Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione (Express II) e delle attività connesse e strumentali accessorie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione (Express II) e delle attività connesse e strumentali accessorie"

Transcript

1 Monte Titoli Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione (Express II) e delle attività connesse e strumentali accessorie 9 s e t t e m b r e Le modifiche entreranno in vigore all atto della migrazione a T2S

2 INDICE PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI... 6 TITOLO 1 DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE... 6 Art. 1 - Fonti normative e principi ispiratori... 6 Art. 1 2 Definizioni... 6 Art. 2 Fonti normative [ex art. 1 Fonti normative e principi ispiratori]...10 Art. 3 Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi [ex art. 1 Fonti normative e principi ispiratori e ex art. 40 Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa]...10 Art. 4 Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti...11 PARTE 2 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE...11 TITOLO 1 II CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE...11 Art. 5 3 Caratteristiche del Servizio di liquidazione...11 Art. 6 4 Partecipanti e modalità di partecipazione...12 Art. 7 5 Requisiti di partecipazione al Servizio di liquidazione...13 Art. 6 - Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione Express II...14 Art. 8 Requisiti dei sistemi di collegamento a T2S diversi da X-TRM...15 Art. 9 7 Requisiti della Banca Tramite...15 Art Richiesta di partecipazione al Servizio di Liquidazione Contratto di partecipazione...16 Art. 11 Permanenza delle condizioni di partecipazione...17 Art Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione...17 Art. 13 Regole di condotta...18 Art. 14 Attività di accertamento...19 Art. 15 Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione [ex art. 6 Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione Express II]...20 Art Comunicazioni di servizio...20 Art Calendario e orari dei Servizi di liquidazione Express II...21 Art Operazioni acquisibili...21 PARTE II - SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II...21 TITOLO I - LIQUIDAZIONE NETTA...21 CAPO I - STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE NETTA...21 Art Articolazione...21 Art Irrevocabilità e definitività delle operazioni...21 Art Comunicazione delle disponibilità in contante...21 CAPO II - CICLO NOTTURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA

3 Sezione I - Compensazione e liquidazione...21 Art Calcolo dei saldi multilaterali...21 Art Base dati per l individuazione delle operazioni regolabili...21 Art Attivazione del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli...21 Art Determinazione delle operazioni non regolabili...21 Art Calcolo dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili...22 Sezione II - Regolamento...22 Art Regolamento titoli e contante...22 Art Informativa per i partecipanti...22 CAPO III - CICLO DIURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA...22 Sezione I - Compensazione e liquidazione...22 Art Calcolo dei saldi multilaterali titoli e verifica caps...22 Art Ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli...22 Art Determinazione delle operazioni non regolabili...22 Art Calcolo dei saldi multilaterali contante...22 Art Ulteriore determinazione delle operazioni non regolabili...22 Art Liquidazione delle operazioni regolabili...22 Sezione II - Regolamento...22 Art Regolamento titoli e contante...22 Art Informativa sullo svolgimento del processo...22 TITOLO II - LIQUIDAZIONE LORDA...22 CAPO I - STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE LORDA...22 TITOLO 2 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE...22 Art Articolazione del Servizio di Liquidazione...22 Art Informativa sullo svolgimento del processo...23 Art Acquisizione delle Istruzioni di regolamento operazioni...23 Art. 19 Riscontro delle Istruzioni di regolamento...24 Art. 20 Cancellazione delle Istruzioni di regolamento...24 Art. 21 Sospensione delle Istruzioni di regolamento (hold)...25 Art Irrevocabilità e definitività delle operazioni...25 Art Definitività e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento [ex art. 14 e 33]...26 Art. 23 Meccanismi automatici di costituzione del Collateral...27 Sezione II - Liquidazione...27 Art Elaborazione dei dati...27 Art. 24 Elaborazione delle Istruzioni di regolamento...27 Art. 25 Sequenza nell elaborazione delle Istruzioni di regolamento

4 Art Criteri di priorità nella gestione delle code...28 Art. 26 Gestione delle istruzioni di regolamento non regolate (CAoF)...29 Art. 27 Regolamento cross CSD...29 Art Informativa sullo svolgimento del processo...29 Sezione III Regolamento...30 Art Regolamento del contante in euro...30 Art Regolamento del contante in valuta diversa dall euro...30 Art Regolamento del contante mediante banca tramite...30 Art Regolamento titoli...31 PARTE III - MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II...31 Art Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa...31 Art Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dal Servizio X-TRM...32 Art Misure per la liquidazione lorda...32 Art Garanzie per la concessione di finanziamenti...33 PARTE 3 ATTIVITA CONNESSE AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE...33 TITOLO 1 TITOLO IV SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO...33 Art Caratteristiche del servizio...33 Art Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione...34 Art Requisiti di partecipazione...34 Art. 31 Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Regolamento Estero...34 Art. 32 Operatività del Servizio di Regolamento Estero...35 Art. 33 Informativa sullo svolgimento del processo...35 Art Comunicazioni di servizio...35 PARTE 4 IV ATTIVITA ACCESSORIE STRUMENTALI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE.36 TITOLO 1 - DISPOSIZIONI COMUNI...36 Art Fonti normative...36 TITOLO 2 - SERVIZIO X-TRM...36 Art. 36 Caratteristiche del servizio...36 Art Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione...36 Art Strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM...37 Art Casi di esclusione e di sospensione dal Servizio X-TRM...37 Art Funzionalità del Servizio X-TRM Articolazione del Servizio X-TRM...37 Art Comunicazioni di servizio Calendario e orari del Servizio X-TRM...39 Art Misure di contenimento dei rischi...40 TITOLO 3 - SERVIZI IT...40 Art Servizio Easy Access

5 PARTE IV - ATTIVITA STRUMENTALI AI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II...40 TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI...40 TITOLO III - SERVIZI DI FINANZIAMENTO...40 CAPO I - SERVIZIO DI FINANZIAMENTO CONTANTE...40 Art Caratteristiche dei servizi...40 Art Partecipanti e modalità di partecipazione...40 Art Requisiti di partecipazione...40 Art Comunicazioni di servizio...41 CAPO II - SERVIZIO DI FINANZIAMENTO TITOLI...41 Art Caratteristiche del servizio...41 Art Partecipanti e modalità di partecipazione...41 Art Requisiti di partecipazione...41 Art Comunicazioni di servizio

6 PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO 1 DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE Art. 1 - Fonti normative e principi ispiratori [ 1 ] 1. Il presente regolamento, disciplinante l organizzazione e il funzionamento dei Servizi di liquidazione, è adottato ai sensi dell articolo 46 del Provvedimento Banca d Italia Consob e successive modifiche, emanato dalla Banca d Italia, d intesa con la Consob, in attuazione dell articolo 69, comma 1, del Dlgs 58/98 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»). L attività di liquidazione è svolta da Monte Titoli, oltre che in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, in conformità a quanto disciplinato nel Regolamento del Servizio di Collateral Management, le cui disposizioni integrano il presente Regolamento.[ 2 ] 2. Monte presta le attività di cui al presente regolamento operativo secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale. [ 3 ] Articolo 1 Art. 2 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «acquirente»: il partecipante in ritiro di titoli; b) «banca tramite»: il soggetto incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene; c) «collateral»: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizio di lliquidazione eleggibili idonei come garanzia per le operazioni connesse ai meccanismi automatici di costituzione del collaterale, disciplinati dal presente Regolamento delle operazioni di finanziamento infragiornaliero con la Banca d Italia e/o con il Monte e utilizzabili mediante i meccanismi automatici di costituzione di collateral di cui alla lett. p); d) «conti liquidatori»: i conti titoli aperti nel sistema di gestione accentrata, diversi da quelli di proprietà e terzi, in cui il partecipante può segregare l operatività di uno o più clienti relativamente sia ai servizi di gestione accentrata sia ai servizi di liquidazione forniti dal Monte; e) «conti tecnici»: i conti di transito utilizzati dai Servizi di liquidazione per la gestione del contante, dei titoli e delle garanzie nel processo di regolamento delle operazioni; f) «controparti centrali»: i soggetti indicati nell articolo 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648/2012 (Regolamento EMIR) concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti 1 [Spostato all articolo 2] 2 [Spostato all articolo 2 comma 1] 3 [Spostato all articolo 3 comma 1] 6

7 centrali e i repertori dati sulle negoziazioni; i soggetti che, nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento; «Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi»: le Condizioni Generali Parte I applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa Monte Titoli e le Condizioni Generali Parte II applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati da Monte Titoli. «CSDR»: il Regolamento UE n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, le successive modifiche e integrazioni e la relativa documentazione di attuazione; «Dati T2S»: i Transactional Data 4 e i CSD Static Data 5 come definiti nel FA; g) «cut-off»: il limite temporale stabilito per le fasi di copertura titoli e contante del ciclo diurno di liquidazione netta e/o nella liquidazione lorda; h) «data di validità»: il termine ultimo, stabilito dai partecipanti oppure dalle società di gestione dei mercati o dalle controparti centrali entro i limiti previsti dal Monte, per l invio da parte del Sistema X-TRM ai Servizi di liquidazione di un operazione riscontrata ma in sospeso, o di riproposizione alla liquidazione in uno dei cicli successivi di un operazione non regolata nella giornata di regolamento prefissata; «DCP» i Mercati, le Controparti Centrali e gli altri soggetti autorizzati da Monte Titoli e/o da altri CSD in T2Sa collegarsi direttamente alla piattaforma T2S 6 ; i) «Dlgs 210/01»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e successive modifiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2001; j) «disponibilità di contante del tramitato»: la differenza tra il limite di esposizione («Caps») di ciascun tramitato e l effettivo utilizzo del limite stesso; «Istruzioni» le disposizioni di attuazione del presente Regolamento; «Ddocumenti operativi»: i T2S User requirements predisposti dall Eurosistema e gli altri documenti contenenti specifiche tecniche e funzionali dei servizi offerti, quali ad esempio i Manuali e le Guide Operative, predisposti tramite i quali da Monte Titoli stabilisce modalità operative di dettaglio ulteriori nel rispetto di quelle previste nel presente Regolamento e Istruzioni; 4 Transactional Data: means the information that T2S creates and stores through the execution of a business process event, where the content of the information defines that event. This includes but is not limited to inbound and outbound XML messages, all types of settlement instructions and all data that T2S generates for the life cycle of the instruction (e.g. securities positions) and static data maintenance instructions. This is also referred to as Dynamic Data in the Schedules and in other documentation. 5 CSD Static Data: means the business information, specific to a CSD in T2S that T2S requires to process the Transactional Data related to that CSD. This includes but is not limited to T2S system users, conditional securities parameters, message subscriptions, attribute domains that are specific to the CSD or relevant Central Bank, report subscriptions, securities account reference data, party reference data, cross-csd settlement parameterisation, assignment of securities accounts to limits, and CSD-specific attributes for Securities Reference Data. 6 DCP : means a T2S User, which has been authorised by its Contracting CSD or Central Bank to access T2S directly to use T2S Services, i.e. without the need for the Contracting CSD to act as a technical interface. 7

8 «Istruzioni di regolamento» ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare nell ambito del Servizio di Liquizione; l) «limiti di esposizione giornalieri»: l importo massimo assegnato per una data giornata di regolamento dalla banca tramite al partecipante tramitato; m) «limiti di esposizione ordinari»: l importo massimo corrente assegnato dalla banca tramite al partecipante tramitato; n) «liquidazione lorda»: il servizio che consente il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate; o) «liquidazione netta»: il servizio che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati; p) «meccanismi automatici di costituzione del collateral»: il procedimento che, sulla base delle indicazioni istruzioni fornite a Monte Titoli al Monte dai ppartecipanti, individua automaticamente i titoli da utilizzare come collateral; n) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati ai sensi della Direttiva 2004/39/CE e successive modifiche e integrazioni iscritti nell elenco di cui all articolo 63, comma 2, del Dlgs 58/98; r) «Monte»: la Monte Titoli - S.p.A.; s) «NOR»: il numero d ordine progressivo assegnato ad ogni operazione acquisita nella liquidazione lorda; t) «operazioni regolabili»: il sottoinsieme delle operazioni acquisite dalla liquidazione netta che possono essere eseguite per presenza della provvista in titoli e contante; o) «ppartecipante»: il soggetto che aderisce ali Servizio di lliquidazione Express II offerto da Monte Titoli; in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi; v) «ppartecipante iindiretto»: il partecipante X-TRM, al fine del regolamento delle operazioni, si avvale di un partecipante ai Servizi di Liquidazione Express II ; il soggetto riconosciuto dal Sistema di Liquidazione alle condizioni previste dal presente Regolamento, che stipula un accordo con un Partecipante al Servizio di Liquidazione per la liquidazione e il regolamento delle operazioni; «Partecipante DCP»: il Partecipante autorizzato da Monte Titoli a collegarsi a T2S direttamente, senza che Monte Titoli operi come interfaccia tecnica per il collegamento a T2S; q) «ppartecipante X-TRM»: il soggetto che aderisce al Servizio X-TRM in nome e per conto proprio e/o in nome e per conto di terzi; r) «Provvedimento Banca d Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 Marzo e successive modifiche - emanato dalla Banca d Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f Dlgs 58/98; s) «Regolamento della Servizio Gestione Accentrata dei Servizi»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali adottato da Monte Titoli, ai sensi dell articolo 81, comma 2 del T.u.f. D.lgs. 58/98, dalla Monte Titoli S.p.A. in data 16 giugno 2004 e successive modifiche; «Regolamento»: il presente Regolamento che disciplina l organizzazione e il funzionamento del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali svolte da Monte Titoli, ai sensi dell articolo 69 del T.u.f.. 8

9 z) «riserva di liquidità»: gliimporti sui conti dei partecipanti nel Sistema TARGET2 destinati alla copertura dei saldi multilaterali a debito del ciclo notturno di liquidazione netta; aa) «roll-back»: il procedimento iterativo di calcolo che, individuando e sottraendo le operazioni non regolabili per mancanza di titoli e/o contante, ottimizza il processo di liquidazione; bb) «saldi multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la somma dei trasferimenti che un partecipante deve ricevere dagli altri partecipanti ad un sistema di liquidazione netta meno la somma dei trasferimenti che lo stesso partecipante deve effettuare a favore degli altri partecipanti al medesimo sistema, in relazione a ciascun conto detenuto; cc) «scopertura»: parte del saldo multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del partecipante; dd) «Servizio di lliquidazione» o «Servizio»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli e operato mediante la piattaforma T2S, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ammessi al ssistema di ggestione aaccentrata e che prevede il regolamento del contante in euro o nelle altre valute ammesse in T2S; ee) «Servizio di liquidazione X-COM»: il Servizio di liquidazione per il regolamento delle operazioni nell ambito del Servizio di Collateral Management ff) «Servizi di liquidazione Express II»: i Servizi di liquidazione operati con il Sistema Express II; gg) «Servizio X-TRM»: il servizio sistema di riscontro e rettifica giornalieri, gestito da Monte Titoli, che consente l inoltro delle Istruzioni di regolamento, secondo quanto previsto alla Parte 4, Titolo II, del Regolamento l acquisizione, il riscontro, la rettifica e l inoltro delle operazioni ai Servizi di Liquidazione II alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda o ai sistemi di liquidazione esteri; hh) «Servizi Prestito Titoli»: il servizio di prestito titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte nell ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione accentrata e disciplinato dal Regolamento dei Servizi, nonché il servizio di finanziamento titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte, disciplinato dal presente regolamento operativo; ii) «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 Aprile Dicembre 2012 (ECB/2012/27). jj) «società di gestione dei mercati»: le società che organizzano e gestiscono i mercati di cui all articolo 63 e 67 del Dlgs 58/98 nonché le società che organizzano e gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all articolo 77-bis del Dlgs 58/98; aa) «Soggetti Esteri o CSD Esteri»: i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione gestiti da Monte Titoli, sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell ordinamento italiano; «T2S»: la piattaforma tecnologica dell Eurosistema, come definita nel T2S Framework Agreement, utilizzata da Monte Titoli per il riscontro, la liquidazione e il regolamento delle Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione; bb) «T2S Framework Agreement o FA»: l accordo sottoscritto tra Monte Titoli e l Eurosistema, comprensivo dei relativi allegati, che regola tra l altro il funzionamento della piattaforma T2S; cc) «T.u.b.»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e/o integrazioni; 9

10 dd) «T.u.f.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche e/o integrazioni; kk) «venditore»: il partecipante in consegna di titoli. Articolo 2 Art. 1 - Fonti normative e principi ispiratori 1. Il presente rregolamento, disciplinante l organizzazione e il funzionamento del Servizio di Liquidazione è adottato ai sensi dell articolo 46 del Provvedimento Banca d Italia Consob e successive modifiche, emanato dalla Banca d Italia, d intesa con la Consob, in attuazione dell articolo 69, comma 1, del T.u.f.. 2. Il Servizio di Liquidazione è svolto da Monte Titoli in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento e a quanto disciplinato nel T2S Framework Agreement, nonché alle disposizioni dell articolo 30 della CSDR. 3. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Liquidazione e le seguenti attività connesse e strumentali: a) Servizio di Regolamento Estero; b) Servizio X-TRM; c) Servizi IT Articolo 3 - Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi 1. Monte Titoli presta le attività di cui al presente Regolamento secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.[ 7 ] 2. Monte Titoli si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dalla CSDR. 3. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative, inclusi sistemi di controllo interno, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi ai servizi prestati, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni. 4. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti. 5. Monte Titoli conserva I Servizi di liquidazione Express II conservano, tutelandone l integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive, all operatività del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali per un periodo di dieci anni. [ 8 ] 6. Monte Titoli, al fine di assicurare l ordinato e continuo svolgimento del Servizio di Liquidazione dei Servizi di liquidazione Express II, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.[ 9 ] 7 [ex articolo 1, comma 3] 8 [ex articolo 33 comma 6] 9 [ex articolo 40 comma 2] 10

11 Articolo 4 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti 1. I rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti inerenti alla prestazione del Servizio di Liquidazione e delle relative attività connesse e strumentali sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt e 1342 c.c.. Tali condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi allegati, che i Partecipanti accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi. 2. I contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti disciplinano tra l altro: a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso; b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai Partecipanti; c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali; d) la responsabilità di Monte Titoli; e) i corrispettivi per i servizi; f) la disciplina della risoluzione delle controversie. PARTE 2 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE TITOLO 1 II - CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE Articolo 5 Art. 3 - Caratteristiche del Servizio di liquidazione 1. Il Servizio di lliquidazione Express II hanno per oggetto: a) la liquidazione netta; l acquisizione delle Istruzioni di regolamento; b) la liquidazione lorda. il riscontro; c) la liquidazione e il regolamento. 2. L acquisizione, il riscontro, la liquidazione e il regolamento avvengono in T2S, e possono avere ad oggetto Istruzioni di regolamento tra Partecipanti a Monte Titoli, diversi dai CSD Esteri in T2S, oppure tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un CSD Estero in T2S e un partecipante ad altro CSD Estero in T2S. T2S consente l esecuzione delle Istruzioni di regolamento ai sensi del d.lgs. 210/ L immissione delle operazioni nei Servizi di liquidazione Express II avviene attraverso il Servizio X-TRM. Altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, che operino con le modalità indicate nell articolo 41, possono immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione Express II mediante la connessione al Servizio X-TRM. 3. L acquisizione delle Istruzioni di regolamento avviene attraverso: a) il Servizio X-TRM offerto da Monte Titoli; oppure b) sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S, operati da: b.1 i Mercati e le Controparti Centrali, operanti in qualità di DCP e i Soggetti Esteri, che inoltrano le Istruzioni di regolamento per conto dei propri partecipanti e/o aderenti, in forza di apposita delega (POA) che deve essere trasmessa a Monte Titoli. 11

12 b.2 i Partecipanti DCP, diversi dalle Controparti Centrali, che inoltrano Istruzioni di regolamento relative ad operazioni da regolare in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di terzi Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso Monte Titoli. nonché presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia realizzato appositi collegamenti secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d Italia Consob Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti o Banche Tramite ammessi al dedicati all operatività in T2S Sistema TARGET2. 5. Il regolamento del contante in valute diverse dall euro avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti o banche tramite, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni. 6.La liquidazione netta e la liquidazione lorda costituiscono due sistemi distinti; sebbene interoperabili, i due sistemi prevedono momenti diversi e non coordinabili per la definitività delle istruzioni di regolamento, date le intrinseche differenze di funzionamento. Articolo 6 Art. 4 - Partecipanti e modalità di partecipazione 1. Possono partecipare ali Servizio di lliquidazione Express II i seguenti soggetti: a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93; b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie; c) le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o) h) del T.u.f. Dlgs 58/98,fatto salvo quanto previsto all articolo 36 comma 2 del T.u.f. Dlgs 58/98; d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del T.u.f. Dlgs 58/98; e) le banche centrali; f) i Soggetti Esteri; che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell ordinamento italiano; g) i gestori di sistemi di garanzia di cui all articolo 68, comma 1 del D.lgs 58/98; h) le controparti centrali,le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2 e 70 del d.lgs 58/98; i) gli intermediari finanziari iscritti nell albo tenuto dalla banca d Italia di cui all art. 106 T.u.b. e autorizzati ai sensi dell art. 107 T.u.b., nell'elenco di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all esercizio delle attività di cui all articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del T.u.f. Dlgs 58/98 nonché, limitatamente all attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati all esercizio delle attività di cui all articolo 1 comma 5 lettere a) e b) del T.u.f. Dlgs 58/98; j) le Poste Italiane S.p.A.; l) la Cassa Depositi e Prestiti; m) il Ministero dell Economia e delle Finanze. 12

13 1-bis Possono partecipare altresì gli emittenti diversi dai soggetti di cui al comma 1, ammessi al Servizio di Gestione Accentrata in qualità di Intermediari ai sensi dell articolo 13, comma 1 lett. g) del Provvedimento Banca d Italia Consob, limitatamente al regolamento di operazioni franco valuta. L acquisizione delle Istruzioni di regolamento relative a tali operazioni avviene con le modalità specificate nelle Istruzioni. 2. Salvo quanto previsto dall articolo 46(3) del Provvedimento Consob Banca d Italia, la partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti nell ambito del Servizio sistema di Ggestione Aaccentrata. 3. I soggetti che partecipano ali Servizio di lliquidazione Express II anche per conto di terzi utilizzano a tal fine uno o più conti titoli aperti, nell ambito del Servizio sistema Ggestione Aaccentrata, per i terzi per conto dei quali essi agiscono. 4. I soggetti di cui al comma 3, possono chiedere a Monte Titoli di qualificare come Partecipanti Indiretti i propri clienti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, comunicandone i dati identificativi e ogni successiva variazione degli stessi, con le modalità specificate nelle Istruzioni. Tale identificativo dovrà essere, altresì, specificato nelle Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione Nell ammissione dei soggetti di cui alla lettera f) il Monte Titoli tiene conto, ove rilevanti, dei requisiti di autorizzazione previsti dalla normativa ad essi applicabile dei principi di reciprocità stabiliti a livello internazionale nonché di standard operativi che salvaguardino l'efficienza del Monte e la relativa rischiosità del sistema gestito. Articolo 7 Art. 5 - Requisiti di partecipazione al Servizio di Liquidazione 1. Per poter partecipare al Servizio di Liquidazione i soggetti di cui all articolo 6 4, comma 1, devono in via continuativa: a) disporre di un conto titoli presso il Monte Titoli Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari; b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti dedicati all operatività in T2S nel Sistema TARGET 2, ovvero avvalersi di una Banca Tramite ai sensi dell articolo 97; c) per il regolamento del contante in valute diverse dall euro, disporre di un apposito conto presso Monte Titoli o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali Monte Titoli abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 97; d) utilizzare il Servizio X-TRM ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi; c) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall adesione al Servizio di Liquidazione. A tal fine si avvalgono di personale con adeguata qualificazione e competenza e 13

14 comunicano a Monte Titoli il nominativo del soggetto responsabile del buon funzionamento dei sistemi interni; d) avvalersi, per l inoltro delle Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione, del Servizio X-TRM o di altri sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S, adeguati, compatibili e idonei all interazione con il Servizio di Liquidazione e utilizzare i protocolli e gli standard tecnici previsti per l invio delle comunicazioni relative alle Istruzioni di regolamento. Al fine della verifica del presente requisito i Partecipanti svolgono i test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati. e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti da Monte Titoli per l invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare. 2.Per partecipare alla liquidazione netta i soggetti di cui all articolo 4, comma 1, devono inoltre partecipare alla liquidazione lorda. 2. I Partecipanti DCP inoltre: a) si dotano di piani di continuità operativa, in caso di indisponibilità dei propri sistemi di collegamento al Servizio di Liquidazione, analoghi a quelli previsti dalla disciplina vigente per i processi critici; b) stipulano apposito contratto con uno dei Network Service Provider 10 indicati dalla BCE; c) inviano a Monte Titoli la certificazione di conformità, rilasciata dalla BCE che attesta l idoneità del proprio sistema di collegamento, ove prevista; d) comunicano il nominativo del soggetto responsabile del collegamento a T2S; 3. I Partecipanti che si avvalgono di una Banca Tramite per il regolamento del contante ai sensi e secondo le modalità di cui all articolo 9 devono, in caso di recesso dall accordo con la Banca Tramite, di esclusione o sospensione della stessa dal Sistema TARGET2, provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione a Monte Titoli. Art. 6 - Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione Express II [ 11 ] 1. Sono ammessi ai Servizi di liquidazione Express II gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte e/o gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia realizzato appositi collegamenti. 2. L ammissione ai Servizi di liquidazione Express II di strumenti finanziari non ancora immessi nel sistema di gestione accentrata del Monte è subordinata alla immissione degli strumenti stessi nel predetto sistema e alla esistenza delle condizioni di accentrabilità degli stessi previste nel Regolamento dei servizi. 10 T2S Framework agreement Schedule 1 «Network service provider»: means a network service provider (NSP) that has concluded a Licence Agreement with the Eurosystem to provide Connectivity Services to T2S. It is a business or organisation providing the technical infrastructure, including hardware and software, to establish a secure and encrypted network connection that permits the exchange of information between T2S Actors and T2S. 11 [spostato con modifiche nel nuovo art. 20] 14

15 Articolo 8 - Requisiti dei sistemi di collegamento diretti a T2S diversi da X-TRM 1. Ai sensi dell articolo 5, comma 3, lett. b), l acquisizione delle Istruzioni di regolamento può avvenire mediante sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S che: a) assicurano l integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle Istruzioni di regolamento, adottando idonee misure tecniche; b) assicurano l adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa di cui all articolo 3; c) prevedono che le singole Istruzioni di regolamento inviate al Servizio di Liquidazione siano identificate in modo tale da poterne verificare l univocità e il corretto ordinamento; d) utilizzano modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle Istruzioni di regolamento tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti. 2. I Partecipanti autorizzati da Monte Titoli ad operare in qualità di DCP, consentono a Monte Titoli, o suoi incaricati, di svolgere presso di sé attività di verifica dell adeguatezza, della compatibilità e dell idoneità del sistema di collegamento e interazione con T2S e dei requisiti previsti dal Regolamento. Il Partecipante DCP deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all architettura, alle funzionalità, alle modalità operative e ai livelli di servizio. 3. Monte Titoli si riserva la facoltà di limitare il numero di Partecipanti DCP che un Partecipante DCP può connettere a T2S nelle ipotesi di (i) persistenti problemi tecnici che colpiscono un numero significativo di Partecipanti e/o qualora (ii) il Partecipante DCP non riesca a modificare i propri sistemi al fine di renderli compatibili con gli aggiornamenti effettuati da T2S. 4. Il Partecipante DCP può avvalersi di sistemi di collegamento sviluppati per suo conto da soggetti terzi fornitori oppure dai sistemi di collegamento di altri Partecipanti DCP. In tali casi il Partecipante DCP in questione deve darne comunicazione a Monte Titoli e deve essere consentito a Monte Titoli di svolgere l attività di verifica dell adeguatezza della struttura tecnologica anche presso i soggetti di cui si avvale. Il Partecipante DCP deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività svolte dai terzi, ivi inclusi altri Partecipanti DCP. Articolo 9 Art. 7 - Requisiti della Banca Tramite 1. I Partecipanti possono avvalersi di una Banca Tramite conferendole apposito incarico., unica per entrambi i Servizi di liquidazione Express II, conferendole apposito incarico. La banca tramite deve essere un partecipante ai Servizi di liquidazione Express II, se incaricata del regolamento del contante nell ambito della liquidazione netta. 2. Nel caso di regolamento del contante mediante Banca Tramite, questa deve: a) disporre di conti per il regolamento del contante di cui all articolo 5, comma 5; in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2; b) per il regolamento del contante in valute diverse dall euro, disporre di un apposito conto presso Monte Titoli o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le 15

16 quali Monte Titoli abbia stipulato apposita convenzione; b c) dare conferma a Monte Titoli dell accettazione dell incarico conferitole dal partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga contestualmente a comunicare a Monte Titoli l eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni; d) stabilire i limiti di esposizione per i propri tramitati; e) comunicare al Monte, in via telematica, tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti. 3. I Servizi di liquidazione Express II gestiscono la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio. 4. Detto archivio contiene, per ciascun tramitato, i seguenti dati trasmessi e costantemente aggiornati su iniziativa della banca tramite: a) i limiti di esposizione ordinari; b) i limiti di esposizione giornalieri. 5. I Servizi di liquidazione Express II aggiornano la disponibilità di contante del tramitato sulla base delle operazioni regolate nella giornata. Articolo 10 Art. 8 - Richiesta di partecipazione al Servizio di Liquidazione Contratto di partecipazione 1.Ai fini della partecipazione ai Servizi di liquidazione Express II i soggetti di cui all articolo 4, comma 1, stipulano apposito contratto scritto, predisposto dal Monte. 2.I soggetti di cui alle lett. f) e h) dell articolo 4 stipulano con il Monte appositi contratti, secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d Italia Consob. 1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio di Liquidazione devono trasmettere a Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione di partecipazione. 2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente l ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni dell eventuale rigetto, tenuto conto di quanto previsto dall articolo 33 della CSDR. 3. A fronte dei servizi erogati i Partecipanti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Monte Titoli, sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione, pubblicati sul sito di Monte Titoli. Le controversie aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. 4. In relazione ai crediti via via maturati nei confronti dei Partecipanti per la prestazione del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali, Monte Titoli si riserva di esercitare il diritto di ritenzione sui titoli presenti nel 16

17 conto proprio del Partecipate e sui relativi valori, nei limiti dell importo del credito maturato. Le modalità di esercizio del diritto di ritenzione sono specificate nelle Istruzioni. Articolo 11 Permanenza delle condizioni di partecipazione 1. I Partecipanti assicurano la permanenza in via continuativa dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 7 e 8 e comunicano immediatamente ogni circostanza idonea ad incidere sui requisiti di partecipazione da cui potrebbe discendere la sospensione o l esclusione dal Servizio. 2. I Partecipanti comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all atto della presentazione della Richiesta di Servizi. Articolo 12 Art. 9 - Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione 1. Monte Titoli esclude dai Servizio di lliquidazione Express II: a) i partecipanti sottoposti a procedura d insolvenza come definita dal d.lgs. n. 210/2001 concorsuale; b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob d intesa con Banca d Italia in attuazione dell articolo 72 del T.u.f. Dlgs 58/98; c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all articolo 6 4; d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle regole di condotta e/o alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento deli Servizio di Liquidazione liquidazione Express II. 2. Il Partecipante escluso non può immettere nuove Istruzioni di regolamento operazioni neli Servizio di lliquidazione Express II. 3 Monte Titoli sospende dai Servizi di liquidazione Express II il Partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/ Monte Titoli sospende dali Servizio di lliquidazione Express II i Partecipanti - diversi dalla Banca d Italia e dal Ministero dell Economia e delle Finanze - che: a) risultino privi dei requisiti di cui all articolo 7 5; b) non si attengano alle regole di condotta e/o alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione Express II Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Istruzioni di regolamento operazioni neli Servizio di lliquidazione Express II. 5. Monte Titoli al fine di assicurare l ordinata prestazione del Servizio e la tutela degli investitori, adotta i provvedimenti necessari a garantire la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai Partecipanti sospesi o esclusi ai sensi dei commi precedenti. 17

18 6. Nei casi indicati nei commi precedenti, Monte Titoli provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all articolo 10 comma 2, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai Partecipanti ai Servizio di liquidazione Express II, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d Italia e alla Consob. Monte Titoli comunica senza indugio ai Partecipanti al Servizio di Liquidazione, alle società di gestione dei Mercati, alle Controparti Centrali, alla Banca d Italia e alla Consob i provvedimenti di sospensione od esclusione adottati, nonché gli eventuali provvedimenti emanati ai sensi del comma precedente. Tali comunicazioni avvengono con le modalità di cui all articolo Monte Titoli, al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare le scoperture, Monte Titoli ha facoltà di applicare penali ai partecipanti, diversi dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalla Banca d Italia, che abbiano determinato ritardi nella chiusura della fase di regolamento contante nel ciclo diurno della liquidazione netta a causa del mancato pagamento del relativo saldo entro il cut-off previsto ai sensi dell articolo 10 lett. g) o che abbiano generato operazioni rimaste non regolate al termine della liquidazione lorda della giornata di regolamento e originate da scoperture di titoli e contante. La definizione del sistema delle penali è contenuta nelle Istruzioni. e la relativa data di avvio saranno decise dal Monte - sentite la Banca d Italia e la Consob - sulla base di valutazioni attinenti al generale svolgimento del processo di liquidazione e ai comportamenti dei partecipanti, segnalati periodicamente alle predette autorità. L avvio del sistema delle penali sarà comunicato con preavviso ai partecipanti e alle società di gestione dei mercati. Articolo 13 - Regole di condotta 1. I Partecipanti: a) rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Documenti Operativi nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi; b) mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti, con le Banche Tramite e negli adempimenti verso Monte Titoli e nell utilizzo dei sistemi tecnologici; c) operano con la massima diligenza al fine di assicurare che i sistemi di collegamento al Servizio di Liquidazione funzionino correttamente e in modo adeguato; d) partecipano ai test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati; e) informano tempestivamente Monte Titoli di ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione. f) immettono tempestivamente le Istruzioni di regolamento relative alla propria operatività e a quella dei terzi; g) si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione. 2. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. 18

19 3. Al fine del regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione e in particolare dell elaborazione delle Istruzioni di regolamento con le modalità previste all articolo 24, i Partecipanti monitorano la capienza dei conti titoli e contante di cui all articolo 5 comma 4 e Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i Partecipanti DCP: a) adottano tutti i presidi necessari al fine di assicurare che il proprio collegamento a T2S funzioni correttamente in ogni circostanza 12 ; b) assicurano di essere in grado di gestire le informazioni necessarie per la propria operatività con T2S; c) assicurano una pronta ed efficiente interazione con Monte Titoli e con l Eurosistema per la gestione tecnica del collegamento a T2S, in particolare con riguardo alla certificazione del Partecipante DCP e alla gestione delle crisi 13. d) comunicano tempestivamente: i. ogni errore nei Dati T2S ricevuti e/o inviati a/da T2S, ai fini dell articolo 22(4) del FA; ii. le disfunzioni tecniche dei sistemi di collegamento a T2S e la successiva riattivazione di tali sistemi, ivi inclusi i casi di disconnessione da T2S disposti dall Eurosistema ai sensi dell articolo 36(2) del FA; Articolo 14 - Attività di accertamento 1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, delle Istruzioni nonché più in generale per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di gestione del Servizio di Liquidazione, Monte Titoli può: a) richiedere ai Partecipanti ogni informazione o documento utile riguarda la propria attività nel Servizio di Liquidazione; b) convocare i rappresentanti dei Partecipanti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni; c) effettuare verifiche presso le sedi dei Partecipanti. 2. I Partecipanti devono garantire a Monte Titoli la possibilità di effettuare verifiche presso la sede degli eventuali soggetti terzi di cui all articolo 8, comma articolo 11 comma 3 del Framework Agreement The Contracting CSD shall provide in its rules or contractual terms for an obligation to be imposed on its DCPs to use reasonable efforts to ensure that their connectivity with the T2S Platform functions properly at all times. 13 articolo 12 comma 3 del Framework Agreement Without prejudice to Article 1(4), in all matters covered by the subject matter of this Agreement, and without prejudice to its provisions, the Eurosystem can interact in particular with the Contracting CSD s DCPs for the purposes of managing the technical connections to T2S, DCP Certification in user testing and crisis management. 19

20 Articolo 15 Art. 6 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione 1. Sono ammessi al Servizio di Liquidazione Express II gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli aperti dai Partecipanti presso Monte Titoli e/o gli organismi di deposito accentrato con i quali Monte Titoli abbia realizzato appositi collegamenti e gestiti da Monte Titoli direttamente o tramite collegamenti con Soggetti Esteri sulla base di appositi contratti, secondo quanto previsto del Regolamento della Gestione Accentrata. 2. Monte Titoli può limitare l ammissione nel Servizio di Liquidazione degli strumenti finanziari di cui al comma precedente, in presenza di particolari specificità di mercato o restrizioni previste dal Soggetto Estero presso il quale è accentrato lo strumento finanziario e previa comunicazione ai Partecipanti. L ammissione ai Servizi di liquidazione Express II di strumenti finanziari non ancora immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli è subordinata alla immissione degli strumenti stessi nel predetto sistema e alla esistenza delle condizioni di accentrabilità degli stessi previste nel Regolamento dei servizi. Articolo 16 Art Comunicazioni di servizio 1. Monte Titoli I Servizi di liquidazione Express II forniscono, fornisce con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l altro, a: a) strumenti finanziari ammessi al Servizio di liquidazione Express II; b) strumenti finanziari utilizzabili come collateral per le operazioni con Banca d Italia; c) soggetti Partecipanti; d) Soggetti Esteri partecipanti a T2S; e) calendario e orari della giornata operativa; f) d) valute diverse dall euro in cui è possibile effettuare il regolamento del contante in T2S; e) organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari; f) banche di regolamento presso le quali può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall euro; g) orari dell avvio dei cicli di liquidazione netta e delle altre fasi dei Servizi di liquidazione Express II e i relativi cut-off g) h) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali. i) data massima di validità stabilita dal Monte per le operazioni da regolare nell ambito della liquidazione lorda; j) modalità e importi massimi delle operazioni superati i quali operano i meccanismi di frazionamento di cui agli artt. 25, comma 4 e 27, comma 3; h) k) tempistiche secondo le quali Monte Titoli per conto delle le società di gestione dei mercati e delle controparti centrali immette le Istruzioni di regolamento trasmettono le operazioni da regolare per l immissione nel Servizio di Liquidazione X-TRM; i) l) indicazione delle società di gestione dei mercati e delle controparti centrali che 20

21 consentono o meno la modifica si avvalgono delle funzionalità di cui all articolo 48, comma 2, per le delle Istruzioni di regolamento relative alle operazioni da esse immesse dalle stesse nel Servizio di Liquidazione e/o concluse nei propri sistemi ma immesse dai Partecipanti e delle società di gestione dei mercati e delle controparti centrali che non se ne avvalgono; m) tempistiche per l ottenimento del finanziamento contante di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I. 2. L informativa viene trasmessa ai Partecipanti, alla Banca d Italia e alla Consob mediante comunicazioni di servizio telematiche. 3. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, vengono inviate alla Banca d Italia e alla Consob con congruo anticipo. Art Calendario e orari dei Servizi di liquidazione Express II 1. I Servizi di liquidazione Express II seguono il calendario TARGET2. 2. Il Monte stabilisce gli orari della liquidazione netta assicurandone la compatibilità con gli orari del Sistema TARGET2 e tenendo conto delle esigenze degli altri sistemi coinvolti. 3. La liquidazione lorda segue l orario del Sistema TARGET2. Art Operazioni acquisibili [ 14 ] 1. I Servizi di liquidazione Express II acquisiscono le operazioni da liquidare e regolare nella forma di ordini di trasferimenti originati da: a) singoli contratti; b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale; c) saldi, titoli e contante, compensati con l interposizione di una controparte centrale. PARTE II - SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II TITOLO I - LIQUIDAZIONE NETTA [ 15 ][CAPO I - STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE NETTA Art Articolazione Art Irrevocabilità e definitività delle operazioni Art Comunicazione delle disponibilità in contante CAPO II - CICLO NOTTURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA Sezione I - Compensazione e liquidazione Art Calcolo dei saldi multilaterali Art Base dati per l individuazione delle operazioni regolabili Art Attivazione del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli Art Determinazione delle operazioni non regolabili 14 [spostato con modifiche nel nuovo art. 24] 15 [si eliminano tutti gli articoli relativi alla disciplina della liquidazione netta] 21

22 Art Calcolo dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili Sezione II - Regolamento Art Regolamento titoli e contante Art Informativa per i partecipanti CAPO III - CICLO DIURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA Sezione I - Compensazione e liquidazione Art Calcolo dei saldi multilaterali titoli e verifica caps Art Ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli Art Determinazione delle operazioni non regolabili Art Calcolo dei saldi multilaterali contante Art Ulteriore determinazione delle operazioni non regolabili Art Liquidazione delle operazioni regolabili Sezione II - Regolamento Art Regolamento titoli e contante Art Informativa sullo svolgimento del processo TITOLO II - LIQUIDAZIONE LORDA CAPO I - STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE LORDA TITOLO 2 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE Art Articolazione 1. La liquidazione lorda si articola nelle seguenti fasi: a) acquisizione delle operazioni riscontrate da regolare; b) liquidazione; c) regolamento. 2. La liquidazione lorda non consente il regolamento parziale delle operazioni. Articolo 17 Art. 31 Articolazione del Servizio di Liquidazione 1. Il Servizio di Liquidazione si articola nelle seguenti fasi operative: a) acquisizione delle Istruzioni di regolamento; b) riscontro delle Istruzioni di regolamento; c) liquidazione e regolamento. 1. La liquidazione lorda si articola nelle seguenti fasi: a) acquisizione delle operazioni riscontrate da regolare; b) liquidazione; c) regolamento. 2. Il funzionamento del Servizio è dettagliatamente specificato nel Documento Operativo denominato T2S User Requirements, approvato dal ECB Governing Council, disponibile sul sito internet: 22

23 2. La liquidazione lorda non consente il regolamento parziale delle operazioni. Art Informativa sullo svolgimento del processo 1. La liquidazione lorda fornisce, in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo: a) ai partecipanti, al Servizio X-TRM, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, e ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il NOR; b) ai partecipanti, tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l avvenuto regolamento dell operazione stessa; c) alle banche tramite e ai tramitati, lo stato della disponibilità di contante del tramitato; d) al Servizio X-TRM e ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, le diverse fasi del processo e l avvenuto regolamento delle operazioni. Articolo 18 Art. 12 Operazioni Acquisibili Acquisizione delle Istruzioni di regolamento 1. I Servizi di liquidazione Express II acquisicono le operazioni da liquidare Il Servizio di Liquidazione acquisisce Istruzioni di regolamento nella forma di ordini di trasferimenti relative a originati da: a) singolei operazioni (DVP o FOP) contratti; b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale; c) saldi, titoli e contante, compensati con l interposizione di una Controparte Centrale. 2. All acquisizione il Servizio di Liquidazione verifica: la completezza dell istruzione di regolamento e la correttezza formale della stessa al fine di consentire il successivo processo da parte del Servizio; e la corrispondenza dei dati dell istruzione di regolamento con i dati anagrafici risultanti in T2S (common static data) nonché con eventuali restrizioni, ivi inclusa la corrispondenza degli strumenti finanziari interessati con quanto previsto all articolo Le Istruzioni di regolamento validate sono inoltrate alle fasi successive del servizio. Le Istruzioni di regolamento non validate sono rigettate. 4. Le Istruzioni di regolamento possono prevedere che il regolamento: avvenga congiuntamente con il regolamento di altre Istruzioni di regolamento (linked instructions); oppure sia condizionato alla preventiva verifica di particolari condizioni esterne a T2S (Conditional Securities Delivery o CoSD 16 ). 5. Inoltre i Partecipanti possono specificare: 16 Conditional securities delivery in T2S refers to a procedure in which the final posting of securities and/or cash is dependent on the successful completion of an additional action or event external to T2S and confirmed by an administering party. 23

24 la possibilità di un regolamento parziale nei limiti consentiti dalle funzionalità della piattaforma sistema T2S; e la priorità di regolamento dell istruzione di regolamento immessa, nei limiti consentiti dalle funzionalità di T2S e tenuto conto che Monte Titoli attribuisce priorità alle Istruzioni di regolamento relative: a operazioni che hanno come controparte il Ministero dell Economia e delle Finanze; a operazioni di politica monetaria e di trasferimento in garanzie in contropartita della Banca d Italia e, successivamente, a operazioni provenienti da Società di Gestione dei Mercati. 6. I Partecipanti sono informati del risultato del processo di validazione. Articolo 19 Riscontro delle Istruzioni di regolamento 1. Il riscontro è svolto al fine di verificare la corrispondenza delle informazioni relative alle istruzioni di regolamento immesse da Partecipanti a Monte Titoli o da un Partecipante a Monte Titoli e un partecipante ad altro CSD in T2S. 2. La piattaforma T2S fornisce ai Partecipanti completa informativa sullo stato delle istruzioni di regolamento immesse e sulle Istruzioni di regolamento immesse dalla controparte e in attesa di riscontro (alledgement). 3. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate sono cancellate dalla piattaforma T2S 20 giorni dopo la data di regolamento prevista. 4. Le verifiche di corrispondenza di cui al comma 1 hanno ad oggetto informazioni obbligatorie (chiavi di riscontro) e possono avere ad oggetto informazioni non obbligatorie. 5. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate possono essere modificate dai Partecipanti limitatamente agli indicatori di stato. Articolo 20 Cancellazione delle Istruzioni di regolamento 1. Le Istruzioni di regolamento possono essere cancellate unilateralmente dal Partecipante che le ha immesse fino al momento del riscontro, a condizione che tali Istruzioni di regolamento non fossero state immesse come non modificabili. 2. Le Istruzioni di regolamento riscontrate possono essere cancellate bilateralmente, con il consenso di entrambi i Partecipanti o su richiesta di un soggetto che opera per loro conto previa comunicazione a Monte Titoli della relativa delega. 3. Le cancellazioni, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e, qualora riferite a Istruzioni di regolamento riscontrate, di riscontro. Al riscontro delle cancellazioni le Istruzioni di regolamento originarie sono cancellate. 4. Le Società di Gestione dei Mercati e le Controparti Centrali possono richiedere a Monte Titoli di inibire l utilizzo di tali funzionalità con riguardo alle Istruzioni di 24

25 regolamento ad essi riconducibili, secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S. 5. Le cancellazioni possono essere inoltre immesse da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti e negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra. 6. Le Istruzioni di regolamento per le quali sia stata attivata la procedura CoSD possono essere cancellate solo da Monte Titoli. 7. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate entro i termini previsti all articolo 19, comma 3, o che non abbiano superato la fase di validazione giornaliera sono cancellate automaticamente dalla piattaforma T2S. 8. I Partecipanti sono informati circa l andamento e l esito del processo di cancellazione e della eventuale cancellazione automatica delle Istruzioni di regolamento ai sensi del comma precedente. Articolo 21 - Sospensione delle Istruzioni di regolamento (hold) 1. Il Partecipante può sospendere il regolamento (hold) delle Istruzioni di regolamento da esso immesse per non sottoporre le stesse alla liquidazione o sospendere la riproposizione delle Istruzioni di regolamento non regolate, anche parzialmente, fino a specifica istruzione di rilascio (release), a condizione che tali Istruzioni di regolamento non fossero state immesse come non modificabili. 2. Le Società di Gestione dei Mercati e le Controparti Centrali possono richiedere a Monte Titoli di inibire l utilizzo di tale funzionalità, con riguardo alle Istruzioni di regolamento ad essi riconducibili secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S. 3. Il regolamento inoltre può essere sospeso da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti e negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra. Art Irrevocabilità e definitività delle operazioni 1. Le operazioni immesse unicamente nella liquidazione lorda non possono essere revocate da un partecipante al Sistema di liquidazione né da un terzo dopo lo scadere dei seguenti termini: a) se non garantite da controparte centrale e trasmesse da società di gestione dei mercati, dal momento dell immissione nel Servizio X-TRM; b) se non garantite da controparte centrale e trasmesse dai partecipanti X-TRM, dal momento del riscontro nel Servizio X-TRM; c) se garantite da controparti centrale, dal momento dell immissione nella liquidazione lorda, fatte salve le regole stabilite in materia dai relativi sistemi di controparte centrale. Il Monte dà informazione, ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. k), delle tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati immettono le operazioni da regolare nel 25

26 Servizio X-TRM. A partire da tale momento i partecipanti, a meno che essi si avvalgano delle funzionalità indicate all articolo 48, comma 2, sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il partecipante indiretto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest ultimo. 2. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda sono definitive, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, dal momento dell addebito del contante, ovvero dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto. 3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico di un partecipante, o di un partecipante indiretto, Monte Titoli, ricevuta la notifica dell insolvenza dall autorità competente, provvede all esclusione delle operazioni non definitive. 4. Le operazioni vengono inviate dal Servizio X-TRM alla liquidazione lorda nell orario di operatività stabilito all articolo 11, comma Le operazioni pervenute alla liquidazione lorda oltre i limiti di orario previsti vengono acquisite, con gli effetti di cui al comma 2, ma elaborate solo il giorno successivo, compatibilmente con la data di validità dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall articolo 42, comma Servizi di liquidazione Express II conservano, tutelandone l integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive, per un periodo di dieci anni. Articolo 22 - Definitività e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento Le Istruzioni di regolamento sono definitive dal momento in cui termina il processo di validazione in T2S (SF1). 2. Le Istruzioni di regolamento non possono essere revocate da un Partecipante né da un terzo dal momento del riscontro in T2S (SF2), fermo restando quanto previsto dall articolo 20 comma 2 per la cancellazione bilaterale delle Istruzioni di regolamento. 3. I trasferimenti titoli e contante sono definitivi dal momento dell addebito del contante ovvero dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto. (SF3) 4. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione dei Mercati e/o delle Controparti Centrali, Monte Titoli esegue le Istruzioni di regolamento trasmesse nell ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/ In caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico di un Partecipante o di un Partecipante Indiretto, notificata dall autorità competente, alle Istruzioni di regolamento irrevocabili e/o definitive, secondo quanto indicato ai commi precedenti, 17 la modifica riportata anticipa gli esiti dei lavori della task force sf1 di T2S e l implementazione della CSDR e presuppone una modifica del provvedimento Banca d Italia/Consob. 26

27 si applica quanto previsto nelle Istruzioni. Articolo 23 Meccanismi automatici di costituzione del Collateral 1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione e/o le loro Banche Tramite che abbiano preventivamente comunicato l intenzione di avvalersi dei meccanismi automatici di costituzione del Collateral, devono indicare, con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, i conti titoli e/o le posizioni utilizzabili per la collateralizzazione e i limiti di esposizione da considerare nel processo di liquidazione. 2. L attivazione dei meccanismi di collateralizzazione determina la generazione automatica di istruzioni di regolamento da parte del Servizio di Liquidazione. Le istruzioni di regolamento derivati dalla collateralizzazione sono regolate congiuntamente con le Istruzioni di regolamento originarie in relazione alle quali il meccanismo di costituzione del Collateral è stato attivato. Sezione II - Liquidazione Art Elaborazione dei dati 1. La liquidazione lorda procede alla elaborazione dell operazione secondo le seguenti modalità: a) verifica la capienza del conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantità negoziata in attesa del regolamento del contante; b) qualora non vi sia capienza nel conto titoli del venditore, l operazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i relativi criteri. 2. Limitatamente alle operazioni garantite da controparte centrale, la liquidazione lorda può procedere a un abbinamento delle operazioni di pari quantità titoli in acquisto e in vendita e alla conseguente determinazione su base netta del saldo contante relativo alle sole controparti centrali. Sia il regolamento titoli, sia il regolamento contante delle predette operazioni avvengono, comunque, nel rispetto delle modalità descritte agli articoli seguenti. Articolo 24 - Elaborazione delle Istruzioni di regolamento 1. Il processo di liquidazione è articolato in una fase notturna e una fase diurna. In ciascuna fase le Istruzioni di regolamento sono processate su base lorda. 2. Il Servizio di Liquidazione, in ciascuna fase, a seconda dei criteri di eleggibilità delle Istruzioni di regolamento, liquida: le nuove Istruzioni di regolamento immesse prima di ciascuna fase durante il regolamento notturno ed in tempo reale durante quello diurno, incluse le istruzioni di riallineamento e quelle risultanti da corporate actions; e le Istruzioni di regolamento non regolate nella fase precedente. 27

28 3. Le Istruzioni di regolamento sono elaborate attraverso i seguenti processi: a) verifica dello stato di liquidabilità dell istruzione; b) verifica della capienza del conto titoli e del conto contante delle controparti; tale controllo comprende la verifica delle eventuali disponibilità rivenienti dalla collateralizzazione nonché gli eventuali limiti di esposizione stabiliti dal Partecipante o dalla sua Banca Tramite nel Sistema TARGET2; c) qualora vi sia capienza titoli e contanti, T2S effettua il regolamento dei titoli addebitando il Venditore e accreditando l Acquirente del quantitativo dell operazione. 4. Qualora, nella medesima fase più Istruzioni di regolamento siano trattate congiuntamente in considerazione dei processi di ottimizzazione, T2S effettua i controlli di cui alla lettera b) del comma precedente sulla base del saldo netto risultante delle Istruzioni di regolamento interessate. Qualora non vi sia capienza per il regolamento del saldo netto, T2S individua le Istruzioni di regolamento che non possono essere regolate e, tenuto conto delle caratteristiche delle Istruzioni di regolamento: - in caso di carenza di contante, verifica la possibilità di regolarle mediante un processo di collateralizzazione; - in caso di carenza di titoli, verifica la possibilità di regolarle parzialmente. 5. Le Istruzioni di regolamento non regolate per mancanza di titoli o di contante sono riproposte alla fase successiva della medesima giornata di regolamento o alla liquidazione della giornata successiva fino al loro regolamento o alla loro cancellazione per concorde volontà delle parti. 6. I Partecipanti possono modificare le Istruzioni di regolamento riproposte, anche parzialmente, limitatamente agli indicatori di stato, a condizione che tali Istruzioni di regolamento non siano state immesse come non modificabili. Articolo 25 Sequenza nell elaborazione delle Istruzioni di regolamento 1. Al fine di migliorare l efficienza del regolamento, T2S procede mediante meccanismi di ottimizzazione volti a massimizzare l esito del regolamento. 2. Nel caso più Istruzioni di regolamento concorrano all utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli o contante il processo di ottimizzazione tiene conto dei criteri di priorità nella gestione delle Istruzioni di regolamento indicati all articolo 18, comma 5; a parità di priorità sono regolate precedentemente le Istruzioni di regolamento con data di regolamento precedente. Art Criteri di priorità nella gestione delle code 1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l intero periodo di attività giornaliera della liquidazione lorda o entro il limite di orario stabilito dai partecipanti, il costituirsi delle disponibilità in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei 28

29 dati. 2. Nel caso più operazioni concorrano all utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli del venditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorità: a) operazioni in contropartita con il Ministero dell Economia e delle Finanze, di politica monetaria e di trasferimento di garanzie in contropartita della Banca d'italia; b) operazioni trasmesse da società di gestione dei mercati; c) operazioni non regolate dal ciclo diurno di liquidazione netta; d) parametro di priorità impostato dal venditore nel Servizio X-TRM; e) a parità di priorità, il NOR assegnato dalla liquidazione lorda, che rispecchia l ordine temporale di acquisizione delle operazioni (criterio First in, First out); f) qualora l operazione a maggiore priorità, sulla base del criterio di cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all esame della successiva operazione secondo il criterio di disponibilità del conto titoli (criterio First Available, First out). 3. Alla chiusura giornaliera, la liquidazione lorda stralcia le operazioni che, ancorché definitive, non possono essere eseguite dal sistema per mancanza di disponibilità, salvo quanto previsto dall articolo 42, comma 5. Articolo 26 Gestione delle Istruzioni di regolamento non regolate (Corporate Action of Flow) 1. Monte Titoli può modificare o cancellare le Istruzioni di regolamento non regolate alla data di regolamento prevista e aventi ad oggetto strumenti finanziari oggetto di corporate action oppure immettere in relazione a tali Istruzioni di regolamento ulteriori Istruzioni di regolamento volte a rettificare gli effetti distorsivi dell evento. Le modalità operative per la gestione di tali Istruzioni di regolamento sono contenute nelle Istruzioni. Articolo 27 Regolamento cross CSD 1. Qualora le Istruzioni di regolamento debbano essere regolate tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un altro Soggetto Estero in T2S e un partecipante ad altro CSD in T2S (cross CSD), T2S effettua automaticamente la movimentazione tra i conti titoli dei partecipanti interessati, degli investor CSD e dell issuer CSD. 2. Monte Titoli non prevede la possibilità di effettuare il regolamento cross CSD su titoli per i quali l issuer CSD è fuori T2S, salvo che entrambi gli investor CSD abbiano un collegamento con un altro CSD in T2S che renda non necessario il riallineamento presso l issuer CSD fuori T2S. Articolo 28 - Informativa sullo svolgimento del processo a. Su richiesta dei Partecipanti, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile 29

30 al suo monitoraggio nonché l avvenuto regolamento dell operazione stessa. Tale informativa è resa disponibile attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure tramite il Servizio X-TRM. b. Su richiesta dei Partecipanti, Monte Titoli rende inoltre disponibile ai Partecipanti e/o alle loro Banca Tramite l informativa della situazione contante. Tale informativa è elaborata e resa disponibile secondo il formato e con i canali indicati nei Documenti Operativi. Sezione III Regolamento Art Regolamento del contante in euro 1. Il regolamento del contante per le operazioni in euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Sistema TARGET2. 2. Effettuato il blocco sul conto titoli del venditore, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante mediante l invio, in forma telematica, di apposita richiesta. 3. Qualora non vi sia capienza sui conti, l operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema TARGET2. Nel caso di cancellazione dell operazione dalle liste di attesa del Sistema TARGET2, la liquidazione lorda stralcia l operazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore. 4. L operazione che non comporta il regolamento del contante viene regolata addebitando il conto titoli del venditore e accreditando il conto titoli del compratore, senza alcun inoltro al Sistema TARGET2. 5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, le controparti centrali, nell ipotesi in cui le stesse a fronte di titoli ritirati nel processo di liquidazione lorda non riescano a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione, possono chiedere al Monte che vengano sospese tutte le ulteriori operazioni di consegna titoli a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di ritiro titoli da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di consegna sospese. Di tale richiesta il Monte fornisce informativa alla Banca d Italia e alla Consob. Art Regolamento del contante in valuta diversa dall euro 1. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso o dalle banche tramite presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione. 2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell articolo 36, comma 2. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso. Art Regolamento del contante mediante banca tramite 1. Effettuato il blocco sul conto titoli, la liquidazione lorda procede ad effettuare le verifiche ed espletare le seguenti attività: a) identifica per ogni tramitato la banca tramite; 30

31 b) verifica i limiti di esposizione giornalieri dell acquirente tramitato e ne aggiorna in diminuzione la disponibilità di contante. 2. Terminate positivamente le suddette verifiche e attività: a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, la liquidazione lorda non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli artt. 36 e 37 e aggiorna in aumento la disponibilità di contante del venditore; b) in tutti gli altri casi, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli artt. 36 e Qualora la disponibilità di contante del tramitato risulti insufficiente, la liquidazione lorda pone in sospeso l operazione, in attesa della formazione della stessa. 4. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito positivo, la liquidazione provvede ad aggiornare in aumento la disponibilità contante del venditore. 5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la disponibilità necessaria, la liquidazione lorda stralcia l operazione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore. 6. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito negativo, la liquidazione provvede a ripristinare la disponibilità contante dell acquirente precedentemente variata in diminuzione. Articolo 39 - Regolamento titoli 1. La liquidazione lorda immediatamente dopo avere acquisito l esito del regolamento del contante: a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore; b) esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore e accreditando l acquirente del quantitativo dell operazione. 2. Qualora un partecipante regoli, nell ambito dello stesso conto, una operazione sul medesimo titolo e per conto di due soggetti terzi rispettivamente in acquisto e in vendita, la liquidazione lorda acquisisce l operazione secondo le modalità dell articolo 33 ma non procede alle operazioni previste dagli articoli 34, comma 1, lett. a), e seguenti. PARTE III - MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II Art Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa 1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in: a) procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrità; b) misure finalizzate a garantire la continuità elaborativa dei processi, assicurando in conformità alle disposizioni vigenti c) adeguati sistemi di controllo interno. 2. Al fine di assicurare l ordinato e continuo svolgimento dei Servizi di Liquidazione Express II, Monte Titoli prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di 31

32 supporto ai Partecipanti per eventuali necessità informative Art Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dal Servizio X-TRM 1. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, per poter immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione o nel Servizio X-TRM, devono garantire: a) l integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle operazioni da regolare, adottando idonee misure tecniche; b) il rispetto dei tempi tecnici per l invio - da parte del Servizio X-TRM ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, o da parte di altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai Servizi di liquidazione - delle informazioni relative alle operazioni da regolare; c) l adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa di cui all articolo 40, comma 1, lett. a) e b). 2. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al comma precedente, devono, inoltre, prevedere che: a) le singole operazioni inviate ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l univocità e il corretto ordinamento; b) siano utilizzate modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle operazioni tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti; c) siano adottate procedure di quadratura con i servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate. 3. Il Servizio X-TRM conserva, tutelandone l integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni riscontrate per un periodo di dieci anni. Art Misure per la liquidazione lorda 1. La liquidazione lorda consente ai partecipanti l'apposizione, nel Servizio X-TRM, di una limitazione di orario entro cui l operazione deve essere regolata. Tale orario non può essere inferiore al cut-off minimo della liquidazione lorda stabilito e comunicato dal Monte ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. g). 2. Le operazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all articolo La liquidazione lorda prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attività di presidio volta a garantire la regolarità della liquidazione lorda. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell operazione per mancanza di titoli, l operazione viene stralciata. 4. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell operazione per mancanza di contante, l operazione viene stralciata e viene rimosso il blocco di cui all articolo 34, comma 1, lett. a). 5. Nei casi sopra indicati di stralcio dell operazione, per mancanza di titoli o di contante, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti o dalle società di gestione dei mercati nell ambito del Servizio X-TRM, per più giornate consecutive fino alla 32

33 data di validità. 6. Le operazioni riproposte mantengono inalterati i dati originari dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorità, che può essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validità dell operazione e a eccezione della data di validità, che può essere variata con l accordo dei partecipanti coinvolti nell operazione. Monte informerà le società di gestione del mercato nel caso la variazione della data di validità interessi operazioni non garantite da esse immesse. 7. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all articolo 4, comma 1 lett. f), a eccezione dei soggetti che gestiscono sistemi di garanzia a controparte centrale, per conto dei quali essi regolano. Non rileva, per noi vale sempre il settl. agent Art Garanzie per la concessione di finanziamenti 1. I servizi di finanziamento di cui alla Parte IV, Titolo III, Capi I e II, finalizzati al regolamento delle operazioni nei processi di liquidazione, sono prestati dal Monte a fronte di adeguate garanzie in contante e/o in strumenti finanziari individuati tra le categorie indicate dalla Banca Centrale Europea, nonché secondo i criteri di valorizzazione e ogni altra modalità applicabile dalla stessa previste, ovvero, in assenza, tra le categorie e i criteri di valorizzazione e gestione individuati dal Monte sulla base degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. 2. Le garanzie di cui al comma che precede sono corrisposte in misura almeno pari all ammontare del finanziamento concesso, maggiorato di un adeguato margine in valore percentuale individuato dal Monte in relazione allo specifico strumento finanziario acquisito in garanzia. 3. I finanziamenti in contante e in strumenti finanziari di cui al comma 1 avrebbero scadenza tendenzialmente infragiornaliera e/o overnight. 4. Il Monte prevede meccanismi o sistemi idonei a fronteggiare i rischi derivanti dalla prestazione dei servizi di finanziamento di cui al comma 1. A tal fine il Monte organizza opportuni presidi atti a prevenire e gestire l insorgere di qualunque evento che possa influire sull attuale livello di efficienza e di rischio connesso alla prestazione dei servizi di liquidazione gestiti dal Monte stesso. 5. Il Monte gestisce i servizi di finanziamento di cui al comma 1 secondo criteri di separatezza contabile e organizzativa. PARTE 3 ATTIVITA CONNESSE AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE TITOLO 1 - SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO Articolo 29 Art Caratteristiche del servizio 1 Monte Titoli, ai sensi dell articolo 63 del Provvedimento Banca d Italia - Consob, può partecipare ad altri ai sistemi di liquidazione di regolamento gestiti da Soggetti Eesteri fuori T2S per liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti. 33

34 2 Il regolamento delle operazioni avviene sui conti aperti da Monte Titoli in nome proprio e per conto terzi ove possibile, presso i Soggetti Esteri altri sistemi di regolamento e i sistemi di pagamento da essi utilizzati ovvero avvalendosi di una banca, secondo le modalità e le regole del sistema di regolamento estero. 3 L inoltro delle operazioni ai sistemi di regolamento esteri avviene solo Le Istruzioni di regolamento sono inoltrate da parte dei partecipanti al Servizio di Regolamento Estero a Monte Titoli tramite il Servizio X-TRM e da parte di Monte Titoli ai Soggetti Esteri, previa verifica della disponibilità in titoli e contante dei partecipanti nel caso di mancata copertura delle posizioni a debito, il Monte attiva i Servizi di finanziamento di cui al precedente Titolo III ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta. Articolo 30 Art. 60 Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 1. Possono partecipare al servizio i soggetti indicati all articolo 6, comma 1 ammessi ai Servizi di liquidazione. 2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte. 2. Fermo restando l obbligo di immettere le Istruzioni di regolamento tramite il Servizio X-TRM, si applicano gli articoli da 10 a 14, in quanto compatibili. Art Requisiti di partecipazione 1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono: a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte; b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 7; c) per il regolamento del contante in valute diverse dall euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell art 7; d) utilizzare il Servizio X-TRM; e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare. Articolo 31 Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Regolamento Estero 1. Sono ammessi al Servizio di Regolamento Estero gli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Soggetto Estero esterno a T2S e immessi nel Sistema di Gestione Accentrata. 2. Monte Titoli può limitare l ammissione nel Servizio di Regolamento Estero degli strumenti finanziari di cui al comma precedente, in presenza di particolari specificità di mercato o restrizioni previste dal Soggetto Estero e previa comunicazione ai Partecipanti. 34

35 Articolo 32 Operatività del Servizio di Regolamento Estero 1. Nel Servizio di Regolamento Estero, la liquidazione e il regolamento avvengono secondo le modalità e le regole del sistema di liquidazione gestito dal Soggetto Estero. Monte Titoli informa i Partecipanti al Servizio delle principali caratteristiche operative di tali sistemi mediante i Documenti Operativi. 2. Le Istruzioni di regolamento sono irrevocabili e definitive secondo i tempi e le regole vigenti nei sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri. 3. Le Istruzioni di regolamento ai fini del riallineamento dei conti in T2S sono acquisite in modalità CoSD. 4. I Partecipanti al Servizio possono richiedere a Monte Titoli la cancellazione delle Istruzioni di regolamento alle condizioni previste all articolo 20 e compatibilmente con le regole di funzionamento del sistema di liquidazione gestito dal Soggetto Estero. Articolo 33 Informativa sullo svolgimento del processo 1. Su richiesta dei Partecipanti al Servizio di Regolamento Estero e nei limiti dell informativa resa dal Soggetto Estero, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni Istruzione di regolamento in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l avvenuto regolamento dell Istruzione di regolamento stessa. Tale informativa è resa disponibile attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure tramite il Servizio X-TRM. Articolo 34 Art Comunicazioni di servizio 1. Il Servizio di Regolamento Estero fornisce, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l altro, a: a) sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri per i quali è disponibile il Servizio di Regolamento Estero; b) strumenti finanziari ammessi al Servizio di Regolamento Estero per ciascun sistema di cui alla lettera precedente; c) partecipanti al Servizio di Regolamento Estero; d) eventuali restrizioni all operatività per categorie di partecipanti o loro clienti; e) calendario e orari della giornata operativa. 1-A conclusione del regolamento, il Monte comunica in forma telematica le informazioni provenienti dai sistemi di regolamento esteri e concernenti lo stato di regolamento delle operazioni. Il Monte comunica altresì: a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati; b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza: - le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli; 35

36 - le operazioni di prestito titoli; - i titoli trasferiti come collateral alla Banca d Italia e/o al Monte. 2. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alla lettera e) del comma 1 vengono inviate alla Banca d Italia e alla Consob con congruo anticipo. 2.Il Monte rende noto l elenco dei sistemi di regolamento esteri ai quali partecipa. PARTE 4 IV ATTIVITA ACCESSORIE STRUMENTALI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE TITOLO 1 - DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 35 Art Fonti normative 1. Monte Titoli gestisce,ai sensi dell articolo 42 del Provvedimento Banca d Italia-Consob, i servizi strumentali al servizio di liquidazione di seguito disciplinati. TITOLO 2 SERVIZIO X-TRM Articolo 36 Caratteristiche del servizio 1. Il Servizio X-TRM consente l inoltro delle Istruzioni di regolamento: a. al Servizio di Liquidazione; b. al Servizio di Regolamento Estero; c. ai sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri, per il regolamento tra partecipanti a tali Soggetti Esteri, in T2S o fuori T2S (cd. routing); d. alle Controparti Centrali. 2. Le operazioni sono immesse nel Servizio X-TRM direttamente dai Partecipanti X-TRM, oppure dalle Società di Gestione dei Mercati o dalle Controparti Centrali anche per conto dei Partecipanti X-TRM. In tal caso, i rapporti tra Monte Titoli e le Società di Gestione dei Mercati e/o le Controparti Centrali sono disciplinati da apposite convenzioni. Articolo 37 Art Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 1. Il Servizio X-TRM può essere utilizzato dai Possono partecipare al Servizio X-TRM i soggetti indicati all articolo 6 4, comma 1, dalle Società di Gestione dei Mercati e dagli altri soggetti ammessi alle negoziazioni dalle Società di Gestione dei Mercati che utilizzino le modalità di interconnessione telematica previste dai documenti operativi disciplinanti i servizi in oggetto. 2. La partecipazione al Servizio X-TRM può avvenire I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposta da Monte Titoli in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi. 3. Si applicano gli articoli da 10 a 14, in quanto compatibili. 36

37 3. Il Monte acquisisce le operazioni direttamente dai partecipanti, dalle società di gestione dei mercati o dalle controparti centrali. I rapporti con le società di gestione dei mercati e con le controparti centrali sono disciplinati da apposite convenzioni. Articolo 38 Art Strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM 1. Sono ammessi al Servizio X-TRM gli strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione e al Servizio di Regolamento Estero e gli strumenti finanziari gestiti dai Soggetti Esteri e dalle Controparti Centrali di cui al precedente articolo La richiesta di ammissione di ulteriori strumenti finanziari nel Servizio X-TRM deve essere rivolta direttamente a Monte Titoli. In tal caso, Monte Titoli subordina l ammissione degli strumenti finanziari nel Servizio X-TRM all acquisizione da parte dell emittente o di soggetti terzi dei dati essenziali attinenti alle caratteristiche degli strumenti finanziari da immettere. Art Casi di esclusione e di sospensione dal Servizio X-TRM 1. Il Monte esclude dal Servizio X-TRM: a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale; b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell articolo 72 del Dlgs 58/98; c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all articolo 45, comma 1; d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM. 2. Il partecipante X-TRM escluso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM. 3. Il Monte sospende dal Servizio X-TRM il partecipante X-TRM oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/ Il Monte sospende dal Servizio X-TRM i partecipanti X-TRM - diversi dalla Banca d Italia e dal Ministero dell Economia e delle Finanze - che: a) risultino privi dei requisiti di cui all articolo 45; b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM. 5. Il partecipante X-TRM sospeso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM. 6. Nei casi indicati nei commi precedenti, il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all articolo 10 comma 2, ai partecipanti al Servizio X-TRM, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d Italia e alla Consob. Articolo 39 Art. 48 Articolazione Servizio Funzionalità del Servizio X-TRM 1. Il Servizio X-TRM gestisce Istruzioni di regolamento, richieste di cancellazione e richieste di sospensione o rilascio delle Istruzioni di regolamento Le istruzioni di regolamento operazioni immesse dai partecipanti al nel Servizio X-TRM sono sottoposte ai seguenti processi elaborate dal Servizio X-TRM mediante le seguenti fasi dettagliate nei documenti operativi: 37

38 a. l acquisizione, articolata in delle operazioni sottoposte ai seguenti processi: 1. validazione, specifica per tipologia di Istruzioni di regolamento operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola operazione; 2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di operazione; 3. rettifica delle operazioni, che consente agli utenti di variare o cancellare le Istruzioni di regolamento operazioni precedentemente immesse nel servizio X-TRM. La rettifica delle Istruzioni di regolamento delle operazioni, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di validazione e valorizzazione; b. il riscontro, limitatamente alle Istruzioni di regolamento oggetto di routing ai sensi dell articolo 36, comma 1, lettera c) per le operazioni che abbiano superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione; c. l eventuale cancellazione automatica delle operazioni non riscontrate; d. gli aggiornamenti automatici sulle operazioni derivanti da operazioni societarie - indicate nei documenti operativi - effettuate sugli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni; c. e. su richiesta delle Controparti Centrali, o dei Mercati, il calcolo dei saldi bilaterali titoli e contante delle operazioni garantite dalle controparti stesse, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all articolo 45; f.l inoltro e la riproposizione delle operazioni alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda e ai sistemi di liquidazione esteri; d. inoltro delle Istruzioni di regolamento, secondo quanto indicato al precedente articolo Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti, limitatamente alle operazioni destinate ai Servizi di liquidazione, le seguenti funzionalità: a) sospensione (hold), che consente ai singoli partecipanti, entro i termini comunicati ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. g), di non inoltrare le operazioni riscontrate ai servizi di liquidazione netta e/o lorda o di non riproporre ai servizi di liquidazione lorda le operazioni non regolate, fino a specifica istruzione di rilascio (release); qualora il partecipante non inserisca l istruzione di rilascio l operazione è automaticamente cancellata al superamento della data di fine validità; b) cancellazione, che consente con l accordo dei partecipanti controparti dell operazione di cancellare le operazioni riscontrate ma non definitive, entro i termini comunicati ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. g). Le società di gestione dei mercati e le controparti centrali comunicano al Monte se le funzionalità sopra indicate sono disponibili con riguardo alle operazioni da esse immesse o concluse nei propri sistemi. Il Monte ne dà informazione, ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. l). La funzionalità di cui alla precedente lettera b) può essere attivata dalle controparti centrali anche per conto della controparte dell operazione, qualora lo prevedano le regole stabilite dai relativi sistemi e ciò sia comunicato in via generale a Monte Titoli. 3. Le richieste di cancellazione immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai Partecipanti 38

39 X-TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all articolo 40, di inoltrare la richiesta di cancellazione di Istruzioni di regolamento non riscontrate, riscontrate o riproposte. Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile. La funzionalità è disponibile anche per l inoltro delle richieste di cancellazione ai sistemi di cui al precedente articolo 36, comma 1, lettera b), c) e d) compatibilmente con le regole di funzionamento degli stessi nonché per l inoltro al Servizio di Liquidazione delle cancellazioni delle Istruzioni di regolamento non regolate, secondo quanto previsto dal D.M del 5 maggio Le richieste di sospensione (hold) immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai singoli Partecipanti X-TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all articolo 40, di inoltrare al Servizio di Liquidazione la richiesta di sospensione delle Istruzioni di regolamento immesse, non riscontrate, riscontrate o riproposte, fino a specifica istruzione di rilascio (release). Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile. 5. I Mercati e le Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM, o che prevedono che i propri aderenti si avvalgano obbligatoriamente del Servizio X-TRM, indicano a Monte Titoli: - se le funzionalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disponibili con riguardo alle Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse immesse o concluse nei propri sistemi; - se, con riguardo alle Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse immesse o concluse nei propri sistemi, è previsto che il Servizio X-TRM inoltri in modo automatico la richiesta di cancellazione delle Istruzioni di regolamento non regolate entro un determinato numero di giorni, specificandone la tempistica. Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di Servizio di cui all articolo Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti X-TRM una completa informativa sull andamento delle sulle Istruzioni di regolamento operazioni di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in modo automatico, nei casi indicati nei ddocumenti Operativi, nonché su richiesta dei partecipanti stessi. Articolo 40 Art Comunicazioni di servizio Calendario e orari del Servizio X-TRM 1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l altro, a: a. strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM; b. partecipanti al Servizio X-TRM; c. Mercati e Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM e relative modalità operative secondo quanto previsto all articolo 39, comma 5; d. calendario e orari del Servizio X-TRM. 1. Il Servizio X-TRM segue il calendario TARGET2 e opera secondo gli orari previsti dal Monte e comunicati alla Banca d Italia, alla Consob e ai partecipanti X-TRM. 39

40 Art Misure di contenimento dei rischi 1. Il Servizio X-TRM soddisfa le misure di contenimento dei rischi, di sicurezza informatica e di continuità elaborativa, indicate negli articoli 40, comma 1 e 41. TITOLO 3 - SERVIZI IT Articolo 41 - Servizio Easy Access 1. Monte Titoli offre ai Partecipanti DCP servizi di gestione dei sistemi tecnologici e di collegamento a T2S, rivestendo in tale ambito il ruolo di soggetto terzo di cui all articolo 8, comma Il Servizio Easy Access prevede, tra l altro, che Monte Titoli gestisca la comunicazione tra il Network Service Provider con cui il Partecipante DCP ha in essere l accordo di cui all articolo 8 comma 4 e il Partecipante DCP stesso. 3. La partecipazione al Servizio avviene secondo le modalità indicate all articolo 8, in quanto compatibili. PARTE IV - ATTIVITA STRUMENTALI AI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE EXPRESS II TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO III - SERVIZI DI FINANZIAMENTO CAPO I - SERVIZIO DI FINANZIAMENTO CONTANTE Art Caratteristiche dei servizi 1. Il Monte gestisce, ai sensi dell articolo 42, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d Italia - Consob, il servizio di concessione di finanziamenti in contante, sulla base di adeguate garanzie. 2.I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all articolo 43. Art Partecipanti e modalità di partecipazione 1. Possono partecipare ai servizi di finanziamento contante i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione Express II. 2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte. 3. Il Monte, ai fini della concessione dei finanziamenti, si riserva di effettuare un analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e su basi non discriminatorie. Art Requisiti di partecipazione 1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono: a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte; b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 7; c) per il regolamento del contante in valute diverse dall euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le 40

41 quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 7; d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi; e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare. Art Comunicazioni di servizio 1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l altro: a) la tipologia delle garanzie utilizzabili; b) i prezzi utilizzati nella giornata per valorizzare le garanzie; c) i criteri di calcolo utilizzati nella valorizzazione. CAPO II - SERVIZIO DI FINANZIAMENTO TITOLI Art Caratteristiche del servizio 1. Il Monte gestisce, ai sensi dell articolo 42, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d Italia - Consob, il servizio di concessione di finanziamenti in strumenti finanziari, sulla base di adeguate garanzie. 2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all articolo 43. Art Partecipanti e modalità di partecipazione 1. Possono partecipare al servizio di finanziamento titoli i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione Express II. 2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte. 3. Il Monte, per l erogazione dei finanziamenti titoli, si riserva di effettuare un analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e sulla base di modalità non discriminatorie. Art Requisiti di partecipazione 1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono: a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte; b) per la gestione delle garanzie in contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 7; c) per la gestione delle garanzie in contante in valute diverse dall euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell articolo 7; d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi; e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare. Art Comunicazioni di servizio 1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati e in modalità telematica, informativa concernente, tra l altro: a) la tipologia di garanzie utilizzabili; 41

42 b) i criteri di gestione e valorizzazione della garanzie. 42

43 Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari, Milano

Monte Titoli. Regolamento operativo dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie

Monte Titoli. Regolamento operativo dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie Monte Titoli Regolamento operativo dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie 9 m a r z o 2015 INDICE PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI... 5 TITOLO I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI... 5 Art.

Dettagli

Regolamento del Servizio di Collateral Management INDICE

Regolamento del Servizio di Collateral Management INDICE Regolamento del Servizio di Collateral Management (approvato da Consob, d intesa con Banca d Italia, con delibera n. 18136 del 7 marzo 2012) I n v i g o r e d a l l 1 1 s e t t e m b r e 2 0 1 2 INDICE

Dettagli

Monte Titoli Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali

Monte Titoli Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali Monte Titoli Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali Le modifiche entreranno in vigore all atto della migrazione a T2S INDICE PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI...

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Express II. Maggio 2008Giugno 2010. Express II Comunicazioni di Servizio (art. 10, c. 1, R. SdL)

Express II. Maggio 2008Giugno 2010. Express II Comunicazioni di Servizio (art. 10, c. 1, R. SdL) Express II Comunicazioni di Servizio ai sensi dell art. 10, comma 1 del Regolamento dei Servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie Maggio 2008Giugno 2010 Express II Comunicazioni

Dettagli

Monte Titoli. Regolamento del Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT

Monte Titoli. Regolamento del Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT Monte Titoli Regolamento del Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT 9 Marzo 2015 11 Maggio 2015 Regolamento del Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Fonti normative

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

sa CC&G : Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Regolamento approvato dalla Banca d'italia, d intesa con la Consob il 28 agosto 2013

sa CC&G : Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Regolamento approvato dalla Banca d'italia, d intesa con la Consob il 28 agosto 2013 sa CC&G : Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Regolamento approvato dalla Banca d'italia, d intesa con la Consob il 28 agosto 2013 in vigore dal 28 ottobre 2013 Indice SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI...

Dettagli

COLLOCAMENTO, ACQUISTO E CONCAMBIO DI TITOLI DI STATO REQUISITI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASTE

COLLOCAMENTO, ACQUISTO E CONCAMBIO DI TITOLI DI STATO REQUISITI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASTE COLLOCAMENTO, ACQUISTO E CONCAMBIO DI TITOLI DI STATO REQUISITI TECNICI E AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASTE COLLOCAMENTO, ACQUISTO E CONCAMBIO DI TITOLI DI STATO REQUISITI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Provvedimento congiunto Banca d Italia - Consob del 22 ottobre 2013

Provvedimento congiunto Banca d Italia - Consob del 22 ottobre 2013 Provvedimento congiunto Banca d Italia - Consob del 22 ottobre 2013 Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

Regolamento in materia di modalita di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Regolamento in materia di modalita di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. Provvedimento 1 luglio 1998 (II) Regolamento in materia di modalita di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. IL GOVERNATORE DELLA BANCA D ITALIA

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di CC&G

CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di CC&G CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di CC&G 1. - Definizioni 1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati salvo diversa indicazione

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l indicazione di informazioni per il destinatario. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione dell 11 settembre 2012.

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 2/C del 02.07.2010 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza Regolamento sui procedimenti amministrativi ai sensi degli

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione. tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. delle azioni ordinarie

Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione. tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. delle azioni ordinarie Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. Adottato dal Consiglio

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Verso un mercato europeo dei pagamenti SWIFTNET: nuova rete nuovi servizi Convegno SPIN 2002 - Roma, 18/19 Aprile

Verso un mercato europeo dei pagamenti SWIFTNET: nuova rete nuovi servizi Convegno SPIN 2002 - Roma, 18/19 Aprile Giuseppe Lazzari Responsabile Servizio Accentramento e Settlement Capo Progetto Express II La nuova procedura di liquidazione netta di EXPRESS II Verso un mercato europeo dei pagamenti SWIFTNET: nuova

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

AVVISO n.18579 17 Ottobre 2007 MTA Standard 1

AVVISO n.18579 17 Ottobre 2007 MTA Standard 1 AVVISO n.18579 17 Ottobre 2007 MTA Standard 1 Mittente del comunicato : TARGETTI SANKEY Societa' oggetto : TARGETTI SANKEY dell'avviso Oggetto : OPA con adesioni raccolte in Borsa Disposizioni di Borsa

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007 Ai sensi dell art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) nonché degli articoli da 152-sexies a 152-octies della delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. Disposizioni attuative del decreto ministeriale del di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d America e il Governo della Repubblica

Dettagli

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica

Dettagli

L Intermediario Depositario

L Intermediario Depositario Scheda di Richiesta n. OBBLIGO DI ACQUISTO Ai sensi dell articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato avente per oggetto massime n. 6.126.378 azioni ordinarie di Ergo Previdenza

Dettagli

- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini -

- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini - Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2-40128 Bologna (Italia) tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101 Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181 Registro

Dettagli

del 24 ottobre 2014 2) EMIR: aggiornate le Q&A dell ESMA

del 24 ottobre 2014 2) EMIR: aggiornate le Q&A dell ESMA AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 38/2014 del 24 ottobre 2014 1) Direttiva Prospetto: aggiornate le Q&A dell ESMA 2) EMIR: aggiornate le Q&A dell ESMA 3) Commissione europea: nuove norme di dettaglio sui contributi

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI Parte 1 Disposizioni generali Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Codice di Condotta

Dettagli

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

COMUNICATO. Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy

COMUNICATO. Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy COMUNICATO Vigilanza sugli intermediari Entratel: al via i controlli sul rispetto della privacy Nel secondo semestre del 2011 l Agenzia delle Entrate avvierà nuovi e più articolati controlli sul rispetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Febbraio 2014 1 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 1 1 FINALITÀ... 3 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI...

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO Unità di Informazione Finanziaria per l Italia COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO INDICE Premessa 1 Come fare

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità

Dettagli

Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 3F pag. 1 ALLEGATO 3F ( )

Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 3F pag. 1 ALLEGATO 3F ( ) Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 3F pag. 1 ALLEGATO 3F ( ) Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 Delibera Consob 21 dicembre 2012 n. 18427 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI VIA SOLFERINO, 13 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014-2016 Con la redazione del programma triennale per la

Dettagli

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.5. Obblighi e adempimenti 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 6 1.5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere la differenza

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli