzione. L esposizione radiante H è l energia incidente sull u.d.a. in un certo tempo: HH = tt 11 tt 22EE dddd

32 SORGENTI ARTIFICIALI lampade germicide/sterilizzatrici (UVC) lampade UVA per polimerizzazione lampade IRA/IRB per riscaldamento processi di saldatura (UV, VS, IR) simulazione luce solare applicazioni laser processi di metallurgia lampada Wood

33 MISURE e SORVEGLIANZA SANITARIA altri metodi di lavoro scelta attrezzature misure tecniche programmi di manutenzione progettazione luoghi e postazioni di lavoro limitazione durata e livello DPI segnaletica limitazione accessi Se i lavoratori risultano esposti essi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria di norma una volta l anno.

34 RADIAZIONI IONIZZANTI Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti." Art. 4 Definizioni. 3. f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

35 RADIAZIONI IONIZZANTI Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti." Art. 1 Campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale cioè: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene;

36 FONTI RADIOGENE Art. 4 Definizioni. 3. q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni; r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica; p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni; t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata; Esempi tipici di radiazioni naturali sono la radiazione cosmica, quelle emesse dall uranio e dal radon. Esempi di radiazioni artificiali sono quelle emesse dalle macchine radiogene, dagli acceleratori di particelle o dai radioisotopi artificiali.

37 EFFETTI sull UOMO DANNI SOMATICI effetti stocastici effetti deterministici DANNI GENETICI

38 OBBLIGHI di RADIOPROTEZIONE Art. 2 Principi concernenti le pratiche. 3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali. 4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione. Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. 3. a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato. b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

39 OBBLIGHI di RADIOPROTEZIONE Continua 3 e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose inoltre 2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività debbono acquisire da un esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse

40 CLASSIFICAZIONI Art. 4 Definizioni. 4. c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino condizioni stabilite ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata. Zona controllata: area di lavoro nella quale vi è la possibilità di superare i 3/10 dei limiti di dose per esposizione parziale o globale fissati per i lavoratori di categoria A Zona sorvegliata: area di lavoro all'interno della quale vi è la possibilità di superare i limiti di dose fissati per le persone del pubblico e che non viene classificata come Zona controllata

41 GRANDEZZE La dose assorbita (o semplicemente dose) D è il quoziente di dε su dm, dove dε è l'energia media (ottenuta da misure sperimentali ripetute) impartita dalle radiazioni ionizzanti ad un volume di materia di massa dm. D = dε/dm (unità di misura: J Kg-1) Il nome specifico dell'unità della dose assorbita è il gray (Gy). 1 Gy = 1 J Kg-1 È UNA GRANDEZZA DOSIMETRICA La dose equivalente HT, si ottiene moltiplicando la dose assorbita per un opportuno fattore peso dovuto alla specifica radiazione WR. La dose equivalente HT nel tessuto od organo T, è quindi ricavata dall'equazione: HT = ΣR DT,R WR dove DT,R è la dose media trasferita dalla radiazione R nell'organo o nel tessuto T, e WR è il fattore peso della radiazione R, consistente in un valore standard di riferimento di efficacia biologica. L'unità di misura della dose equivalente è il sievert (Sv), 1 Sv = 1 J Kg-1 È UNA GRANDEZZA PROTEZIONISTICA

42 GRANDEZZE La dose efficace E consiste nella somma pesata delle dosi equivalenti relative ai tessuti ed agli organi del corpo umano che vengono irradiati e rappresenta quindi l'effetto combinato dell esposizione differenziata ricevuta da un individuo: E = ΣT HT WT È UNA GRANDEZZA PROTEZIONISTICA

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